Vediamo inoltre in calce all’articolo le novità introdotte dal Decreto Cura Italia 2020 ai fini della sospensione dei termini di decadenza per l’emergenza sanitaria e prorogata di un altro anno con il Decreto Mille proroghe 2021.
Presupposto: mancato rispetto dei requisiti
Trattandosi di agevolazione fiscale sottostà ad una serie di requisiti. La perdita ed il mancato rispetto di questi determina la decadenza e la perdita dal beneficio. Sappiamo che al momento del rogito per utilizzare l’agevolazione sono state fatte alcune dichiarazioni circa il possesso di unità locali nel comune e nel territorio dello Stato di altre unità locali che avete avuto modo di conoscere nella guida gratuita sulle agevolazioni prima casa.
Si possono avere infatti diverse cause di decadenza dalle agevolazioni prima casa nel caso di acquisto di immobile adibito ad abitazione principale da parte del singolo acquirente o da parte dei coniugi in comunione o in separazione dei beni e non è detto che entrambi decadano per esempio.
Come potrete vedere le cause di decadenza ruotano sempre intorno al mancato rispetto dei requisiti, successivo all’acquisto o in sede di dichiarazione da rendere in atto sul possesso requisiti per lo sfruttamento del beneficio fiscale oppure a seguito della successiva vendita dell’immobile; proviamo a fare un elenco delle cause di decadenza per le fattispecie più comuni e per i casi più particolari e di leggere anche la guida fiscale agevolazioni prima casa.
La prima causa di decadenza si verifica quando un l’immobile non è ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisce entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività, ovvero, anche nel caso in cui si sia trasferito all’estero per motivi di lavoro (meglio se certificati per iscritto dal datore di Lavoro)ovvero in quello in cui ha la sede legale la società, azienda o semplicemente esercita l’attività il suo datore di lavoro o ancora il caso in cui possa essere considerato come un emigrato all’estero (specificherò cosa si intende per emigrato all’estero). A conferma di ciò un ultima sentenza della corte di cassazione n. 11614 del 15 maggio, che ha confermato la necessità di trasferire la residenza entro un anno dalla stipula del contratto d’acquisto. E’ irrilevante che l’istanza sia stata presentata entro i termini di legge e che il Comune l’abbia inizialmente respinta, per cui occhio a stargli dietro ai vigili urbani per farvela dare e di farvi trovare a casa quando passeranno in quanto quello che rischiate è di perdere i benefici e sono un bel po’ di soldini.
Tale causa di decadenza non opera laddove il soggetto che richiede di fruire delle agevolazioni prima casa presta servizio per le forze armate e di polizia di ordinamento civile e militare così come previsto dal comma 1 dell’articolo 66 della Legge numero 342 del 2000.
Potete comunque approfondire quali forze armate e quali i requisiti richiesti leggendo l’articolo dedicato proprio alle agevolazioni fiscali prima casa nel caso di dipendenti delle forze armate
Altra causa di decadenza e di revoca dell’agevolazione fiscale sulla prima casa si ha quando al momento dell’acquisto davanti al Notaio non si rende nell’atto la dichiarazione di voler adibire questo immobile a prima casa, cosa che deve essere scritta nell’atto notarile come un vera e proprio dichiarazione di intento.
Tuttavia si registrano dei casi particolari come emerso nei commenti o anche nell’articolo dedicato alle domande e risposte sulla prima casa che non sempre è possibile soddisfare questo requisito perché non si faccia in tempo, per cause di diverso motivo che in giurisprudenza della prima casa devono essere chiamate cause di forza maggiore.
