Aggiornato il 27 Luglio 2023
Vediamo inoltre in calce all’articolo le novità introdotte dal Decreto Cura Italia 2020 ai fini della sospensione dei termini di decadenza per l’emergenza sanitaria e prorogata di un altro anno con il Decreto Mille proroghe 2021.
Presupposto: mancato rispetto dei requisiti
Trattandosi di agevolazione fiscale sottostà ad una serie di requisiti. La perdita ed il mancato rispetto di questi determina la decadenza e la perdita dal beneficio. Sappiamo che al momento del rogito per utilizzare l’agevolazione sono state fatte alcune dichiarazioni circa il possesso di unità locali nel comune e nel territorio dello Stato di altre unità locali che avete avuto modo di conoscere nella guida gratuita sulle agevolazioni prima casa.
Si possono avere infatti diverse cause di decadenza dalle agevolazioni prima casa nel caso di acquisto di immobile adibito ad abitazione principale da parte del singolo acquirente o da parte dei coniugi in comunione o in separazione dei beni e non è detto che entrambi decadano per esempio.
Come potrete vedere le cause di decadenza ruotano sempre intorno al mancato rispetto dei requisiti, successivo all’acquisto o in sede di dichiarazione da rendere in atto sul possesso requisiti per lo sfruttamento del beneficio fiscale oppure a seguito della successiva vendita dell’immobile; proviamo a fare un elenco delle cause di decadenza per le fattispecie più comuni e per i casi più particolari e di leggere anche la guida fiscale agevolazioni prima casa.
La prima causa di decadenza si verifica quando un l’immobile non è ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisce entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività, ovvero, anche nel caso in cui si sia trasferito all’estero per motivi di lavoro (meglio se certificati per iscritto dal datore di Lavoro)ovvero in quello in cui ha la sede legale la società, azienda o semplicemente esercita l’attività il suo datore di lavoro o ancora il caso in cui possa essere considerato come un emigrato all’estero (specificherò cosa si intende per emigrato all’estero). A conferma di ciò un ultima sentenza della corte di cassazione n. 11614 del 15 maggio, che ha confermato la necessità di trasferire la residenza entro un anno dalla stipula del contratto d’acquisto. E’ irrilevante che l’istanza sia stata presentata entro i termini di legge e che il Comune l’abbia inizialmente respinta, per cui occhio a stargli dietro ai vigili urbani per farvela dare e di farvi trovare a casa quando passeranno in quanto quello che rischiate è di perdere i benefici e sono un bel po’ di soldini.
Tale causa di decadenza non opera laddove il soggetto che richiede di fruire delle agevolazioni prima casa presta servizio per le forze armate e di polizia di ordinamento civile e militare così come previsto dal comma 1 dell’articolo 66 della Legge numero 342 del 2000.
Potete comunque approfondire quali forze armate e quali i requisiti richiesti leggendo l’articolo dedicato proprio alle agevolazioni fiscali prima casa nel caso di dipendenti delle forze armate
Altra causa di decadenza e di revoca dell’agevolazione fiscale sulla prima casa si ha quando al momento dell’acquisto davanti al Notaio non si rende nell’atto la dichiarazione di voler adibire questo immobile a prima casa, cosa che deve essere scritta nell’atto notarile come un vera e proprio dichiarazione di intento.
Tuttavia si registrano dei casi particolari come emerso nei commenti o anche nell’articolo dedicato alle domande e risposte sulla prima casa che non sempre è possibile soddisfare questo requisito perché non si faccia in tempo, per cause di diverso motivo che in giurisprudenza della prima casa devono essere chiamate cause di forza maggiore.
