Convenienza Leasing per Contribuenti di Vantaggio Minimi e forfettari: calcolo limite da rispettare

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leasing minimi tasse forfettarioVediamo la convenienza a prendere un’auto in leasing da parte di un contribuente aderente al regime forfettario dei minimi cercando di capire quanto potrà portare in deduzione a livello di canone mensile, Iva, interessi e se potrà farvi rientrare anche il riscatto finale. Inoltre vediamo anche come si effettua il calcolo per la valutazione dello sforamento/superamento del limite imposto dal legislatore per la permanenza nel regime forfettario dei minimi sull’acquisto dei beni strumentali all’attività.

Prima di tutto è necessario verificare in quale regime agevolato appartieni in quanto nel regime fiscale di vantaggio è concessa la deduzione per esempio dei costi per la auto strumentali e anche quelle utilizzate promiscuamente per l’attività professionale. Nel nuovo regime forfettario dei contribuenti minimi di cui alla Legge n.190 del 2014 invece la determinazione del reddito avviene forfettariamente in base ai coefficienti di redditi applicati ad una percentuale inferiore al 100& dei componenti positivi di reddito incassati. Nella sostanza per ciascuna attività vengono ipotizzati dei costi fissi proprio per non fare impazzire il contribuente con questi calcoli sulla convenienza o meno di una scelta al posto di un’altra. Nel seguito quindi dove leggete deduzione deve intendersi solo per il regime fiscale di vantaggio per il quale viene si determinata l’imposto in modo forfettario, ma viene contemplata la possibilità di dedurre i costi. Diversamente invece rispetto al regime forfettario che chiameremo dei minimi per cui ciò non è possibile.

Il superamento del limite di costo per l’acquisto di beni e quindi anche l’auto, strumentali alla propria attività

Il legislatore ha imposto un limite entro il quale il contribuente deve restare pena l’esclusione dal regime nel medesimo anno in cui avviene il superamento per cui state attenti in quanto se non ve ne accorgete le conseguenze dell’uscita sono non di poco conto.
Vi ricordo che, nel caso la vostra auto o bene strumentale sia utilizzato promiscuamente per la vostra attività (un esempio su tutti: l’auto o il motorino) allora il costo o prezzo di acquisto che concorre alla determinazione del valore da raffrontare al limite di permanenza del regime lo dovrete considerare al 50%.
Il costo delle macchine o anche altro mezzo in leasing, complessivamente considerato non deve essere superiore nel caso dei minimi a 20 mila euro. In passato era 30 mila euro ma a noi poco importa perché mi interessa più che altro che ripassiamo insieme i meccanismi di determinazione e quindi come avviene il calcolo del costo.
Proprio nell’ultima circolare 10 del 2016 l’agenzia delle entrate afferma nel calcolo del limite per i beni in leasing si dovrà considerare il costo sostenuto dal concedente ossia dalla società di leasing che, come sapete, acquista direttamente il bene per poi incedervelo in locazione. E sempre nella stessa circolare del 2016, l’Agenzia delle Entrate afferma che contrariamente al passato non concorrono alla formazione del limite dei 20 mila euro gli immobili comunque acquisiti anche se detenuti in leasing.

L’ulteriore domanda che spesso ci siamo fatti e che vi fate spesso è quella relativa all’Iva e di come questa debba o meno rientrare nel calcolo del limite.

Considero l’Iva nel limite o no?

Nel calcolo del costo si dovrà fare riferimento al costo sostenuto ossia al prezzo di acquisto del concedente al netto dell’imposta sul valore aggiunto, anche se non è stato esercitato il diritto alla detrazione (cfr. circ. 6/E del 2015).

Il prezzo del riscatto dovrà essere inserito nel limite?

No, il prezzo del riscatto per l’acquisto del bene a titolo definitivo non viene contemplato nel calcolo del limite dei 20 mila euro.

Quanto deduco sulla rata del leasing e sugli interessi passivi?

Per rispondere a questa domanda vi rimando all’articolo di approfondimento dedicato proprio al trattamento fiscale delle auto o altri beni in leasing per liberi professionisti in cui troverete risposte ad altre domande, chiarimenti e spiegazioni per farvi un’idea anche dell’effettivo costo che, al netto delle deduzioni e detrazioni di imposta andrete effettivamente a sostenere. Del resto è inutile dirlo ma spesso siamo portati a massimizzare la nostra soddisfazione di acquisto cercando di capire quale potrà essere effettivamente il risparmio in termini non tanto economici ma finanziari, ossia quanto effettivamente sborserò e quanto mi ritornerà in tasca dal risparmio di imposta a fine anno.

