Fornisco anche qualche risposta alle domande dei lettori, nonchè le novità introdotte con il Governo Letta in merito alla possibilità di rateizzazione e i divieti posti ad Equitalia nella fase di riscossione.
La cartella di pagamento: se la leggete tutta noterete che può scaturire da ruoli emessi dall’Agenzia delle Entrate o ruoli emessi dall’agente della riscossione. Vi anticipo che sarebbe auspicabile leggere le novità introdotto dalla Manovra Finanziaria 2019 che ha dato la possibilità di fare la Pace Fiscale attraverso una serie di istituti i più importanti dei quali legati alle cartelle di pagamento attraverso:
- Cancellazione automatica cartelle sotto i mille euro
- Rottamazione Ter delle cartella di pagamento aventi ad oggetto ruoli affidati al concessionario della riscossione fino al 31 dicembre 2017.
- Definizione delle liti fiscali pendenti
In calce all’articolo troverete gli articoli di approfondimento gratuiti per fare questa prima valutazione indispensabile in quanto potrebbe escludere la necessità del pagamento.
Accertamento esecutivo
Dal 2007 gli accertamenti che sono notificati al contribuente contengono anche l’invito a pagare entro 60 giorni o a presentare ricorso o istanza per la mediazione. L’accertamento fiscale ha come oggetto le imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e giuridiche (IRES) nonché anche l’IRAP e l’addizionale regionale e comunali , le ritenute d’acconto e l’IVA.
La cartella di pagamento invece avrà come oggetto le imposte indirette come per esempio imposte di registro, di successione, ipotecaria e catastale e le somme che scaturiscono da controlli automatizzati da parte dell’agenzia delle entrate, dai controlli formali o incrociati o anche detti automatici.
Nel caso di di presentazione del ricorso sappiate che dovrete corrispondere comunque 1/3 della maggiore imposta accertata. laddove per fare un esempio vi abbiano contesto l’omesso versamento di Irpef per 1.200 euro, anche nell’ipotesi in cui volete presentare ricorso dinnanzi alla commissione tributaria e procedere all’impugnazione dell’atto dovrete comunque versare 400 euro.
Scaduti i 60 giorni l’accertamento notificato al contribuente diviene esecutivo e viene affidato al concessionario della riscossione dopo 30 giorni. L’agenzia della riscossione procederà così alla riscossione coattiva delle somme. Ma non subito. infatti prima che l’agenzia della riscossione procede con azioni esecutivo come per esempio il pignoramento devono trascorrere almeno 180 giorni. In definitiva dalla notifica al contribuente (data spedizione) all’azione esecutivo da parte dell’agenzia della riscossione trascorrono 270 giorni (60+30+180=270).
Al contribuente inoltre è data la facoltà di presentare istanza per accertamento con adesione. Quest’istanza, indipendentemente dal fatto che sia accolta proroga di altri 90 giorni questo processo.
L’agenzia della riscossione tuttavia non resta inerme ma può attivare anche azioni che seppur non sono esecutive sono cautelari e conservative.
Quali sono le azioni esecutive e cautelari: si tratta in pratica del fermo amministrativo per esempio sul veicolo o sui macchinari del contribuente. oppure possiamo assistere all’ipoteca sulla casa o sulla sede sociale o su uno stabilimento.
Sappiate inoltre che laddove l’importo richiesto sia tale da provocare un danno grave ed irreparabile per la continuità dell’operatività aziendale il contribuente accertato può presentare istanza di sospensione al giudice tributario. tuttavia questa deve essere accolta dal giudice che dovrà analizzare le motivazioni e la consistenza degli elementi ivi contenuti.
La presentazione dell’istanza non vi esime dal pagamento di un terzo della maggiore imposta accertata o del minore credito spettante/utilizzato. Se accolta la sospensione avrà i suoi effetti sull’esecutività della sentenza e le somme non saranno dovute fino alla sentenza di primo grado.
In caso di sentenza sfavorevole al contribuente sulle somme che non pagate saranno dovuti interessi legali.
