La prima distinzione: di quale tipologia di immobili parliamo
La prima distinzione infatti da fare riguarda proprio la destinazione che diamo allo studio, alla casa all’appartamento ai fini dell’esercizio dell’attività in quanto possiamo comprare un ufficio accatastato come A10 e qui svolgerci la nostra attività, ma possiamo anche adibire una stanza all’esercizio della libera professione: è il caso per esempio di medici, avvocati o dottori commercialisti che destinano una stanza alla propria attività e quindi diciamo che essi destinano promiscuamente l’immobile anche ai fini dell’attività e quindi diventano in parte immobili strumentali.
In tal modo essendo strumentali danno il diritto a chi li utilizza di portare in deduzione i costi sostenuti per l’immobile sempre in relazione alla percentuale di destinazione alla propria attività. In genere si applica un 50% forfettario del costo sostenuto a cui si dovranno applicare poi le percentuali stabilite dal TUIR o dal testo unico Iva e sempre a meno che il professionista non sia titolare di altro immobile sito nello stesso comune ad uso professionale esclusivo.
LEGGI ANCHE: Il caso più comune sono le spese di acqua luce, gas, utenze, ma è anche il caso di prendere in considerazione le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Acquisto dell’Immobile da destinare ad uso promiscuo
In caso di immobili acquistati a partire dal 1.1.2007 le spese relative all’ammortamento, alla ristrutturazione ed alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria sono deducibili in base ai coefficienti di ammortamento previsti per gli immobili. In caso di immobile acquistato prima di questa data, cioè prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina che abbiamo riassunto nelle righe sopra, la deducibilità è entro la quota del 5% del costo complessivo dei beni ammortizzabili. L’eventuale spesa sostenuta che supera questa percentuale potrà essere dedotta ai fini IRPEF nel cinque anni successivi. Tuttavia è sempre necessario poter dimostrare (basta un estratto al catasto di cui l’agenzia delle entrate dovrebbe già essere in possesso) da cui si evinca che nello stesso comune non si ha un altro ufficio destinato esclusivamente alla propria attività (chissà se vale nel caso si svolgano attività diverse?).
La successiva cessione e la relativa eventuale plusvalenza che ne potrebbe derivare anche non sarà rilevante ai fini della tassazione seppur abbiate destinato l’immobile alla vostra attività.
Acquisto in leasing immobiliare
Anche in questo caso valgono le stesse regole di detrazione IVA o deduzione ai fini Irpef calcolate però questa volta sui canoni che periodicamente andrete a pagare (salvo la verifica della durata minima del contratto richiesta dalla normativa per consentire la deduzione ai fini IRPEF). I canoni di leasing immobiliare saranno deducibili per il lavoratore autonomo (un esempio sono gli studi o l’ufficio).
I canoni di affitto invece pagati dal professionista pagati per un immobili strumentale sono deducibili ai fini Irpef ed Irap al 100% (al 50% se ad utilizzo promiscuo). Per la deduzione sarà necessario che il lavoratore autonomo non abbia un altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o della professione nello stesso comune.
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Spese di gestione e manutenzione e/o Utenze
Per quanto riguarda la documentazione delle spese, i costi sostenuti devono essere verificabili attraverso le fatture delle imprese che hanno eseguito i lavoro o, nel caso di lavori condominiali, dal rendiconto del condominio con la suddivisione delle spese a carico del professionista. Per le manutenzioni eseguite da una ditta direttamente a favore del professionista, la spesa è soggetta ad IVA e la fattura deve essere annotata sul registro IVA acquisti. L’IVA è detraibile purché non si tratti di un immobile ad uso abitativo. Per altre spese potete considerare gli articoli dedicati per esempio alla deduzione spese telefoniche, adsl, internet per i professionisti.
Occhio però perché uno spunto di riflessione che fino ad oggi non ho avuto modo di condividere con nessuno è che qualora vi deduciate i costi si potrebbe tassare la plusvalenza o dedurre nello stesso modo la plusvalenza derivante da un’ipotetica cessione. Per cui se avete intenzione di cedere fate questa riflessione con largo anticipo, magari l’anno precedente così che smettiate di destinare il vostro immobile anche per la vostra attività libero professionale.
Le spese di ristrutturazione, per intenderci quelli che darebbero luogo alla detrazione fiscale per le persone fisiche nel caso siano sostenute su immobili destinati esclusivamente all’esercizio dell’attività (esempio uno studio medico) sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo dei beni ammortizzabili e l’eventuale eccedenza è deducibile nei cinque esercizi successivi.