Quali sono le cause di forza maggiore
Potete trovare un post dedicato alle cause di forza maggiore in cui vi enunciamo alcune fattispecie giurisprudenziali che ho avuto il piacere di leggere e alcuni principi in esse contenuti che possono servire da guida . La causa di forza maggiore si deve caratterizzare per la mancanza di volontà e di elementi discrezionali del contribuente e per la straordinarietà e l’imprevedibilità dell’evento al momento della stipula dell’atto. A titolo di esempio riporta la risoluzione 140 del 2008 in cui si fa riferimento al fatto che “Ricorre il caso della forza maggiore – come peraltro evidenziato dalla Corte di Cassazione sez. I con sentenza n. 1616 del 19 marzo 1981 – quando si verifica e sopravviene un impedimento oggettivo non prevedibile e tale da non poter essere evitato, vale a dire un ostacolo all’adempimento dell’obbligazione, caratterizzato da non imputabilità alla parte obbligata, inevitabilità e imprevedibilità dell’evento.” (vedi la risoluzione 1° febbraio 2002, n. 35/E).
Per esempio il ritardo nel trasferimento della sede in altro comune o all’estero di per sé non è considerata una causa di forza maggiore in grado di impedire la decadenza almeno in una delle pronunce giurisprudenziali. Un altro esempio scuola potrebbe essere l’avvenimento si un sisma nel comune si è acquistata l’abitazione oppure consiste nel ritardato o mancato rilascio della casa da parte del affittuario o locatario se non avvalorate da elementi che manifestano come il contribuente abbia fatto di tutto per entrare in possesso dell’immobile attraverso azioni giudiziarie, seppur verrebbe da pensare che per fare questo il contribuente sostiene dei costi che difficilmente saranno recuperati e per fare questo si rischia di neutralizzare il beneficio fiscale. Tuttavia vi segnalo che nel caso di trasferimento dell’attività lavorativa nel comune dove è situato l’immobile oggetto di agevolazione che avviene dopo l’acquisto della casa viene meno il presupposto per il godimento dell’agevolazione. Ciò in quanto si tratta di norma di stretta interpretazione (cfr. Cass. sent. n. 6905 del 2011 e Cass. sent. n. 5570 del 2011). Sentenza n. 17597 del 12 ottobre 2012 (udienza 12 luglio 2012).
Mancato trasferimento della residenza
Si riscontra anche una parte dei contribuenti che dichiara di voler trasferire la residenza nella nuova abitazione ma poi o se ne dimentica, o cambia idea e resta a vivere in altra abitazione o sposta la residenza; ma in realtà vive altrove. A tal proposito segnalo che la sentenza n.17597/12 della Corte Suprema di Cassazione, pubblicata il 12 ottobre 2012 conferma che in caso di ritardo non si può fruire dell’agevolazione, anche se dovete sempre considerare la data in cui avete inviato la raccomandata con l’intenzione di trasferirla.
Tuttavia è prevista la possibilità di non decadere dalle agevolazioni prima casa nel caso di mancato trasferimento della residenza sia imputabile a cause di forza maggiore che possono essere riconducibili a l’inabitabilità della casa O anche l’impossibilità ad entrarvi in quanto il vecchio proprietario non è disposto a lasciarlo.
Se manca l’abitabilità dopo i 18 mesi
Una recente pronuncia della Cassazione sembrerebbe sostenere che qualora non abbiate avuto l’abitabilità in tempo ossia non sia stato rilasciato il certificato in tempo non consente di continuare a godere dei benefici fiscali prima casa qualora scadano i famosi 18 mesi dalla stipula del rogito notarile come indicato nell’ordinanza del 5 febbraio 2014, n. 2527. Tuttavia vi ricordo che avete la residenza nello stesso comune e non necessariamente in quella casa.
Sanzioni in caso di decadenza dai benefici fiscali prima casa
Vi ricordiamo che la mendacità della dichiarazione di intento resa nell’atto notarile è sanzionata con la decadenza del beneficio e l’erogazione di una sanzione nella misura del 30% della minore imposta versata come anche negli altri casi di decadenza. In questo caso però bisogna considerare che non solo vi deve essere, per il soddisfacimento del cambio di residenza il dato fattuale della richiesta all’anagrafe, ma il fisco potrà accertare se effettivamente il contribuente soggiorno li. Non è un caso che i vigili vengono a controllare se si risiede nell’abitazione prima di concedere la residenza e prova dell’effettiva abitazione sarà dato anche dalle bollette della luce, acqua e gas.
