Versamento e scadenza cedolare secca in acconto e saldo 2023: come si effettua il pagamento

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

Per il versamento della cedolare secca sugli affitti in acconto e saldo dobbiamo considerare oltre alla scadenza di giungo e novembre anche diversi parametri che possono modificare le modalità di applicazione e pagamento tra cui la data di decorrenza del contratto di affitto della casa, l’anno di stipula del contratto e l’importo definito contrattualmente quale canone.

Acconto per la cedolare secca 2023

Per il versamento dell’acconto dovrete controllare che l’importo indicato il quadro LC nel rigo chiamato “differenza” (negli anni passati era il rigo RB11, colonna 3, “Totale imposta cedolare secca”) è maggiore di 51,65 in quanto se minore l’accento non è dovuto. Dal momento che i numeri sono arrotondati nelle dichiarazioni vorrà dire che l’acconto sarà dovuto solo se supera i 52 euro…naturalmente ora mi aspetto che qualcuno mi scriva che non è giusto che arrotondiamo per eccesso regalando i soldi allo Stato :-)

Qualora l’importo dovuto per il primo acconto si inferiore a questa soglia non sarà dovuto e dovrà essere cumulato con quanto versato per il secondo acconto. Qualora l’importo del secondo acconto sia inferiore alla somma di euro 257,52 non saranno dovuti acconti di imposta.

Se superiore l’acconto sarà pari al 95% (100% dal 2019) del suo ammontare da versare secondo le modalità che trovate riportate in basso.
Se l’acconto calcolato è maggiore di 257,52 allora lo dividerete così come avviene per le imposte Irpef ossia il 40% entro il 16 giugno (possibile la rateizzazione fino a novembre) ed il secondo acconto (pari al restante 60%) entro il 30 novembre in un’unica soluzione.

Proroga Acconto Irpef Ires IRAP

Per tener conto dell’impatto che l’emergenza COVID-19 ha avuto anche quest’anno sull’operatività dei contribuenti di minori dimensioni e dei loro intermediari, è stato adottato un DPCM che proroga il termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.

Il termine di versamento in scadenza il 30 giugno sarà prorogato al 20 luglio, senza corresponsione di interessi.

Novità 2020

Il Decreto Fiscale n. 124 del 2019 introduce quasi una rivoluzione copernicana in quanto la storica proporzione del 40% 60% viene cambiata a sfavore (tanto per cambiare) del contribuente in quanto viene previsto che dal 40%-60% si passi al 50%-50%. Come disciplinato infatti dall’art. 58 a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i soggetti di cui all’articolo 12 -quinquies , commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i versamenti di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell’imposta sul reddito delle società (IRES) ,nonché quelli relativi all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) sono effettuati, ai sensi dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.435, in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento, fatto salvo quanto eventualmente già versato per l’esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell’acconto dovuto in caso di versamento unico.
Viene prevista, in sostanza, la rimodulazione delle percentuali relative alla prima e seconda rata, che passeranno dal 40% + 60% al 50% + 50%.

Questo incide sulla modalità di versamento del primo acconto che potrà essere versato in misura inferiore in quanto potrete versare a novembre 2019 non più il 60% ma il 50%.

Questo rimodulazione degli acconti state attenti perchè a differenza di quello che si possa pensare non vale per il calcolo della cedolare secca

Dal 2019

Dal primo gennaio 2019 la misura dell’acconto viene incrementata al 100% er cui dove leggete 95% si intende 100% se riferita agli acconti in scadenza dal primo gennaio 2019. Questo per effetto delle modifiche introdotte dalla Nuova Legge di Bilancio 2019.
Vi ricordo che per i contratti agevolati o canoni concordati della durata 3 + 2  si applica aliquota del 10% così come anche per  i contratti con studenti universitari stipulati nei Comuni ad alta tensione abitativa nonché nei Comuni in cui sia stato deliberato, negli ultimi 5 anni a far data dal 28 maggio 2014 lo stato di emergenza per eventi calamitosi. L’aliquota sale al 21% per tutti gli altri casi di cedolare secca o più semplicemente per i contratti a canone libero della durata 4 + 4 e per gli altri contratti di locazione ad uso abitativo.