Immobili strumentali per natura all’attività: studi, uffici, laboratori
Gli immobili possono essere strumentali per natura (classico esempio un ufficio con categoria catastale A/10) oppure essere destinati ad uso promiscuo per la vostra vita personale e la vostra attività (esempio casa che è anche studio). Nel primo caso non avete problemi in quanto il 100% del costo e dell’Iva sono rispettivamente deducibile dal reddito Irpef e nella liquidazione Iva.
Nel caso si tratti di immobili ad uso promiscuo vale lo stesso ragionamento ma si prenderà solo il 50% del valore delle spese proprio perchè c’è un utilizzo promiscuo.
Il principio di fondo è che per gli immobili ad uso promiscuo qualsiasi spesa si prende a metà ossia per il 50% del suo valore. Allo stesso modo anche la rendita catastale dell’immobile ad utilizzo promiscuo concorre solo per il %50 per cento del suo valore.
Immobili destinati all’attività di lavoro autonomo o professionale: utilizzo promiscuo
Vi riporto il testo della norma che può esservi utile in quanto recita che “Per gli immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione, e’ deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del relativo canone. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili nonché quelle relative all’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono”.
La norma non fa esplicito riferimento all’ipotesi di locazione dell’immobile accatastato come residenziale e che successivamente viene destinato ad uso promiscuo (I.e. il caso di un professionista che si affitta casa e che la destina in parte anche a proprio studio). Tuttavia gli si possono dare due interpretazioni contrastanti una che vede l’impossibilità perchè è accatastato come residenziale ma causa di esclusione a mio avviso non reggerebbe: l’altra che invece tiene in considerazione la finalità e la strumentalità del costo sostenuto. Seguendo questo filone si potrebbe concedere anche la deduzione dei canoni di locazione pagati. Del resto non vedo la differenza da un punto di vista sostanziale anzi mi verrebbe più da tutelare un libero professionista alle prime armi che non ha la disponibilità per concedersi l’affitto di uno studio piuttosto che un professionista con casa da una parte e disponibilità per un affitto di uno studio dall’altra.
Costi di ristrutturazione dell’immobile del professionista
Nel caso dobbiate provvedere a fare dei lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria dello studio professionale o del vostro ufficio dove esercitate la professione, ad esempio, le spese sono deducibili dal vostro reddito imponibile con alcuni regole da tenere a mente.
In pratica se sostengo una spesa ordinaria di manutenzione il suo costo lo dedurrò subito nell’esercizio di sostenimento mentre nel caso di spesa straordinaria il costo sarà capitalizzato sul valore dell’immobile e pertanto risulterà deducibile per il tramite delle quote di ammortamento dell’immobile che ha coefficienti di ammortamento (molto bassi) pertanto su un orizzonte temporale ben più lungo.
Rispetto all’ambito soggettivo di applicazione i soggetti che possono richiedere la deduzione dei costi sono coloro che sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e titolari di partita Iva per immobili ivi ubicati e potranno beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari degli immobili ma anche tutti coloro che sono titolari di diritti reali su questi, cioè affittuari, usufruttuari, soci di imprese.
Manutenzione ordinaria e straordinaria
Inizialmente dobbiamo fare una destinazione tra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria per capire se spesare interamente il costo nell’esercizio o capitalizzarlo sul valore dell’immobile e procedere ad ammortamento.
La detrazione è concessa per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, come la tinteggiatura, la realizzazione di servizi igienico sanitari, il rifacimento dell’impianto elettrico, di riscaldamento, il cambio degli infissi, eccetera.
In relazione alle spese di ristrutturazione occorre distinguere tra spese che per loro caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo degli immobili, che ne determinano anche l’aumento del valore commerciale e le spese che invece non lo sono. Questo perché le spese che riguardano lavori tali da comportare un aumento di valore del bene immobile sono deducibili per intero seguendo i medesimi criteri previsti per le quote di ammortamento dell’immobile a cui si riferiscono, mentre, le spese di ammodernamento, manutenzione e ristrutturazione che non siano imputabili ad incremento del costo degli immobili, sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili (quindi non solo dell’immobile di riferimento).
Da notare che gli Enti locali non sono ammessi alla detrazione, poiché non sono soggetti IRPEF. Inoltre precisiamo che le imprese e altri soggetti commerciali non sono ammesse alla detrazione se intervengono su immobili non residenziali.
