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Come funziona in sintesi
L’agevolazione fiscale valei ai fini IRPEF e consiste in una detrazione direttamente all’imposta dovuta nella misura pari al 50% delle spese effettivamente rimaste a carico del contribuente e spetta su un importo massimo di spesa di 96.000 euro per ciascun immobile.
La detrazione deve essere sempre ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
Quali sono gli interventi agevolabili
Gli interventi agevolabili fiscalmente SULLE SINGOLE UNITA’ IMMOBILIARI sono elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). In particolare, la detrazione riguarda le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, per le opere di restauro e risanamento conservativo, per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze
Poi ci sono gli interventi che sono agevolabili SOLO A LIVELLO DI CONDOMINIO e la cui detrazione spetta in relazione ai millesimi e che riguardano solo i lavori SOLO SUI CONDOMINI: quelli indicati alle lett. a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento, conservativo, ristrutturazione edilizia), effettuati su tutte le parti comuni degli edifici, residenziali.
Per approfondire questo argomento, ossia le macro categorie di interventi di cui parla il legislatore quando parla di agevolazioni fiscali, potete leggere l’articolo dedicato ai costi di manutenzione ordinaria e straordinaria con le detrazioni fiscali.
Il limite va riferito alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati i lavori. Quindi, se più persone hanno diritto alla detrazione (comproprietari ecc.), il limite va ripartito tra loro.
Prima di iniziare vi ricordo prima di tutti che la ristrutturazione, per fruire della detrazione fiscale, può essere effettuata solo su immobili residenziali di qualsiasi classificazione catastale. Sono compresi anche i fabbricati rurali e le loro pertinenze.
Per le spese sostenute fino al 30 settembre 2006, invece, il limite andava riferito alla persona fisica e a ogni singola unità immobiliare. Se gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, per determinare il limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto di quelle già sostenute negli anni passati. In particolare, nel caso di interventi iniziati prima del 26 giugno 2012 e proseguiti nel 2013, la detrazione del 50 per cento spetta per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013 nel limite di 96.000 euro, al netto delle spese sostenute fino al 25 giugno 2012 nel limite di 48.000 euro.
Già nel corso dei precedenti articoli avete avuto modo di leggere alcuni sintesi con i principali chiarimenti o spunti per capire come prendere i beneficio fiscale e quali sono gli interventi che danno diritto al credito di imposta. Per rintracciare le tipologie di lavori fortunatamente ho trovato un elenco dell’agenzia delle entrate che ha individuato un elenco dei principali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di tantissime tipologie di lavori e che qui vi sintetizzo.
Per ogni tipologia di intervento inoltre sono previste delle limitazioni o delle caratteristiche dell’intervento per cui se volete chiarimenti potete commentare e cercheremo di darvi qualche ulteriore spunto per risparmiare qualcosa sulle tasse.
Rispetto alle modalità di richiesta delle detrazioni e di indicazione nella dichiarazione dei redditi 730 potete consultare la guida alle detrazioni fiscali sui lavori di casa.
Prima di elencarvi i lavori vi anticipo che per le modalità di richiesta del beneficio fiscale leggete l’articolo dedicato proprio alla detrazione fiscale delle spese di manutenzione del 36% in cui troverete le principali caratteristiche dell’agevolazione, chi può fruire del beneficio, adempimenti burocratici, fatturazione, indicazione nel modello Unico o nel 730.
Elenco dei lavori di ristrutturazione con le agevolazioni fiscali
Di seguito pertanto trovate un ampio elenco degli interventi agevolabili, dove vedrete che la quasi totalità degli interventi e materiali che acquisterete si potranno sommare per essere detratti fiscalmente. Nel seguito trovate queli interventi che sono agevolabili anche se condotti sulla singole unità locali o abitative, case o appartamenti che sono diverse dai casi invece in cui non si prescinde dal fatto che siano effettuati dal’intero condominio.