Questo significa che se prendiamo come riferimento il rigo differenza del quadro LC che funge da base di calcolo per la quantificazione dell’acconto sulla cedolare secca avremo che il primo acconto sarà pari al 38% di questo valore. Il 38% si ottiene come risultato dal 40% X 95% = 38%. Per il secondo acconto il discorso non cambia in quanto avremo un importo pari a 57% che si ottiene moltiplicando il 95% del 60%.

Sintesi dell’acconto sulla cedolare secca

  1. Per il primo anno di applicazione l’acconto non è dovuto perchè non sarebbe possibile effettuare la previsione rispetto all’anno precedente.
  2. Per le annualità successive l’importo dell’imposta sostitutiva dovuta per l’anno precedente supera i 51,65 euro. In questo caso, il versamento dell’acconto va effettuato in un’unica soluzione, entro il 30 novembre, se l’importo è inferiore a 257,52 euro oin due rate, se l’importo dovuto è superiore a 257,52 euro e di cui la prima, pari al 40%% (40% del 100%) dell’imposta dell’anno precedente, entro il 16 giugno (o il 16 luglio, con la maggiorazione dello 0,40%) e la seconda, del restante 60% (60% del 100%), entro il 30 novembre.

Scadenze per il versamento

Il versamento dell’acconto cedolare secca si effettua secondo le stesse scadenze previste per l’acconto Irpef e la misura come abbiamo detto è pari al 95% della cedolare secca dovuta sull’anno prima se si utilizza il metodo storico. Sarà possibile accedere alla rateizzazione dell’acconto secondo lo stesso schema Irpef che nel seguito riporto.

Piano rateizzazione partendo dal primo versamento a giugno

RataData di scadenzaMaggiorazione

1

16.60,00%

2

30.60,16%

3

31.70,49%

4

31.80,82%

5

30.91,15%

6

2.111,48%

7

30.111,81%

Limitatamente alla prima rata, per intenderci quella in scadenza il 16 giugno sarà possibile la rateizzazione come avviene per l’Irpef e nel cui seguito vi riporto l’eventuale piano di rateizzazione a cui potrete accedere per farvi anche rendere conto dell’importo che dovrete corrispondere a titolo di maggiorazione.

Piano rateizzazione partendo dal primo versamento a luglio (maggiorazione dello 0,40%)

RataData di scadenzaMaggiorazione

1

18.70,00%

2

22.80,13%

3

31.80,46%

4

30.90,79%

5

31.101,12%

6

30.111,45%
   

Secondo Acconto di Novembre

Il secondo acconto sulla cedolare secca scade il 30 novembre prossimo (se scade di sabato o domenica slitta al lunedì successivo) ed è dovuto per tutti quei contribuenti che hanno adottato la cedolare passando da un precedente contratto che non la prevedeva. L’acconto è pari al 60% dell’acconto complessivo anche se con l’introduzione della cedolare secca al 10% per i contratti a canone concordato o per gli affitti in immobili in stato di emergenza.

Versamento acconto nel primo anno di applicazione della cedolare secca

Nel caso del primo anno di applicazione della cedolare secca l’acconto in scadenza il 30 novembre può non essere ma potrà pagare l’imposta direttamente in sede di saldo il 30 giugno salvo eventuali proroghe che negli ultimi anni spesso ci sono state. L’anno successivo al primo invece dovrà versare gli acconti relativi alla cedolare secca.
Per il primo anno di introduzione della nuova cedolare il metodo da utilizzare è quello previsionale non potendosi far riferimento alla imposta versata per l’anno precedente. Ai fini del versamento da ricordare che ogni anno potrebbe intervenire la proroga dell’ultimo minuto anche se per ora non se ne parla.

