Vediamo anche le ultime novità in termini di aliquota IVA ridotta introdotta dal DL Fiscale n. 124 del 2019 così come modificato dagli emendamenti discussi il 2 dicembre 2019. Dalla lettura del nuovo testo viene infatti prevista dall’entrata in vigore l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta per l’acquisto di auto da parte di disabili al 4%.
Agevolazioni Fiscali per l’acquisto di veicoli da parte di disabili
Nel caso di acquisto di autoveicoli da parte di disabili si potrà fruire in primis della detrazione fiscale ai fini IRPEF pari al 19% del costo di acquisto, ossia di un importo netto da sottrarre alla principale imposta Irpef che calcolate nella dichiarazione dei redditi 730 o modello Unico. Per intenderci la detrazione è un vero e proprio risparmio finanziario diverso dalle deduzioni Irpef che si applicano invece solo a livello di reddito imponibile e per cui valgono di meno). La detrazione fiscale sarà pari al 19% del costo del veicolo con alcune limitazioni e rispetto di requisiti che vedrete nel seguito.
Oltre alla detrazione Irpef sarà possibile anche beneficiare di un’altra agevolazione ai fini Iva da assolvere in fattura al momento dell’acquisto che non sarà pari al 22% (aliquota ordinaria come negli altri casi) ma sarà 4% sempre nel rispetto di alcune condizioni che vedrete nel seguito.
La detrazione ai fini Irpef è pari al 19% del costo sostenuto e va calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. La detrazione spetta una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto). È possibile riottenere il beneficio, per acquisti effettuati entro il quadriennio, solo se il veicolo precedentemente acquistato viene cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), perché destinato alla demolizione.
Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportatoall’estero (circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 2012). In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo riacquistato entro il quadriennio spettaal netto dell’eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.
Quando, ai fini della detrazione, non è necessario l’adattamento del veicolo, la soglia dei18.075,99 euro vale solo per il costo di acquisto del veicolo: restano escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentire l’utilizzo del mezzo (peresempio, la pedana sollevatrice). Per tali spese si può comunque usufruire di un altro tipo di detrazione, sempre del 19%, di cui si dirà più avanti.
La detrazione può essere usufruita per intero nel periodo d’imposta in cui il veicolo è stato acquistato o, in alternativa, in quattro quote annuali di pari importo.
L’art. 15 del TUIR prevede infatti che detraibili tutti i costi e le spese sostenuti nel periodo di imposta per l’acquisto di mezzi necessari, all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità d’integrazione dei soggetti di cui all’articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 su un prezzo totale di 18.075,99 euro e a patto che si tratti di un suo autoveicolo ogni quattro anni di imposta
Ulteriore condizione è che il mezzo deve essere utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità il che non significa naturalmente che lo deve utilizzare il disabile.
L’agevolazione ricompense anche motoveicoli, moto carrozzate e gli autoveicoli in genere.
Iva al 4%
Fermo restando che in calce all’articolo trovate l’articolo di approfondimento all’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 4% intanto vi riporto alcune delle informazioni presenti nella guida alle agevolazioni per i disabili scritta dall’agenzia delle entrate
È applicabile l’Iva al 4%, anziché al 22%, sull’acquisto di autovetture nuove o usate, aventi cilindrata fino a:
- 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina;
- 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel.
L’Iva ridotta al 4% è applicabile anche:
- all’acquisto contestuale di optional
- alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dal disabile (e anche se superiori ai citati limiti di cilindrata)
- alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento.
L’aliquota agevolata si applica solo per gli acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli è fiscalmente a carico (o per le prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti). Restano esclusi dall’agevolazione, infatti, gli autoveicoli intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati (anche se specificamente destinati al trasporto di disabili).
L’Iva ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto). E’ possibile riottenere il beneficio, per acquisti entro il quadriennio, solo se il primo veicolo beneficiato è stato cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione.
Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero (circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 2012). L’aliquota agevolata del 4% può essere applicata anche alla riparazione degli adattamentirealizzati sulle autovetture delle persone con disabilità e alle cessioni dei ricambi relativi agli stessi adattamenti (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 24 aprile 2015).
