Esenzione IMU 2022 2023 prima casa e seconda casa, Agevolazioni o Riduzioni Non solo per l’abitazione principale

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Le agevolazioni IMU e le esenzioni o riduzioni sono tantissime e dipendono da diversi fattori tra cui la tipologia di immobile, lo status del soggetto potenzialmente obbligato al versamento, altre agevolazioni disposte per legge e anche in base all’importo risultante dalla liquidazione del tributo. Non sono solo quelle previste per l’abitazione principale ma sono dirette anche su altre tipologie di immobili o fabbricati come per esempio quelle previste per gli immobili di interesse storico ed artistico, le agevolazioni IMU per le abitazioni inagibili e che qui vediamo come calcolarle e quanto si può risparmiare.

Esenzioni IMU su Abitazione Principali

ABITAZIONE PRINCIPALE: NOVITÀ

L’art. 5-decies del D.L. n. 146/2021 ha precisato che “Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare.

Pertanto, l’abitazione principale può essere una sola e, in presenza di nuclei familiari con la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, il contribuente deve scegliere quale debba considerarsi come abitazione principale e quindi beneficiare della esenzione.

Per beneficiare della esenzione è necessario presentare la Dichiarazione IMU (modello ministeriale) in cui si dovrà indicare l’immobile da intendersi quale abitazione principale, barrare il campo Esenzione e riportare nelle annotazioni la seguente motivazione: “Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex articolo 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160 del 2019″

IMMOBILI EQUIPARATI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE 

  1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
  2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; 
  3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale; 
  4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  6. l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Si ricorda che nei casi indicati alle lettere c) ed e), è obbligatorio presentare la Dichiarazione IMU (modello ministeriale) attestante il possesso dei requisiti.

La dichiarazione, una volta presentata, ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta (ad esempio, se è stata già presentata la dichiarazione IMU per l’anno di imposta 2020 e i dati non sono variati non è necessario ripresentare la dichiarazione).

Esclusioni IMU

Alle esenzioni “classiche” riguardanti per esempio l’abitazione principale e le relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 se ne applicano alcune introdotte per dare sostegno alle attività colpite dalla pandemia come vedremo nel seguito.

Per la categoria “Altri fabbricati”  L’imposta si applica con l’aliquota base dello 0,86 per cento; i comuni possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento.

Per gli immobili locati con canone concordato ossia quello disciplinato dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, si applica l’aliquota ridotta del 75 per cento.

Per i terreni agricoli l’aliquota base è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento.

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota base è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono ridurla fino a prevederne l’esenzione.

Per gli opifici di categoria catastale D l’aliquota è pari allo 0,86 per cento di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato.

I Comuni possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento

Per l’anno 2021 e successivi, a meno di modifiche ulteriori non sarà dovuta l’IMU per gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e
fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali nonchè quelli rientranti nella categoria catastale D/2 e relative
pertinenze.

Esclusi anche gli agriturismi, villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e
montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’art. 1, comma 743, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Sono esclusi anche gli immobili rientranti nella categoria catastale D opifici in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

Sono esclusi anche gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili,
a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’art. 1, comma 743, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate,
L’esenzione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19»

Sono esclusi anche dal versamento della prima rata IMU in base a quanto disciplinato dall’art. 6-sexies del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 coloro che posseggono immobili per i quali ricorrono le
condizioni per fruire del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1, commi da 1 a 4, del medesimo D.L. n. 41/2021 e a condizione che i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

Stessa sorte per le categorie catastali D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a
condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi
esercitate.

Riduzioni IMU 

Si prevede la riduzione del 50 per
cento per i fabbricati di interesse storico o artistico, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati o anche per le unità immobiliari (non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.

Per le imprese di costruzione e solo fino al 2021, salvo ulteriori proroghe i fabbricati costruiti e destinati alla vendita pagano l’IMU con aliquota base pari allo 0,1 per cento, che può essere modificata dai
Comuni.

Novità dalla Legge di Stabilità 2016: Abolizione IMU e TASI

Dalla nuova Legge di Stabilità di ottobre 2015 viene introdotta l’abolizione dell’IMU e della TASI sulla abitazione principale purché non rientranti nelle categorie catastali A1, A8 A9 ossia case di lusso, Ville ed i castelli. Queste ultime tre categorie tuttavia potranno godere, se adibite ad abitazione principale, dell’aliquota ridotto dello 0,40% che potrà ulteriormente essere ridotto o aumentato di 0,2% con delibera comunale come anche della detrazione di 200 euro.

