Novità dalla legge di stabilità 2016
La legge di stabilità 2016 introduce una importante novità che riguarda l’esenzione dell’IVIE qualora l’immobile sia abito ad abitazione principale e a le relative pertinenze purché non accatastate come A1, A8 o A9.Dal 1° gennaio 2016 l’imposta non si applica al possesso degli immobili adibiti ad abitazione principale (e per le relative pertinenze), e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che in Italia non risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
La stessa previsione si applicherà anche alla casa coniugale assegnata al coniuge dopo il provvedimento di separazione legale o anche nei casi di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Per le categorie catastali sopra indicate si applicherà invece l’aliquota ridotta dello 0,4% a cui si assocerà una detrazione forfettaria di 200 euro rada ragguagliare al periodo di imposta dell’anno in cui si è acquistata l’abitazione o si è destinata ad abitazione principale; Qualora sia adibita ad abitazione principale da parte di più soggetti la detrazione come avveniva per l’ICI sarà spalmata proporzionalmente alla propria quota di possesso.
La scelta di prendere una casa all’estero (case, ville, immobili commerciali, ecc.), considerando i rendimenti medi lordi annui che si riescono ad ottenere dalla locazione, al lordo della tassazione italiana ed anche alla luce dell’introduzione in Italia del’IVIE potrebbe divenite un’alternativa interessante.
A tal proposito potete leggere anche la guida al calcolo dell’IVIE
Premessa: qui parliamo di immobili acquistati da persone fisiche residenti fiscalmente in Italia. Se siete residenti all’estero e volte acquistare casa in Italia allora dovete leggere l’articolo dedicato ai agevolazioni fiscali prima casa per i residenti all’estero AIRE.
Partiamo dalla scelta di acquistare casa all’estero
Fino a qualche decennio fa la scelta nasceva quasi solo ed esclusivamente allo scopo di evadere il “nero” che si faceva in Italia, in quanto non esisteva quasi alcuno scambio di informazione tra l’Italia e gli stati esteri sul fronte delle proprietà possedute tra persone fisiche (e figuriamoci con società off shore). Motivo per cui qualche anno fa hano fatto un bello scudo fiscale agevolando il ritonno di capitali e dando la possibilità di dichiarare anche seconde o terze case che si avevano all’estero, pagando cifre piuttosto irrisorie.
Oggi con il nuovo redditometro, lo scambio di informazioni, il controllo sui conti correnti fare questo diviene più costo…avete capito bene, non più difficile, ma più costoso… ossia se lo possono permettere solo quelli che hanno più soldi.
Comprare casa all’estero quindi per voi comuni mortali che non avete galassie societarie sparse in giro per il mondo oggi diviene una scelta di investimento perchè il ritorno sul capitale investito può essere molto interessante in paesi dove la tassazione rispetto a quella Italiana è piuttosto proibitiva per via dell’IMU.
Tassazione sull’acquisto di casa all’estero
La tassazione in questo caso dipende solo ed esclusivamente dalla normativa del paese dove è situato l’immobile o casa che intendete acquistare. Per questo vi posso consigliare di cercare su internet le tassazioni di questi paesi per farvi un’idea e di chiedere a qualche associazione di categoria del paese estero.
Purtroppo qui ti tassano anche sull’aria che respiri per cui è quasi scontato che il possesso di una seconda casa all’estero qui è un fenomeno impositivo che viene tassato e lo saranno solo se voi sarete considerati residenti fiscalmente in Italia per effetto dell’articolo 2 del Tuir.
Inoltre dovrete fare riferimento all’articolo 13 della convenzione OCSE contro le doppie imposizioni che vi indicherà il relativo trattamento
Sotto il profilo fiscale della tassazione quindi voi avrete due costi in sintesi che sono:
- la tassa Ivie da pagare sulla seconda casa all’estero da pagare annualmente
- la tassazione Irpef calcolata sull’eventuale plusvalenza in caso di successiva vendita
- la tassazione del canone di affitto se l’avete comprata per affittarla
- l’indicazione dell’abitazione o unità locale nel quadro RW della vostra dichiarazione dei redditi per informare il fisco.
