Immobili dei Professionisti deduzione spese ristrutturazione 2022, manutenzione ordinaria e straordinaria

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studio fiscale: manutenzioneContinua la serie di post dedicati al trattamento fiscale dei costi e delle spese a carico dei liberi professionisti lavoratori autonomi titolari di partita Iva con specifico riferimento alle spese sostenute sugli immobili adibito all’esercizio dell’attività a titolo di  manutenzione ordinaria e straordinaria. La guida fiscale spiega brevemente come detrarre e dedurre i costi dell’attività di lavoro autonomo o professionale e su come calcolare l’IVA da portare in detrazione o il costo da poter dedurre dal proprio reddito professionale. Giusto per chi non lo sapesse il libero professionista può detrarre  l’IVA pagata ai fornitori e allo allo stesso tempo, ai fini del calcolo del’Irpef, l’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, il libero professionista dedurrà  i costi e le spese sostenute dai compensi incassati dai clienti e tra questi anche quelli relativi allo studio professionale, all’ufficio, all’immobile o casa ad utilizzo promiscuo.

La prima distinzione: di quale tipologia di immobili parliamo

La prima distinzione infatti da fare riguarda proprio la destinazione che diamo allo studio, alla casa all’appartamento ai fini dell’esercizio dell’attività in quanto possiamo comprare un ufficio accatastato come A10 e qui svolgerci la nostra attività, ma possiamo anche adibire una stanza all’esercizio della libera professione: è il caso per esempio di medici, avvocati o dottori commercialisti che destinano una stanza alla propria attività e quindi diciamo che essi destinano promiscuamente l’immobile anche ai fini dell’attività e quindi diventano in parte immobili strumentali.

In tal modo essendo strumentali danno il diritto a chi li utilizza di portare in deduzione i costi sostenuti per l’immobile sempre in relazione alla percentuale di destinazione alla propria attività. In genere si applica un 50% forfettario del costo sostenuto  a cui si dovranno applicare poi le percentuali stabilite dal TUIR o dal testo unico Iva e sempre a meno che il professionista non sia titolare di altro immobile sito nello stesso comune ad uso professionale esclusivo.
LEGGI ANCHE: Il caso più comune sono le spese di acqua luce, gas, utenze, ma è anche il caso di prendere in considerazione le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Acquisto dell’Immobile da destinare ad uso promiscuo

In caso di immobili acquistati a partire dal 1.1.2007 le spese relative all’ammortamento, alla ristrutturazione ed alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria sono deducibili in base ai coefficienti di ammortamento previsti per gli immobili. In caso di immobile acquistato prima di questa data, cioè prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina che abbiamo riassunto nelle righe sopra, la deducibilità è entro la quota del 5% del costo complessivo dei beni ammortizzabili. L’eventuale spesa sostenuta che supera questa percentuale potrà essere dedotta ai fini IRPEF nel cinque anni successivi. Tuttavia è sempre necessario poter dimostrare (basta un estratto al catasto di cui l’agenzia delle entrate dovrebbe già essere in possesso) da cui si evinca che nello stesso comune non si ha un altro ufficio destinato esclusivamente alla propria attività (chissà se vale nel caso si svolgano attività diverse?).

La successiva cessione e la relativa eventuale plusvalenza che ne potrebbe derivare anche non sarà rilevante ai fini della tassazione seppur abbiate destinato l’immobile alla vostra attività.

Acquisto in leasing immobiliare

Anche in questo caso valgono le stesse regole di detrazione IVA o deduzione ai fini Irpef calcolate però questa volta sui canoni che periodicamente andrete a pagare (salvo la verifica della durata minima del contratto richiesta dalla normativa per consentire la deduzione ai fini IRPEF). I canoni di leasing immobiliare saranno deducibili per il lavoratore autonomo (un esempio sono gli studi o l’ufficio).

