Aggiornato il 16 Maggio 2023
Risposte alle domande ed i chiarimenti sulla TASSA IMU per capire chi deve pagare tra due soggetti, come e quanto in caso di uso, comodato gratuito, usufrutto, diritto di abitazione, acquisto, nuda proprietà e vendita o acquisto in corso d’anno e nelle relative vicende che caratterizzano la vita degli immobili che si possono presentare.
Domande
IMU TASI dopo Decreto crescita 2019: quali novità
Con l’entrata in vigore del Decreto crescita 2019 sono stati abrogati gli obblighi della presentazione della dichiarazione dei dati relativi al possesso dei requisiti per le agevolazioni IMU e TASI sugli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado e le agevolazioni sugli immobili in locazione a canone concordato
Domande, chiarimenti e risposte
Il ministero delle finanze fornisce alcuni importanti e nuovo chiarimenti che avranno effetto sia per il 2016 sul pagamento del saldo sia nel 2017 salvo eventuali modifiche normative (che al momento non sono in programma.
Di seguito vengono messe a disposizione le risposte ad alcune domande frequentemente poste all’amministrazione finanziaria da contribuenti, operatori professionali, associazioni di categoria e soggetti che realizzano i software per il calcolo dei tributi, in merito alla corretta individuazione delle aliquote applicabili per il versamento della seconda rata dell’IMU e della TASI per l’anno 2016.
Quali delibere considerare
1) Per il versamento della seconda rata dell’IMU e della TASI, che scade il 16 dicembre 2016, quali delibere occorre prendere in considerazione ai fini della determinazione del tributo e dove possono essere reperite?Risposta: Il versamento della seconda rata dell’IMU e della TASI deve essere effettuato sulla base delle delibere approvate dal comune per l’anno 2016 a condizione che:
- l’atto sia stato adottato entro il 30 aprile 2016 (ad eccezione dei comuni del Friuli Venezia Giulia, per i quali è stato stabilito al 30 giugno 2016 e poi ulteriormente differito al 31 luglio 2016 limitatamente ai comuni interessati dalle ultime elezioni amministrative);
- l’atto sia stato pubblicato sul sito internet www.finanze.it entro il 28 ottobre 2016;
- l’aliquota fissata per la singola fattispecie impositiva non sia stata aumentata rispetto a quella applicabile nell’anno 2015.
La verifica in ordine alla sussistenza di tali condizioni può essere agevolmente effettuata attraverso l’accesso allo stesso sito internet www.finanze.it. In particolare, nella pagina in cui è riportato per ciascun comune il risultato dell’interrogazione sulle delibere dell’IMU e della TASI adottate per un determinato anno, viene visualizzata una tabella in cui sono indicate la data di adozione della delibera (Data documento) e la data di pubblicazione della stessa (Data pubblicazione). Ai fini della verifica circa la sussistenza di un eventuale aumento rispetto al 2015, è possibile, infine, nell’ambito della medesima interrogazione, confrontare le aliquote determinate per il 2016 e quelle vigenti nel 2015 attraverso la consultazione delle relative delibere.
Non trovo le delibere IMU TASI del mio Comune
2) Qualora non risulti alcuna delibera IMU e TASI pubblicata per l’anno 2016 sul sito internet www.finanze.it, quali aliquote devono essere prese in considerazione ai fini del versamento del saldo?
Risposta: In tal caso, il versamento del saldo deve essere effettuato sulla base delle aliquote vigenti nell’anno 2015, tenendo conto, ovviamente, delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 in materia di abitazione principale, terreni agricoli e immobili in comodato e locati a canone concordato. Si vedano in proposito le indicazioni riportate ai seguenti link:
abitazione principale e terreni agricoli
immobili in comodato e locati a canone concordato.
Delibera approvata oltre il 30 Aprile
3) La delibera di determinazione delle aliquote IMU e TASI pubblicata sul sito www.finanze.it è stata approvata dal comune oltre il termine del 30 aprile 2016. Deve essere considerata ai fini del versamento del saldo?
Risposta: Poiché l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 prevede che, in caso di mancata approvazione delle aliquote entro il termine stabilito per l’adozione del bilancio di previsione – che per l’anno 2016 è stato fissato al 30 aprile 2016 – le stesse “si intendono prorogate di anno in anno”, deve ritenersi che il versamento debba essere effettuato tenendo conto delle aliquote vigenti nell’anno 2015. Sono, tuttavia, fatte salve le ipotesi di esercizio da parte del comune del potere di autotutela amministrativa volto all’eliminazione di un vizio di legittimità o alla correzione di un errore materiale, oltre alle fattispecie espressamente previste dalla legge, quali il dissesto finanziario e la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Nell’applicare le aliquote vigenti per il 2015, occorre, ovviamente, tener conto delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016, per le quali si rinvia alla FAQ n. 2).
