Iva agevolata 10% per spese ristrutturazione casa di abitazione e benefici fiscali per il recupero del patrimonio edilizio

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Icona meccanico chiave ingleseVi presento una guida sintetica per vedere quando si applica l’Iva al 10 per cento e come applicarla sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie, sui lavori di ristrutturazione, recupero del patrimonio edilizio  effettuati sui fabbricati a prevalente destinazione abitativa e anche sui materiali e non solo e dando anche i riferimenti per l’applicazione dell’IVA agevolata al 4%.
Per verificare quali inteventi godono dell’agevolazioni fiscali dobbiamo mettere a confronto più norme ecco perchè molti si perdono nell’individuazione delle tipologie di lavori e dei casi che consentono di godere dell’aliquota iva agevolata sulle ristrutturazioni: una contenuta in un decreto del 1978 che individua le tipologie di interventi ed una che sarebbe contenuta nel testo unico Iva che individua quali di questi fruiscono dell’Iva agevolata.

Novità 2018

Con La Legge di Bilancio 2018 approvata il 29 dicembre viene data una interpretazione autentica del detto normativo riguardante l’Iva agevolata su interventi di recupero del patrimonio edilizio. I dubbi interpretativi relativi all’applicazione dell’Iva agevolata trova un’importante chiarimento nella Legge di Bilancio 2018 attraverso una norma di interpretazione autentica. L’aliquota del 10% si applicherà a tutte gli interventi di recupero del patrimonio edilizio su beni significativi autonomamente individuabili e separati funzionalmente dal manufatto principale. La fattura inoltre dovrà contenere l’indicazione separata del valore della prestazione e del bene.

Novità 2016: detrazione Iva per l’acquirente

Leggete l’articolo dedicato alla novità introdotta dalla legge di stabilità consistente nella possibilità per l’acquirente di casa di detrarsi l’iva che addebiteranno le imprese di costruzioni in fattura e che potrebbe essere un altro ulteriore incentivo contro le agevolazioni sulle ristrutturazioni che hanno un po’ penalizzato,diciamocelo, il settore delle nuove costruzioni. Leggete quindi l’articolo dedicato allo sconto fiscale Iva sugli immobili acquistati dal costruttore.
Nel seguito vi dirò anche come fare in pratica per avere l’aliquota agevolata anche sui materiali il cui discorso è leggermente più complesso ma procediamo per gradi.

Nel frattempo direttamente dalla Guida dell’Ade sulle detrazioni vi riporto l’estratto dedicato all’applicazione dell’Iva agevolata.

Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato, che consiste nell’applicazione dell’Iva ridotta al 10%.
Le cessioni di beni restano assoggettate all’aliquota Iva ridotta, invece, solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia, quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.
Questo significa a mio avviso che nel caso di infissi che costano 10 mila euro e la lavorazione dell’installazione costa naturalmente molto meno questi in linea teorica e secondo quanto afferma l.Ade non potrebbero fruire dell’Iva agevolata al 10%.
Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, il valore dei beni significativi.

I beni significativi sono stati espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999.

Nella guida si riportano anche alcuni esempi come:

  • ascensori e montacarichi
  • infissi esterni e interni
  • caldaie
  •  video citofoni
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria sanitari e rubinetteria da bagni
  • impianti di sicurezza.

Su questi beni significativi, quindi, l’aliquota agevolata del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.

Esempio di applicazione dell’Iva al 10%

Costo totale dell’intervento 10.000 euro, di cui:
a) per prestazione lavorativa 4.000 euro
b) costo dei beni significativi (per esempio, rubinetteria e sanitari) 6.000 euro.

Su questi 6.000 euro di beni significativi, l’Iva al 10% si applica solo su 4.000 euro, cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello degli stessi beni significativi (10.000 – 6.000 = 4.000). Sul valore residuo (2.000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 22%.

L’Iva agevolata non si può applicare al 10%:

  • ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
  • ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;
  • alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio;
  • alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con l’aliquota Iva ordinaria ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.

L’Iva agevolata al 10% si può applicare anche in alcuni casi di lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione. Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista, senza alcuna data di scadenza, l’applicazione dell’aliquota Iva del 10%.

Si tratta, in particolare:

  • delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di restauro risanamento conservativo  ristrutturazione;
  • dell’acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate dall’articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr 6 giugno 2001, n. 380.

L’aliquota Iva del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera). L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.

