Auto aziendale ai fini fiscali: deduzione Ires e detrazione Iva

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Il trattamento fiscale dell’auto aziendale ai fini Ires, Iva ed Irpef sia che sia intestata alla società o impresa o al libero professionista con partita Iva non prevede un unico regime di deduzione dei costi o di detrazione Iva in quanto è necessario prendere in considerazione alcuni parametri per definirne la percentuale di deduzione, le modalità di calcolo del costo deducibile e il grado di inerenza che vi permette di detrarre per esempio il 100% o solo il 40% dell’Iva e vediamo insieme come.

L’auto è strumentale all’attività o è un uso promiscuo
Prima distinzione che va fatta per coloro che si trovano davanti a valutare il regime di deducibilità di un’auto è quello di verificarne il grado di strumentalità in quanto l’agenzia delle entrate in un risoluzione ha individuato alcuni esempi per circoscrivere la piena deducibilità dei costi dell’auto alle autovetture, veicoli, automezzi esclusivamente strumentali all’attività, intendendosi con ciò solo quelli squisitamente strumentali allo svolgimento dell’attività come per esempio le auto per le autoscuole, o aggiungo motorini o auto per i pony express.

Al nesso teorico che collega il veicolo allo svolgimento dell’attività vi deve essere anche un nesso pratico ossia il mezzo deve essere effettivamente utilizzato per l’attività.

Utilizzo esclusivo dell’auto o mezzo aziendale
Se superate questi due requisiti richiesti allora potete portare a casa il 100% del costo ai fini Ires (la cui aliquota ricordo è del 27,5% per cui per ogni 1.000 euro il vostro risparmio netto finanziario sarà di 275 euro) e ai fini Iva del 20%, per cui sui 1.000 euro di prima i 200 che vi applicheranno ai fini IVA li receperete nella liquidazione IVA periodica mensile o trimestrale successiva.  Tuttavia con la modifica dell’articolo 164 del Tuir avvenuta nel 2012 e a valere qudini sui costi di competenza (nel caso delle aziende e società) o per cassa (nel caso di liberi professionisti o lavoraori autonomi titolari di partita Iva), si assiste ad una diminuzione delle deduzioni dei costi delle auto che scendono: Dal 40% al 27,5% di deduzione per le società (che scende al 20% dal primo gennaio 2013 per effetto dell’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2013), imprese o aziende e dal 90% al 70% nel caso delle auto assegnate in uso promiscuo al dipendente.

Utilizzo promiscuo dell’auto aziendale
Se non superate i due requisiti di cui sopra il discorso si complica in quanto l’utilizzo diviene promiscuo e a quel punto sono introdotte una serie di limitazioni alla deduzione del costo delle auto o veicoli aziendali che incidono direttamente tanto sul valore massimo deducibile per automezzo, tanto nella percentuale di deduzione ai fini Ires ed Iva.

Infatti nel caso di utilizzo promiscuo dell’auto prima di tutto sarà ammesso in deduzione il costo dell’auto nei limiti del costo di euro 18.075,99 per cui se acquistate con un prezzo più elevate ricordate che con la deduzione più in là non potete andare e questo a mio avviso è una limitazione che non trova una giustificazione logica al momento, in quanto non è detto che mi sia sufficiente per lo svolgimento dell’attività spendere così poco p semplicemente che io voglia spendere di più per un mezzo strumentale. Quindi occhio al calcolo di convenienza nell’acquisto di auto di prezzo più elevato. Stesso importo vale ai fini fiscale nel caso di auto in leasing.

Ai fini dell’IRES il costo dell’auto con utilizzo promiscuo concesse per la maggior parte del periodo di imposta in utilizzo ai dipendenti (183 giorni su base annuale ma deve essere raggualgiata all’effettiva durata di impiego del dipendente durante l’anno) la deduzione delle spese e dei costi scende dal 90% al 70% mentre ai fini Iva resta al 40%.

