Guida alla Nuova Pubblicità sulle Auto: Chi, Quanto e Come Pagare la Tassa

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

Guida fiscale al calcolo delle imposte sulle pubblicità sugli autoveicoli: L’imposta e le tasse pagate per l’apposizione di messaggi pubblicitari e di pubblicità su autoveicoli spesso pone molte problematiche per ciò che concerne i casi di applicazione, esenzione e le modalità di calcolo. L’annosa questione di diritto tributario pertanto sull’imposta comunale sulle pubblicità applicate sugli autoveicoli necessita di una vademecum fiscale al fine di definirne la portata, gli oneri amministrativi e dichiarativi connessi, al fine della quantificazione delle imposte e delle tasse da versare, le scadenze e le modalità di calcolo dell’imposta sulle pubblicità sugli autoveicoli.

Già nel corso dei precedenti articoli abbiamo parlato delle imposte sulla pubblicità applicata sui veicoli e sulle sponsorizzazioni degli autoveicoli dandone anche alcuni esempi numerici.

Il quadro normativo

L’imposta comunale sulle pubblicità è disciplinata dal D.Lgs. 507 del 1993 che definisce appunto le modalità per il il calcolo ed il pagamento dell’imposta comunale sulle pubblicità attuate mediante forme di comunicazione visiva e audio, in luoghi pubblici e privati durante l’esercizio di una attività economica. Nel caso di autoveicoli si fa riferimento all’art. 13

Il contenuto dei messaggi

Dal punto di vista dei contenuti connessi ai messaggi pubblicitari non è rilevanti se ne siano reclamizzata la vendita o sia solamente tesa a migliorare l’immagine di un brand o di un prodotto.

I parametri da cui dipende il calcolo dell’Imposta Comunale sulle Pubblicità

La superficie tassabile non è il solo parametro da prendere a riferimento per determinare l’imposta seppur quello principale per determinare l’imposta da versare.

Infatti le tariffe variano a seconda al mezzo pubblicitario utilizzato e della superficie, luoghi pubblici o privati. Quest’ultima dovrà essere superiore ai 300 cm quadrati per attrarre a tassazione la pubblicità utilizzata.

Non fa differenza se il messaggio pubblicitario è fruito all’interno (come avviene nei Bus, o nei taxi) o all’esterno (sullo sportello, cofano o finestrino, ecc…) tanto che siano a 4 ruote, moto, navi imbarcazioni, moto, bicicletta, ecc …).

Quanto versare e calcolo dell’imposta sulle pubblicità

L’imposta comunale sulle pubblicità si calcola annualmente, anno per anno, in base ad una serie di parametri che dipendono dal luogo, dall’utilizzo del mezzo e soprattutto dalla superficie occupata dalla pubblicità.

L’imposta sarà soggetto ad incremento del 50% nel caso sia esterna all’autoveicolo per esempio nel caso di pubblicità con superficie comprese tra 5,5 mq, altrimenti la maggiorazione sarà del 100% nel caso di superfici superiori. I veicoli con rimorchio prevedono una maggiorazione del 100% (un raddoppio) delle tariffe sopra indicate

Gli Automezzi con stazza superiore a 3 tonnellate – 74,37 euro, mentre gli automezzi con stazza inferiore alle 3 tonnellate – 49,58 euro; i motocicli e gli altri mezzi non specificati invece dalla legge – 24,79 euro.

Nel caso invece degli altri tipo di pubblicità dovrete vedere le diverse classi di appartenenza dei comuni che possono essere di prima classe I – 19,63 euro, classe II – 17,56 euro, classe III – 15,49 euro, classe IV – 13,43 euro e classe V – 11,36 euro.

Il Comune di competenza: dove versare l’imposta

Il comune o l’ente impositore nel caso dell’imposta sulle pubblicità sarà il Comune dove risiede la sede sociale della società.

Casi di esenzione: quando non si paga l’imposta comunale sulle pubblicità

Se andiamo a prenderci lo stesso articolo possiamo verificare che nel caso di pubblicità del marchio, della ragione sociale e del solo indirizzo della sede legale, o uffici amministrativi o vendite o altro non sarà dovuta alcuna imposta a patto che non sia replicata per più di due volte sulla superficie esterna dell’autoveicolo e ciascuna per una superficie inferiore a mezzo metro quadrato.

