Detrazioni fiscali per Box e pertinenze: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

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ristrutturazione ediliziaIn caso di acquisto di box pertinenziale, la detrazione dall’Irpef dovuta dal contribuente del 36% (50% fino alla fine del 2017 salvo ulteriori proroghe) spetta anche nell’ipotesi in cui il pagamento, purché avvenuto mediante bonifico bancario o postale, sia disposto nello stesso giorno della stipula del rogito, con qualche ora di anticipo rispetto alla conclusione dell’atto ed anche se in mancanza di un preliminare registrato: questo è l’articolo scritto dal Dott. Massimo Pipino

Ricordo che le percentuali di detrazione sono aumentate al 50% e resteranno tali fino al 31 dicembre 2016 salvo ulteriori proroghe che vi consiglio sempre di verificare con le norme.

L’acquisto d Box pertinenziali

Nell’ipotesi in cui si verifichi l’acquisto di abitazioni facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione, ovvero da cooperative edilizie, la detrazione del 36% spetta unicamente se i lavori sono eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, mentre è esclusa se i lavori sono stati avviati nel corso del 2007.

Questi, in estrema sintesi, sono i chiarimenti contenuti, rispettivamente, nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 13 gennaio 2011, e nella risposta del Ministero dell’Economia e Finanze all’interrogazione parlamentare n. 5-04025 del 12 gennaio 2011, con riferimento a due specifiche fattispecie di applicabilità della detrazione del 36%.

1. Acquisto di box pertinenziale
2. Acquisto di abitazioni poste in fabbricati ristrutturati

1. Acquisto di box pertinenziale

Come noto, la detrazione del 36% è stata introdotta dall’art. 1, della legge 449/1997 a partire dal periodo d’imposta 1998 ed è attualmente applicabile per le spese di ristrutturazione edilizia sostenute fino al 31 dicembre 2012 [1], nel limite massimo di 48.000 euro per unità immobiliare.
La medesima agevolazione spetta, inoltre, per la costruzione, ovvero anche per l’acquisto di box pertinenziali nuovi e, in tale ipotesi, è commisurata all’entità alle spese di realizzazione dell’autorimessa, certificata dall’impresa costruttrice mediante un’apposita dichiarazione.
Per tale fattispecie, la detrazione del 36% spetta a condizione che sussista il vincolo pertinenziale tra l’abitazione ed il box, così come risultante dall’atto di acquisto.

Vi ricordo che fino alla fine del 2016 le detrazioni fiscali consentite per il 36% salgono al 50% ed aumenta anche il tetto d spesa a 96 mila euro!!!

Vincolo di pertinenza del Box

In merito alla prova dell’esistenza del vincolo di pertinenzialità, l’Agenzia delle Entrate si era espressa, in passato, chiarendo che, in presenza di pagamenti, effettuati con bonifico prima della stipula dell’atto di vendita, la detrazione del 36% è applicabile unicamente a condizione che sia stato già stipulato un contratto preliminare, regolarmente registrato, da cui risulti il vincolo pertinenziale esistente tra l’abitazione e l’autorimessa (cfr. R.M. n. 38/E/2008).

Pertanto, in base a tale restrittivo orientamento, in assenza di un contratto preliminare regolarmente registrato, da cui risulti la destinazione funzionale del box a servizio dell’immobile e nell’ipotesi di pagamento del corrispettivo (totale o in acconto) prima del rogito, tali importi non rilevano ai fini della detrazione del 36%, anche se la stipula del contratto definitivo è avvenuta nel medesimo periodo d’imposta del pagamento.

Con la R.M. n. 7/E/2011, l’Agenzia delle Entrate torna nuovamente sulla questione, e chiarisce che, pur in mancanza di un contratto preliminare registrato, la detrazione fiscale del 36% (50% fino alla fine del 2017 salvo ulteriori proroghe) viene riconosciuta se il pagamento delle spese di acquisto del box viene disposto, mediante bonifico, nella stessa data della stipula del rogito, ma in un orario antecedente alla conclusione dell’atto.

In tale ipotesi, osserva l’Amministrazione finanziaria, anche se, al momento del pagamento, non sussiste ancora il vincolo pertinenziale tra l’autorimessa e l’abitazione, il beneficio può comunque essere riconosciuto ove la pertinenzialità venga attribuita nell’arco della medesima giornata, mediante la conclusione dell’atto di compravendita. In sostanza, in assenza di preliminare registrato, gli importi corrisposti per l’acquisto del box pertinenziale rilevano, ai fini del 36%, anche se versati nello stesso giorno (e non prima), della stipula del rogito.