I canoni di affitto invece pagati dal professionista pagati per un immobili strumentale sono deducibili ai fini Irpef ed Irap al 100% (al 50% se ad utilizzo promiscuo). Per la deduzione sarà necessario che il lavoratore autonomo non abbia un altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o della professione nello stesso comune.

Leggi anche: Guida al Leasing immobiliare

Spese di gestione e manutenzione e/o Utenze

Per quanto riguarda la documentazione delle spese, i costi sostenuti devono essere verificabili attraverso le fatture delle imprese che hanno eseguito i lavoro o, nel caso di lavori condominiali, dal rendiconto del condominio con la suddivisione delle spese a carico del professionista. Per le manutenzioni eseguite da una ditta direttamente a favore del professionista, la spesa è soggetta ad IVA e la fattura deve essere annotata sul registro IVA acquisti. L’IVA è detraibile purché non si tratti di un immobile ad uso abitativo. Per altre spese potete considerare gli articoli dedicati per esempio alla deduzione spese telefoniche, adsl, internet per i professionisti.

Occhio però perché uno spunto di riflessione che fino ad oggi non ho avuto modo di condividere con nessuno è che qualora vi deduciate i costi si potrebbe tassare la plusvalenza o dedurre nello stesso modo la plusvalenza derivante da un’ipotetica cessione. Per cui se avete intenzione di cedere fate questa riflessione con largo anticipo, magari l’anno precedente così che smettiate di destinare il vostro immobile anche per la vostra attività libero professionale.

Le spese di ristrutturazione, per intenderci quelli che darebbero luogo alla detrazione fiscale per le persone fisiche nel caso siano sostenute su immobili destinati esclusivamente all’esercizio dell’attività (esempio uno studio medico) sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo dei beni ammortizzabili e l’eventuale eccedenza è deducibile nei cinque esercizi successivi.

Immobili strumentali per natura all’attività: studi, uffici, laboratori

Gli immobili possono essere strumentali per natura (classico esempio un ufficio con categoria catastale A/10) oppure essere destinati ad uso promiscuo per la vostra vita personale e la vostra attività (esempio casa che è anche studio). Nel primo caso non avete problemi in quanto il 100% del costo e dell’Iva sono rispettivamente deducibile dal reddito Irpef e nella liquidazione Iva.

Nel caso si tratti di immobili ad uso promiscuo vale lo stesso ragionamento ma si prenderà solo il 50% del valore delle spese proprio perchè c’è un utilizzo promiscuo.

Il principio di fondo è che per gli immobili ad uso promiscuo qualsiasi spesa si prende a metà ossia per il 50% del suo valore. Allo stesso modo anche la rendita catastale dell’immobile ad utilizzo promiscuo concorre solo per il %50 per cento del suo valore.

Immobili destinati all’attività di lavoro autonomo o professionale: utilizzo promiscuo

Vi riporto il testo della norma che può esservi utile in quanto recita che “Per gli immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione, e’ deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del relativo canone. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili nonché quelle relative all’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono”.

La norma non fa esplicito riferimento all’ipotesi di locazione dell’immobile accatastato come residenziale e che successivamente viene destinato ad uso promiscuo (I.e. il caso di un professionista che si affitta casa e che la destina in parte anche a proprio studio). Tuttavia gli si possono dare due interpretazioni contrastanti una che vede l’impossibilità perchè è accatastato come residenziale ma causa di esclusione a mio avviso non reggerebbe: l’altra che invece tiene in considerazione la finalità e la strumentalità del costo sostenuto. Seguendo questo filone si potrebbe concedere anche la deduzione dei canoni di locazione pagati. Del resto non vedo la differenza da un punto di vista sostanziale anzi mi verrebbe più da tutelare un libero professionista alle prime armi che non ha la disponibilità per concedersi l’affitto di uno studio piuttosto che un professionista con casa da una parte e disponibilità per un affitto di uno studio dall’altra.

Costi di ristrutturazione dell’immobile del professionista

Nel caso dobbiate provvedere a fare dei lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria dello studio professionale o del vostro ufficio dove esercitate la professione, ad esempio, le spese sono deducibili dal vostro reddito imponibile con alcuni regole da tenere a mente.

