Che differenza c’è fra trattamento fiscale come autocarro e trattamento fiscale come auto ad uso promiscuo
Il regime di deducibilità fiscale ai fini Irpef o IRES varia notevolmente in quanto nel caso di autocarro parliamo di mezzo strumentale all’attività produttiva e come tale qualsiasi costo relativo a tale mezzo sarà deducibile al 100% o secondo le limitazioni imposte dall’articolo 164 del TUIR, dal reddito imponibile mentre nel caso di automezzi promiscuamente adibiti all’attività propria dell’impresa o di lavoro autonomo sarà soggetta a delle limitazioni percentuali al di sopra dei quali il costo non concorrerà più alla riduzione del reddito imponibile.
Ai fini della detrazione Iva non vi sono problemi in quanto è prevista nella misura del 40% indipendentemente dalla natura giuridico del soggetto che acquista il bene sia che sia un lavoratore autonomo sia titolare di partita Iva, sia un agente o un rappresentante di commercio sia un’impresa in quanto, secondo una direttiva europea viene data per assodata l’inerenza dell’utilizzo della macchina per l’attività.
Ai fini Irpef, IRES e Irap la deduzione dell’auto quindi potrebbe determinare un indubbio vantaggio fiscale ed essere conveniente immatricolare l’automezzo come autocarro in quanto sul piatto possiamo quantificare un risparmio in un buon 70%. Ai fini Iva invece no perché vale la stessa detrazione del 40% in entrambi i casi. Tuttavia per analizzare le % di detrazione Iva e di deduzione dell’IVA rimasta indetraibile potete fare riferimento all’articolo Guida alla tassazione delle Auto dove li trovate riassunti.
Quali sono e come si classificano gli autoveicoli
Negli anni 80, forse anche 90, il contribuente faceva immatricolare un mezzo in altre categorie proprio per beneficiare della ridotta tassazione sugli autocarri sfruttando, quindi come al solito, un buco normativo che poggiava le proprie basi su requisiti di natura esclusivamente formali come l’immatricolazione. Poi con l’avvento dei SUV si è assistito ad una sproporzione nelle immatricolazioni che ha indotto il legislatore a correre ai ripari ed ha capito che doveva intervenire su una norma per identificare dei criteri oggettivi e sostanziali per classificare in modo inequivocabile quali erano effettivamente classificabili come autocarri e quali invece erano falsi autocarri.
Per fare questo ha studiato e secondo me ha chiesto anche aiuto a ingegneri proprio del settore automotive perché ha definito una classificazione degli automezzi introducendo una vera e propria formula per identificare quei mezzi che sono assimilati a autocarri.
Per cui la formula prevede che il rapporto fra potenza e portata deve essere uguale e maggiore di 180 Dove l’unità di misura è espressa in kilowatt.
Gli autoveicoli si classificano in tre macro categorie che sono i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli. Sono tutti definiti all’interno del decreto legislativo 285 del 1992 e dello stesso decreto legislativo che rappresenta la fonte normativa ai fini dell’individuazione del trattamento fiscale per l’Irpef IRES Irap l’Iva e altri tributi minori che vedremo in seguito.
Se negli anni 80 l’immatricolazione come autocarro rappresentava una favorevole modalità per eludere il fisco e dedurre tutti i costi relativi agli automezzi come se fossero beni esclusivamente strumentali a far data dal 1 luglio 2006 n. 223/2006 è disciplinato una serie di caratteristiche dell’automezzo che sono tese a smascherare questi comportamenti elusivi, anzi evasivi.
La prima novità è proprio che l’omologazione non rileva ai fini del trattamento fiscale dell’automezzo ma sarà necessario individuare una serie di caratteristiche.
Esistono infatti due categorie principali che sono la categoria M1 e la N1 rispettivamente una identifica i veicoli progettati per il trasporto persone mentre N1 identifica i veicoli progettati e immatricolati per il trasporto di merci e con una massa non superiore a 3,5 tonnellate. La scelta di come immatricolarli è praticamente libera nel senso che le modifiche da portare per esempio ad un SUV per farlo diventare autocarro sono praticamente inesistenti per cui potrete individualmente ed autonomamente omologare un automezzo facendolo rientrare sia nella categoria M1 sia nella categoria N1.
A proposito delle diverse categorie di mezzi trovate scritto anche un altro articolo dedicato alla classificazione ai fini fiscali degli automezzi. Il legislatore fiscale quindi individua una serie di caratteristiche che se rispettate abbattono il regime di deducibilità e tali caratteristiche sono spiegate nel seguito.