Acquisto di abitazioni poste in fabbricati ristrutturati nel 2016/2017

Dal 1° gennaio 2002, l’art. 9, comma 2, della legge 448/2001 ha previsto l’applicabilità della detrazione del 36% nell’ipotesi di acquisto di abitazioni poste in fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione o da cooperative edilizie, che provvedano anche alla successiva vendita, o assegnazione. Tale ulteriore agevolazione, da calcolare in modo forfetario, sul 25% del corrispettivo di acquisto, entro il limite massimo di 48.000 euro [2], è stata prorogata dal legislatore per diversi periodi d’imposta.

In particolare, la legge Finanziaria 2006 [3] aveva riconosciuto l’applicabilità del beneficio per gli acquisti di abitazioni effettuati entro il 30 giugno 2007, a condizione che gli interventi di integrale ristrutturazione dell’edificio fossero ultimati entro il 31 dicembre 2006.

Successivamente, la legge Finanziaria 2007 [4] ha prorogato, fino al 31 dicembre 2007, la sola detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie, senza prolungare, contestualmente, l’applicabilità del beneficio per l’acquisto delle unità abitative poste in fabbricati ristrutturati. Quest’ultima agevolazione è stata, infatti, reintrodotta dalla successiva legge Finanziaria 2008 [5], con specifico riferimento agli acquisti effettuati entro il 30 giugno 2013, a condizione che i lavori sull’edificio vengano “eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012”.

La formulazione letterale di quest’ultima disposizione sembrerebbe escludere dal beneficio gli acquisti di fabbricati nella specifica ipotesi in cui i relativi lavori di ristrutturazione siano stati  avviati nel corso del 2007, con un’evidente lacuna normativa rispetto al regime applicabile per i periodi d’imposta successivi.

Sulla questione, è stata formulata l’interrogazione parlamentare n. 5-04025/2010 presso la VI Commissione (Finanze) della Camera [6], alla quale il Ministero dell’Economia e Finanze ha risposto nella persona del Sottosegretario Sonia Viale, che ha, in sostanza, confermato la citata disposizione.

Esclusioni dal beneficio fiscale

In particolare, è stato chiarito che l’esclusione dall’applicabilità del beneficio, per quanto riguarda i fabbricati ristrutturati nel 2007, deriva da un’espressa volontà del Legislatore, e non può essere sanata in via di interpretazione.
In tal senso, nella risposta viene richiamato anche l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate, che, nella propria Guida aggiornata al 2010 «Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali» chiarisce che l’agevolazione spetta unicamente a partire dal 2008, senza continuità con il periodo d’imposta precedente [7].
In merito, stante l’orientamento restrittivo dell’Amministrazione finanziaria, sarebbe opportuno un ripensamento dell’attuale disposizione legislativa, mediante l’introduzione della possibilità di fruire della detrazione per l’acquisto di abitazioni ristrutturate nell’ipotesi in cui l’”ultimazione” dei lavori avvenga a partire dal 1° gennaio 2008, a prescindere dalla data di inizio degli stessi.

In tal modo verrebbe eliminata la disparità di trattamento fra gli acquisti di unità abitative ristrutturate nel 2007, e le compravendite di abitazioni i cui lavori di recupero incisivo sono stati eseguiti a partire dal periodo d’imposta 2008.

Irpef
2010 = 0
2011 = -15.5
2012 = -8,9
2013 = -8,9

Novità 2013: vi ricordo che per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2013 le detrazioni fiscali sono aumentate fino al 50% del valore delle spese di acquisto sostenute. Potete approfondire le modalità per la fruizione del beneficio fiscale leggene gli articoli correlati a questo ed in particolar modo quello dedicato alle detrazioni fiscali sui lavori di ristrutturazione e quelli legali ai benefici fiscali sul risparmio energetico al 65%.