In pratica se sostengo una spesa ordinaria di manutenzione il suo costo lo dedurrò subito nell’esercizio di sostenimento mentre nel caso di spesa straordinaria il costo sarà capitalizzato sul valore dell’immobile e pertanto risulterà deducibile per il tramite delle quote di ammortamento dell’immobile che ha coefficienti di ammortamento (molto bassi) pertanto su un orizzonte temporale ben più lungo.
Rispetto all’ambito soggettivo di applicazione i soggetti che possono richiedere la deduzione dei costi sono coloro che sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e titolari di partita Iva per immobili ivi ubicati e potranno beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari degli immobili ma anche tutti coloro che sono titolari di diritti reali su questi, cioè affittuari, usufruttuari, soci di imprese.

Manutenzione ordinaria e straordinaria

Inizialmente dobbiamo fare una destinazione tra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria per capire se spesare interamente il costo nell’esercizio o capitalizzarlo sul valore dell’immobile  e procedere ad ammortamento.
La detrazione è concessa per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, come la tinteggiatura, la realizzazione di servizi igienico sanitari, il rifacimento dell’impianto elettrico, di riscaldamento, il cambio degli infissi, eccetera.

In relazione alle spese di ristrutturazione occorre distinguere tra spese che per loro caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo degli immobili, che ne determinano anche l’aumento del valore commerciale e le spese che invece non lo sono. Questo perché le spese che riguardano lavori tali da comportare un aumento di valore del bene immobile sono deducibili per intero seguendo i medesimi criteri previsti per le quote di ammortamento dell’immobile a cui si riferiscono, mentre, le spese di ammodernamento, manutenzione e ristrutturazione che non siano imputabili ad incremento del costo degli immobili, sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili (quindi non solo dell’immobile di riferimento).
Da notare che gli Enti locali non sono ammessi alla detrazione, poiché non sono soggetti IRPEF. Inoltre precisiamo che le imprese e altri soggetti commerciali non sono ammesse alla detrazione se intervengono su immobili non residenziali.

Vi ricordo inoltre che anche ai fini Irap il regime fiscale di deduzione delle spese e, in questo caso delle componenti che dovranno essere dedotte dal valore della produzione netta, è il medesimo previsto ai fini IRPEF.

Risposta ad un commento: Le segnalo a proposito una sentenza della corte di cassazione: 13 ottobre 1983 numero 1367 che sostiene chiaramente che possono definirsi strumentali unicamente quegli immobili che hanno come unica destinazione quella di essere direttamente impiegati nell’espletamento di attività tipicamente imprenditoriali. L’agenzia delle entrate quindi immagino si attacchi alla parola unicamente, tuttavia se lei è un avvocato  ma non ha i soldi per pagarsi un affitto per lo studio che cosa fà? Deve chiudere l’attività ed andare sotto i ponti determinando un costo per la collettività e richiedere un assegno di disoccupazione? Le segnalo anche il riferimento normativo del Tuir a cui fare riferimento che è l’articolo 54 comma 3 del Tuir.

Questo però preciso sotto egida condizione che non possiede altro immobile nello stesso comune adibito a studio. In tal modo forfettariamente considera il 50% dei costi e per intenderci le utenze più che altro e ai fini Iva pur non potendo fare una forfettizzazione del 50% come avviene nei costi e allora mi baserei (a dire il vero forse sarebbe meglio anche farlo per i costi) per esempio sulla volumetria della parte di casa adibita a studio. Tuttavia le segnalo anche che quando ho provato a proporre il criterio degli effettivi metri quadrati adibiti all’attività di casa rispetto a quella abitativa mi hanno guardato come e fossi esagerato in quanto la norma non va così nello specifico per cui la forfettizzazione del 50% sarebbe più che sufficiente.