Per la definizione  vi rimando ad apposito articolo di approfondimento perchè nel caso specifico la definizione di abitazione principale IMU non coincide con quella che siamo stato abituati a trattare come nel caso delle agevolazioni prima casa o nel caso della detrazione fiscale degli interessi passivi pagati sui contratti di mutuo.

Stesso discorso per le pertinenze, una per ciascuna categoria agevolata C2 (magazzini, depositi, cantine), C6 (posto auto, garage, autorimesse ecc) e C7 (Tettoie chiuse o aperte). Nel seguito le condizioni più approfondire da rispettare per le pertinenze dell’abitazione principale. Saranno esonerate dal versamento dell’IMU anche le unità locali per alloggi sociali nonché quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa purché sempre adibite ad abitazione principale. Anche quelle destinate a studenti universitari potranno godere dell’esenzione.

Ulteriore novità riguarda l’esenzione per la casa assegnata al coniuge a seguito della separazione legale  ma anche in caso di annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civii del matrimonio. Anche per gli iscritti all’AIRE ci sono delle novità in quanto anche loro potranno godere dell’agevolazione ma solo per una casa in caso di acquisto o di usufrutto con le relative pertinenze (nei limiti di una per ciascuna categoria vista sopra) e purché l’unità locale non sia locata o concessa in comodato. Se ne possiedono di più potranno scegliere quella s cui chiedere l’esenzione.

Sempre con delibera comunale specifica i comuni possono anche introdurre ulteriori forme di agevolazioni, nei limiti degli obiettivi del pareggio del bilancio, che prevedano sconti o esenzioni per coloro che sono ricoverati in istituti sanitari a seguito di ricovero siano essi anziani o disabili.

La circolare 3 del 2012 del dipartimento delle finanza fa un’importante precisazione riguardo alle agevolazioni ICI che non possono essere applicate per analogia anche all’IMU in quanto le norme agevolative sono dirette per fattispecie e laddove non siano espressamente richiamate anche dalla nuova IMU non si possono applicare. Nel seguito trovate gli articoli di approfondimento per area tematica.

Appartenenti al personale delle forze armate, polizia, carabinieri, vigili del fuoco

Sono previste anche delle agevolazioni ai fini IMU e TASI per i dipendenti delle forze armate che vi invito a leggere nell’articolo di approfondimento dedicato proprio all’esenzione IMU e TASI per le forze armate, polizia, carabinieri, vigili del fuoco e altri dove sono stati forniti alcuni chiarimenti sull’ambito soggettivo di applicazione della normativa ed i requisiti da rispettare per poterne fruire.

Imu sui terreni

Agevolazioni anche previste per i terreni agricoli purchè di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (non montanti perchè su quelli sopra i 600 metri già è prevista l’esenzione). Tuttavia per verificare i casi di esenzione e di obbligo al pagamento sui terreni vi invito a leggere l’articolo dedicato al pagamento IMU sui terreni agricoli o montani.

Resta per valida la disciplina della Riduzione della base imponibile del 50%

Immobili di interesse storico ed artistico

Abbiamo accennato nella guida IMU che la base imponibile IMU è uguale alla rendita catastale rivalutata o anche al reddito dominicale rivalutato. Laddove aveste delle unità locali, fabbricati o immobili di interesse storico ed artistico potete ridurre la base imponibile del 50% per cui anche la vostra imposta sarà decurtata del 50%. L’agevolazione IMU sugli immobili di interesse storico ed artistico in effetti è qualcosa di già conosciuto anche per ai fini irpef o ires in quanto il legislatore cerca di sgravare i proprietari  di questi immobili dagli ingenti costi di ristrutturazione a cui sono soggetti (immaginatevi un immobile nel centro di un città). Per la definizione degli immobili di interesse storico ed artistico dovete fare riferimento al Decreto legislativo 42 del 2004 che all’articolo 10 vi da le coordinate per l’individuazione.

Cumulabilità delle agevolazioni IMU TASI con immobili di interesse storico ed artistico

Nel caso in cui si tratti di un immobili di interesse storico ed artistico e altre agevolazioni previste come il contratto di comodato dovrete applicare una doppia riduzione della base imponibile del 50% del 50% per cui la base imponibile sarà complessivamente del 25%.

