Donazione Immobile o Denaro al Coniuge in comunione o separazione: come funziona, costi, tassazione e rischi

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Aggiornato il 2 Maggio 2023

La donazione al coniuge di beni mobili o immobili o di altri diritti suscettibili di valutazione economica sia in comunione di beni sia no è una pratica molto in uso per diverse finalità. Non solo infatti può portare a vantaggi fiscali in termini di riduzione delle imposte successive al trasferimento inter vivos dei beni mobili o immobili donati ma può portare anche ad estromettere patrimonio dall’asse ereditario che potrebbe altresì essere soggetto a pretese da parte di eredi. Nel seguito vediamo quando vi è convenienza ad effettuare una donazione di una casa o di un terreno per esempio, quali sono le vicende che possono presentarsi in futuro ed i rischi di contestazione da parte degli eredi dopo la morte del donante o del defunto.

Alla fine dell’articolo trovate le guide gratuite dedicate alla donazione ai figli con focus sulle imposte evase che dovranno essere corrisposte al momento della donazione.

Donazione immobile o altri beni in comunione legale

La comunione legale tra i coniugi sposati con il vincolo del matrimonio è il regime naturale che caratterizza i rapporti tra moglie e marito e salvo patto contrario prima o anche dopo il matrimonio. Lo scopo della comunione legale è quello di pareggiare le ricchezze che i coniugi acquistano durante il matrimonio.

Per comunione dei beni infatti si intende che tutti gli acquisti successivi al matrimonio sono divisi al 50% tra gli sposi, indipendentemente da chi ha acquistato il bene o chi ha messo il denaro o i soldi per farlo.

In pratica la comunione legale funziona in questo modo: se due persone si sposano e successivamente intendono procedere all’acquisto di una abitazione per sè, per i propri figli che sia prima o seconda casa e solo uno di loro fornisca i soldi per effettuare l’acquisto. La casa diviene automaticamente di entrambi al 50%. Nella sostanza il legislatore riconosce che l’altro coniuge, seppur non fornisce la provvista economica, in qualche modo avrà contribuito spiritualmente a consentire l’acquisto dell’altra abitazione.

Un tempo forse questo era vero ma oggi le donne lavorano al pari degli uomini o poco di meno  per cui presupporre questo forse oggi stona con i tempi moderni. Mariti e mogli sono sempre più equiparati e i compiti sono equi ripartiti nella coppia sempre più. Sarà questo il motivo per cui tutti si sposano in separazione dei beni? Certo che no. Il paradosso più grande oggi che si vive è che tutti si sposano ma lo fanno in separazione dei beni quasi a tutelarsi da ipotetiche vicende future che potrebbero avvenire nei loro rapporti e che potrebbe ridurre le loro capacità reddituali o comprimere i loro patrimonio. La percentuale di divorzi e separazioni è sempre in aumento.

Lecito è chiedersi perchè, se credano veramente in quello che fanno non si sposano in comunione legali dei beni? Se provate a chiederlo troverete sguardi imbarazzanti o frasi di circostanza.

Nel seguito vedremo comunque che non tutti i diritti acquisiti dal marito o dalla moglie entrano nella comunione legale dei beni in quanto vi sono particolari situazioni che restano indissolubilmente legate alla persona che li ha acquistati per atti inter vivos o mortis causa o che li ha prodotti.

Non di rado purtroppo si riscontra per esempio che dopo la fine del matrimonio o al momento di apertura della successione uno dei coniugi avanza pretese rispetto al patrimonio dell’ex marito o moglie e più precisamente rispetto alle seguenti categorie di beni:

  1. Beni ricevuti in donazione prima del matrimonio;
  2. Beni ricevuti in donazione durante il matrimonio;
  3. Beni ricevuti in donazione dopo il divorzio o la separazione consensuale o giudiziale.

Le categorie di beni escluse dalla comunione legale dei beni

Per quello che concerne la situazione di cui al punto uno abbiamo detto che non rientrano automaticamente i beni o anche i diritti suscettibili di quantificazione economica e con un valore riscontrabile e definibile di cui il coniuge era proprietario prima del perfezionamento del matrimonio. Utile strumento di comprensione riguarda la provenienza dei fondi o meglio del denaro che ha consentito l’acquisto di case anche dopo il matrimonio.

