Aggiornato il 4 Maggio 2023
La prima cosa da sapere sull’imposta sulla pubblicità
La prima cosa da sapere è che l’imposta viene introdotta dai diversi comuni che devono solamente parzialmente recepire il Dlgs 507 del 1993 che di fatto legifera in materia di pubblicità. per il resto quindi sarà sempre preferibile prendere contatto con il comune in cui si vuole veicolare il messaggio pubblicitario per non commettere errori. Sentire intendo non solo informarsi ma anche verificare due elementi:
- Se il messaggio ossia la tipologia di pubblicità che voglio fare è consentita nel comune dove voglio usarla;
- Se viene applicata un’imposta come viene calcolata e applicata dal singolo comune anche perchè potrebbero essere previste delle forme di agevolazioni fiscali a livello di singolo comune che al sottoscritto sarebbe impossibile da riportare in una mini guida come questa.
Vi riporto un passaggio importante della norma che riguarda le modalità con cui il Comune definisce il proprio regolamento per cui: “Il comune e’ tenuto ad adottare apposito regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni”.
2. Con il regolamento il comune disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità e può stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse.
3. Il regolamento deve in ogni caso determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l’installazione, nonché i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti. Deve altresi’ stabilire la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonche’ la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, per l’effettuazione di affissioni dirette. 4. Il regolamento entra in vigore dal primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione e’ divenuta esecutiva a norma di legge.”
Su cosa si paga la pubblicità
Altra precisazione riguarda il fatto che l’imposta sulle pubblicità si paga solo su messaggi audiovisivi ma non anche per esempio quella effettuata sulle radio o in televisione o mediante annunci stampa.
L’imposta sulle insegne pubblicitarie dei negozi ed esercizi commerciali
Cosa si intende insegna dell’esercizio commerciale: luminosa o solo cartello
Per insegna si intende il nome della ditta, la ragione sociale o la denominazione il nome che si è voluto dare al proprio negozio che di per sè non potrebbero essere considerati pubblicità in quanto il loro unico scopo è quello di far identificare il negozio e non di pubblicizzarlo ossia di migliorarne l’immagine. A tal proposito la scritta si intende per Insegna dell’esercizio commerciale “la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta”. Il comma 6 dell’art. 2-bis, precisa ulteriormente che detta scritta deve avere “la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell’attività economica”. (Articolo 2-Bis poi abrogato: Grazie Mirko)
Non sono considerate insegne
A titolo di esempio non sono insegne le scritte relative al marchio del prodotto venduto se sono contenute in un distinto mezzo pubblicitario, esposto in aggiunta ad all’insegna del negozio poiché questa circostanza manifesta chiaramente l’esclusivo intento di pubblicizzare i prodotti in vendita. Se invece vi sono entrambe allora non importa.
Come si calcola l’imposta sull’insegna pubblicitaria
Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati l’imposta o il canone sono dovuti per l’intera superficie ossia se l’unica insegna esposta per individuare la sede di svolgimento di attività economica ha una superficie di 9 metri quadrati, l’imposta è dovuta su tutta la superficie e non solo quella eccedente di 4 metri quadrati anche se stiamo parlando di più insegne (ossia dovete sommarne la superficie complessiva). Al contrario se vengono esposte due insegne, una di superficie di 3 metri quadrati, e l’altra di 1 metro quadrato, essendo la loro superficie complessiva pari 4 metri quadrati, per entrambe le insegne non sono dovuti ne’ l’imposta sulla pubblicità e nemmeno il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari, in quanto non viene superato il limite di 5 metri quadrati.
Superficie esente
L’esenzione sopra descritta si applica indipendentemente dalla tipologia dell’insegna di esercizio esposta ossia anche se e’ luminosa, illuminata o se esposta in categoria speciale o comunque assoggettata a maggiorazioni, poiché la norma riconosce l’agevolazione all’insegna di esercizio in quanto tale, senza imporre alcuna limitazione riguardo alle caratteristiche che presenta.