Fabbricati inagibili o inabitabili

Prima di tutto vi segnalo l’articolo di approfondimento dedicato al pagamento dell’IMU e Tasi per gli immobili inagibili o inabitabili. Anche qui si ha la riduzione del 50% e limitatamente al periodo calcolato in mesi in cui il fabbricato non era agibile. L’inagibilità può sia essere accertata da un perito del comune sia attraverso una dichiarazione/autocertificazione del proprietario, così come chiarito dalla circolare 3 del 2012 del dipartimento delle finanze. A mio avviso tuttavia sarebbe anche sufficiente una ricerca da parte del proprietario circa la presenza di un certificato di abitabilità che laddove non esistesse permetterebbe al proprietario o semplicemente il soggetto obbligato al pagamento dell’IMU in misura ridotta del 50%.

Occhio però sempre a leggere le delibere comunali che potrebbero disciplinare l’inagibilità in altro modo o determinare delle riduzioni di imposta maggiori o minori. Ricordo infatti che i comuni in base all’articolo 13 del DL 2012 del 2011 possono apportare modifiche all’imposta in termini di detrazioni o agevolazioni anche fino a concorrenza dell’intera imposta  da versare, a patto che rispettino il pareggio di bilancio del comune: del resto a dirigere un comune portandolo in perdita ci riescono tutti. L’articolo 13, comma 3, del D.L. n. 201 del 2011 infatti disciplina la riduzione del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni. I regolamenti comunali come chiarito dal dipartimento delle finanze sulla base dei quali “vengono rigettate le domande presentate presso i comuni ai fini dell’ottenimento della riduzione del 50 per cento della base imponibile dell’IMU, sono adottati in base ad una specifica norma di legge che attribuisce ai comuni medesimi tale potestà regolamentare e non possono essere superati con un documento di prassi amministrativa ma solo con uno specifico intervento normativo che modifichi tale disposizione”.

Locazioni stagionali dell’abitazione principale

é una forma di locazione che sta andando parecchio di moda, quella dell’affitto durante i mesi estivi, anche se secondo me nasconde il vecchio fenomeno evasivo anni ’80 del “mi compro la casa al mare e la considero come abitazione principale e prima casa così non ci pago le tasse”. Tuttavia qualora foste in buona fede e affittate ad un soggetto supponiamo per l’estate l’abitazione, sappiate che l’aliquota ridotta o l’esenzione nel caso di abitazione principale, deve rispettare il requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale nell’abitazione. Non farei per cui nessun calcolo rispetto all’effettivo possesso o meno nel caso di un acquisto a terzi. Certo però è che se vivete per 12 mesi fuori la dimora abituale secondo me viene a cadere da solo.

Detrazioni IMU

Per l’elenco delle detrazioni previste non solo per l’abitazione principale ma anche per il fatto di avere dei figli minori di 26 anni di età rimando alla guida IMU dove trovate anche degli esempi in risposta alle domande di chiarimento dei lettori. Partite dal presupposto che è stata una imposta particolarmente discussa e cambiata più volte per cui non nascondo che potrebbe avere difficoltà a calcolarla da un anno all’altro.

Esenzioni IMU in base alle caratteristiche del bene

Come anticipato in premessa nella legge il Legislatore ha inteso creare un apparato di esenzioni che prendono in considerazione prima di tutto le caratteristiche oggettive del bene e che sono principalmente quelle che vedremo in sintesi nel seguito. In buona sostanza sono le stesse riportate nell’articolo 7 del DLgs 504 del 1992 (vecchia Ici) e che qui di seguito riportiamo invitandovi tuttavia sempre a leggere la norma.

Le esenzioni e agevolazioni dell’IMU sono per espressa previsione normativa prevista dal D.Lgs 23 del 2011 per cui si tratta di andare a leggere l’articolo dall’articolo 7, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del D.Lgs. n. 504/1992 che prevede le seguenti esenzioni dal pagamento del tributo:

Alcune tipologie di immobili, in ragione delle loro caratteristiche oggettive, sono esentate dal pagamento dell’IMU: parliamo di immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, e dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali

A seguire anche:

