Il Decreto Rilancio 2020 riscrive una pagina importante riguardante il trasferimento delle detrazioni fiscali per gli incapienti ossia per coloro che non avendo un reddito imponibile sufficiente non potevano nemmeno beneficiare delle detrazioni fiscali qualora avessero voluto effettuare degli interventi di ristrutturazione edilizia ed efficienza energetica.
Il Decreto sostegni 41 del 2021 apre la possibilità della cessione anche ad altre tipologie di crediti fiscali.
La Legge di Bilancio 2018 e in seguito il Decreto Crescita 2019 introducono alcune importanti novità in merito alla possibilità di cedere il credito derivante dalle detrazione fiscali per gli interventi risparmio energetico e per il rischio sismico per i soggetti cosiddetti incapienti, ossia con reddito non sufficiente a sfruttare le agevolazioni in quanto troppo basso. Vediamo anche le novità che ha introdotto il Decreto Crescita 2019 ed il provvedimento del 31 luglio 2019 emesso dall’agenzia delle entrate che interviene identificando le modalità operative con cui procedere alla cessione.
Vedremo anche come devono comportarsi eventualmente i contribuenti che aderiscono al regime forfettario dei minimi.
Vedremo poi anche le novità introdotte dal DL di maggio 2020 che interviene finalmente sia sulla platea dei soggetti ammessi all’acquisto sia sulla tipologia di crediti cedibili non più relegata solamente a quelli per l’efficienza ed il risparmio energetico. Ho inserito anche i chiarimenti 2021 offerti dall’agenzia delle entrate in merito ai soggetti e alle modalità con cui cedere il credito per la riqualificazione energetica.
Facciamo un pò di chiarezza: il provvedimento del 31 luglio 2019 interviene sulla disciplina della cessione del credito per gli interventi di riqualificazione energetica dopo le modifiche introdotto dal Decreto Crescita agli artt. 14 e 16 del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63.
Cessione del credito o sconto in fattura: cosa significa
Nella sostanza il legislatore ha introdotto la, con il decreto Rilancio 2020la possibilità di sfruttare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione fiscale IRPEF classica, la possibilità di optare per uno sconto immediato sul pagamento delle fatture ai fornitore degli interventi e dei materiali oppure la possibilità di cedere il credito derivante dalla detrazione fiscale a soggetti terzi comprese banche e altri intermediari finanziari.
Sintesi iniziale
Le tipologie di lavori che consentono la cessione del credito sono:
- Interventi effettuati su parti comuni come condomini e singole unità immobiliari che nel tempo anno dato diritto a detrazioni nella misura del 50%, 65%, 70% o 75% definiti dall’articolo 14 comma 2-ter del DL n. 63 del 2013, cd BONUS VERDE
- Interventi per la messa in sicurezza da eventi calamitosi di natura sismica definiti dall’articolo 14 comma 2-ter, quater e sexies del DL n. 63 del 2013 compresi acquisti di unità antisismiche su costruzioni destinate ad abitazione principale cd. SISMA BONUS
- Interventi per i risparmio energetico su singole unità immobiliari, cd. ECOBONUS definiti dall’articolo 14 comma 2-sexies del DL n. 63 del 2013
Con il Decreto Rilancio 2020 viene eliminata questa restrizione assolutamente incostituzionale che vincolava i contribuenti incapienti a non poter effettuare dei lavori di ristrutturazione o sfruttare le detrazioni fiscali senza alcun motivo. Se ho un diritto di credito lo devo poter utilizzare o poter cedere a terzi senza alcun vincolo.
Dal 2021 concessi anche gli sconti per gli interventi per il rischio sismico su abitazioni private o imprese detraibili ai fini IRPEF o IRES ai sensi dell’articolo 16 comma 1-bis, 1-ter e 1-quater, lettera del Decreto Legge n. 63 del 2014.
Anche il Bonus Mobili e Arredi approda a questa possibilità ampliando così la platea degli interventi ammessi a fruire della possibilità di detrazione anche per i soggetti cosiddetti incapienti.
Dopo decenni ci sono arrivati e oggi con il decreto rilancio gli interventi per i quali è possibile optare per la cessione o lo sconto direttamente dal fornitore sono:
L’opzione può essere esercitata relativamente alle detrazioni spettanti per le spese per
gli interventi di:
- recupero del patrimonio edilizio previsto dal Tuir. Si tratta, in particolare, degli
interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e
di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché dei
precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti
comuni degli edifici - riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus quali, per esempio, gli
interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre
comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici,
nonché quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico - adozione di misure antisismiche rientranti nel sismabonus. L’opzione può essere
esercitata anche con riferimento alla detrazione spettante per l’acquisto delle “case antisismiche” - recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola
pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il bonus facciate introdotto dalla legge di bilancio 2020 - installazione di impianti fotovoltaici, compresi quelli che danno diritto al
Superbonus - installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, compresi quelli che
danno diritto al Superbonus.
Sono invece cedibili ma limitatamente a coloro che hanno venduto il bene o il servizio necessario alla realizzazione delle opere o dei lavori i classici interventi per il risparmio energetico di cui alla lettera h) dell’articolo 16-bis del tuir, relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia
Cessione del credito 2021: come funziona
La cessione del credito si applica alla detrazione spettante per gli interventi di efficienza energetica nonché per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche effettuati su edifici, di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
Si aggiunge il Super Bonus 110% dal 2020.
Il trasferimento è consentito dall’articolo 14, commi 2-ter e 2-sexies e deve intendersi limitata ad una sola eventuale cessione successiva a quella originaria;
Per altri soggetti privati, di cui all’articolo 14, comma 2-sexies, del decreto-legge n. 63 del 2013, devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, sempre ché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Le modifiche hanno eliminato la dicitura, presente nella precedente versione del DL “Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari“. Questa eliminazione avrà avuto pure un senso eppure l’agenzia delle entrate, nel provvedimento del 31 luglio 2019, chiaramente afferma che “E’ in ogni caso esclusa la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari, nonché alle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165“. Se non avesse avuto motivo di allargare l’ambito soggettivo dei cessionari non capisco perché il legislatore si sarebbe preoccupato di eliminare il passaggio riguardante l’esclusione degli istituti bancari. Tuttavia nel seguito affrontiamo le modalità con cui effettuare la cessione, i soggetti coinvolti, le modalità di comunicazione e le scadenze da rispettare (che sono abbastanza vicine).
La Tabella che trovate in calce all’articolo potrà aiutare nella comprensione di chi può effettuare la cessione, quali sono gli interventi e a chi potrà essere ceduto il credito.
