Compilazione assegno: dubbi e chiarimenti sull’assegno protestato o il postdatato

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assegnoLa compilazione di un assegno deve osservare alcune regole ed è soggetta ad alcuni divieti, come nel caso dell’assegno postdatato o protestato. In questo articolo vediamo di capire quali sono i rischi per chi riceve assegni ed i chiarimenti anche per chi si appresta ad emetterli.

Compilare un assegno

L’assegno deve avere quali elementi fondamentali per la sua validità la data, il luogo di emissione, l’importo, il beneficiario ossia il soggetto autorizzato al ritiro delle somme e la firma del titolare del libretto degli assegni che ha la disponibilità.

Se l’assegno ne è privo, anche solo di una di queste informazioni, potrà essere rifiutato dalla banca al momento della presentazione per cui vi consiglio sempre di controllare la presenza di tutti questi elementi per non correre il rischio di non vedersi accreditate le somme.

Nel caso di assegni al portatore il legislatore ha imposto di inserire sempre la calusola di non trasferibilità laddove le somme inserite sull’assegno siano pari o sueriori a mille euro. Si allinea così la normativa antiriciclaggio in qaunto l’assegno in taluni casi in effetti può essere visto come denaro contante per cui valgono le stesse norme che avete avuto modo di leggere nell’articolo dedicato alla limitazione alla circolazione del denaro contante in cui troverete anche le sanzioni per la mancata osservanza di tali disposizioni.

Quale data inserire nell’assegno: l’assegno post datato

La data è quella del giorni di emissione e deve avere giorno, mese e anno e rappresenta il momento da cui è possibile incassare le somme. A tal proposito si assiste talvolta nella prassi vedersi recapitare un assegno con una data posteriore a quella del giorno in cui è stato consegnato, chiamasi assegno post datato ed è importante sapere che è vietato per legge emetterlo. In pratica è come se si stesse dicendo “mi impegno a pagare ma non ora, tra un giorno, un mese” insomma dalla data che viene riportata sull’assegno. Questo avviene perché in quel momento il soggetto non ha o non vuole pagare e questo deve essere un primo segnale della scarsa liquidità del soggetto che vi deve dare i soldi. Oltre ad essere vietata la post datazione dell’assegno è proprio vietato emettere un assegno se non si hanno le disponibilità sul conto corrente delle somme ivi indicate. Capita spesso nell’acquisto di macchine usate che vi si proponga… inutile dire di non fidarvi assolutamente.

L’importo da indicare nell’assegno e le modalità di compilazione della cifra

L’importo  deve essere indicato due volte come saprete in cifre ed in lettere e laddove i due valori non siano uguali prevale la descrizione in lettere rispetto a quella in numeri. Come raccomandato dalla banca d’itali inoltre è sempre meglio anteporre alle cifre il carattere cancelletto #, in modo che nessuno possa modificarlo in seguito. La cifra dovrà sempre avere i decimali e nella parte scritta in lettere avrà come saprete la barra finale più le due cifre decimali scritte però a numero.

Il Beneficiario dell’assegno

Il beneficiario dell’assegno è il soggetto a cui sono destinate le somme inserite nell’assegno e dietro l’assegno troverete la clausola di non trasferibilità ossia non c’è più la possibilità di firmarlo dietro e farlo incassare ad un altro soggetto.

La firma dell’assegno

L’assegno deve essere firmato da chi lo emette nello stesso modo in cui è stato firmato alla banca. La firma è detta traenza ed equivale al mandato di pagamento che la banca dovrà rispettare salvo la mancanza di uno degli elementi visti sopra.

Fattispecie particolari di assegni

Gli assegni possono riportare alcune strane diciture come per esempio: l’assegno intestato a me stesso o a me medesimo  e possono essere girati solo per l’incasso a una banca. In questo modo è come se si avesse un qualcosa in mano che assomiglia molto a denaro contante in quanto basta recarsi presso una banca e sarà cambiato con denaro contante.

Assegno protestato

Esiste anche il caso di assegno protestato ossia il caso in cui sfortunatamente andrete in banca e non riuscirete a ritirare la somma perchè non c’era disponibilità sul conto corrente di chi ha compilato l’assegno. La banca a quel punto rilascierà una dichiarazione in cui si attesta che l’assegno non è stato pagato e che una volta presentata in in Camera di Commercio farà rientrare il soggetto nell’apposito elenco dei “protestati”, con immediata iscrizione al CAI ossia la Centrale di Allarme Interbancaria.

In pratica al soggetto che ha emesso un assegno scoperto viene indicato con raccomandata con preavviso di revoca a 60 giorni per soddisfare il debito, l’avvio della procedura del protesto ed entro tale range temporale potrà sanare la situazione versando gli interessi legali, le spese di protesto e una penale di circa il 10% dell’importo dell’assegno.
Laddove il debitore moroso scavalli questi sessanta giorni si assisterà alla temutissima iscrizione al CAI fino al pagamento delle somme dovute. Tali circostanza fa in pratica chiudere tutti i rubinetti degli istituti di credito al soggetto che emesso l’assegno scoperto e protestato.

Il pagamento potrà essere fatto presso la banca o presso il notaio o l’ufficiale che ha elevato il protesto.

Alcuni Esempi: l’acquisto di auto o altri beni mobili

Spesso molti di voi commettono l’errore di prendere assegni da sconosciuti come mezzo di pagamento senza fare alcuna verifica. Vi ricorod che ad oggi effettuare un bonifico on line o recarsi presso qualsiasi sportello per effettuare il pagamento ha costi ridottissimi e tempi quasi immediati per cui vi sconsiglio smepre di fare riferimento a questo obsoleto mezzo di pagamento a mio avviso.

Limiti all’uso del contante

Vi ricordo anche alcuni articoli correlati al tema dell’utilizzo del contante come la norma sui limiti all’suo del contante oppure anche i controlli sui conti correnti bancari

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