Quali sono le cause di forza maggiore
Potete trovare un post dedicato alle cause di forza maggiore in cui vi enunciamo alcune fattispecie giurisprudenziali che ho avuto il piacere di leggere e alcuni principi in esse contenuti che possono servire da guida . La causa di forza maggiore si deve caratterizzare per la mancanza di volontà e di elementi discrezionali del contribuente e per la straordinarietà e l’imprevedibilità dell’evento al momento della stipula dell’atto. A titolo di esempio riporta la risoluzione 140 del 2008 in cui si fa riferimento al fatto che “Ricorre il caso della forza maggiore – come peraltro evidenziato dalla Corte di Cassazione sez. I con sentenza n. 1616 del 19 marzo 1981 – quando si verifica e sopravviene un impedimento oggettivo non prevedibile e tale da non poter essere evitato, vale a dire un ostacolo all’adempimento dell’obbligazione, caratterizzato da non imputabilità alla parte obbligata, inevitabilità e imprevedibilità dell’evento.” (vedi la risoluzione 1° febbraio 2002, n. 35/E).
Per esempio il ritardo nel trasferimento della sede in altro comune o all’estero di per sé non è considerata una causa di forza maggiore in grado di impedire la decadenza almeno in una delle pronunce giurisprudenziali. Un altro esempio scuola potrebbe essere l’avvenimento si un sisma nel comune si è acquistata l’abitazione oppure consiste nel ritardato o mancato rilascio della casa da parte del affittuario o locatario se non avvalorate da elementi che manifestano come il contribuente abbia fatto di tutto per entrare in possesso dell’immobile attraverso azioni giudiziarie, seppur verrebbe da pensare che per fare questo il contribuente sostiene dei costi che difficilmente saranno recuperati e per fare questo si rischia di neutralizzare il beneficio fiscale. Tuttavia vi segnalo che nel caso di trasferimento dell’attività lavorativa nel comune dove è situato l’immobile oggetto di agevolazione che avviene dopo l’acquisto della casa viene meno il presupposto per il godimento dell’agevolazione. Ciò in quanto si tratta di norma di stretta interpretazione (cfr. Cass. sent. n. 6905 del 2011 e Cass. sent. n. 5570 del 2011). Sentenza n. 17597 del 12 ottobre 2012 (udienza 12 luglio 2012).
Mancato trasferimento della residenza
Si riscontra anche una parte dei contribuenti che dichiara di voler trasferire la residenza nella nuova abitazione ma poi o se ne dimentica, o cambia idea e resta a vivere in altra abitazione o sposta la residenza; ma in realtà vive altrove. A tal proposito segnalo che la sentenza n.17597/12 della Corte Suprema di Cassazione, pubblicata il 12 ottobre 2012 conferma che in caso di ritardo non si può fruire dell’agevolazione, anche se dovete sempre considerare la data in cui avete inviato la raccomandata con l’intenzione di trasferirla.
Tuttavia è prevista la possibilità di non decadere dalle agevolazioni prima casa nel caso di mancato trasferimento della residenza sia imputabile a cause di forza maggiore che possono essere riconducibili a l’inabitabilità della casa O anche l’impossibilità ad entrarvi in quanto il vecchio proprietario non è disposto a lasciarlo.
Se manca l’abitabilità dopo i 18 mesi
Una recente pronuncia della Cassazione sembrerebbe sostenere che qualora non abbiate avuto l’abitabilità in tempo ossia non sia stato rilasciato il certificato in tempo non consente di continuare a godere dei benefici fiscali prima casa qualora scadano i famosi 18 mesi dalla stipula del rogito notarile come indicato nell’ordinanza del 5 febbraio 2014, n. 2527. Tuttavia vi ricordo che avete la residenza nello stesso comune e non necessariamente in quella casa.