Vi ricordo inoltre che anche ai fini Irap il regime fiscale di deduzione delle spese e, in questo caso delle componenti che dovranno essere dedotte dal valore della produzione netta, è il medesimo previsto ai fini IRPEF.
Risposta ad un commento: Le segnalo a proposito una sentenza della corte di cassazione: 13 ottobre 1983 numero 1367 che sostiene chiaramente che possono definirsi strumentali unicamente quegli immobili che hanno come unica destinazione quella di essere direttamente impiegati nell’espletamento di attività tipicamente imprenditoriali. L’agenzia delle entrate quindi immagino si attacchi alla parola unicamente, tuttavia se lei è un avvocato ma non ha i soldi per pagarsi un affitto per lo studio che cosa fà? Deve chiudere l’attività ed andare sotto i ponti determinando un costo per la collettività e richiedere un assegno di disoccupazione? Le segnalo anche il riferimento normativo del Tuir a cui fare riferimento che è l’articolo 54 comma 3 del Tuir.
Questo però preciso sotto egida condizione che non possiede altro immobile nello stesso comune adibito a studio. In tal modo forfettariamente considera il 50% dei costi e per intenderci le utenze più che altro e ai fini Iva pur non potendo fare una forfettizzazione del 50% come avviene nei costi e allora mi baserei (a dire il vero forse sarebbe meglio anche farlo per i costi) per esempio sulla volumetria della parte di casa adibita a studio. Tuttavia le segnalo anche che quando ho provato a proporre il criterio degli effettivi metri quadrati adibiti all’attività di casa rispetto a quella abitativa mi hanno guardato come e fossi esagerato in quanto la norma non va così nello specifico per cui la forfettizzazione del 50% sarebbe più che sufficiente.
Tassazione della rendita catastale degli immobili ad uso promiscuo
Alcuni di voi furbescamente mi hanno chiesto se oltre alla deduzione prevista come persona fisica in merito alla detassazione della rendita catastale che indicate solitamente nel rigo RN 2 potete aggiungere anche quella indicata nel quadro RE 10. In realtà non è così altrimenti vi state detraendo due volte la stessa cosa per cui si dovrebbe procedere inserendo più correttamente il 50% della rendita come detrazione per abitazione principale nel rigo visto sopra e tassarsi il 50% della rendita nel quadro RB che sarà poi dedotta nel rigo RE10 mentre nel quadro RN 2 indicherete solo il 50% della rendita.
Opzione per la cedolare secca
Le altre Spese deducibili dei professionisti
Potete approfondire l’argomento leggendo l’articolo dedicato legato alle spese deducibili dei professionisti.
Deduzione abiti da lavoro, vestiti, borse etc
Potete leggere il nuovo articolo dedicato alla possibilità di portare in deduzione i costi sostenuti per l’acquisto di abiti, vestiti, scarpe, borse etc.
Si, ha ragione può scegliere cosa fare. Le sue domande toccano trasversalmente diversi temi affrontati in preceenti articoli per cui la invito a sfruttare il motore di ricerca interna per cercare gli articolo di approfonidmento o le categorie.
Chiedo scusa! Vorrei avere delle certezze su questo argomento.
Se un libero professionista ha acquistato in GIUGNO 2013 un immobile A10 da adibire all’esercizio della sua professione mediante pagamento immediato e diretto, è possibile una qualche forma di deduzione/detrazione/ammortamento?
Ed ancora: oggi, dovendo procedere a ristrutturazione dell’immobile (tra cui ridistribuzione interna degli spazi, pavimentazione, impianti elettrici, fognari, etc etc) che forma di deduzione/detrazione può essere applicata? L’impresa appaltatrice mi chiede pure di conoscere che aliquota IVA va applicata ai pagamenti che dovrò effettuare in suo favore! Mi sapete dare una qualche risposta! grazie tantissimo in anticipo
MI scusi ma è normale che si posa arrivare anche al contenzioso altrimenti non esisterebbero i tribunali tributari. Spesso però una lancia a favore del diritto tributario che nel suo tentativo di realizzare la piena imparzialità nel prelievo finisce per essere veramente complicato. Se consideri solo che questo cambia quasi ogni sei mesi a botte di manovre e decreti e finazniarie…..le risulta che il codice penale cambia così spesso??? Beati gli avvocati…..