Tassazione della rendita catastale degli immobili ad uso promiscuo

Alcuni di voi furbescamente mi hanno chiesto se oltre alla deduzione prevista come persona fisica in merito alla detassazione della rendita catastale che indicate solitamente nel rigo RN 2 potete aggiungere anche quella indicata nel quadro RE 10. In realtà non è così altrimenti vi state detraendo due volte la stessa cosa per cui si dovrebbe procedere inserendo più correttamente il 50% della rendita come detrazione per abitazione principale nel rigo visto sopra e tassarsi il 50% della rendita nel quadro RB che sarà poi dedotta nel rigo RE10 mentre nel quadro RN 2 indicherete solo il 50% della rendita.

Opzione per la cedolare secca

Alcuni si chiedono se possono anche utilizzare il regime della cedolare secca sui proventi (ne caso in cui sono proprietari di immobili che vorrebbero affittare a professionisti) o sui costi se siete professionisti e vi stanno proponendo di adottare la cedolare secca. Comunque vi dico che la cedolare si applica solo agli immobili ad uso abitativo e destinati ad abitazione comprese le relative pertinenze cui fa riferimento l’articolo 3 del D.lgs 23 del 2011.
Questo implica che sono fuori non solo quegli immobili cosiddetti strumentali per natura ma anche quelli strumentali per destinazione ossia quelli abitativi ma destinati promiscuamente alla propria attività libero professionale.

Le altre Spese deducibili dei professionisti

Potete approfondire l’argomento leggendo l’articolo dedicato legato alle spese deducibili dei professionisti.

Deduzione abiti da lavoro, vestiti, borse etc

Potete leggere il nuovo articolo dedicato alla possibilità di portare in deduzione i costi sostenuti per l’acquisto di abiti, vestiti, scarpe, borse etc.

106 Commenti

  1. Mmmm…ci sto pensando…quidni le hanno detto che si può dedurre il costo al 50 per cento…ed è vero….ma se opta per la cedolare secca no. Immagino che glil’ha detto ha pensato che essendo la cedolare secca un’imposta sostituitiva accorpasse sia costi sia ricavi ma non sono d’accordo perchè chi sostiente il costo, seppur in misura limitata lo sostiene e come tale ne resta incisa per la propria attività per cui io mi dedurrei il 50 per cento del canone anche nel caso della cedolare.

  2. svolgo attività di libero professionista in un locale di un appartamento preso in affitto: Posso scaricare tra i costi dell’attività una parte del canone di affitto? E in che misura ( mi dicono il 50%)?. E vero che se il proprietrio dell’immobile opta , relativamnte a detto appartamento, per la cedolare secca io sicuramente non potrò scaricare tra i costi una parte del canone?

  3. No, a meno che lei non si può far fare un contratto di comodato in cui sostenete sostenete che lei paga metà delle utenze (e poi lo deve fare) e le scarica. Ma anche in questo caso lo sconsiglio perchè poi comunque le fatture dovrebbero essere intestate a lei. Al piàù si potrebbe far fare un ribaltamento di costi da sua moglie e poi lei dedursi il costo…non l’Iva.

  4. Sono libero professionista con partita IVA. Utilizzo promiscuamente l’immobile di proprietà del coniuge per svolgere l’attività professionale. Posso detrarre al 50% le spese per le utenze (Enel – telefono – condominio) anche se le stesse sono intestate al coniuge?

  5. Sono proprietaria di un negozio in condominio adibito a bene strumentale della mia impresa di aritigiano. Sono stati effettuati dei lavori straordinari per ripristino pavimentazione portico condominiale (antistante anche al negozio).
    Le spese di mia competenza sono state ripartite dall’amministratore in base ai millesimi generali di proprietà e si riferiscono a fatture emesse dall’impresa edile, dall’ingegnere e dal compenso specifico dell’amministratore calcolato sui lavori eseguiti. Nelle suddette spese è compresa una iva al 10% e al 22%.
    La mia domanda è se esiste il modo per portare in detrazione l’iva sostenuta (le fatture sono state emesse al Condominio) sulla mia liquidazione iva trimestrale e, in caso affermativo, con quale modalità e quali documenti dovrei farmi rilasciare.
    Grazie

  6. Sono un professionista con ufficio presso l’abitazione, le utenze ( acqua, luce, ecc..) sono intestate a me come persona fisica e uso domestico, posso detrarre l’Iva in proporzione ai soli mq usati come ufficio, o devo chiedere che le fatture siano intestate come soggetto con partita iva???