Le istruzioni dettagliate sul valore degli immobili da prendere come riferimento sono contenute nella circolare n. 28/E del 2 luglio 2012 – pdf. In sintesi, questo valore cambia, a seconda dello Stato in cui è situato l’immobile:
- per i Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (Norvegia e Islanda) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore da utilizzare è prioritariamente quello catastale, così come è determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato, per l’assolvimento di imposte di natura reddituale o patrimoniale, oppure di altre imposte determinate sulla base del valore degli immobili, anche se gli immobili sono pervenuti per successione o donazione. In mancanza del valore catastale, si fa riferimento al costo che risulta dall’atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
- Per gli altri Stati, il valore dell’immobile è costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
L’aliquota è pari, ordinariamente, allo 0,76% del valore degli immobili, ed è calcolata in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali il possesso c’è stato (viene conteggiato per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni). Il versamento non è dovuto se l’importo complessivo (calcolato a prescindere da quote e periodo di possesso e senza tenere conto delle detrazioni previste per lo scomputo dei crediti di imposta) non supera i 200 euro. In questo caso, il contribuente non deve neanche indicare i dati relativi all’immobile nel quadro RM della dichiarazione dei redditi, fermo restando l’obbligo di compilazione del modulo RW2.
L’aliquota scende allo 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale che in Italia risultano classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per i quali è possibile, inoltre, detrarre dall’imposta (fino a concorrenza del suo ammontare):
- 200 euro, rapportati al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è destinato ad abitazione principale. Nel caso di immobile adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascun soggetto in proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Dall’Ivie è possibile dedurre l’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile.
Inoltre, per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla UE o aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, è possibile sottrarre anche l’eventuale eccedenza di imposta reddituale estera sugli stessi immobili, non utilizzata come credito Irpef (articolo 165 del Tuir).
Per il versamento dell’Ivie si applicano le stesse regole previste per l’Irpef, comprese quelle riguardanti importi e date di acconto e saldo.
I codici tributo da utilizzare nel modello F24 sono i seguenti:
- “4041” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO”
- “4042” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie – SALDO”
- “4044” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA”
- “4045” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE”
- “4046” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie – ACCONTO”
Per dichiarare il valore degli immobili situati all’estero il contribuente deve compilare il quadro RW. Il valore dell’immobile è costituito, in generale, dal costo risultante dall’atto di acquisto e, in mancanza, dal valore di mercato rilevabile al termine dell’anno (o del periodo di detenzione) nel luogo in cui è situato l’immobile. A decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2013, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 18 dicembre 2013 stabilisce, quale regola generale, che il controvalore in euro degli investimenti e delle attività espressi in valuta da indicare nel quadro RW debba essere calcolato, per tutti i dati riportati nel quadro dichiarativo in esame, sulla base dei cambi mensili indicati nello specifico provvedimento del Direttore dell’Agenzia emanato ai fini dell’individuazione dei cambi mensili agli effetti delle norme dei Titoli I e II del TUIR.
Attenzione: per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto ministeriale di approvazione, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell’Irap e dell’Iva in scadenza dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono prorogati al 30 settembre 2019; lo slittamento interessa anche chi partecipa, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, a società, associazioni e imprese aventi i requisiti indicati (articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, Dl n. 34/2019). La proroga è fruibile pure dai contribuenti che, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, applicano il regime fiscale di vantaggio o quello forfetario (risoluzione n. 64/2019).
Acconto IVIE e IVAFE
Per la determinazione ed il calcolo dell’acconto IVIE e dell’IVAFE si deve prendere a riferimento il rigo RW 6, colonna 1 come base di calcolo su cui calcolare il 40% ed il 60% rispettivamente per il versamento el primo e del secondo acconto. L’importo minimo da cui far partite l’obbligo di versamento è pari a 51,65 euro. Al di sotto di questo il primo acconto non si versa e si va a Novembre. Qualora la somma del primo acconto e quanto dovuto in sede di secondo sia inferiore alla somma di euro 257,52 euro allora l’acconto non sarà dovuto.
Convenienza ad investire all’estero
E’ il caso quindi della Francia che, seppur vicina, ha una redditività non molto diversa da quella Italiana in quanto il rendimento medio lordo si aggira intorno a quello italiano sotto il 4,5% e anche i costi per l’acquisto della casa che possiamo riassumere in costi di agenzia e di intermediazione, tassa sul patrimonio, imposte necessarie per la registrazione dell’acquisto che possono anche arrivare fino al 25% del costo dell’investimento supportato per l’acquisto dell’immobile. In Italia tra una voce e l’altra superiamo il 15, 16% del valore dell’investimento. E se partite da questo e pensate che il rendimento è solo del 4,5% capite che ci vorranno altri tre anni rispetto ad un paese dell’Est per rientrare dei costi di intermediazione e registrazione dell’acquisto e tre anni non sono pochi. A questo inoltre dovrete anche aggiungere i costi di gestione della locazione a distanza che tuttavia se trovate l’agenzia locale buona e la indirizzate sulla tipologia corretta di clientela da mettervi dentro casa potrebbe costare poco e non mangiare troppo margine.
