Detrazioni Fiscali senza CILA o SCIA: Quando è possibile Iniziare i Lavori e Acquistare i Materiali

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Fornisco alcuni importanti chiarimenti sulla possibilità di beneficiare delle detrazioni fiscali IRPEF sugli interventi di ristrutturazione e quelli previsti per il risparmio energetico anche senza la presentazione della la CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) o della SCIA. Affronteremo anche alcuni esempi tipici come il rifacimento dei bagni o la sostituzione degli infissi che spessa rappresentano dei lavori che generano dubbi e perplessità sia per gli addetti ai lavori sia per i commercialisti o i CAF che si trovano a compilare le dichiarazioni dei redditi dei contribuenti.

Tipici esempi di questi lavori possono essere non solo le ristrutturazioni edilizie nel loro complesso ma anche semplici interventi che modificano solo parzialmente la struttura interna di un appartamento come il rifacimento di un bagno, la sostituzione di sanitari, oppure lo spostamento di un tramezzo o della cucina anche in assenza di spostamenti di pareti. Sicuramente un elemento come vedremo meglio nel seguito è rappresentato della presenza di demolizioni o ricostruzioni.

Quali sono gli interventi agevolabili anche senza CILA o SCIA

Per comprendere quali siano i lavori che possono iniziare prima e quindi anche i materiali che potranno essere acquistati prima dobbiamo fare un piccolo passo indietro.

Come abbiamo più volte spiegato le detrazioni fiscali sui lavori di manutenzione ordinaria (su parti comuni di edifici condominiali) o di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, e risanamento conservativo anche su singole parti, appartamenti o case anche situate all’interno di un condominio) danno diritto ad una detrazione fiscale in quote costanti in base ad una percentuale che è variato più e più volte nel corso degli anni. Partiamo dal famoso 36% fino, passando per il 50%, il 65% ed il 70% e fino ad arrivare agli ultimi 90% e 110% nel caso di super bonus per il rifacimento del cappotto esterno.

Per quello che concerne le tipologie di interventi conosciamo i più importanti che sono le ristrutturazioni edilizie, il risparmio energetico, la manutenzione straordinaria, il bonus verde, il bonus facciate, il sisma bonus ed ora infine il super bonus 110%. Ma non ci sono solo questi pr cui analizziamoli meglio da vicino per non perdere importanti occasioni per abbassare le tasse nella dichiarazione dei redditi, soprattutto per spese come quelle che riguardano le ristrutturazioni che sono piuttosto elevate per cui vale la pena approfondire per capire se si può sfruttare qualche norma agevolativa o no.

Queste detrazioni fiscali sono consentite in base a quanto previsto dall’articolo 16-bis del DPR 917 del 1986 che nel seguito si riporta.

ART. 16-bis DPR 917/1986

In buona sostanza questo articolo ci dice che alcune opere di ristrutturazione o interventi in genere possono dare diritto alla detrazione fiscale IRPEF anche in assenza di un vero titolo abilitativo il che tradotto significa anche senza una CILA protocollata o una SCIA protocollata.

Differenza tra CILA, SCIA e DIA

Quali interventi sono detraibili anche senza CILA

Nels eguito trovate un primo gruppo di lavori che possono iniziare anche senza CILA o SCIA o altro titolo edilizio abilitativo. Sono quelli disciplinati dall’articolo 16-bis del TUIR previsti alle seguenti lettere

  • lett. f) – Interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Per l’approfondimento dei requisiti richiesti, del calcolo del risparmio effettivo e delle modalità di indicazione della spesa sostenuta oltrechè dei requisiti richiesti potete leggere l’articolo dedicato alla Detrazione Fiscale per installazione Grate, Inferriate, allarmi e Infissi blindati
  • lett. g) – Interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico. Per esempio possono essere i pannelli fonoassorbenti con finalità anche di coibentazione dell’appartamento. Questi valgono sia nel caso di interventi destinati all’immobile nel suo complesso e quindi al condominio sia per singole unità abitative.
  • lett. h) – Interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’istallazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia come per esempio possono essere i pannelli fotovoltaici compresa fornitura a posa in opera trasporto e montaggio oltre alle eventuali opere murarie necessarie all’installazione.
  • lett. l) – interventi rivolti alla prevenzione degli infortuni domestici e gli interventi di messa a norma degli edifici e degli impianti tecnologici;

Quali Altri Lavori è possibile iniziare e quali materiali si possono comprare prima?