  7. Buongiorno,ho la partita iva come ditta individuale, e ho la sede in una stanza Dell appartamento di cui pago l affitto. Cosa è possibile detrarre dalle spese? Il commercialista non mi ha mai chiesto bollette o bonifici affitto, ma solo il contratto di affitto. Finora non mi ha mai portato nulla in detrazione. Grazie

  8. Buon giorno sono un promotore finanziario e sto valutando l’acquisto di un immobile da adibire sia a residenza che ad ufficio, il costo dell’acquisto per il 50% posso dedurlo? Grazie

  9. Buongiorno

    il mio commercialista da quasi 10 anni non mi fa detrarre nessuna spesa di casa perché sostiene che non sono detraibili per i professionisti non iscritti ad albi professionali. Poiché la mia professione non dispone di albo, per lui è pacifico che non ho diritto a detrazioni. Io lavoro in casa e parzialmente presso i clienti.

    Mi può indicare il punto preciso della normativa che permette tali detrazioni?
    Grazie in anticipo.

  10. diciamo che è border line in quanto prima dovrebbe verificare che vi sia un contratto di locazione o comodato tra lei e sua nonna ancor prima di valutare se dedurle o meno.

  11. gentilissimi,
    chiedo un chiarimento:
    soggetto che opera nel regime dei minimi e che sostiene spese straordinarie di manutenzione su beni di terzi (casa della nonna) dove svolge la propria attività professionale. Come deve comportarsi? le spese di manutenzione sono da intendersi come beni strumentali?
    Grazie

  12. Chiedo sempre scusa, ma lasciando perdere le altre questioni, la mia domanda è la seguente:
    per quale coefficiente devo moltiplicare la rendita catastale che leggo sulla visura per calcolare la spesa (che sarebbe la omologa di unfitto studio per intenderci) da portare in detrazione nel calcolo del reddito professionale???
    Grazie sempre

  13. Si ma quella sull’abitazione principale poi sarebbe dimezzata per cui dove la mette la mette questa detrazione sempre una volta se la può detrarre. Non è che se la detrae al 100% come persona fisica e un altro 50% come profesisonista. Ok?

  14. perdonatemi se insisto. Ma a quanto ho capito le norme prevedono espressamente la possibilità, nel caso di studio interno alla propria abitazione in proprietà,la possibilità di dedurre il 50% della rendita catastale. L’unica informazione certa che non c’è e se adottare come rendita quello che risulta in catasto (ma l’importo sarebbe ridicolo!!) o il dato rivalutato. Ma con quale coefficiente???
    Grazie

  15. Guardi io non la deduco in realtà perchè se è abitazione principale già non concorre alla formazione

  16. Salve,
    avrei bisogno di un cortese chiarimento. Quando lo studio è interno alla propria abitazione (detenuta in proprietà) può dedursi il 50% della rendita catastale.
    Nel mio caso, la rendita risultante dalla visura catastale è pari ad euro 620. Prima di calcolarne il 50 % devo moltiplicarla per dei coefficienti di adeguamento e, se si, quali sono questi coefficienti nel caso di abitazione A/2?
    Grazie

  17. Ma se prendo in affitto una casa per abitarci e farci lo studio posso optare per la cedolare secca e scaricarmi le spese come libero professionista?

  18. Provate a fare riferimento ad una serie di articoli che ho scritto su cosa si intendono manutenzione straordinaria e ordinaria…cercateli nel motore di ricerca interna al sito. Spero di avervi dato una mano.