I Paesi dell’Est
In paesi come la Moldavia o la Macedonia parliamo di rendimenti medi annui lordi tra il 10% ed il 15% il che vuol dire rientrare in meno di 9 anni dall’investimento, ossia meno della metà rispetto all’Italia e con maggiore prorbabilità di vedersi rivalutare l’immobile.
Anche in Russia
si riesce a spuntare un rendimento medio annuo vicino al 10% tuttavia si registra un costo di intermediazione e registrazione di quasi il 25%.
Londra
invece resta una piazza ancora conveniente rispetto a quella italiana non tanto per i profili legati alla redditività legali all’investimento che in media sono al di sotto del 5% ma più che altro per via dei costi che si sostengono al momento dell’acquisto in termini di intermediazione e registrazione della transazione immobiliare che sono in media del 5,6% contro il 16, 17% che si spende in Italia.
Acquisti oltre oceano: New York e Miami
Altre mete interessanti per gli italiani sono New York e Miami. La prima più classica ha goduto degli ultimi anni del deprezzamento valutario del dollaro rispetto all’euro ed anche se oggi il divario si è quasi colmati il differenziale rende ancora vantaggioso sfruttare anche questa leva dell’investimento per spuntare margini su tale tipologia di invesitmento immobiliare. Soprattutto in quartieri che fino a pochi anni fa non godevano di buona fama a ma che ora stanno diventando particolarmente appetibili come per esempio Soho, Chelsea o Downtown. Tuttavia occhio alla tassazione al momento dell’acquisto di un immobile a New York e ovviamente a considerare i viaggi intercontinentali che almeno annualmente dovranno essere fatti per non perdere il polso della situazione. La tassazione in questo caso è costituita dal 1,425% sul valore dell’immobile più un tassa statale di 2 dollari ogni 500 sul valore della transazione, la mansion tax che è pari all’1% del valore dell’immobile per valori superiori a 1,1 milioni di dollari, oltre ai costi di intermediazione.
I paesi con i rendimenti più interessanti
Anche se potrebbero sembrare più rischiosi (e non lo sono se non più di quanto lo sono i paesi da noi più conosciuti come Francia, Spagna, Grecia e Gran Bretagna che hanno rendimenti medi lordi molto simili anche se per esmepio in grecia sarà necessario un investimento più contenuto per acquistare una residenza secondaria abitabile vi sono paese interessanti come la moldavia, Budapest, Bucarest, Amsterdam o stoccolma che fanno salire il rendimento medio ritraibile dall’investimento superiore al 6% e con bassissimi costi per l’acquisto e la gestione dell’immobile. Parliamo di poco più del 3% contro il 15, 16% che si registra in Italia.
Qualora aveste intenzione di acquistare casa all’estero per via delle non buoni previsioni di mercato delle case secondarie in Italia ecco qualche spunto per valutare la convenienza ad operare all’estero e non solo in europa ma anche più lontano. La scelta di avventuarsi all’estero nell’ultimo anno ha interessato oltre 15 mila contribuenti italiani per via delle migliori prospettive di mercato che si potevano e ancora si possono riscontrare non tanto nelle classiche mete degli italiani come Francia, Grecia e Spagna, ma su mete insolite che tuttavia vedremo hanno fatto registrare ritorni sull’investimento interessanti.
Non considerare solo il prezzo di acquisto della casa ed il canone medio nella scelta
L’errore che taluni fanno nella decisione del paese dove investono è quello di considerare il prezzo per metro quadrato ed il ritorno medio registrato da un immobile similare nella stessa zona. Tuttavia vi sono anche altre voci di costi che possono modificare le scelte di acquisto di una seconda casa all’estero, come per esempio i costi di intermediazione o la tassazione estera sul patrimonio, valori questi che posson posticipare il break even dell’investimento di diversi anni.
Comunicazione al fisco Italiano dell’Immobile Estero
Novità dal 2017 nella dichiarazione dei redditi
Come si calcola il valore dell’immobile estero da indicare in dichiarazione dei redditi
Ai fini della tassazione però è importante ricordare che se pagano l’Ivie non versano l’Irpef ossia se l’immobile non è stato dato in affitto nell’anno precedente e paga l’IVIE dovrete indicare il reddito prodotto nel rigo RL12 colonna 1 e poi riportato tra gli altri redditi fondiari non imponibili in quanto qualora se nello Stato estero l’immobile non è assoggettabile a imposizione, quest’ultimo non deve essere dichiarato, a condizione che il contribuente non abbia percepito alcun reddito.
