Detrazione per spese di ristrutturazione sulla casa del figlio: è un caso particolare a cui un lettore richiede una risposta e dei chiarimenti in assenza di una specifica disposizione della legge. Vediamo di fornire una risposta pratica al quesito del lettore che ha una casa intestata al figlio ma che è ancora a suo carico dal punto di vista fiscale. Sappiamo infatti che un figlio d per sé non è considerato a carico fiscalmente laddove il suo reddito sia superiore ad una determinata soglia. Per approfondimenti sul quantum e sulle modalità potete fare riferimento all’articolo dedicato alla detrazione fiscale per i familiari a carico.
Stante questo ci troviamo nella situazione di un contribuente che intende sostenere delle spese di ristrutturazione edilizia per la casa di proprietà del figlio.
Non è richiesto poi che il figlio abbia la residenza anagrafica nella casa dove dimorano anche i genitori in quanto potrebbe per esempio averla spostata per motivi di lavoro pur mantenendo il centro degli interessi familiari in quella casa con i genitori. Sappiamo infatti che è prioritario quello al centro degli affari personali.
Dal punto di vista del pagamento il genitore sostiene le spese non avendo ancora un reddito proprio ma essendo ancora a carico del genitore non può (ma anche semplicemente anche nel caso in cui non volesse) sostenere i costi della ristrutturazione.
Il pagamento inoltre deve seguire i dettami richiesti dalla normativa per la spettanza del beneficio fiscale.
La domanda è se il genitore può legittimamente inserire nella propria dichiarazione dei redditi i costi relativi alle spese per ristrutturazione e portarli in detrazione fiscale. La legge prevede questa e altre tipologie di detrazioni nell’articolo 16-bis del Tuir. Per Tuir intendo, per chi non lo conoscesse, il Dpr 917 del 1986.
La detrazione fiscale valevole ai fini IRPEF si applica anche nel caso di spese sostenute nell’interesse dei familiari conviventi. Per familiari conviventi intendiamo quindi non solo il coniuge e i figli ma anche i parenti entro il terzo grado di parentela e affini sino al secondo grado. Per il calcolo della parentela potete leggere l’articolo dedicato al calcolo dei gradi di parentela, perché non sembra ma non è così immediato il calcolo.
L’agenzia delle Entrate ha avuto modo di fornire dei chiarimenti a questo quesito nella risoluzione n.184 del 2002 che qui si allega per comodità.
Nella stessa si fa menzione propria alla possibilità di sfruttare le detrazioni fiscali a patto che sia rispettata la condizione della convivenza tra i due soggetti (Proprietario e possessore convivente). Del resto la norma impone il rispetto di queste due parole Familiare e Convivente. Tuttavia nel caso specifico dell’agenzia delle entrate il figlio non risiedeva nemmeno in casa con il richiedente l’agevolazione per motivi di lavoro per cui siamo in una situazione in cui il confine della normativa era ancora più sottile.
Anche le fatture dovranno essere intestate come al solito a chi sostiene le spese a nulla rilevando che la casa non è intestata al genitore.
Parliamo di detrazione Edilizia nel caso specifico ma in realtà questo ragionamenti deve estendersi anche alle altre tipologie di agevolazioni fiscali che hanno ad oggetto la casa così come descritto negli articoli 15 e 16 del Tuir.
Elenco lavori di ristrutturazione di casa con le detrazioni fiscali IRPEF
Domanda del Contribuente
L’istante convive con il proprio figlio in un immobile. Tuttavia quest’ultimo è proprietario di un altro immobile sul quale devono essere effettuati dei lavori di ristrutturazione edilizia. Il sig. X Y chiede se possa usufruire, in qualità di padre del proprietario dell’immobile interessato dai lavori, della detrazione del 36% delle spese sostenute per tali lavori, pur convivendo con lo stesso in un’altra abitazione.
L’istante domanda ancora se il limite di detrazione imposto dalla legge in materia, di ø 77.468,53, vada riferito a ciascun contribuente ammesso al beneficio fiscale oppure alla singola unità immobiliare oggetto dei lavori.
Infine, il sig. X Y chiede se il beneficio in oggetto sia cumulabile con l’ulteriore agevolazione fiscale che permette al proprietario dell’immobile, da adibire ad abitazione principale, la detrazione d’imposta, nella misura del 19%, degli interessi passivi pagati sul mutuo ipotecario contratto per effettuare il lavori di ristrutturazione.