Quando non versare l’acconto sulla cedolare secca

L’acconto non sarà dovuto prima di tutto se il totale della cedolare secca da versare per l’anno precedente è inferiore a 51,65 euro. Il totale lo potrete prendere dal quadro RB rigo 11 colonna 3 che attualmente si chiama “Totale imposta cedolare secca “(anche qui vi segnalo che potrebbero subire delle modifiche). Esistono poi altri casi in cui l’acconto non dovrà essere versato come per esempio i contratti con decorrenza successiva al primo novembre  nel primo anno di locazione se si opta per il metodo storico e nell’anno di riferimento non vi sono importi soggetti al regime della cedolare secca.

Campi per calcolo Acconto e Saldo: dove reperirli

Acconto 2017

Il rigo da prendere in considerazione come riportato in premessa è il rigo RB  che si chiama Totale imposta cedolare secca. Se partirete dal modello della dichiarazione dei redditi dovrete prendere il rigo RB  che si dovrebbe chiamare se non erro totale della cedolare secca e laddove questo superi i 51,65 euro allora calcolerete il famoso 95% ai fini del calcolo dell’acconto.
Non sarà dovuto l’acconto se sarà pari ad un importo inferiore a 52 euro e non è dovuto nemmeno per quei contratti stipulati nell’anno in corso perchè non avranno questo dato nella dichiarazione anche se si troveranno ovviamente il prossimo anno a liquidare l’intera imposta nella dichiarazione dei redditi per cui mi raccomando metteteveli da parte, tanto il calcolo approssimativamente lo sapete fare per cui non dovreste avere sorprese. Questo perchè il prossimo anno avrete sia l’imposta su quest’anno sia il primo versamento degli acconti per il prossimo per cui occhio.
Se invece calcolate l’acconto con il metodo previsionale potete basarvi sulla minore imposta che andate a pagare ma occhio perchè se poi vi sbagliate con il calcolo vi applicheranno le imposte sul differenziale versato in meno rispetto a quello poi effettivamente realizzato.
Se per esempio siete passati alla cedolare secca al 10% potete fare il calcolo con il metodo previsionale per pagare meno acconti anche se io sono sempre dell’avviso che se oggi ce li hai daglieli prima che te ne scordi o te li spendi ma la cosa è soggettiva.

Il valore dell’acconto da versare per la cedolare andrà inserito nel modello 730 in corrispondenza del rigo F6, in colonna 5 mentre qualora con il metodo previsionale si ritenga che l’acconto non sia dovuto perchè la locazione è terminata nel 2014 allora compilerete la colonna 6 e così via ogni anno.

Contratti stipulati dopo il primo novembre

Tuttavia se per esempio stipulate un contratto di locazione con data decorrenza successiva al primo novembre non dovrete procedere con il versamento dell’acconto.

Acconto per la cedolare secca anni successivi

Il versamento dell’acconto avverrà contestualmente al saldo entro la scadenza ordinaria del 16 giugno prossimo  L’acconto è dovuto nella misura del 100% salvo eventuali Decreti Ministeriale che ne modifichino la scadenza o l’importo. Questa imposta potrà essere versata anche a rate secondo le stesse modalità previste per il versamento dell’Irpef (massimo 6 rate).

