Fabbricati rurali: domande e risposte

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

case in campagnaVediamo quali sono sono le caratteristiche perchè un fabbricato si definisca rurali e del trattamento fiscale connesso a tali tipologie di fabbricati  in quanto godono spesso di esenzioni tanto ai fini Irpef tanto ai fini IMU.

Quando un fabbricato o immobile è rurale

I fabbricati si definiscono rurali quando soddisfano i requisiti contenuti nell’articolo 9 del D.L. n. 557 del 1993, come modificato dall’art. 42-bis del D.L. n. 159 del 2007 e dall’articolo 1 comma 275, della Legge n. 244/2007 e che di seguito riporto per esteso.

I fabbricati rurali per essere considerati tali devono soddisfare una serie di requisiti e alcuni di questi possono anche godere di agevolazioni fiscali non solo ai fini IMU. A tal fine vi segnalo l’articolo dedicato ai casi di esenzione IMU per i fabbricati rurali

Cos’è un fabbricato rurale

Vediamo quindi cos’è un fabbricato rurale: un fabbricato rurale è è un immobile accatastato come un A/6 o come un D/10. Nel caso di A/6 parliamo di un immobile, casa abitazione accatastato così perchè fondamentalmente un immobile di tipo residenziale e destinato al soddisfacimento del bisogno abitativo e la cui finalità è quella dell’abitazione. D/10 invece nel caso in cui la particella catastale sia invece un terreno agricolo destinato ad uno sfruttamento economico come casolare per proteggere  le piante, riporre strumenti o attrezzature o concimi o simili.