Se avete invece ricevuto una casa per successione o donazione precedentemente non sarà di ostacolo questo all’acquisto di altra abitazione sfruttando le agevolazioni fiscali prima casa, stante il rispetto degli ulteriori requisiti che trovate nella guida fiscale prima casa.
Nuda Proprietà
Lo stesso dicasi per il possesso di una nuda proprietà, ma leggermente diverso il discorso: infatti di per se il possesso di un diritto quale la nuda proprietà non impedisce lo sfruttamento e delle agevolazioni prima casa sempreché che la stesa nuda proprietà non sia stata acquistata con i benefici prima casa.
Altra causa di decadenza prevista dal legislatore comprende anche la vendita o la donazione anche a parenti prima dei cinque anni dalla data di stipula dell’atto notarile.
Anche nel caso in cui abbiate intenzione di cedere una quota parte dell’immobile ricordate che l’imposta sarà richiesta anche per quota quindi potreste essere oggetto di accertamento anche solo per uno quota.
Seppur potrebbe sembra un caso particolare dalle domande mi sembra di capire che la cessione dell’abitazione finalizzata alla costruzione di una nuova con i benefici prima casa non sia poi così raro.
L’unica cosa che dovete prendere in considerazione è che il riacquisto deve avvenire entro l’anno. Per venire ad esistenza ritengo che si debba avere l’abitabilità, anche se poi so per esperienza che questa arriva con tempi molto lunghi quindi occhio. Altra casistica che si potrebbe presentare riguarda la decadenza in caso di vendita di casa infraquinquennale da parte degli eredi anche se in questo caso ritengo che non possa essere applicata alcuna causa di decadenza.
A tal proposito l’Agenzia delle Entrate si è espressa con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 112 del 27 dicembre rispondeva al caso di un contribuente che rinunciava mediante istanza al beneficio fiscale dopo aver venduto la casa prima dei cinque anni dichiarando che non voleva avvalersi del termine opzionale del riacquisto entro l’anno per continuare a beneficiare dell’agevolazione fiscale. L’Agenzia ha risposto che seppur si proceda alla vendita prima del quinquennio e alla presentazione della rinuncia dell’agevolazione comunque il contribuente dovrà farsi riliquidare l’imposta di registro senza però applicazione delle sanzioni ma con il pagamento degli interessi legali.
Novità dalla Legge di Stabilità 2016
Dal primo gennaio 2016 anche coloro che al momento dell’atto possiedono già un immobile potranno chiedere di godere dei benefici prima casa che prevedono il pagamento di una imposta di registra pari al 2% in luogo del 9% a patto che lo rivendano entro un anno dalla data del rogito di acquisto dell’abitazione acquistata con le agevolazioni.
Essendo una risoluzione vi invito sempre a leggerla personalmente. Riporto a tal fine il comunicato stampa che è chiaro “Chi vende entro 5 anni l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” e non intende riacquistarne un altro, può chiedere all’Agenzia delle Entrate, prima della scadenza dei 12 mesi, la nuova liquidazione dell’imposta. In questo modo non scatta alcuna sanzione e il contribuente paga soltanto la differenza rispetto a quanto versato al momento dell’acquisto dell’immobile e i relativi interessi legali (Risoluzione 112/E del 2012) . Aggiungo secondo l’agenzia delle entrate l’agevolazione prima casa cessa allorquando l’immobile sia ceduto prima di cinque anni dall’acquisto per successione o per donazione e non si proceda entro un anno all’acquisto di una nuova abitazione principale. In questa ipotesi, sarà recuperata la differenza tra le imposte pagate con applicazione del beneficio e quelle dovute ordinariamente. Inoltre, saranno dovuti gli interessi e la sanzione pari al 30% della differenza d’imposta.