La prescrizione della cartella di pagamento: il primo controllo da fare
Prima di tutto verificate che non sino decorsi i termini prescrizionali di generazione e notifica del ruolo che già renderebbero la cartella annullabile, fattispecie questa che non è molto rara a giudicare dal tenero dei commenti che trovate nell’articolo dedicato proprio alla prescrizione delle cartelle di pagamento e quindi la possibilità di non pagare le somme richieste seppur inizialmente dovute ma che per l’esigenza di certezza che ha sia lo Stato sia il contribuente sono soggette ad una limitazione temporale entro cui richiederle. Nell’articolo troverete una tabella per aiutarvi a fare il calcolo vedendo le due situazioni tipiche di prescrizioni che riguardano l’anno di imposta ma anche la notifica da parte dell’agente della riscossione rispetto al ruolo emesso. Leggi l’articolo dedicato alla prescrizione della cartella dell’agenzia della riscossione (ex Equitalia per farti un’idea.
Altro elemento è la presenza di vizi di nullità o annullabilità della cartella di pagamento che possono inficiare il rituale di formazione e notificazione dell’atto e che possono consentirvi talvolta di non pagare le somme dovute. Laddove questi facciano parte della cartella di pagamento emessa da Equitalia e riguardino per intenderci vizi propri dell’atto il ricorso andrà presentato alla Equitalia e l’agenzia delle entrate che ha effettivamente mosso la pretesa individuando eventuali errori da parte del contribuente potrà non essere chiamata in causa. Tuttavia in questa fattispecie il reclamo non è obbligatorio ma potrete secondo me andare comunque ad Equitalia e chiedere l’annullamento della cartella di pagamento in modo da risparmiare tempo noi e anche loro (a cui si aggiunge anche la brutta figura dinnanzi al giudice di aver notificato al contribuente una cartella prescritta).
Alcuni buoni motivi per impugnare la cartella di pagamento
Richiesta di tasse o imposte già versate
Spesso capita anche che notificano atti o cartelle che hanno ad oggetto tasse o imposte già versate e allora diventa molto più semplice in luogo della presentazione del ricorso, che richiederebbe molto più tempo e spese, andare direttamente dall’ufficio che ha emesso l’atto e dirgli che si è sbagliato. Naturalmente il fatto che vi abbiano fatto andare alla posta la prima volta a fare la fila, magari prendendo un giorno di permesso, incavolandosi in fila, e aver sentito amici commercialisti, essere impazziti a cercare la cartuccella di 3 anni prima che ti richiedono nascosta in cantina magari e il fatto che tu sia dovuto riandare da loro minimo una volta a fare presente che hanno preso una cantonata non vi sarà mai risarcito.
Totali tempo speso minimo 3 giorni….che non so per voi, ma per me valgono parecchio e non in termini monetari intendiamoci.
Mancanza di adeguata motivazione inserita nella cartella: in sintesi non si capisce molto
Spesso capita che la motivazione dell’atto è frutto solo di automatismi informativi che sparano cartelle al contribuente come nel caso degli accertamenti automatici ex 36-ter del DPR 600 e per questo perdono quella caratteristica e requisito posto a garanzia del contribuente e che devono avere gli atti ossia l’adeguata motivazione che ha portato alla generazione del ruolo.
In sintesi in 10 pagine di cartelle spesso non trovate scritto niente che vi faccia comprendere effettivamente cosa vogliano e perché ve abbiano notificata però trovate scritto 75 volte :-) quanto dovete pagare.
In questo caso potrete presentare ricorso fondando la vostra pretesa sull’eccezione del difetto di motivazione anche se devo dire da solo non basta spesso per farsi annullare l’atto dal Giudice. In questo caso anche mi sono posto una domanda: se il vizio di motivazione è definito come causa di annullabilità perchè il difetto di questa da sola non è sufficiente spesso da solo a portare all’annullabilità? In punto di diritto sarebbe sufficiente ma mi sono risposto che essendo un giudizio discrezionale da parte del Giudice o almeno così sembrerebbe essere in quanto il difetto deve essere valutato nella sua intensità in questo caso (anche se a me non sembra che la norma dica questo magari mi sbaglio) allora la pretesa erariale è più forte.
Iscrizione di ipoteca senza aver ricevuto prima l’intimazione al pagamento
Può capitare, anche se a me è capitato solo una volta che possano iscrivere ipoteche sulla vostra casa o bene strumentale o fermi amministrativi senza che prima vi abbiano avvertito con un’intimazione al pagamento preventiva in cui vi si richiede di pagare entro 30 giorni dalla notifica.