Il diritto che ha inteso riconoscere nel tempo il legislatore riguarda a mio avviso lo sforzo profuso da uno dei coniugi per avere quella disponibilità economica. Laddove infatti il marito abbia acquistato casa durante il matrimonio attraverso la vendita di beni di cui era proprietario prima del matrimonio allora la nuova casa no andrà direttamente in comunione dei beni come potrebbe essere intuitivo pensare.

Vi sono beni e diritti che, per le loro caratteristiche non sono suscettibili di rientrare nella comunione legale di beni se non per espressa previsione o accordo dei coniugi così come definito dalla legge.

I beni esclusi dalla comunione tra i coniugi sono:

  • beni ad “uso strettamente personale“: solo per farvi degli esempi l’abbigliamento oppure anche i gioielli come orologi, pellicce, preziosi. Forse per questo spesso si vedono orologi da decine di migliaia di euro circolare per casi con mogli che non si spiegano il motivo;
  • beni o attrezzature necessarie all’attività lavorativa come potrebbe essere smartphone, pc, tablet mobili e arredi dello studio professionale o dell’ufficio. Anche l’automezzo strumentale all’attività non solo nel caso si parli di agenti i rappresentanti di commercio.
  • diritti consegui a seguito di risarcimento di danni o indennità personali: basti pensare alla pensione per non autosufficienza, accompagno, assegni sociali, particolari pensioni etc.

Beni, soldi o diritti ricevuti per successione o donazione

I diritti mobiliari ed immobiliari ricevuti in successione o per donazione non rientrano, per esempio nell’ambito della comunione legale dei beni in quanto, come accennavo prima, per loro caratteristica si attaccano alla persona, al soggetto che li ha ricevuti (per lo stretto legame di parentela o di affetto che legava lui, e non il coniuge, al donante o al defunto/de cuius). Il presupposto quindi è che la donazione si sottendente effettuar nei confronti dello specifico donatario che ha ricevuto le somme. Solo se specificato si intende attribuita alla comunione legale dei beni.

Cosa succede dopo la separazione consensuale o giudiziale o dopo il divorzio

Purtroppo non di rado quando finisce l’amore si assiste a scene pietose dove ci si cerca di accaparrare il più possibile beni dell’altro in buona o in mala fede. Vediamo nel seguito come mettersi al riparo da eventuali pretese giustificate e non dell’altro coniuge e mettere in sicurezza il proprio patrimonio.

Con il divorzio cessano gli effetti civili del matrimonio per cui si ristabiliscono le situazioni createsi prima del matrimonio ma che fine fa la casa al mare, o la seconda casa o il negozio o il conto in banca? E i titoli? etc

E se i coniugi si separano? Come dimostrare che il bene è stato donato indirettamente?

Il presupposto è che le donazioni ricevute non rientrano nell’ambito della comunione legale dei beni proprio perchè, come chiarito in premessa i legano strettamente al donatario per suoi meriti o legami con il donante. Tuttavia il problema grande è che quando si scioglie il matrimonio….si scioglie anche la comunione e quindi si parte con le pretese e le rivendicazioni.

Accade che il coniuge rivendichi il diritto ad ottenere la metà del patrimonio o anche la metà dei redditi che secondo lui sono stati conseguiti grazie ad un suo apporto o donazione avvenuta durante il matrimonio. Purtroppo l’onere della prova (e non so perchè) non sarà del donatario ma del coniuge che rivendica il 50% della donazione.

Cosa fare?

Per evitare azioni di rivendicazioni si dovrà attraverso un negozio simulato di compravendita di beni tra donante e donatario. Si dovrà fare attenzione però alla fama da tenere in quanto nel specifico si dovrà procedere con una controdichiarazione dinnanzi ad un Notaio in cui il donante, nel 99% dei casi un vostro genitore, vende il bene al donatario senza in realtà ricevere alcun compenso, specificando nell’atto che la finalità era la donazione.