Trattamento fiscale degli acquisti delle autovetture
L’Agenzia delle entrate, con lo specifico provvedimento del 6 dicembre 2006, afferma che non rientrano fra la categoria degli autocarri tutti quei vincoli che pur essendo stati immatricolati nella categoria N1 hanno il codice di carrozzeria F0, hanno quattro o più posti e hanno il rapporto che viene spiegato successivamente superiore a 180.
Inoltre esiste la formula messa a punto dall’agenzia delle entrate per verificare se il veicolo di massa inferiore alle 3,5 tonnellate e con codice carrozzeria F0 (che trovate sempre nel libretto di circolazione del mezzo) è considerato come autocarro o no, prendendo come riferimento i dati presenti sul libretto della macchina e che in tal modo rendono indeducibili eventuali costi sostenuti per l’acquisto la manutenzione e la gestione dell’auto per difetto di inerenza.
Avendo questi dati: I= Potenza in kw / (portata in Tonnellate – tara in tonnellate)
Se il risultato di questo rapporto è superiore a 180 il veicolo è considerato un autoveicolo, mentre in caso contrario è un autocarro con tutto quello che ne consegue in termini di deducibilità fiscale vista sopra.
I falsi autocarri
I falsi autocarri saranno quelli che sono stati squisitamente immatricolati come autocarri ossia rientranti nella categoria N1 quelli e che hanno come codice di carrozzeria F0 per intenderci il furgone che ha più di quattro posti ma soprattutto che ha il rapporto maggiore o uguale a 180. Il rapporto tra la potenza espressa in kilowatt fra la massa complessiva raggiungibile a pieno carico espressa in tonnellate meno la para ossia la massa a vuoto. Questi dati sono tutti ricavabili dal libretto di circolazione.
Sanzioni e multe per utilizzo di falsi autocarri
Le sanzioni per questo genere di infrazione sono di due tipologie:
- una alla ripresa tassazione costi dedotti in modo illegittimo dal contribuente e la seconda riguarda una sanzione per trasportare persone automezzi che sono stati destinati al trasporto di cose. Ma la sanzione prevista per questa ultima infrazione da 389 al € 1.559 a cui aggiungere anche la sospensione della patente da uno a sei mesi. Questa infrazione potrà essere rilevata da tutti gli organi di controllo polizia, vigili urbani, Guardia di Finanza.
Insomma non so dove abitate voi ma andare in giro con il timore che mi sospendono la patente da uno a sei mesi mi sembra eccessivo per risparmiare qualche centinaio o migliaio di euro: non so quanto valga la pena in quanto stare senza patente sarebbe veramente molto più costoso oltre al fatto di dover sostenere il costo per le sanzioni.
Consiglio di leggere un articolo dedicato alla deducibilità dei costi auto sia per i lavoratori autonomi per gli imprenditori che hanno la propria impresa e gli agenti e rappresentanti.
Facciamo un esempio per i lavoratori autonomi
L’acquisto di un’auto porta una detrazione ai fini fiscali pari al 20% del costo sostenuto mentre nel caso di acquisto di un vero e proprio autocarro (questo è valido squisitamente principalmente per le imprese) la situazione cambia e di molto in quanto la deduzione del costo salirà fino al 100%.
Ora se il risparmio dell’80% valesse per qualsiasi tipologia di macchina e quindi anche di fascia di prezzo potrebbe anche essere interessante il discorso. Ma dovete considerare che esiste un tetto massimo anche sul prezzo di acquisto per singolo automezzo che il legislatore fiscale individua nell’acquisto di questi mezzi ogni avviso in quanto, per le auto il limite è di 18.075,9 mentre per i motocicli e pari a euro 4.131,66 mentre per i ciclomotori o simili è di 2.065,83.Come vedete è anche piuttosto contenuto considerando anche il valore delle auto di oggi.
Per cui se prendiamo un autovettura di 18 mila euro nel caso di acquisto ed immatricolazione come automezzo dovremmo considerare che il risparmio di imposta sarà pari all’80% (100% nel caso di autocarro – 20% nel caso di lavoratore autonomo) applicata però alla quota di ammortamento annua che immaginiamo essere di un altro 20%. Il risparmio quindi potrà essere di 1.500/2 mila euro l’anno. Insomma per chi ha una società non stiamo parlando di cifre che, a mio modesto avviso, giustifichino le sanzioni e soprattutto la sospensione della patente da uno a sei mesi.
Premetto che comunque esistono, a livello di lavoratore autonomo o di agente o rappresentante, anche due limiti di prezzo che si aggirano intorno ai € 20.000 per cui stiamo parlando di risparmi che vengono calcolati su un livello massimo costo contenuto e questo è un ulteriore elemento che deve aiutarvi nel calcolo di convenienza.