Sanzioni in caso di decadenza dai benefici fiscali prima casa
Vi ricordiamo che la mendacità della dichiarazione di intento resa nell’atto notarile è sanzionata con la decadenza del beneficio e l’erogazione di una sanzione nella misura del 30% della minore imposta versata come anche negli altri casi di decadenza. In questo caso però bisogna considerare che non solo vi deve essere, per il soddisfacimento del cambio di residenza il dato fattuale della richiesta all’anagrafe, ma il fisco potrà accertare se effettivamente il contribuente soggiorno li. Non è un caso che i vigili vengono a controllare se si risiede nell’abitazione prima di concedere la residenza e prova dell’effettiva abitazione sarà dato anche dalle bollette della luce, acqua e gas.
Se avete invece ricevuto una casa per successione o donazione precedentemente non sarà di ostacolo questo all’acquisto di altra abitazione sfruttando le agevolazioni fiscali prima casa, stante il rispetto degli ulteriori requisiti che trovate nella guida fiscale prima casa.
Nuda Proprietà
Lo stesso dicasi per il possesso di una nuda proprietà, ma leggermente diverso il discorso: infatti di per se il possesso di un diritto quale la nuda proprietà non impedisce lo sfruttamento e delle agevolazioni prima casa sempreché che la stesa nuda proprietà non sia stata acquistata con i benefici prima casa.
Altra causa di decadenza prevista dal legislatore comprende anche la vendita o la donazione anche a parenti prima dei cinque anni dalla data di stipula dell’atto notarile.
Anche nel caso in cui abbiate intenzione di cedere una quota parte dell’immobile ricordate che l’imposta sarà richiesta anche per quota quindi potreste essere oggetto di accertamento anche solo per uno quota.
Seppur potrebbe sembra un caso particolare dalle domande mi sembra di capire che la cessione dell’abitazione finalizzata alla costruzione di una nuova con i benefici prima casa non sia poi così raro.
L’unica cosa che dovete prendere in considerazione è che il riacquisto deve avvenire entro l’anno. Per venire ad esistenza ritengo che si debba avere l’abitabilità, anche se poi so per esperienza che questa arriva con tempi molto lunghi quindi occhio. Altra casistica che si potrebbe presentare riguarda la decadenza in caso di vendita di casa infraquinquennale da parte degli eredi anche se in questo caso ritengo che non possa essere applicata alcuna causa di decadenza.
A tal proposito l’Agenzia delle Entrate si è espressa con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 112 del 27 dicembre rispondeva al caso di un contribuente che rinunciava mediante istanza al beneficio fiscale dopo aver venduto la casa prima dei cinque anni dichiarando che non voleva avvalersi del termine opzionale del riacquisto entro l’anno per continuare a beneficiare dell’agevolazione fiscale. L’Agenzia ha risposto che seppur si proceda alla vendita prima del quinquennio e alla presentazione della rinuncia dell’agevolazione comunque il contribuente dovrà farsi riliquidare l’imposta di registro senza però applicazione delle sanzioni ma con il pagamento degli interessi legali.
Novità dalla Legge di Stabilità 2016
Dal primo gennaio 2016 anche coloro che al momento dell’atto possiedono già un immobile potranno chiedere di godere dei benefici prima casa che prevedono il pagamento di una imposta di registra pari al 2% in luogo del 9% a patto che lo rivendano entro un anno dalla data del rogito di acquisto dell’abitazione acquistata con le agevolazioni.
Essendo una risoluzione vi invito sempre a leggerla personalmente. Riporto a tal fine il comunicato stampa che è chiaro “Chi vende entro 5 anni l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” e non intende riacquistarne un altro, può chiedere all’Agenzia delle Entrate, prima della scadenza dei 12 mesi, la nuova liquidazione dell’imposta. In questo modo non scatta alcuna sanzione e il contribuente paga soltanto la differenza rispetto a quanto versato al momento dell’acquisto dell’immobile e i relativi interessi legali (Risoluzione 112/E del 2012) . Aggiungo secondo l’agenzia delle entrate l’agevolazione prima casa cessa allorquando l’immobile sia ceduto prima di cinque anni dall’acquisto per successione o per donazione e non si proceda entro un anno all’acquisto di una nuova abitazione principale. In questa ipotesi, sarà recuperata la differenza tra le imposte pagate con applicazione del beneficio e quelle dovute ordinariamente. Inoltre, saranno dovuti gli interessi e la sanzione pari al 30% della differenza d’imposta.
