La prima distinzione: di quale tipologia di immobili parliamo
La prima distinzione infatti da fare riguarda proprio la destinazione che diamo allo studio, alla casa all’appartamento ai fini dell’esercizio dell’attività in quanto possiamo comprare un ufficio accatastato come A10 e qui svolgerci la nostra attività, ma possiamo anche adibire una stanza all’esercizio della libera professione: è il caso per esempio di medici, avvocati o dottori commercialisti che destinano una stanza alla propria attività e quindi diciamo che essi destinano promiscuamente l’immobile anche ai fini dell’attività e quindi diventano in parte immobili strumentali.
In tal modo essendo strumentali danno il diritto a chi li utilizza di portare in deduzione i costi sostenuti per l’immobile sempre in relazione alla percentuale di destinazione alla propria attività. In genere si applica un 50% forfettario del costo sostenuto a cui si dovranno applicare poi le percentuali stabilite dal TUIR o dal testo unico Iva e sempre a meno che il professionista non sia titolare di altro immobile sito nello stesso comune ad uso professionale esclusivo.
LEGGI ANCHE: Il caso più comune sono le spese di acqua luce, gas, utenze, ma è anche il caso di prendere in considerazione le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Acquisto dell’Immobile da destinare ad uso promiscuo
In caso di immobili acquistati a partire dal 1.1.2007 le spese relative all’ammortamento, alla ristrutturazione ed alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria sono deducibili in base ai coefficienti di ammortamento previsti per gli immobili. In caso di immobile acquistato prima di questa data, cioè prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina che abbiamo riassunto nelle righe sopra, la deducibilità è entro la quota del 5% del costo complessivo dei beni ammortizzabili. L’eventuale spesa sostenuta che supera questa percentuale potrà essere dedotta ai fini IRPEF nel cinque anni successivi. Tuttavia è sempre necessario poter dimostrare (basta un estratto al catasto di cui l’agenzia delle entrate dovrebbe già essere in possesso) da cui si evinca che nello stesso comune non si ha un altro ufficio destinato esclusivamente alla propria attività (chissà se vale nel caso si svolgano attività diverse?).
La successiva cessione e la relativa eventuale plusvalenza che ne potrebbe derivare anche non sarà rilevante ai fini della tassazione seppur abbiate destinato l’immobile alla vostra attività.
Acquisto in leasing immobiliare
Anche in questo caso valgono le stesse regole di detrazione IVA o deduzione ai fini Irpef calcolate però questa volta sui canoni che periodicamente andrete a pagare (salvo la verifica della durata minima del contratto richiesta dalla normativa per consentire la deduzione ai fini IRPEF). I canoni di leasing immobiliare saranno deducibili per il lavoratore autonomo (un esempio sono gli studi o l’ufficio).
I canoni di affitto invece pagati dal professionista pagati per un immobili strumentale sono deducibili ai fini Irpef ed Irap al 100% (al 50% se ad utilizzo promiscuo). Per la deduzione sarà necessario che il lavoratore autonomo non abbia un altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o della professione nello stesso comune.
Leggi anche: Guida al Leasing immobiliare
Spese di gestione e manutenzione e/o Utenze
Per quanto riguarda la documentazione delle spese, i costi sostenuti devono essere verificabili attraverso le fatture delle imprese che hanno eseguito i lavoro o, nel caso di lavori condominiali, dal rendiconto del condominio con la suddivisione delle spese a carico del professionista. Per le manutenzioni eseguite da una ditta direttamente a favore del professionista, la spesa è soggetta ad IVA e la fattura deve essere annotata sul registro IVA acquisti. L’IVA è detraibile purché non si tratti di un immobile ad uso abitativo. Per altre spese potete considerare gli articoli dedicati per esempio alla deduzione spese telefoniche, adsl, internet per i professionisti.
Occhio però perché uno spunto di riflessione che fino ad oggi non ho avuto modo di condividere con nessuno è che qualora vi deduciate i costi si potrebbe tassare la plusvalenza o dedurre nello stesso modo la plusvalenza derivante da un’ipotetica cessione. Per cui se avete intenzione di cedere fate questa riflessione con largo anticipo, magari l’anno precedente così che smettiate di destinare il vostro immobile anche per la vostra attività libero professionale.