Quali sono gli interventi e le tipologie di recupero del patrimonio edilizio

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che godono dell’Iva agevolata nelle rispetto delle ulteriori condizioni sono:

a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli  che  riguardano  le opere di riparazione, rinnovamento  e  sostituzione  delle  finiture  degli edifici e quelle necessarie ad integrare  o  mantenere  in  efficienza  gli impianti tecnologici esistenti

b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le  modifiche necessarie  per  rinnovare  e  sostituire  parti  anche  strutturali  degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi  igienico-sanitari  e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle  singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso

c) interventi di  restauro  e  di  risanamento  conservativo,  quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la  funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto  degli  elementi tipologici, formali e  strutturali  dell’organismo  stesso,  ne  consentano destinazioni d’uso con essi compatibili.  Tali  interventi  comprendono  il consolidamento, il ripristino  e  il  rinnovo  degli  elementi  costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli  elementi  accessori  e  degli  impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli  elementi  estranei all’organismo edilizio. Per questa tipologia l’va agevolata spetta senza alcuna data di scadenza, l’applicazione dell’aliquota Iva del 10 per cento sui lavori dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione mentre nel caso di acquisto di beni purchè non trattasi  di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate dall’articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr 6 giugno 2001, n. 380. L’aliquota Iva del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).

d)  interventi  di  ristrutturazione  edilizia, quelli   rivolti   a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di  opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o  in  parte  diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la  modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti

e) interventi  di  ristrutturazione  urbanistica,  quelli  rivolti  a sostituire  l’esistente  tessuto  urbanistico-edilizio  con  altro  diverso mediante  un  insieme  sistematico  di  interventi  edilizi  anche  con  la modificazione  del  disegno  dei  lotti,  degli  isolati   e   della   rete stradale.

Per la corretta qualificazione dei lavori che state facendo vi consiglio sempre di sentire il geometra o architetto che si sta occupando dei lavori che dovrebbe essere la persona titolata a darvi la risposta corretta essendo il suo ambito di operatività

Tra questi il decreto Iva nella Tabella  A – Parte  III, allegata  al  DPR n.633 del 1972 ne individua alcuni che godono dell’Iva al 10% e precisamente:

Comma 127-terdecies) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) (ossia leggasi Manutenzione ordinaria) e b) (ossia leggasi Manutenzione straordinaria) del primo comma dello stesso articolo; In pratica questo è il punto che consente di pagare l’Iva al 10% sui materiali.

Comma 127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al numero 127 undecies) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo; In pratica questo è il punto ch conferisce l’Iva agevolata ai lavori escluse le manutenzioni ordinarie e straordinari

Comma 127-quinquiesdecies) fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi; In pratica questo disciplina i casi di cessioni delle case o di porzioni di fabbricati

Manutenzione ordinaria e straordinaria

Leggendo questi articoli sarete portati a pensare che gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non godono dell’Iva al 10 per cento ma non è così in quanto ci viene in soccorso la Legge 488 del 1999 che conferisce anche a questi l’Iva agevolata ma secondo altre regole. Il DM infatti estende anche alle lettere a) e b) l’applicazione dell’Iva agevolata al 10 per cento purchè effettuata nell’ambito di fabbricati a prevalente destinazione significativa e più precisamente:

  • Singole unità immobiliari classificate come A esclusi gli A10 ufficio indipendentemente dall’utilizzo
  • Pertinenze immobiliari come cantine box soffitte garage anche ubicate in edifici destinati prevalentemente ad usi diversi
  • Edifici di edilizia residenziale pubblica adibiti a dimora dei soggetti privati
  • edifici destinati a residenza statale di collettività orfanotrofi, brefotrofi ecc
  • Sono esclusi invece negozi, uffici, e simili che non hanno destinazione abitativa prevalente.

Nel DM del 29 dicembre 1999, pubblicato in Gazzetta n. 306 del 31 dicembre 1999 potete trovare invece che si applica l’Iva al 10 per cento fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all’intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni alle cessioni dei seguenti beni di seguito elencati puchè costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 31, primo comma, lettere a) – Manutenzione Ordinaria, b)- Manutenzione Straordinaria , c) Restauro e risanamento conservativo e d) Ristrutturazione edilizia

  • ascensori e montacarichi;
  • infissi esterni ed interni;
  • caldaie;
  • video citofoni;
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
  • sanitari e rubinetterie da bagno;
  • impianti di sicurezza.

In sintesi come fare a prendere l’Iva del 10%

L’va al 10% si applica a tutte le prestazioni di servizi relativi a interventi di recupero edilizio senza alcuna data di scadenza ed in particolare alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, compresi anche l’acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate dall’articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr 6 giugno 2001, n. 380.
L’aliquota Iva del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).
L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.

