Domicilio fiscale e Residenza delle persone fisiche 2023, residenti e non in Italia, per le agevolazioni

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domicilia fiscale nel mondo

Il domicilio fiscale e la residenza fiscale delle persone fisiche sono due concetti che devono essere distinti rispetto a residenza e domicilio civilistico e che hanno conseguenze importanti ai fini della fruizione di agevolazioni fiscali per esempio ai fini o IMU o ai fini delle agevolazioni prima casa, o sconti di imposta o sulle tasse, obblighi nella presentazione e nella compilazione delle dichiarazioni dei redditi.

Differenza tra domicilio fiscale e residenza fiscale

Vediamo insieme di capire quali sono le differenze tra domicilio fiscale e residenza fiscale delle persone fisiche, perché esistono e quali ricadute hanno sui contribuenti dal punto di vista fiscale. Il concetto di residenza e domicilio sono specificati nel codice civile all’art. 43, in cui si dice che la residenza è il luogo in cui la persona ha la sua “dimora abituale” e il domicilio è invece il “luogo in cui ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi”. Questi possono coincidere o non coincidere. Inutile dire che questi concetti hanno valenze differente e sono stati al centro del dibattito tributario degli ultimi venti anni (la sentenza Pavarotti in questo ha fatto scuola) e che i due concetti assumono vesti diversi a seconda che si tratti di persone fisiche o che si tratti di residenza fiscale delle persone giuridiche e quindi società.

Definizione di Domicilio Fiscale

Il domicilio fiscale è definito dall’articolo 43 del codice civile che afferma essere il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi personali e patrimoniali e prescinde dalla reale presenza fisica del soggetto in quel determinato luogo. Per esempio è considerato residente in Italia il soggetto che pur avendo trasferito la propria sede di lavoro fuori dall’Italia mantiene in Italia i propri legami familiari o il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.

Ai fini delle imposte sui redditi e dell’iva i concetti che assumono importanza sono invece quelli di residenza e domicilio fiscale. La residenza fiscale, come risulta dagli art.2 e 3 del T.U.I.R, determina la sottoposizione della persona al regime di tassazione in territorio italiano per i redditi ovunque prodotti secondo il principio del WWT, sono pertanto residenti ai fini fiscali:

La residenza Fiscale della persona fisica

Residenti fiscali sono tutti coloro che abbiano la residenza (civilistica) in Italia per tutti i redditi ovunque prodotti e i non residenti in Italia per i soli redditi prodotti nel territorio nazionale Italiano

E’ considerato residente in Italia chi per la maggior parte del periodo di imposta (l’anno solare) e pertanto oltre 183 giorni versi in almeno una delle seguenti situazioni:

  1. sia iscritto nell’anagrafe della popolazione dello Stato
  2. abbia nel territorio dello Stato il domicilio inteso in senso civilistico
  3. abbia nel territorio dello Stato la residenza intesa in senso civilistico

Iscrizione all’AIRE

La cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente e l’iscrizione nell’A.I.R.E. (anagrafe degli italiani residenti all’estero) di per se stessa non esclude il domicilio o la residenza nello Stato. I cittadini  trasferiti all’estero sono infatti considerati ancora residenti e pertanto rilevanti ai fini delle imposte sui redditi se, la loro famiglia abbia mantenuto la dimora in Italia, siano emigrati in Stati con regimi fiscali privilegiati c.d. paradisi fiscali o paesi della “black list” ex D.M. 21/11/2001 (in questo caso c’è addirittura un inversione dell’onere della prova, il soggetto è considerato residente in Italia a meno che non sia lui stesso a provare con ogni mezzo di essere realmente residente all’estero e che il trasferimento non sia fittizio), siano emigrati in Stati a regime fiscale non privilegiato (rientranti pertanto nella”white-list”), ma l’amministrazione finanziaria riesca a dimostrare che il trasferimento non è effettivo. Questi sono concetti e fattispecie molto delicate e che necessitano comunque di un approfondimento per singolo caso.