Dal momento che parliamo quasi sempre donazione di denaro o di denaro per l’acquisto di immobili si dovrà procedere attraverso la conservazione degli elementi documentali che comprovano la donazione di denaro attraverso estratti conto o contabili bancarie se trattasi di donazione di denaro. Nel caso in cui invece abbia direttamente proceduto all’acquisto di casa allora dovrete avere cura di mantenere copia degli assegni circolari portati in sede di stipula oppure del bonifica istantaneo effettuato al notaio.

In passato, oggi sempre meno, andava di moda fare le donazioni durante il matrimonio per cui genitori e parenti regalavano bustarelle o effettuavano bonifici ad entrambi manifestando il volere di destinare la donazione alla comunione dei coniugi. Per quelle non vi sarà molto da fare in quanto rientreranno nella comunione dei beni.

Donazioni ricevute durante il matrimonio

Come anticipato in premessa la donazione si intende effettuata nei  confronti nei confronti dello specifico donatario salvo indicazione specifico che sia da riferirsi alla Comunione legale dei beni tra i due coniugi.

Riduzione delle imposte e tasse da versare – Accertamenti da parte dell’agenzia delle entrate

Può accadere che alcuni cerchino di evitare la tassazione della plusvalenza attraverso una prima donazione di un bene in modo da aumentare il valore di acquisto di partenza con cui confrontare il prezzo di vendita per ridurre artificiosamente il valore della plusvalenza soggetta a tassazione ai fini Irpef. Può accadere infatti che a seguito di donazione di un immobile o di un terreno a favore della moglie la quale dopo due mesi lo rivenda a terzi ad un prezzo pari al valore della donazione effettuata l’ufficio dell’agenzia delle entrate recuperi a tassazione la plusvalenza a carico del donante ai sensi dell’articolo 37 comma 3 del D.P.R. n. 600/73 in quanto venga contestato che la natura elusiva dell’operazione finalizzata ad abbattere la plusvalenza. Per la Suprema Corte l’ufficio non rende conto, attraverso una adeguata e logica esposizione dell’iter logico osservato, delle ragioni che hanno condotto il giudice a ritenere sussistente l’intento elusivo. La Commissione tributaria regionale, infatti, non ha chiarito quali indizi, gravi, precisi e concordanti sono stati addotti dall’Ufficio a sostegno della pretesa finalità abusiva della operazione, né ha preso in esame le difese svolte dal contribuente» e ancora che  non ha in alcun modo spiegato sulla base di quali elementi indiziari e presuntivi offerti dall’Amministrazione abbia configurato in capo al donante l’imputazione del reddito, costituito dalla plusvalenza derivante dalla cessione del terreno, che sarebbe stata quindi effettuata dalla moglie quale mero soggetto interposto.»

«Il giudice non ha evidenziato l’esistenza di eventuali indici, quali il versamento di acconti in favore del donante e la partecipazione di quest’ultimo alle trattative per la vendita, idonei a supportare la assenza di spirito di liberalità e, comunque, la strumentalità dell’operazione finalizzata esclusivamente ad evitare il carico fiscale della plusvalenza. D’altro canto, sebbene sia indubitabile che la prova della natura elusiva delle operazioni poste in essere dal contribuente possa scaturire da presunzioni e che spetti al contribuente fornire la prova della esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti con carattere non meramente marginale che giustifichino l’operazione stessa, nella fattispecie in esame la estrema sinteticità della motivazione resa dalla Commissione Tributaria regionale non permette di valutare se gli elementi forniti dall’Ufficio possano considerarsi sufficienti, per la loro univocità e concludenza, a supportare la pretesa fiscale avanzata dall’Amministrazione nei confronti del contribuente».

La causa è stata rinvita alla Commissione Tributaria regionale di II° grado di Trento, in diversa composizione, per il riesame, oltre che per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

Costo della Donazione: quali onorari per la donazione dal Notaio

Nel seguito vi suggerisco inoltre quali potrebbero essere gli onorari richiesti dal notaio per scritture di questo tipo sulla base dei tariffari introdotti con la Riforma dei compensi professionali (DM n. 140/2012)