Con la circolare n. 11/E del 21 maggio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, come previsto per la detrazione dall’Irpef, anche ai fini Iva è possibile fruire nuovamente dell’agevolazione per il riacquisto entro il quadriennio quando il primo veicolo acquistato con le agevolazioni fiscali è stato rubato e non ritrovato. In questo caso, il disabile deve esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della “perdita di possesso” effettuata dal PRA.
Perdita dell’agevolazione dell’Iva agevolata al 4%
Se il veicolo è ceduto prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, va versata la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni (22%) e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse (4%), tranne nel caso in cui il disabile, inseguito a mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.
Vediamo cosa fare non solo nel caso della decadenza ma anche nel caso in cui si abbia fruito ingiustamente e illegittimamente dell’Iva ridotta pur non avendone il diritto. Nel caso di errore o applicazione sbagliata dell’IVA ridotta cosa si può fare per rimediare
Esempio agevolazione fiscali disabili
Se facciamo un esempio su una macchina per disabili del costo di 10 mila euro +iva del 22%, avremo che il costo finale dell’auto sarà scontato di 1.900 euro ai fini Irpef e di 1.800 euro ai fini IVA (invece che 2.200 euro si pagherà solo 400). Insomma un risparmio fiscale importante a cui si aggiungerà anche l’esenzione dal pagamento del bollo auto e dell’imposta di trascrizione, la cui richiesta in questo ultimo caso deve essere presentata esclusivamente al PRA territorialmente competente.
Adattamenti tecnici apportati ai mezzi prodotti in serie
Anche le spese sostenute per l’adattamento di mezzi prodotti in serie saranno detraibili. Questo però dovrà risultare dalla carta di circolazione appena di nullità. Alcuni adattamenti per esempio possono essere la pedana sollevatrice per le scale o per l’entrata nell’automezzo dal posteriore, oppure lo scivolo a scomparsa ad azione meccanica o il sedile scorrevole o l’acceleratore al volante, etc e possono variare naturalmente in base alla tipologia di disabilità.
Chi può fruire delle detrazioni fiscali per i disabili
Ne potranno fruire i non vedenti e non udenti, i disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento, i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, i disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
Limitazione all’acquisto di veicoli nel numero di veicoli acquistati
Le agevolazioni spettano solo per un solo veicolo nel corso di un quadriennio decorrente dalla data di acquisto anche se a mio avviso questo non è giusto in quanto dovrebbe poter essere esteso anche ai familiari che si occupano di loro qualora la disabilità sia grave.
Limitazioni all’acquisto nell’importo
La detrazione fiscale però si applicherà solo limitatamene ad un prezzo massimo iva incluso pari a 18.075,99 euro incluse le spese di straordinaria amministrazione sostenute nell’anno di acquisto e a condizione che lo stesso veicolo venga utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del portatore di handicap.
Per l’IVA invece non c’è limite, per cui se comprate un’auto da 50 mila euro la detrazione irpef la calcolate con il limite, ma la detrazione Iva invece spetterà per il 22% di 50 mila euro. La detrazione fiscale si può fruire in un’unica soluzione o in quote annuali per cui se avete imponibili fiscali capienti bene altrimenti la ripoterete negli anni successivi sotto formadi credito di imposta. Nel tetto non si calcolano i costi di adattamento alle necessità del disabile.
Leggi anche l’articolo di approfondimento dedicato all’Iva agevolata al 4% per l’acquisto di auto da parte di disabili (gratuito)
Nelle detrazioni fiscali vi rientrano anche le spese per le riparazioni, escluse quelle di ordinaria manutenzione, i premi assicurativi, carburante e lubrificante ecc., sostenute entro i quattro anni dall’acquisto.
La detrazione Iva spetta solo nel caso di acquisto di veicoli di cilindrata inferiore ai 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel; l’agevolazione spetta anche per l’acquisto contestuale di optional.