Le spese di ristrutturazione, per intenderci quelli che darebbero luogo alla detrazione fiscale per le persone fisiche nel caso siano sostenute su immobili destinati esclusivamente all’esercizio dell’attività (esempio uno studio medico) sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo dei beni ammortizzabili e l’eventuale eccedenza è deducibile nei cinque esercizi successivi.
Immobili strumentali per natura all’attività: studi, uffici, laboratori
Gli immobili possono essere strumentali per natura (classico esempio un ufficio con categoria catastale A/10) oppure essere destinati ad uso promiscuo per la vostra vita personale e la vostra attività (esempio casa che è anche studio). Nel primo caso non avete problemi in quanto il 100% del costo e dell’Iva sono rispettivamente deducibile dal reddito Irpef e nella liquidazione Iva.
Nel caso si tratti di immobili ad uso promiscuo vale lo stesso ragionamento ma si prenderà solo il 50% del valore delle spese proprio perchè c’è un utilizzo promiscuo.
Il principio di fondo è che per gli immobili ad uso promiscuo qualsiasi spesa si prende a metà ossia per il 50% del suo valore. Allo stesso modo anche la rendita catastale dell’immobile ad utilizzo promiscuo concorre solo per il %50 per cento del suo valore.
Immobili destinati all’attività di lavoro autonomo o professionale: utilizzo promiscuo
Vi riporto il testo della norma che può esservi utile in quanto recita che “Per gli immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione, e’ deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del relativo canone. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili nonché quelle relative all’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono”.
La norma non fa esplicito riferimento all’ipotesi di locazione dell’immobile accatastato come residenziale e che successivamente viene destinato ad uso promiscuo (I.e. il caso di un professionista che si affitta casa e che la destina in parte anche a proprio studio). Tuttavia gli si possono dare due interpretazioni contrastanti una che vede l’impossibilità perchè è accatastato come residenziale ma causa di esclusione a mio avviso non reggerebbe: l’altra che invece tiene in considerazione la finalità e la strumentalità del costo sostenuto. Seguendo questo filone si potrebbe concedere anche la deduzione dei canoni di locazione pagati. Del resto non vedo la differenza da un punto di vista sostanziale anzi mi verrebbe più da tutelare un libero professionista alle prime armi che non ha la disponibilità per concedersi l’affitto di uno studio piuttosto che un professionista con casa da una parte e disponibilità per un affitto di uno studio dall’altra.
Costi di ristrutturazione dell’immobile del professionista
Nel caso dobbiate provvedere a fare dei lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria dello studio professionale o del vostro ufficio dove esercitate la professione, ad esempio, le spese sono deducibili dal vostro reddito imponibile con alcuni regole da tenere a mente.
In pratica se sostengo una spesa ordinaria di manutenzione il suo costo lo dedurrò subito nell’esercizio di sostenimento mentre nel caso di spesa straordinaria il costo sarà capitalizzato sul valore dell’immobile e pertanto risulterà deducibile per il tramite delle quote di ammortamento dell’immobile che ha coefficienti di ammortamento (molto bassi) pertanto su un orizzonte temporale ben più lungo.
Rispetto all’ambito soggettivo di applicazione i soggetti che possono richiedere la deduzione dei costi sono coloro che sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e titolari di partita Iva per immobili ivi ubicati e potranno beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari degli immobili ma anche tutti coloro che sono titolari di diritti reali su questi, cioè affittuari, usufruttuari, soci di imprese.
Manutenzione ordinaria e straordinaria
Inizialmente dobbiamo fare una destinazione tra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria per capire se spesare interamente il costo nell’esercizio o capitalizzarlo sul valore dell’immobile e procedere ad ammortamento.
La detrazione è concessa per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, come la tinteggiatura, la realizzazione di servizi igienico sanitari, il rifacimento dell’impianto elettrico, di riscaldamento, il cambio degli infissi, eccetera.
