Aggiornato il 4 Maggio 2023
Quali sono i fabbricati della categoria catastale D
Rientrano nell’ambito di questa categoria catastale gli Immobili a destinazione speciale come per esempio gli edifici galleggianti, i fabbricati di vario genere da quelli attivi per le esigenze industriali a quelli per le esigenze commerciali, ponti privati con pedaggio, fabbricati per attività agricole, pensioni e alberghi, banche e istituti assicurativi, teatri e sale per concerti e spettacoli e altri.
Come individuare la categoria catastale del fabbricato
Per indivudare la categoria dovrete fare riferimento in prima battuta all’atto notarile di acquisto in cui sono sicuramente riportati i dati catastali. Mi immagino che se vi trovate all’inizio a dovere vedere se pagare o meno l’imposta per la prima volta l’atto notarile non ve lo sarete perso. Altrimenti potete sempre andare al catasto o forse meglio fare una visura catastale gratuita al demanio (sempre andando sul sito.
Cosa fare se il fabbricato non è iscritto al Catasto
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, ma non ancora iscritti al catasto, si procede in due modi:
- Per quelli posseduti da imprese e distintamente contabilizzati fino all’anno nel quale i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione. Il valore sarà dato dal valore al lordo delle quote di ammortamento e quindi comprensivo del fondo ammortamento per intenderci iscritto in bilancio ed applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze che, per l’anno 2012, è stato emanato in data 5 aprile 2012.
- Per quelli in leasing il locatore o il locatario possono calcolare prendere come valore del fabbricato la rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali. In mancanza quello derivante dalle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
Il moltiplicatore per i fabbricati di categoria catastale D
Per gli opifici in generale il moltiplicatore IMU da applicare al valore è pari a 60 ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 per i quali il moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013, per il 2012 è pari ad 80.
Di seguito la composizione della categoria catastale D ed i moltiplicatori da applicare per il calcolo dell’IMU
- D/1 Opifici > Moltiplicatore 60
- D/2 Alberghi, pensioni e residences (con fine di lucro) > Moltiplicatore 60
- D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro) e spettacoli e simili (arene, parchi-giochi) > Moltiplicatore 60
- D/4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro) > Moltiplicatore 60
- D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro) > Moltiplicatore 80
- D/6 Fabbricati, locali ed aree attrezzate per esercizio sportivi (con fine di lucro) > Moltiplicatore 60
- D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni > Moltiplicatore 60
- D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni > Moltiplicatore 60
- D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio > Moltiplicatore 60
- D/10 Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole > Moltiplicatore 60
- D/11 Scuole e laboratori scientifici privati > Moltiplicatore 60
- D/12 Posti barca in porti turistici e stabilimenti balneari > Moltiplicatore 60
Vi segnalo quindi una tabella per aiutarvi nella comprensione della formula da applicare
CAT. CATASTALE | TIPOLOGIA | CRITERI DI CALCOLO IMU | Competenza 2014 |
D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8, D/9, D/10 | Capannoni industriali, fabbriche, centri commerciali, alberghi, teatri, cinema, ospedali privati, palestre e stabilimenti balneari e termali con fini di lucro, compresi i fabbricati rurali strumentali(*) | Dal 2013: RC*1,05*65/100*aliquota Anno 2012:RC*1,05*60/100*aliquota | Stato (+Comune) |
D/5 | Istituti di credito, cambio e assicurazioni | RC*1,05*80/100*aliquota | Stato |
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati la base imponibile è determinata applicando al valore contabile i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
Novità 2016
Sono stata aggiornati i coefficienti per gli immobili ascrivibili alla categoria D ma non ancora iscritti al catasto che, come saprete sconteranno l’ium sulla base del valore contabile al lordo delle quote di ammortamento a cui applicare i seguenti coefficienti aggiornati dal 2016
Ai fini del calcolo di Imu e Tasi per il 2019, i coefficienti di aggiornamento sono i seguenti:
2019 = 1,02 |
2018 = 1,03 |
2017 = 1,04 |
2016 = 1,04 |
2015 = 1,05 |
2014 = 1,05 |
2013 = 1,05 |
2012 = 1,08 |
2011 = 1,11 |
2010 = 1,13 |