Versamento con modello F24 o trattenuta nel 730

Il versamento dell’acconto, pari al 100 per cento dell’imposta dovuta per l’anno precedente ai sensi dell’art. 3, comma 4, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e del Provv. Ag. Entrate 7 aprile 2011, deve essere effettuato in unica soluzione, entro il 30 novembre di ciascun anno, se inferiore a euro 257,52 o in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, di cui la prima, nella misura del 40 per cento, entro i termini previsti per l’acconto IRPEF e la seconda, nella restante misura del 60 per cento, entro il 30 novembre. Non è ammesso il pagamento rateale della rata d’acconto di novembre mentre è ammesso il calcolo secondo il metodo previsionale per cui se a giugno siete stati costretti a versare pur sapendo che il prossimo anno non verserete nulla perché il vostro volume di affari si è ridotto molto a novembre non siete obbligati a rifare lo stesso.
Abbiamo visto sopra come avviene il piano per il pagamento in due acconti o in un’unica soluzione se di importo inferiore a 257 euro. Per il versamento del secondo acconto di novembre il codice tributo da riportare nel modello F24 nella sezione erario è il 1841 ma se avete presentato il 730 subirete una trattenuta nel mese di novembre.

I codici tributo della cedolare secca

Per l’acconto per esempio il codice tributo da utilizzare sarà pari a 1840 per il versamento del primo acconto mentre per il versamento della seconda rata a novembre si dovrà utilizzare il cod tributo 1841. Al momento del saldo in F24 invece dovrete utilizzare il 1842. Dovrete compilare la sezione erario. Se cliccate sui codici tributo ci sono gli esempi per la compilazione.

Dove prendo i Codici Tributo per il versamento della cedolare

Con apposita risoluzione l’agenzia delle entrate ha individuato i codici tributo per la cedolare secca da utilizzare per il versamento mediante modello F24 dell’acconto e del saldo avendo anche cura di identificare cosa scrivere nella sezione erario a livello di colonna rateizzazione in quanto alcuni avevano espresso delle perplessità e anche i vari istituti di credito dovevano adeguare i proprio sistemi di controllo nella compilazione dei modelli F24 on line per rendere conforme il flusso telematico da presentare in banca. Vedendo come sono strutturati i versamenti delle imposte mi viene in mente il caso in cui un contribuente abbia più di una unità locali il cui versamento singolo a titolo di cedolare non supera l’importo sopra menzionato di 257,52 euro ma la somma si, allora non essendo possibile a livello di versamento distinguere per quale immobile si sta procedendo al versamento sono dell’avviso che il pagamento dell’acconto sarà unico e si dovrà ricomprendere anche la somma degli importo inferiore al detto limite.

Vi anticipo che avrete per il primo acconto il codice 1840 e per la seconda rata o secondo acconto il codice 1841. A saldo invece utilizzerete il codice tributo 1842. Nel caso in cui invece siete sostituti di imposta utilizzate il 1845 per gli acconti e 1846 per il saldo. Se invece siete un ente pubblico allora utilizzate il modello F24Ep e il codice sarà il 147E per gli acconti e 148E per il saldo.
Per le modalità di compilazione andate all’articolo di approfondimento però mi raccomando (codici tributo per la cedolare secca).

Rateizzazione 2018

nel seguito lo sviluppo della rateizzazione 2018 che questiono aveva una decorrenza 2 luglio per via del fatto che il 30 giugno ed il primo luglio cadevano di sabato e domenica:

Rate

Scadenza

Interessi %

02/07

0,00

31/07

0,31

31/08

0,64

01/10

0,97

31/10

1,30

30/11

1,63

Per la rateizzazione con decorrenza dal 20 agosto 2018 invece nel seguito trovate anche il successivo sviluppo degli importi maggiorati dello 0,4 per cento:

Contribuenti titolari di partita IVA

I contribuenti titolari di partita IVA possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 2 luglio 2018, ovvero entro il 20 agosto 2018 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo. Per la rateizzazione con decorrenza 2 luglio per le rate successive si applicano gli interessi indicati nella seguente tabella:

Rate

Scadenza

Interessi %

20/08

0,00

31/08

0,11

01/10

0,44

page1image3711824

 

31/10

0,77

30/11

page1image3714944

1,10

Rate

page1image3717440

 

Scadenza

Interessi %

page1image3720560

 

02/07

0,00

16/07

0,16

page1image3725136

 