I soggetti aventi diritto alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico, di cui rispettivamente agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi stessi. Ora secondo voi i fornitori più furbetti quanto ci mettono ad alzare i prezzi???…. lo abbiamo visto con l’euro, figuriamoci con la cessione del credito sulle detrazioni fiscali.
L’esercizio dell’opzione è comunicato all’Agenzia delle entrate, a pena d’inefficacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni.
Per il 2021 l’opzione scade il 15 aprile 2021.
La comunicazione è effettuata dal soggetto avente diritto alla detrazione, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate e deve contenere, a pena d’inammissibilità:
- la denominazione e il codice fiscale del soggetto avente diritto alla detrazione;
- la tipologia di intervento effettuato;
- l’importo complessivo della spesa sostenuta;
- l’anno di sostenimento della spesa;
- l’importo complessivo del contributo richiesto (pari alla detrazione spettante);
- i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento;
- la denominazione e il codice fiscale del fornitore che applica lo sconto;
- la data in cui è stata esercitata l’opzione;
- l’assenso del fornitore all’esercizio dell’opzione e la conferma del riconoscimento del contributo, sotto forma di sconto di pari importo sul corrispettivo dovuto per l’intervento effettuato.
In alternativa la comunicazione può essere inviata per il tramite degli uffici dell’Agenzia delle entrate, utilizzando il modulo allegato al presente provvedimento, contenente le informazioni di cui al punto precedente. Il modulo può essere inviato ai predetti uffici anche tramite posta elettronica certificata (PEC), debitamente sottoscritto dal soggetto che ha esercitato l’opzione, unitamente al relativo documento d’identità. Eventuali ulteriori modalità di invio della comunicazione saranno rese note nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
Per gli interventi di riqualificazione energetica diversi da quelli di cui al comma 1-septies dell’articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2003, n. 63 ossia quelli per il rischio sismico il soggetto che ha esercitato l’opzione effettua il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario parlante o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Ammontare del contributo e dello sconto
Il contributo è pari alla detrazione dall’imposta lorda spettante per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico, di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, nella misura e alle condizioni ivi indicate, in base alle spese sostenute entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento.
L’importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato dal medesimo in applicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento.
In presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, la detrazione spettante è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascuno di essi.
L’importo dello sconto praticato non riduce l’imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell’articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.
Recupero del credito d’imposta a fronte dello sconto praticato
Il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Il fornitore deve preventivamente confermare l’esercizio dell’opzione da parte del soggetto avente diritto alla detrazione e attestare l’effettuazione dello sconto, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
Successivamente alla conferma di cui al punto precedente, il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
La quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.
Ulteriore cessione del credito d’imposta
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il fornitore può cedere il credito d’imposta di cui al punto 3 ai propri fornitori anche indiretti di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. E’ in ogni caso esclusa la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari, nonché alle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
La comunicazione della cessione di cui al punto 4.1 avviene, a cura del fornitore, con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Il cessionario del credito può utilizzarlo in compensazione tramite modello F24, alle medesime condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione, da effettuare con le medesime funzionalità di cui al punto
Cessione dei crediti Sisma Bonus e Riqualificazione Energetica
La cessione dei crediti può riguardare come detto sia crediti derivanti dalle detrazioni fiscali per interventi di cui all’articolo 16, comma 1-septies (Sisma Bonus) del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, sia per interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Leggasi Riqualificazione energetica).
Cessione Credito da Detrazione Fiscale Sisma Bonus
I soggetti beneficiari delle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 16, comma 1-septies (leggasi Detrazioni per il Sisma Bonus), del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, possono cedere il corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito ed esclusione della possibilità di ulteriori cessioni.
Cessione Credito da Detrazione Fiscale per interventi di riqualificazione energetica
I soggetti beneficiari delle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) (Leggasi Interventi di riqualificazione energetica), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono cedere, ai sensi dell’articolo 10, comma 3-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, il corrispondente credito in favore dei fornitori anche indiretti dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi, con facoltà di successiva cessione del credito ai propri fornitori di beni e servizi, per i quali è esclusa la possibilità di ulteriori cessioni.
Scadenza Comunicazione Cessione Credito
La cessione dei crediti è comunicata all’Agenzia delle entrate, a pena d’inefficacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni, con le modalità di cui al punto 4 del provvedimento del 18 aprile 2019, prot. 100372.
La comunicazione della cessione del credito, relativamente alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2018, è effettuata dal 16 ottobre 2019 al 30 novembre 2019. Il credito ceduto è reso disponibile al cessionario, per l’accettazione e l’utilizzo in compensazione, ovvero per la successiva cessione, a decorrere dal 10 dicembre 2019.
I crediti ceduti sono utilizzabili dal cessionario, rispettivamente, in cinque e dieci quote annuali di pari importo, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Ai fini della determinazione del credito cedibile, dell’utilizzo in compensazione del credito ceduto e dell’eventuale successiva cessione del credito stesso, per quanto non espressamente disposto dal presente provvedimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato provvedimento del 18 aprile 2019, prot. 100372.
Controlli
Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti oggettivi che danno diritto alle detrazioni d’imposta richiamate dal presente provvedimento, si provvede al recupero dell’importo corrispondente nei confronti dei soggetti aventi diritto alle detrazioni stesse, maggiorato di interessi e sanzioni.
Qualora sia accertata l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta da parte del fornitore o del cessionario, si provvede al recupero del relativo importo nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni.
I soggetti incipienti sono i soggetti che rientrano nella no tax area ossia non hanno redditi imponibili IRPEF sufficienti s fruttare le detrazioni fiscali ottenute sostenendo dei costi.
Essendo le detrazioni fiscali soggette a scadenza (3, 5 10 rate a seconda della tipologia di intervento), il Legislatore fiscale ha dato la possibilità (invero ha riconosciuto con un certo ritardo un diritto che era palese fino a poco tempo ma non era riconosciuto in un corpus di norme anche) di cedere il diritto alla detrazione e terze parti che possono essere le ditte con cui si effettuano gli interventi, gli stessi rivenditori dei materiali e anche gli istituti di credito o finanziari, banche o intermediari. Il decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) nell’articolo 10, comma 3-ter, convertito dalla Legge n. 58/2019, ha previsto la possibilità di vendere o cedere a terzi il credito fiscale derivante dalla detrazione IRPEF del 50% per gli interventi di risparmio energetico. La cessione del credito può essere effettuata nei confronti dei fornitori dei beni e servizi necessari alla loro realizzazione.