Per i lavoratori autonomi vale un solo mezzo
Ricordate anche che per i lavoratori autonomi sarà consentito portare in deduzione in questi posti limitatamente ad un solo mezzo quindi o auto o moto o ciclomotore. Per cui dovrete scegliere quale mezzo utilizzate di più; ma può non essere questo il corretto driver in quanto anche se utilizzate l’attività il motorino potreste avere convenienza a destinare altro automezzo all’attività in quanto il risparmio fiscale potrebbe essere maggiore.
Differenze di costi tra assicurazione auto e autocarro
Se volete approfondire il discorso potete anche verificare le eventuali differenze di costi di assicurazione tra autovetture e autocarri.
Trattamento fiscale automezzi per i lavoratori autonomi liberi professionisti con partita Iva
Trattamento fiscale leasing auto
Tanto vale allora valutare la convenienza o meno a prendere una macchina in leasing oppure verificare la possibilità di fare ricorso ad un noleggio a lungo termine
Tassazione Noleggio a lungo Termine
Trattamento Fiscale Leasing auto Titolari di partita Iva Lavoratori Autonomi
Trattamento Fiscale Auto assegnata al Dirigente
Salve sono il titolare di un’azienda individuale , sono in procinto di prendere un duster e immatricolarlo come autocarro, questo perché lo uso principalmente per lavoro , ma anche per il trasporto dei miei famigliari. Il mio assicuratore mi ha detto che non corro rischi in merito al risarcimento ( in caso di sinistro) dei trasportati, è una cosa giusta ? In più vorrei chiedervi se sono esposto a sanzioni nel caso in cui le forze dell’ordine mi fermino per un controllo. Grazie mille
Supponiamo si trovi di fronte ad un bivio: scrivo un articolo utilizzando termini in inglese usando il corsivo, utilizzo il bolt nelle frasi più importanti e mi dilungo in costrutti articolati e rileggo 3 volte la bozza prima di pubblicarla oppure scrivo un articolo in più con informazioni gratuite per tutti che possono anche aiutare le altre persone o fermarmi anche con qualche errore di battitura (che alle vostre segnalazioni solitamente rivedo e correggo come farà in questo caso per cui la ringrazio)? Io scelgo la prima ma non ritengo sia quella che preferiranno tutti. Mi dispiace per gli errori, continuate a segnalarmeli. Spero che colga il senso delle mie parole…
La materia è interessante ed importante per società, autonomi, etc. . Ma scusate: gli articoli li scrivete con Google Translator? Questo pezzo è pieno zeppo di errori grammaticali e di “battitura”. Perché non rivedete le bozze prima della pubblicazione??
se sta lavorando come autonomo no in quanto viene concessa solo la deduzione di un’auto. Se invece ha una società allora i mezzi configurano per lei veicoli strumentali all’attività per cui i margini per la deduzione del costo sono maggiori e vi farei ritirare tutte le spese di acquisto, gestione e manutenzione della flotta o parco veicoli
Buongiorno, sono un agente di commercio e ho un vecchio monovolume con gancio traino da diversi anni.
Ora noleggio mensilmente delle autovetture e uso il monovolume solo quando mi occorre fare consegne col carrello (circa 2 volte al mese)
Posso portare in detrazione le vetture noleggiate con telativo carburante?
Ho acquistato un Fiat qubo n1 autocarro con partita Iva detraibile al 100% posso passarlo ad autovettura senza perdere niente hai fini fiscali?e posso fare il passaggio subito o devo aspettare un periodo preciso prima di passarla autovettura?
Dimenticavo di precisare che trattasi di AUTOCARRO N! – USO PROPRIO.
Grazie
Parliamo di Autocarro N1 intestato a partita IVA quindi bene strumentale (detratto al 100%), per poter utilizzarlo occasionalmente a scopo privato si dovrebbe applicare un minor detrazione in base al principio del PRO RATA TEMPORIS. Quale è secondo Lei il modo migliore? Intendo con autofatturazione periodica oppure con una minor detrazione immediata al momento dell’acquisto (ex.85%) ? Grazie
Ho una dita individuale dI trasporto conto terzi,dovrei prendere con noleggio a lungo termine un auto omologata autocarro, che mi serve per trasportare materiali di imballo e personale.potrei dedurre interamente l’iva e il costo?
si ma poi non può portare clienti se non uno alla volta
Lo può acquistare se è strumentale. L’agenzia delle entrate presuppone utilizzo promiscuo ma se occorre e la accertano e dimostrare il contrario. Se la accertano ugualmente si va in contenzioso e li sono solitamente più ragionevoli.