In questo caso allora potete decidere diverse strade, ovviamente diverse da quella del pagamento, il contribuente può o deve a seconda dei casi presentare richiesta di mediazione ed in caso di esito favorevole, dipendente dalla sua volontà, può decidere di non presentare ricorso altrimenti può non accettare la mediazione e presentare ricorso dinnanzi alla commissione tributaria nei termini che trovate indicati nella cartella di pagamento e che vi anticipo: sono 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento, ossia a partire dal timbro che vi mette la posta per cui NON BUTTATE LA BUSTA perché è importantissima ai fini del calcolo dei giorni entro cui muoversi per presentare ricorso, decorsi i quali il ricorso è nullo e voi sarete considerati morosi.
Iscrizione a ruolo e notifica cartella ad una società cessata
E’ illegittima la cartella di pagamento notificata ad una società estinta a seguito di un’operazione straordinaria di fusione in quanto la società consolidante subentra come dante causa nei rapporti attivi e passivi della società consolidata che diviene, a seguito del perfezionamento della fusione (che si ha con il deposito da parte del notaio presso il registro dell’atto di fusione) la consolidata si considera cessata/inesistente (cfr CTR 54/68/12 Lombardia).
Laddove prima dell’avviso di accertamento vi sia stata una verifica, ispezione o PVC presso la sede del contribuente è bene sapere anche se abbiano violato eventuali diritti sanciti dallo Statuto. Questi infatti rappresentano delle condizioni che devono essere rispettate da parte dell’agenzia delle Entrate. Qualora abbiano commesso errori, questi potrebbero rappresentare elementi da impugnare per richiedere l’annullamento dell’accertamento fiscale. A tal proposito trovate nel seguito due interessanti articoli dedicati proprio ai diritti e doveri del contribuente insieme alle eventuali situazioni di irregolarità che si potrebbero venire a manifestare.
Quali sono i diritti del contribuente
Quali sono i doveri del contribuente
Quando scatta l’obbligo di presentare reclamo o mediazione
Il reclamo o la mediazione diventano obbligatori quando la contestazione ha ad oggetto il contenuto del ruolo ossia la pretesa dell’agenzia perché considerata non dovuta da parte del contribuente e quanto l’importo della cartella è inferiore ai 20 mila euro. Questa due circostanze richiedono la preventiva mediazione in quanto sono tese a ridurre il contenzioso tributario in essere dispendioso per entrambe le parti in termini di costi e tempo.
Essendo comunque due gli attori indipendentemente dalla tipologia di vizi (formali o di merito, che volete impugnare, io consiglierei di notificare il ricorso ad entrambe le parti in causa per non incorrere in interpretazioni del giudice in merito alla competenza del soggetto chiamato.
Il premio per la mediazione: le sanzioni si riducono se andate d’accordo
La mediazione esplica i suoi benefici e magici effetti in quanto se andrà a buon fine determinerà la riduzione del 40% delle sanzioni che condividerete con l’agenzia delle entrate.
I termini entro cui presentare ricorso ed i termini entro cui presentare la mediazione o il reclamo
Il reclamo può essere presentato sempre nell’arco dei 60 giorni ma va da sé che se vi riducete con il reclamo all’ultimo non avrete poi tempo per presentare ricorso e sarete fritti, nel senso di costretti al pagamento di tutte le somme dovute. Tuttavia vi invito a leggere le modalità di presentazione dietro la cartella di pagamento. Ma in questo caso dovrete farvi assistere da un commercialista a cui vi consiglio di rivolgervi il primo giorno dopo la notifica della cartella di pagamento per consentirgli di studiare a fondo la vostra pratica e di addivenire con maggiore probabilità allo sgravio fiscale.
Nel frattempo vi consiglio anche di prepararvi al peggio e quindi di pagare. Anche in questa ipotesi però vi do un consiglio ossia quello di leggere l’articolo dedicato alla rateizzazione della cartella di pagamento, In cui troverete una guida pratica ma soprattutto la documentazione da produrre per richiedere la rateizzazione che con il Governo Letta assume inoltre diverse modalità non tanto nei meccanismi della concessione ma della lunghezza del periodo in cui possono essere spalmate.
Altra possibilità se decidete di pagare e non volete ricorrere alle rate è quella di chiedere l’accertamento con adesione che prevede anche in questo caso l’abbattimento ad un quarto delle sanzioni contestate e può essere proposto dal contribuente mediante istanza oppure anche proposto dall’agenzia delle entrate a seconda dei casi.