Le modalità sono contenute nel provvedimento del pubblicato il 28 agosto 2017 dall’Agenzia delle Entrate e successivamente in quello del 31 luglio del 2019.
Novità Introdotte dal Decreto Crescita 2019
Il Decreto Crescita da il via alla cessione della detrazione fiscale Irpef per gli interventi edilizi finalizzati al risparmio energetico estendendolo anche ai crediti Irpef sulle ristrutturazioni edilizie. Il meccanismo prevede per coloro che si trovano oggi effettuare nuovi lavoro di beneficiare dello sconto diretto in fattura.
Per coloro che li hanno già sarà possibile cederli ai loro fornitori di beni o servizi o in alternativa sarà possibile cederli alle imprese di ristrutturazione o di costruzione che hanno effettuato gli interventi.
Provvedimento Agenzia Entrate 31 luglio 2019 cessione credito Risparmio Energetico
Novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018
Facciamo un passo indietro e vediamo come si è modificata la disciplina negli ultimi due anni in quanto vi sono alcune novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 rispetto ai previdenti regimi fiscali che hanno interessato non solo l’introduzione/modifiche delle aliquote e tipologie di interventi agevolabili ma anche i soggetti a cui cedere i crediti fiscali.
Già la Legge di Bilancio 2017 aveva introdotto la possibilità di beneficiare di un Bonus fiscale piuttosto elevato (65%, 70% o 75%) per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici condominiali sostenuti (ossia pagati) dal 2017 alla fine del 2021. Parliamo di quella particolare tipologia di interventi che interessava l’involucro dell’edificio esterno e con particolari caratteristiche tecniche.
Prima della Legge di Bilancio 2016 il credito invece poteva essere ceduti da chiunque e così dovrebbe essere. Dal primo gennaio 2017 i soggetti capienti non possono cedere i crediti con detrazioni Fiscali del 70% o 75% ad istituti di credito mentre resta ferma l’impossibilità di cedere i crediti con detrazione al 65% per i capienti. Per “capienti” intendo coloro che hanno reddito imponibile sufficiente ad assorbire una o più detrazioni fiscali che gli farebbero ridurre l’imposta netta da versare.
Per coloro che invece rientrano nella no tax area la possibilità è estesa a chiunque per cui potranno cedere a qualsivoglia soggetto e nel seguito vediamo come.
Le modalità applicative della cessione sono definite con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017 nel seguito riportato come allegato al presente articoli per fornirvi ulteriori chiarimenti utili in sintesi oltreché le diverse fonti normative.
Novità 2020 Utilizzo del Credito sulle detrazioni fiscali
Come anticipato su questo blog si arriva finalmente a concedere la possibilità di incassare subito il credito di imposta maturato evitando di pagare l’anticipo per i lavori svolti.
È infatti ammessa la cessione del credito di imposta per i soggetti “incapienti” ossia per i soggetti che non hanno capienza di imposta per potere beneficiare dello sconto per via delle detrazioni fiscali IRPEF. Tuttavia anticipo che si arriverà anche alla possibilità di cederlo a chi voglio trascorso un certo periodo di tempo in quanto se di credito trattasi non vedo perchè debba subire una limitazione per il suo utilizzo da un terzo sia questo anche lo Stato.
La cessione del credito potrà essere effettuata a tutti i soggetti compresi anche banche e altri istituti di credito e altri intermediari finanziari, o anche alle imprese, ditte e fornitori che effettuano i lavori di ristrutturazione.
Nel contratto di vendita andrà inserita una formula che preveda che la detrazione fiscale sia remunerata con un contributo di pari ammontare (e non minore o maggiore), sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.
Il rischio che si potrà correre in questi casi, ma vale sempre è che si assista subito ad un incremento dei prezzi e per questo il consiglio che dò è di monitorare e farsi fare subito preventivi per confrontarli tra qualche mese e verificare che non abbiano subito incrementi ingiustificati. Del resto al momento siamo in un momento di carenza della domanda per cui dovremmo assistere ragionevolmente ad una riduzione dei prezzi e non al contrario.
Estensione cessione credito di imposta anche per lavori di manutenzione straordinaria o ordinaria sugli edifici
A Chi conviene cedere il credito
La possibilità di cedere ai fornitori a mio modesto avviso questo prestava il fanno ad un preventivo rigonfiamento del preventivo da parte delle ditte che potevano così già immaginare o richiedere al cliente se avrebbe avuto intenzione di cedere loro il credito per poi applicare lo sconto sul prezzo.
La cessione del credito alle banche sicuramente passerà probabilmente per una sconto sul diritto di credito riconosciuto derivante dal fatto che vi stanno fornendo subito una disponibilità di denaro che altrimenti non avreste modo di sfruttare e seppure lo aveste sarebbe fruibile in 10 anni per cui un orizzonte temporale piuttosto lungo che richiede il pagamento di un tasso di interesse che sia in grado di remunerare questo intervallo di tempo particolarmente lungo. Peccato che questa possibilità sembrerebbe ancora non essere concessa dal Legislatore e non ne capisco sinceramente il motivo.
Quali sono i crediti cedibili
Il credito d’imposta cedibile corrisponde relativo alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari, nella misura e alle condizioni ivi indicate e gli interventi previsti per la riduzione del rischio sismico conosciuto meglio come Sisma Bonus. L’importo della detrazione fiscale IRPEF cedibile è calcolato tenendo conto anche delle spese sostenute nel periodo d’imposta mediante cessione del medesimo credito ai fornitori.
La detrazione che può essere oggetto di cessione è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascun fornitore. Il cessionario può cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta acquisito solo dopo che tale credito è divenuto disponibile ai sensi del successivo punto 4.5: “La comunicazione da parte del cessionario dell’eventuale successiva cessione, totale o parziale, del credito ricevuto, avviene a decorrere dal 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa e comunque dopo l’accettazione del credito stesso, con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate“
Se il credito d’imposta è ceduto al fornitore che ha effettuato gli interventi, la fattura emessa è comprensiva dell’importo relativo alla detrazione ceduta sotto forma di credito d’imposta.
Dal punto di vista della natura abbiamo visto che sono quelli derivanti dalla esse per il risparmio energetico (ecobonus Fiscale detrazione 65% e successivamente eco bonus con detrazione al 70 e 75%) ma per sapere quale credito ossia l’ammontare da andare a considerare dobbiamo prendere le delibere assembleari preparate dall’amministratore. Questi ricordiamo ha l’obbligo di inviare annualmente la certificazione delle spese sostenute e della tipologia di lavori effettuati che sono eleggibili per una o l’altra detrazione fiscale.