  19. Salve,
    anch’io sto sistemando l’abitazione che uso anche come ufficio.
    Cambio sanitari, piastrelle bagno, pavimentazione ed alcune parti dell’impianto elettrico.
    Inoltre acquisto cucina nuova e qualche altra componente d’arredo.

    – posso dedurre anche i costi di quello che non concerne nello specifico il lavoro, ma che comunque ha attinenza? Es: spese accessori del bagno? Oppure del corridoio dal quale si accede allo studio?

    – per evitare costi troppo eccessivi di geometra ho scelto di chiede al comune la cia per manutenzione ordinaria (come privato) anche se sto eseguendo opere che sarebbero “straordinarie”,domanda: come azienda posso mettete in detrazione / deduzione a prescindere dalla documentazione / permessi richiesti? Anche ció che risulta “manutenzione straordinaria”?

    Grazie mille! In bocca al lupo a tutti

  20. Confermo quanto riportato dall’agenzia, 50%…però il restante 50% sarà un costo dededucibile dal reddito da lavoro autonomo.

  21. Salve,
    a seguito dell’estensione delle agevolazioni fiscali “ECO BONUS” fino al 31/12/2014, vorrei avere un chiarimento in merito alle detrazioni IRPEF legate alla ristrutturazione edilizia di un immobile di proprietà (che in realtà verrà intestato entro febbraio 2014 al 50% con la mia fidanzata).
    Svolgendo l’attività di libero professionista, mi chiedevo se tale detrazione fosse riconosciuta nella misura ridotta del 50% in quanto sullo stesso desidero trasferire anche la sede della partita IVA e godere quindi delle agevolazioni fiscali legate all’utilizzo promiscuo del bene.
    Avrei piacere di avere qualche chiarimento a riguardo in quanto anche la guida dell’agenzia dell’entrate riporta quanto segue: “Quando gli interventi di ristrutturazione sono realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio di un’attività commerciale, dell’arte o della professione, la detrazione spetta nella misura ridotta del 50%”.

    Vi ringrazio in anticipo per l’attenzione.

  22. scusate, una domanda relativa all’iva applicata su un bene acquistato all’asta giudiziaria; il bene in oggetto è un terreno edificabile da utilizzare per costruire la prima casa, posso detrarre l’iva essendo libero professionista?
    grazie

  23. A mio modesto avviso può destinarlo, se non ho i soldi per locare o acquistare. Il fisco però forfettariamente le toglie il totale della percentuale di deducibilità dei costi e detraibilità dell’iva in base alla natura dei beni e servizi proprio perchè preusme anche un utilizzo promiscuo della cosa o del servizio.

  24. Buongiorno,

    sono un libero professionista titolare di partita Iva. Attualmente svolgo la mia professione in un appartamento preso in affitto , con contratto uso ufficio 6 + 6 ma accatastato ad uso abitativo.

    L’anno scorso si è liberato un appartamento ( anch’esso adibito ad uso abitativo ) del quale sono proprietario.

    Vorrei dunque trasferire il mio studio in quell’appartamento , svolgendovi esclusivamente la mia attività ( Design di Abbigliamento ) senza però abitarvi. Non vi sarebbe dunque un uso promiscuo.

    Vorrei capire se sono obbligato a chiedere il cambio di destinazione d’uso oppure no .
    Nel caso io non faccia cambio di destinazione d’uso, in che modo potrei dedurre le spese che sosterrei per adeguare gli impianti e rinnovare pavimenti , bagno e serramenti ( i locali sono totalmente da ristrutturare )?
    Preciso che il regolamento di condominio non è contrario all’uso degli appartamenti per usi professionali o commerciali purchè tali attività non rechino danno o disturbo alle altre unità abitative ( si fa riferimento ad esempio a rumori molesti o odori sgradevoli ) e purchè non ci sia continuo passaggio di pubblico . il che non sarebbe il mio caso.

    Le informazioni lette o prese fin’ora sono totalmente discordanti, un vero rebus..

    Grazie per l’attenzione e per la risposta.

    Fabrizio

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