In relazione alle spese di ristrutturazione occorre distinguere tra spese che per loro caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo degli immobili, che ne determinano anche l’aumento del valore commerciale e le spese che invece non lo sono. Questo perché le spese che riguardano lavori tali da comportare un aumento di valore del bene immobile sono deducibili per intero seguendo i medesimi criteri previsti per le quote di ammortamento dell’immobile a cui si riferiscono, mentre, le spese di ammodernamento, manutenzione e ristrutturazione che non siano imputabili ad incremento del costo degli immobili, sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili (quindi non solo dell’immobile di riferimento).
Da notare che gli Enti locali non sono ammessi alla detrazione, poiché non sono soggetti IRPEF. Inoltre precisiamo che le imprese e altri soggetti commerciali non sono ammesse alla detrazione se intervengono su immobili non residenziali.
Vi ricordo inoltre che anche ai fini Irap il regime fiscale di deduzione delle spese e, in questo caso delle componenti che dovranno essere dedotte dal valore della produzione netta, è il medesimo previsto ai fini IRPEF.
Risposta ad un commento: Le segnalo a proposito una sentenza della corte di cassazione: 13 ottobre 1983 numero 1367 che sostiene chiaramente che possono definirsi strumentali unicamente quegli immobili che hanno come unica destinazione quella di essere direttamente impiegati nell’espletamento di attività tipicamente imprenditoriali. L’agenzia delle entrate quindi immagino si attacchi alla parola unicamente, tuttavia se lei è un avvocato ma non ha i soldi per pagarsi un affitto per lo studio che cosa fà? Deve chiudere l’attività ed andare sotto i ponti determinando un costo per la collettività e richiedere un assegno di disoccupazione? Le segnalo anche il riferimento normativo del Tuir a cui fare riferimento che è l’articolo 54 comma 3 del Tuir.
Questo però preciso sotto egida condizione che non possiede altro immobile nello stesso comune adibito a studio. In tal modo forfettariamente considera il 50% dei costi e per intenderci le utenze più che altro e ai fini Iva pur non potendo fare una forfettizzazione del 50% come avviene nei costi e allora mi baserei (a dire il vero forse sarebbe meglio anche farlo per i costi) per esempio sulla volumetria della parte di casa adibita a studio. Tuttavia le segnalo anche che quando ho provato a proporre il criterio degli effettivi metri quadrati adibiti all’attività di casa rispetto a quella abitativa mi hanno guardato come e fossi esagerato in quanto la norma non va così nello specifico per cui la forfettizzazione del 50% sarebbe più che sufficiente.
Tassazione della rendita catastale degli immobili ad uso promiscuo
Alcuni di voi furbescamente mi hanno chiesto se oltre alla deduzione prevista come persona fisica in merito alla detassazione della rendita catastale che indicate solitamente nel rigo RN 2 potete aggiungere anche quella indicata nel quadro RE 10. In realtà non è così altrimenti vi state detraendo due volte la stessa cosa per cui si dovrebbe procedere inserendo più correttamente il 50% della rendita come detrazione per abitazione principale nel rigo visto sopra e tassarsi il 50% della rendita nel quadro RB che sarà poi dedotta nel rigo RE10 mentre nel quadro RN 2 indicherete solo il 50% della rendita.
Opzione per la cedolare secca
Le altre Spese deducibili dei professionisti
Potete approfondire l’argomento leggendo l’articolo dedicato legato alle spese deducibili dei professionisti.
Deduzione abiti da lavoro, vestiti, borse etc
Potete leggere il nuovo articolo dedicato alla possibilità di portare in deduzione i costi sostenuti per l’acquisto di abiti, vestiti, scarpe, borse etc.
I riferimenti normativi su questo quesito il suo commercialista li dovrebbe sapere come l’ave maria perchè stiamo parlando del Tuir o testo unico imposte sui redditi. Se vuole nei commenti precedenti può leggere una sentenza importante della corte di cassazione per condividerla con lui.
Salve,
In caso di partita iva semplificata è possibile detrarre le spese di amministrazione ordinaria e straordinaria di una abitazione adibita anche ad uso ufficio?
In caso positivo potete indicarmi anche i riferimenti legislativi in modo che possa indicarli al mio commercialista?
