Sintesi Incentivi Acquisto Auto: come funziona, quanto si risparmia e come prendere il Bonus Auto

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Aggiornato il 22 Maggio 2022

Vediamo come funziona l’incentivo per l’acquisto delle auto, quanto vale e come fare per prenderlo e fino a quando vale. Vedremo i requisiti richiesti e le condizioni da rispettare per accedere al beneficio economico introdotto dal DL Rilancio n. 34 del 2020 convertito in legge il 16 luglio scorso. Gli incentivi per l’acquisto di auto meno inquinanti sono stati incrementati con l’entrata in vigore del testo definitivo della nuova legge di Bilancio 2021.

Vedremo anche come l’incentivo funziona anche per l’acquisto di auto usate o di seconda mano anche se la misura dell’incentivo ed i requisiti richiesti per accedere al beneficio economico variano sensibilmente.

Nuovo Articolo >>> Incentivi auto e moto elettriche 2022 2023

Incentivi Auto post Manovra di Bilancio 2021: cosa cambia e quali novità

Il testo definitivo della legge di Bilancio 2021 o Nuova Manovra Finanziaria introducono un nuovo aumento sugli incentivi per l’acquisto di veicoli o bassa emissione. Tra i veicoli a bassa emissione intendiamo prima di tutto i veicoli auto, moto elettriche. Viene stanziato un fondo aggiuntivo su contributo statale finalizzato all’incentivo dall’acquisto di nuovi autoveicoli di categoria M1 che abbiano basse emissioni di CO2.

Per gli acquisti di auto con emissioni di CO2 da 0 a 60 g/km l’incentivo vale 2 mila euro nel caso di contestuale rottamazione di altro veicolo di classe inferiore ad euro 6. Il veicolo oggetto do rottamazione deve essere stato oggetto di immatricolazione prima del 1° gennaio 2011. Per le auto con emissioni CO2 superiori a 61 g/km e fino a 135 g/km, il contributo statale si riduce a 1.500 euro.

Nel caso non vi sia alcuna rottamazione il contributo statale scende a mille euro.

Lo sconto si somma a quello che il venditore vi applicherà sul prezzo di listina. In realtà lo sconto statale è sbubordinato al preventivo sconto da parte del rivenditore sul prezzo di listino applicata dalla casa.

Il prezzo dell’auto di nuova immatricolazione non deve essere superiore a 50 mila euro al netto dell’IVA.

Cumulabilità con altri incentivi

Viene previsto che questo incentivo può essere cumulato con quello previsto dalla precedente finanziaria  (Cfr comma n.1031 della legge di bilancio 2019);

L’acquisto deve avvenire prima del 30 giugno 2021 e la classe deve essere almeno la 6.

Nel caso di veicoli con emissioni superiori a 60 g/km il veicolo non deve avere un valore superiore a 40.000 euro al netto dell’IVA.

Novità Post DL Rilancio 2020

Con la conversione in legge del DL Rilancio viene incrementato il fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2 g/km) fino a 60 g/km

Il fondo era stato istituito dall’articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, inizialmente fissato in 100 milioni e oggi esteso a 300 milioni proprio per le tensioni che si stanno avendo sul settore delle auto per via della pandemia. Nel corso dell’esame del provvedimento alla Camera dei deputati sono stati inseriti i commi da 1-bis a 1-novies che prevedono nuovi contributi per l’acquisto degli autoveicoli.

Questi incentivi si vanno ad aggiungere a quelli previsti dall’ecobonus, disciplinato dal comma 1031 della legge di bilancio 2019.

Primo chiarimento è che sono cumulabili al ricorrere di determinate condizioni.

Tre contributi per acquisti sulle auto

Il primo incentivo abbiamo detto che trattasi del vecchio ecobonus per l’acquisto delle auto ibride ed elettriche o che comunque rispettano determinati requisiti di emissione che dovrete richiedere al concessionario in quanto possono variare da auto ad auto.

Il secondo nuovo incentivo prevede il riconoscimento in caso di acquisto di una macchina con o senza rottamazione un autoveicolo nuovo di categoria M1.

>>> Definizione veicoli Categoria M1

Il bonus ha le seguenti caratteristiche:

Il beneficio vale sia se l’acquisto sia effettuato da persone fisiche, lavoratori autonomi o anche dalle società che acquistano auto aziendali.

Gli acquisti potranno essere effettuati dal 1 agosto 2020 al 31 dicembre 2020.

Il beneficio vale anche nel caso di acquisto di autovetture in leasing o in locazione finanziaria.

Sconto anche per i veicoli che hanno oltre 10 anni

Viene prevista espressamente la cumulabilità del contributo con quello del vecchio ecobonus per cui parlaimo dir risparmi che potranno aggirarsi anche intorno a 3 mila o 4 mila euro complessivi per ciascun veicolo. Il comma 1-quater infatti prevede proprio la cumulabilità del nuovo contributo con l’ecobonus del comma 1031 citato.

Nel caso di rottamazione di un analogo veicolo immatricolato in data anteriore al 1 gennaio 2010 o che nel periodo di vigenza dell’agevolazione superi i dieci anni di anzianità dalla data di immatricolazione il bonus sarà pari a:

  1. 2.000 euro nel caso di acquisto di veicoli elettrici ed ibridi
  2. 1.500 euro per l’acquisto di veicoli con qualsiasi alimentazione con emissioni da 61 fino a 110 g/KM di CO2; in entrambi i casi il contributo è condizionato ad uno sconto da parte del venditore pari ad almeno 2.000 euro;

Incentivi acquisto auto senza rottamazione 

Nel caso di acquisti senza rottamazione il contributo è pari a 1.000 euro laddove si proceda a comprare un’autovettura elettrica o ibrida e passa a 750 euro nel caso di acquisto di veicoli con qualsiasi alimentazione, con emissioni da 61 fino a 110 g/KM di CO2, anche in questi casi a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro.