Il domicilio fiscale (ex art.58 e 59 DPR 600/73) di regola coincide con la residenza anagrafica

Nel caso di non residenti il domicilio viene stabilito: nel comune in cui si produce reddito in Italia o se si produce in più comuni, in quello dove viene prodotto il reddito più elevato (tenuto conto dell’accertamento dell’ufficio e non della dichiarazione del contribuente), nel comune di ultima residenza nello Stato per i cittadini immigrati in Stati a fiscalità privilegiata, ma che siano considerati residenti in Italia.

Il domicilio fiscale rileva ai fini della competenza dell’ufficio dell’amministrazione finanziaria territorialmente competente a ricevere le dichiarazioni e svolgere attività di controllo e accertamento sul reddito.

Implicazione del concetto di domicilio fiscale e residenza fiscale

L’individuazione del domicilio fiscale rileva altresì al fine dell’individuazione dell’aliquota dell’addizionale dell’IRPEF da applicare (questa infatti cambia da regione a regione). Ma come avete avuto modo di vedere nei precedenti articoli rileva anche per quello che concerne l’accesso a determinate agevolazioni fiscali prima tra tutte l’agevolazione per godere dei benefici prima casa che si rifanno al concetto di comune nel quale il contribuente la o intende trasferire entro un tot periodo di tempo la sua abitazione principale concetto legato alla dimora abituale. Lo stesso può accadere per godere della detrazione prevista per l’IMU anche se qui il concetto di abitazione principale è leggermente differente rispetto a quello visto sopra. Il domicilio fiscale inoltre, e sempre a titolo di esempio e senza pretesa di esaustività, rileverà in modo rilevante anche nell’ambito della notificazione degli atti amministrativi e giudiziali o per le cartelle di pagamento in quanto la notifica in altro luogo rappresenta uno dei tanti motivi per impugnare una cartella di pagamento di Equitalia.

Residenza anagrafica nel 730

La residenza anagrafica deve essere indicata solo se il contribuente ha variato la propria residenza nel periodo dal 1° gennaio 2013 alla data in cui presenta la dichiarazione. Si ricorda che la residenza si considera cambiata anche nel caso di variazione dell’indirizzo nell’ambito dello stesso Comune.

Variazione della residenza nel 730 

i dati della nuova residenza alla data di consegna del Mod. 730, avendo cura di riportare negli appositi spazi i dati relativi a: Comune, sigla della provincia, CAP, tipologia (via, viale, piazza, largo ecc.), indirizzo, numero civico, frazione, se presente; il giorno, il mese e l’anno in cui è intervenuta la variazione. La residenza anagrafica deve essere indicata anche dai contribuenti che presentano per la prima volta la dichiarazione dei redditi, i quali devono barrare la casella “Dichiarazione presentata per la prima volta”. L’indicazione del numero di telefono, di cellulare e dell’indirizzo di posta elettronica è facoltativa: l’inserimento di questi dati è consigliato a chi desidera ricevere dall’Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Compilazione dichiarazione dei redditi

A tal proposito potete consultare l’articolo dedicato alla compilazione della dichiarazione dei redditi 730, Reddito o Unico in caso di variazione della residenza o del domicilio fiscale.

Domicilio fiscale per l’attribuzione dell’addizionale regionale e dell’addizionale comunale

Il domicilio fiscale coincide generalmente con la residenza anagrafica. In casi particolari l’amministrazione finanziaria può consentire al contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello di residenza. Il domicilio fiscale consente di individuare la Regione e il Comune per i quali è dovuta rispettivamente l’addizionale regionale e comunale.

Domicilio Fiscale per i pensionati

Con riguardo ai pensionati non residenti in Italia, se la pensione rappresenti l’unico o il maggiore dei redditi prodotti in Italia il domicilio fiscale va stabilito in ogni caso dove è ubicata la sede centrale dell’ente erogante anche se si consiglia sempre di approfondire questa fattispecie tributarie singolarmente in quanto l’attrazione della residenza in uno o nell’altro paese dipende da differenti fattori, dalle convenzioni contro le doppie imposizioni tra un paese e l’altro e da altri fattori che necessitano a mio modesto avviso delle presenza di un professionista dottore commercialista di fiducia a cui affidare un incarico.