Il credito per essere cedibile dovrà derivare da spese effettivamente sostenute da parte del condomino per cui dovrà esserci un controllo a monte tra il riparto e i bollettini di versamento incassati dal condominio senza ai quali il contribuente non maturerà alcun credito e quindi nessun credito potrà essere ceduto a terze parti.
Il credito cedibile è quello definito dall’articolo 14 del D.Lgs . 62 del 2013 riguardante gli interventi per l’efficientamento energetico effettuato su parti comuni condominiali e sue successive modificazioni. E’ importante questo perchè come vedremo inizialmente era stato previsto che venisse ceduto solo dai soggetti che rientravano nella NO TAX AREA e a favore degli esercenti, per cui si traduceva di fatto in uno sconto sul prezzo applicato che poco effetto aveva alla fine. Nella sostanza ci si esponeva al rischio di vedersi un proposto un prezzo più alto per poi riabbassarlo tramite il credito riportandolo al valore normale con un guadagno che andava solo sull’esercente fornitore.
Successivamente, con la Legge di Bilancio n. 232 del 2016 è stata estesa la possibilità di cedere non solo i crediti acquisiti fino alla fine del 20121 ma sono stati ricompresi anche gli ecobonus fiscale con detrazione al 70% o 75% (per intenderci quelli effettuati sugli involucri….). Inoltre dal punto di vista del cessionario è stato introdotto un ampliamento dell’offerta di soggetti a cui cedere il credito ricomprendendo questa volta anche i soggetti privati.
Il regime della cessione delle detrazioni fiscali al 65% resta invariato (cessione solo per i soggetti no tax area e verso fornitori). La Legge n. 232 ampia le possibilità di cessione ma per detrazioni fiscali e soggetti diversi (indipendentemente dalla NO TAX AREA).
Con il DL di maggio 20020 è stata estesa poi la tipologia dei crediti cedibili anche alle ristrutturazioni edilizie siano queste quelle di straordinaria manutenzione su singoli edifici sia di manutenzione ordinaria su quelli condominiali.
Come si effettua la cessione
Il provvedimento del 28 agosto 2017 dell’agenzia delle entrate ha delineato le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici, ai sensi del comma 2-ter dell’articolo 14, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, nonché per gli interventi di riqualificazione energetica che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio
medesimo e per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva ai sensi del comma 2-sexies del medesimo articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013.
Come cedere il credito di imposta per le detrazioni condominiali
Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18 aprile 2019, prot. 100372, invece, ha disciplinato (tra l’altro) le modalità di cessione del credito per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali.
Comunicazione On line
I soggetti comunicano entro la scadenza del 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, la denominazione e il codice fiscale del cedente, la tipologia di intervento effettuata, l’importo complessivo della spesa sostenuta, l’importo complessivo del credito cedibile (pari alla detrazione spettante), l’anno di sostenimento della spesa, i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento di riqualificazione energetica, la denominazione e il codice fiscale del cessionario, la data di cessione del credito, l’accettazione dello stesso da parte del cessionario, nonché l’ammontare del credito ceduto, spettante sulla base delle spese sostenute entro il 31 dicembre. I contribuenti di cui al punto 1.1, lett. a), dichiarano, inoltre, che nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa si trovavano nelle condizioni ivi indicate.
Compilazione su modello cartaceo
In alternativa alle modalità di cui al punto 4.1, la comunicazione può essere inviata per il tramite degli uffici dell’Agenzia delle entrate utilizzando il modulo allegato al presente provvedimento, contenente le informazioni di cui al punto precedente. Il predetto modulo può essere inviato ai predetti uffici anche tramite posta elettronica certificata, sottoscritto con firma digitale oppure con firma autografa; in quest’ultimo caso, il modulo deve essere inviato unitamente a un documento d’identità del firmatario.
Il mancato invio della comunicazione di cui ai punti precedenti rende inefficace la cessione del credito.
L’Agenzia delle entrate rende visibile nel “Cassetto fiscale” del cessionario il credito d’imposta che gli è stato attribuito, che potrà utilizzare, con le modalità di cui al successivo punto 5 del presente provvedimento, solo a seguito della relativa accettazione con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Con le medesime funzionalità, nell’area riservata del cedente sono rese visibili le informazioni sull’accettazione del credito d’imposta da parte del cessionario.
La comunicazione da parte del cessionario dell’eventuale successiva cessione, totale o parziale, del credito ricevuto, avviene a decorrere dal 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa e comunque dopo l’accettazione del credito stesso, con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate
Alla base della cessione si dovranno fornire la copia dei bollettini di versamento effettuati o gli estratti conto, la certificazione di fine anno rilasciata dall’amministratore.
In teoria sarebbe necessario anche farsi rilasciare una dichiarazione da parte dell’amministratore in ci sia dichiarato che il cedente non abbia pendenze verso il condominio altrimenti la procedura vorrebbe che si sanino prima i debito verso questi e poi che si ceda a terze parti il credito. Gli altri inquilini infatti potrebbero opporsi solo in caso di demenze da parte del condominio che si sta accingendo a cedere a terzi il proprio credito.
La scrittura privata è molto importante perché rappresenta il documento cn cui l’acquirente del credito potrà opporre a terzi la cessione e potrà effettuare solo la compensazione con modello F24 con altri importi a debito.
Il condomino dovrà comunicare al condomino e all’amministratore in particolare la cessione che ne darà menzione al condominio che non avrà poter di opporsi. La comunicazione dovrà avvenire entro il 31 dicembre del periodo d’imposta oggetto di cessione. Sarà auspicabile comunicare i dati anche dell’acquirente o cessionario oltre al proprio nome, cognome e codice fiscale.
Per conoscere in pratica come procedere puoi leggere il nuovo articolo dedicato a “Come si effettua la cessione del credito per interventi di riqualificazione energetica”
Doveri dell’amministratore di condominio
L’amministratore del condominio deve comunicare annualmente all’Agenzia delle entrate la denominazione e il codice fiscale del cessionario, l’accettazione da parte di quest’ultimo del credito ceduto nonché l’ammontare dello stesso, spettante sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente e alle quali il condomino cedente ha contribuito per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta.
Inoltre consegna al condomino la certificazione annuale delle spese a lui imputabili sostenute nell’anno precedente dal condominio, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione vista prima.
Casi Particolari: condomini minimi
I condomini appartenenti a condomini per i quali, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, non vi è obbligo di nominare l’amministratore e che non abbiano proceduto a tale nomina, possono cedere il credito d’imposta incaricando un condomino di comunicare all’Agenzia delle entrate, con le medesime modalità e nei termini previsti per gli amministratori di condominio come sopra i dati relativi alla cessione del credito.