Accorpamenti di locali | |
Allargamento porte | |
Allargamento porte e finestre esterne | |
Allarme finestre esterne | |
Ampliamento con formazione di volumi tecnici | |
Apertura interna | |
Ascensore | |
Balconi | |
Barriere architettoniche | |
Box auto | |
Cablatura degli edifici | |
Caldaia | |
Caloriferi e condizionatori | |
Cancelli esterni | |
Canna fumaria | |
Cantine | |
Centrale idrica | |
Centrale termica | |
Citofoni, videocitofoni e telecamere | |
Contenimento dell’inquinamento acustico | |
Cornicioni | |
Davanzali finestre e balconi | |
Facciata | |
Finestra | |
Fognatura | |
Garage | |
Gradini scale | |
Grondaie | |
Impianto di riscaldamento autonomo interno (purché conforme al DM 37/2008 – ex legge 46/90) | |
Impianto idraulico | |
Inferriata fissa | |
Infissi esterni | |
Intonaci esterni facciata | |
Lastrico solare | |
Locale caldaia | |
Lucernari | |
Mansarda | |
Marciapiede | |
Messa a norma degli edifici | |
Montacarichi | |
Muri di cinta | |
Muri esterni di contenimento | |
Muri interni | |
Parapetti e balconi | |
Parete esterna | |
Parete interna | |
Pavimentazione esterna | |
Pensilina protezione autovetture | |
Persiana | |
Pianerottolo | |
Piscina | |
Porta blindata esterna | |
Porta blindata interna | |
Porta-finestra | |
Porte esterne | |
Recinzioni | |
Ricostruzione | |
Risparmio energetico | |
Salvavita | |
Sanitari | |
Saracinesca | |
Scala esterna | |
Scala interna | |
Serramenti esterni | |
Sicurezza statica | |
Solaio | |
Soppalco | |
Sottotetto | |
Strada asfaltata privata | |
Tegole | |
Terrazzi | |
Tetto | |
Tinteggiatura esterna | |
Travi (tetto) | |
Veranda | |
Vespaio | |
Zoccolo esterno facciata |
Esempi e casi pratici
Per quello che concerne i lavori che danno diritto alla detrazione fiscale a livello di singola persona fisica (e non nell’ambito del condominio) possiamo annoverare a titolo di esempio non esaustivo questi nel seguito descritti:
Sostituzione di qualsiasi impianto della casa idraulico elettrico gas sanitari docce vasche scalda salviette termosifoni e affini caldaie (se con adeguate caratteristiche queste possono fruire delle maggiori detrazioni per il risparmio energetico). Agevolata anche qualsiasi opera attesa alla messa in sicurezza secondo le norme in vigore di tutti gli impianti interni della casa.
Avremo anche la sostituzione degli infissi, porte finestre.
Per quello che concerne la pavimentazione: ovviamente se rifate il pavimento SI ma se lo riparate allora NO, l’intervento non è agevolabile. Ad esempio la lucidatura o la tinteggiatura non lo sono, mentre l’acquisto di materiali SI. Naturalmente c’è chi dice che il pavimento non sarebbe agevolabile… ma sinceramente non mi è mai capitato di sentire nessuno a cui fosse ripreso a tassazione tale importo, anche perché parliamo di ristrutturazioni che nella maggior parte dei casi abbracciano l’intera unità locale, per cui per cui sarebbe anche difficile separare le voci di costo che sono riferibili gli altri componenti di spesa da quelle squisitamente indirizzate alla riparazione sostituzione di un pavimento.
Per quello che concerne invece il soffitto con il tetto, la sostituzione del tetto ora l’apertura per esempio di finestre sul tetto da diritto a detrazione fiscale mentre laddove parliamo di avere sempre interventi di riparazione O rimessa in funzione allora non si può parlare di interventi agevolabili.
Vi rientra anche la sostituzione della porta di casa se blindata in quanto anche i lavori per l’incremento della sicurezza dello stabile sono agevolati fiscalmente.
Per quello che concerne i terrazzi o i balconi dell’unità locale riparazione o sostituzione o la creazione di verande sul terrazzo sono tutti interventi che godranno invece dell’agevolazione fiscale nonostante si parli di sostituzione realizzazione realizzazione anche perché sarebbe difficile dare la realizzazione di un un balcone di 1 terrazzo definirebbe enormemente il prospetto dell’immobile.