Agevolazione fiscale anche nel caso della costruzione o ristrutturazione del BOX

Se invece siete interessati proprio a costruirlo o a ristrutturare il vostro box allora vi segnalo l’articolo dedicato proprio alle agevolazioni fiscali per la ristrutturazione di box, garage, parcheggi o autorimesse o anche quello dedicato agli incentivi fiscali per la costruzione di un box, garage, autorimessa o parcheggio

http://www.tasse-fisco.com/autoveicoli/imposta-registro-box-garage-cantine-posti-imponibile-valore-catastale/39263/

http://www.tasse-fisco.com/case/detrazione-36-box-garage-lavori-ristrutturazione/5081/

http://www.tasse-fisco.com/autoveicoli/costo-revisione-auto-scadenza-ogni-quanto/39575/

Note
[1] Cfr. art. 2, commi 10-11, della legge 191/2009 – legge Finanziaria 2010.
[2] Tale limite, fissato, in origine, a 77.468,53 euro, e` stato abbassato a 48.000 euro a seguito di diverse modifiche legislative. [3] Cfr. art. 1, comma 121, della legge 266/2005 – legge Finanziaria 2006.
[4] Cfr. art. 1, comma 387, della legge 296/2006 – legge Finanziaria 2007.
[5] Cfr. art. 1, comma 17, lett. b, della legge 244/2007 – legge Finanziaria 2008 e successive modifiche, prorogata, da ultimo, dalla legge 191/2009 – legge Finanziaria 2010.
[6] Ad iniziativa dei Deputati Bernardo e Ciccioli, del Gruppo parlamentare PdL.
[7] Inoltre, la risposta del Ministero delle Finanze contiene la valutazione circa gli effetti finanziari derivanti da un eventuale ripristino dell’applicabilità della detrazione per il periodo d’imposta 2007 (in termini di riduzione del gettito Irpef), come di seguito evidenziato 

41 Commenti

  1. Buonasera a tutti. Avrei bisogno di un chiarimento. Io ho comprato un abitazione di nuova costruzione con box annesso, non ho effettuato pero’ un bonifico con la causale necessaria per godere della detrazione . Non mi spetta la detrazione in questo caso giusto? Oppure posso provare ad allegare un autocertificazione?

  2. […]

    Resta il fatto che l’acquirente essendo obbligato a fare un bonifico per l’acquisto del box pertinente, lo dovrà per forza fare prima del rogito altrimenti il venditore non firmerà l’atto di compravendita.
    Di conseguenza il rischio di essere fregati anche questa volta resta a carico dell’acquirente che magari appena fatto il bonifico, potrebbe avere un attimo primo del momento del rogito un rifiuto da parte del venditore a presentarsi al rogito oppure in fase di rogito scoprire che non è possibile concludere l’atto di compravendita per complicazioni varie attinenti la parte venditrice.
    Come sempre i pessimi legislatori e politici che abbiamo in Italia se ne fregano altamente di tutelare gli interessi dei cittadini italiani, dell’acquirente.
    Bastava semplificare il tutto prevedendo il pagamento a parte del box pertinente anche questo con assegno bancario da presentare al notaio al momento del rogito, senza quindi l’obbligo di dover fare prima questo famigerato bonifico, come se un assegno bancario o circolare non attestassero l’avvenuto pagamento per il fisco dello Stato italiano. Davvero demenziali.

  3. Grazie al vostro aiuto molti dubbi vengono sciolti , ma vorrei essere sicuro di aver capito. Acquistando da una ditta che opera una ristrutturazione e riqualificazione di un intero stabile abbandonato (un rudere in pratica) creando alcune unità abitative, la detrazione è commisurata al 25% forfettario del valore di vendita diviso 2 poichè per il 2015 vale la proroga del 50%. Dato che l’edificio verrà dotato di pannelli solari e portato in Classe A, i pannelli possono beneficiare del conto energia oppure la detrazione del 25% (forfettario) sulla ristrutturazione dell’edificio esclude tale opzione? Inoltre verranno costruiti dei garage pertinenziali , anche essi rientrano nel 25%forfettario per ristrutturazione oppure posso essere scaricati al 50% della dichiarazione di spesa del costruttore come avviene normalmente? Grazie.