Il mancato invio della comunicazione dei dati del cessionario rende inefficace, per cui non opponibile a terzi, la cessione del credito.
L’Agenzia delle entrate rende visibile nel “Cassetto fiscale” del cessionario il credito d’imposta che gli è stato attribuito e che potrà utilizzare, con le modalità di cui al punto 5 del presente provvedimento, solo a seguito della relativa accettazione con le funzionalità rese disponibili nel suo “Cassetto fiscale”. Le informazioni sull’accettazione del credito d’imposta da parte del cessionario saranno rese visibili anche nel “Cassetto fiscale” del cedente.
Il cessionario che cede il credito d’imposta a lui attribuito deve darne comunicazione all’Agenzia delle entrate utilizzando le funzionalità telematiche rese disponibili dalla stessa Agenzia, che provvede ad attribuire il credito al nuovo cessionario con le modalità viste precedentemente.
Doveri dell’acquirente
Il cessionario qualora intenda rivendere il credito deve effettuare le stesse comunicazioni viste sopra per l’amministrato darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate utilizzando le funzionalità telematiche rese disponibili dalla stessa Agenzia. L’Agenzia delle Entrate rende visibile nel “Cassetto fiscale” del cessionario il credito ceduto che, tuttavia, può essere utilizzato o ulteriormente ceduto solo dopo che sia stato da quest’ultimo accettato con le funzionalità rese disponibili nel medesimo “Cassetto fiscale”. Le informazioni sull’accettazione del credito da parte del cessionario sono visibili anche nel “Cassetto fiscale” del cedente.
Da quando si può usare il credito
Il credito ceduto potrà essere utilizzato solo in compensazione con altri debiti di imposta da versare con F24. Il credito acquistato potrà essere utilizzato solo in compensazione dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa.
SERRAMENTI E INFISSI | 50% | SI | Fornitori e altri soggetti privati Per i soggetti no tax area fornitori e altri soggetti privati compresi banche e intermediari finanziari |
SCHERMATURE SOLARI | |||
CALDAIE A BIOMASSA | |||
CALDAIE CONDENSAZIONE Classe A | |||
CALDAIE CONDENSAZIONE Classe A + sistema termoregolazione evoluto | 65% | Si | Fornitori e altri soggetti privati Per i soggetti no tax area fornitori e altri soggetti privati compresi banche e intermediari finanziari |
POMPE DI CALORE | |||
SCALDACQUA A PDC | |||
COIBENTAZIONE INVOLUCRO | |||
COLLETTORI SOLARI | |||
GENERATORI IBRIDI | |||
SISTEMI BUILDING AUTOMATION | |||
MICROCOGENERATORI | |||
COIBENTAZIONE INVOLUCRO CON SUPERFICIE INTERESSATA >25% DELLA SUPERFICE DISPERDENTE | 70% | SI | Fornitori e altri soggetti privati Per i soggetti no tax area fornitori e altri soggetti privati compresi banche e intermediari finanziari |
COIBENTAZIONE INVOLUCRO CON SUPERFICIE INTERESSATA >25% DELLA SUPERFICE DISPERDENTE + QUALITA’ MEDIA DELL’INVOLUCRO | 75% | SI | |
COIBENTAZIONE INVOLUCRO CON SUPERFICIE INTERESSATA >25% DELLA SUPERFICE DISPERDENTE + RIDUZIONE 1 CLASSE RISCHIO SISMICO | 80% | SI | |
COIBENTAZIONE INVOLUCRO CON SUPERFICIE INTERESSATA >25% DELLA SUPERFICE DISPERDENTE + RIDUZIONE 1 CLASSE RISCHIO SISMICO | 85% | SI |
A chi non può essere ceduto il credito
Dal 2020 è possibile cedere il credito anche agli istituti di credito e gli intermediari finanziari esclusi ma si ritiene che il perimetro di esclusione riguardi non solo gli istituti di credito e gli intermediari autorizzati dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti e iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del TUB (emanato con il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), ai quali l’ordinamento nazionale consente di erogare credito in via professionale nei confronti del pubblico nel territorio della Repubblica, ma anche tutte le società classificabili, ai fini dei conti nazionali, nel settore delle società finanziarie, i cui crediti nei confronti dello Stato inciderebbero sull’indebitamento netto e sul debito pubblico per l’importo del credito ceduto.
Risultano, quindi, esclusi dal novero dei cessionari, ad esempio, anche i Confidi con volumi di attività pari o superiori ai 150 milioni di euro, le società fiduciarie, i servicer delle operazioni di cartolarizzazione, le società di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130.
Si ricorda, in ogni caso, che a favore delle società classificabili nel settore delle società finanziarie non potrà essere effettuata né l’originaria cessione del credito né l’eventuale successiva cessione da parte del primo cessionario, a prescindere dalla circostanza che le stesse facciano o meno parte di un gruppo societario.
A titolo esemplificativo, il credito risulta cedibile nei confronti:
– degli organismi associativi, compresi i consorzi e le società consortili di cui agli articoli 2602 e seguenti del codice civile, anche se partecipati dai soggetti classificabili, ai fini dei conti nazionali, nel settore delle società finanziarie qualora questi detengano una quota di partecipazione non maggioritaria o, più in generale, non esercitino un controllo di diritto o di fatto sull’ente partecipato o collegato;
– le Energy Service Companies (ESCO) di cui alla Direttiva 2006/32/CE del 2006 (concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio), recepita dal Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115, che all’articolo 2 individua tali organismi nella persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell’efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti;
– società di servizi energetici (SSE), accreditate presso il GSE, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili, che hanno come oggetto sociale, anche non esclusivo, l’offerta di servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione di interventi di risparmio energetico.
Resta fermo, come detto, il divieto di cessione nei confronti di società finanziarie, ancorché le stesse facciano parte della compagine dei suddetti Organismi associativi, delle ESCO e delle SSE.
Conclusioni
Lo sapete che cerco di tenermi ma poi sbotto per cui le mie riflessioni sono queste a cui spero che anche voi darete il vostro contributo per far sentire la vostra voce.