Intendo per utilizzo promiscuo anche una macchina (non immatricolata come autocarro) che viene messa a disposizione dell’azienda in quanto l’Agenzia delle Entrate in fase di accertamento non sarebbe in grado di provare con certezza che quell’auto la sera non viene usata da un dipendente (alcuni direbbe neanche il contrario potrebbe provare…) e allora conseguentemente a mio modesto avviso sarebbe opportuno considerare tale veicolo come utilizzo promiscuo per l’esercizio dell’attività.

Irap
Ai fini Irap troviamo il medesimo trattamento riscontrato ai fini IRES per cui qualora risulteranno soddisfatti i criteri di imputazione civilistica in bilancio il costo rientrerà nella determinazione della valore della produzione netta e pertanto sarà deducibile anche ai fini Irap.

Importante: il concetto di auto aziendale utilizzata promiscuamente non deve essere confuso con auto aziendale concessa in uso al dipendente che prevede un trattamento fiscale diverso e che potete approfondire con lo specifico articolo dedicato. Consultate anche l’articolo dedicato al trattamento fiscale del noleggio auto che nel caso di società prevede un regime di deduzione del costo massimo limitato ad euro 3.615,20 annue. O anche quello sulle nuove modalità di disporre dell’auto, come per esempio il noleggio a lungo termine.

Quali costi rientrano nell’ambito della deduzione per il costo e per la detrazione ai fini IVA
Rientrano nell’ambito dei costi deducibili quelli spesi non solo per l’acquisto ma anche per la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo per cui anche carburanti, lubrificanti, meccanico, revisione periodica, Telepass, autostrade, caselli, ecc. e sempre con le modalità ed i limiti visti per il mezzo a cui si riferiscono e su cui sono effettuate.

Discorso a parte merita il trattamento fiscale dell’auto per i professionisti  titolari di partita Iva che potranno destinare alla propria attività un solo automezzo (auto o motorino). Per questi ultimi consiglio anche di leggere l’articolo dedicato alle auto e Redditometro, molto in voga ultimamente.
Ulteriore precisazione va fatta sul trattamento fiscale auto per gli agenti di commercio e rappresentanti che godono di percentuali di detrazione del costo ai fini irpef e di detrazione ai fini Iva più elevato per via del più intenso sfruttamento del mezzo.

Potete sempre leggere altri articoli di approfondimento nella categoria appositamente dedicata alle Auto e Fisco.

1 commento

  1. Salve, sono un Giovanni, un giovane professionista in ambito medico con la seguente problematica.

    Situazione attuale:
    non ha studio mio, ma lavoro prestando consulenza presto gli studi professionali di altri colleghi o società s.r.l. a cui rilascio regolare fattura con Ritenuta d’Acconto. La mia sede fiscale coincide con la mia residenza (con mia madre pensionata alla quale è registrato il contratto d’affitto) e nello stesso comune di residenza svolgo 2 consulenze ed ho in affitto porzione di uno studio in cui svolgo una parte della mia libera professione.
    Per metà mese domicilio a 500km di distanza dove ho la maggior parte del mio fatturato ed ho un appartamento in affitto che uso come base per gli spostamenti verso le consulenze ed aggiornamenti (che per me vuol dire anche seguire altri professionisti per meglio apprendere il mio lavoro)

    Domanda:
    Tenendo la mia vecchia utilitaria (attualmente ad uso promisquo) dove ho la residenza, ed acquistandone una nuova sicura e affidabile per recarmi a quei 500km di distanza e dintorni (ampiamente documentabili per motivi di lavoro), posso inserire il nuovo acquisto come bene strumentario e necessario per il mio lavoro? E quando sono lì, essendo a quel punto il mio unico mezzo a me disponibile in sede (quindi la sera o anche la domenica), ne decade tale utilizzo? Essendo io persona corretta (ma il fisco non lo sa), rientrato in sede, userei l’utilitaria (come mezzo privato comoda anche per gli spostamenti) e “la nuova” per il lavoro (no la sera). Quest’ultima parte del mio ragionamento lo vedo un po’ difficile, ma se necessario lo applicherei a pieno per risparmiare e non incorrere in sanzioni.
    Grazie

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