Novità contenzioso tributario: quali sono e cosa cambia
Le novità 2013 nelle cartelle di pagamento
Importanti sono le novità introdotte dal Governo Letta per venire incontro alla carenza di liquidità registrata negli ultimi ormai e purtroppo cinque lunghi anni ossia quella di rendere impignorabile la prima casa sempre che questa sia l’unico bene indi proprietà del contribuente, da parte di dell’agenzia della riscossione o ex Equitalia.
La prima casa sarà pignorabile solo se parliamo di immobile di lusso, villa, castello o altro. Per intenderci tutto quello che non rientra nell’ambito di applicazione oggettivo di immobile che potrebbe beneficiare delle agevolazioni prima casa. Tuttavia qualora incassare un credito sul conto corrente dell’agenzia della riscossione o ex Equitalia ha la prelazione nella riscossione del credito come avviene per tutti i crediti nei confronti dello Stato o Erario.
La rateizzazione delle cartelle di pagamento per le imprese
Premetto che spererei che prima di procedere all’accertamento vi rendeste conto dei rischi che correte e che valutaste in tutta tranquillità all’opportunità di avvalervi del ravvedimento operoso vi dico comunque che qualora vi fosse notificata una cartella di pagamento alla vostra azienda, le imprese non si potranno più vedere mettere i sigilli sui capannoni industriali in quanto il massimo valore pignorabile alle imprese di questi sarà del 20% come accade per i dipendenti che potranno vedersi pignorato solo un quinto dello stipendio altrimenti andrebbero in poco tempo oltre la soglia di povertà. Potete approfondire l’argomento per verificare se potete richiedere la rateizzazione, il numero massimo di rate e termini di dilazione del pagamento e i costi nonché gli interessi leggendo l’articolo sulla nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento.
Allungamento delle rate concesse e sul piano di rientro dal debito tributario
In ultima istanza mentre prima il massimo numero di RAE ottenibile era di 72 ossia di 6 anni, oggi arriviamo fino a 120 ossia in 10 anni e per importo fino a 120 mila euro. La decadenza dal beneficio della rateizzazione inoltre scatterà non più al mancato pagamento di due rate ma dopo il mancato pagamento seppur non consecutivo di 8 rate. Ci sono novità anche nel campo della rateizzazione con il Decreto del Fare 2013 sul versante dei debiti tributari che in situazione di oggettiva difficoltà economica potranno essere aumentate fino a 120. La situazione di oggettiva difficoltà dovrà essere valutata da Equitalia sulla base delle risultanze reddituali ed in relazione dell’importo a debito. La sospensione del beneficio della rateizzazione inoltre decadrà non più dopo il pagamento di due rate ma dopo il pagamento di otto rate anche non consecutive. Vi invito comunque a leggere l’articolo dedicato alla nuova rateizzazione dei debiti tributari linkato sopra.
Esempio modello ricorso tributario
Potete scaricare qui un Esempio Format Ricorso Contenzioso Tributario
Se intendete procedere al pagamento VI SEGNALO LA NUOVA RATEIZZAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALE
Dopo il ravvedimento mi arriva comunque la cartella di pagamento?
Può accadere che nonostante si adotti come soluzione quello del ravvedimento ci si veda notificare comunque a distanza di tempo una cartella di pagamento. Le motivazione possono essere diverse e a ciascuna corrisponde una diversa soluzione da adottare che ho cercato di sintetizzare nell’articolo dedicato al Ravvedimento operoso e poi cartella di pagamento: cosa fare?
Contribuenti decaduti: domanda di riammissione alla rateizzazione
Vi segnalo anche la possibilità di essere riammessi al piano di rateizzazione nel caso in siate decaduti dal diritto per non aver versate il numero di rate previsto che potete approfondire leggendo l’articolo dedicato proprio alla domanda di riammissione alla rateizzazione delle cartelle di pagamento di Equitalia.
Richiesta e riammissione della rateizzazione se siete decaduti dal beneficio
Leggi anche la richiesta e la riammissione alla rateizzazione delle cartelle di pagamento e debiti Equitalia
Errore del commercialista
…E se l’errore fosse stato del Commercialista cosa altro potremmo fare? leggete l’articolo dedicato a Errore del Commercialista, fiscalista o del CAF: come comportarsi
Raddoppio dei termini in caso di violazioni con profilo penale
Vi ricordo inoltre che, come avrete avuto modo di leggere nell’articolo dedicato alla prescrizione delle azioni di accertamento del fisco è previsto il raddoppio dei termini secondo gli articoli 43 del Dpr 600/1973 e 57 del Dpr 633/1972).