Vendite e riacquisti
E’ possibile riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, soltanto se il primo veicolo è stato cancellato dal Pra. In ultimo, non conosco il motivo, ma non si possono richiedere le agevolazioni fiscali per le “minicar leggere” che si usano senza patente anche se mi sfugge sinceramente la motivazione, forse sarà per la sicurezza…
Non esiste pertanto alcun divieto di vendere un’auto acquistata con le agevolazioni trascorsi 4 anni dall’acquisto come definito dall’articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir.
Ricordate però che l’agevolazione può essere fruita per una volta ogni 4 anni a meno che non sia stata cancellata dal PRA come sopra evidenziato oppure abbiate subito un furto e non sia stata ancora ritrovata. Nel caso di furto e di indennizzo dalla compagnia di assicurazioni comunque l’agevolazione sul costo di acquista si applica però solo sul differenziale tra costo dell’auto (che ricordiamomelo essere fino a a 18.075,99) e l’indennizzo ricevuto dall’assicurazione.
Perdita dell’agevolazione sulle macchine
In caso di trasferimento del veicolo, a titolo oneroso o gratuito, prima che siano trascorsidue anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle stesse.
Questa disposizione non si applica quando il disabile, a seguito di mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti.
Spese per riparazioni
Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione Irpef spetta anche per quelle di riparazione del mezzo. Sono esclusi, comunque, i costi di ordinaria manutenzione e i costi di esercizio (premio assicurativo, carburante, lubrificante). Anche in questo caso la detrazione è riconosciuta nel limite di spesa di 18.075,99 euro, nel quale devono essere compresi sia il costo d’acquisto del veicolo sia le spese di manutenzione straordinaria dello stesso.
L’erede può cedere il veicolo ricevuto in eredità dalla persona disabile anche prima dei dueanni dall’acquisto con Iva al 4%, senza che questo comporti l’obbligo di dover versare la differenza d’imposta.
Annotazione nella dichiarazione dei redditi modello 730 o modello Unico
Indicare le spese sostenute per l’acquisto: di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie delle persone con disabilità;di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e persone affette da pluriamputazioni. La detrazione, nel limite di spesa di 18.075,99 euro, spetta con riferimento a un solo veicolo (auto o moto), a patto che sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità.
La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, a meno che il veicolo non sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico. Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, dal limite di 18.075,99 euro va detratto l’eventuale rimborso dell’assicurazione. In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza tra l’imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell’agevolazione e quella agevolata, a meno che la cessione non sia avvenuta in seguito a un mutamento dell’handicap che comporta per la persona con disabilità la necessità di acquistare un altro veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti.
Ripartizione della detrazione fiscale in quote annuali e indicazione nel 730
La detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo: in questo caso indicare nel rigo E4 l’intero importo della spesa sostenuta e, nell’apposita casella, il numero 1 per segnalare che si vuol fruire della prima rata. Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 2010, nel 2011 o nel 2012 e nella relativa dichiarazione si è scelto di ripartire la detrazione in quattro rate annuali di pari importo, indicare:l’intero importo della spesa (identico a quello indicato nel Mod. 730 relativo agli anni 2010, 2011 o 2012); il numero della rata che si utilizza per il 2013 (4, 3 o 2) nell’apposita casella. La detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell’ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (come, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante). Queste spese devono essere sostenute entro quattro anni dall’acquisto e concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99. Se vengono compilati due righi E4, uno per l’acquisto dell’autoveicolo e l’altro per la manutenzione straordinaria la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali solo per l’acquisto e non per la manutenzione straordinaria.
Agevolazioni fiscali per il trasporto di disabili: risposte dall’agenzia
Domanda
Si chiede se i contributi che vengono volontariamente erogati a ONLUS per il trasporto dei disabili che necessitano di cure mediche periodiche siano detraibili ai sensi dell’art. 15 del TUIR (rigo E3 del 730 o P3 di Unico).