L’Agenzia delle Entrate già con la risoluzione 13 del 2019 ha fornito importanti chiarimenti in risposta alle diverse domande da parte dei contribuenti. Nelle diverse FAQ infatti si chiede proprio di specificare quali altri lavori possano essere iniziati senza CILA anche alla luce degli ultimi interventi normativi che hanno ampliato il novero dei lavori cosiddetti in Edilizia libera.

Cosa significa Lavori in “Edilizia Libera” e quali sono?

I lavori in edilizia libera significa che non si dive procedere ad alcun adempimento burocratico come la presentazione di una CILA (o di una SCIA per iniziare i lavori.

In calce a questo articolo troverete a tal proposito la tabella che riepiloga tutti gli interventi in edilizia libera con tanto di descrizione così come inseriti nell’allegato del D.Lgs n. 222/2016.

Quali sono gli interventi di Edilizia Libera

Ci potrebbero essere poi degli interventi di edilizia libera che potrebbero essere soggetti a vincoli particolari con necessità di richiedere l’assenso da parte della sovrintendenza o da parte della regione o degli enti parco

Quali sono gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica

Rifacimento e Ristrutturazione dei Bagni

Anche in altra occasione l’agenzia delle entrate in risposta a specifica domanda presentata tramite interpello da un contribuente ha avuto modo dai chiarire che i lavori di ristrutturazione edilizia per la realizzazione ed il miglioramento dei servizi igienici non necessitano di una comunicazione di inizio lavori proprio perchè questi tipi di lavori rientrano tra quelli di “edilizia libera”.

Il contribuente nel caso specifico aveva richiesto al commercialista il quale gli aveva risposto che servivano. Questo è uno dei tipici esempi dove è meglio sentire, anzi molto meglio, far sentire il tecnico (geometra, ingegnere o architetto che sia) con il commercialista. Il confronto tra i due evita di commettere errori o interpretare in modo errato le norme che effettivamente si situano nel mezzo in quanto per portare a casa il risultato si devono avere sia conoscenze in materia di edilizia sia in ambito tributario/fiscale.

L’Agenzia delle Entrate, in merito, ricorda che: “nella circolare n. 13/E del 2019 è stato confermato che solo nel caso in cui la normativa edilizia non preveda, per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolati dalla normativa fiscale, alcun titolo abilitativo, il contribuente che ha sostenuto le spese, con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del dPR n. 445/2000, indica la data di inizio dei lavori ed attesta la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo.”

Se volete approfondire i riferimenti dell’interpello sono i seguenti: interpello n. 287 del 19 luglio 2019.

Parallelamente a questo si deve sapere che il Testo unico dell’edilizia ed il D.Lgs n. 222/2016 hanno ampliato, modificato ed integrato i tipi di lavori, interventi e ristrutturazioni che possono essere effettuati in edilizia libera e quindi senza CILA e come detto li trovate in calce. Li trovate consultando la Tabella A che, nella Sezione II – Edilizia che riporta in base alla tipologia di lavoro da eseguire anche la procedura richiesta e il titolo edilizio necessario per avviare i lavori. Nello stesso Decreto troverete altresì Glossario Unico delle principali opere realizzabili in attività di edilizia libera.

Sul punto, però, la risposta all’interpello n. 287 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce una distinzione importante: quella tra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria.

Mie riflessioni personali

Seppur l’agenzia delle entrate sia chiara nel ricordare che il bonus ristrutturazioni spetta per la manutenzione straordinaria su edifici singoli; e per quella ordinaria per lavori effettuati su parti comuni condominiali e che la mancata richiesta di autorizzazione per l’inizio dei lavori e del titolo abilitativo sia a tutti gli effetti obbligatoria non può entrare nel merito della consequenzialità dei momenti ma solo salvaguardare eventuali indebiti vantaggi di imposta. Trattandosi di detrazioni, imposte e tasse che sono conteggiate pur sempre l’anno successivo a quello di sostenimento del costo va da sè che non può entrare nel merito di quanto io per esempio pago la ditta.

Al più se dovessi pagare la ditta prima di avere la CILA avvantaggerei il fisco per via del fatto che l’Iva versata dalla ditta per eventuali acconti sarebbe versata prima. Spero che sia chiaro in quello che sto dicendo e le motivazioni che mi spingono a sostenere questa linea….e che spero sarà presto elemento di un futuro chiarimento ad hoc sul punto.