Consulta anche il precedente articolo dedicato al concetto di residenza fiscale delle persone fisiche in cui sono approfonditi ancora di più questi concetti alla luce delle ultime modifiche nelle liste dei paesi black list e delle ultime pronunce giurisprudenziali in merito.

Elezione del domicilio fiscale presso la sede della società: a cosa serve, come funziona e come farlo con il modello editabile on line

Se volete trasferirvi in un paradiso fiscale e non pagare più tasse

Premesso che ve lo auguro con tutto il cuore vi anticipo che il fatto di cancellarvi dall’anagrafe delle persone fisiche residenti in Italia e prendere la residenza in un paese a fiscalità privilegiata o paradiso fiscale non implica che per il fisco Italiano che deve racimolare soldi in tutto il pianeta avrà un’arma ulteriore ossia per lui sarete comunque residenti in Italia salvo prova contraria per cui…inutile che scappate….lui vi troverà anche perché l’onere della prova grava sul contribuente. A tal proposito potete leggere la circolare ministeriale 140 del 1999.

Trasferimento all’estero per motivi di lavoro: le tasse da pagare in Italia

Come prendere la Cittadinanza Italiana

Come individuare la residenza fiscale delle persone fisiche

Articolo di approfondimento dedicato ai criteri per l’individuazione della residenza fiscale delle persone fisiche

Abitazione principale: definizione e differenze con gli altri concetti

Vi segnalo l’articolo dedicato alla definizione di abitazione principale e all’analisi delle principali differenze con gli altri concetti similari di dimora, residenza e domicilio fiscale

Ravvedimento operoso

Nel caso vi accorciate di esservi sbagliati nella determinazione o versamento dell’imposta potete consultare il nuovo articolo dedicato al Ravvedimento operoso per gli iscritti all’AIRE o soggetti esteri

Novità 2023 > Ravvedimento Speciale o Ridotto con sanzioni ancora più basse ma indirizzato ad una platea minore di contribuenti in quanto introduce alcuni requisiti per accedervi. In calce a questo articolo trovate i parametri del ravvedimento speciale o ridotto.

 

107 Commenti

  1. Salve, ho acquistato una prima casa e ci abito già da un anno. Mia sorella che era in affitto ha cambiato domicilio ma vorrebbe mettere la residenza da me per una serie di motivi che non sto a elencarvi. So che in questo modo perderei delle agevolazioni fiscali, mi sapete dire con precisione su quali tasse avrò un aumento e se devo dichiararlo anche sulla dichiarazione dei redditi ? Grazie

  2. Salve.. Io ho la residenza nella casa intestata ai miei genitori e loro hanno la residenza nella casa a me intestata… Per questo motivo la nostra casa viene considerata “seconda casa” ai fini IMU. Se cambiassimo reciprocamente residenza, mantenendo il domicilio dove attualmente abitiamo, riusciremmo a ottenere l’esenzione IMU come “prima casa”? E mantenendo cmq il domicilio dove attualmente abitiamo, avremmo comunque la visita di controllo da parte dei vigili urbani? Grazie x la risposta

  3. Non mi annoia affatto anzi è molto piacevole confrontarsi con persone che già conoscono la materia. Mi informo con qualche collega più esperto di me sulla fiscalità internazionale. Non me ne voglia ma ammetto i miei limiti e se posso la aiuto volentieri…