- Se acquisto beni o servizi in virtù dei quali maturo un credito di imposta per via della detrazione fiscale a questo connesso e se questo diritto ha un suo valore quantificabile con elementi documentali incontrovertibili, chiaro e ben definito questo deve poter essere ceduto a chiunque e stop. Possiamo entrare nel merito della quantificazione del diritto ma deve poter essere ceduto ad altre persone, a banche o istituti di credito o altri intermediari finanziari. Se ho un credito e questo credito ha un valore riconosciuto dalla norma lo devo poter vendere a chi mi pare e piace altrimenti lo Stato si appropriando o sta comprimendo questo diritto ingiustamente impedendo così ai soggetti meno abbienti di accedere all’acquisto di beni come per esempio infissi o pannelli solari o impianti di climatizzazione che senza detrazione fiscale non potrebbe acquistare. Possiamo entrare nel merito della quantificazione della detrazione concessa laddove decida di cedere la detrazione ad un soggetto con aliquota marginale maggiore della mia perchè così lo Stato potrebbe essere svantaggiato ma me lo devi poter far vendere a chiunque per recuperare il mio credito di imposta. Magari non lo venderà a prezzo pieno ma
- Cosa mi concedi a fare lo sconto sulla fattura dei fornitori? A che serve? Dai su! Possiamo arrivarci un pò tutti a prevedere che l’effetto determinerà molto probabilmente un incremento dei prezzi per beni e servizi agevolati per poi con lo sconto atterrare al prezzo ante modifica normativa. Dai! Ma veramente credete che così il beneficio si traslerà sul contribuente che così avrà un maggior potere di acquisto sostenendo i consumi oppure (come posso immaginare) la novità sarà solo un gran buco nell’acqua?
Compilazione dichiarazione dei redditi nel caso di cessione del credito IRPEF
Al momento non sono a conoscenza di modalità di compilazione della vendita del credito né in capo al cedente né in capo all’acquirente del credito. Tuttavia per logica sono dell’avviso che il cedente non dovrà indicare più alcunché nella propria dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta in cui è occorsa la cessione, A meno di accordi particolari con l’acquirente. Potrebbe infatti verificarsi il fatto che le due parti del contratto si mettano d’accordo per cui il credito si perde dal giorno di perfezionamento del rogito per cui sarebbe da calcolare la quota parte di credito spettante e che sarebbe possibile indicare in linea teorica nel 730 dal primo gennaio fino alla data del rogito.
L’acquirente invece dal giorno successivo al rogito fino al 31 dicembre per la quota residua. Tuttavia sono a conoscenza che la maggior parte delle negoziazioni prevede che il credito passi interamente e non pro quota per una questione di facilità di calcolo e gestione.
Chiarimenti applicativi sul trasferimento delle detrazioni fiscali IRPEF
La cessione del credito si applica alla detrazione spettante per gli interventi di efficienza energetica nonché per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche effettuati su edifici, di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
Il trasferimento è consentito dall’articolo 14, commi 2-ter e 2-sexies e deve intendersi limitata ad una sola eventuale cessione successiva a quella originaria;
Per altri soggetti privati, di cui all’articolo 14, comma 2-sexies, del decreto-legge n. 63 del 2013, devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, sempre ché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
La detrazione può essere trasferita nel caso di interventi condominiali, nei confronti degli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali ovvero, più in generale, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti ad un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo ad esclusione, tuttavia, per i soggetti diversi dai cd. no tax area, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari.
Alla luce dei principi affermati con la citata circolare, viene, ora chiesto di conoscere:
- se i predetti chiarimenti debbano ritenersi applicabili anche con riferimento alle cessioni del credito previste dall’articolo 16, commi 1-quinquiese 1-septies, del decreto-legge n. 63 del 2013, riferite agli interventi realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico;
- se, per soggetto privato collegato al rapporto che ha dato origine alla detrazione, possano intendersi, nel caso di lavori eseguiti da imprese appartenenti ad un Consorzio di imprese ovvero ad una Rete di imprese, le altre società consorziate o che facciano parte della medesima Rete;
- se nel caso in cui il fornitore del servizio si avvalga di un sub-appaltatore per eseguire l’opera, la cessione del credito possa essere effettuata anche a favore dei sub-appaltatori, trattandosi di soggetti che presentano un collegamento con l’intervento;
- se nel caso in cui venga stipulato un unico contratto di appalto con più soggetti, di cui uno o più curano la realizzazione di lavori funzionalmente collegati all’intervento complessivo agevolabile che, in sé considerati, non danno diritto alle detrazioni cedibili, sia possibile effettuare la cessione del credito anche a favore di questi ultimi;
- se la verifica del collegamento con il rapporto che ha dato origine al credito debba essere effettuata solo in occasione della cessione originaria o anche con riferimento alla successiva cessione.
Trasferimento detrazioni relative agli interventi realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico
Con riferimento al primo quesito, si rammenta che il comma 1-bis dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, come da ultimo sostituito dall’articolo 1, comma 2, lettera c), n. 2), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevede che “Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno “.
Il successivo comma 1-ter stabilisce, inoltre, che “A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003“.
I commi 1-quater e 1-quinquies del medesimo articolo 16, inseriti dall’articolo 1, comma 2, lett. c), n. 3), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevedono che qualora dagli interventi attuati derivi una diminuzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una o due classi di rischio inferiori, come calcolate in base al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 e relativi allegati, la detrazione sopra indicata spetta nella misura del 70 per cento (ovvero 75 per cento per gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali) in caso di diminuzione di una classe di rischio e nella misura dell’80 per cento (ovvero 85 per cento per gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali), in caso di diminuzione di due classi di rischio.
Il medesimo comma 1-quinquies individua le modalità con le quali i soggetti beneficiari della detrazione spettante per determinati interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR, effettuati sulle parti comuni di edifici, possono cedere il credito corrispondente alla predetta detrazione per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.
La medesima possibilità di cessione del credito viene, inoltre, prevista dall’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge n. 63 del 2013 con riferimento agli interventi realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione degli immobili.
Analogamente a quanto disposto con riferimento alla cessione del credito per interventi di efficienza energetica, le citate disposizioni stabiliscono che il credito può essere ceduto ai soggetti che hanno effettuato gli interventi (fornitori e imprese costruttrici) “ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito“.
Alla luce di tali premesse, anche in considerazione della formulazione sostanzialmente identica utilizzata dal legislatore per l’individuazione dei soggetti cessionari e del parere reso dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, devono ritenersi sussistenti anche per le cessioni previste dall’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 le medesime esigenze evidenziate per tenere conto degli impatti di finanza pubblica richiamate nella citata circolare n. 11/E.
Resta fermo, per tutti i soggetti beneficiari della detrazione in argomento, il divieto di cedere il credito corrispondente alla detrazione agli istituti di credito e agli intermediari finanziari, atteso che nel citato articolo 16 non è stata inserita una previsione analoga a quella introdotta nell’articolo 14 del medesimo decreto-legge n. 63 del 2013 per i soggetti cd. no tax area.