L’agenzia invece parte da un presupposto molto discutibile secondo cui l’esecuzione di opere senza il prescritto deposito della comunicazione o la segnalazione di inizio lavori al comune sono considerati dalla normativa edilizia come “opere abusive” e come tali indetraibili fiscalmente. Questo è quanto affermato il nel l’articolo 49 del T.U. Edilizia D.P.R. 380/01 che recita: ” […] gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici.”

L’agenzia delle entrate non capisce la differenza tra l’avere l’ansia da perdita di gettito ed il buon senso e la cooperazione che sono alla base dello statuto del contribuente. Non vi è motivo alcuno per impedire la detrazione fiscale IRPEF, a mio modesto avviso, di un materiale o di lavori di ristrutturazione come potrebbero essere gli acconti che si danno ad una ditta se questi avvengono prima dell’autorizzazione eventuale, della necessità o meno della CILA purchè questi siano sostenuti nel medesimo anno di imposta.

Anche in questo caso come in altre fattispecie quali i bonus mobili o arredi non puoi impedirmi di acquistare un bene ad un costo ridotto (magari durante l’estate che i prezzi si abbassano) solo perchè tu agenzia delle entrate temi non so cosa. Questo principio è sacrosanto. L’unica condizione da rispettare è che la CILA, e necessaria, sia protocollata prima del 31 dicembre dell’anno in cui si acquistano i materiali.

L’agenzia sostiene che non si può essere detrazione senza CILA, laddove sia richiesta dalle normative edilizie in quanto si tratta di lavori abusivi e come tali non detraibili. Su questo potremmo anche essere d’accordo ma se la CILA è richiesta e interviene successivamente questo postulato, alquanto debole, a mio modesto avviso, viene a cadere del tutto.

Se questa condizione è rispettata l’erario non subisce alcun danno dall’anticipazione dell’acquisto e viene salvaguardato il principio di autonomia dei periodi di imposta per cui l’agenzia delle entrate non può dire alcunchè. Anzi, l’Iva versata dalla ditta o dal fornitore dei materiali sarebbe anticipata avvantaggiando così l’erario.

Potreste subire anche un accertamento fiscale da parte dell’agenzia delle entrate, anche se dubito anche in questo caso per il solito discorso che loro ragionano anche a campione e in base alla convenienza economica, in termini di costi benefici, per cui accertare un singolo contribuente per verificare la consequenzialità tra acquisti e CILA richiederebbe talmente tempo e risorse che sarebbe antieconomico anche per loro. Diverso sarebbe il caso di acquisto di un materiale per esempio ad agosto con il bonifico parlante e la CILA aperta nell’anno successivo perchè assisteremo così ad un anticipazione della detrazione della prima quota di detrazione fiscale rispetto all’anno in cui il diritto sorge.

In buona sostanza ritengo che anche in caso di accertamento il contenzioso avrebbe buone probabilità di vittoria proprio perchè non lesivo del gettito nei confronti dello stato. Anzi, come detto anticiperebbe.

Domanda su Sostituzione Infissi

Altro esempio tipico è la sostituzione degli infissi per sfruttare le detrazioni fiscale sul risparmio energetico. Il primo problema che ci si pone è se questi debbano essere anticipati anche in questo caso dall’apertura di una dichiarazione di inizio lavori come la CILA o la SCIA, anche prima della protocollazione. Alcuni installatori di infissi e ditte dicono che questi interventi sono di “edilizia libera pura” ma così non è in quanto rientrano tra quelli che necessitano della CILA come previsto dall’art. 6-bis D.P.R. 380/01.

L’articolo 6-bis recita infatti che gli interventi non riconducibili all’elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

L’interessato trasmette all’amministrazione comunale l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

Le regioni a statuto ordinario: a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1;b) disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e prevedendo sopralluoghi in loco.
La mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.

Per approfondire leggere Guida Gratuita con Esempio detrazione Fiscale Infissi

Rifacimento del Bagno: integrale o semplice fa la differenza

Anche la ristrutturazione del bagno o il rifacimento integrale dello stesso genera non certa preoccupazione per gli addetti ai lavori in quanto da una parte c’è il timore dell’architetto, geometra o ingegnere che si assume la responsabilità delle dichiarazioni e dall’altra c’è il proprietario di casa che potrebbe incorrere nella perdita della detrazione fiscale con indubbi danni economici.

Vediamo allora come fornire alcuni importanti chiarimenti in quanto nel rifacimento del bagno potremo ricadere sia nell’alea dell’obbligo sia in quella degli interventi che beneficerebbero dell’esenzione dalla presentazione della CILA in quanto classificati come in edilizia libera.

