Dall’anno 2013 ai fini della deducibilità Ires la Legge di Stabilità 2013 ha abbassato dal 40% al 20% la percentuale di deducibilità mentre resta fissa la percentuale di deduzione del 70 per cento prevista per le autovetture assegnate in uso promiscuo ai dipendenti con tutte le ulteriori caratteristiche richieste ed individuate nell’articolo di approfondimento dedicato proprio alla deduzione fiscale delle auto dei dipendenti.
Automezzi esclusivamente strumentali per fini aziendali
Ai fini della deduzione IRES dei csoti sostenuti per l’acquisto la gestione e manutenzione delle auto ormai la deducibilità integrale prevista dallarticolo 164 del TUIR resta concessa solo per le autovetture destinate a essere utilizzate esclusivamente come beni strumentali dell’attività propria dell’impresa ovvero adibite ad uso pubblico e dove esclusivamente deve essere inteso nel senso del nesso causale di necessità che lega l’utilizzo del mezzo all’attività di impresa (i.e. auto per le autoscuole per fare un esempio o le auto per le società di leasing auto o i taxi). Trovate comunque l’approfondimento nell’articolo dedicato al trattamento fiscale delle auto aziendali.
Automezzi aziendali usati promiscuamente
Esiste anche una ulteriore casistica che è quella delle auto utilizzate parzialmente per fini aziendali e per cui a deducibilità del costo ai fini Ires è scesa al 20 per cento dal 2013 anche se si dive fare una distinzione in quanto per quelle concesse ai dipendenti date in uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.come anticipato sopra la percentuale di detrazione sale al 70 per cento. Vi ricordo che dare un’auto al dipendente equivale a dargli un benefit e come tale deve essere quantificato in busta paga e tassato. Ve lo dico perchè a volte sento dire che alcuni dopo che gli è stata assegnata l’auto hanno trovato una sorpresina in busta paga….un bel pò di tasse da pagare. Questo perchè è una componente tassabile in busta paga e tale benefit deve essere evidenziato in apposita riga della busta e fatturato al dipendente.
Agenti e rappresentanti
Per questa categoria il fisco riconosce una maggiore percentuale di deducibilità in quanto v’è da dire che l’utilizzo strumentale nel loro caso è maggiore per cio la percentuale sale all’80 per cente sempre purchè non si superino alcuni limiti di prezzo e caratteristiche sono descritte nell’articolo di approfondimento dedicato al trattamento fiscale delle auto per agenti e rappresentanti di commercio. I limiti sono:
- Euro 25.822,24 di costo di acquisto e leasing finanziario
- Euro 3.615,20 di canone annuo di locazione operativa o di noleggio
Quali sono i costi deducibili
Rientrano nel concettodi costi non solo quelli sostenuti per l’acquisto ma anche per la gestione e la manutenzione, le quote di ammortamento gli eventuali canoni di leasing finanziario, di locazione operativa o di noleggio pagati, le spese per la benzina o i carburanti e lubrificanti in genere, la tassa di proprietà, le polizze di assicurazione, i pedaggi autostradali, le spese per parcheggio o custodia, custodia, manutenzioni e riparazioni non incrementative, Iva indetraibile corrisposta in sede di acquisto delle autovetture.
Deduzione costi auto per i Contribuenti minimi
Per coloro che hanno aderito al regime fiscale dei minimi le spese relative a beni a deducibilità limitata (comprese gli autoveicoli aziendali) dovevano essere considerate deducibili in ragione del 50% del costo sostenuto come precisato dalla circolare dell’agenzia delle entrate 7 del 2008. Devo segnalare che qui abbiamo dei pareri contrastanti in quanto esistono teorie più o meno restrittive in quanto alcuni sostengono addirittura che per i contribuenti minimi non c’è uno specifico richiamo al Tuir per quello che concerne l’art.164 del Tuir per cui secondo questi non esisterebbero limitazioni alla deducibilità dei contribuenti minimi. La stessa posizione che seconco me è un pò lasca direi che trova il suo controbilanciamento invece in un’altra teoria piuttosto restrittiva, studiata in un master di diritto tributario piuttosto, di alcuni che invece sostengono che nessun costo o quasi può essere dedotto dal contribuente minimo in quanto pagando un’imposta sostitutiva lo fa sia a titolo di ricavi sia a titolo di costi. Ma anche qui mi sento dire che non ho mai sentito alcuno applicarla.