  • fabbricati di categoria catastale “E” sia classificati sia potenzilmente classificabili dalla sotto classe 1 alla 9;
  • fabbricati destinati a usi culturali di cui all’art. 5-bis del  D.P.R. n. 601/1973;
  • fabbricati destinati esclusivamente al culto;
  • fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. da 13  a 16 del Trattato lateranense;
  • fabbricati  appartenenti  agli  Stati  esteri  e  alle  organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’Ilor  dei  fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  • terreni agricoli in aree montane o  di  collina  delimitate  ai  sensi dell’art. 15 della L. n. 984/1977;
  • immobili utilizzati  dagli  enti  pubblici  e  privati  diversi  dalle società, residenti nel territorio dello  Stato  e  non  aventi  per  oggetto esclusivo  o  principale  l’esercizio  di  attività  commerciali   destinati esclusivamente allo svolgimento di  attività  assistenziali,  previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive nonché  di quelle di cui all’art. 16, lettera a), della L. n. 222/1985;
  • Aree pertinenziali scoperte o accessorie dei fabbricati oggetto di tassazione e non solo delle aree di abitazioni civili.
  • Immobili utilizzati dagli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione o culto, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai partiti politici; in caso di attività “mista”, l’esenzione si applica solo alla frazione dell’unità immobiliare nella quale si svolge l’attività di natura non commerciale;

Fabbricati rurali e esenzioni IMU

Sono esenti dall’IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale oppure ubicati nelle zone colpite da sismi oppure distrutti o dichiarati inagibili. Rientrano tra i casi di esenzione anche qui fabbricati rurali che rispettano i requisiti previsti fabbricati rurali che rispettano i requisiti previsti Art_9, comma 3 bis del DL_557_1993

Chi resta fuori dalle esenzioni IMU

In pratica restano fuori dall’esenzione, senza pretesa di esaustività,  tutte le abitazioni principali di lusso (categoria catastale A/1) o le  abitazioni di tipo signorile o ville  A/8 e A/9  ma qui stiamo parlando di castelli o palazzi artistici, ecc).

Fattispecie particolari

Esistono fattispecie che il legislatore consente al singolo Comune di deliberare a piacimento sempre nei limiti del pareggio di bilancio e che si riferiscono a casi particolari per i quali cerchiamo di dare qualche chiarimento rimandando poi alla specifica delibera del Comune il trattamento fiscale.

Residenti all’estero

Vi segnalo il nuovo articolo dedicato al pagamento dell’IMU e TASI per i residenti all’estero.

Esempio Comodato, usufrutto o uso aprenti in linea retta e esenzione IMU

Nel caso per esempio di abitazione posseduto in virtù di un contratto di comodato da parenti in linea retta di primo grado del proprietario finalizzate all’uso come abitazione principale c’è una generale assimilazione al concetto di abitazione principale anche per gli utilizzatori per cui potrà aversi l’esenzione dal versamento dell’IMU.
Anche nel caso di altri diritti come usufrutto ad anziani o anche nel caso di disabili che sono costretti per cause di salute a lasciare l’abitazione e a spostare la residenza altrove o meglio in case perchè ricoverati godranno dell’esenzione semprechè non affittino la casa.
Questi significa che saranno furi dal pagamento coloro che danno in usufrutto l’immobile o il proprietario che ha concesso a terzi il diritto di diritto di abitazione, di enfiteusi, di superficie e d’uso o che l’hanno concesso in leasing.

Esenzione per i terreni: le novità

Già lo scorso anno l’IMU sui terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (IAP) non si paga indipendentemente dall’ubicazione del terreno se montagna o collina. L’esenzione è prevista indipendentemente dalla loro ubicazione per cui saranno esenti anche i terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448 e per i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Esenzioni valide fino al 2015

L’esenzione nel 2015 infatti era stata prevista solo per i terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448 e per i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. Inoltre non è dovuta l’IMU sui quei terreni (da chiunque posseduti) ricadenti in uno dei comuni di cui all’elenco della Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 141 . L’esenzione per i terreni è prevista solo per i Comuni con altitudine superiore ai 600 metri sul livello del mare mentre per quelli situati fra 281 e i 600 metri è prevista l’esenzione solo per i coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola ed agli imprenditori agricoli professionali. Per i Terreni l’esenzione scatta qualora sia considerato interamente di carattere montano come definito alla lettera T dell’articolo sopra menzionato oppure parzialmente montano (lettera P) nel caso in cui siano però posseduti e condotti da coltivatori diretti o Imprenditori Agricoli iscritti nella previdenza agricola. Lo stesso vale per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli di valore complessivamente inferiore a 6 mila euro. Ricordiamo che la Legge di Stabilità 2016 ha introdotto delle ulteriori novità anche per i terreni.

Queste limitazioni non sono più previste dal 2016 ma vi lascio il passaggio normativo qualora doveste venire raggiunti da una cartella di pagamento relativa a quell’anno di imposta.