  4. MI RIFACCIO AL MIO PRECEDENTE QUESITO relativo alla fattibilità di avere domicilio fiscale all’estero pur essendo dipendente statale in italia.
    -Ribadisco che in italia non ho nè figli nè mogli (mai avuti).
    -Riuscirei a stare 183 giorni all’estero perchè il part-time sarebbe , a titolo di esempio, così strutturato: dal 1 gennaio al 30 giugno lavoro. Dal 1 luglio al 31 dicembre sono a riposo. Utilizzando le ferie(dimezzate) imputabili al periodo lavorativo 1 gen – 30 giugno , riuscirei a soddisfare il requisito della permanenza all’estero per alemno 6 mesi e un giorno.
    – Lei , giustamente , dice che il reddito da lavoro dipendente è un elemento forte per presumere un collegamento al territorio italiano. Ma io credo che tale collegamento vada considerato in termini relativi. La normativa usa spesso l’espressione ” prevalente” o “abituale”… come ad esempio “dimora abituale” per definire la residenza oppure “centro prevalente dei propri affari e interessi” per definire il domicilio.
    Ciò lascia presupporre ( e ciò è confermato dalla sentenza Pavarotti così come dallla citata direttiva Ce 182) che non di debba ragionare in termini assolutistici dando solo peso al luogo di produzione del solo reddito. Anzi. Se all’estero si ha un centro di interessi FAMILIARI SOCIALI AFFETTIVI questi ultimi interessi hanno valenza prioritaria su quelli lavorativi ( e quindi passa in secondo piano la produzione di un reddito da lavoro dipendente in italia). Se il reddito da lavoro dipendente fosse la discriminante per valutare il domicilio estero la legge o le sentenze non dovrebbero neppure minimamente parlare degli interessi FAMILIARI SOCIALI AFFETTIVI. Non avrebbe senso rimarcare l’importanza su questa tipologia di interessi se poi la percezione di uno stipendio (per soli 6 mesi) vanificasse tutto.
    L’unico legame col territorio italiano sarebbe la mia casa di proprietà ( mi si vuole impedire di viverci durante i 6 mesi durante i quali lavorerò in uffciio) e un conto corrente presso istituto italiano( mi si vuole consegnare brevimano lo stipendio durante i 6 mesi lavorativi costringendomi a chiudere il mio conto corrente?).
    Concludo facendo notare che magari, come Lei dice, non avendo io una moglie in territorio straniero sarà difficile parlare di interessi FAMILIARI. Però la norma non si ferma alla sola espressione “interessi familiari” ma una una espressione che ha una accezione molto più ampia cioè “interessi SOCIALI E AFFETTIVI”. Ciò va interpretato in senso molto più ampio ed elastico riconoscendo importanza a qualsiasi legame o vincolo con persone in quel territorio straniero.
    Apero di non averLa annoiata.
    Posso avere un suo ultimo parere alla luce di queste mie ultime considerazioni sviluppate?
    E’ il caso che io ponga un quesito alla agenzia delle entrate?
    Ancora grazie :)

  5. Lei mi sembra assolutamente in grado di risolvere il quesito autonomamente. Cita non a caso la sentenza Pavarotti che ha fatto scuola.
    Per centro di interessi la fidanzata non è che sia proprio considerata centro di interessi. Mi sentirei di dirle che per provare che il centro degli affetti e degli interessi sia individuabile all’estero è necessario avere più di una fidanzata, senza nulla togliere alla sua intendiamoci ci mancherebbe.
    Inoltre mi sfugge come faccia a stare 183 giorni all’estero e lavorare part time per un impiego in una P.A..
    Mi chiedevo poi se in ITA abbia figli o altri interessi. Non voglio farmi gli affari suoi ma sarebbe necessario analizzare il collegamento e l’attrattività di tutti gli elementi al territorio Italiano anche se il reddito di lavoro dipendente di per sé è un elemento già di per sé forte.