I requisiti per essere considerato rurale

I requisiti per chiamare un fabbricato rurale sono definiti dall’articolo 9 del Dl 557/1993 che di seguito riporto: 1. Al fine di realizzare un inventario  completo  ed  uniforme  del patrimonio  edilizio,  il  Ministero  delle   finanze   provvede   al censimento di tutti i fabbricati o porzioni di  fabbricati  rurali  e  alla loro iscrizione, mantenendo  tale  qualificazione,  nel  catasto edilizio urbano, che  assumerà  la  denominazione  di  “catasto  dei fabbricati”.  L’amministrazione  finanziaria  provvede  inoltre  alla individuazione delle unita’ immobiliari di qualsiasi natura  che  non hanno formato oggetto di dichiarazione al catasto. Si provvede  anche mediante ricognizione generale del territorio basata su  informazioni derivanti da rilievi aerofotografici.
  2.  Le  modalità  di  produzione  ed   adeguamento   della   nuova cartografia a grande scala devono risultare conformi alle  specifiche tecniche di base, stabilite con decreto del Ministro  delle  finanze, da emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con lo stesso decreto  sono,  altresi’,  determinati  i modi e i termini di attuazione di ogni altra attività  prevista  dal presente articolo, salvo quanto stabilito dal comma 12.
  3. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli  immobili  agli effetti  fiscali,  i  fabbricati  o  porzioni  di  fabbricati  devono soddisfare le seguenti condizioni: a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare  del diritto di proprietà o di altro diritto reale  sul  terreno,  ovvero detenuto dall’affittuario del terreno stesso o dal  soggetto  che  ad altro titolo conduce  il  terreno  cui  l’immobile  viene  dichiarato asservito o dai familiari conviventi a loro carico  risultanti  dalle certificazioni anagrafiche; b) l’immobile deve essere  utilizzato,  quale  abitazione  o  per funzioni strumentali all’attività’ agricola, dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un  titolo  idoneo,  ovvero  da  dipendenti esercitanti attività agricole nella azienda a tempo indeterminato  o a tempo determinato  per  un  numero  annuo  di  giornate  lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento;  c) il terreno cui il fabbricato  e’  stato  dichiarato  asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto  terreni  con  attribuzione  di  reddito  agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate  in  serra, ovvero la funghicoltura, il suddetto limite  viene  ridotto  a  3.000 metri quadrati;  d) il volume  di  affari  derivante  da  attività’  agricole  del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla meta’ del suo reddito complessivo. Il volume di affari  dei  soggetti  che  non presentano la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore  aggiunto si presume pari al limite massimo di cui all’articolo  34,  comma  3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; e) i fabbricati ad uso abitativo, che  hanno  le  caratteristiche delle unita’ immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/  1  ed A/8, ovvero le caratteristiche di  lusso  previste  dal  decreto  del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969,  adottato  in  attuazione dell’articolo 13 della legge 2 luglio  1949,  n.  408,  e  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218  del  27  agosto  1969,  non  possono comunque essere riconosciuti rurali. 4. Fermi restando i requisiti previsti dal comma  3,  si  considera rurale anche il fabbricato che non insiste sui terreni cui l’immobile e’ stato dichiarato asservito,  purche’   enrambi  risultino  ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti. 5.  Nel  caso  in   cui   l’unita’   immobiliare   sia   utilizzata congiuntamente da piu’ proprietari o titolari di altri diritti reali, da piu’ affittuari, ovvero da più soggetti che  conducono  il  fondo sulla base di un titolo idoneo, i requisiti devono sussistere in capo ad almeno uno di tali soggetti. Qualora  sul  terreno  sul  quale  e’ svolta l’attività’ agricola insistano piu’ unita’ immobiliari ad  uso abitativo,  i  requisiti  di  ruralita’  devono  essere   soddisfattidistintamente. Nel caso di utilizzo di piu’ unita’ ad uso  abitativo, da parte di componenti lo stesso nucleo familiare, il  riconoscimento di ruralita’ dei medesimi e’ subordinato, oltre che all’esistenza dei requisiti indicati nel comma 3, anche al  limite  massimo  di  cinque vani catastali o, comunque, di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o, comunque, di 20 metri quadrati per  ogni  altro abitante oltre il primo. La consistenza catastale e’ definita in base ai criteri vigenti per il catasto dei fabbricati.
  6. Non si  considerano  produttive  di  reddito  di  fabbricati  le costruzioni  non  utilizzate,  purche’   risultino   soddisfatte   le condizioni previste dal comma 3, lettere a), c), d) ed e).  Lo  stato di non utilizzo deve essere comprovato da apposita autocertificazione con firma autenticata, attestante  l’assenza  di  allacciamento  alle reti dei servizi pubblici dell’energia elettrica,  dell’acqua  e  del gas.
7. I contratti di cui alla lettera b) del comma  3,  gia’  in  atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono  registrati entro il 30 aprile 1994. Tale registrazione e’ esente dall’imposta di registro.
8. Il termine di cui all’articolo 1, comma 5,  primo  periodo,  del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, come modificato dall’articolo 70, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e il  termine  di  cui all’articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n.  47, e successive modificazioni, sono prorogati al 31  dicembre  1995.  Le stesse disposizioni ed il predetto  termine  si  applicano  anche  ai
fabbricati destinati ad uso diverso  da  quello  abitativo,  che  non presentano i requisiti di ruralita’ di cui al comma 3.
9. Per le variazioni nell’iscrizione catastale  dei  fabbricati  di cui al comma 8, non si fa luogo alla riscossione  del  contributo  di