Addirittura qualora i veicoli sono proprietà di un’impresa la cui attività è diretta specificatamente (visionare l’oggetto sociale contenuto nell’atto costitutivo e nello statuto) al trasporto di cose o di persone anche in conto terzi la limitazione della dimensione non opera.

Questo è quanto sembrerebbe emergere da una interpretazione letterale dell’art. 13 comma 4 e 4-bis.

Tuttavia la Cassazione fa un passo in avanti in quanto afferma in sintesi che la sola apposizione degli elementi quali il marchio, l’indirizzo  visti sopra svolge solo una funzione puramente informativa e pertanto purchè rispetti i limiti in termine di repliche sul mezzo veicolo e la superficie sia inferiore al mezzo metro quadrato non sconterà imposte di pubblicità.

Evidentemente i limiti trincerano l’apposizione di marchi e simili nell’alveo della funzione informativa.

Il superamento di tale limite ne determina il carattere pubblicitario ed  il conseguente assoggettamento al tributo.

Per i cartelloni vendesi o affittasi (applicazione valida solo per la vendita di beni immobili) l’imposta di bollo non esiste più. qualora superino la superficie di 1/4 di metro quadro sono soggetti a pagamento dell’imposta comunale di pubblicità previa dichiarazione tributaria e contestuale pagamento del tributo pari ad 1 mq (approssimazione per eccesso) (Cfr commento di Roberto).

Sanzioni o multe sull’imposta delle pubblicità: come rimediare

Nel caso in cui foste destinatari di un avviso di accertamento sulle imposte sulle pubblicità o semplicemente vi siate accorti di aver commesso un errore nel versamento o nella dichiarazione annuale potete leggere l’articolo dedicato proprio alle sanzioni o multe sulle imposte e tasse sulle pubblicità

http://www.tasse-fisco.com/varietassefisco/sanzioni-imposta-pubblicita-omesso-pagamento-dichiarazione/24008/

42 Commenti

  1. Di procedure non vene sono se non nel caso di specifici provvedimenti introdotti dal suo comune con il quale le consiglio di parlare per verificare la possibilità di utilizzo.

  2. Salve,
    vorrei sapere,se è possibile, la procedura per poter rendere la mia autovettura pubblicitaria
    grazie

  3. Mi rifarei al contratto con cui le è stata assegnata l’auto e che le avranno fatto firmare. In assenza di apposita previsione concorederei su tempie modi dll’applicazione oltre a verificare eventualmente imposte da pagare in relazione alla tipologia e grandezza della pubblicità e del comune nel quale circola.

  4. Salve, su una vettura concessa in fringe benefit con uso sia aziendale che personale, può l’azienda apporre il marchio e il nome dell’azienda in evidenza?

  5. Salve, sono un dipendente di azienda privata che ha in uso promiscuo una vettura concessa in fringe benefit a me , quindi con uso sia aziendale che personale; l’auto è stata presa con la formula del noleggio a lungo termine ; l’azienda ha ora deciso di apporre sulle porte anteriori il logo aziendale con il nome esteso; io ho richiesto che almeno le scritte fossero rimovibili (del tipo a calamita);le vorrei chiedere come si esprime la normativa in merito sulla possibilità o meno di effettuare questa pubblicità su un bene non totalmente aziendale e se decadono eventuali benefici fiscali per l’azienda (deducibilità delle spese).

    Grazie

  6. Salve, sono stato sanzionato di €398 per aver apposto 2 scritte 35×3,5cm cad per un totale di 266 cmq quadri. le sritte riportano la dicitura e sono poste sulle portiere di una vettura al sottoscritto intestata e immatricolata per uso proprio (vettura di servizio per commissioni) io sono socio al 50% della X S.n.c. e il sito www. aaa è a me intestato. Voglio ricorrere ma non so se sia meglio produrre il ricorso perchè le scritte non superavano i 300 cmq oppure perchè la macchina è a me intestata è comunque riconducibile alla attività da me svolta.
    Grazie

  7. Ciao Andrea, per ciò che concerne i giornali basta esclusivamente acquistare uno spazio pubblicitario dall’editore.Quest’ultimo qualora lo voglia distribuire in un luogo pubblico o aperto al pubblico “a mano” è soggetto al pagamento dell’imposta di pubblicità (al pari del volantinaggio) in ragione delle persone impiegate per la distribuzione e non in base alla qualità e quantità di materiale pubblicizzato.In genere i giornali senza scopop di lucro sono fatti da associazioni a cui come contropartita dello spazio pubblicitario si da un “contributo volontario” dietro ricevuta detraibile al 20%.
    Spero di essere stato chiaro.
    Cordialità

  8. Ciao Andrea,
    per questo genere di pubblicità c’è un regime fiscale speciale che mi era capitato di leggere sempre nell’ambito della stessa norma che ora non ho sottomano. Provo a vedere se la trovo.