  6. Buon giorno.
    Io sono un dipendente statale. Lavoro per una delle Agenzie Fiscali. Vorrei fare una scelta di vita e andare a vivere in un altro Stato di cui mi sono innamorato. Lí ormai ho la quasi totalità di amici ed una fidanzata( non son mai stato sposato. Né in Italia né lí ho moglie o figli).
    Se io optassi per un part-time al 50% potrei trasferire lí la residenza fiscale relativamente ai redditi che magari produrrei lí per mantenermi? ( ovviamente non é un tentativo di elusione/evasione. Non ho milioni di euro da trasferire. Solo i miei piccoli risparmi che trasferirei e investirei in modo di avere una piccola fonte di sostentamento).
    Non ci sarebbe problema ad iscriversi all’AIRE.
    Anche il requisito della residenza( intesa come luogo di abituale dimora) per almeno 183 giorni sarebbe soddisfatto. Con part-time 50% basta usufruire di qualche giorno di ferie e la permanenza all’estero supererebbe i 183 giorni.( tra l’altro potrei avere un regolare contratto d’affitto o vivere nella casa della mia fidanzata).
    Terzo requisito da soddisfare é quello del DOMICILIO. Il codice civile lo definisce come centro di propri interessi e affari. Si tenga peró presente che la sentenza Pavarotti ( mi sembra) ed anche la direttiva Ce 182 del 1983 dicono che ció che ha preminenza sono gli interessi affettivi,personali,sociali.
    In quello stato estero pur non avendo una moglie ufficiale ma solo una fidanzata ho davvero ,quindi, i miei prevalenti interessi affettivi personali sociali.
    Per concludere…
    Sono consapevole che il reddito da lavoratore dipendente statale resterebbe comunque tassato in Italia e che sempre in Italia la mia casa di proprietà sarebbe tassata non più con prima casa ma come seconda casa.
    Il mio quesito é: Relativamente ad altri redditi/ proventi consequiti nello stato estero io potrei effettivamente considerarmi con domicilio fiscale estero e quindi pagare solo lí le tasse?
    Grazie

  7. Secondo me sarebbe lecito chiedersi se conviene avventarsi in questo calcolo stando parlando di addizionali regionali e comunali perché un bel po’ di tempo forse lo richiederà e poi dovrete anche mettervi d’accordo per chi ha sbagliato e definire le somme dovute. Poi dovrete eventualmente andare dall’agenzia delle entrate a spiegargli questo, rettificare le vostre dichiarazioni, pagare sanzioni ecc…..conviene? Sicuramente andrebbe fatto ma prima dovete passare per questi ostacoli.

  8. Vorrei sapere come viene ripartita IRPEF, addizionale regionale e Comunale all’IRPEF in caso di mantenimento da parte del datore di lavoro di domicilio fiscale (per mancato aggiornamento da alcuni anni) diverso da residenza pur in comuni della stessa regione?

  9. Posso cambiare residenza (in campagna) e mantenere il domicilio fiscale nella vecchia (casa dei genitori)?
    A differenza dei tentativi di elusione dal pagamento delle tasse, a me servirebbe per avere la certezza del recapito delle eventuali notifiche (portinaio).
    Grazie per l’augurio dell’ultimo paragrafo :)

  10. Salve, siamo una coppia di rumeni, residenti in Italia da 6 anni. Vogliamo rinunciare al domicilio fiscale rumeno e trasferirlo qui (in Romania andiamo solo per 2 settimane all’anno, non abbiamo più una casa lì). Come procedere? Si rinuncia al documento di identità rumeno? Dobbiamo comunicare la nostra intenzione alle autorità rumene?
    Grazie anticipate!
    Distinti saluti

  11. Sono pensionato italiano 66 anni residente in Bulgaria (Varna) da luglio 2015 ho preso in affitto una casa per godere la pensione insieme a mia moglie italiana pure residente qui in Bulgaria. Ho fatto iscrizione all’AIRE come residente all’estero. La domanda è quando posso inoltrare all’INPS il modulo CI530 per evitare la doppia tassazione ed ottenere la pensione non gravata da IRPEF? Le addizionali si pagheranno comunque e sempre?Ho lasciato in Italia la casa di abitazione principale e i figli. Uno di essi è sposato e ha residenza a parte , l’altro vive nella nostra casa perchè celibe ma senza lavoro ed è maggiorenne (32 anni). Questi potrebbe se vuole vivere con la nonna ultraottantenne che abita nella casa sottostante e potrebbe accudirla.