Esenzioni estese anche alle pertinenze dell’abitazione principale

Prima di tutte le pertinenze sono tali se classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 e purchè sia una per ogni singola unità immobiliare (non è necessario sia nello stesso stesso immobile anche se la distanza deve essere ragionevole in quanto ai primi anni di professione ho assistito ad un accertamento fiscale proprio basata sull’eccessiva disanza (4km) rispetto all’abitazione, per ciascuna delle tre classi insomma non potrete avere 8 garage anche se iscritte nel catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Se rispettate queste godranno dello stesso trattamento dell’abitazione a cui si riferiscono per cui ridotta per le abitazioni principali e varranno anche le stesse detrazioni fino all’esenzione se trattasi di abitazione principale e finanche l’esenzione nei casi previsti dalla legge come per le abitazioni non di lusso.

Agevolazioni per le imprese ai fini IMU

Fermo restando che le imprese sono i soggetti maggiormente colpiti dal tributo IMU in quanto hanno visto i maggiori incrementi. Anche qui vi sono delle esenzioni e stiamo parlando  dei cosiddetti immobili “merce” rimasti invenduti delle imprese di costruzione o quelli delle società cosiddetti immobiliari di gestione oppure quegli immobili costruiti e non assegnati in proprietà dalle cooperative edilizie.

Da segnalare che tutto ad un tratto scompare quella previsione sull’applicazione dell’IMU prevista per gli immobili della santa sede destinati ad attività esclusivamente commerciale e che era stato oggetto di circa un mese di dibattito. Questo insegna come appena si spengono le luci tutto passa in sordina.

Chi deve pagare IMU e TASI

Il primo suggerimento che vi do per quello che concerne l’individuazione del soggetto obbligato  al versamento è che non sempre ai fini IMU e TASI i soggetti si equivalgono per cu vale la pensa leggere la guida gratuita di approfondimento che trovate qui si seguito per evitare di commettere errori

http://www.tasse-fisco.com/news-ed-eventi/imu-e-tasi-news/24870/

Ricorda tutte le scadenze dell’IMU

Vi ricordo inoltre che vi sono anche gli articoli dedicati alle scadenze dell’IMU anche se vi anticipo che le due grandi scadenze sono il 16 giugno per il versamento del primo acconto ed il 16 dicembre per il versamento del saldo. La misura è sempre 50%  e 50% del tributo dovuto, diversamente da come previsto per molto altre imposte Ires ire o irap che prevedono il 40% al primo acconto, il 60% al secondo acconto del 30 novembre e il saldo il 16 giugno dell’anno successivo.

Le Aliquote IMU e TASI

Per quello che concerne le aliquote IMU e TASI queste restano invariate anche se è data facoltà ai comuni di variarle nei limiti di quanto previsto. A titolo di esempio dal 2016 le unità locali locate a canone concordato godranno della riduzione del 25%. Sempre dal 2016 anche nel caso di case in comodato agevolato (ossia quello soggetto a registrazione) potranno godere della riduzione del 50% dell’IMU.

Potete comunque leggere l’articolo di approfondimento dedicato proprio alle aliquote IMU e TASI

Riduzione IMU per le unità immobiliare concesse in comodato a familiari e parenti

Vi ricordo inoltre altra importante riduzione dell’IMU per le case concesse in comodato ai familiari

Pagamento con Bollettino Postale? E’ possibile

Se non avete a disposizione ma non avete la possibilità di effettuare i versamenti on-line tramite la vostra banca, avrete comunque la possibilità effettuare il pagamento con un bollettino postale avendo cura di indicare il corretto numero di conto corrente che dovrebbe essere: 1008857615 ed indicando la corretta causale “pagamento IMU”. Il bollettino naturalmente reperibile presso gli sportelli.

Dichiarazione annuale IMU TASI

Vi ricordo infatti di leggere l’articolo dedicato all’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU TASI entro l’anno successivo a quello in cui avete acquistato, venduto o variato qualsiasi unità locale valevole al versamento dei tributi IMU e TASI, al pari di quello che avveniva per la dichiarazione ICI. Ul Decreto crescita 2019 ha tuttavia modificato e prorogate le cadenze per la presentazione della denuncia IMU annuale per cui vi consiglio di leggere l’articolo di approfondimento.

Tabella casi esenzione IMU TASI

Nel seguito tabella di sintesi con casi di esenzione totale e parziale che spero possa aiutarvi.