In sintesi potete dedurvi il 20% del canone calcolato sul 50% del canone se l’auto per esempio è utilizzato promiscuamente per la propria attività e nel limite degli importi sotto indicati a seconda delle categorie di veicoli:

  • Auto ed autocaravan 18.075,99 euro
  • Motocicli 4.131,66 euro
  • Ciclomotori 2.065,83 euro

L’effettivo canone deducibile sarà dato dalla seguente rapporto: Importo massimo (indicato sopra in base alla categoria) / costo sostenuto dal concedente (compresa l’Iva indetraibile pari ossia il 60% dell’Iva nella maggior parte dei casi)

Questo determinerà la percentuale del canone che potrete dedurvi rispetto a quello che pagate e a cui poi andrete ad applicare il 20% o l’80% a seconda che siate rispettivamente dei  lavoratori autonomi o professionisti oppure godete della maggiore deducibilità perché siete degli agenti di commercio o rappresentanti.

L’Iva invece sarà detraibile (e non deducibile) interamente per il 40% ma occhio perché il diritto alla detrazione, anche se fruito subito al momento dell’acquisto si consolida per quinti ogni anno per cui se vendete l’auto il secondo anno dovrete ridare l’80% dell’Iva detratta.

Il ragionamento vale solo per le auto in leasing?

Lo stesso ragionamento potrà essere applicato a tutti i  beni strumentali presi in leasing per cui anche autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli, e telefonia anche se non dovrete considerare nel calcolo del limite quelli il cui costo unitario non sia superiore ad euro 516,45 (articoli 54, comma 2 e 102, comma 5, del TUIR).

Nella disposizione in esame non sono espressamente menzionati i beni immateriali e le spese relative a più esercizi ma si fa riferimento, analogamente a quanto avvenuto in occasione del regime “dei minimi”, ai “beni strumentali”.

Distinzione tra vecchio e nuovo regime di vantaggio dei minimi

Nel nuovo regime di vantaggio forfettario dei minimi in vigore dal 2016 i contribuenti dovranno fare riferimento al nuovo limite dei 20 mila euro ma ricordo che i ragionamenti possono in linea teorica essere applicati anche al vecchio regime con limite fissato a 30 mila euro.

Conseguenze dall’uscita dal regime o della decadenza dei benefici

Mi raccomando a non sottovalutare le conseguenze dell’eventuale decadenza dei benefici del regime forfettario dei minimi in quanto non sono di poco conto considerando in primis che sareste sottoposti al recupero dell’Iva sulle fatture emesse nell’anno di imposta in cui si è uscii dal regime per cui dovrete riversarla con sanzioni ed interessi.

Inoltre il vostro reddito sarà tassato non più con imposta sostitutiva unica ma per scaglio di reddito che ve li inserisco qui di seguito per farvi un’idea di quello che andreste a pagare.

Gli attuali scaglioni Irpef ricordo che sono i seguenti

Scaglioni reddito  Irpef Aliquota Irpef lordo
da 0 a 15.000
euro
23% 23% del reddito
da 15.000,01 a
28.000 euro
27% 3.450 + 27% sulla parte eccedente i 15.000 euro
da 28.000,01 a
55.000 euro
38% 6.960 + 38% sulla parte eccedente i 28.000 euro
da 55.000,01 a
75.000 euro
41% 17.220 + 41% sulla parte eccedente i 55.000 euro
oltre 75.000 euro 43% 25.420 + 43% sulla parte eccedente i 75.000
euro

In conclusione è determinato ai fini del calcolo della Convenienza tra Acquisto e Leasing di beni che non prima di tutto non si superi il limite per la fuoriuscita dal regime. Per gli approfondimenti sui driver per valutarla vi rimando all’articolo linkato.

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3 Commenti

  1. non capisco una cosa: per il regime ex minimi (quello con aliquota al 5%) nel calcolo del valore limite dei beni strumentali acquistabili bisogna considerare, in caso di leasing, il costo sostenuto dal concedente o il valore delle rate sostenute nei tre anni?
    grazie

  2. Ha considerato come vale da confrontare con il limite consideri che per il limite lei deve solo considerare il valore delle auto effettivamente deducibile. Nel caso dei lavoratori autonomi per esempio con auto d uso promiscuo è il 50& del prezzo + il 60% dell’Iva. Nel suo caso invece dovrebbe sommare il 100% dell’Iva + l’80% del costo fino ad un massimo di 25.822,24 euro.

    Nella sostanza non è il prezzo indicato in fattura in sè ad essere confrontato a solo il costo effettivamente che lei utilizza come deducibile. Spero di averle dato una chiave di lettura in più.
    Alla luce di questa sviluppi il valore con l fattura davanti o il preventivo della concessionaria.

  3. Salve,
    sono agente di commercio con “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” – DL 98/2011 e sarei in procinto di acquistare un’automobile in leasing.

    Domanda: il valore d’acquisto dell’auto è 30k, mentre il pagamento sarà di 5k in anticipo, 47 canoni e riscatto a 10k. Rischio di uscire dal regime?

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