Grazie
Francesco
Salve è possibile detrarre le spese di amministrazione ordinaria e straordinaria di una abitazione adibita anche ad uso ufficio?
In caso positivo potete indicarmi anche i riferimenti legislativi in modo che possa indicarli al mio commercialista?
Grazie
Francesco
Salve,
nel caso di una partita iva semplificata, se si adibisce l’immobile in cui si risiede (acquisito tramite mutuo prima casa nel 2006) a studio e dove effettivamente si svolge l’attivita’, e’ possibile considerare i costi sostenuti per interessi passivi su mutuo tra gli elementi di costo?
Grazie in anticipo.
Se può rinviar i la domanda cerco di risponderle.
Siete tantini eh! Può anche sfuggire qualcosina mi perdoni se non sto sul pezzo e non evado la sua risposta in 38 secondi. Ma secondo lei mi paga qualcuno? (Ma guarda un po’)
Ho fatto anche io una domanda. Per netiquette se non volete o non sapete rispondere gradirei saperlo in modo che non debba essere sempre costretto a collegarmi ogni momento.
GRAZIE
Le segnalo a proposito una sentenza della corte di cassazione: 13 ottobre 1983. numero 1367 che sositene chiaramente che possono definirsi strumentali unicamete quesgli immobili che hanno come unica destinazione quella di essere direttamente impiegati nell’espletamento di attività tipicamente imprenditoriali. L’agenzia delle entrate quindi immaigno si attacchi alla parola unicamente, tuttavia se lei è un avvocato ma non ha i soldi per pagarsi un affitto che cosa fà? Deve chiudere l’attività ed andare sotto i ponti detemrinando un costo per la collettività e richiedere un assegno di disoccupazione? Immagino adibisce una sua stanza o un salotto per il ricevimento di clienti. Grazie comunque della segnalazione così avverto anche le associazioni di categoria. Le segnalo anche il riferimento normativo del Tuir a cui fare riferimento che è l’articolo 54 comma 3 del Tuir.
Questo però preciso sotto egida condizione che non possiede altro immobile nello stesso comune adibito a studio.
In tal modo forfettariamente ocnsidera il 50% dei costi e per intenderci le utenze e ai fini Iva pur non potendo fare una forfettizzazione del 50% come avviene nei costi e allora mi baserei (a dire il vero forse sarebbe meglio anche farlo per i costi) per esmepio sulla volumentria della parte di casa adibita a studio.
Ho acquistato nel 2000 un immobile, accatastato dai costruttori cat.A/2,che è stato adibito a Studio Professionale (ho la residenza in altro Comune)ed ho sempre dedotto le utenze e gli interessi dei ratei di mutuo fondiario. Nel 2012 mi arriva avviso di accertamento del reddito 2007. Propongo reclamo sostenendo che nel calcolo del reddito sintetico non sono state considerate le deduzioni fiscali dell’immobile adibito a Studio. L’Agenzia delle Entarte mi risponde sostenendo che l’immobile è accatastato A/2 e le spese dello studio non possono essere detratte. Invece, almeno, non sono detraibili al 50 % i costi ?
Buongiorno, io sono titolare di partita iva con esercizio a casa mia e non ho altri esercizi commerciali o professionali. Mi è stato detto dal mio commercialista che posso detrarre il 50& delle spese di amministrazione ordinarie e il 33% (o giù di lì) per le straordinarie.
Ho chiesto a varie persone che hanno esercizi commerciali e mi hanno detto che le spese di amministrazione non si possono detrarre.
Nel caso il mio commercialista avesse torto potreste indicarmi link istituzionali che smentissero quanto affermato in caso avesse ragione allora va bene così.
Grazie
Nel caso specifico si tratta di un soggetto che ha acquistato appartamenti per poi affittarli durante il periodo estivo, realizzando una sorta di albergo diffuso. Per tale attività ha deciso di operare come imprenditore, ottenendo la partita iva.