cui all’articolo 11 della legge  28  gennaio  1977,  n.  10,  ne’  al recupero di eventuali  tributi  attinenti  al  fabbricato  ovvero  al reddito da esso prodotto per i periodi  di  imposta  anteriori  al  1 gennaio 1993 per le imposte dirette, e al 1 gennaio 1994 per le altre imposte e tasse e per  l’imposta  comunale  sugli  immobili,  purche’ detti immobili siano stati oggetto, ricorrendone  i  presupposti,  di istanza di sanatoria edilizia, quali fabbricati rurali,  ai  sensi  e nei termini previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47,  e  vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre  1995,  con  le  modalita’ previste dalle norme di attuazione dell’articolo 2, commi 1-quinquies ed 1-septies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n.  16,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.
10. Per le finalita’ di  cui  al  comma  1,  e  per  consentire  le semplificazioni procedurali  necessarie  al  continuo  ed  automatico aggiornamento del sistema catastale,  con  il  decreto  del  Ministro delle finanze di cui al comma 2, vengono stabiliti nuovi criteri  per la definizione  delle  zone  censuarie  e  della  qualificazione  dei terreni,  nonche’  per  la   produzione   e   l’aggiornamento   della cartografia catastale. Con lo stesso provvedimento vengono, altresi’, definiti gli interventi  edilizi  sul  patrimonio  censito  privi  di rilevanza censuaria, ai fini delle denunce di  variazione  catastale. Le operazioni di revisione generale degli estimi dei terreni, di  cui al decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990,  devono  tener conto dei nuovi criteri previsti dall’articolo 2, comma 1-sexies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con  modificazioni, della legge 24 marzo 1993, n.  75,  nonche’  di  quelli  fissati  con decreto del Ministro delle finanze, da emanare  di  concerto  con  il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.
  11. Per l’espletamento e la  semplificazione  delle  operazioni  di revisione  generale  di  classamento  previste  dall’articolo  2  del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con  modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si possono applicare  le  modalita’ previste dal comma 2 dell’articolo 4 del  decreto-legge  19  dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  febbraio 1985, n. 17. Le revisioni del classamento  delle  unita’  immobiliari urbane, previste dal  citato  comma,  vengono  effettuate  anche  per porzioni del territorio comunale.
12. Al fine di consentire il decentramento dei servizi catastali ed ipotecari, la completa automazione delle procedure  di  aggiornamento degli  archivi  catastali  e   delle   conservatorie   dei   registri
immobiliari, nonche’ la verifica ed il controllo dei dati  acquisiti, e’ istituito un sistema di collegamento con interscambio  informativo tra l’amministrazione  finanziaria,  i  comuni  e  gli  esercenti  la professione  notarile.  Con  apposito  regolamento  governativo,   da emanarsi ai sensi dell’articolo 17 della legge  23  agosto  1988,  n. 400, entro 180 giorni, sentiti l’Associazione  nazionale  dei  comuni italiani ed il Consiglio nazionale del notariato, sono  stabilite  le modalita’ di attuazione, accesso ed  adeguamento  delle  banche  dati degli uffici del Ministero delle finanze da parte dei soggetti  sopra indicati. Il regolamento deve prevedere che,  a  far  tempo  da  tale attivazione, da fissare  con  apposito  decreto  del  Ministro  delle finanze, il conservatore puo’ rifiutare, ai sensi dell’articolo  2674 del codice civile, di  ricevere  note  e  titoli  e  di  eseguire  la trascrizione di atti tra vivi contenenti  dati  identificativi  degli immobili oggetto di trasferimento o di costituzione di diritti reali, non conformi a quelli acquisiti al sistema  alla  data  di  redazione degli atti stessi, ovvero, nel caso di  non  aggiornamento  dei  dati catastali, di atti non conformi  alle  disposizioni  contenute  nelle norme di attuazione dell’articolo 2, commi  1-quinquies  e  1-septies del  decreto-legge  23  gennaio  1993,   n.   16,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993,  n.  75.  Con  il  predetto regolamento  vengono  stabiliti,  altresi’,  nuovi  criteri  per   la definizione delle modalita’, dei costi  e  dell’efficacia  probatoria delle copie di  atti  rilasciati  dalle  conservatorie  dei  registri immobiliari e dal catasto con apparecchiature elettroniche.
13. Nel regolamento deve, altresi’,  essere  previsto  che,  a  far
tempo dall’attivazione del sistema di collegamento di  cui  al  comma 12,  i  comuni  forniscono  all’amministrazione  finanziaria  i  dati relativi all’assetto, alla utilizzazione  e  alla  modificazione  del territorio, utili  all’adeguamento  del  sistema  catastale  e  della pubblicita’  immobiliare  e   possono   fornire   direttamente   agli interessati  i  servizi  di  consultazione  e  certificazione   delle informazioni acquisite al sistema. In tal caso la misura dei  diritti e delle tasse ipotecarie vigenti per la  consultazione  e’  aumentata del 20 per cento e al comune  spetta  una  quota  pari  ad  un  terzo dell’importo  complessivo  dovuto.  Qualora   si   renda   necessario richiedere che negli  atti  soggetti  a  trascrizione  od  iscrizione vengano dichiarati dati ulteriori  relativi  agli  immobili,  nonche’ alla loro conformita’ con le rappresentazioni grafiche in catasto, le relative modalita’ e tempi sono stabiliti  con  appositi  regolamenti governativi, nei quali e’ prevista per i privati anche la facolta’ di fornire tali dati mediante autocertificazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.    14. Una quota pari ad un terzo dei maggiori  introiti  dell’imposta comunale  sugli  immobili  dovuta  per  l’anno  1994,  derivanti  dai versamenti  effettuati  ai  sensi  delle  disposizioni  del  presente articolo, e’ destinata ad integrare i fondi per i progetti innovativi di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo  12  febbraio 1993, n. 39. Tale integrazione ha per fine  l’attuazione  di  sistemi informatici comunali per gli scopi indicati  nel  primo  periodo  del comma  9.  Alle   predette   attivita’   provvede   l’Autorita’   per l’informatica   nella   pubblica   amministrazione,   d’intesa    con l’Associazione nazionale comuni italiani. Con decreto del  Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro  delle  finanze, vengono definite le modalita’ di istituzione e gestione del servizio.  Con decreto del Ministro delle finanze vengono stabilite le modalita’ di individuazione, riparto e versamento della quota di gettito  sopra indicata da parte dei concessionari della riscossione