  12. Salve,

    Ho la doppia cittadianza francese ed italiana.
    Ho la residenza in Italia con casa di proprietà per laquale sto pagando il mutuo sulla prima casa ma ho il domicilio da 4 anni in Francia dove lavoro.
    Non mi sono iscritta all’AIRE.
    Se mi dovessi iscrivere, potrei lo stesso continuare a usufruire del mutuo sulla prima casa visto che non ho nessun altro immobile?

    Grazie

  13. Sono residente a Spezia con moglie e figli a mio carico.
    Ho già usufruito agevolazioni prima casa (unico proprietario)
    Mia moglie puo’ inestarsi e prendere residenza

  14. Buonasera, vorrei consiglio sopra la mia situazione.
    Sono italiana iscritta al AIRE, ho fissato residenza a Firenze per finire la laurea come ospite (mio ragazzo aveva a suo nome il contratto di affitto e scade a fine agosto). Ora sono a Modena a cercare lavoro, sono a passeggiare fra le case di diversi amici e familiari mentre trovo lavoro e posso affittare. Come posso gestire la residenza a Modena? Per iscrivermi a Garanzie Giovani nel comune di Reggio emilia mi chiedono il domicilio, che indirizzo posso dare senza creare problemi a i miei amici? Serve l’indirizzo di un locale commerciale? Grazie per la informazione.

  15. Sarebbe utile chiederne le motivazioni del mancato rilascio e se ciò dipende dalla cittadinanza o meno. Uno straniero altrimenti come farebbe? immagino facendosi fare un permesso di soggiorno, ma devo essere onesto e non sono sicuro per cui meglio forse fare anche solo un pasaggio telefonico e farsi spiegare meglio quali sono le caratteristiche per ottenerla.

  16. Come avevo già scritto, l’abbiamo già questo a ASL ( la prima cosa che abbiamo fatto), ma senza riscontro, quindi chiedevo consiglio a voi. Comunque grazie per la risposta.

  17. Buongiorno, la figlia di mio marito appena si è laureata in Stati Uniti ( vive e ha la residenza li’ da 14 anni), ma è cittadina Italiana. Ora è arrivata in Italia e rimane qui fino a gennaio 2016 perché ha prenotato un esame multidisciplinare a Bologna on line ( ci servirebbe per proseguire gli studi in America). Si ferma da noi, ma non è possibile fare la tessera sanitaria perché non è residente qui ( hanno comunicato a ASL) . Cosa dobbiamo o possiamo fare? Grazie.

  18. I passi per fare cosa? Per aprire l’attività qui in Italia? Quale attività? Dove risiederebbe per la maggior parte del periodo di imposta? Sono tutte domande a cui serve una risposta per poter qualificare i suoi redditi e dunque paese e modalità di tassazione.

  19. Buongiorno sono italiana iscritta all’aire. nel frattempo ho preso anche la nazionalita’ del Paese in cui vivo. Vorrei ritornare in Italia con la mia attivita’ Sono libero professionista. Ma i mi miei figli maggiorenni continuerebbero a vivere all’estero. io farei da spola. Quali sono i passi da fare? grazie

  20. Consideri che mi sta facendo una domanda a cui negli anni 80 anche al Parre teoriche risposto sì certo. Oggi fortunatamente per il più che sfortunatamente per i fuochi fare questa manovra evasiva non è più consentito in quantol’agenzia delle entrate ha portato alla luce il mondo di soggetti che acquistava le case al mare con i benefici prima casa in quanto per scogliere di tali agevolazioni e necessario rendere una dichiarazione dell’atto di compravendita che non sarebbe in grado di trovare ossia quello di trasferire tra 13 mesi dall’acquisto la residenza fiscale nello stesso comune vi è l’immobile per il quale ha chiesto le agevolazioni prima casa l’agenzia delle entrate verificherebbe abbastanza facilmente che la dichiarazione resa è tace e contestualmente le applicherebbe il 30% delle sanzioni sulla differenza tra l’imposta di registro calcolata sulle prime case che ha del 2% contro quella sulle seconde case che e’ del 9%.

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