Tabella A – ATTI IMMOBILIARI

  • da euro 5.000,00 a euro 25.000,00 – valore medio: euro 15.000,00 – percentuale riferita al valore medio: 7,66% del valore dell’immobile forbice: aumento sino al 16%; riduzione fino al 5,99%;
  • da euro 25.001,00 a euro 500.000,00 – valore medio: euro 262.500,00 – percentuale riferita al valore medio: 1,078% del valore dell’immobile forbice: aumento sino al 5,990%; riduzione fino allo 0,653%;
  • da euro 500.001,00 a euro 1.000.000,00 – valore medio: euro 750.000,00 – percentuale riferita al valore medio: 0,440% del valore dell’immobile forbice: aumento sino allo 0,653%; riduzione fino allo 0,410%;
  • da euro 1.000.001,00 a euro 3.500.000,00 – valore medio: euro 2.250.000,00 – percentuale riferita al valore medio: 0,210% del valore dell’immobile forbice: aumento sino allo 0,410%; riduzione fino allo 0,160%;
  • da euro 3.500.001,00 a euro 5.000.000,00 – valore medio: euro 4.250.000,00 – percentuale riferita al valore medio: 0,140% del valore dell’immobile forbice: aumento sino allo 0,160%; riduzione fino allo 0,120%.

(1) Tabella così modificata dal D.M. Giustizia 2 agosto 2013, n. 106.

Tabella B (1) – ATTI MOBILIARI (inclusi MOBILI REGISTRATI)

  • da euro 10.000,00 a euro 200.000,00 – valore medio: euro 105.000,00 – percentuale riferita al valore medio: 0,62% – forbice: aumento sino all’1,790%; riduzione fino allo 0,350%;
  • da euro 200.001,00 a euro 700.000,00 – valore medio: euro 450.000,00 – percentuale riferita al valore medio: 0,200% – forbice: aumento sino allo 0,350%; riduzione fino allo 0,143%;
  • da euro 700.001,00 a euro 2.500.000,00 – valore medio: euro 1.600.000,00 – percentuale riferita al valore medio: 0,069% – forbice: aumento sino allo 0,143%; riduzione fino allo 0,048%;
  • da euro 2.500.001,00 a euro 4.500.000,00 – valore medio: euro 3.500.000,00 – percentuale riferita al valore medio: 0,038% – forbice: aumento sino allo 0,048%; riduzione fino allo 0,033%.

(1) Tabella così modificata dal D.M. Giustizia 2 agosto 2013, n. 106.

Tabella C – ATTI SOCIETARI

  • da euro 5.000,00 a euro 25.000,00 – valore medio euro 15.000,00 – percentuale riferita al valore medio: 8,42% – forbice: aumento sino al 16%; riduzione fino al 6,90%;
  • da euro 25.001,00 a euro 400.000,00 – valore medio: euro 212.500,00 – percentuale riferita al valore medio: 1,40% – forbice: aumento sino al 6,90%; riduzione fino allo 0,86%;
  • da euro 400.001,00 a euro 1.500.000,00 – valore medio: euro 950.000,00 – percentuale riferita al valore medio: 0,47% – forbice: aumento sino allo 0,86%; riduzione fino allo 0,35%;
  • da euro 1.500.001,00 a euro 5.000.000,00 – valore medio: euro 3.250.000,00 – percentuale riferita al valore medio: 0,18% – forbice: aumento sino allo 0,35%; riduzione fino allo 0,13%.

(1) Tabella così modificata dal D.M. Giustizia 2 agosto 2013, n. 106.

Tabella D- ALTRI ATTI

A) da euro 50,00 a euro 900,00, con aumento fino al doppio, per i seguenti atti:

  • autentica di firma;
  • accettazione di eredita’;
  • acquiescenza e rinuncia alla azione di riduzione;
  • atto di avveramento della condizione;
  • atto di accettazione di eredita’;
  • atto di accettazione di nomina;
  • verbale di asseverazione di perizie;
  • associazione temporanea di Imprese (A.T.I);
  • atto notorio;
  • atto di consenso a cancellazione di ipoteca;
  • atto di consenso a riduzione di ipoteca e liberazione parziale di beni;
  • atto di convalida;
  • atto di rettifica;
  • atto di rettifica ex art. 59-bis, legge notarile;
  • convenzione matrimoniale diversa da quella di costituzione del fondo patrimoniale;
  • deliberazione di proroga della durata di societa’;
  • deposito di documento (verbale di deposito) anche non avente contenuto patrimoniale;
  • atto di dichiarazione di nomina;
  • impresa familiare (atto dichiarativo);
  • procura generale, generale alle liti, procura institoria, procura speciale ed altre procure diverse dalle precedenti;
  • revoca di procura;
  • pubblicazione (verbale di ) di testamento olografo o segreto;
  • quietanza di somme concesse a mutuo stipulata con atto successivo (con esclusione delle quietanze di mutui di credito fondiario, agrario ed equiparati);
  • atto di ratifica;
  • atto di rinuncia all’eredita’;
  • atto di rinuncia alla opposizione ad atto di donazione (art. 563 e.e.);
  • testamento internazionale;
  • testamento olografo (deposito o ritiro da parte del testatore);
  • testamento pubblico – verbale di passaggio agli atti tra vivi;
  • testamento segreto (ricevimento o ritiro di ).

B) atti procedimentalizzati – da euro 600,00 ad euro 4.000,00:

  • Costituzione di Enti in genere, Associazione, Consorzio tra imprese ex art. 2602 c.c., quando e’ indeterminato o indeterminabile il valore del conferimento;
  • Convenzione matrimoniale di costituzione del fondo patrimoniale;
  • Atti di obbligo edilizi, Convenzioni urbanistiche di lottizzazione, di comparto edificatorio, convenzioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, convenzioni urbanistiche di contenuto analogo ed ogni altra convenzione urbanistica;
  • Verbale di assemblea e deliberazioni di organi sociali di società, associazioni, consorzi ed enti in genere;
  • Modifica di patti di società di persone: trasferimento sede (con immobili); modifica denominazione sociale (con immobili), scioglimento (senza assegnazione beni), nomina/revoca amministratori, modifica modalità di ripartizione utili/perdite;
  • Contratti di rete senza costituzione di patrimonio comune;
  • Verbali di inventario.

(1) Tabella così modificata dal D.M. Giustizia 2 agosto 2013, n. 106

http://www.tasse-fisco.com/persone-fisiche/donazione-immobili-beni-atto-imposte/12946/

4 Commenti

  1. Mia moglie Ha ricevuto una casa in donazione dai genitori dopo il nostro matrimonio,( noi abbiamo la separazione dei beni) adesso mia moglie vuole vendere la casa dopo la donazione la casa era al grezzo abbiamo fatto un mutuo per finirla, in caso di vendita a me spetta una somma di denaro poiche chiaramente alla vendita il prezzo e nettamente piu’ alto avendo fatto tutte le migliorie e finiture?

  2. nel 2018 Durante la separazione innanzi al giudice è stata fatta da parte del mio ex la donazione dell’immobile quale 1° casa a favore di mio figlio. Nel gennaio 2019 appena avuto ufficialmente le carte è stata fatta la voltura dell’immobile a nome del figlio.
    Mio figlio non ha reddito non lavora ancora, ha 24 anni ed è a carico dei genitori al 50%, io essendo una dipendente faccio il 730 ed anche il mio ex marito. Vorrei sapere nel 2020 l’immobile da chi deve essere dichiarato? Mio figlio dovrà fare il 730 o altro? Il commercialista mi dice che non deve fare niente, ma sono un po’ perplessa, ogni anno il mio ex marito ha dichiarato l’immobile nel suo 730 in quanto eravamo in separazioni di beni, ma quest’anno con la donazione avvenuta con la separazione e non con atto notarile cosa bisogna fare. Vorrei tutelare mio figlio da eventuali sanzioni. Grazie in anticipo per i chiarimenti che potrete darmi in merito. Buonasera

  3. Mmmmm….avendo una figlia dovrebbe farsi lasciare il benestare da lei per iscritto altrimenti donazione potrebbe essere impugnabile. In alternativa convolate a nozze o potreste istituire un fondo patrimoniale con destinazione specifica. Le consilgio di rivolgersi cmq ad un avvocato per definire i passaggi.

  4. Ho un compagno da circa 10 anni,lui è separato con una figlia,noi conviviamo su un terreno da lui acquistato dopo la separazione,questo terreno vuole regalarlo a ne,come dobbiamo procedere x non avete problemi dopo?

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