Estensione a Consorzio di imprese ovvero ad una Rete di imprese, le altre società consorziate o che facciano parte della medesima Rete
Con riferimento al secondo quesito, si precisa che nel caso di lavori effettuati da un’impresa appartenente ad un Consorzio oppure ad una Rete di imprese, il credito corrispondente alla detrazione può essere ceduto anche agli altri consorziati o retisti, anche se non hanno eseguito i lavori, o direttamente al Consorzio o alla Rete. Restano in ogni caso escluse le cessioni a favore degli istituti di credito e degli intermediari finanziari nonché delle società finanziarie che facciano eventualmente parte del Consorzio o della Rete di Imprese.
Tale interpretazione è coerente con i chiarimenti già resi nella predetta circolare per le cessioni effettuate a soggetti societari appartenenti ad un gruppo.
Sub Appalto
Per quanto attiene al terzo quesito, si ritiene che nel caso in cui il fornitore del servizio si avvalga di un sub-appaltatore per eseguire l’opera, la cessione del credito possa essere effettuata anche a favore di quest’ultimo o, ancora, a favore del soggetto che ha fornito i materiali necessari per eseguire l’opera, trattandosi comunque di soggetti che presentano un collegamento con l’intervento e, dunque, con il rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Tale collegamento sussiste, altresì, nell’ipotesi evidenziata nel quarto quesito. Fermo restando che l’ammontare della detrazione che genera il credito cedibile si determina esclusivamente con riguardo alle spese sostenute per la realizzazione dei soli interventi per i quali è prevista la cessione ai sensi dei commi 2-ter e 2-sexies dell’articolo 14 e dei commi 1-quinquies e 1-septies dell’articolo 16 sopra citati, si ritiene che detta cessione possa essere effettuata anche a favore dei soggetti che hanno eseguito lavori che non danno diritto a detrazioni cedibili, semprechè questi rientrino nel medesimo contratto di appalto da cui originano le detrazioni in parola.
Verifica del collegamento con il rapporto che ha dato origine al credito debba essere effettuata solo in occasione della cessione originaria o anche con riferimento alla successiva cessione.
Aggiornamenti
Per i lavori che sono iniziati tra il 1° gennaio e l’11 marzo 2019 il termine dei 90 giorni decorre dal giorno di apertura del portale o dalla fine lavori come sopra descritto. Il portale lo trovate all’indirizzo www.detrazionifiscali.enea.it
Sarà possibile inviare la documentazione relativa agli interventi che consentono la detrazione fiscale per riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente in base alla legge 296/2006 nella misura del 50%, 65%, 70%, 75%, 80% e 85% www.ecobonus2019.enea.it e degli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili ex articolo 16 bis del Dpr 917/86, che usufruiscono delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie sul sito www.bonuscasa2019.enea.it.
PROVVEDIMENTO 19 Aprile 2019 cessione detrazione fiscale credito IRPEF
Modulo Cessione Credito Detrazione IRPEF
Tabella tipologia interventi per cessione credito o sconto in fattura
CODICE INTERVENTO | TIPOLOGIA INTERVENTO | INTERVENTO SUPERBONUS |
INTERVENTI EFFETTUATI SULLE UNITÀ IMMOBILIARI O SU PARTI COMUNI DI UN EDIFICIO | ||
INTERVENTI TRAINANTI SUPERBONUS | ||
1 | Intervento di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% | |
2 | Intervento per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti | |
INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA | ||
3 | Intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente | |
4 | Intervento su involucro di edificio esistente (tranne l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi) | X |
5 | Intervento di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi | X |
6 | Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione ≥ classe A | X |
7 | Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione ≥ classe A+ sistemi di termoregolazione o con generatori ibridi o con pompe di calore; intervento di sostituzione di scaldacqua | X |
8 | Intervento di installazione di pannelli solari/collettori solari | X |
9 | Acquisto e posa in opera di schermature solari | X |
10 | Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse combustibili | X |
11 | Acquisto e posa in opera di sistemi di microcogenerazione in sostituzione di impianti esistenti | X |
12 | Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto (Sistemi building automation) | X |
INTERVENTI ANTISISMICI IN ZONA SISMICA 1, 2 E 3 | ||
13 | Intervento antisismico | XX |
14 | Intervento antisismico da cui deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore | X |
15 | Intervento antisismico da cui deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore | X |
ALTRI INTERVENTI | ||
16 | Intervento per il conseguimento di risparmi energetici, con l’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia | X (solo per le comunità energetiche) |
17 | Intervento di manutenzione straordinaria, restauro e recupero conservativo o ristrutturazione edilizia e intervento di manutenzione ordinaria effettuato sulle parti comuni di un edificio | |
18 | Intervento di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti | |
19 | Intervento per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici | X |
20 | Intervento per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati | X |
21 | Intervento per l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici | X |
INTERVENTI EFFETTUATI SU PARTI COMUNI DI UN EDIFICIO | ||
22 | Intervento di efficienza energetica di isolamento che interessa l’involucro dell’edificio con un incidenza superiore al 25% della superficie | |
23 | Intervento di efficienza energetica finalizzato a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che consegua almeno la qualità media di cui al decreto del MISE 26 giugno 2015 | |
24 | Intervento combinato antisismico e di riqualificazione energetica (passaggio a una classe di rischio inferiore) | |
25 | Intervento combinato antisismico e di riqualificazione energetica (passaggio a due classi di rischio inferiori) | |
INTERVENTI EFFETTUATI SULLE UNITÀ IMMOBILIARI | ||
26 | Acquisto di un’unità immobiliare antisismica in zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (passaggio a una classe di rischio inferiore) | X |
27 | Acquisto di un’unità immobiliare antisismica in zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (passaggio a due classi di rischio inferiori) | X |
Novità 2021
Approvati i modelli e le istruzioni per la compilazione e l’utilizzo tanto della cessione del credito quanto per la richiesta dello sconto in fattura aventi sempre ad oggetto i crediti derivanti dalle detrazioni fiscali.
Guida Compilazione modello Cessione del credito e sconto in fattura
Salve. Ho fatto un intervento di ristrutturazione nell’anno 2018, al tempo avevo una doppia posizione lavorativa Dipendente e Libero Professionista Forfettario. Al termine di quest’anno, lascerò la posizione lavorativa da dipendente ed essendo in regime forfettario quindi con imposta sostitutiva rischio di perdere il restante credito di ben 7 anni rimanenti. Esiste la possibilità ad oggi di cedere il credito rimanente a un persona fisica capiente o a un istituto di credito? La ringrazio anticipatamente qualora riuscisse a chiarirmi questo dubbio. Daniele
Buongiorno, ho acquistato nel 2020 un condizionatore inverter a pompa di calore. Ed effettuato bonifico ai sensi della legge DPR 917-1986-TUIR ART.16 BIS (EX 449/97) acquisto climatizzatore inverter con pompa di calore (RISTR.EDILIZIA). dove lo inserisco nel 730 e con quale codice, per recuperare il 50% in 10 anni ?