Risposta
La risposta al quesito non può prescindere dall’esame caso per caso della documentazione attestante la natura del rapporto tra il disabile e la ONLUS. Ciò in quanto le somme erogate dal disabile potrebbero costituire erogazioni liberali alla ONLUS, indipendenti dal servizio di trasporto, ovvero costituire un corrispettivo, anche a forfait, per il proprio trasporto. Nel primo caso le erogazioni liberali in questione potrebbero rientrare nella previsione di cui all’art. 15, comma 1.1., del TUIR, che prevede una detrazione dall’imposta lorda pari al 26 per cento a decorrere dall’anno 2014 per le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065 euro annui (elevato a 30.000 euro a decorrere dal 2015), a favore delle ONLUS aventi i requisiti di cui al d.lgs. n. 460 del 1997.
Le erogazioni liberali potrebbero, altresì, essere ricomprese tra gli oneri deducibili per effetto dell’art. 14 del d.l. n. 35 del 2005, entro il limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato e, comunque, entro il limite massimo di 70.000 euro annui. In tal caso, per espressa previsione del comma 6 del citato art. 14, non è cumulabile la deduzione in esame con “ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione e di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge” (cfr. circ. n. 39/E del 2005). Si ricorda che la detraibilità è subordinata all’effettuazione dell’erogazione mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 e dall’attestazione rilasciata dalla ONLUS (cfr. da ultimo circ. n. 11/2014).
Nel caso in cui il versamento sia effettuato alla ONLUS quale corrispettivo di un servizio di trasporto di disabili, riconducibile all’art. 15, comma, 1 lett. c), del TUIR come nel caso di trasporto in ambulanza, la spesa sarà detraibile per l’intero importo quale spesa sanitaria, fermo restando che la ONLUS deve rilasciare regolare fattura.
Erede del disabile
L’erede può cedere il veicolo ricevuto in eredità dalla persona disabile anche prima dei dueanni dall’acquisto con Iva al 4%, senza che questo comporti l’obbligo di dover versare la differenza d’imposta.
Agevolazioni fiscali per persone disabili
Vi segnalo l’articolo dedicato alla detrazione fiscale per le persone disabili nel 730
Come Presentare Domanda per contrassegno Invalidi (Link)
http://www.tasse-fisco.com/famiglia-e-matrimonio/contrassegno-invalidi-come-fare-domanda/35343/
no
Buongiorno, volevo chiedere se la detrazione Irpef, del 19%, sino al massimo consentito, è applicabile anche per l’acquisto di un’autovettura di seconda mano. Grazie
La detrazione spetta una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto). È possibile riottenere il beneficio, per acquisti effettuati entro il quadriennio, solo se il veicolo precedentemente acquistato viene
cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), perché destinato alla demolizione
Buonasera, volevo chiedere : padre paraplegico senza più patente, figlio convivente in casa. Il figlio vuole comprare auto nuova e propone di intestare sia l’auto che l’assicurazione a nome del padre per usufruire quindi delle agevolazioni. L’auto però sarà di fatto quasi sempre usata dal figlio x andare al lavoro,uscire,ecc…e verrebbe usata con il padre solo per andare in vacanza… il padre al tempo stesso avrebbe bisogno di una sua auto, per potersi spostare con il badante (il quale ha la patente), quindi deve prendersene una per sé anche se sarà un utilitaria. Può avere 2 auto con le agevolazioni? E può intestare a sé l’assicurazione dell’utilitaria pur non guardandola? Grazie
Buon giorno. Volevo chiedere se il valore dell’auto è superiore ai 18000 euro si può ancora usufruire della detrazione irpef ? Calcolata comunque sul valore massimo di 18000€ ?
O se la macchina supera la cifra massima si perdono i requisiti per un rimborso irpef.
Scusatemi ma non mi è chiaro questo passaggio.
Grazie.
Non mi è chiaro se la detrazione del veicolo comprato da un disabile può essere detratto da un congiunto, in quanto il disabile non ha capienza irpef, ha una pensione con CUD inferiore a € 8000, e non è a carico fiscalmente del congiunto.
ringrazio anticipatamente.
Alla prima domanda rispondo che non è possibile avere un credito di imposta in questo caso mentre per quello che concerne il reddito che deve avere dovrebbe sempre far riferimento alla norma
Non mi è chiaro se la detrazione in questione può tuttalpiù azzerare il debito d’imposta o eventualmente generare un credito d’imposta. Inoltre, il disabile Non deve superare un certo reddito per usufruire della detrazione?