Anche l’acquisto dei materiali è agevolato

L’acquisto dei materiali gode dell’Iva ridotta “solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia, quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, il valore dei beni significativi.
I materiali che rientrano nell’ambito di applicazione sono quelli individuati nel decreto 29 dicembre 1999 “Individuazione dei beni costituenti parte significativa del valore delle forniture effettuate nel quadro degli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488 del 1999. (GU Serie Generale n.306 del 31-12-1999).”

Per fare una sintesi l’agenzia delle entrate cita ad esempio ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, video citofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria e sanitari e rubinetteria da bagni impianti di sicurezza.

Su questi beni significativi, quindi, l’aliquota agevolata del 10% si applica solo sulla differenza fra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.

Non si applica invece l’IVA agevolata nel caso di materiali o di beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori, ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente, alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio  o alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con l’aliquota Iva ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.

Dovrà pertanto essere inquadrato nell’ambito di un contratto di appalto.

In pratica quindi se temete il ricarico della ditta sui materiali, ve li scegliete voi poi vi fate fare il preventivo dalla ditta e ve li fate inserire nel capitolato che firmerete. Quindi dovrete però dotare la ditta della disponibilità sperando che non fugga all’estero (rappresenta solo una mia paura provata al momento ma non conosco vicende in passato o esempi di questo tipo) con i vostri soldi oppure se trovate una ditta disposta ve li anticipa per vostro conto. Questo per far si che a loro la fattura arriverà con Iva al 10 per cento.

Per l’individuazione delle tipologie di lavori che sono classificabili come manutenzione ordinaria e straordinaria vi indico sia la circolare n. 57/E-III-29636 del 24 febbraio 1998 in cui sono riepilogati con tanti esempi che vi possono aiutare sia l’elenco in excell che vi indico nell’articolo dedicato all’elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie.

Se vi hanno applicato l’Iva al 22 per cento ordinaria: cosa fare

Se vi hanno applicato l’Iva ordinaria del 22% potrete richiederla a rimborso all’Impresa e l’Impresa, sempre che sia in grado di dimostrare con Fattura e bonifico alla mano, potrà presentare conseguentemente istanza di rimborso all’agenzie delle entrate nel termine di due anni decorrente dalla data di versamento dell’imposta come chiarito dall’articolo 21 del D.Lgs 564 del 1992. Non sono ammesse note di credito per questa fattispecie.

Acquisto di materiali con Iva al 10%

Nella norma vista sopra riguardante i materiali l’aliquota agevolata del 10%  si applica solo fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all’intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni… ma che significa? Facciamo un esempio:

Esempio
Se rifate un bagno e il costo della manodopera è 10.000€ e i materiali 3.000€, il valore dei beni ossia dei materiali potrà scontare l’Iva ridotta solo fino a concorrenza del valore della manodopera di 10.000 euro. In questo caso essendo inferiore il valore dei materiali sconteranno tutti l’Iva ridotta.
A questo punto si afferma che le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al  numero  12 undecies) e alla realizzazione degli interventi  di  recupero  di  cui all’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi  quelli  di cui alle lettere a) e b) viste sopra ossia manutenzione ordinari e straordinaria del primo comma dello stesso articolo.

Nel seguito trovate l’articolo gratuito di approfondimento dedicato proprio al tema materiali, impianti, semi lavorati, che godono dell’Iva del 4% o del 10% a seconda dei casi e delle fasi di lavorazione o commercializzazione.

Detrazione Fiscale materiali Edili Prodotti Finiti con Iva al 4% o al 10%

Adempimenti dichiarativi per l’applicazione dell’Iva al 10 per cento

Non ne sono previsti adempimenti di rilievo rispetto a quanto avviene per la fruizione della detrazione fiscale del 50% (ex 36%). Alcuni richiedono una autocertificazione del possesso dei requisiti.

Altri costi accessori che vanno ad aliquota Iva agevolata

Anche altre voci di costi sono da ricomprendersi nella generale dizione Interventi. Nell’ambito delle tipologie di lavori infatti possiamo ricomprendere le spese per la progettazione dei lavori, l’acquisto di materiali, l’esecuzione dei lavori e le altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento, relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti, perizie e sopralluoghi imposta  sul  valore aggiunto, le imposte di bollo ed i diritti  pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunzie di inizio lavori, gli oneri di urbanizzazione, gli altri  eventuali  costi  strettamente inerenti  la  realizzazione, degli  interventi e gli adempimenti posti dal regolamento di  attuazione delle disposizioni in esame.