Tipologia di immobileIMUTASINote
Abitazione principale non di lussoEsenteEsenteRispetto altre condizioni
Abitazione principale lusso (A1, A8, A9)DovutaDovuta 
Pertinenze abitazione principaleEsente con limitazione numero pertinenzeEsente con limitazione numero pertinenze(una per ciascuna categoria C2,C6 e C7)
Pertinenze abitazione principale di  lussoDovutaDovuta(una per ciascuna categoria C2,C6 e C7)
Quota TASI inquilinoIMU dovuta dal proprietarioTASI non dovuta se per l’inquilino è abitazione principale e l’immobile non di lusso 
Casa coniugaleEsente IMU se unità locale NON di lussoEsente TASI se unità locale NON di lusso 
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagraficaEsente IMU se unità locale NON di lussoAssimilazione ad abitazione principale 
Alloggi sociali ex DM 22 aprile 2008Esente se abitazione principale non di lussoEsente se abitazione principale non di lusso 
Possesso prima casa da parte dei dipendenti in servizo permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagraficaEsente se abitazione principale non di lusso e NON locataEsente se abitazione principale non di lusso e NON locata 
Possesso dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’usoEsente in quanto assimilabile ad abitazione principaleEsente in quanto assimilabile ad abitazione principaleIn caso di più unità abitative possedute in Italia dal pensionato estero, può essere scelta la casa da considerare esente in quanto assimilata all’abitazione principale.
L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locataAssimilazione ad abitazione principaleAssimilazione ad abitazione principaleVerifica se la previsione è contenuta nella delibera comunale valida per il periodo vigente
Fabbricato ceduto in comodato gratuito tra genitori e figliEsente 50% per comodato registratoEsente 50% per comodato registratoRispetto condizioni di cui al comma 10 lett. b) Legge n. 208/2015)
Immobile dichiarato di interesse storico/artisticoEsente 50% per comodato registratoEsente 50% per comodato registratoRispetto condizioni di cui al comma 10 lett. b) Legge n. 208/2015)
Immobile dichiarato inagibile/inabitabileEsente 50%Esente 50% 
Immobile locato a canone concordatoSconto 25%Sconto 25%Cumulabile con esenzione immobili di interesse storico/artistico
Fabbricati rurali strumentaliEsenteNON esente (aliquota massima 0,1%) 
Fabbricati rurali “abitativi”NON esente (salvo che siano abitazione principale)NON esente (salvo che siano abitazione principale) 
Immobili merce (purché non locati)EsentiNON esente (aliquota base 0,1%, aliquota massima 0,25% e possibilità di azzeramento per i Comuni) 
Fabbricati di categoria EEsentiEsenti 
Fabbricati destinati ad uso culturale (biblioteche, teatri, ecc.); fabbricati destinati all’esercizio del culto (Chiese, casa parrocchiale, ecc.); fabbricati della Santa SedeEsentiEsenti 
Immobili appartenenti ad enti non commerciali destinati a fini assistenziali, di ricerca, ecc.Esenti (salvo in caso d’uso promiscuo)Esenti (salvo il caso di uso promiscuo) 
Immobili posseduti da partiti politiciNON esentiNON esenti 
Immobili destinati a scopi istituzionali (scuole, ecc.)EsentiEsenti 
Immobili posseduti da Istituti bancariNON esentiEsenti 
Rifugi alpini e bivacchiNON esentiEsenti 
Terreno agricolo posseduto e condotto da coltivatori diretti/IAPEsente (è necessario che vi siano congiuntamente possesso e conduzione)Esente 
Terreni agricoli ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448EsenteEsente 
Terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibileEsenteEsente 
Terreni da chiunque possedutiEsente se il Comune è contrassegnato dalla sigla PD – parzialmente delimitatoEsenteI terreni devono ricadere in uno dei comuni contenuti nell’elenco della Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984
Terreni agricoli non rientranti in nessuno dei casi precedentiNON esenteEsente 
Terreno EdificabileNON EsenteNON esente 
Terreno edificabile posseduto e utilizzato da Imprenditore Agricolo Professionale IAP o coltivatore direttoEsenteEsente 

http://www.tasse-fisco.com/case/imu-terreno-edificabile-area-fabbricabile-calcolo-versamento-moltiplicatorecodici/43543/

http://www.tasse-fisco.com/case/fabbricato-inagibile-inabitabile-imu-tasi-quando/18558/

25 Commenti

  1. Una domanda semplice, ma per la quale non ho trovato risposta. A mia moglie è stata donata una casa con tre unità immobiliari. Una è utilizzata come abitazione principali, nelle altre due vivono i nostri figli. Mia moglie paga ( meglio, io pago) su di esse l’IMU quale seconda casa. Non possiamo usufruire del comodato d’uso, perchè per ottenere l’agevolazione dovrebbe averne una sola. Considerato che mia moglie è nullatenente (tranne la casa ovviamente), non ha alcun reddito, gode solo di pensione sociale minima, non esiste una sorta di agevolazione IMU per reddito insufficiente?