Accatastamento di un fabbricato rurale: come presentare la domanda

La domanda per l’attribuzione della ruralità può essere presentata sia per i fabbricati rurali destinati ad abitazione, a esclusione di quelli appartenenti alle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in villa), ovvero qualificati come abitazioni di lusso, sia per quelli strumentali all’esercizio dell’attività agricola censiti nei gruppi delle categorie A, B e C. Ai fini Irpef, il riconoscimento dei requisiti di ruralità comporta che il reddito del fabbricato è assorbito nel reddito del terreno cui il fabbricato è asservito. Quindi, in ogni caso, lo stesso non dovrà essere dichiarato autonomamente (articolo 42 del Tuir).

Tra questi anche gli impianti fotovoltaici  che potranno, una volta seguito l’iter, ottenere la ruralità oppure potranno anche essere gli immobili abitativi o destinati ad abitazione degli agricoltori lavoratori dipendenti indeterminati o determinati (minimo 101 gg di lavoro annuo).

Fabbricati Rurali e IMU

Per il trattamento fiscale ai fini dell’imposta municipale unica dei fabbricati rurali potete leggere l’articolo dedicato all’ IMU sui fabbricati rurali.

Fabbricati Rurali e ICI

A chi si applica l’esenzione dall’ICI Oltre i casi di esenzione che conoscete più tradizionali ossia quelli sull’abitazione principale e che ora sono al centro di molti dibattiti in quanto si dice che tali agevolazioni siano state finanziate con i contributi del FAS, ossia dello sviluppo del mezzogiorno, in questo caso il legislatore ha inteso agevolare il possesso di fabbricati rurali.