  9. Salve, non trovando la sezione adatta proverò comunque a rivolgervi una domanda qui…come funziona per le tasse pubblicitarie su giornali senza scopo di lucro, o meglio se voglio fare pubblicità su un giornale scolastico o universitario devo pagare qualche tipo di tassa, anche se il giornale è in copia omaggio e non in vendita?

    Grazie

  10. Salve, per l’apposizione di due scritte sul camper di 1,2 mq cad è dovuta l’imposta di pubblicità regolata dal dlgs 507/1993 e dal regolamento comunale al Comune dove ha la propria residenza anagrafica.Potrebbe aggirare l’ostacolo apponendo il numero di un tel. cellulare!saluti.
    Per i cartelloni vendesi o affittasi (applicazione valida solo per la vendita di beni immobili) l’imposta di bollo non esiste più. qualora superino la superficie di 1/4 di metro quadro sono soggetti a pagamento dell’imposta comunale di pubblicità previa dichiarazione tributaria e contesuale pagamento del tributo pari ad 1mq(approssimazione per eccesso).
    Saluti

  11. In genere per i cartelloni Vendesi o affittasi è dovuta un’imposta di bollo ma per superifici inferiori ai 300 cm quadrati no si deve versare niente.

  12. Salve, vorrei chiedere se é soggetta a imposta l’esposizione di due scritte (uno per lato striscione) 150×80 su un camper ad uso privato per la vendita (VENDESI e numero telefono) ho letto in tanti casi ma questo non l’ho trovato.

  13. Le consiglio di verificare la normativa comunale vigente a Roma in merito. Nella mia esperienza nel caso di scritte sulle portiere che non fossero eccessive ma si limitassero ad adesivi che reclamizzassero questo o quell’esercizio non ho mai sentito di persone che sono state sanzionate. Stante la verifica sulla presenza di un eventuale diviento in tal senso che, tuttavia mi sento di escludere, verificherei la tipologia di pubblicità e le dimensioni che da quello che mi dice dovrebbero rientrare nei paramteri di esenzione previsti dalla legge.

  14. Buongiorno,
    ho una domanda.
    Sono il gestore di un bed & breakfast di roma.
    Tale attività è considerata a conduzione familiare non imprenditoriale e quindi non necessità di società per operare.
    Sarebbe mia intenzione sponsorizzare la mia attività sul mio veicolo a me intestato, applicando sulle portiere il logo ed il sito internet di questo bed & breakfast.
    Il caso va trattato in esenzione per le tasse oppure non posso in assoluto fare pubblicità sul mio mezzo?
    grazie per la risposta

  15. Grazie per il momento! Resto in attesa di altre sue delucidazioni.
    Nel caso possa aiutarla nella ricerca, Le espongo in due righe cosa vorremmo fare:
    vista la congiuntura economica e la difficoltà a reperire sponsor per i giovani piloti alle prime armi con i metodi tradizionali, abbiamo pensato che se offriamo agli eventuali sponsor la possibilità di vedere esposto il loro marchio anche su varie autovetture di proprietà dei soci (oltre che sulle carenature delle moto da corsa ed i mezzi del team) forse riusciamo a raggiungere il buget per partecipare al campionato italiano(CIV)
    Grazie

  16. Buongiorno,
    entriamo nel mondo delle associazioni non profit dove si ricordi che una ccosa è il fine perseguito dall’associazione che in genere è tutelato nella stragrande maggioranza dei casi dal legislatore fiscale attraversoo un regime di imposizione privilegiata che prevede la non tassazione o parziale tassazione dei proventi destinati al soddisfacimento dello scopo; altra cosa è invece l’attività commerciale posta in essere dall’associazione, onlus o associazione sportiva dilettantistica.
    Sicuramente è possibile, ossia non vi son disposti normativi che vietano l’applicazione di messaggi pubblicitari sul veicolo ed il percepimento di proventi dagli sponsor ma vorrei verificare che questi non rientrino nell’attività commerciale e per questo siano tassati ordinariamente. Per fare questo ho bisogno di un attimo di tempo in più per la ricerca. Avevo seguito il caso di una associazione sportiva dilettantistica che acquistava, anzi destinava una imbarcazione dei soci a scuola di vela, ma il caso risale a qualche anno fa ed inoltre le associazioni sportive dilettantistiche godono di un regime di favore autonomo risetto agli altri enti non profit.