Ho appena acquistato una Ford Focus 1.6 VAN omologata dalla casa costruttrice N1 carrozzeria F0 e rapporto potenza/tara 57,554 Kw (sotto il famoso 180).
Posso trasportare regolarmente persone diverse e/o familiari?
Cordiali saluti.
Buongiorno, ho uno studio di ingegneria e per attività lavorative che svolgo quasi quotidianamente ho necessità di trasportare sulla mia vettura strumentazione di misura, oltre ai vari dpi ecc.
Il mio consulente contabile mi dice che l’acquisto dell’autocarro per i professionisti non è previsto, sarebbe a suo dire contestabile dall’Agenzia delle Entrate. Io vedo molti altri colleghi che invece hanno acquistato un autocarro per lavoro, detraendo le spese come previsto.
Chi sbaglia? Grazie anticipatamente della risposta.
Deve recarsi presso un’aci e chiedere la modifica de libretto
Ho appena acquistato un vito autocarro nuovo lo consegneranno a me domattina , sono una società di autotrasporti conto terzi con tanti veicoli con una gamma di portate diverse , oggi mi mandano il libretto , lo leggo nelle sue parti , noto che oggi lo hanno immatricolato in conto proprio , come posso fare ora , nota, il mezzo mi serve X spostamento persone / merci conto terzi / e proprie , in azienda ho altri veicoli di piccole portate sempre autocarri in conto terzi , ma in 40 anni , mai acquistati in conto proprio , in che guaio mi ha messo il venditore ?? Attendo gentile chiarimento , nell’occasione Cordialità
SALVE , SONO LA PROPRIETARIA DI UN ALBERGO , VORREI ACQUISTARE UN AUTOVETTURA TIPO DOBLò CON 4/5 POSTI PIù VANO PER CARICO BAGAGLI.
POTREI IMMATRICOLARE A NOME DELL’AZIENDA E COME AUTOCARRO?
QUALI SGRAVI FISCALI AVREI?
GRAZIE
Salve , ho una ditta inviduale di servizi di pulizia e come ben si sa serve un’auto per trasporto di persone e merci … dato che sto pensando di prendere un noleggio a lungo termine su un’auto immatricolata n1 es. renault clio , sarà anche immatricolata quindi m1 …
quindi il noleggio di questo “autocarro” sarà deducibile al 100% oppure no ?
Non ho trovato un granché a dirle la verità su questo chiarimento che lei dice per cui sarebbe utile conoscerne gli estremi ed approfondirli insieme.Se ha modo ci scriva, grazie
Dovrei comprare un’autovettura nuova e successivamente trasformarla in autocarro N1. La vettura rientra nel rapporto portata potenza nei famosi 180. Quindi potrei dedurre l’IVA e i relativi costi. Ma il venditore sostiene che da voci di esperti del settore non potrei scaricare iva e costi in quanto c’è stata una precisazione che sostiene che le vetture trasformate benché rientrino nel rapporto non posso essere fiscalmente deducibili. Quindi secondo questa precisazione potrebbero essere deducibili solo quelle che vengono direttamente immatricolare dalla casa madre come N1 e non quelle trasformate in secondo momento. Mi potete dare delucidazioni in merito.
Sinceramente non saprei devo essere sincero. Sicuro non ho testimonianze tra i tanti lettori di fermi di questi genere, multe o ammende di questa natura. Sarei quindi più per il no.
Quindi stando a quanto c’ è scritto una jeep immatricolata autocarro non potrebbe circolare di domenica e il proprietario non potrebbe portare neppure il cane?
Cordiali saluti.
La piena deducibilità del costo di gestione e manutenzione oltrechè l’ammortamento del veicolo. Immagino infatti che lo utilizzerà come auto strumentale all’attività se lo ha immatricolato come autocarro per cui in questo caso il fisco non potrebbe presupporre un utilizzo promiscuo. Tuttavia se la fermano e sta portando persone o il cane a passeggio sui sedili di dietro potrebbero applicarle delle sanzioni pecuniarie.
Buon giorno,
Possiedo un SUV (jeep grand cherokee 2.7 crd) dell’anno 2002.
Tale suv è immatricolato: AUTOCARRO AD USO PRIVATO TRASPORTO PERSONE CON CATEGORIA M1 (NON N1). Visto che pago bollo intero come qualsiasi auto, CHE BENEFICI HA AUTOCARRO M1 PER QUANTO RIGUARDA FISCO E SOPRATTUTTO GIORNI DI CIRCOLAZIONE E SE HA PIENA COPERTURA ASSICURATIVA? ?
Vi ringrazio tanto in anticipo.