2009 = 1,14 |
2008 = 1,18 |
2007 = 1,22 |
2006 = 1,26 |
2005 = 1,29 |
2004 = 1,37 |
2003 = 1,41 |
2002 = 1,47 |
2001 = 1,50 |
2000 = 1,55 |
1999 = 1,57 |
1998 = 1,60 |
1997 = 1,64 |
1996 = 1,69 |
1995 = 1,74 |
1994 = 1,79 |
1993 = 1,83 |
1992 = 1,85 |
1991 = 1,88 |
1990 = 1,97 |
1989 = 2,06 |
1988 = 2,15 |
1987 = 2,33 |
1986 = 2,51 |
1985 = 2,69 |
1984 = 2,87 |
1983 = 3,05 |
1982 e anni precedenti = 3,23 |
Esclusioni IMU 2021
Alle esenzioni “classiche” riguardanti per esempio l’abitazione principale e le relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9 se ne applicano alcune introdotte per dare sostegno alle attività colpite dalla pandemia come vedremo nel seguito.
Per la categoria “Altri fabbricati” L’imposta si applica con l’aliquota base dello 0,86
per cento; i comuni possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla
fino all’azzeramento.
Per gli immobili locati con canone concordato ossia quello disciplinato
dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, si applica l’aliquota ridotta del 75 per cento.
Per i terreni agricoli l’aliquota base è pari
allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale,
possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento.
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota base è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono ridurla fino a prevederne l’esenzione.
Per gli opifici di categoria catastale D l’aliquota è pari allo 0,86 per cento di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato.
I Comuni possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento
Per l’anno 2021 e successivi, a meno di modifiche ulteriori non sarà dovuta l’IMU per gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e
fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali nonchè quelli rientranti nella categoria catastale D/2 e relative
pertinenze.
Esclusi anche gli agriturismi, villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e
montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti
per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a
condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’art. 1,
comma 743, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle
attività ivi esercitate.
Sono esclusi anche gli immobili rientranti nella categoria catastale D opifici in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni.
Sono esclusi anche gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili,
a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’art. 1, comma 743, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate,
L’esenzione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19»
Sono esclusi anche dal versamento della prima rata IMU in base a quanto disciplinato dall’art. 6-sexies del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 coloro che posseggono immobili per i quali ricorrono le
condizioni per fruire del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1, commi da 1 a 4, del medesimo D.L. n. 41/2021 e a condizione che i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.
Stessa sorte per le categorie catastali D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a
condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi
esercitate.
Riduzioni IMU
Si prevede la riduzione del 50 per
cento per i fabbricati di interesse storico o artistico, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati o anche per le unità immobiliari (non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.
Per le imprese di costruzione e solo fino al 2021, salvo ulteriori proroghe i fabbricati costruiti e destinati alla vendita pagano l’IMU con aliquota base pari allo 0,1 per cento, che può essere modificata dai
Comuni.
Chiarimento IMU su Impianti fotovoltaici
Potete leggere l’articolo dedicato all’IMU applicata sugli impianti fotovoltaici, in cui troverete che non tutti sono destinati al pagamento in quanto sono distinti in base alla potenza erogata e alla finalità con cui è stato costruito l’impianto.
Per il versamento occhio perchè sono stati introdotti dei nuovi codici tributo IMU.
Vi segnalo anche l’articolo dedicato al versamento della TASI o nuova tassa sui servizi indivisibili.
Ricordate scadenza 30 giugno: dichiarazione IMU
Per coloro che hanno ceduto o acquistato nell’anno precedente unità locali, case, appartamenti, terreno o fabbricati o comunque hanno modificato elementi che incidono sulla determinazione dell’imposta dovete ricordatevi la presentazione della dichiarazione IMU entro il 30 giugno