20/08

page1image3725760

0,49

17/09

0,82

16/10

page1image3730128

1,15

16/11

page1image3728048

1,48

Per la rateizzazione con decorrenza dal 20 agosto l’importo da rateizzare deve preventivamente essere maggiorato dello 0,4 per cento, così come da ultimo modificata dal D.P.C.M. 10 agosto 2018:

Rate

Scadenza

Interessi %

20/08

0,00

17/09

0,29

16/10

0,62

16/11

0,95

Dovrebbe rimanere comunque in vigore la rateazione precedente ovvero:

Rate

Scadenza

Interessi %

20/08

0,00

page2image3748224

20/08

0,00

page2image3751344

17/09

0,33

16/10

0,66

16/11

0,99

Registrazione del contratto di locazione con la cedolare secca

Vi ricordiamo inoltre che per le modalità di opzione al nuovo regime fiscale opzionale per la cedolare secca potete fare dovrete utilizzare il Modello RLI per la cedolare secca e consultare oltre al provvedimento anche una guida pratica alla compilazione del Modello RLI, dove trovate anche il modello da scaricare.

Omesso o ritardato versamento dell’acconto sulla cedolare secca

Come chiarito dalla circolare del 4 giugno dell’agenzia delle entrate anche coloro i quali non hanno versato l’acconto della cedolare secca non in tempo, possono o procedere con il versamento mediante nuovo ravvedimento operoso (codice tributo sanzione 8913 e interessi con codice tributo 1992) oppure possono anche considerare l’eventuale maggiore acconto IRPEF versato con il metodo storico rispetto a quella effettivamente dovuta come parte dell’acconto della cedolare già versato. Questo dietro presentazione di un’istanza con cui si spiega l’intenzione a destinare la maggior IRPEF versata a compensazione del debito per la cedolare e per cui consiglio di recarsi direttamente in agenzia delle entrate, anche se non vi sembrerà ma risparmierete tempo.

Nel seguito presentiamo il nuovo articolo dedicato invece all’omessa comunicazione della proroga delle cedolare secca e alla mancata indicazione in dichiarazione. Queste sono sempre fattispecie omissive che, tuttavia, determina altre sanzioni da versare utilizzando altri codici tributo diversi a quelli sopra evidenziati.

Ravvedimento Cedolare secca

Il ravvedimento può interessare tanto l’omesso versamento dell’imposta quanto la mancata comunicazione dell’esercizio dell’opzione nella dichiarazione. La stessa potrebbe essere determinata per esempio, anche dal fatto che vi siete scordati di registrare il contratto o di comunicare la proroga della cedolare secca alla scadenza dei primi 4 anni di contratto.

Ravvedimento in caso di Omessa proroga o comunicazione della cedolare secca (Link)

Indicazione dell’acconto nella dichiarazione dei redditi 730 o modello Unico

Il versamento con modello F24 corrisposto a titolo di acconto sulla cedolare secca dovrà essere indicato nel Modello Unico Persone Fisiche nel rigo RB12 (anche se vi consiglio sempre di verificare annualmente perchè il modello potrebbe subire piccole modifiche e magari far slittare il rigo. L’importante è che sappiate il quadro e la casella dove inserirlo come si chiama. Nel modello 730 2018 per esempio il versamento dovuto a titolo  di prima rata è da indicare nella riga 100 mentre il secondo acconto di novembre andrà indicato nella riga immediatamente successiva, la 101.

Proroga della cedolare secca

Casi particolari

Visto che come al solito avete una fantasia innata per portare all’attenzione una serie di fattispecie atipiche potete leggere le risposte alle domande sui casi particolati della cedolare secca.