Gli sconti sono concessi solo se anche il venditore vi concede uno sconto 

Il bonus per l’acquisto di auto diesel o a benzina non scatta per veicoli il cui prezzo finale sia maggiore di 40 mila euro.

Si può prendere l’incentivo auto anche per prendere un’autovettura diesel o a benzina o con qualsiasi alimentazione di carburante purchè rispetti la soglia di emissioni inquinanti di 110 g/Km CO2, che siano omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo inferiore a 40.000 euro.

Per i veicoli elettrici ed ibridi invece, con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 60 g/km, il contributo è riconosciuto per gli autoveicoli che abbiano un prezzo inferiore a quello previsto dal comma 1031 della legge di bilancio 2019, quindi inferiore a 50.000 euro.

Il comma 1-quinquies rinvia per l’attuazione alle disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145.

Il comma 1-sexies prevede un’agevolazione fiscale sul trasferimento di proprietà dei veicoli, nel caso di acquisto di un veicolo usato di classe almeno Euro 6 con rottamazione di un veicolo usato più inquinante. In dettaglio si prevede il pagamento del 60 per cento degli oneri fiscali sul trasferimento di proprietà del veicolo acquistato per le persone fisiche che tra il 1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 rottamino un veicolo usato omologato nelle classi da Euro 0 a Euro 3, con un veicolo usato omologato in una classe non inferiore a Euro 6 o con emissioni di CO2 inferiori o uguali a 60 g/km.

Il comma 1-septies prevede un ulteriore incentivo di 750 euro per le persone fisiche che rottamino un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dal comma 1032, da sommare ai 1.500 euro già attribuiti al primo veicolo, contestualmente all’acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km. In alternativa si consente di utilizzare l’incentivo in forma di credito di imposta entro tre annualità per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

Si stabilisce che con decreto ministeriale siano individuate le modalità per assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.

La RT, riferita al testo originario, afferma che l’incremento delle risorse in favore del fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2 g/km è destinato alla concessione di contributi in favore di chi acquista, anche in locazione finanziaria e immatricola in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa.

Cosa cambia dopo la conversione in Legge del Decreto Rilancio 2020

Viene previsto un incremento del fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km e sono introdotti nuovi contributi a favore di persone fisiche e giuridiche che, dal 1° agosto al 31 dicembre 2020 e che potranno beneficiare oltre che agli incentivi di cui sopra anche potranno procedere all’acquisto dal 1° luglio e il 31 dicembre 2020 con la rottamazione di un veicolo usato omologato in una delle classi da Euro 0 a Euro 3, di un nuovo veicolo usato di classe non inferiore a Euro 6 o con emissioni di CO2 non superiori a 60 g/km beneficiando di uno sconto del 60% sul passaggio di proprietà e più precisamente sulle tasse previste nel passaggio.

Incentivi Rottamazione veicolo

Altra novità riguarda le persone fisiche che, contestualmente all’acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, provvedono alla rottamazione di un secondo veicolo: ai 1.500 euro già spettanti per il primo veicolo, si somma un ulteriore incentivo di 750 euro che, in alternativa, può essere utilizzato sotto forma di credito d’imposta entro tre annualità per acquistare monopattini elettrici, biciclette, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

Potenziamento incentivi con il DL di Agosto 2020

Con l’entrata in vigore del Dl del 15 agosto 2020 sono potenziati gli incentivi sia nel caso di acquisto ex novo di una auto che rispetti le classi viste sopra sia nel caso di permuta con acquista di una nuova auto ossia con una rottamazione.

Gli incentivi sono poi potenziati per la classe con emissioni da 61 a 90 g/km prevedendo un contributo di 1.000 euro nel caso di acquisto di un euro 6 senza rottamazione mentre un contributo più robusto di 1.750 euro nel caso di rottamazione almeno dieci anni.

Ulteriore potenziamento anche per la classe con emissioni da 91 a 110 g/km per la quale assistiamo all’aumento dell’incentivo pari a 1.500 euro in caso di rottamazione di un veicolo vecchio di almeno dieci anni o 750 euro con acquisto di una macchina senza rottamazione.

L’articolo 74  del Decreto di agosto n. 104 del 2020 disciplina un nuovo Incremento del fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni secondo gli schemi che trovate nel seguito. L’entità del contributo dipende dalla classe di emissione di Co2 g/km. L’incentivo si intende per tutti gli acquisti effettuata dopo l’entrata in vigore del Decreto del 15/08/2020

1. All’articolo 44 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la tabella di cui al comma 1-bis, lettera a), e’ sostituita dalla seguente:

               =====================================
                |  Co2 g/Km   |  Contributo (euro)  |
                +=============+=====================+
                |0-20         |2.000                |
                +-------------+---------------------+
                |21-60        |2.000                |
                +-------------+---------------------+
                |61-90        |1.750                |
                +-------------+---------------------+
                |91-110       |1.500                |
                +-------------+---------------------+

b) la tabella di cui al comma 1-bis, lettera b), e’ sostituita
dalla seguente:

               =====================================
                |  Co2 g/Km   |  Contributo (euro)  |
                +=============+=====================+
                |0-20         |1.000                |
                +-------------+---------------------+
                |21-60        |1.000                |
                +-------------+---------------------+
                |61-90        |1.000                |
                +-------------+---------------------+
                |91-110       |750                  |
                +-------------+---------------------+

>> Definizione veicoli Categoria M1

Riferimenti normativi

Articolo 44 Decreto legge n. 34 del 2020 

Articolo 74 Decreto di agosto n. 104 del 2020

Articolo 44 Decreto legge n. 34 del 2020 

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