Italiano Emigrato all’estero (anche non iscritto all’AIRE)
Anche il soggetto italiano che diviene residente all’estero sia per motivi personali sia per motivi di lavoro può comunque sfruttare il beneficio della prima casa per immobili però situati sul territorio Italiano. Per fruire dell’agevolazione non sarà necessario essere iscritto all’AIRE anche se in sede di controlli sarà necessario dare prova della residenza all’estero.
Ristrutturazioni di casa e mancato trasferimento della residenza
Nel caso in cui colui che acquista casa non trasferisce la residenza nell’immobile in quanto è oggetto di lavori di ristrutturazione non decade, sempre che il termine di 12 mesi, seppur superato, sia ragionevole così come chiarito dalla sentenza 19 dicembre 2013, n. 28401, della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria Civile.
Separazione coniugale
Nel caso di separazione legale prima del quinquennio e mancato riacquisto della prima casa coniugale il beneficio fiscale prima casa decade qualora non si proceda al riacquisto entro l’anno (cfr Cassazione nell’ordinanza n. 8620 dell’11 aprile).
Inoltre vi segnalo anche l’ultima risoluzione del 27 dicembre 2012 dell’AdE in cui viene indicato che la rinuncia può essere fatta valere anche quando si procederà alla vendita della casa prima del decorso del quinquennio e non si abbia intenzione di procedere al riacquisto entrò l’anno.
I benefici “prima casa” non sono soggetti a decadenza nemmeno nel caso in cui l’immobile è oggetto di trasferimento in base ad un accordo di separazione in quanto il Giudice Tributario afferma che la cessione dell’immobile da parte del coniuge nell’ambito della procedura di separazione non comporta la decadenza dalle agevolazioni “prima casa” (Cfr Sentenza Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, n. 8104 del 2017).
Militari e appartenenti alle forze dell’Ordine: non decadono dalla prima casa
Il legislatore ha previsto delle cause esimenti per coloro che prestano servizio per le forze dell’ordine come polizia o forze armate che consistono nell’esenzione dalla condizione di avere la residenza o trasferirla entro diciotto mesi nello stesso comune dove è ubicato l’immobile. Nel caso però in cui sia stata acquistata la casa con la moglie in comproprietà o con il coniuge che non lavora presso le forze dell’ordine il coniuge deve averla o trasferirla entro i 18 mesi dalla stipula dell’atto.
Attenzione: la causa di forza maggiore
Finalmente un giudice esce dagli schemi e afferma un principio a mio avviso di assoluta logica, che risiede nel fatto di applicare a tutte le cause di decadenza il principio della causa di forza maggior indipendentemente dalla causa.
Nella fattispecie nella sentenza 10 febbraio 2016, n. 2616, della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione si afferma che “Qualora sia riconosciuta all’acquirente l’agevolazione prima casa, a condizione che egli stabilisca la propria residenza nel territorio del Comune dove si trova l’immobile acquistato nei diciotto mesi successivi all’acquisto, il trasferimento è onere che conforma un potere dell’acquirente e che va esercitato nel suindicato termine a pena di decadenza, sul decorso della quale nessuna rilevanza va riconosciuta ad impedimenti sopravvenuti, anche se non imputabili all’acquirente”. Questo principio seppur in controtendenza è molto importante perché può essere applicata a qualsiasi causa.
Prescrizione Accertamento o cartelle di pagamento sulle agevolazioni prima casa
Esiste comunque un termine entro cui agenzia delle entrate devi procedere a notificarvi un eventuale accertamento fiscale sulle agevolazioni prima casa per cui Vi segnalo l’articolo dedicato alla Prescrizione Accertamento sui benefici prima casa.