Modello Siria per l’adesione alla cedolare secca
Codici Tributo versamento Cedolare Secca

Cedolare Secca al 10%: chi la può utilizzare

Cedolare Secca 10%: Convenienza

Cedolare Secca: Compilazione della Dichiarazione dei redditi per Inquilino e proprietario 

Ravvedimento Operoso I e II Acconto 

149 Commenti

  1. ho affittato un appartamento a maggio 2016 con cedolare secca, quando devo pagare l’acconto?
    si può pagare tutto con 730 essendo un dipendente?

  2. Buonasera ho affittato da settembre 2016 un appartamento a 3 ragazze universitarie con cedolare secca al 10%.
    Devo pagare anche io la rata entro il 30 novembre 2016 o posso fare il saldo a giugno 2017?

  3. Grazie mille della prezioso testimonianza e del contributo che potrà essere fruito da tutti. Certo è che se lo stesso funzionario ci dice che gli altri suoi colleghi non lo sanno stiamo freschi. Non posso che consigliare di leggere la norma e applicarla che resta sempre la cosa migliore da fare :-) Poi per le interpretazioni maldestre che possono avere diverse persone, funzionari o contribuenti ci sarà sempre spazio. Io posso dire che potete leggere l’articolo dedicato alle sanzioni per omessa registrazione del canone di affitto o locazione che valgono anche nell’ipotesi di cedolare secca. Nella cedolare tuttavia logicamente non esiste l’imposta di registro ma la si dovrà calcolare ugualmente per definire la sanzione.

  4. non riesco a trovare nell’articolo la casistica delle sanzioni per ritardato pagamento della cedolare secca. Dovevo 518 euro in acconto di giugno 2015 e circa 720 euro nel secondo acconto di Novembre 2015 che per un disguido non ho pagato. Potreste dirmi per i due versamenti quale è la sanzione che si applica e da aggiungere al versamento in f24 ad oggi?

  5. Questo è esattamente quello che mi piacerebbe avvenisse qui dentro: che ci si aiutasse a vicenda! Fare del bene è la cosa migliore che ci sia! Grazie Ottavio!!!

  6. Bene ha fatto Emanuele a pagare 511 € al 16 giugno e pagherà poi 766 € al 30 novembre 2016. Nel 2017, pagherà poi il saldo ovvero il 5% rimanente che sono 67 euro. Ecco che alla fine avrà pagato i 1344 €.
    I 67 € li pagherà entro il 16 giugno 2017 ma è bene controllare annualmente le due scadenze. Per il 2016 sono 16 giugno e 30 novembre. Per il 2017 è probabile che non le cambiano ma potrebbero farlo.

    Enrico invece doveva pagare entro il 16 giugno 439 € in primo acconto e pagherà entro il 30 novembre 2016 658 € in secondo acconto. Nel 2017 pagherà ancora il saldo ovvero il 5% rimanente che sono 58 €. Pagando alla fine tra acconti e saldo il 21% del percepito nel 2015 che è stato 500€ per 11 mensilità quindi 5.500. Il 21% sono 1155 €.

    Per axoduss, il 5% non te lo calcolano ma devi comunque pagarlo a saldo, usando il codice 1842 l’anno successivo all’anno in cui paghi il primo acconto, codice 1840 scadenza 16 giugno 2016, ed il secondo acconto, codice 1841 scadenza 30 novembre 2016. Quello che pagherai nel 2016, comparirà nel 730/2017. Compariranno il primo acconto ed il secondo acconto 2016. Ora non compare nulla per il semplice fatto che non hai e non devi avere una qualsiasi forma di acconto 2015.

    Iole, il 21% di 4000 € sono 840 €. Il 95% sono 798 € ed il 5% sono 42 € Il primo acconto è il 40% del 95% quindi 319 €. Lo paghi entro il 16 giugno 2016 con codice 1840. Il secondo acconto è il 60% del 95% quindi 479 €. Lo paghi entro il 30 novembre 2016 con codice 1841. Poi, a giugno 2017 pagherai il rimanente 5% che si è già detto essere 42 €.