Al momento della ristrutturazione di tali abitazioni ha richiesto all’artigiano che li ha eseguiti l’applicazione dell’aliquota iva al 10%. La legge dice che i lavori di manutenzione sugli immobili a destinazione residenziale sono soggetti all’aliquota agevolata, anche al fine di evitare situazioni di sommerso, incentivando il cliente a richiedere la fattura con l’importo veritiero, sul quale poi potrà fruire delle detrazioni in sede di liquidazione irpef. Nulla però dice la legge stessa in relazione ai lavori su strutture abitative condotti nell’ambito di un’attività di impresa.
Ha ragione, ma credo che possa risolvere il questio capendo prima di tutto come viene inquadrato il soggetto che ristruttura l’immobile. In questo caso se è un’attività che solitamente svolge, ossi quelle di ristrutturare per poi rivendere è possibile che gli si dia un inquadramento tributario pari a quello previsto per le imprese di ristrutturazione che in questi articoli e quelli collegati trova citate poche volte.
Salve, in relazione alla disciplina Iva sui lavori di ristrutturazione, vorrei sapere se tali lavori sono sottoposti all’aliquota al 10% anche qualora il cliente sia un agente immobiliare nell’atto di ristrutturare un immobile da vendere/locare.
La disciplina non è molto chiara su questo punto.
Grazie.
Ho un dubbio sul fatto che si possa portare in detrazione come spese strumentali all’attività di lavoro autonomo quelle sostenute su immobili di proprietà di terze persone. Nello studio di settore si, vanno indicate.
Ho sostenute spese di ristrutturazione straordinaria dell’immobile di proprietà di mio marito in cui risulto residente ed ho il domicilio fiscale della mia attività porfessionale.Per queste spese nel mio Re va indicato il costo dell ammortamento pari al 50% nel re7 o re10? e poi nello studio di settore vanno indicate?
Può destinare anche successivamente il bene ad impresa, ma le consiglio comunque di apore prima la partita Iva (ci impiega un giorno) e successivamente iniziare ad utilizzarla.
Sto per avviare un’attivita’ da libero professionista contribuente minimi: per poter scaricare tutti i costi dell’ufficio (compensi ag. immobiliare, afitto, Allacciamento ENEL) devo prima aprire la P.IVA e dopo firmare il contratto di locazione, oppure posso comunque firmare il contratto di locazione dell’ufficio (ancora senza P.IVA) e dopo una settimana aprire la P.IVA – senza perdere niente? grazie –
Kurt
Io ho ereditato un appartamento dai miei genitori che sarà ad uso promiscuo (casa e studio) e farò dei lavori di ristrutturazione. Sforando la soglia dei 48.000 € della detrazione 36%, avrei pensato che i lavori riguardanti la parte di casa che sarà effetivamente adibita a studio (1 stanza e 1 bagno) potrei dedurre i costi come professionista. Sarebbe corretto? In questo caso potrei dedurre solo il 50% o il totale per quanto riguarda stanza e bagno?
Si che può farlo però disciplinatelo. Supponiamo una copiia di cui la moglie adibissce a studio una stanza: ritenog si possa fare
La mia ragazza è venuta a vivere con me nella mia casa di proprietà e quindi ha ora la residenza nella mia stessa casa. Può traferire la sua attività professionale dalla casa dei genitori alla mia (pur non essendo nè proprietaria, né in locazione né in comodato ma semplicemente residente nel mio immobile)?
Grazie
Si perchè sta destinando il suo immobile di proprietà alla sua attività in modo promiscuo ed in misura del 50% potra dedursi i costi.
Si, ma valuti se le conviene considerarle spese promiscue o decidere se dedurle con il 36%. NON mi sembra vi siano indicaiozni in tal senso o divieti ma faccia sempre un passaggio con la norma che è meglio.
Se viene effettuata una manutenzione straordinaria al bagno di un immobile ad uso prominscuo si puo’ subito il 50% della spesa o in 5 anni? E l’iva, sempre al 50%, puo’ essere detratta? grazie
Si considerando anche eventuali canoni di locazione corrisposti ai suoi genitori.
Il mio studio e ricavato in una porzione dell’abitazione. Non sono però il proprietario dell’edificio che è proprietà dei miei genitori. Posso normlmente detrarre parte delle spese così come specificato nell’articolo?
grazie