Infine anche la realizzazione di posti auto box garage da diritto all’agevolazione fiscale per gli interventi di recupero edilizi.
Vi ricordo inoltre che sono agevolate le spese non solo per l’acquisto dei materiali ma anche le spese di esecuzione, implementazione, di lavorazione e anche i costi di progettazione, esecuzione e (forse) anche la direzione lavori laddove questa sia obbligatoria. Inoltre saranno detraibili anche le spese per il geometra o l’architetto che ha redatto il progetto o ha effettuato delle perizie o dei sopralluoghi, e anche le spese esclusivamente amministrative legate al deposito di documentazione presso il catasto, e anche eventuali imposte di registro bollo diritti concessioni e simili.
Esistono poi ulteriori detrazioni fiscali per gli interventi di recupero edilizio specifiche ossia meno comuni che riguardano l’eliminazione di barriere architettoniche le opere tese all’adeguamento alle normative antisismiche come dicevamo precedentemente anche alla a messa in sicurezza e a norma degli edifici, dell’amianto uno qualsiasi altra a forma di contenimento con riduzione dell’inquinamento acustico o ambientale, inteso in termini di riduzione del consumo energetico dell’edificio e quindi mi viene da pensare all’implementazione installazioni di impianti fotovoltaici.
È logico che per ciascuna di queste misure sono state previste delle norme ad hoc per cui qualora foste interessati a singole a singole opere potrete scrivere l’indirizzo di posta elettronica puntualmente posso segnalarvi i riferimenti normativi compatibilmente con le richieste anche da parte degli altri lettori e ricordandovi sempre che questo è un blocca assolutamente gratuito per cui abbiate pazienza.
Le categorie di intervento edilizio ammesse a fruire della detrazione sulla ristrutturazione edilizia in questione sono:
- manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali);
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- eliminazione delle barriere architettoniche (su tali spese non si può fruire contemporaneamente della detrazione per spese sanitarie prevista in alcune ipotesi indicate alla voce spese sanitarie);
- opere finalizzate alla cablatura degli edifici;
- opere finalizzate al contenimento dell’inquinamento acustico;
- opere finalizzate al risparmio energetico;
- opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica;
- interventi di messa a norma degli edifici;
- opere interne;
- opere finalizzate alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi;
- opere finalizzate alla prevenzione d’infortuni domestici;
- realizzazione di parcheggi pertinenziali;
- interventi di bonifica dall’amianto;
- le spese sostenute (dal 2005 al 2006) per la manutenzione e salvaguardia dei boschi.
Nel seguito cerchiamo di approfondire i lavori che possono dar luogo alla detrazione fiscale IRPEF anche se sostenuti solo nella propria singola casa di abitazione indipendentemente dal fatto che trattasi di prima o seconda casa.
I lavori sulle singole unità immobiliari sono i seguenti:
- A. Interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo
nonchè quelli di ristrutturazione edilizia così definiti dal DPR 380 del 2001, articolo 3. Non sono ammessi invece i lavori di manutenzione ordinaria della casa- COSA SI INTENDE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche
necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per
realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici, sempre che non
vadano a modificare la volumetria complessiva degli edifici e non comportino
mutamenti delle destinazioni d’uso. Rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportano la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, a condizione che non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso.
Esempi di manutenzione straordinaria:- installazione di ascensori e scale di sicurezza
- realizzazione e miglioramento dei servizi igienici
- sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso
- rifacimento di scale e rampe
- interventi finalizzati al risparmio energetico
- recinzione dell’area privata
- costruzione di scale interne.
- COSA SI INTENDE PER RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
Sono compresi in questa tipologia gli interventi finalizzati a conservare l’immobile e
assicurarne la funzionalità per mezzo di un insieme di opere che, rispettandone gli
elementi tipologici, formali e strutturali, ne consentono destinazioni d’uso con esso
compatibili. - Esempi di interventi di restauro e risanamento conservativo:
- interventi mirati all’eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado
- adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti
- apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.