Italiano Emigrato all’estero (anche non iscritto all’AIRE)
Anche il soggetto italiano che diviene residente all’estero sia per motivi personali sia per motivi di lavoro può comunque sfruttare il beneficio della prima casa per immobili però situati sul territorio Italiano. Per fruire dell’agevolazione non sarà necessario essere iscritto all’AIRE anche se in sede di controlli sarà necessario dare prova della residenza all’estero.
Ristrutturazioni di casa e mancato trasferimento della residenza
Nel caso in cui colui che acquista casa non trasferisce la residenza nell’immobile in quanto è oggetto di lavori di ristrutturazione non decade, sempre che il termine di 12 mesi, seppur superato, sia ragionevole così come chiarito dalla sentenza 19 dicembre 2013, n. 28401, della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria Civile.
Separazione coniugale
Nel caso di separazione legale prima del quinquennio e mancato riacquisto della prima casa coniugale il beneficio fiscale prima casa decade qualora non si proceda al riacquisto entro l’anno (cfr Cassazione nell’ordinanza n. 8620 dell’11 aprile).
Inoltre vi segnalo anche l’ultima risoluzione del 27 dicembre 2012 dell’AdE in cui viene indicato che la rinuncia può essere fatta valere anche quando si procederà alla vendita della casa prima del decorso del quinquennio e non si abbia intenzione di procedere al riacquisto entrò l’anno.
I benefici “prima casa” non sono soggetti a decadenza nemmeno nel caso in cui l’immobile è oggetto di trasferimento in base ad un accordo di separazione in quanto il Giudice Tributario afferma che la cessione dell’immobile da parte del coniuge nell’ambito della procedura di separazione non comporta la decadenza dalle agevolazioni “prima casa” (Cfr Sentenza Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, n. 8104 del 2017).
Militari e appartenenti alle forze dell’Ordine: non decadono dalla prima casa
Il legislatore ha previsto delle cause esimenti per coloro che prestano servizio per le forze dell’ordine come polizia o forze armate che consistono nell’esenzione dalla condizione di avere la residenza o trasferirla entro diciotto mesi nello stesso comune dove è ubicato l’immobile. Nel caso però in cui sia stata acquistata la casa con la moglie in comproprietà o con il coniuge che non lavora presso le forze dell’ordine il coniuge deve averla o trasferirla entro i 18 mesi dalla stipula dell’atto.
Attenzione: la causa di forza maggiore
Finalmente un giudice esce dagli schemi e afferma un principio a mio avviso di assoluta logica, che risiede nel fatto di applicare a tutte le cause di decadenza il principio della causa di forza maggior indipendentemente dalla causa.
Nella fattispecie nella sentenza 10 febbraio 2016, n. 2616, della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione si afferma che “Qualora sia riconosciuta all’acquirente l’agevolazione prima casa, a condizione che egli stabilisca la propria residenza nel territorio del Comune dove si trova l’immobile acquistato nei diciotto mesi successivi all’acquisto, il trasferimento è onere che conforma un potere dell’acquirente e che va esercitato nel suindicato termine a pena di decadenza, sul decorso della quale nessuna rilevanza va riconosciuta ad impedimenti sopravvenuti, anche se non imputabili all’acquirente”. Questo principio seppur in controtendenza è molto importante perché può essere applicata a qualsiasi causa.
Prescrizione Accertamento o cartelle di pagamento sulle agevolazioni prima casa
Esiste comunque un termine entro cui agenzia delle entrate devi procedere a notificarvi un eventuale accertamento fiscale sulle agevolazioni prima casa per cui Vi segnalo l’articolo dedicato alla Prescrizione Accertamento sui benefici prima casa.