Pubblicità esenti su cui non si versano le tasse
Oltre ai casi individuati in base alla superficie della pubblicità esistono anche altri casi come la pubblicità effettuata dentro l’esercizio commerciale che gode dell’esenzione, oppure quelle inserite sulle porte dei locali dove sono distribuiti i beni o i servizi purchè siano di superficie inferiore al mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso. Insomma se mettete una inscritta su ogni vetrina non vi dice niente nessuno e non dovete pagare alcunchè purchè nel loro insieme non superino il limite oppure le insegne di associazioni, anche quelle sportive e dilettantistiche oppure di comitati o associazioni senza scopo di lucro.
Vendesi o affittasi casa
Altro caso è quello del cartelle vendesi o affittasi di case o appartamenti che non pagano imposta sulle pubblicità purchè non superino un quarto di metro quadrato anche se vi avverto che per esempio a Roma un mio amico è stato multato perchè da quello che mi diceva il sindaco ha inserito una specifica imposta proprio per l’utilizzo e l’affissione di questi cartelli in mezzo alla strada per cui vale il principio ribadito prima ossia sentite il vostro comune.
Su cosa si paga l’imposta sulle pubblicità
Il calcolo viene effettuato sulla superficie della minima figura piana geometrica in cui e’ circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. Sono esenti da imposta esclusivamente le insegne che sono comunque finalizzate a contraddistinguere il luogo ove si svolge l’attivita’ economica oppure la generica indicazione della tipologia dell’esercizio commerciale come Bar, Alimentari, oppure la precisa individuazione dell’esercizio commerciale ad esempio Bar Rossi o Alimentari Bianchi, oppure anche la generica individuazione dell’esercizio commerciale realizzata con l’indicazione del nominativo del titolare “da Giovanni”.
Oppure l’indicazione solo della tipologia dell’esercizio commerciale accompagnata nel contesto dello stesso mezzo pubblicitario, da simboli o marchi relativi a prodotti in vendita come ad esempio Bar X, Caffè Y oppure anche la sola indicazione del marchio o dei prodotti in vendita (ad esempio: “Caffe’ Gamma“).
In questo caso la scritta in esame e’ di per se’ idonea ad indicare al pubblico, sia pure indirettamente, il luogo di svolgimento dell’attività economica basti pensare ad un nome da una forte connotazione come Nespresso per fare un esempio e le insegne di esercizi commerciali in franchising.
Nel franchising l’insegna assolve alla sua funzione a prescindere dal rapporto contrattuale che lega il titolare del marchio ed il suo concessionario di uso; del resto lo stesso art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 507 del 1993, individua il soggetto passivo dell’imposta sulla pubblicità in colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, non operando alcun tipo di distinzione in ordine alla titolarità del marchio raffigurato nell’insegna.
Ma anche altre fattispecie meno ricorrenti e comuni come le insegne, recanti il logo delle società petrolifere, che contraddistinguono le stazioni di servizio dei distributori di carburanti, i mezzi pubblicitari esposti dai professionisti (medici, avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri, ecc.), che possono rientrare nella definizione di cui al citato art. 47, del D.P.R. n. 495 del 1992, in quanto assolvono al compito di individuare la sede dove si svolge un’attività economica, i cartelli esposti all’esterno dei cantieri edili recanti l’indicazione della ditta che esegue i lavori, in quanto rappresentativi della sede di svolgimento dell’attività cui si riferiscono.
Indicazioni stradali relative al proprio negozio
A titolo di esempio uno dei casi di esenzione previsti per l’imposta sulle pubblicità riguarda proprio i cartelli stradali che vengono inseriti dal soggetto proprietario della strada per agevolare l’individuazione del punto vendita e fornire quindi indicazioni stradali e non migliorarne la percezione. Altro discorso invece riguarda la pubblicità sulle auto, su cui ho scritto articolo appositamente dedicati.