  17. Vi ringrazio per la chiarezza espositiva.
    ho una domanda.
    Vorrei comperare un furgoncino a 9 posti ed intestarlo a me ma usarlo per funzioni parrocchiali ed associative.
    Per autofinanziarmi posso comprarlo con i soldi degli sponsor che vorrei applicarci sopra e continuare a mantenerlo(assicurazioni, gasolio, manutenzione) con i proventi delgi sponsor?
    Devo pagare una tassa? Conviene far questa manovra da privato o da associazione? Come proporre la cosa ai probabili sponsor?
    grazie di cuore

  18. Spett.le Tasse-Fisco,
    con riferimento alla domanda di Cla del 8/12/10, vorrei sapere se come associazione sportiva dilettantistica possiamo autofinanziarci utilizzando vetture private che espongono messaggi pubblicitari ed eventualmente le imposte che dobbiamo pagare.

    Grazie

  19. Beh considera che ai fini del reddito dlele imprese che ti sponsorizzeranno i costi di pubblicità sono detraibili nella misura del 27,5% ai fini delle imposte sul reddito delle società (Ires) e sono rilevanti anche ai fini delle imposte sulle attività produttive (3,9%). Quindi nelld ecisioni di investimento da un punto di vista finanziario sano o informali (anche se dubito che non lo sappiano) che il costo effettivo (ossai l’esvorso finanziario sarà inizialmente di 100 supponiamo, ma nella liquidazione dlele imposte avrano un costo da dedursi dal reddito imponibile di circa 33).
    Oltre al ritorno di immagine che può avere una sponsorizzazione in termini di incidenza sui maggiori ricavi di vendita.

  20. Volevo trovare sponsor per far gareggiare delle auto da corsa… come posso invogliarli sul meccanismo delle detrazioni?? Considera che devo rimediare qualche centinaio di migliaio di euro…
    Aspetto notizie

  21. Buongiorno,
    se come penso volete aprire una attività con una dotazione patrimoniale minima e di automezzi o altro creare una società può re il giusto modo per porsi sul mercato nonostante i maggiori costi amministrativi connessi rispetto alla libera professione come lavoratore autonomo.
    In primis dovrete aprire la partita iva individuando il codice atecofin rispetto alla attività, potete a tal fine agevolamente trovare quello giusto con le tabello ateco.
    Inoltre dovrete costituire la società per atto pubblico dal notaio che provvedeerà anche alla registrazione (a tal fine vi riordo di leggere l’articolo sulla nuova comunicazione unica delle imprese).
    Poi destinerete i vostri automezi ad un uso promiscuo od esclusivo per fini aziendali e come tali potrete considerare una quota parte come deducibile dal reddto di impresa.
    per quello che concerne la contrattualistica con i futuri clienti credo che dovreste prendere come esempio un contratto di sponsorizzazione, di pubblicità o simili ed adattarli alle vostre esigenze specifiche del singolo contratto in quanto una certa libertà è concessa alla vostra contrattazione pattizia.
    Per il resto affidate la parte amministrativa contabile ad un commercialista professionista e per la parte dei contratti se vedete che iniziano a muoversi volumi considerevole, ad un legale.

  22. Buonasera, quali sono le procedure per aprire una societa’ allo scopo di pubblicizzare prodotti, servizi, negozi, etc.. utilizzando collaborazioni di soggetti privati proprietari di un proprio veicolo?
    Quale tipo di contratto dovrebbe intercorrere tra le due parti? (societa’ e soggetto che usa la propria auto).
    Grazie :)

  23. Buongiorno Sara,
    il soggetto inciso dal tributo dell’imposta sulle pubblicità è il soggetto che utilizza quelle pubblicità e più precisamente il sogetto che utilizza a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale viene diffuso il messaggio pubblicitario o colui che eroga i servizi oggetto della pubblicità ed è solidalmente obbligato al pagamento con il soggetto che viene pubblicizzato.

  24. Buonasera,
    se una società fa pubblicità su veicoli presi a noleggio, l’imposta di pubblicità è comunque dovuta ove la società ha la propria sede legale oppure ove la società di noleggio ha la sede legale?
    Grazie

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