Aggiornato il 4 Maggio 2023
Nel caso di canoni no riscossi e in presenza di un inquilino moroso a cui concediate una somma di denaro per liberare la casa si pone il problema di capire se tali somme devono essere assoggettate ad un prelievo alla fine sotto forma di ritenuta d’acconto e ad Iva al fine di evitare delle sanzioni. Nella prassi capita più spesso di quanto si possa sembrare che il proprietario di casa è costretto a dare all’inquilino una somma di denaro per fargli lasciare anticipatamente l’immobile,
Fermo restando il trattamento fiscale in capo ai soggetti che abbiamo già affrontato nell’articolo dedicato al trattamento fiscale dei canoni non riscossi e all’indennità rilasciata all’inquilino moroso per rilascio anticipato dell’appartamento qui ci possiamo il probe di come trattare le somme che bonifichiamo o diamo cash all’inquilino per “sloggiare”, passatemi il termine.
Il trattamento fiscale dipende dall’ambito soggettivo di applicazione in cui si viene a collocare questa fattispecie epiù semplicemente dal fatto che padrne di casa, proprietario dell’immobile e inquilino possono operare come persone fisiche al di fuori dell’attività, essere imprenditori individuali con propria partita Iva o anche società o altri enti commerciali.
Ritenuta D’acconto
Andiamo al sodo: come abbiamo avito modo di leggere nel precedente articolo che vi consiglio di leggere le somme erogate al conduttore o inquilino rappresentano il corrispettivo a fronte di obblighi di fare, non fare o permettere. In questo caso pariamo di obblighi di fare, ossia rilasciare anticipatamente la casa.
Questa fattispecie è chiaramente identificata e disciplinata dall’articolo 25 comma 1, del D.P.R. n. 600/1973 che impone al soggetto erogante di trattenere una somma a titolo di ritenuta d’acconto nella misura del 20%.
Le somme infatti sono classificabili come redditi diversi in base all’articolo 67 , comma 1, lettera l), del Tuir.
Trattamento Iva
più complesso i caso dell’Iva in quanto dovremmo trovarci di fronte ad un inquilino che opera con partita Iva.
Anche qui la definizione civilistica della fattispecie – obbligo di fare – definisce l’ambito oggettivo di applicazione ai fini Iva dell caso in esame. Secondo l’articolo 3, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, “costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da […] obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”.
In estrema sintesi possiamo dire che nel caso dell’Iva il trattamento fiscale dell’indennità rilasciata al conduttore segue lo stesso trattamento fiscale ai fini Iva che avevano i canoni di locazione. Se questi erano esenti, lo sono anche i canoni di affitto.
Sfratto dell’inquilino
Nel caso in l’inquilino, come mi sembra di intuire se state leggendo questo articolo e siete arrivati fino alla fine, non stia onorando il proprio debito rendendosi moroso allora il proprietario dovrà valutare se procedere con la procedura di sfratto per morosità del conduttore.
Potete continuare eventualmente con la lettura delle informazioni sulle Aliquote IRPEF con gli scaglioni annessi.
Leggi l’articolo di approfondimento dedicato alle tasse Irpef sui canoni di affitto