Potete anche verificare se rispettate i requisiti per fruire dell’ Iva agevolata del 4% per gli interventi di costruzione o ristrutturazione o manutenzione della prima casa o seconda casa.

Trattamento IVA sulle ristrutturazioni dei locali commerciali, negozi, e fabbricati strumentali

Novità 2016: detrazione Iva per l’acquirente

Leggete l’articolo dedicato alla novità introdotta dalla legge di stabilità consistente nella possibilità per l’acquirente di casa di detrarsi l’iva che addebiteranno le imprese di costruzioni in fattura e che potrebbe essere un altro ulteriore incentivo contro le agevolazioni sulle ristrutturazioni che hanno un po’ penalizzato,diciamocelo, il settore delle nuove costruzioni. Leggete quindi l’articolo dedicato allo sconto fiscale Iva sugli immobili acquistati dal costruttore.

Ritenuta sui bonifici del 10%
Detrazione lavori ristrutturazione e manutenzione
Detrazioni Fiscali Risparmio Energetico 55%

103 Commenti

  1. Buon giorno, devo sostituire una caldaia, e l’istallatore per applicare l’aliquota al 10% mi ha chiesto di presentare un modulo di richiesta in comune, vorrei sapere se è effettivamente così è qualora lo fosse che modulo è!

  2. Buonasera a tutti. Ho acquistato il 18 luglio 2013 un appartamento come 1 casa con l’agevolazione dell’Iva a 4%. Tra fine mese e inzii del 2016 dovrei arredarla.Vorrei sapere se posso usufruire sempre dell’Iva al 4 o al 10 o del 22. Devo acquistare l’impianto di allarme, accessori bagno, mobili, elettrodomestici, cucina,ecc antenna e cosa devo fare.l per ottenerla. Grazie!

  3. Abbiamo eseguito un lavoro di ridstrutturazione per un ente pubblico, attraverso il consorzio di imprese sc.a.r.l. di cui facciamo parte.
    Il contratto fra ente e consorzio prevede iva al 10% (in considerazione che trattasi di lavori di ristrutturazione di edificio comunale ad uso scolastico)
    Vorrei sapere se anche le ns. fatture come ditta esecutrice dei lavori, nei confronti del consorzio dovranno essere con iva al 10% e se anche gli acquisti da noi sostenuti potranno subire la stessa aliquota.

  4. Dovrei rifare il tetto della mia abitazione e volevo chiedere se posso acquistare direttamente io i materiali dal fornitore con l’iva al 10% pur avendo la ditta che mi esegue i lavori.
    Grazie

  5. salve, vorrei sapere se acquistando io privato gli infissi e porte, in quanto in grado di montarli io stesso,poichè lavoro nel settore edile,e montarli nella casa dove vivo con mia madre pensionata che è intestataria ed è prima casa,posso usufruire dell’i.v.a. agevolata e in che percentuale.
    Grazie.

  6. abito in un appartamentino che è la mia prima casa.
    vorrei sostituire la calderina, i termosifoni, e rifare l’impianto vecchio e vetusto.
    vorrei sapere a quale aliquota di iva è assoggettata la spesa del materiale e se tale materiale deve essere acquistato dall’idraulico.
    gradirei anche chiarimenti per le detrazioni fiscali riguardanti tale intervento.
    ringrazio anticipatamente per l’attenzione

  7. Buongiorno vorrei chiedere un vostro parere al seguente problema: sono amministratore di un condominio posto si di una collinetta,le falde di questa collina sono franate alcuni mesi orsono e il condominio (proprietario della collinetta) si accinge a fare le opere di consolidamento (anche con l’ingiunzione del comune) la domanda è rientra la lavorazione nel campo di applicazione dell’IVA 10% è possibile il recupero del 50% ai fine IRPEF. Il condomino ha desinazione abitativa al 100%.
    Grazie

  8. Dovrebbe leggere sia pagina 21 sia pagina 22 e vi son casi in cui è possibile per poi verificare se vi rientra in base a come lei ha impostato la ristrutturazione, se vi è un contratto di appalto, se lo sta facendo per l’abitazione principale.

  9. Buonasera, sto valutando un intervento di ristrutturazione. Dal vostro articolo (ultima parte) mi sembra di capire che l’iva, per spese di progettazione e per perizie tecniche e più in generale per prestazioni professionali, dovrebbe essere del 10%.E’ così? Nel fascicolo più recente di Agenzia Informa sulle Ristrutturazioni Edilizie,http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/pdf+guide+agenzia+informa/Guida_Ristrutturazioni_edilizie.pdf a pag. 21 sembra negare questa possibilità. Grazie dell’attenzione.