Novità 2020: Sospensione termini decadenza agevolazioni prima casa
Il Governo Conte ha previsto nel decreto cura Italia 2020 l’interruzione dei termini per il soddisfacimento dei requisiti per le agevolazioni prima casa con la conseguenza che le dichiarazione rese nell’atto possono essere soddisfatte considerando nel computo una sospensione che va dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020.
Questo vale sia in sede di prima acquisizione sia nella fase di vendita e riacquisto entro un anno. I requisiti temporali ricordiamo che sono legati al termini di 18 mesi per il cambio della residenza ovvero di un anno per il riacquisto dopo la vendita della prima casa e contestuale trasferimento della residenza nella nuova. Nel computo quindi non si dovranno considerare nel computo 312 giorni di sospensione.
Rinuncia alle agevolazioni prima casa per evitare le sanzioni
Per evitare le sanzioni è possibile prima dei 18 mesi presentare un’istanza di interpello per la rinuncia alle agevolazioni prima casa in caso di impossibilità a trasferire la residenza con pagamento dell’imposta differenziale e degli interessi legali, ma senza pagare le sanzioni, leggi l’articolo di approfondimento qui sotto. Questa è un’opzione che pochi si ricordano di fare in quanto non si rendono conto delle sanzioni gioco sono particolarmente salate: parliamo infatti del 30% da calcolare sul 7% che rappresenta il differenziale tra l’imposta di registro versata con le modalità agevolate e 9% che rappresenterebbe l’aliquota piena in caso di acquisto senza agevolazioni. Non dimenticatevi quindi di fare pianificazione E di verificare se siete realmente in grado di rispettare i requisiti.
Vendita prima dei 5 anni nei casi di separazione o divorzio
Come vedete nell’articolo di approfondimento non si verifica recupero a tassazione dell’imposta di registro non versata nei casi di separazione o divorzio tra coniugi qualora questa sia conseguenza del riassetto patrimoniale tra i coniugi.
Sospensione termini di un anno con il Decreto Cura Italia e mille proroghe 2021
Il decreto cura Italia 2020 ed il mille proroghe 2021 interviene sui termini previsti alla nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa allegata al DPR n. 131/1986 disciplinando che il termine di 18 mesi entro il quale trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione oggetto di agevolazione deve intendersi prorogato di un anno. Lo stesso vale per il termine di un anno entro il quale il contribuente deve procedere al riacquisto dopo un eventuale cessione entro i cinque anni dall’acquisto originario per non decadere dal beneficio prima casa.
La sospensione di un anno si intende per tutti quei termini di decadenza che decadrebbero fino al 31 dicembre 2021.
Novità 2021: cosa cambia
Il Decreto Sostegni BIS 2021 introduce alcune importanti novità per agevolare l’acquisto di case da parte dei “giovani” con iniziative di tipo fiscale, economico e finanziario. Nella sostanza abbiamo i seguenti interventi: 1) totale esenzione della tassazione indiretta prevista al momento dell’acquisto di casa ai fini delle imposte di registri, ipotecarie e catastali, 2) sia la possibilità di accesso prioritario al fondo di garanzia per la prima casa istituito dalla legge n. 147/2013, 3) possibilità di beneficiare di un credito di imposta speciale a valere sulle imposte o tasse dovute sugli atti successivi e infine 4) esenzione dall’imposta sui mutui o finanziamenti contratti per l’acquisto della prima casa ma anche nel caso della costruzione o la ristrutturazione. In calce a questo articolo il link al BONUS Casa Under 36.
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Per cui occhio a non ricadere in una delle cause di decadenza dalle detrazioni fiscali sulle ristrutturazioni edilizie.
-> i commenti a questo articolo sono CHIUSI, per domande e/o suggerimenti potete scriverci dalla pagina CHI SIAMO.