  2. la residenza perchè ha venduto immobile o perchè ha solo cambiato casa? Se ha venduto immobile deve solo pagare due mesi. Se ha solo cambiato residenza deve fare un calcolo doppio: fino a ottobre come prima casa e novembre e dicembre come seconda.

  3. Buongiorno sono Mariapina avrei bisogno di un chiarimento: ho cambiato residenza il 15 Novembre…devo pagare anche la seconda rata di imu?

  4. Buongiorno,

    sono proprietario e residente in una casa a milano e vorrei ospitare un amico stretto in modo continuativo senza alcun corrispettivo. Egli vorrebbe predere la residenza al fine di poter avere i vantaggi di essere cittadino milanese.

    Posso continuare ad usufruire dei benefici di prima casa essendo io comunque residente in quella casa e proprietario soltanto di essa?
    grazie mille del supporto
    un saluto

  5. sono proprietaria dell’unico appartamento di cui ne ho la residenza, però vorrei affittarlo per brevi periodi. Per evitare calcoli particolari posso pagare l’IMU e mantenere la residenza?
    cordiali saluti
    Marina

  6. Sono proprietario di un locale commerciale che nel 2010 ha chiuso l’attività da allora ho versato l’imu come locale magazzino in quanto da allora lo utilizzo come magazzino-deposito solo oggi ho provveduto ad effettuare la variazione catastale. ho ricevuto un accertamento da parte del comune che mi chiede di versare l’imposta come immobile commerciale che di fatto non lo è più dal 2010.
    saluti Dino

  7. Buongiorno,
    io e mio marito abbiamo acquistato una casa (prima casa) nel comune in cui eravamo già residenti, dopo aver venduto la nostra unica casa e sita nello stesso comune.
    Riteniqamo perciò che per l’agevolazione acquisto “prima casa” dovremmo essere a posto.
    Stiamo ora trasferendo la residenza della nostra famiglia e intendiamo porla nella nuova casa, essendo quella a cui diamo carattere di stabilità.
    Tra qualche mese avvieremo poi una ristrutturazione della casa (già prevista all’acquisto ma per cui ci vorrà ancora circa un paio di mesi per il rilascio dei permessi di costruire) appoggiandoci durante i lavori all’aiuto dei miei genitori e di un’amica (sempre nello stesso comune) per cucina e pernottamenti, di cui saremo ospiti alternativamente.
    I lavori potranno durare 5-6 mesi.
    Non abbiamo altra abitazione principale se non la nuova casa di cui seguiremo quotidianamente i lavori trovandoci fisicamente nel Comune.
    Non avendo trovato informazioni normative in proposito, ci chiediamo se potremo avere delle problematiche o contestazioni fiscali sull’abitazione principale e dimora abituale (e relativi sgravi fiscali) durante i lavori di ristrutturazione.
    Non abbiamo altra abitazione di proprietà e soluzione abitativa.
    Preferiremmo non dover trasferire la residenza (comunque non stabile) presso i miei genitori.
    Molte grazie per la cortese risposta che ci preme per questione da dirimere quanto prima.

  8. Premesso che non la pago io….se non la paga lei…chi pagherà IMU su quella casa? A meno che non parliamo di casa ancora da costruire qualcuno dovrà pagarle e mi sembra che a parte lei all’orizzonte non si veda nessuno.

  9. Buongiorno,
    Ho letto altre domande simili alla mia, ma senza trovare risposta….
    Dal giugno 2015 sono proprietaria di un immobile che diventerà la mia prima casa.
    Da un anno è però in corso la ristrutturazione e io vivo ancora con i miei genitori.
    La residenza è rimasta nell’abitazione dei miei genitori, quindi l’immobile da me acquistato risulta come seconda casa,e ho quindi pagato IMU e TASI.
    Mi è stato però detto che non avrei dovuto pagarla, non essendo ancora residente.
    Potrei avere delucidazioni in merito? è corretto che io abbia pagato?