Oppure è stato utilizzato dai familiari conviventi a carico dei  precedenti soggetti risultanti  dalle  certificazioni  anagrafiche, o coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali; oppure potrà essere utilizzato da   soggetti   titolari   di   trattamenti   pensionistici corrisposti a seguito di attività ‘ svolta in agricoltura, da uno dei soci o amministratori delle societa’ agricole  di cui all’articolo 2 del decreto legislativo  29  marzo  2004,  n.  99,   a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della  lettera  a) del DL 557 del 1993 e devono  rivestire  la  qualifica  di  imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Il  terreno  cui  il  fabbricato  e’  asservito  deve   avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione  di  reddito  agrario.  Qualora  sul terreno  siano  praticate  colture  specializzate  in  serra   o   la funghi coltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno e’ ubicato in comune considerato montano ai  sensi  dell’articolo  1,  comma  3,della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene  ridotto a 3.000 metri quadrati. Inoltre il volume d’affari di  affari  derivante  da  attività  agricole  del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla meta’ del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire  in  esso  i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di  attività  svolta in agricoltura. Se  il  terreno  e’  ubicato  in  comune  considerato montano ai sensi della citata legge n. 97  del  1994,  il  volume  di affari derivante da attività agricole del soggetto  che  conduce  il fondo  deve  risultare  superiore  ad  un  quarto  del  suo   reddito complessivo,  determinato  secondo  la   disposizione   del   periodo precedente. Il volume d’affari dei soggetti  che  non  presentano  la dichiarazione ai fini dell’IVA si  presume  pari  al  limite  massimo previsto per l’esonero dall’articolo 34 del  decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

I fabbricati ad uso abitativo, che  hanno  le  caratteristiche delle unita’ immobiliari urbane appartenenti alle categorie  A/1  ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste  dal  decreto  del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969,  adottato  in  attuazione dell’articolo 13 della legge 2 luglio  1949,  n.  408,  e  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218  del  27  agosto  1969,  non  possono comunque essere riconosciuti rurali.  Altrimenti vale anche quanto definite nel successivo comma 3-bis dell’articolo che riconosce la ruralità anche ai fabbricati strumentali  necessarie    allo    svolgimento dell’attivita’ agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile  che è quello che individua l’attività agricola e destinate, alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle  macchine  agricole,  degli  attrezzi  e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento, all’allevamento e al ricovero degli animali, o ad abitazione dei dipendenti  esercenti  attivita’  agricole nell’azienda a tempo indeterminato  o  a tempo  determinato  per  un numero annuo di giornate lavorative superiore  a  cento,  assunti  in conformita’ alla normativa vigente in materia di collocamento, alle persone addette all’attivita’ di alpeggio  in  zona  di montagna, ad uso di ufficio dell’azienda agricola, o alla manipolazione,    trasformazione,    conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche  se effettuate da cooperative e loro  consorzi  di  cui  all’articolo  1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, all’esercizio dell’attivita’ agricola in maso chiuso.

Una volta prodotta l’autocertificazione l’Agenzia si esprimerà con accettazione del riconoscimento delle caratteristiche o con provvedimento di diniego che ricordo dovrà essere motivato pena la richiesta di annullamento.

Chi firma l’istanza per la domanda di variazione al Catasto

L’autocertificazione del possesso dei requisiti di ruralità potrà essere firmata da uno dei titolari del diritto reale vantato sull’asset.

Come Inviare l’autocertificazione per la variazione al Catasto 

Potrà essere inviata o mediante raccomandata a/r o con invio tramite posta elettronica certificata o email certificata (PEC) oppure a mezzo fax.

Situazioni in ritardo

La nuova agevolazione fiscale rischia di far correre agli sportelli del catasto senza avere le idee chiare sul contenuto da inserire nel’autocertificazione al solo fine di godere dell’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili introdotto con il Decreto Sviluppo all’articolo 7.  Laddove siate in ritardo le domande tardive presentate potranno essere comunque prese in considerazione da parte dell’agenzia entro e non oltre il 20 novembre.