Esenzioni e riduzioni per tutti
Ulteriore adempimento: La dichiarazione di inizio pubblicità
Oltre a pagare anche un altro simpatico adempimento che consiste nella dichiarazione di inizio della pubblicità da presentare prima di iniziare l’utilizzo della pubblicità in cui si indicheranno le principali caratteristiche, tipologia, durata, l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Se parlate di pubblicità esente invece non ci sarà bisogno della dichiarazione iniziale anche se mi informerei sempre prima al comune per non incappare in errori. Nel seguito la guida alla compilazione della dichiarazione sulla pubblicità
La targa davanti al proprio studio professionale di Avvocati o Dottori Commercialisti
Potete anche leggere l’ultimo articolo di approfondimento dedicato alla fattispecie delle tasse targhe degli studi professionali apposta davanti agli studi professionali come nel caso di avvocati o dottori commercialisti che potrebbero ricadere nell’ambito di applicazione del tributo.
La pubblicità sulle auto
A tal fine vi segnalo anche un articolo appositamente scritto per il calcolo dell’imposta di pubblicità sulle auto.
http://www.tasse-fisco.com/autoveicoli/multa-imposta-pubblicita-veicoli-aut/2481/
Pubblicità e Cartelli dentro Parcheggi chiusi
Una recente sentenza ha chiarito come la cartellonistica o pubblicità dentro parcheggi chiusi (non per forza a pagamento) non costituisce presupposto per l’applicazione dell’imposta sulle pubblicità in quanto non svolgono una funzione pubblicitaria. Questi servono ad indirizzare la clientela e non si rivolgono ad una massa indeterminata di possibili acquirenti, ma solo a coloro che sono già entrati nel parcheggio.
Sicuramente esiste anche una funzione pubblicitaria ma indiretta e non volontaria. (Cfr Sentenza Commissione Tributaria Regionale Lombardia n. 3602/2019 del 25 settembre 2019 e sentenza Cassazione n.8616/2014 secondo cui “I cartelli indicatori di industrie, laboratori artigianali e negozi di vendita al minuto costituiscono insegne, perché sono segni distintivi del luogo ove dette attività vengono svolte. Tali cartelli, rivolgendosi a una massa indeterminata di possibili acquirenti e utenti svolgono una funzione pubblicitaria, la quale non deve necessariamente accompagnarsi a una vera e propria operazione propagandistico reclamistica”.
Elemento dirimente anche per risolvere la controversia tra Agenzia delle Entrate e Contribuente è stato che i Cartelli non sono rivolti verso la strada ma per le indicare dove sono ubicati i punti vendita. I cartelli pertanto non rientrano tra quelli soggetti ad autorizzazione comunale ma più tra quelli simili a un cartello di “proprietà privata” o “divieto di accesso”.
Riferimenti normativi
Dlgs 507 del 1993 sulle pubbliche affissioni
DL 13 del 2002 sulle Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali
Circolare 3 del 2002 del MEF
Buona sera, se espongo sul lunotto posteriore dell’auto, internamente, una scritta di propaganda elettorale di dimensioni contenute (inferiore a 1/4 di mq) devo pagare qualcosa? Non riesco a trovar nulla a riguardo. Grazie
Sarei propenso per il si in quanto, seppur limitato, la funzione del messaggio esiste.
salve,
vorrei sapere se la tassa dipubblicità è dovuta per l’insegna con il logo aziendale rivolto verso una strada privata
Si, preferibilmente mi recherei al comune con materiale fotografico e dimensioni esatte delle locandine/insegne/poster per la determinazione e condivisione delle somme dovute a titolo di imposta sulla pubblicità
salve, ho aperto un salone di parrucchieria al piano terra di una palazzina che si affaccia su una strada di grande transito.per aumentare la mia visibilità dato che non ho vetrine ho appeso 3 poster 150×100 oltre alla mia insegna sulle pareti esterne.i poster raffigurano le ultime tendenze moda e vengono sostituiti periodicamente.non ho mai pagato nessuna tassa ne mi sono informato se dovevo pagarla perchè credevo che le imposte andavano pagate solo sulle insegne a bandiera. per quanto riguarda i poster secondo voi devo chiedere informazioni al comune?
Le risponderei che vista l’ambito oggettivo di applicazione e data la natura del presupposto impositivo teso a tassare la finalità comunicativa del messaggio pubblicitario lungo tutta la durata del periodo di imposta e data la terzietà dell’interruzione rispetto all’ipotetico obbligo di comunicazione direi he i presupposti per addivenire ad una diversa conclusione vi possano anche essere. Se è vero che dovremmo attenerci ad una interpretazione letterale della norma è anche vero che questo caso non sembra rientrare nel disposto normativo per cui è ragionevole suggerire una diversa interpretazione della norma al soggetto accertatore.