Si richiama, infine, quanto precisato alla FAQ n. 1) in ordine ai diversi termini fissati per l’approvazione del bilancio di previsione per i comuni del Friuli Venezia Giulia.
4) Qualora la delibera di determinazione delle aliquote IMU e TASI risulti approvata entro il termine di legge ma pubblicata sul sito internet www.finanze.it oltre la data del 28 ottobre 2016, le aliquote con essa determinate devono essere ritenute applicabili per l’anno 2016?
Risposta: No, in tal caso le aliquote applicabili per l’anno 2016 sono quelle vigenti nel 2015, in quanto in materia di IMU e di TASI la pubblicazione delle delibere sul sito internet www.finanze.it entro il 28 ottobre di ciascun anno costituisce condizione per l’applicabilità delle stesse nell’anno di riferimento. Fanno eccezione le ipotesi di dissesto finanziario e quelle in cui la delibera pubblicata tardivamente sia stata adottata nell’esercizio del potere di autotutela amministrativa volto all’eliminazione di un vizio di legittimità o alla correzione di un errore materiale.
Nell’applicare le aliquote vigenti per il 2015, occorre, ovviamente, tener conto delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016, per le quali si rinvia alla FAQ n. 2).
5) Qualora la delibera pubblicata sul sito internet www.finanze.it per il 2016 stabilisca l’aumento delle aliquote dell’IMU sia per l’abitazione principale di lusso sia per gli altri immobili, considerato il blocco degli aumenti dei tributi locali, si applicano le aliquote vigenti per l’anno 2015?
Risposta: Sì, poiché il comma 26 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015 dispone, per l’anno 2016, l’automatica sospensione dell’efficacia delle delibere che prevedono aumenti dei tributi rispetto ai livelli di aliquote applicabili per l’anno 2015.
Al riguardo, si evidenzia che, come precisato nella Risoluzione n. 2/DF del 22 marzo 2016 (http://www.finanze.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/Risoluzione-n.2-del-2016- Sospensione-dellefficacia-delle-deliberazioni-di-aumento-dei-tributi-locali-.pdf) “le disposizioni di sospensione riguardano in generale tutte le manovre degli enti locali che producono l’effetto di restringere l’ambito applicativo di norme di favore, come avviene ad esempio nel caso di eliminazione di fattispecie di agevolazione”.
6) La delibera pubblicata sul sito internet www.finanze.it per il 2016, rispetto a quella applicabile per il 2015, introduce un’aliquota agevolata dell’IMU per gli immobili di categoria catastale C1 utilizzati direttamente dal possessore, ma, contestualmente, aumenta quella relativa ad un’altra fattispecie. Se il contribuente utilizza direttamente un negozio (C1) per l’esercizio della propria attività commerciale, può beneficiare dell’aliquota agevolata o l’intera delibera deve considerarsi inefficace in ragione del fatto che prevede anche un aumento?Risposta: In tal caso, il contribuente usufruisce dell’aliquota agevolata deliberata per i negozi in quanto l’atto deve considerarsi inefficace solo nella parte in cui dispone, per l’altra fattispecie, l’aumento dell’aliquota rispetto al 2015. Il comma 26 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015 prevede, infatti, che la sospensione dell’efficacia delle delibere degli enti locali che prevedono aumenti dei tributi operi soltanto con riferimento alla parte in cui sono disposti detti aumenti. Sono, invece, fatte salve le restanti parti che non comportano alcun incremento delle aliquote, ma rechino una diminuzione o una conferma delle stesse.
Comodato e IMU
7) La delibera pubblicata sul sito internet www.finanze.it stabilisce per il comodato un’aliquota dell’IMU più alta di quella vigente nel 2015. Come deve comportarsi il contribuente?
Risposta: In virtù del c.d. blocco degli aumenti dei tributi locali, il contribuente deve applicare l’aliquota agevolata vigente nel 2015, a nulla rilevando la circostanza che la legge di stabilità 2016 abbia introdotto, a carico dell’erario, per gli immobili concessi in comodato ai parenti, che rispettino le condizioni di cui alla lett. 0a) dell’art. 13, comma 3, del D.L. n. 201 del 2011, la riduzione del 50 per cento della base imponibile. Il comma 26 dell’art. 1 della stessa legge di stabilità, infatti, stabilisce espressamente che, al fine di verificare se nell’anno 2016 vi sia stato un aumento rispetto all’anno 2015, occorre confrontare i “livelli di aliquote”, così come deliberati dal comune in ciascuno dei due anni.
Pertanto, nel caso prospettato, qualora ricorrano i requisiti previsti dalla citata lett. 0a), alle unità immobiliari date in comodato si applicherà sia l’agevolazione consistente nella riduzione del 50 per cento della base imponibile, sia l’aliquota agevolata vigente nell’anno 2015. Tale conclusione vale ovviamente anche per la TASI, stante che ai fini della determinazione della base imponibile di tale tributo si applicano le medesime regole dell’IMU.