Se invece è affittato il reddito derivante dalla locazione va inserito in dichiarazione anche se paga l’Ivie
L’IVIE non è dovuta qualora il calcolo porti ad un valore inferiore a 200 euro.
Vendita immobile situato all’estero
Casa all’estero e redditometro
Fattispecie particolari
Tasse sugli immobili detenuti all’estero: IVIE
Potete leggere l’articolo dedicato alla nuova tassa IVIE per gli immobili detenuti all’estero da parte si soggetti residenti fiscalmente in Italia o considerati tali.
La definizione di abitazione principale
Le categorie catastali degli immobili
Il paese dove volete acquistare è nella White List?
Occhio però all’eventuale esclusione del paese dove è situato l’immobile se è incluso nella nuova White List in quanto l’IVIE risente assolta sugli immobili degli Stati SEE ora collaborativi ne risente in modo significativo.
Ravvedimento operoso
Nel caso vi accorciate di esservi sbagliati nella determinazione o versamento dell’imposta potete consultare il nuovo articolo dedicato al Ravvedimento operoso per gli iscritti all’AIRE o soggetti esteri.
IMU su case in Italia di residenti all’estero AIRE
Riferimenti normativi
IVIE –Articolo 19, commi 13-17, Decreto Legge n. 201 del 2011
Buongiorno,
Ho la doppia cittadinanza (italiana ed extra-UE) e sono residente in Italia da più di 15 anni. Vorrei vendere un appartamento che possiedo in territorio extra-UE e portare i soldi in Italia, l’appartamento è stato costruito negli anni 90 e purtroppo per vari motivi non sono riuscito a censirlo al catasto. Il mio obiettivo ovviamente è quello di registrare immobile e subito dopo metterlo in vendita, e con quei soldi acquistare una seconda casa in Italia. Volevo sapere se una volta venduto appartamento sono costretto a pagare qualcosa allo stato
Italiano per la vendita di quel immobile? anche se mi sembrerebbe ingiusto da parte del
Fisco, qual è la procedura da seguire?
Aspettando una sua risposta la ringrazio.
PD: (all’inizio l’immobile appartenente a mia mamma e aveva solo due piani, col tempo ho potuto fare la sopraelevazione e costruire da zero un nuovo appartamento grazie anche ad un documento legalizzato nel quale mi cedeva e mi dava la possibilità di poter costruire sopra il secondo piano dell’immobile un nuovo appartamento)
Cordiali Saluti
errata corrige : 6 mesi e un giorno ed è obbligatorio iscriversi ad AIRE
non è possibile considerare abitazione principale una casa in cui non si abbia anche residenza. In francia se si resta oltre 8 mesi e 1 giorno chiedono la residenza e essendo residente francese automaticamente non si è piu soggetti a IVIE . Inoltre occorre fare la denuncia dei redditi in francia e in italia con compensazione eventuale l’anno successivo (si paga in effetti in entrambe gli stati) . Inoltre non dimentichiamo che l’IVIE è stata paragonata a IMU italiana (Imposta municipale per i servizi forniti) che noi stupidi che paghiamo IVIE non abbiamo proprio, Ovvero IVIE è una patrimoniale solo per chi ha deciso di comprare seconda casa all’estero. or
quindi i legislatori scrivono sciocchezze
Nel momento in cui lei accetta l’eredità andrà a dichiarare quell’unità cale detenuta all’estero nel quadro RW.
il modulo RW del mod. REDDITI Persone fisiche 2017, se nel 2016 hanno detenuto investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria. Inoltre, il modulo RW deve essere presentato dai contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati al- l’estero o che possiedono attività finanziarie all’estero per il calcolo delle relative imposte dovute (IVIE e IVAFE).
I quadri RM e RT e il modulo RW devono essere presentati, insieme al frontespizio del mod. REDDITI Persone fisiche 2017, nei modi e nei termini previsti per la presentazione dello stesso mod. REDDITI 2017.
Resta inteso che i contribuenti, in alternativa alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità appena descritte, possono utilizzare integralmente il mod. REDDITI Persone fisiche 2017
Per finire eventuali proventi andranno indicati nel quadro dei redditi diversi: ” redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero)” – Quadro D
anche la parte inerente le pratiche di successione sono importanti da conoscere per gli immobili esteri.
