Uso Auto personale per la propria attività: quale trattamento fiscale

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

auto e irapSpesso al sito arrivano domande sulla possibilità di adibire l’auto personale alla propria attività professionale dopo averla acquistata in epoca antecedente in modo da potersi portare in deduzione fiscale i costi sostenuti successivamente per la gestione e la manutenzione e in detrazione l’Iva.

Quando è possibile adibire l’auto personale all’attività di lavoro autonomo

Oramai sono certo che avrete imparato che ai fini della deduzione fiscale del costo anche in questo caso vale la regola che un costo diviene deducibile se è strumentale allo svolgimento della propria attività e funzioanle al raggiungimento e alla generazione di ricavi.

Lo stesso dicasi per la detrazione Iva che sarà consentita laddove il costo a cui si riferisce sia inerente l’attività. L’inerenza è la strumentalità possiamo dire che sono la stessa cosa in questa sede.

Condizione per la deduzione dell’auto adibita alla propria attività

Il bene, in questo caso l’automobile, vettura, ma lo stesso varrebbe anche se si trattasse di una moto o di uno scooter è strumentale e per la deduzione fiscale dei costi è necessario iscriverlo nell’inventario  così come disciplinato dall’articolo 2217 del codice civile e dal DPR 633 del 1972.

Deduzione dell’ammortamento preclusa

Qualora l’aveste comprato avreste inserito il costo di acquisto mentre in questo caso vi anticipo che non potrete indicare il costo perchè non l’avete effettivamente sostenuto ed è per questo che l’ammortamento teorico che avreste su quel bene non si può dedurre ai fini delle imposte Irpef e l’Iva eventualmente assolta a suo tempo non ptete portarla in detrazione.

Se prendete la vostra auto personale e la adibite alla propria attività il costo di acquisto non vale mentre ai fini delle deduzione del costo e della detrazione Iva su mezzo vale la regola di prendere il 50% delle spese sostenute relative all’automobile (carburante, ricambi, manutenzione, assicurazione, bolli, ecc, ecc.).

Facciamo un esempio per capire meglio quanto risparmio

Prendete la macchina, la adibite il primo gennaio alla vostra attività di lavoro autonomo. Se sostente supponiamo la sostituzione della marmitta e spendete 100 euro più Iva di 22 euro. Allora dovrete sapere prima di tutto che:

  • il 40% dell’Iva sarà detraibile per cui farete prenderete il 40% di 22 euro: risparmio effettivo 8,8 euro.
  • Poi prenderete i 100 che saranno deducibili per cui il risparmio effettivo si avrà nella dichiarazione dei redditi che si farà a giugno dell’anno successivo e dipenderà dallo scaglione irpef in cui sarete…supponiamo restate al primo con aliquota al 23%. Allora il vostro risparmio effettivo sarà di 23 euro.
  • Ma non è finita in quanto avrete anche un ulteriore risparmio dato dal fatto che il restante 60% dell’iva non detratta diviene un costo deducibile per cui l’ulteriore risparmio sarà dato da (22-8,8) X 23% = 3,036

Il bene iscritto nei pubblici registri come avviene per le auto, nel caso dell’acquisto,  deve essere valutato al costo di acquisto o di produzione, assumendo come tale il valore definitivamente accertato ai fini delle imposte di registro o di successione o, in mancanza, il prezzo indicato nell’atto di acquisto (articolo 4, Dpr 689/1974)

L’ammortamento deve essere calcolato dall’esercizio in corso alla data dell’iscrizione (articolo 65, comma 3-bis, del Tuir) e di entrata in funzione/utilizzo.

Queste sono le domande che solitamente arrivano

E poi come faccio a caricarmi inizialmente un costo che ho sostenuto in anni proecedenti? Non violerei il principio di cassa del lavoro autonomo? E poi a quale costo quello civilistico o fiscale ossia proiettando l’ammortamento di cui non ho goduto e che nel frattempo ha abbassato il valore fiscale del bene?
Sono tutti interrogativi a cui difficilmente si trova risposta in questo ambito di applicazione della norma.
Se qualcuno di voi vuole fare qualche riflessione sull’argomento possimao recuperare anche questa parte di costo deducibile. Nel frattempo resta ferma la deduzione dei costi per la gestione, la manutenzione ordnaria e straordinaria dell’auto adibita, indipendentemente dalla deduzione del suo costo iniziale.

E se sono un agente o un rappresentante di commercio

Per gli agenti e i rappresentanti di commercio, la percentuale di deducibilità validai fini Irpef sale all’80%. Non potrà essere detratta l’Iva assolta sull’acquisto, mentre lo potrà quella relativa alle spese sostenute dopo l’iscrizione in inventario (articolo 19-bis1, comma 1, lettera c, del Dpr 633/1972).

Nel frattempo io mi limiterei a prendere in considerazione solo i costi di gestione, manutenzione, ricambi ecc senza far riferimento al costo di acquisto. Ora lo stesso ragionamento lo potete applicare anche ad altre fattispecie per cui possedete un importante strumento di abbassamento del vostro reddito imponibile.
Vi segnalo per questo l’articolo dedicato alla sintesi sul trattamento fiscale delle auto e le moto

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