Nel caso di assemblea di condominio in cui si debba deliberare se abbandonare le caldaie a gasolio e passare all’utilizzo del gas metano centralizzato.
Il problema che si pone è come al solito capire quali sono le maggioranze che operano a seconda degli interventi che devono effettuarsi a seconda che gli interventi siano di natura ordinaria, straordinaria e che richiedano maggioranze assolute o semplici.
Nella fattispecie gli interventi volti, in questo caso, al contenimento energetico e come tali anche agevolati in base alle disposizioni fiscali che prevedono una deduzione fino al 65%, godono anche di un trattamento privilegiato nell’approvazione in assemblea.
Questo in virtù della finalità che viene riconosciuta dal legislatore di beneficio verso il condominio e verso la comunità: infatti l’art. 7, c.1-bis del Dlgs 311/2006 determina che “gli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico e dell’utilizzazione delle fonti dell’energia di cui all’articolo 1, individuate attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali”.
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