Come non pagare le multe
Vi segnalo poi un nuovo articolo dedicato a come identificare i motivi per impugnare le multe e cercare di evitarne il pagamento: l’impugnazione delle multe o contravvenzioni
Come presentare ricorso al Giudice di pace
é stato pubblicato il nuovo articolo dedicato a Come presentare ricorso al Giudice di pace on line sulla multa o la contravvenzione dove troverete i passi per presentare ricorso on line.
Condono 2017
Vi ricordo che nel 2017 potrete presentare anche la rottamazione delle cartelle di pagamento trasmesse ad Equitalia dall’ente impositore (e poi notificatevi) entro il 16 dicembre 2016 per cui potete approfondire con la guida gratuita al condono e rottamazione delle cartelle Equitalia 2017 per valutare dapprima la convenienza economica alla presentazione e poi alle modalità di compilazione del modello Da1 per la domanda.
Rottamazione TER 2019: come funziona
Pace Fiscale 2020: come funziona
Cancellazione Cartelle 1.000 euro
Prescrizione Tassa sui rifiuti
Ricorso contro le Cartelle di pagamento
Prescrizione cartella esattoriale di pagamento: entro quando l’Agenzia Entrate ha potere di notifica
A chi posso chiedere consulenza per capire se posso impugnare l atto?
Salve. A Luglio 2019 sono venuto a conoscenza (tramite la mia area riservata alla A.E.) di una cartella esattoriale che secondo agenzia e’ stata notificata a luglio 2018 mentre conosco i dettagli della cartella soltanto tramite estratto di ruolo e stampa cartacea della cartella in data Luglio 2019 fornitami su mia richiesta dalla A.E. Alla luce di cio’ (visto che io ne ignoravo l’esistenza) ho richiesto la documentazione che certifica i l’avvenuta consegna dell’avviso ” bonario”, se cosi’ si puo’ chiamare e della avvenuta notifica della cartella e, dai documenti in oggetto e’ emerso quanto segue:
1) Riguardo all’avviso bonario, questo non mi e’ mai arrivato perche’ secondo A.E. il mio INDIRIZZO e’ INESISTENTE, ovviamente e’ falso. E non essendo appunto arrivato tale avviso non’ho potuto beneficiare dello sconto del il 30% dell’ammontare del debito, eliminando quasi del tutto gli extra costi (interessi, mora ecc) se avessi pagato.
2) La copia della ricevuta di ritorno della a.r. dice chiaramente che il plico (notifica) non’e’ stato consegnato per assenza del destinatario. il paradosso sta nel fatto che nella cassetta della posta non ce stato mai l’avviso di tale raccomandata e questo spiega il perche’ io non ero a conoscenza.
Per concludere oggi mi trovo con 1800 euro di extra costi per errori commessi da non so chi. Quello che vorrei sapere e davanti a dati oggettivi se e’ possibile trovare una mediazione con l’ A.E. o cosa e’ piu’ conveniente fare.
Buongiorno, una domanda la mia società è in liquidazione dopo aver venduto tutto e pagato tutti i debiti in data 15/12/17 ora mi vedo recapitare una cartella Ruolo 27/02/18 che dopo essermi stata sgravata dall’agenzia delle entrate residua del solo importo delle sanzioni pari a 18000 euro circa per la quale l’agenzia ha avviato procedura di pignoramento …., purtroppo non rientra nell’attuale rottamazione che cosa devo fare ? Prevedete un emendamento alla legge attuale che comprenderà le cartelle iscritte a ruolo nei primi mesi 2018 , mi sembra davvero assurdo pagare tutti questi soldi di sanzioni …? Grazie per la risposta . Barbara
Buongiorno, una domanda la mia società è in liquidazione dopo aver venduto tutto e pagato tutti i debiti in data 15/12/17 ora mi vedo recapitare una cartella Ruolo 27/02/18 che dopo essermi stata sgravata dall’agenzia delle entrate residua del solo importo delle sanzioni pari a 18000 euro circa per la quale l’agenzia ha avviato procedura di pignoramento …., purtroppo non rientra nell’attuale rottamazione che cosa devo fare ? Prevedete un emendamento alla legge attuale che comprenderà le cartelle iscritte a ruolo nei primi mesi 2018 ? Grazcosa posso fare visto che mi sembra davvero assurdo pagare tutti questi soldi di sole sanzioni e interessi ? Grazie per la risposta
io ho una cartella con lotto di stampa del ottobre 2016, consegnata il 27 gennaio 2017 e fa riferimento a tributi comunali di anni e anni fa con cartelle notificate il 2003 e 2004, ovviamente oggi con importo elevato al 14/11/2016 così dice la cartella.