Novità 2020: Sospensione termini decadenza agevolazioni prima casa
Il Governo Conte ha previsto nel decreto cura Italia 2020 l’interruzione dei termini per il soddisfacimento dei requisiti per le agevolazioni prima casa con la conseguenza che le dichiarazione rese nell’atto possono essere soddisfatte considerando nel computo una sospensione che va dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020.
Questo vale sia in sede di prima acquisizione sia nella fase di vendita e riacquisto entro un anno. I requisiti temporali ricordiamo che sono legati al termini di 18 mesi per il cambio della residenza ovvero di un anno per il riacquisto dopo la vendita della prima casa e contestuale trasferimento della residenza nella nuova. Nel computo quindi non si dovranno considerare nel computo 312 giorni di sospensione.
Rinuncia alle agevolazioni prima casa per evitare le sanzioni
Per evitare le sanzioni è possibile prima dei 18 mesi presentare un’istanza di interpello per la rinuncia alle agevolazioni prima casa in caso di impossibilità a trasferire la residenza con pagamento dell’imposta differenziale e degli interessi legali, ma senza pagare le sanzioni, leggi l’articolo di approfondimento qui sotto. Questa è un’opzione che pochi si ricordano di fare in quanto non si rendono conto delle sanzioni gioco sono particolarmente salate: parliamo infatti del 30% da calcolare sul 7% che rappresenta il differenziale tra l’imposta di registro versata con le modalità agevolate e 9% che rappresenterebbe l’aliquota piena in caso di acquisto senza agevolazioni. Non dimenticatevi quindi di fare pianificazione E di verificare se siete realmente in grado di rispettare i requisiti.
Vendita prima dei 5 anni nei casi di separazione o divorzio
Come vedete nell’articolo di approfondimento non si verifica recupero a tassazione dell’imposta di registro non versata nei casi di separazione o divorzio tra coniugi qualora questa sia conseguenza del riassetto patrimoniale tra i coniugi.
Sospensione termini di un anno con il Decreto Cura Italia e mille proroghe 2021
Il decreto cura Italia 2020 ed il mille proroghe 2021 interviene sui termini previsti alla nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa allegata al DPR n. 131/1986 disciplinando che il termine di 18 mesi entro il quale trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione oggetto di agevolazione deve intendersi prorogato di un anno. Lo stesso vale per il termine di un anno entro il quale il contribuente deve procedere al riacquisto dopo un eventuale cessione entro i cinque anni dall’acquisto originario per non decadere dal beneficio prima casa.
La sospensione di un anno si intende per tutti quei termini di decadenza che decadrebbero fino al 31 dicembre 2021.
Novità 2021: cosa cambia
Il Decreto Sostegni BIS 2021 introduce alcune importanti novità per agevolare l’acquisto di case da parte dei “giovani” con iniziative di tipo fiscale, economico e finanziario. Nella sostanza abbiamo i seguenti interventi: 1) totale esenzione della tassazione indiretta prevista al momento dell’acquisto di casa ai fini delle imposte di registri, ipotecarie e catastali, 2) sia la possibilità di accesso prioritario al fondo di garanzia per la prima casa istituito dalla legge n. 147/2013, 3) possibilità di beneficiare di un credito di imposta speciale a valere sulle imposte o tasse dovute sugli atti successivi e infine 4) esenzione dall’imposta sui mutui o finanziamenti contratti per l’acquisto della prima casa ma anche nel caso della costruzione o la ristrutturazione. In calce a questo articolo il link al BONUS Casa Under 36.
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Per cui occhio a non ricadere in una delle cause di decadenza dalle detrazioni fiscali sulle ristrutturazioni edilizie.
-> i commenti a questo articolo sono CHIUSI, per domande e/o suggerimenti potete scriverci dalla pagina CHI SIAMO.
Nel 2001 ho acquistato un immobile usufruendo dell’agevolazioni sulla prima casa. Per esigenze di spazio, avrei intenzioni di acquistare un altro immobile sito nello stesso comune, ovvero in un comune limitrofo. Posso usufruire delle agevolazioni di prima casa sull’acquisto del nuovo immobile? Atteso che:
– Sposterò la residenza nel nuovo immobile che andrò ad acquistare;
– Non avendo intenzioni di vendere quello già acquistato nel 2001.