- COSA SI INTENDE PER RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi quelli rivolti a
trasformare un fabbricato mediante un insieme di opere che possono portare a un
fabbricato del tutto o in parte diverso dal precedente. - Esempi di ristrutturazione edilizia:
- demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell’immobile preesistente
- modifica della facciata
- realizzazione di una mansarda o di un balcone
- trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda
- apertura di nuove porte e finestre
- costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti.
- Riguardo agli interventi di ristrutturazione edilizia ammessi al beneficio della
detrazione fiscale, l’Agenzia delle entrate ha chiarito, tra l’altro, che:- per la demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta in
quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una “nuova costruzione”
- per la demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta in
- se la ristrutturazione avviene senza demolire l’edificio esistente e con
ampliamento dello stesso, la detrazione spetta solo per le spese riguardanti la parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”. Questi stessi criteri si applicano anche agli interventi di ampliamento previsti in attuazione del cosiddetto Piano Casa (Ris. Agenzia delle entrate n. 4/E del 2011).
- COSA SI INTENDE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA
B. Interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie
indicate nella precedente lettera A, e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
C. I lavori finalizzati:
- all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e
montacarichi (per esempio, la realizzazione di un elevatore esterno
all’abitazione) - alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone con disabilità gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992. La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre non spetta per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna.
Pertanto, a titolo di esempio, non rientrano nell’agevolazione i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse. Tali beni, tuttavia, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali, a determinate condizioni, è prevista la detrazione Irpef del 19%.
D. Interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti (per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti).
In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per
realizzare interventi sugli immobili. Non rientra nell’agevolazione, per esempio, il
contratto stipulato con un istituto di vigilanza. A titolo esemplificativo, rientrano tra queste misure:
-
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-
-
- Rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie
degli edifici - apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione
- porte blindate o rinforzate
- apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini
- installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti
- apposizione di saracinesche
- tapparelle metalliche con bloccaggi
- vetri antisfondamento
- casseforti a muro
- fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privat
- apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.
- Rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie
-
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-
E. Gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento
dell’inquinamento acustico.
F. Gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Rientra tra i lavori agevolabili, per esempio, l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, in quanto basato sull’impiego della fonte solare e, quindi, sull’impiego di fonti rinnovabili di energia (risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 22/E del 2 aprile 2013).
Per usufruire della detrazione è comunque necessario che l’impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, eccetera) e, quindi, che lo stesso sia posto direttamente al servizio dell’abitazione. Questi interventi possono essere realizzati anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia.
Dal 30 giugno 2019 (data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto legge n. 34/2019), i contribuenti beneficiari della detrazione spettante per questi interventi possono scegliere di cedere il corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla loro realizzazione. Il fornitore ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. È ogni caso esclusa la cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari.
G. Gli interventi per l’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. Tali opere devono essere realizzate sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici. Se riguardano i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Sono agevolate, inoltre, le spese necessarie per la redazione della documentazione obbligatoria idonea a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. ATTENZIONE: Riguardo alle spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche, sono previste detrazioni più elevate, che possono arrivare fino all’85% ed essere usufruite fino al 31 dicembre 2021 (su queste agevolazioni, note come “sisma bonus”, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato un’apposita guida).
H. Gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici.
Quali spese aggiuntive possono essere detratte
Tra le spese che danno diritto alla detrazione rientrano quelle sostenute per
- progettazione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- esecuzione dei lavori;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo d’intervento;
- relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;
- perizie e sopralluoghi;
- imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori;
- oneri di urbanizzazione;
- la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998
Limiti di spesa
La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di:
- 48.000,00 euro per le spese sostenute dal 2003 al 25 giugno 2012;
- 96.000 euro per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013.
- Per l’anno 2012, 2013, 2014 e 2015 e 2016, la detrazione del 50 per cento spetta per le spese sostenute nel limite di 96.000 euro.
Acquisto caldaia: è manutenzione straordinaria
Con la circolare del 3 marzo 2016 l’agenzia delle entrate apre all’acquisto di caldaie e le riconfigurazione come spese di manutenzione straordinarie, in quanto mirate a sostituire un componente essenziale della casa con tutte le ripercussioni che questa considerazione ha ai fini della fruizione dei benefici fiscali relativi alle detrazioni per il risparmio energetico (la cui agevolazione è cumulabile con il bonus mobili e arredi) ed in termini di Iva.