Tornando al suo caso….Certamente le rispondo: in caso di accertamento (consideri le probabilità che ciò avvenga) e contestazione dell’agenzia delle entrate (consideri le probabilità che ciò avvenga) le dovrebbero fare il 30% dell’imposta omessa oltre all’imposta e agli interessi legali dal girono dell’omesso versamento. A questo probabilmente potrebbe presentare un accertametno con adesione evedersi abbassare tali sanzioni.
Vi ringrazio per la risposta.
Quindi in conclusione le spese condominiali sono deducibili a nostro rischio e pericolo? Non avrei mai creduto considerare una spesa come deducibile o no fosse un rischio. Non ho parole….
Ma non esiste un ufficio che oltre a far pagare le tasse e occuparsi malamente di studi di settore fornisse anche delle risposte chiare per evitare queste roulette russe?
Nel caso uno azzardasse a includere le spese di amministrazione come spese deducibili e per questo imperdonabile “crimine” fosse perseguito fiscalmente/legalmente è possibile sapere a quanto ammonterebbe la sanzione o anche qua non è facile rispondere perchè ci sono innumerevoli correnti di pensiero e centinaia di sentenze? Sapete darci qualche informazione in merito?
grazie mille
Si è corretto. L’agenzia delle entrate ha una sua posizione sulle norme ma non le fa lei. Tali posizioni non sono sempre considerate corrette altrimenti non esisterebbe contenzioso. E questo è uno di quei casi. Anche se non ricordo che l’agenzia delle entrate in questa fattispecie si sia espressa ufficialmente proprio in senso contrario.
Si è corretto. L’agenzia delle entrate ha una sua posizione sulle norme ma non le fa lei. Tali posizioni non sono sempre considerate corrette altrimenti non esisterebbe contenzioso. E questo è uno di quei casi.
Quando paragonavo l’Italia all’UK facevo del sarcasmo ;-)
Interessante notare che quando avevo scritto se esisteva una normativa mi si era dato del superficiale mentre ora si scrive: “In questa fattispecie ci sono norme…”….
Dal proseguo, se ho capito bene, dato che la norma “è interpretabile” le spese di amministrazione condominiale si possono anche detrarre ma questo potrebbe rappresentare non corretto ed entrare così in causa con l’Agenzia delle Entrate e successivamente, a seconda della luna del giudice tributario che potrebbe considerare non valida la sentenza del suo predecessore, essere successivamente sanzionati. E’ corretto?
Fa un pò di confusione. In italia non è che le sentenze fanno legge in quanto esisotno dei giudici tributari che, in caso di contenzioso tributiario si pronunciano. Logico pensare però che esista una gerarchia delle fonti del diritto. In questa fattispecie ci sono norme che come possiamo constatare sono di divers interpretazione e pur dovendo prevalere nel diritto tributario quella letterale abbiamo visto che permangono dei subbi. Ecco perchè vengono in soccorso le sentenze che creano un indirizzo giurisprudenziale a cui il giudice tributario potrebbe ragionevolmente uniformarsi a meno che non ritenga l’operato dei suoi colleghi non conforme o superato.
Quindi i professionisti come noi che lavorano da casa (che immagino siano parecchie migliaia) sono appesi ad una sentenza? Le sentenze fanno legge come in UK? Pensavo fossimo in ambito fiscale e non legale.
Grazie dell’aiuto :-)
Rispondo io per loro riciclando la risposta che hanno dato a me dato che sono nelle condizione di sua moglie (anche se io vivo da solo). Se le interessa avere un semplice si o no legga o faccia leggere al suo commercialista o avvocato la sentenza del 13 ottobre 1983 numero 1367.
Mia moglie utilizza il nostro appartamento con uso promisquo ma non siamo mai riusciti a detrarre le spese condominiali. Il suo commercialista sostiene che si possono detrarre solo delle spese di manutenzione e non il resto (per intenderci: giardinaggio, elettricità, pulizie, sostituzione di vari pezzi degli impianti, rimborso per l’amministratore, assicurazione dell’immobile ecc ecc) presentando comunque delle fatture che dovrebbe avere il mio amministratore. Ma non potrebbe bastare presentare il rendiconto annuale delle spese del condominio? Spero di essere stato chiaro. Grazie
Vorresti dedurti il costo di un affitto presunto? Spero di no. Comuqnue ti segnalo un articolo utile per il calcolo del canone minimo di locazione per non essere accertati
Buongiorno,
Se l’immobile di abitazione e’ intestato a mia moglie e io ho lo studio a casa, posso scaricare il50% dei costi ? Se si, quale e’ il costo presunto di affitto ?