I requisiti descritti, eccetto quella della vendita infraquinquennale con riacquisto entro l’anno, non sono soggetti a scadenza.
Buongiorno,nel 93 i miei genitori hanno acquistato una casa in montagna e l’hanno intestata a mio nome, in quanto all’epoca studentessa senza reddito. Sto verificando se ho spostato la residenza in montagna entro il 18 mesi ma mi pare di no. La casa è poi stata rivenduta nel 2000. si trattava di un’abitazione senza impianto di riscaldamento.
Ora sono in separazione dei beni e sto acquistando la prima casa con mio marito. Sto cercando di recuperare l’atto notarile relativo all’acquisto di quella famosa casa in montagna. Se avessi goduto già nel 93 al bonus prima casa (cosa che mio padre giura di non aver richiesto) ne avrei diritto nuovamente oggi?
Grazie
Si perchè la norma richiede che ti adibisca l’abitazione principale nel comune (e non nella casa) dove è situata l’abitazione per la quale si è richiesta l’agevolazione prima casa.
Ho acquistato la mia prima casa in un posto turistico,devo pagare il mutuo e le tasse ho deciso di affittare un mese estivo andando ad abitare da mia madre in un immobile posto nello stesso luogo della mia residenza, posso farlo non facendo decadere i benefici prima casa?
Salve!!
Posso sapere se anche i coniugi, in regime di comunione legale dei beni, degli appartenenti alle forze armate e di polizia beneficiano dell’agevolazione prima casa previsto dall’art. 66 della legge 342/2000?
Vedo che ha colto la sostanza della norma che non incide se lei vende al quarto anno ai fini dell’imposta di registro ma incide sulla plusvalenza. In un articoolo che ora non ritrovo ho scritto è che ai fini della plusvalenza era determiante che la casa fosse stata destinata ad abitazione principale per la maggior parte del periodo.
Buongiorno, io non ho capito una cosa?!! Io vendo la casa a metá de 4to anno, ridaró le agevolezioni delle tassse su 30000€ che non sara molto. Peró cio che mi interessa é la plusvalenza, é dovuta se io ho avuto sempre la residenza nella casa in questione?? E se si quanto in % . Grazie mille
Ok questo è chiaro…Io il mutuo l’ho aperto e poi estinto in 6 mesi nel 2010…supponiamo che in quei sei mesi ho avuto interessi passivi di 1000 euro(ora non ho le carte alla mano).su quei 1000 euro io ho detratto col 730 dell’anno dopo in riferimento al 2010 la mia parte,quindi 500 euro…di cui m hanno ridato ovviamente una parte….
Ora perchè sono 3000 gli euro??è questo che nn comprendo..!!
Per l’imposta di registro quello che riporta è corretto, per gli interessi passivi per l’abitazione principale invece spero abbia letto l’articolo nel quale si dice che lei ogni hanno se ha un mutuo acceso paga interessi passivi alla banca supponiamo per 2.000 euro. Quei 2.000 dell’anno supponiamo 2011 euro si possono detrarre dalle imposte irpef che paga sul 2011. Nel 2012 si potrà detrarre gli interesis passivi che paga nel 2012 e così via. Se però nel 2013 vende la casa e non è più la sua abitazione principale allora questo diritto alla detrazione decade. Sono stato molto sintetico e riduttivo per poterle essere di aiuto, spero.
Salve!!
dopo tante ricerche forse ho trovato la “lista” di elementi che cercavo per avere le idee chiare….quando si parla di prima casa e agevolazioni si nominano sempre le imposte o l’iva ma ho trovato pochissimi documenti chiari riguardanti il mutuo!!
Le elenco ciò che ho capito,mi puo dire se vi sono errori?