Se non si toccano pareti e tramezzi, ossia se non vi sono opere di demolizioni e ricostruzione, per cui non si interviene sulla modifica della volumetria interna e della disposizione delle aree coperte, né si effettuano cambi d’uso dei locali ma per intenderci si cambiano solo i sanitari, la doccia o i rivestimenti non ci sarebbe bisogno di presentare la CILA. Nel caso in cui si richiedano delle variazioni nei cambi d’uso allora si dovrà presentare una SCIA.

Se invece parliamo si un un semplice rifacimento che, per quanto possa costare non richiedere demolizioni di parete o tramezzi per cui non varia la piantina catastale originale allora non sarà necessario presentare la CILA.

Parliamo infatti di un semplice restyling che prevede la sola sostituzione per esempio di sanitari, bidet, doccia o vasca, lavandini o altri complementi, ma non dell’impianto idraulico e di scarico interno, che viene associato, proprio dall’agenzia delle entrate ad un intervento di manutenzione ordinaria. Questo è il problema in quanto essendo classificato così non gode delle agevolazioni fiscali ossia della detrazione del 50% (ex 36%) dall’IRPEF per cui il costo effettivo del bagno è quello che vi fattureranno.

Diverso il caso se il rifacimento rientra in un intervento più ampio di ristrutturazione edilizia, di manutenzione straordinaria o di restauro o risanamento conservativo (come gli interventi visti sopra) allora anche il semplice rifacimento del bagno con sola sostituzione dei sanitari daranno diritto alla detrazione fiscale IRPEF e potranno essere fatturare con va agevolata al 10%

Diverso anche il caso del rifacimento integrale del bagno che richieda proprio la sostituzione dello scarico o la modifica dell’impianto che vari la disposizione interna con modifica dell’impianto. Questo consentirebbe invece la detrazione fiscale. Intendiamoci: l’agenzia delle entrate non è titolata a venire a casa a verificare se avete effettivamente sostituito lo scarico facendo dei carotaggi ma si limiterà a verificare (parliamo di probabilità estremamente remote che ciò accada) se nelle fatture è presente anche uno scarico nuovo. Parliamo veramente di qualcosa che è quasi al limite della fantasia.

La questione del bagno però non è di poco conto in quanto se trattasi di una semplice rifacimento del bagno e classificandosi come manutenzione ordinaria non potrà beneficiare nemmeno dell’Iva agevolata al 10%. Per gli altri requisiti richiesti per godere dell’Iva al 10% vi segnalo l’articolo nel seguito:

Iva al 4% e al 10%: quando si applica

Sintesi

Rifacimento Bagno semplice > no demolizioni > no scarichi nuovi > Manutenzione Ordinaria > NO CILA > No detrazioni

Rifacimento Bagno integrale > no demolizioni > SI scarichi nuovi > Manutenzione Straordinaria > NO CILA > SI detrazioni

Rifacimento Bagno semplice/integrale > Intervento Ristrutturazione Integrale Abitazione > si/no scarichi nuovi > Manutenzione Straordinaria > SI CILA/SCIA > SI detrazioni

Realizzazione nuovo bagno aggiuntivo (secondo o terzo)

Per la realizzazione di un nuovo bagno invece diviene necessario presentare la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata di inizio lavori per verificare che rispetti le norme previste dai regolamenti comunali come volumetrie minime da rispettare, rapporti superfici e luce e misure minime da rispettare. Questo consentirà anche la detrazione del costo secondo le percentuali vigenti nell’anno di sostituzione del costo e l’Iva potrà essere applicata in misura del 10% in luogo di quella ordinaria del 22% sempre che sia inserita all’interno di un contratto di appalto con la ditta che si occuperà dei lavori.

Mancata presentazione della CILA: come rimediare

Come abbiamo visto sopra se vi siete scordati la CILA e state già lavorando la multa è di 1000 euro che possono essere ridotti di 2/3 se il ravvedimento viene presentato quando i lavori sono ancora in corso. Parliamo quindi di 333 euro. Successivamente si dovrà però presentare una CILA tardiva. In attesa del provvedimento definitivo di sanatoria, per il conseguimento in via provvisoria degli effetti previsti dal comma 4, deve essere prodotta da parte dell’interessato alle amministrazioni finanziarie competenti copia autenticata della domanda di permesso in sanatoria, corredata della prova del pagamento delle somme dovute fino al momento della presentazione della istanza di cui al presente comma.