Detrazione fiscale spese ristrutturazione casa dei figli: si può fare
Vi segnalo la nuova risposta alla domanda posta da un lettore in merito alla possibilità di portare in detrazione nel 730 le spese di ristrutturazione per la casa del figlio a cui abbiamo aggiunto anche un breve riassunto in sintesi di tutti i costi che un genitore può scaricarsi quando compra casa ai figli. In questo troverete anche cosa fare se nel frattempo la casa di vostro figlio l’avete anche affittata a terzi perchè magari potrebbe capitare, come spesso capita che si cerchi di sfruttare un periodo in cui il mercato è basso ma il figlio ancora non abbia l’età giusta o l’indipendenza economica per andare via di casa.
Altre nuove agevolazioni fiscali
Mi raccomando di non scordarvi la nuova agevolazione fiscale collegata alla ristrutturazione di casa che consiste nella detrazione sull’acquisto di mobili e arredi.
E non scordatevi nemmeno dei nuovi incentivi per l’acquisto dei mobili per le giovani coppie.
TABELLA DI RACCORDO TRA I CODICI DEL MODELLO DI COMUNICAZIONE ONLINE CESSIONE O SCONTO E 730/2021
INTERVENTI | ARTICOLI | CODICI DEL MODELLO
COMUNICAZIONE ONLINE CESSIONE O SCONTO |
CODICI
RISPARMIO ENERGETICO (Righi E61 ed E62) |
Interventi di efficienza energetica Superbonus | Art. 119 – Comma 1, lett. a) | 1 | 30 e 31 |
Art. 119 – Comma 1, lett. b) e c) | 2 | 32 e 33 | |
Interventi di efficienza energetica | Art. 121 | 3 | 1 |
Art. 119 – Comma 2 | 4 | 2 | |
5 | 12 | ||
6 | 13 | ||
7 | 4 | ||
8 | 3 | ||
9 | 5 | ||
10 | 6 | ||
11 | 14 | ||
12 | 7 | ||
Art. 121 | 18 | 15 | |
Art. 119 – Comma 8 | 21 | E56 – cod. 3 | |
Interventi effettuati su parti comuni di un edificio | Art. 121 | 22 | 8 |
23 | 9 | ||
Interventi antisismici
e di risparmio energetico su parti comuni di un edificio |
Art. 121 | 24 | 10 |
25 | 11 |
INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 65 PER CENTO
(55 PER CENTO PER GLI INTERVENTI FINO AL 5 GIUGNO 2013)
CODICE | TIPOLOGIA INTERVENTO | LIMITE DI DETRAZIONE | LIMITE DI SPESA | PERIODO |
1 | Intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente
(no climatizzatori invernali con caldaie a biomasse) |
100.000 | 153.846,15
(181.818,18 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013) |
Dal 2008 al 31 dicembre 2020 |
2 | Intervento su involucro di edificio esistente (dal 1° gennaio 2018 tranne acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi) | 60.000
(alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 12 e riferite allo stesso immobile) |
92.307,69
(109.090,90 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013) |
Dal 2008 al 31 dicembre 2020 |
3 | Intervento di istallazione di pannelli solari – collettori solari | 60.000 | 92.307,69
(109.090,90 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013) |
Dal 2008 al 31 dicembre 2020 |
4 | Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale | 30.000
(alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 13 e riferite allo stesso immobile) |
46.153,84
(54.545,45 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013) |
Dal 2008 al 31 dicembre 2020 |
5 | Acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all’allegato M del d. lgs.