Dunque rinunciando ai diritti prima casa devo ridare:
-7%-3%= 4% imposta registro
-2%-168 euro per imposta ipotecaria
-1%- 168 euro per imposta catastale
-sanzione del 30% sulle MAGGIORI imposte dovute (quindi sul 4%)
-interessi di mora 1%
(ho letto anche una tassazione 2% su plusvalenza solo se nn è stata usata come abitaz principale..ma nn è il mio caso)
IL TUTTO SUL VALORE CATASTALE DELL’IMMOBILE!
per il mutuo:
-da quanto ho capito ho avuto una detrazione del 19% dell”imposta sul reddito”(non ho capito cosa sia) per:
-interessi passivi
-oneri accessori( intermediaz immobiliare che nn ho avuto+oneri fiscali(imposta iscrizione e canc ipoteca che nel mio caso cmq ho visto esser pochi euro)+ spese notarili(nn capisco perche se ho trovato un notaio economico mo devo pure pagarne le conseguenze)+ spese istruttoria+ perizia tecnica)
-“quote rivalutazione di dipendenti da clausole di indicizzazione” (questo nn ho proprio capito)
Riesce ad aiutarmi a tradurre tutto cio’???dai miei calcoli tutti questi oneri piu interessi calcolandone il 19% non arrivo certo a 3000 euro!!!non capisco..
Grazie
Grazie mille,io cerco di capire il perché delle cose per trarne insegnamento,anche se non nego che mi piacerebbe passare il tempo a far altro!!
Vi ringrazio per la pazienza nel darmi risposte…ma non operando nel settore per me il vostro linguaggio appare assai complesso…cosa intende con “dall’anno in cui non ha i requisiti per detrarli?”. Io ho rigirato con relativo mutuo nel giugno 2010 e rivenduto la casa nel gennaio 2011.cosa devo calcolare?
Inoltre chiedo scusa ma cosa si intende con “regime dei minimi”?
Sono totalmente ignorante in materia,chiedo venia.
Lodevole che lei si interessi di queste tematiche a questa età. Rispetto alla detrazione degli interessi passivi sul mutuo lei non dovrebbe incorrere in sanzioni perchè sarà sufficiente non detrarli dall’anno in cui non rispetta più i requisiti per detrarli. le detrazioni passate non saranno riprese a tassazione con applicazione delle sanzioni.
A mio modesto avviso lei può accedere al regime dei minimi per durata residua del regime quinquennale, pertanto avedo già fruito del regime dei minimi nel 2012 le resterebbero 4 anni. Il 25 gennaio prenderò parte a telefisco 2012 e le spero di poterle dare risposte più certe a seguito del confronto con tanti altri colleghi oltrechè l’amministrazione finanziaria.
Salve, Per quanto riguarda i conti sull’imposta di registro,catastale,ipotecaria ci sono e considerandoli al 50%(la mia parte visto che il tutto era cointestato) la cifra è intorno a cio che io immaginavo.
Per cio che riguarda la perdita dei benefici sul mutuo nè su internet nè agli uffici sono riusciti a darmi una risposta chiara e precisa su CHE CONTI DEVO FARMI PER SAPERE COSA STO PAGANDO.Sapete farmi proprio l’elenco di cosa devo calcolare x il mutuo?( oltre 30% di multa su COSA? gli interessi passivi di cui parlano non credo siano 3000 euro su 100.000 di mutuo (50.000 mia parte).Mi pare un’esagerazione incomprensibile.
Ps ho 22 anni e non posso permettermi da sola di capire queste cose,ho bisogno di aiuto!
-Grazie
Quali sono i suoi di conti?
Si ho letto tutto ciò che è inerente al mio problema……ma non mi tornano i conti!!possibile una cifra cosi esagerata??
