La manovra economica 2010 aveva introdotto l’obbligo di nuove comunicazioni a carico dei soggetti (persone e società) che davano in affitto o in locazione immobili, casi di abitazioni, fabbricati, al fine di procedere con l’aggiornamento catastale a far data dal primo luglio 2010. Dal 3 febbraio invece scatta la
NUOVA MODALITA’ DI REGISTRAZIONE DEGLI AFFITTI CON MODELLO RLI. consulta il nuovo articolo
Già nella nostra guida fiscale alle locazioni immobiliari avevamo segnalato la prossima introduzione di nuovi obblighi per la riforma del catasto e sull’obbligo delle nuove comunicazioni con il modello 69 e cdc per le variazioni sui contratti di affitti e locazione. L’obbligo di comunicazione (cartacea e telematica) della risoluzione, cessione, acquisto, proroga, anche tacita di contratti di affitto o di locazione di beni immobili esistenti sul territorio dello stato italiano ai sensi dell’art. 19 comma 15 D.L. 31 maggio 2010, n. 78.
Variazione nella consistenza dovuta ad interventi
Nel caso abbiate apportato degli interventi di ristrutturazione alla propria casa o appartamento o fabbricato o immobile su cui vantate diritti reali di proprietà, o godimento, la nuova manovra economica 2010 impone l’obbligo per il quale dovrete, entro la scadenza del 31 dicembre 2010, effettuare la comunicazione delle variazioni catastali ed eventuali interventi di ristrutturazione che hanno modificato la consistenza catastale mediante la presentazione, valida anche ai fini fiscali, della dichiarazione di aggiornamento catastale altrimenti la rendita catastale sarà presunta anche sulla base degli elementi tecnici forniti dai Comuni. In caso di omessa dichiarazione di aggiornamento catastale l’Agenzia del Territorio attiverà procedure di accertamento anche con la collaborazione dei Comuni.
Scadenza della comunicazione della variazione
L’obbligo scatta dal primo luglio 2010.
Obbligo Comunicazione variazione contratti affitto
Obbligo di comunicazione in caso di variazione nella registrazione di contratti, scritti o verbali, di locazione o affitto di beni immobili esistenti sul territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, deve contenere anche l’indicazione dei dati catastali degli immobili.
Omessa comunicazione della variazione al catasto
La mancata o errata indicazione dei dati catastali è considerata fatto rilevante ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro ed è punita con la sanzione prevista che va dal 120 per cento al 240 per cento dell’omessa imposta di registro dovuta nell’atto Cfr articolo 69 del DPR 131 del 1986.
L’obbligo scatta dal primo luglio 2010.
Come effettuare la comunicazione della variazione risoluzione proroga di affitti locazioni di appartamento, case fabbricati, immobili.
L’agenzia delle entrate ha introdotto il modello 69 utilizato ai fini della registrazione di atti e nel quale dovranno essere inseriti i nuovi dati catastali dei contratti di locazione e anche di comodato. Tale modello sarà usato per la comunicazione dei nuovi contratti di affitto ossia quelli registrati dopo il primo luglio 2010. Per quelli già registrati alla data di entrata in vigore sarà necessario compilar eil modello CDC. L’invio potrà essere effettuato cartaceo o telematicamente
Grandi proprietari
I possessori di più di 100 unità locali dovranno obbligatoriamente inviare la comunicazione telematicamente.
L’Anagrafe Immobiliare Integrata
In primis è stata attivata l’Anagrafe Immobiliare Integrata, presso l’Agenzia del Territorio che ha la funzione di controllare lo stato di integrazione delle banche dati ed il catasto presso l’Agenzia del Territorio per ciascun immobile, individuandone il soggetto titolare di diritti reali.
L’agenzia del territorio avrà comunque l’obbligo di svolgere alcune funzioni tra cui individuazione di metodologie per l’esecuzione di rilievi ed aggiornamenti topografici e per la formazione di mappe e cartografie catastali, il controllo della qualità delle informazioni catastali e dei processi di aggiornamento degli atti, gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera b), anche trasmessi con il Modello unico digitale per l’edilizia, assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione ai fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettività e garantendo l’accesso ai dati a tutti i soggetti interessati, gestione unitaria dell’infrastruttura tecnologica di riferimento per il Modello unico digitale per l’edilizi, gestione dell’Anagrafe Immobiliare Integrat, vigilanza e controllo sullo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5, nonché poteri di applicazione delle relative sanzioni determinate con decreto di natura regolamentare del Ministro dell’Economia e delle Finanze, emanato previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Dove trovo il modello 69 per la comunicazione
Qualora trovaste difficoltà ad accedere al sito dell’agenzia delle entrate potete provare ad accedere qui al modello 69 e la guida fiscale alla compilazione del modulo 69 e cdc. Vi consiglio anche di leggere la guida fiscale e vademecum al pagamento delle imposte di registro sui contratti di locazione
Vi segnaliamo anche la guida fiscale alla nuova cedolare secca sugli affitti immobiliari
Modello 69 editabile
Il modulo quindi non va in pensione ma servirà solo per le comunicazioni di alcuni elementi successivi alla registrazione come per esempio la proroga o la cessazione del contratto o una variazione per esempio del canone annuo o mensile.
Riferimento normativi
potete trovare i riferimenti normativi nella nuova manovra economica d’estate di cui all’art. 19, comma 15 del DL 78 del 2010.
per la modifica del contratto di locazione si pagano 67 euro imposta fissa.
il mio dubbio è: occorre compilare il modello 69 e cdc? è considerata una nuova registrazione?
Qualcuno mi può aiutare?volevo sapere se la modifica di un canone di locazione in aumento, comporta obbligatoriamente la registrazione della scrittura privata ed eventualmente in che misura deve essere pagata l’imposta di registro
Grazie