  4. Salve,
    Qui si parla solo di ristrutturazione.
    Ma bel caso io costruissi una nuova abitazione con box di pertinenza su terreno di proprietà, potrei usufruire almeno per il box della detrazione?
    Grazie

  5. Buonasera, ho letto questo articolo con molto interesse e ritenendolo davvero esaustivo credo di trovarmi nel posto giusto per il mio caso davvero partcolare: sempre con riferimento alle detrazioni fiscali previste per l’acquisto di un box auto pertinenziale ad un’abitazione (articolo 11, Dl 83/2012, convertito in legge 134/2012, e articolo 16, Dl 63/2013), sono a chiedere delucidazioni sulla mia posizione: in data 07/09/2011 ho effettuato un Contratto preliminare di Compravendita, regolarmente registrato alla Agenzia delle Entrate (in data 20 settembre 2011), il quale contempla una discreta somma (indicata nel contratto come caparra confirmatoria) indispensabile al completamento dell’immobile stesso.
    Nei mesi successivi il costruttore edile è entrato in forti difficoltà finanziare, imprevisto che – tra le varie cause – ha comportato un ritardo della consegna dell’immobile e lo slittamento del rogito (originariamente previsto per il 30/05/2012) sino a questa settimana (12/06/2014)!
    Ritardo dovuto – com’è ovvio – a cause assolutamente indipendenti dalla volontà degli acquirenti, i quali sono in possesso della regolare (firmata e timbrata) attestazione rilasciata dall’impresa costruttrice (in data antecedente all’atto di acquisto), che riguarda i soli costi di realizzazione del box sostenuti dalla suddetta.
    Per completare il quadro preciso che la rimessa in questione è, ovviamente, di nuova realizzazione, pertinenziale all’abitazione, il cui acquisto è stato contestuale a quest’ultima, ma soprattutto che al momento del rogito non è stata pagata alcuna cifra, poiché l’accordo tra le parti prevede l’intero accollo di un mutuo (contratto dal costruttore, accollato) dagli acquirenti (accollatari).
    Ora il quesito è: gli acquirenti (nella fattispecie io e mia moglie), hanno diritto alla suddetta detrazione?
    Qual è l’iter per poterne usufruire?

  6. Salve, ho acquisto un alloggio e il relativo box di pertinenza da una cooperativa. Durante la costruzioone ho effettuato dei bonifici riportanti nella causale “acconto in conto costruzione” comprendenti anche il costo del box. Per poter detrarre i costi di realizzazione del box e’ richiesto necessariamente il bonifico per ristrutturazioni? In tal caso come posso correggere il bonifico? Faccio notare che l’atto di acquisto e’ stato già fatto preceduto da un contratto di assegnazione dell’alloggio da dove si evince la pertinenza (come nei casi di acquisto da cooperative)

  7. certo mi viene da dire che dovrebbe chiedere anche alla banca di rettificare il bonifico se l’errore è stato della banca, ci mancherebbe.

  8. per l’acquisto del box pertinenziale il banchiere non mi ha scritto nel bonifico il mio codice fiscale e la partita I.V.A. del venditore; ci saranno problemi?

  9. Buongiorno,
    volevo porre un quesito relativo alla detrazione del garage 50%:
    sto costruendo casa (prima-casa), per la parte del garage posso detrarmi le spese nel unico???

  10. Buongiorno
    volevo porre un quesito relativo alla detrazione del garage 50%:

    sto acquistando un’appartamento nuovo con relativo garage e cantina…preliminare registrato e rogito l’anno prossimo luglio 2014
    Ho fatto la domanda di contributo a fondo perduto per acquisto prima casa.

    Volevo chiedere acquistando un secondo garage sempre all’interno della palazzina , posso metterli tutti e due in detrazione??

  11. non ho compreso la sua risposta ed in poche parole le chiedo se essendomi
    accollato il mutuo dal costruttore ho diritto alla detrazione per il garage
    pertinenziale avendo anch edistinto il mutuo per il garage da quello dell’appartamento

  12. Il valore della casa e’ di 730.000 euro. Ho fatto tutti i calcoli e dedotto che al massimo avrò 48.000 euro in 10 anni. Mi conferma?

  13. Se naviga tra gli articoli avevo scritto a proposito proprio di questa fattispecie ossia di come si gestisca il passaggio del diritto alla detrazione fiscale dell’immobile o pertinenza vednuta tra cedente e cessionario.

  14. ho acquistato un appartamento ed un garage pertinenziale accollandomi il mutuo in carico al costruttore come da rogito notarile
    posso usufruire della detrazione del 50 % per il garage

  15. No perche’ il bonifico speciale che potrei emettere (secondo L. 449/1997 e s.m.i.) e’ pari a 10.000 euro (qs perche’ raggiungerei il totale da saldare dell’alloggio + box), mentre il valore di costruzione del box (sulla cui cifra’ dovrei procedere con la detrazione del 50%) e’ stimato come 12.000 euro.
    Secondo lei qs differenza è causa ostativa al riconoscimento della detrazione, o ne potrebbe determinare solo una misura inferiore?

