CESSIONE AUTO E OPERAZIONI ESENTI IVA O CON PRO RATA DI DETRAZIONE INFERIORE AL 100%
Nel caso di un soggetto che svolga prestazioni esenti da Iva o con pro rata di detraibilità (come il caso per esempio di medici od odontoiatri ma anche il caso di soggetti che aderiscono al regime dei minimi) le eventuali plusvalenze che realizzano nel caso di cessione a titolo oneroso di beni strumentali concorrono a formare il reddito; questo però accade solo per i beni mobili ceduti dopo il 4 luglio 2006, ossia dopo l’entrata in vigore del D.L. 223/2006. Questo accade perché ai sensi dell’art. 164 del Tuir le plusvalenze rilevano nella stessa proporzione esistente tra l’ammontare dell’ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.
Dal punto di vista dell’Iva invece nel caso di cessioni da parte di soggetti con pro rata di detraibilità ridotto ai sensi dell’articolo 19-bis1 o di altre disposizioni che ne limitano la detraibilità, la base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile l’importo determinato ai sensi dei commi precedenti.