Sarebbe ragionevole al più far decorrere un periodo minimo entro cui comunicare la variazione. Il comma 2 del resto impone all’amministrazione comunale di procedere a conguaglio ex post per cui si troverebbe comunque a fare il conguaglio il prossimo anno stornandole i 9 mesi di imposta non dovuta.
L’articolo 9 recita questo Art. 8.
Dichiarazione
1. Il soggetto passivo di cui all’art. 6 e’ tenuto, prima di
iniziare la pubblicita’, a presentare al comune apposita
dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le
caratteristiche, la durata della pubblicita’ e l’ubicazione dei mezzi
pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve
essere predisposto dal comune e messo a disposizione degli
interessati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di
variazione della pubblicita’, che comportino la modificazione della
superficie esposta o del tipo di pubblicita’ effettuata, con
conseguente nuova imposizione; e’ fatto obbligo al comune di
procedere al conguaglio fra l’importo dovuto in seguito alla nuova
dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicita’ annuale ha effetto anche per
gli anni successivi, purche’ non si verifichino modificazioni degli
elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta
dovuta; tale pubblicita’ si intende prorogata con il pagamento della
relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell’anno di
riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione
entro il medesimo termine.
4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la
pubblicita’ di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, si pre-
sume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio
dell’anno in cui e’ stata accertata; per le altre fattispecie la
presunzione opera dal primo giorno del mese in cui e’ stato
effettuato l’accertamento.
Aspetti che mi rivedo la norma cosa dice al riguardo….
Buongiorno
il 31.03.2017 ho chiuso il negozio nel quale io e mio marito esercitavamo l’attività di studio tecnico immobiliare rimuovendo sia l’insegna che la targa. Abbiamo sempre pagato la tassa sia per la vetrina che per l’insegna. Abbiamo chiesto alla società di pubbliche affissioni di poter pagare la quota di tassa proporzionata al periodo in cui siamo stati aperti cioè dal 01.01 al 31.03. 2017, ci hanno risposto che dobbiamo pagare per forza tutto l’anno perchè andava fatta la comunicazione entro il 31.01.2017, ma avendo chiuso per un provvedimento USL nel quale dichiarava i locali inagibili, non avremmo potuto saperlo prima, dunque riteniamo non corretto dover pagare l’intero anno. Come possiamo agire? Grazie
trattasi sempre di pubblicità per cui dovrebbe seguire stesso iter per la verifica riguardante regolamento comunale e dimensioni della pubblicità
Salve, avrei bisogno di un’informazione. Sono proprietario di un locale commerciale che ormai è sfitto da due anni e che non riesco ad affittare. Un conoscente mi ha chiesto se può sfruttare le mie due vetrine per fare pubblicità alla sua ditta con scritte/affissioni (ancora non è chiaro), ovviamento pagandomi un canone mensile. Da parte mia (o sua?) va chiesta un’autorizzazione al comune ed eventualmente pagato qualche tipo di tributo?
Vi ringrazio anticipatamente
salve. mio figlio vuole farsi pubblicità con una locandina formato A4 per corsi di hip Hop su Foggia in una sala da ballo già avviata per altri corsi da ballo .
deve pagare qualcosa.
si tiene presente che vorremmo inserire le locandine nei condomini e negozi commerciali fronte Vetrina come bar etc.
Le ricordo che lei paga yogurtlandia per cui lo provi prima a chiedere a loro
Buonasera,
Sono titolare di una yougurteria in franchising che si chiama YOGURTLANDIA.
La mia domanda è se devo pagare le imposte per la scritta yougurtlandia sulla vetrina che mi serve per indicare il negozio.
Grazie
Se volto all’esterno il messaggio pubblicitario esiste e se rispecchia anche le altre caratteristiche potrebbe essere soggetto all’applicazione della tassa.