    Grazie anticipatamente,

  16. Buongiorno,

    ho letto con attenzione il l’articolo in oggetto e vorrei sottoporVi il
    seguente caso pratico.

    Ho acquistato nel 2008 un casa in costruzione tramite regolare preliminare di
    vendita, ad oggi mi sto accingendo ad andare in atto con il costruttore.
    Purtroppo mi sono reso conto che il valore del box in costruzione (ca 12.000
    euro) e’ inferiore al saldo che dovrei al costruttore (ca 10.000 euro). Secondo
    voi sara’ sempre possibile detrarre l’intera quota del valore del box in
    costruzione oppure sarei vincolato ad un massimo di 10.000 euro?
    Il mio dubbio non e’ molto di perdere la detrazione di 1000 euro (50% di 2.000
    euro) ma che per qualche ragione essendo il bonifico inferiore al valore del
    box in costruzione le pratiche di detrazione potrebbero non venirmi
    riconosciute.

    Vi Ringrazio anticipatamente per la collaborazione,

    Cordiali Saluti,

  17. Premesso che se stiamo parlando di benefici prima casa sull’imposta di registro il termine per l’espletamento delle azioni di accertamento e’ di tre anni e non cinque, se ha le prove di quanto sta dicendo prenda appuntamento e se non le concedono lo sgravio vada in contenzioso.

  18. l’Agenzia delle Entrate mi ha inviato una cartella fiscale con la richiesta di restituire gli sgravi fiscali (con relaitivi interessi!!)che mi sono stati dati per l’acquisto del box dal 2008 ad oggi. La motivazione è che ho effettuato i bonifici prima della registrazione del Preliminare. Tale preliminare è stato stipulato lo stesso giorno del bonifico. Vorrei sapere quale data va tenuta valida, quella della regestrazione all’Agenzia delle Entrate o quella della sottoscrizione? Trovo assurdo dover pagare più di 8.000 euro per uno scarto di poche ore tra bonifico e registrazione! Inoltre è corretto che mi vengano richiesti indietro dipo 5 anni?

  19. Ho una domanda. Casa e mutuo cointestato. La detrazione del 36% del garage a chi spetta? A tutti e due i coniugi in misura del 50 % o può portarlo in detrazione solo un coniuge nella misura del 100%?

  20. Ho una domanda. Abito in una villetta. Sto costruendo un porticato attaccato alla casa che mi servirà da garage esterno (posto auto). Vorrei usufruire della detrazione del 36% per la ristrutturazione. Mi hanno detto che devo però fare un atto notarile per il vincolo pertinenziale, è necessario? Sarebbe un costo di almeno 1,200 euro che non vorrei fare inutilmente. Grazie.

  21. l’ARTICOLO E’ RISULTATO DI PARTICOLARE ED ESTREMO INTERESSE DATO CHE QUESTI DIRITTI AGEVOLAZIONI NON RISULTANO NOTI A TUTTI, TANTOMENO LE ESPLICAZIONI.

    OGGI SONO INTERESSATO ALL’ARGOMENTO AVENDO ROGITATO A GEN 2010 L’ACQUISTO DI
    UNA UNITA’ ABITATIVA (I CASA) ED IL PERTINENTE BOX PER IL QUALE SAREI INTEN-
    ZIONATO ALLA DETRAZIONE. COME ACCADE AGLI IGNORANTI AL ROGITO E SULL’ATTO SONO
    STATI UTILIZZATI E TRASCRITTI ASSEGNI CIRCOLARI RELATIVI ALLA TRANSAZIONE DI
    COMPRAVENDITA E…. LEGGENDO LE NOTE ESPLICATIVE MI TERRORIZZA IL FATTO DELLA
    NECESSITA’ DEL BONIFICO CHE NON E’ STATO EFFETTUATO. SONO IN PROCINTO DI INVIARE
    A PESCARA IL PREVISTO MODULO, LA CONCESSIONE EDILIZIA, ED UNA DICHIARAZIONE DELLA
    DITTA COSTRUTTRICE SUL VALORE DELL’IMPRESA DEL SINGOLO BOX…. CON LA CITAZIONE
    DELLA MERA SOMMA…. CHE SPERANZE HO DI VEDERMI PASSARE LA RICHIESTA DI DETRAZIONE???? (SO CHE QUALCUNO LO HA FATTO E A VERIFICA E’ PASSATO)….. MA OGGI????

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