311/2006 |
60.000 | 92.307,69 | Dal 2015 al 31 dicembre 2017 |
6 | Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse | 30.000 | 46.153,84 | Dal 2015 al 31 dicembre 2017 |
7 | Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto | Dal 2016 al 31 dicembre 2020 | ||
14 | Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori | 100.000 | 153.846,15 | Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 |
INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 70 E DEL 75 PER CENTO
CODICE | TIPOLOGIA INTERVENTO | LIMITE DI SPESA | PERIODO |
8 | Interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti | Quota parte di (40.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio) | Dal 2017 al 31 dicembre 2020 |
9 | Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti | Quota parte di (40.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio) | Dal 2017 al 31 dicembre 2020 |
INTERVENTI EFFETTUATI SULLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI
PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DELL’80 E DELL’85 PER CENTO
CODICE | TIPOLOGIA INTERVENTO | LIMITE DI SPESA | PERIODO |
10 | Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di una classe del rischio sismico | Quota parte di (136.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio) | Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 |
11 | Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di due classi del rischio sismico | Quota parte di (136.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio) | Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 |
INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 50 PER CENTO
CODICE | TIPOLOGIA INTERVENTO | LIMITE DI DETRAZIONE | LIMITE DI SPESA | PERIODO |
12 | Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi | 60.000
(alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 2 e riferite allo stesso immobile) |
120.000 | Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 |
13 | Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A | 30.000
(alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 4 e riferite allo stesso immobile) |
60.000 | Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 |
5 | Acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all’allegato M del d.lgs.
311/2006 |
60.000 | 120.000 | Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 |
6 | Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse | 30.000 | 60.000 | Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 |
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posso aquistare i materiali e poter beneficiare del bonus
per ristrutturazione, prima di dichiarare l’inizio lavori
in comune?
grazie
Bongiorno, la stradina privata e il cortiletto di casa nostra (villetta ) con pavimentazione di masselli autobloccanti in cemento e mal ridotta con avvallamenti profondi e dissesto nel terreno sottostante.
Secondo voi il costo del rifacimento di tutta la superfice, con stesura di geo tessuto, (prima della posa dei masselli ) rientra nelle agevolazioni fiscali e iva al10%.Grazie buongiorno
dovrei rifare il pavimento di un balcone, che mi risulta essere di proprietà (è fuori dalla cubatura dell’immobile, quindi non è una terrazza) ed anche rifare i davanzali delle finestre. Vorrei sapere se si tratta di manutenzione straordinaria.
avrei urgenza della risposta, grazie
Buongiorno, possiedo una casa con cortile, sullo stesso vi è edificata una casetta, tipo “dependance”, ma che di fatto e accatastata come locale di sgombero, il tutto facente parte di un unica unita immobiliare. ora dovendo rifare l’intonaco della facciata e un tramezzo interno di questa “dependance”, gli stessi risultano lavori di manutenzione straordinaria? e se si posso usufruire del bonus mobili?
Quindi cosa mi consiglia di fare per ottenere agevolazione fiscale con detrazione al 50% per intervento di tinteggiatura esterna… Grazie mille…
Quello che non mi quadra è quando lei parla di “normativa comunale”. Per le detrazioni dovrebbe valere quella tributaria e basta per cui ho dei dubbi al riguardo
La normativa comunale considera gli interventi di tinteggiatura esterna come manutenzione ordinaria, percui non sono previste delle comunicazioni. Pertanto, dato che non ho comunicazioni o titoli abitativi rilasciati dal comune, pensavo di fare una DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ da tenere agli atti e ovviamente fattura e copia del bonifico. Secondo Lei è corretto come ragionamento? il tutto può essere sufficiente o corro il rischio di vedermi annullata l’agevolazione?
Vale la norma tributaria. Dovrei leggere quella comunale per capire cosa c’è scritto ma dubito deroghi a quella tributaria o almeno mi sembra molto molto strano.
Buongiorno. Vorrei tinteggiare esternamente casa mia. Tale intervento è citato dall’agenzia delle entrate come intervento ammesso alle agevolazioni in quanto ritenuto manutenz. straordinaria. Dal mio comune viene però assimilato a manutenzione ordiaria, quindi non prevede alcuna abilitazione amministrativa. Come mi consiglia di agire al fine di godere del 50% di detrazione? grazie.
Si rientra nelle agevolazioni fiscali
Buongiorno, devo rifare un muro pericolante di 20 m che sorregge una fascia del giardino (in Liguria, territorio in pendenza) di una villetta di mia proprietà. Vorrei sapere se è una spesa che usufruisce delle detrazioni, e se sì di quale percentuale (50%?)