Salve,
ho acquistato un immobile con agevolazione prima casa nel dicembre 2011.
Nel marzo 2013 ho trasferito la residenza nel predetto immobile, pertanto entro 18 mesi dall’acquisto.
Ora il mio Commercialista, in sede di dichiarazione dei redditi mod. 730, mi comunica che non può mettere a detrazione gli interessi passivi sul mutuo perchè, a suo dire, la residenza doveva essere spostata entro 12 mesi, come riporta una sentenza della CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA 15 MAGGIO 2012, N. 11614.
Secondo Voi è corretto quanto asserisce oppure il Commercialista sta interpretando erroneamente la Sentenza della Corte di Cassazione?
Grazie, un saluto.
Corretto, ma dovrebbe considerare anche le saznioni del 30% che mi sa che non sono poche…
Buonasera.
Mi è arrivata la sanzione dall’agenzia delle entrate perchè, acquistando un rudere per poterlo poi destinate a prima casa, non ho fatto la variazione di residenza entro 18 mesi dalla vecchia residenza (in altro comune) a quella dove stavo costruendo la 1° casa. Preciso che la vecchia residenza era presso mio padre, deceduto, e inagibile al momento, pertanto ero domiciliato nel comune dove avrei costruito la 1à casa. Il geometra mi aveva detto che bastava la domiciliazione. A questo punto sembra non sia vero. Mi può aiutare?????
residenza: comune san giuliano terme (abitazione inagibile)
richiesta 1° casa: comune di cascina (rudere da costruire ex -novo)
domiciliato: comune di cascina
Salve, ho acquistato dall’impresa costruttrice nel settembre 2009 con agevolazioni prima casa un immobile, dove ho risieduto da giugno 2010 ad aprile 2013.Se non dovessi riacquistare entro l’anno dovrei pagare solo la differenza di iva pari al 6% + gli interessi legali ?La plusvalenza non dovrebbe essere dovuta in quanto ho dimorato in quell’abitazione per la maggior parte del tempo?
Grazie
Dovrebbe legger el’articolo dedicato alla detrazione degli interessi passivi sul mutuo. usi il motore di ricerca interno al sito.
Per detrarre gli interessi dovrà soddisfare le condizioni riportate.
Buonasera, io e il mio ex compagno abbiamo acquistato una prima casa. abbiamo fatto un mutuo insieme e mi trasferirò sola nella nuova casa visto che ci siamo lasciati ma abbiamo un bambino. lui continuerà a concorrere alle spese del mutuo ma non trasferirà la residenza nel nuovo immobile. quali sono le conseguenze? grazie 1000
Salve, io e mia moglie abbiamo messo in vendita la casa perché avevamo bisogno di cambiare per motivi familiari.
Il caso particolare è che ci è capitata l’occasione per acquistare la nuova casa prima di vendere la vecchia e con l’aiuto di mia suocera e mio padre siamo riusciti ad acquistarla (purtroppo come seconda casa).
Questo a dicembre 2012.
Ora siamo in procinto di vendere la vecchia e oggi il notaio mi ha detto che devo sborsare un sacco di soldi perché vendo prima dei 5 anni quindi devo restituire all’agenzia delle entrate le agevolazioni prima casa. Come devo comportarmi e cosa posso fare? La casa che abbiamo comprato a dicembre è (dal momento che vendiamo la vecchia) e sarà a tutti gli effetti la nostra unica casa, quindi “prima casa”.
Grazie
Si questo è uno dei primi requisiti da rispettare
Buonasera,
con atto notarile ho ricevuto da mio padre una donazione:
terreno edificabile con la quota di proprietà al 100%
nuda proprietà di un fabbricato con la quota al 20% (80% mio padre dove lui risiede)
nel terreno sto’ costruendo la mia prima abitazione e vorrei beneficiare dell’iva 4% per la costruzione della mia prima casa.