Ottimo! Grazie del contributo che servirà ai lettori!
segnalo la Risposta n. 126 dell’8/5/2020 nella quale in risposta ad un interpello , l’Agenzia ritiene che il credito per detrazione ( ecobonus e sismabonus ) sia cedibile “anche parzialmente in favore di soggetti diversi , anche mantenendone per se una parte , anche in tempi diversi e dopo aver già utilizzato in compensazione alcune rate del credito “, non cedibili .
Buongiorno,
sto facendo lavori di ristrutturazione per un appartamento di cui sono nuda proprietaria.
lavori iniziati a gennaio 2021 con regolare SCIA.
Ho già pagato due acconti con emissione 2 fatture da parte dell’impresa edile per un totale di €18.000+iva.
Il totale spesa preventivata dall’impresa edile è di € 27000.
Posso fare cessione della detrazione 50% alla banca per le due fatture già pagate e poi tenere in mod.730 la parte restante che lo stesso fornitore mi fatturerà e che paghero’ nei mesi futuri?
Inoltre ho già ordine in corso per serramenti nuovi e mi hanno proposto sconto in fattura al 50%. Posso farlo lo stesso essendo un altro fornitore oppure non posso se faccio cessione credito per fatture altro fornitore essendo stessa SCIA?
Inoltre si puo’ avere lo sconto in fattura anche per altri fornitori (esempio per l’idraulico ed elettricista) che me lo proporranno oppure se ne puo’ fare solo uno?
Grazie
Buongiorno: ho un dubbio. Sono l’amministratore di una piccola società immobiliare che dovrebbe eseguire lavori in regime di ecobonus (50% e 65%). La società eseguirebbe i lavori pagandoli integralmente e maturando il relativo credito che NON potrebbe utilizzare non avendo una sufficiente capienza IRES. La banca con cui opero normalmente non compra i crediti d’imposta delle aziende. Mi chiedo se posso far cedere il credito dall’azienda a me stesso e poi venderlo io a lei. Grazie
Buongiorno, ho eseguito lavori di ristrutturazione edilizia (chiusura CILA fine 2018) con sostituzione pavimentazione, rivestimenti bagno, sostituzione infissi interni(porta blindata), adeguamento degli impianti tecnologici esistenti, rifacimento dell’impianto di riscaldamento con pannelli radianti, per i quali usufruisco del rimborso dilazionato in 10 anni. Abitazione unifamiliare indipendente. Ho diritto ad accedere all’ecobonus 110 per installazione pompa di calore (per la gestione dei pannelli radianti/riscaldamento), caldaia a condensazione, pannelli fotovoltaici, colonnina e sostituzione infissi esterni ? Vorrei usufruire della cessione del credito visto che non ho capienza irpef. Attualmente non ho la certificazione APE.
Grazie
Buonasera. Un soggetto rientrante nella no tax area a chi puó cedere il credito su una ristrutturazione di appartamento? Puó essere ceduto a privati o solo alla ditta che effettua la ristrutturazione? Grazie.
La cessione del credito c’era ma non era stato introdotto il bonus 110%. Ad oggi sulla base delle mie personali conoscenze no, ma ci arriveremo.
Salve, sto effettuando una ristrutturazione completa del mio appartamento con lavori contrattualizzati purtroppo a maggio 2020, quando ancora non era stato approvata la cessione del credito con sconto in fattura anche per questa tipologia di interventi. Ho pagato già tutto in base ai SAL, pertanto non ho la possibilità di ottenere lo sconto su fatture residue.
C’è qualcosa che posso fare per cedere il mio credito fiscale a questo stadio e recuperare il 50% di quanto speso?
Grazie mille
cordali saluti
Buonasera, nel mio palazzo a Roma sono stati effettuati lavori per la statica ed anche ovviamente antisismici, dall’anno 2012. Non ho potuto beneficiare allora del recupero fiscale di ciò che ho versato e regolarmente pagato. Ho pagato una notevole cifra nel 2012/13/14/15, secondo lei potrei usufruire della cessione del credito?
Prendo in prestito la risposta di un personaggio molto più famoso di me: “la seconda che hai detto”. Del resto fino a un paio di anni fa non si conosceva il motivo per cui io, titolare di un credito fiscale che non potevo utilizzare, non potevo cederlo. In pratica ho un diritto monetizzabile ma non posso realizzarlo e non si sa per quale motivo. Purtroppo siamo in quella fase dove se si andasse a litigare, forse in cassazione avrebbe anche ragione (ma non posso darle la benchè minima probabilità in tal senso). MI baso sul buon senso che, con gli anni, emerge sempre. E sono certo di quello che dico, ma io conto ben poco per cui ci vorranno anni……nel frattempo chi come lei è nella situazione potrebbe subire una perdita ingiusta.
Mi interessa particolarmente il punto sollevato dall’utente Marco il 13 novembre, a cui è seguita la sua risposta affermativa. Mi trovo nella medesima situazione e sono fortemente, decisamente intenzionato a cedere tutte le quote residue del mio credito di imposta, pur incassando ovviamente un minor importo complessivo per effetto degli interessi.
Tuttavia nostro malgrado, il punto 1.1 del provvedimento datato 8 agosto 2020 di disposizioni di attuazione degli art. 119 e 121 del d.lgs 19 maggio 2020 n.34 convertito in Legge 17 luglio 2020 n.77, riporta che l’esercizio delle opzioni alternative alla detrazione si rivolge ai soggetti che sostengono le spese in questione negli anni 2020 e 2021.
A conferma di questo, nell’area personale dell’agenzia delle entrate sulla piattaforma cessione crediti a tutt’oggi non trovo questi crediti cedibili.
Ho inteso correttamente il limite temporale stabilito? È il riferimento normativo più aggiornato?
Se sì, qual è il motivo per cui l’Agenzia delle Entrate impone questi vincoli? Si tratta di difficoltà strutturali (recupero dati da anagrafica tributaria) o c’è una ragione più profonda alla base di questa apparente opposizione a una più libera circolazione dei crediti?
La ringrazio per il suo eccellente contributo a favore dei contribuenti.