Ha letto l’articolo dedicato alla detrazione degli interessi passivi sul mutuo per la prima casa?
sono d’accordo con lei sul discorso di presentare l’istanza il prima possibile…cosa che voglio fare!!pensavo però di presentarla e pagare subito in realtà devo aspettare poi la loro lettera con il modello f24 e chiss quanto tempo ancora dovrò avere sto pensiero sulle spalle.
per quanto riguarda il mutuo….io ho capito della detrazione degli interessi passivi,cosa che ho fatto nel 7.30 dell’anno precedente….dal 7.30 mi hanno restituito una cifra irrisoria (per farle capire..ho chiesto 100.00 euro circa d mutuo x una casa di 215.000 il tutto cointestato a 50%). Perchè ora l’agenzia delle entrate vuole piu di 3000 euro solo x il discorso mutuo???????io ho usufruito del mutuo per 6 mesi..
Altra cosa che mi preme…..se volessi comprare tra un po’ un’altra casa posso usufruire dei diritti prima csa o con questi precedenti no??
Per quelle sul mutuo legga l’articolo dedicato alla detrazione degli interessi passivi sul mutuo.
Mi scusi se mi permetto, ma mi prendo la licenza di dirle che si basi su quello che trova scritto nella risuoluzione ministeriale che ho citato che fa la cosa giusta. Non vorrei che la lettera a cui fanno riferimento sia l’avviso di accertamento a cui oltre all’imposta di registro le sarebbero applicate le sanzioni del 30% che su una compravendita immobiliare non sono poco affatto. Nell’ipotesi in cui quella lettera sia di risposta alla sua istanza allora tutto ok. Il modulo se esiste meglio e se lo trova se ce lo invia lo inserisco per gli altri.
ps mi hanno detto che oltre a perdere agevolazioni sulla casa perdero anche quelle sul mutuo….??? io sono caduta dal cielo perchp non so nemmeno a cosa si riferiscono……??
La ringrazio per la rapidità di risposta…
Io sono di Milano e ho rogitato a genova..ho cercato il numero e effettivamente mi è stato detto che devo andare all’agenzia del territorio perchè è di loro competenza.
Mi hanno inoltre detto che on line esiste un modello di riferimento….modello 2″ che però non riesco a trovare!!!
Mi è stato detto che o aspetto la loro lettera(hanno tempo 3 anni) o vado io a presentare quest’istanza, poi loro mi invierannoa casa il modello f23 per poter pagare il tutto…
Io vorrei levarmi il pensiero..non si puo pagare tutto cio che devo subito e basta?????
Si tratta di agenzia delle entrate e alla quale potrà presentare istanza (consiglio il prima possibile) pr la decadneza in carta semplicie inserendo i dati catastali dell’immobile e gli altri dati che troverà sicuramente nel rogito: le do uno spunto iniziale e poi può continuare: Spettla agenzia delle entrate di……io sottoscritta nata, residente, con la presente intendo comunicare la rinuncia ai benefici prima casa ex DPR 131 del 1986, fruiti per la parte di mia competenza al momento dell’acquisto dell’unità locale sita in____ ed identificata al catasto nel foglio, sez______, (dati da visura catastale) ecc, come sì come previsto dalla risoluzione ministeriale AE n.105 del 2011….ok? Non dovrà inserire marche da bollo inq aunto è in carta libera…
Spero di esserle stato utile.
Poi dovrà provvedere a versare il differenzile tra imposta di registro pagata secondo le agevolazioni e quella ordinaria e versarla.
Buongiorno,
ho acquistato un immobile al 50% col mio compagno usufruendo entrambi delle agevolazioni come prima casa.
Quest’immobile è stato rivenduto l’anno dopo.
Il mio ex compagno ha riacquistato entro l’anno un altro immobile, io no.
Sono andata alla agenzia delle entrate per sapere cosa devo fare per pagare ma mi hanno detto di dover andare nella città in cui ho effettuato col notaio l’acquisto ma non ho capito se all’agenzia delle entrate o del territorio(credo siano due cose differenti). E soprattutto…esiste un modulo di istanza ???cosa devo scrivere??? grazie
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