Mi attesterei su quanto asserito nella circolare sopra citata con cui questa volta sono d’accordo.
Tabella con esempio calcolo deduzione Ires sul contratto noleggio
Nel seguito trovate un esempio di deduzione fiscale ai fini Ires (per società ed enti commerciali) del costo per noleggio auto che potrebbe esservi utile per farvi il calcolo di convenienza economica. Nell’esempio sono riportati 3 tipologie di contratto con durata diversa. L’obiettivo è di favi comprendere come la deducibilità fiscale massima consentita dal legislatore deve essere rapportata all’anno.
Inizio Periodo Noleggio | Fine periodo Noleggio | Conteggio gg competenza | Percentuale Deduzione | Massimo Costo Deducibile | Massimo Costo Deducibile Effettivo |
01/01/18 | 31/12/18 | 365,00 | 20% | 3.615,20 | 723,04 |
01/01/18 | 30/09/18 | 273,00 | 20% | 3.615,20 | 540,79 |
25/03/18 | 31/12/18 | 282,00 | 20% | 3.615,20 | 558,62 |
Canone annuo pagato | 3.500 (Iva esclusa) | ||||
Canone Annuo pagato | Iva | Costo fatturato (comprensivo di Iva indetraibile) | Costo Deducibile Effettivo | Indeducibilità fiscale | Mancato Risparmio effettivo (Ires 24%) |
3.500,00 | 770,00 | 4.732,00 | 723,04 | 4.008,96 | 962,15 |
3.500,00 | 770,00 | 4.732,00 | 540,79 | 4.191,21 | 1005,89 |
3.500,00 | 770,00 | 4.732,00 | 558,62 | 4.173,38 | 1001,61 |
Gli altri limiti previsti per ciascuna categoria di veicolo sono:
- Limite Costo Annuo Autovetture: 3.615,20 euro
- Limite Costo Annuo Motocicli: 774,69 euro
- Limite Costo Annuo Ciclomotori: 413,17 euro
Trattamento fiscale IVA: detrazione Iva sulle auto
Qui dobbiamo fare una distinazione a seconda della strumentalità dell’automezzo in quanto per i veicoli assegnati in uso promiscuo a dipendenti a titolo oneroso con addebito in fattura dell’Ivaa e per i veicoli che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa (es. concessionario di vendita, autoscuola, società di leasing taxi, ecc), la detrazione Iva sarà concessa nella misura el 100 per cento ompresi anche agenti o rappresentanti di commercio. Negli altri casi invece la percentuale scende al 40 per cento cioè utilizzati promiscuamente tanto nella propria attività imprenditoriale quanto professionale. Resta invece indetraibile al 100 per cento per motocicli con motore di cilindrata superiore ai 350, c.c., salvo il caso che formino oggetto dell’attività propria dell’impresa. Consultate anche in questo caso l’articolo di approfondimento dedicato alla detrazione fiscale Iva su auto e moto
http://www.tasse-fisco.com/autoveicoli/detrazione-iva-auto-moto-prezzo/13203/
Articolo correlato: deduzione ai fini Irap
Vi segnalo anche il trattamento fiscale Irap sulle auto.
Se è un professionista solo uno.
Sono un geometra con partita i.v.a. che lavora presso vari cantieri. Ho tre autocarri che utilizzo per l’attività. Posso detrarre i costi di tre autocarri o solo di uno ?