Penso che non ci siano problemi, dato che è la mia prima abitazione principale.
grazie
Grazie per la risposta. Anche se non ci sono vincoli di matrimonio? Siamo due estranei. L’unica cosa che ci univa era la cointestazione dell’abitazione e la residenza nello stesso comune.
Si per l’impostazione di registro le parti sono solidalmente responsabili anche se poi lei in questo caso potrebbe rivaler si su di lui.
Ho acquistato il 50% dell’appartamento del mio ex compagno (prima casa)
Il mio ex compagno senz’altro avrà delle sanzioni in quanto non ha acquistato entro l’anno un’altro appartamento perdendo le agevolazioni. Se lui non paga le sanzioni, l’agenzia delle entrate potrà riavvalersi su di me?Grazie.
Quella risoluzione che conosco a mio avviso on dice proprio questo. Ti sta dicendo a mio modesto avviso che se cedi entro i cinque anni e non riacquisti entro un anno svrigatia presentare un’istanza di rinuncia all’agevolazione e a farti riliquidare l’imposta oltre al versamento degli interessi. In tal modo sarai salvo dall’applicazione di sanzioni. Occhio quindi
ho acquistato nove anni fa in comproprietà con mio marito un appartamento usufruendo dell’agevolazione prima casa. Ora vorremmo comprarne una più grande dove trasferirci ma non riusciamo (visto il periodo) a vendere l’attuale casa.
secondo la risoluzione 112/e del 27/12/12, possiamo acquistare la nuova casa comunque come “prima casa” (iva al 4%) ed entro un anno (se non vendiamo la nostra) pagare la sola differenza di iva per seconda casa?
ho acquistato nel 2008 un rudere in altro comune ,da ristrutturare e adibire a prima casa,i lavori si sono protratti naturalmente per piu di 18 mesi e ho stabilito la residenza nel 2011 ,27 mesi dall atto di acquisto ora mi é arrivata una multa salata .che fare? come potevo da un rudere come risulta dall atto a renderla abitabile per la mia famiglia entro 18 mesi ?
ho acquistato un bilocale con l’agevolazione prima casa sei anni fa ora vorrei cambiare residenza in un altro comune – perdo l’agevolazione che avevo ottenuto ? grazie
ho ereditato un appartamento con agevolazione prima casa e dove ho attualmente la residenza, vorrei metterlo in affitto e trasferire la mia residenza al piano superiore, è possibile senza incorrere a sanzioni?
Purtroppo no, ma lei dove aveva la residenza? in un altro immobile nello stesso comune o diverso.
Ho acquistato un appartamento con l’agevolazione prima casa. Ho trasferito la mia residenza nello stesso giorno dell’atto di acquisto. E’ passato il vigile e non mi ha trovata. Prima dello scadere dell’anno ho venduto e riacquistato. L’agenzia entrate ora mi chiede il versamento delle imposte come 2 casa, in quanto il vigile non mi ha trovato. Posso provare che l’appartamento in questione era adibito ad abitazione principale con le sole bollette della tarsu, luce acqua e gas? Grazie
Si può farlo, attento solo allo scadere dell’anno dalla vendita.
Ho acquistato un appartamento a marzo 2012 con agevolazioni prima casa in un comune diverso dal mio.
Ho preso la residenza.
Ora vorrei vendere l’appartamento perchè il paese non mi piace.
Nel periodo in cui l’immobile è in vendita andrei in affitto e vorrei spostare la la mia residenza. Per poi acquistare entro un anno dalla vendita un nuovo immobile in un altro paese.
Posso farlo? incorro in qualche sanzione se sposto la residenza nella casa affitatta? perdo agevolazioni?
Non direi perchè. Il requisito della proprietà lo deve avere la momento dell’acquisto.
Avendo acquistato 4 anni fa l’appartamento di residenza con beneficio prima casa, accettando oggi in donazione un appartamento, perdo il beneficio sulla prima casa?
No
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