  7. salve-urgente
    nel febbraio 2015 ho affittato un appartamento con cedolare secca (4+4), per 4000 euro all’anno
    quanto dovrei pagare nel 2016 per i canoni ricevuti nel 2015?

    Entro OGGI 16 giugno 2016 devo pagare il sadlo —– 21% (del 100%) =840 ???
    ho bisogno di aiuto urgente

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  8. Sono stato all’Agenzia delle Entrate di Campobasso per chiedere lumi sulle nuove sanzioni per un ravvedimento operoso di un contratto di locazione a 300 €/mese di durata annuale con cedolare con decorrenza 1/1/2016.

    Il calcolo da fare per potersi ravvedere e registrare a detta del funzionario è: 300 x 12 mesi = 3600 x 2% = 72 x 15% (sanzione ravvedimento entro l’anno) = 10,80 €.

    Praticamente per ravvedersi sui contratti di locazione con cedolare secca è necessario versare la SOLA sanzione calcolata sull’imposta di registro eventualmente dovuta nel caso di registrazione ordinaria. Resta inteso che per contratti di durata superiore ad un anno l’imposta di registro è calcolata sull’intera durata così come chiarito con le nuove disposizioni per il 2016.

    Aggiungo inoltre, sempre a detta del funzionario, che questa nuova procedura di calcolo della sanzione sull’imposta complessiva dell’intera durata del contratto è in vigore già dal 2011 (Governo Monti) ma che quasi nessun ufficio territoriale se ne era accorto pertanto sono stati effettuati innumerevoli ravvedimenti operosi errati fino ad oggi!!! Prepariamoci a numerosi avvisi di accertamento nei mesi avvenire….

  9. Buongiorno a tutti,

    ho bisogno di alcuni chiarimenti.

    Nel gennaio 2007 ho dato in affitto un appartamento e fino a dicembre 2014 (scadenza del 4+4) ho sempre pagato con IRPEF.

    Nel gennaio 2015 ho prorogato il contratto scegliendo l’opzione della cedolare secca.

    Nel 730/2015 redditi 2014 ho indicato l’affitto percepito nell’anno 2014 e pagato nuovamente con IRPEF.

    Nel 730/2016 redditi 2015, ho indicato l’affitto percepito nell’anno 2015 indicando che è soggetto a cedolare.

    Nell’elaborazione del 730/2016 con sostituto di imposta è risultato un credito IRPEF (ovviamente il reddito totale è inferiore all’anno scorso) ed è stato calcolato automaticamente l’importo della cedolare (21%) e gli acconti pari al 95% della cedolare.

    Le mie domande sono:

    1) il saldo del 5% non è stato calcolato nel 730/2016, come devo pagarlo ?

    2) Gli importi a debito calcolati dal 730/2016 includono l’acconto della cedolare? E come sono calcolati?

    3) Devo pagare qualcosa con F24 entro giugno 2016?

    Grazie

  10. Nel 2016 ho un reddito di locazione (cedolare secca) considerevolmente più basso rispetto a quanto introitato nel 2015. Come mai, in sede di compilazione dell”UNICO WEB”, non riesco a modificare il campo dell’acconto relativo al 2016? In pratica il sistema mi calcola gli acconti dovuti sulla base di quanto esposto per il 2015! Come faccio? Grz infinite

  11. Avrei bisogno di un chiarimento.
    Possiedo un appartamento affittato da febbraio 2015, in regime di cedolare secca, per un canone mensile di 500 euro.
    Cosa devo pagare entro il 16 giugno?
    Il saldo per il 2015 (credo 1.155 euro) + l’acconto per il 2016 (credo 479 euro)?
    Potete aiutarmi per favore?
    Grazie

  12. Scusa ma nell’articolo c’è scritto questo ossia che per il primo anno di applicazione l’acconto non si paga perché in teoria non hai il dato storico.