Ho comprato casa come prima casa e ho acquistato del parquet posso avere agevolazione del iva 4%
Non vedo il risparmio energetico o la ristrutturazione
Desidererei realizzare una tettotia in legno a copertura del portone di ingresso della mia abitazione (villetta con giardino) e della zona antistante; la struttura poggerebbe alla facciata del fabbricato, coprirebbe circa 16mq e sarebbe sostenuta da 4 pilastri in legno.
Questo intervento può beneficiare della detrazione del 50%?
Grazie, saluti
E’ la prima volta che mi capita ma la ratio della norma mi fa proendere per il no.
Vorrei sapere se il rifacimento di una strada privata che porta alla mia abitazione in campagna accatastata all’urbano può essere detratta dalle imposte e se posso usufruire dell’iva agevolata. Grazie
Salve,
deve effettuare una ristutturazione del mio appartamento, demolendolo e ricostruendolo interamente.
Il mio dubbio riguardo la detrazione è nel fatto che oltre alla ristrutturazione devo effettuare una variazione catastale per accorpamento aggiungendo all’appartamento da ristrutturare ad un’altra porzione dell’appartamento affianco, sempre di mia proprietà ed anch’esso da ristrutturare.
Mi spetta lo stesso la detrazione al 50% oppure viene considerata “nuova costruzione”?
Gradirei sapere se la realizzazione di una piccola tettoia in legno a copertura e protezione delle finestre e portefinestre di una abitazione può beneficiare delle agevolazioni fiscali del 36% o del 50 %.
Grazie
Buongiorno, sono un promittente acquirente di un appartamento (preliminare del maggio 2012) in un immobile in completo risanamento e ristrutturazione anche con importanti interventi volti ad una alta classificazione energetica. a quali condizioni, per quali spese e con quali vincoli temporali potrei beneficiare delle agevolazioni fiscali del 36%, 50% o 55%? Grazie
Buongiorno
realizzerò una autorimessa all’interno dell’area di pertinenza del fabbricato principale (residenza+uffici)
cosa s’intende esattamente per vincolo pertinenziale autorimessa-fabbricato? Devo vincolare con atto notarile o è implicito il rapporto pertinenziale vista cla contiguità tra i due fabbricati autorimessa-residenza/uffici?
Grazie
Questo lo trovate scitto nell’articolo dedicato alla detrazione fiscale delle spese di manutenzione del 36%. Ho inserito il riferimento anche nell’articolo in modo da agvolare i lettori dopo di lei. Saluti
Buogiorno, abito a Milano in una villetta bifamiliare di proprietà al 50% mia ed al 50% di mio fratello.
In aprile 2013 l’impresa da noi contattata procederà al rifacimento esterno delle facciate (senza coibentazione) Potremo usufruire della detrazione del 50%? Sappiamo di dover pagare la fattura con bonifico bancario e che non sarà più necessario inviare comunicazione a Pescara. Chiedo anche se la spesa della parte che mi compete potrà essere presa in carico da mia moglie (come già fatto per la ristrutturazione appartamento) e se la parte di detrazione che compete a mio fratello, 79 anni, potrà essere recuperata in 5 anzichè 10 anni.
Grazie.
Quindi per la “rinfrescata” delle pareti interne nulla ma l’IVA allora deve essere al 21% se non rientra in nessuna tipologia giusto? grazie
La tinteggiatura delle pareti è manutenzione ordinaria, tuttavia se svolta nell’ambito di un lavoro di ristrutturazione più complessa definibile come straordinaria (esempio demolisco dei tramezzi e li ricostruisco) allora anche questa tipologia può rientrare nell’ambito della manutenzione straordinaria. Se invece come si dice in gergo sta rinfrscando le pareti allora no.
Buongiorno,vorrei sapere se solo la tinteggiatura interna privata e detraibile in ordinaria (il commercialista del decoratore ha detto di si ma non credo molto)o straordinaria visto che non citata dall’agenzia, se non lo fosse è comunque possibile usufruire dell’IVA al 10% (quindi indipendentemente dal recupero IRPEF? Grazie