c’è prescrizione? c’è stato un procedimento nel 2010 risolto a mio favore riguardo sequestro di una mia autovettura ma la Commissione tributaria non ha detto nulla sulla cartella. da allora non c’è stata altra comunicazione.
Se sono soggetti pubblici può chiedere e il credito è dovuto può chiedere la compensazione ma nel caso siano soggetti distinti purtroppo no può fare altro che proprie delle transazioni co cui sta in casa per avere la disponibilità a ripianare le perdite, sempre che abbia qualche bene attaccabile da Equitalia perchè in caso contrario dovrà attendere. IN alternativa se il suo credito è vero certo ed esigibile e non vi sono cause pendenti Equitalia potrà rivalersi sul pezzo sua debitore pignorandolo.
Buongiorno,
ho stabilito una rateazione con Agenzia delle Entrate il 14.3.2013 con 20 rate trimestrali per un debito totale di Euro 17500,00 della mia società (sas).
I pagamenti sono stati regolari fino al 5.3.2016 (quattro giorni in ritardo rispetto alla data prevista) e poi interrotti.
Secondo le disposizioni delle AdE, il passaggio a ruolo ad Equitalia doveva essere effettuato a partire dalla seconda rata non pagata, e cioè dal 1.8.2016. Ad oggi, 16.1.2017, la pratica non è ancora passata ad Equitalia ed essendo scaduto il termine di possibile rottamazione del 31.12.2016 presso quest’ultima, mi ritrovo con la possibilità di vedermi la cartella fra dieci giorni (fine gennaio 2017) in Equitalia con oneri del 30% sul totale della stessa (nonostante di manchi il pagamento di solo un terzo del debito iniziale) .
Due domande:
1. è previsto un termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate è obbligata a trasmettere gli ammontari non pagati ad Equitalia (4 mesi mi sembrano tanti)? Se fosse stata trasmessa entro il 31.12.2016 avrei avuto la possibilità ora di chiedere la rottamazione ad Equitalia (non ho trovato alcuna informazione in merito ai tempi previsti di passaggio da ag. entrate a equitalia)
2. E’ lecito da Equitalia chiedere oneri del 30% sul debito iniziale anche se manca un terzo al pagamento finale?
Grazie,
Alessandra
Buongiorno! Sono un artigiano è ho da pagare delle somme esorbitate ingiustificate! ! Mi sono arrivate delle cartele di migliaia di euro (20-30 milla ) . Io ho una cifra intorno ai 50 milla ancora da incassare (voglio precisare che ho una causa vinta a Milano per un totale di 25 milla ma la cooperativa che mi doveva pagare le fatture e sparita e un altra causa con la società XXX che è in fallimento passivo per una cifra di 23 milla ) . Come mi devo comportare perché equitalia mi obliga di pagare per questa cifra che ho non lo mai incassata
Vi ricordo che se siete decaduti alla data del primo luglio 2016 dal diritto alla rateizzazione con Equitalia potete presentare istanza di riammissione massimo fino al 20 ottobre 2016 mentre chi è decaduto dal diritto alla rateizzazione in 72 rate al più può richiedere solo la riammissione per lo stesso numero di rate.
C o n t a t t a r l a ? Verificare se non abbia già versato l’imposta (dubito lo abbia fatto), verificare su chi gravi e se grava su entrambi coordinarsi per il pagamento.
Salve. ho ricevuto una cartella equitalia inerente a un provedimento relativo a Sentenza civile emesso da TRIBUNALE Torino anno 2009 il ruolo reso esecutivo in data 16-03-2016 al pagamento della cartella e coobbligato una seconda persona che come me al processo era parte lesa e della quale non ho avuto piu notizie. Cosa mi consigliate di fare?.
Canone RAI?