Esenzione dal Bollo Auto e agevolazioni fiscali della tassa di circolazione sui veicoli

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L’esenzione del bollo auto o le agevolazioni fiscali sulla tassa di circolazione sui veicoli in genere comprese moto, natanti, veicoli elettrici e non, può essere fissa o consentita solo per alcuni anni in base alla tipologia del mezzo e alle agevolazioni fiscali consentite di volta in volta dal legislatore, a seconda della politica fiscale che sta adottando al momento, e che qui vediamo in sintesi per capire quali sono i mezzi su cui è possibile risparmiare l’imposta.

Esenzioni e riduzioni bollo auto in base al tipo di alimentazione: I veicoli Elettrici

Prima tra tutti l’agevolazione fiscale dal bollo auto temporanea prevista per glu autoveicoli elettrici compresi anche i motocicli, moto, ciclomotori a due o quattro ruote.  L’agevolazione fiscale sulla tassa di circolazione per i veicoli elettrici è temporanea perchè limitata a cinque anni. Dopo il quinto anno la base imponibile su cui calcolare l’imposta viene decurtata altresì del 25%.

Le riduzioni del bollo auto alimentate a GPL

Per i veicoli alimentati a GPL si applica una  riduzione del 25% della tassa di circolazione. Alcune regioni prevedono poi agevolazioni fiscali al pari di quelle viste per i veicoli elettrici ma si consiglia sempre di consultare la regione di competenza in quanto sono disposizione che possono anche variare annualmente.

Le riduzioni previste in base alla finalità dell’auto

Il Legislatore fiscale ha previsto anche delle riduzioni in base alla finalità o meglio all’uso che se ne fa del mezzo in quanto per esempio nel caso delle auto destinate alla scuola guida  il bollo andrà calcolato solo sul 60% godendo in tal modo di una riduzione del 40%, o per esempio i veicoli destinati al trasporto di alcuni prodotto come carni macellate, immondizia o altro godono di una riduzione del 50%. Ma ci sono anche altre agevolazioni fiscali come nel caso degli autobus di linea che godranno di una riduzione di un terzo della tassa di circolazione.

Anche i veicoli importati temporaneamente da un soggetto estero in Italia semprechè sia previsto lo stesso trattamento nel paese di residenza del soggetto che lo utilizza o ne è il proprietario.

Esenzioni in base al soggetto che utilizza il mezzo o che ne è proprietario

Si tratta delle agevolazioni fiscali peraltro consentite pressochè in generale come per esempio quelle previste per le auto o i veicoli in dotazione alle forze armate dello Stato o gli autocarri dei pompieri o anche i loro motoscafi o anche i natanti destinati alla pesca marittima, oppure l’auto del Presidente della Repubblica, dei diplomati e dei servizi consolari.

Esenti anche le auto per i disabili e quidni parliamo di motocarrozzette, macchine elettriche, motocicli leggeri per mutilati o invalidi e anche quelle indicate nella tabella A del DPR 633 del 1972 al punto 31 ossia  le poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie; motoveicoli di cui all’articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l’adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.

Quando scatta l’esenzione del bollo auto: altri casi

L’esenzione dal bollo auto scatta in primo luogo al soddisfacimento dei requisiti previsti per le norme sanitarie per essere classificati come disabili. In seguito l’esenzione spetterà limitatamente ad un solo autoveicolo acquistato dal disabile o anche di un suo familiare di cui deve però risultare fiscalmente a carico. Ricordiamo che per essere considerato fiscalmente a carico il disabile in questo caso non dovrebbe dichiarare redditi propri superiori di a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili. Questo è molto importante in quanto spesso mi è capitato di sentire persone che andavano dirette ad acquistare auto dicendo che il parente era disabile. A tal fine consiglio di leggere attentamente le norme e verificare di non commettere errori.

Previste anche le esenzioni per i veicoli destinati alle missioni umanitarie per il trasporto di persone bisognose di cure mediche. Le ambulanze essendo nella maggior parte die casi mezzi che perseguono fini di lucro devono verificare con la regione di competenza se sono esenti oppure no.

Importante: l’esenzioni viste sopra se relative a veicoli intestati a società devono essere riviste perchè potrebbero non essere esercitate.

Fattispecie particolari: vendita auto da parte di disabili

In caso di vendita di un’auto precedentemente acquistata con agevolazioni Iva derivanti dall’applicazione della legge 104 entro i due anni successivi all’acquisto è prevista la decadenza dai benefici fiscali ai sensi dell’articolo 1, comma 37, della legge 296 del 2006 e di conseguenza si dovrà riversare la differenza tra imposta ordinaria e imposta agevolata. Il differenziale dovrà inoltre essere versato con applicazione di sanzioni ed interessi che dovrebbero essere calcolati, se non erro, nella imsura del 30% a meno che non si abbia il trasferimento della proprietà mortis causa.

Negli articoli precedenti invece avete avuto modo di leggere le guide al pagamento del bollo auto usata o della tassa di circolazione sulle auto nuove ed il bollo auto sulle auto nuove con particolare attenzione anche alle restanti tipologie di mezzi che restano incise della tassa nonchè anche le modalità di calcolo e versamento.

Novità: leggete l’articolo sui nuovi ecoincentivi 2013, 2014, 2015 e vi segnalo anche l’articolo dedicato al pagamento della bollo o tassa di circolazione sulle minicar che stanno sempre più prendendo piedo nel mercato dei grandi centri urbani.

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