Consiglio comunque nei casi in cui sia richiesta di presentare subito la CILA per non incorrere in contenziosi con il fisco e laddove vi foste scordati di procedere quanto prima con la presentazione di una CILA tardiva anche pagando 250 euro in modo che non abbiate problemi con le detrazioni fiscali che dovrebbero avere sicuramente un beneficio economico ben più grande. L’assenza della CILA infatti vi esporrebbe infatti al disconoscimento delle agevolazioni fiscale e sareste sanzionati attraverso all’applicazione di una multa pari al 30% da applicare alle minori tasse non versate per effetto della detrazione indebitamente fruito (per il fisco).

AE_risposta_287_2019-1

Decreto interministeriale del 18_02_1998 n. 41 – Min. Finanze

Incentivi e Bonus sulla casa 

Nel seguito gli altri articoli di approfondimento dedicati agli incentivi e bonus a disposizione per sfruttare avere i bonus sui costi sostenuti generalmente per la ristrutturazione di casa.

Differenza tra CILA, SCIA e DIA

19 Commenti

  1. Buonasera, nel 2022 abbiamo sostituito i vecchi infissi con quelli a taglio termico. La ditta, una volta effettuati i bonifici parlanti, ha registrato la pratica sul sito dell’Enea come Bonus Casa. Quando di recente siamo stati dal caf per il 730 ci siamo sentiti dire che non poteva mandare in detrazione le finestre perchè non si poteva provare la ristrutturazione edilizia per la mancata presentazione della CILA o SCIA. Adesso la ditta che ci ha fatto il lavoro afferma che i suoi clienti sono sempre riusciti a detrarre le spese. Abbiamo sentito un paio di Caf e ci è stato detto che potevamo anche presentare la richiesta ma a nostro rischio e pericolo, perchè se l’Agenzia delle Entrate avesse effettuato un controllo e non potevamo dimostrare la ristrutturazione edilizia il Bonus Casa non sarebbe stato valido e avremmo dovuto restituire le rate fin lì rimborsate. Diverso sarebbe stato il discorso (sempre a detta del Caf) se la ditta avesse registrato sul sito dell’Enea l’Ecobonus. In quest’ultimo caso avremmo potuto accedere alle detrazioni previste. Risulta anche a voi questa cosa? Vorremmo saperlo in modo tale da informare la ditta che avrebbe sbagliato la procedura di registrazione. Grazie per la vostra attenzione.
    Cordiali saluti

  2. Buongiorno, devo sostituire la basculante del mio garage, l’Ingegnere che mi segue ha detto che non serve la CILA perchè rientra nei lavori ordinari, ciò premesso è possibile dedurre al 50% la spesa che farò?

    Grazie mille anticipate

  3. Buongiorno, una domanda: se ho ancora una CILA aperta da Giugno 2021 (sto aspettando che eseguano un ultimo piccolo lavoro), posso comunque inserire le detrazioni 2021 sul 730 2022 o devo per forza aver chiuso la CILA?

    Grazie mille

  4. Buona sera, il mio ingegnere, ha presentato ad agosto una CILA semplice e non la CILAS, perciò la mia banca mi ha rifiutato la cessione del credito, è possibile sanare o ho perso la possibilità di ottenere il 110%? In questo caso posso rivalermi su di lui?

  5. Al m9mento della presentazione della dichiarazione dei redditi va anche allwgata la Cila oltre alle fatture pagate con regolare bonifico per ristrutturazione interna di alloggio senza nessuna rimozione di muri?
    Grazie

  6. Buonasera,
    vista la complessità dell’argomento, vorrei chiedervi alcune delucidazioni sugli interventi che effettuerò nel mio appartamento (comune di Milano):
    1) ristrutturazione bagno con rifacimento massetto, sostituzione di impianto idrico-sanitario esistente, sostituzione sanitari, spostamento di un radiatore;
    2) sostituzione e messa a norma dell’impianto elettrico;
    3) Tinteggiatura completa;
    4) Non saranno spostati tramezzi, nessun ampliamento o riduzione dei volumi.