  13. Ragazzi,rettifico il commento di prima aggiungendo quello che ho appena letto in un altro sito e cioè che:
    L’acconto non è dovuto quando l’anno di prima applicazione della cedolare secca è anche il primo anno di possesso dell’immobile, poiché il relativo reddito nel precedente periodo di imposta non è stato assoggettato ad imposta.

    Io ho acquistato la casa nel’aprile 2015 e ho affittato la stessa nel maggio nel 2015,cosa significa che a giugno di quest’anno non devo pagare niente? aiutatemi a capire meglio perchè non ci sto capendo più niente…help me please!!

  14. salve nel maggio 2015 ho affittato un appartamento con cedolare secca (4+4), c’è per piacere qualche anima buona che mi spieghi quanto dovrei pagare nel 2016 per i canoni ricevuti nel 2015?
    ditemi se sbaglio :
    a giugno devo pagare il 40% del 95 % e a novembre il 60% del 95 % ?
    devo pagare solo queste cifre oppure devo già versare un acconto per i canoni già ricevuti nel 2016?
    ricevo 800 euro al mese di affitto con cedolare secca al 21 %, parlando di numeri:

    800 euro x 8 mesi (2015)=6400
    il 21% è 1344
    Entro giugno 2016 devo pagare il 40% (del 95%) = 510,72
    Entro Novembre 2016 il 60% del 95% = 766,08

    mi confermate che i calcoli da me fatti sono giusti e non devo pagare altro? vi ringrazio in anticipo per le risposte…

  15. A partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, il datore di lavoro o l’ente pensionistico deve effettuare i rimborsi relativi all’Irpef e alla cedolare secca o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all’Irpef e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all’Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all’addizionale comunale all’Irpef.
    Il sostituto d’imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l’importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro.A novembre viene effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca. Se il contribuente vuole che la seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca sia trattenuta in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, ha sostenuto molte spese detraibili e ritiene che le imposte dovute nell’anno successivo dovrebbero ridursi) oppure che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d’imposta entro il 30 settembre, indicando, sotto la propria responsabilità, l’importo che eventualmente ritiene dovuto. I quadri interessati sono: Quadro F (acconti, ritenute, eccedenze e altri dati)
    Acconti relativi all’Irpef, all’addizionale comunale e alla cedolare secca sulle locazioni. Ritenute diverse da quelle indicate nei quadri C e D. Crediti o eccedenze di versamento derivanti dalle dichiarazioni degli anni precedenti.

  16. Salve, ho stipulato un contratto di fitto con cedolare secca canone libero il 1 settembre 2015. A giugno mi sembra di aver capito che devo pagare il saldo 2015 e acconto 2016. Mi chiedevo però, facendo anche il 730, devo pagare tramite sostituto oppure utilizzare f24? Nel caso possa utilizzare f24 cosa è dove indico quanto pagato nel 730?

  17. Buonasera avrei bisogno di un vostro consulto. Ho locato casa a luglio 2015 con canone concordato e cedolare secca!canone annuo 12.600 Quest’anno a giugno devo pagare i sei mesi del 2015 o altro? Inoltre aL 730 2016 devo inserire la cedolare secca anche se ancora non l’avro’ versataaversata, (visto che si versa a giugno) o la devo inserire nel 730 2017? Va pagata con f24 o viene trattenuta sullo stipendio? Grazie mille in anticipo!!

  18. Le modalità del calcolo dell’acconto per il primo anno di applicazione sono descritte nell’articolo e per il primo anno come trova indicato può limitare il versamento anche se dopo si troverà a versare tutto il saldo. Dipende da cosa preferisce fare il primo anno.

  19. Buongiorno ho stipulato un contratto con cedolare secca al 01 gennaio 2016. Cortesemente volevo sapere le scadenze in acconto e saldo e le relative percentuali.

    grazie
    marco

  20. Se le è stata già applicata la sanzione dovrebbe verificare che le abbiano applicata quella minima altrimenti mi avvalersi del ravvedimento operoso

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