Variazioni post presentazione della dichiarazione di variazione al Catasto

Nel caso successivamente alla presentazione della variazione al Catasto lo stesso fabbricato rurale sia soggetto a variazione il soggetto proprietario del diritto reale sarà obbligato ad una nuova variazione e all’analisi dell’assoggettamento o meno all’ICI.

Visualizza i Comuni ad Alta densità abitativa – o scarica il file nella sezione moduli e modelli.

Codici Comuni F24 ICI Codici Comune ICI – (controllare sempre ogni anno)

IMU e fabbricati rurali

Per quello che concerne il trattamento fiscale dei fabbricati o immobili rirali ai fini dell’IMU o imposta municipale Unica possiamo dire invece che esistono due tipi e che ciasucno di essi sconta un diverso trattamento a seconda del loro utilizzo se abitativo o strumentale alla propria attività.

http://www.tasse-fisco.com/varietassefisco/imu-agevolazioni-esenzioni-riduzioni-abitazione-principale/11996/

I fabbricati rurali ad uso abitativo infatti seguono lo stesso trattamento fiscale degli immobili abitativi così considerati nella categorie catastali A (escluso A10) e potranno godere delle minori aliquote qualora siano per di più adibiti ad abitazione principale,  esclusione di quelli appartenenti alle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in villa), ovvero qualificati come abitazioni di lusso.

I fabbricati rurali ad uso strumentale ossia destinati alla propria attività commerciale godranno di una aliquota ridotta dello 0,2 per cento.

Riferimenti normativi per l’approfondimento necessario sono: D.lgs 504 del 1992 Decreto Legge n. 70 del 2011 Decreto legge n.557 del 1993

[learn_more caption=”Classificazioni Catastali” state=”open”]

http://www.tasse-fisco.com/case/elenco-fabbricati-rurali-on-line-guida-iscrizione-modello-ravvedimento-operoso/32997/

http://www.tasse-fisco.com/case/fabbricati-rurali-definizione-requisiti-familiari-imprenditori-agricoli-professionali-iap/39406/

http://www.tasse-fisco.com/case/elenco-fabbricati-rurali-on-line-guida-iscrizione-modello-ravvedimento-operoso/32997/

 

9 Commenti

  1. Sinceramente mi pone un questio a cui non so rispondere. Dovrebbe provare più con un architetto/geometra

  2. è possibile che un immobile censito al catasto fabbricati in categoria A/3 sia rurale? quindi da deruralizzare per diventare residenziale?

  3. Ma se un proprietario di un fabbricato rurale classificato A/6 non ha i requisiti di imprenditore agricolo o perchè non li ha mai avuti o perchè li ha persi o perchè l ha ereditato che succede di colpo non ci può più andare ?
    E nel caso lo usasse cosa rischia ?
    Cordialità
    Fabrizio

  4. effettuata la sanatoria nel 1994 casa da rurale a urbano e quindi censita in catasto legge 47/85, al comune di competenza bastava una dichiarazione, in quanto questa sanatoria non prevedeva oneri di urbanizzaione. che cosa bisogna fare al comune.

  5. L’Agenzia del Territorio può negare il riconoscimento della ruralità sol perchè l’unità immobiliare abitativa viene ritenuta “di lusso” (superficie utile > 240 mq.), anche se il fabbricato è ubicato in zona a destinazione urbanistica ” E1 – agricola normale” e non residenziale, priva dei servizi urbani di Acquedotto, fogna, gas ed anche raccolta rifiuti? Poi, tenuto conto che il detto immobile è ancora comune e indiviso al 50% con mio fratello – che svolge altra attività -, L’Agenzia può almeno riconoscere la ruralità a me per la quota del 50%, che conduco l’azienda agricola e sono proprietario di 1/2 dello immobile (e, pertanto, la quota di mia proprietà non supera i 240 mq.)? Grazie.

  6. No. I fabbricati possono essere residenziali (abitativi) e strumentali per natura (categoria catastale) o per destinazione (decido di adibire un abitativo ad uso strumentale)

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