    Per poter godere del la detrazione fiscale in 10 anni, bonus mobili ed elettrodomestici quale documentazione dovrò produrre per non incorrere in eventuali sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate?
    Grazie

  7. Buonasera,
    chiedevo una delucidazione :
    Devo sostituire l’intera copertura della casa ( tegole + guaina ardesiata ) il comune non mi fa aprire nessuna cila ,scia ecc.. perche i lavori rientrano in edilizia libera.
    Posso usufruire del recupero 50 % sui lavori ????
    La fattura che mi viene fatta che i.v.a deve avere ???
    Che cosa devono scrivere in fattura per la detrazione 50% in edilizia libera??
    Grazie

  8. Buonasera,
    Vorrei chiedere consulto a chi si trova nella mia stessa situazione. Ci ritroviamo a fare una quasi totale ristrutturazione di casa dove i lavori non vengo incaricati ad una ditta ma ce li facciamo noi in famiglia. In questo caso, tramite bonifico parlante, è possibile portare in detrazione sul 730 i vari materiali e attrezzi? Dal manuale dell’agenzia delle entrate sembra essere possibile ma è molto vago come paragrafo.
    Grazie

  9. Buongiorno,
    la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per i c.d. lavori di edilizia libera va fatta prima dell’avvio dei lavori oppure al termine degli stessi?
    Grazie

  10. Salve,
    mi chiedono CILA per ottenere sconto 50% in fattura per sostituzione climatizzatori.
    Se non chiedessi sconto in fattura non serve e me lo detraggo io in 10 anni. Se opto per lo sconto in fattura c’è il vincolo della CILA..
    sapete dirmi se è stato cimunicato qualcosa dall’agenzia delle Entrate?
    Grazie

  11. Dovrebbe leggere l’articolo dedicato proprio a questo argomento che può trovare attraverso la funzione di ricerca interna al sito. Se non lo trova mi contatti

  12. Può un convivente e comproprietario di una casa detrarre i lavori se l’intestatario della CILA è l’altro comproprietario?

  13. Buonasera,

    Vorrei sottoporre un quesito a cui nessuno ad oggi e’ stato in grado di rispondere con certezza e con chiarezza. Volevo sapere se per la sostituzione del portone in ferro di un garage (pertinenza dell’abitazione principale), costruito nel 1959 ed alto 2 m, con uno motorizzato + pannello solare e’ necessario aprire una CILA.
    Grazie
    Saluti
    Vincenzo

  14. Ho spostato la fossa biologica da un terreno non di proprieta ma del vicino di casa , al mio …piu tutte le tubazioni per raggiungere la tubazione pubblica. Il mio vicino ha fatto la scia in quanto ha rifatto ancge lui la fossa biol. Io devo farne una mia o posso sfruttare la sua per il trasferimento? Se si posso portare in deduzione 50% come ristrutturazione ?

  15. presentando cila tardiva, il comune non mi richiede pagamento sanzione 2/£ di 1.000 euro
    La cila è gia protocollata con data postuma inizio lavori: consigliate di versare 2/3 di 1.000 per Cila Tardiva anche se il comune non li prevede e non li richiede ??
    Grazie

  16. Buona sera
    Ho aperto cila
    X abbattere unità abitativa anni 50 nel.2019
    Usufruendo del sisma bonus
    Ad oggi mancano tutto quello che riguarda ecobonus tra poco riprenderanno i lavori
    Posso usufruire del 110

  17. Buonasera, avrei bisogno cortesemente di delucidazioni in merito alla mia situazione.
    Ho iniziato lavori di ristrutturazione in marzo 2019 con CILA regolarmente aperta, fatture e lavori eseguiti in piena regola.
    Quest’anno a ottobre decido di installare una idrostufa a pellet con relativi lavori di installazione (canna fumaria e impianto idraulico).
    Il problema sta nel fatto che per ragioni dovute ad una surroga, sono stato obbligato dalla banca a regolarizzare tutta la documentazione con conseguente chiusura CILA a settembre. Adesso mi ritrovo con fatture da pagare con data successiva alla chiusura della CILA.
    In quale situazione mi trovo dal punto di vista fiscale e tecnico?
    Grazie mille

  18. Buonasera,
    vista la complessità dell’argomento, vorrei chiedervi alcune delucidazioni sugli interventi che effettuerò nel mio appartamento (comune di Roma):
    1) ristrutturazione bagno con rifacimento massetto, sostituzione di impianto idrico-sanitario esistente, sostituzione sanitari, spostamento di un radiatore;
    2) sostituzione e messa a norma dell’impianto elettrico;
    3) Tinteggiatura completa;
    4) Non saranno spostati tramezzi, nessun ampliamento o riduzione dei volumi.

    Per poter godere del bonus ristrutturazione, bonus mobili ed elettrodomestici quale documentazione dovrò produrre per non incorrere in eventuali sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate?
    Grazie

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