Ad esempio chi riceve in eredita’ (successione) un terzo del valore di una casa all’estero (in francia- costa azzurra) e non deve pagare tasse perche’ queste sono state tutte versate dal padre, principale proprietario (50% +un terzo ereditato come i due figli per successione) come deve dichiarare il bene?
basta una dichiarazione generica da allegare al 730 oppure esiste un modulo specifico da compilare? si deve allegare il quadro RW del modello unico?
Vi segnalo che la White list è stata aggiornata con il DM del 9 agosto 2016
Per singola unità immobiliare
Se si acquistano più case all’estero e per esempio il prezzo di acquisto di ognuno è tale che il calcolo dello 0,76% restituisce una cifra inferiore ai duecento euro, non bisogna versare nulla di ivie, oppure il calcolo per la esenzione va fatto sul totale degli immobili posseduti?
Se ha solo il terreno da dichiarare niente in particolare suo figlio anche se consiglio sempre di leggere l’articolo dedicato ai soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Salve,
se un genitore, residente fiscalmente all’estero (est europa), volesse acquistare un terreno a nome del figlio, residente in italia, il figlio cosa dovrebbe dichiarare e pagare in italia? Il terreno ha un valore di circa 18mila euro, grazie.
Buon giorno, vorrei acquistare a tenerife un appartamento ed intestarlo a mio figlio che vive e lavora sull’isola mantenendomi l’usufrutto dell’immobile. Che tipo di tasse devo pagare?
Ha letto l’articolo dedicato alla definizione di abitazione principale? Dovrebbe essere sottolineata in celeste la parola abitazione principale che rimanda direttamente all’articolo….dopo averlo letto secondo me le viene in mente…altrimenti mi riscriva :-)…
ho capito…era nell’altro articolo sull’IVIE…legga questo: calcolo IVIE …troverà in calce anche il riferimento alla definizione di abitazione principale
Buongiorno,
All’ inizio del suo articolo dice che non si e’ soggetti all’ Ivie qualora sia considerata abitazione principale.
In quale caso un residente in Italia puo’ dichiarare una casa all’estero abitazione principale?
Sto valutando di acquistare un appartamento a NY e sono al corrente delle imposte USA ( ho vissuto parecchi anni negli states) ma non sono sicuro come sarei tassato dal fisco italiano nel caso affittassi l’immobile.
Oltre all’Ivie dello 0,76% su una rendita annuale ipotetica di 20 mila dollari, quante tasse dovrei pagare al fisco italiano?
Grazie
Non sembrerebbe ma gli italiani che possiedono case all’estero direttamente o per interposta persona sono più di quello che possa sembrare anche se sono d’accordo con lei che la misura è stata un po’ troppo aggressiva ma consideri anche il momento economico in cui è stata inserita….serviva cassa e alla svelta…diplomaticamente le posso dire che potrebbe essere migliorata….
Per quanto riguarda la Francia a causa dell’IVIE si pagano tasse assurde. Chi invece ha comprato prima del 2000 di IVIE non paga praticamente nulla anche se possiede un “castello”. L’IVIE è una delle tasse più inique che esistano; ed alla fine porta poco nelle casse dello stato. Chi ha fatto questa legge è proprio “uno che se ne intende e che ci tiene molto all’equità fiscale” !!!!
Buongiorno, se volessi acquistare un appartamento in Spagna, quali sono gli oneri cui andro’ incontro, sia in Spagna che in Italia ?
Grazie
Cordialissimi Saluti
Buongiorno,
se volessi acquistare una casa Miami (non da affittare, solo per uso personale), a quali tasse andrei incontro al momento dell’acquisto?
Per tasse intendo IVA, IMU, ed altre tasse da versare negli USA.
Grazie.
Ho due figlie che studiano a Bucarest ho deciso ,cosiderato i costi di locazione degli immobili,molto alto,di acquistare casa vi chiedo :conviene intestare la proprieta’alle figlie ?Nel caso e’opportuno fare la residenza aBucarest e quali sarebbero le agevolazioni fiscali ? Grazie.
vorrei correggere le informazioni riguardo l’inghilterra, se è v ero che Londra non produce di media rendimenti superiori al 6%, il mercato regionale inglese invece ha rendite che arrivano al 10%.
Inoltre per investimenti inferiori ai 125 mila£ non è dovuta stamp duty tax, e si paga solo l’invie.
Buongiorno,
Vorrei sapere se è possibile rivalutare il valore di un immobile in francia ai fini plusvalenza, e qualora si, se solo per privati o anche per le sci?
Grazie
Buongiorno,
Vorrei sapere se è possibile rivalutare il valore di un immobile in francia ai fini plusvalenza, e qualora si, se solo per privati o anche per le sci?
Grazie