  10. sono un rivenditore di ceramiche vorrei sapere se un cliente privato mi chiede l’applicazione iva 10% su acquisto di pavimentazioni, sanitari e rubinetterie posso
    applicarla? se si che tipo di documento mi deve fornire?

  11. Buongiorno,sto ristrutturando la prima casa di abitazione,ho stipulato un contratto con una ditta di infissi per esterni.Rientrano nel recupero per il risparmio energetico. La ditta mi dice che può applicare l’Iva al 10% solo sui materiali per quanto riguarda la mono d’opera applicherà l’iva al 22%. E’ corretto? Attendo una vostra gradita risposta
    Patrizia

  12. Buon giorno,
    ho bisogno di un’informazione.
    Nel permesso di costruire è riportato solo il mio nominativo in quanto sono io il titolare dell’immobile.
    Mio marito sta pagando a nome suo le fatture in quanto può usufruire anche lui delle detrazioni sulla ristrutturazione al 50%.
    La mia domanda è questa: può usufruire anche lui, come me, dell’iva agevolata al 10%?

    Attendo una vostra cortese risposta
    Cordiali saluti
    Claudia

  13. Salve, nei seguenti casi al di fuori di una ristrutturazione l’IVA sarebbe al 10%?
    se si occorre una dichiarazione?
    – Sostituzione sanitari e rubinetterie
    – Sostituzione scaldabgno elettrico
    – Adeguamenti impianto gas domestico
    – Sostituzione miscelatore
    Grazie

  14. Salve io dovevo cambiare gli infissi di casa. La ditta con cui ho fatto il preventivo mi ha detto che se gli porto un autocertificazione che è prima casa, anche senza DIA posso usufruire dell’agevolazione al 10%. Cercando su internet non ho trovato moduli senza il codice DIA, inoltre leggendo il vostro articolo mi sembra di capire che senza DIA non è fattibile, giusto? Se invece posso cambiare gli infissi senza DIA sfruttando le agevolazioni, potreste indicarmi un modulo di autocertificazione. Grazi mille

  15. Buonasera, vorrei sapere se acquisto in un negozio materiali per la rifinitura di una nuova costruzione-prima casa (pavimenti, sanitari e mobili ecc) e per la posa in opera di questi non esiste un contratto di appalto con ditta esecutrice dei lavori perché i lavori verranno svolti in economia (direttamente da me),posso comprare con Iva agevolata?
    Grazie
    Cordialmente
    Alessandra

  16. Buongiorno,
    la sostituzione di porte interne (senza lavori di muratura) può essere considerata MANUTENZIONE ORDINARIA e scontare l’IVA al 10% essendo prodotte direttamente dal fornitore?
    Saluti

  17. Il 20 ottobre 2014 ho terminato i lavori di ampliamento e ristrutturazione straordinaria della mia casa e l’ingegnere ha chiuso il cantiere nella data su riportata;ora ho intenzione di installare una stufa a pellet e dei condizionatori a pompa di calore entro dicembre 2014;chiedo se posso usufruire dell’iva al 4% o di qualche altra agevolazione fiscale. grazie giovannino

  18. buona sera, leggendo il commento di Luciano e la risposta data da tasse e fisco non mi è chiaro un passaggio.
    se io fossi la ditta che acquista il pavimento da utilizzare poi nella PRIMA casa del cliente, io fatturo al 10%, ma quanto mi viene fatturato lo stesso pavimento? ….. grazie mille

  19. La seconda che hai detto anche io ero nella tua stessa situazione. Attendi la DIA e poi acquista.

  20. Buongiorno, vorrei sapere
    1)è necessario avere già rogitato per usufruire della detrazione o è sufficiente il compromesso depositato?
    2) è obbligatorio avere la DIA per usufruire dell’IVA agevolata? Il piastrellista mi chiede la dichiarazione che i lavori sono relativi alla ristrutturazione dove però, sui vari esempi di dichiarazioni trovate sul web, sono sempre indicati i numeri di DIA o SCIA.
    Grazie

  21. Leo lo faccia comprare dalla ditta e se lo faccia rifatturare così si fa applicare l’iva al 10%

  22. Buonasera vorrei sapere il materiale che farò acquistare alla ditta per la ristrutturazione della casa la ditta lo paghera al 10% o al 22?

  23. salve, vorrei sapere se anche la stufa a pellet si puo acquistare con iva agevolata, in seconda casa?

  24. MI ci stavo dibattendo anche io…la vedo dura dimostrare che i lavori ci sono stati nel 2014…ma tanto sono prorogati anche nel 2015 no?!?!

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