Buongiorno da 12 anni ho le stesse vetrofanie interne alle vetrine per le quali mai mi era stata richiesta l’impostazione pubblicitaria ieri mi è arrivata la cartella Intel con 170€ da pagare sono alla ricerca di dati precisi su come mi devo comportare la vetrofania riporta sulla vetrina il nome del negozio è un generico bomboniere piante e fiori ripeto interne alla vetrina! Grazie se vorrà v rispondermi
Il regolamento comunale può disciplinare diversamente per cui dovrebbe più che altro leggere quello e poi eventualmente rifarsi alla norma principale in assenza di quella speciale.
Buongiorno, ho una attività posta in fondo ad una strada privata. Ho istallato una insegna all’inizio della strada privata visibile dalla strada statale sulla quale sbocca con il nome della ditta ed una freccia che indica la direzione, misura 80 x 100, leggibile da ambo i lati, basta. Il comune di Pistoia mi chiede di pagare tributi per 250,00 euro perché le considera pre-insegne. Da quanto si legge nel paragrafo “Indicazioni stradali relative al proprio negozio” non dovrei pagare. Come posso rispondere al comune, con quale riferimento legislativo. La ringrazio.
UN ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA CHE APPORTA SULLE PROPRIE AUTO DI SERVIZIO (PATTUGLIE) IL PROPRIO LOGO (CON IL SOLO SCOPO DI ESSERE FACILMENTE RICONOSCIBILI DA CLIENTI O EVENTUALI MALEINTENZIONATI) è SOGGETTO DI IMPOSTA?
Devo essere sincero: l’imposta sulle pubblicità rappresenta un’imposta che non spesso si tratta per cui andrebbero fatte alcune ricerche in primis le consiglierei di leggere la norma e se sono previste clausole specifiche di esenzione per l’assenza di messaggi pubblicitari ossia verificherei se è solo sufficiente la potenzialità ad accogliere il messaggio pubblicitario. Dopodiché in assenza di una chiara previsione normativa andrei a ricercare tra prassi e giurisprudenza un chiarimento.
Sono una ditta Pubblicitaria di cartellonistica Stradale ubicata in provincia di Foggia, ho circa 150 cartelli stradali di dimensioni mt. 2×1,50 e mt. 2,60×1,90 provvisti di autorizzazioni comunale su strade urbane e extra urbane del comune di foggia, molti dei nostri impianti sono senza messaggio pubblicitario ma esiste l’impianto e quindi non sono stati dichiarati all’affissione poichè privi di messaggio pubblicitario (cartello totalmente dipinto di colore grigio). Mentre sono state dichiarate e pagate le affissione l’impianti regolarmente coperti di pubblicità.
Il Comune di Foggia Pretende anche il pagamento delle affissioni anche dei cartelli privi di messaggi pubblicitari.
La mia domanda è come mi devo comportare con il Comune ???
Si rechi al comune e le detemrineranno l’imposta sulle pubblicità da versare e che le arriverà annualmente con il MAV da pagare.
Buongiorno,
voglio fare insegne solo cartello senza luminoso Amin Minimarket. Devo pagare tassa o qualche pagamento al comune???
Perche ho sentito senza luminoso non devo pagare per fare insegna, pagamento solo per luminoso.
Per favore fai mi sapere, anche dove devo fare la domanda….se bisogna o fare pagamento….
grazie
Non ricordo esattamente gli estremi ma basta che cerchi legge imposta sul pubblicità non dovresti avere problemi a trovarlo fammi sapere se non ci riesci. Saluti
Nel paragrafo “Su cosa si paga l’imposta sulle pubblicità” pare che insegne recanti solamente il tipo di attività (nel mio caso, il cartello con scritto “GPL” in un distributore di benzina)siano esenti dall’imposta, anche se superiore ai 5 mq. Se ho ben capito, potreste per favore indicarmi la legge che riporta questo elenco di esenzioni?
Salve, sto per aprire un attività commerciale.devo apporre 2 insegne di esercizio da 160×70 circa. Da quello che è riportato su questo articolo nn dovrei pagare nulla. Invece informandomi al comune mi hanno detto che devo pagare la tassa di installazione una marca da bollo da 16 euro + un bollettino di 30 euro, questo per ciascuna delle insegne!!! Come mi devo comportare?