    Aspetto una vostra risposta quando possibile.
    Grazie

  10. Per le case sfitte godrà di una riduzione del 50% se possedete altra unità locale nello stesso comune adibita ad abitazione principale per cui pagate affitto. Infatti specularmente chi paga un affitto per la propria abitazione princiapale ne possiede un’altra indicherà nel 730 solo il 50% della rendita catastale.
    Se unità locali sfitte in comuni diversi invece l’IMU resta dovuta

  11. Buongiorno, a maggio 2014 insieme alla mia compagna ho acquistato un’abitazione da adibire a prima casa senza però prendere la residenza in questa dato che abbiamo da subito avviato lavori di ristrutturazione con relativa scia. Da quella data paghiamo regolarmente IMU come se fosse la nostra seconda casa. E’ corretto? Premetto che, nè io nè la mia compagna, siamo proprietari di altri immobili e, da prima dell’acquisto, viviamo nello stesso comune in cui è ubicata la casa acquistata

  12. ho acquistato un appartamento che sara la mia prima casa….ma x ora è inabitabile perchè lo sto ristrutturando con regolare segnalazione al comune….posso richiederwe l’ esenzione imu ?

  13. se possiedo una casa che non abito in quanto non è allacciata alla luce e/o posso di mostrare con bollette che per tutto l’anno non viè consumo di energia, posso ridurre al 50% la tassa IMU ?
    Grazie

  14. sono proprietario di un appezzamento di terreno nell’anno 2012 a causa di un incendio è diventato inutilizzabile. Sono soggetto al pagamento ICI e Imu
    Grazie
    Ps. la risposta gentilmente nella posta elettronica

  15. Spero stia scherzando perchè se un funzionario le toglie le agevolazioni prima casa perchè è andata a fuoco ed ha perso l’agibilità sarebbe da denunciare…se lo dovessero fare invochi le cause di forza maggiore e non gli dia una lira ci mancherebbe. E poi ricordi che basta che sta nello stesso comune mica deve stare nello stesso numero civico. Ma se non è causa di forza maggiore non ne esistono altre per cui si faccia assistere da un professionista e gli faccia passare la voglia di fare questi accertamenti ad minch….

  16. Buongiorno, potete aiutarmi?nel 2011 ho avuto un incendio in casa ,dovuto da un furto,sono intervenuti i pompieri e mi hanno dato l’inagibilità e inabitabilita di tutta la casa (casa indipendente). Successivamente sono andato al comune (di Gravina in p)e ho richiesto l’agevolazione per gli immobili inagibili (riduzione del 50%).non ho mai cambiato la residenza abitativa del mio nucleo famigliare,in quanto mi sono appoggiato dai miei genitori fino a fine lavori di ristrutturazione Agosto 2013. Oggi mi arriva ,dall’ufficio tributi di Gravina in p.da pagare l ‘imu anno 2012 di 630€. Sono andato a parlare e mi hanno detto che :”DATO CHE LA CASA E INAGIBILE ,IO NON POSSO ABITARE ,PERDO L’AGEVOLAZIONE PRIMA CASA.DUNQUE MI DANNO LA RIDUZIINE DEL 50% .A SUL L’ALIQUOTA DELLA SECONDA CASA ,8*1000.”Mi rivolgo a voi perche ho letto che io non perdo l’agevolazione prima casa in quanto la casa e inagibile per forza maggiore.potete dirmi dive trovi la legge che tutela il mio caso,?Grazie

  17. sono proprietario di un appartamento insieme a mia moglie ora separata. mia moglie sta cambiando residenza dovrà pagare comunque pagare l’IMU?
    grazie

  18. Qualcuno é a conoscenza di un esenzione/detrazione IMU durante i lavori di ristrutturazione?
    Un cliente mi ha posto il quesito ma non riesco a trovare nessun riscontro normativo.
    Grazie.

  19. […] non possono godere di alcuna agevolazione tributaria, posto che l’esenzione dal pagamento dell’IMU non è prevista per le società che abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di … come sono, a tutta evidenza, gli impianti […]

  20. […] non possono godere di alcuna agevolazione tributaria, posto che l’esenzione dal pagamento dell’IMU non è prevista per le società che abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di … come sono, a tutta evidenza, gli impianti […]

  21. Salve! Ho una domanda da porre, abitiamo in una casa iacp fino a quando era viva mia madre c’era un reddito per cui veniva regolarmente pagata la tassa sui rifiuti, ma da quando è morta mia madre l’unico reddito, se così si può chiamare, è un contributo che viene dato a mia sorella per via della patologia di cui soffre, e tra l’altro ha pure una figlia adolescente da mantenere, possibile che mi debba far prestare i soldi per pagare una tassa se a malappena riusciamo a sopravvivere?

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