Grazie
Si faccia scrivere dal suo commercialista perchè e si faccia dare qualche riferimento normativo e di giurispridenza a sostegno della sua tesi e dopo ha tutti gli elmenti per decidere in autonomia…che ne pensa? Le sembra una soluzione ragionevole?
Ciao, l’articolo è molto interessante, ma non so se risponde a un quesito che mi riguarda. Ho comprato un appartamento, insieme a un collega, che userò come studio professionale. L’appartamento, però, catastalmente risulta a uso abitativo(categoria A/2). Il commercialista insiste che non posso scaricare le spese di manutenzione straordinaria e l’iva proprio per la categoria catastale, che non è A/10, ma dal suo articolo si fa un chiaro riferimento all’immobile strumentale per natura (catasto) o per destinazione, e questo sembra proprio il mio caso. Specifico che non ho altri studi professionali nello stesso comune, e che la mia residenza è in un immobile diverso. Mi puoi dare un conforto a riguardo?
Ti ringrazio.
Buona continuazione
Roberto
Direi anche l’allacciamento, ha la stessa natura
Ciao, complimenti per l’articolo molto esplicativo, c’è così tanto da imparare…
Sono nel regime dei minimi, non mi è chiaro se posso dedurre al 50% anche le spese per il primo allacciamento di luce, gas e acqua, o solamente le bollette successive?
Grazie mille
“una normativa?”….è un po superficiale forse?
nell’articolo trova “Le segnalo a proposito una sentenza della corte di cassazione: 13 ottobre 1983 numero 1367″…la faccia leggere al suo commercialista e veda cosa ne pensa. Spero di avervi dato qualche spunto in più
Le percentuali del 50% per le ordinarie e del 30% per le straordinarie sembrano scaturire da una normativa. Infatti ero qua per chiedere lumi riguardo tale normativa di certo non sono venuto su questo sito per sentirmi dire di chiedere a lui. Sin lì ci arrivavo anche io….
L’amministratrice è di mia mamma e come ho scritto è lei la prima a non usufruire di queste detrazioni dato che ha l’ufficio in casa (proprio come me) mentre il mio amministratore (al quale ho chiesto una ricevuta) è comunque sulla stessa lunghezza d’onda.
A prescindere dalla mia esperienza personale le spese ordinarie e le straordinarie per chi ha l’ufficio in casa si possono detrarre o no?
E se “si” quale documentazione devo fornire al mio commercialista?
grazie
Francesco
Io le sto dicendo di farsi dire le ragioni dal suo commercialista e dall’amministratrice e di valutare autonomamente. Perchè per esempio il suo commercialista spara questo fantomatico 30%? E’ una percentuale ragionata in base all’effettivo spazio utilizzato in casa per la sua attività (criterio analitico che potrebbe essere valido) o se lo è inventato di sana pianta?
La sua amministratrice invece che arriva e spara che non si può fare….gli ha fornito una motivazione?
Io sono venuto qua giusto per sapere se far venire meno la suddetta fiducia. Se invece mi consiglia di fidarmi ciecamente del mio commercialista allora è un altro capitolo.
Quindi non c’è una normativa che regola questa situazione ma una sentenza? Le sentenze fanno legge come in UK?
Comunque il punto chiave è:
1) Ha ragione il mio commercialista o l’amministratrice?
2) Come ho scritto sopra in caso avesse ragione il mio commercialista il rendiconto di fine anno è sufficiente o l’amministratore deve fornire una diversa documentazione da presentare al commercialista?
grazie
Francesco
Deve dare retta al suo commercialista qualuqnue cosa dice. Le ha conferito un incarico che si basa sulla fiducia. Se viene meno rescinde e ne trova un altro.
Io le ho fornito degli elementi su cui riflettere; il suo commercialista e questa amministratrice di condomini quali elementi hanno prodotto a supporto delle loro tesi? Forse è più comodo dire che non si può per non dover assumere troppe responsabilità e non dover cercare una risposta tra le sentenze, leggi, circolari ecc?…..spero di no per lei altrimenti cambi professionisti.
Il mio commercialista dice 50% le ordinarie e il 30% le straordinarie mentre altre persone (tra cui una amministratrice nelle mie condizioni (con ufficio in casa)) dicono che non si può. A chi devo devo dar retta?
Nel caso avesse ragione il mio commercialista devo farmi rilasciare una ricevuta specifica dal mio amministratore o basta il rendiconto che redisconto di fine anno delle spese condominiali sostenute?
ringrazio nuovamente
Francesco