Le stesse considerazioni, infine, possono essere svolte anche in merito alla fattispecie relativa agli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 1988, per i quali la legge di stabilità 2016 ha previsto – sia in materia di IMU sia in materia di TASI – la riduzione dell’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, al 75%. Tale riduzione deve essere applicata, pertanto, sull’imposta calcolata tenendo conto dell’eventuale aliquota agevolata vigente nel 2015.
Fabbricati Merce
8) La delibera TASI pubblicata sul sito www.internet.it per l’anno 2016 prevede l’applicazione ai c.d. fabbricati merce dell’aliquota dell’1 per mille, mentre nell’anno 2015 per gli stessi immobili il comune aveva disposto l’azzeramento dell’aliquota. In tal caso, la TASI deve essere versata per l’anno 2016?
Risposta: No, nel caso di specie, stante la sospensione dell’efficacia delle delibere che stabiliscono aumenti dei tributi locali, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, anche per l’anno 2016, non devono essere assoggettati alla TASI.
Né deve ritenersi che le modifiche apportate dalla legge di stabilità 2016 in merito agli immobili in questione implichino che agli stessi possa essere in ogni caso applicata l’aliquota della TASI fino al 2,5 per mille, anche in deroga alla sospensione dell’efficacia delle delibere comunali che comportino un aumento del tributo. Le modifiche in questione – che consistono nel prevedere un’aliquota standard dell’1 per mille, che può essere ridotta sino all’azzeramento ed elevata solo fino al 2,5 per mille – riguardano, infatti, la manovrabilità a regime dell’aliquota applicabile ai fabbricati di cui si tratta, fermo restando che, per l’anno 2016, in virtù della disposizione di natura eccezionale di cui al comma 26 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015, non è consentito alcun incremento rispetto alla misura dell’aliquota vigente nell’anno 2015.
Comune in dissesto finanziario
9) Il comune per l’anno 2016 ha elevato l’aliquota dell’IMU dallo 0,76 per cento all’1,06 per cento, ma dalla lettura della delibera emerge che il comune si trova in una situazione di dissesto finanziario. Gli aumenti stabiliti sono applicabili considerato il blocco dei tributi per il 2016?
Risposta: Sì, in quanto il comma 26 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015 prevede espressamente che la sospensione dell’efficacia degli aumenti non operi per gli enti locali che deliberano il dissesto e il pre dissesto.
Mancata approvazione delibera
10) In caso di mancata approvazione di una delibera per il 2016, e di conseguente applicazione delle aliquote vigenti per il 2015, deve essere considerata anche la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille stabilita dal comune per tale ultimo anno?
Risposta: No, in questo caso la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille vigente nel 2015 non è applicabile nel 2016 in quanto non confermata dal comune con espressa delibera del consiglio comunale, come invece richiesto dall’art. 1, comma 28, della legge di stabilità per il 2016.
La necessità di tale delibera deriva dalla circostanza che la maggiorazione è stata prevista dalla legge per i soli anni 2014 e 2015 e non è stata prorogata anche per l’anno 2016. La legge di stabilità ha, invece, consentito limitatamente all’anno 2016 e solo per i comuni che l’avevano già applicata nell’anno 2015, la possibilità di confermare tale maggiorazione, sancendo così il carattere straordinario della norma in esame.
E’ evidente che, ai fini dell’applicabilità della maggiorazione anche per l’anno 2016, la delibera di conferma deve essere stata adottata e pubblicata nei termini di legge. Pertanto, la maggiorazione prevista per il 2015 non sarà applicabile nel 2016 non solo quando manchi del tutto una delibera di conferma, ma anche quando quest’ultima sia stata adottata oltre il termine del 30 aprile 2016, fissato per l’approvazione del bilancio di previsione (fatti salvi i diversi termini, indicati nella FAQ n. 1), per i comuni del Friuli Venezia Giulia), o sia stata pubblicata sul sito internet www.finanze.it oltre la data del 28 ottobre 2016 prevista dalla legge ai fini dell’efficacia dell’atto.
Tabella di sintesi
Fattispecie particolari valide anche per il calcolo IMU e TASI
Decesso del coniuge | IMU dovuta dal coniuge rimasto che deve però avere il diritto di abitazione. L’IMU non è dovuta dagli eredi. se non nel caso in cui non deve versarla il coniuge possessore dell”immobile |
Leasing | Il locatario che utilizza il bene. |
Comodato | Il comodante – Leggi articolo dedicato all’IMU e TASI nel caso di comodato |
Locazione |
L’inquilino non è obbligato al pagamento dell’IMU ma della TASI in % secondo la delibera comunale. L’IMU resta totalmente a carico del locatore. Leggi articolo dedicato al calcolo dell’IMU e TASI in caso di affitto o locazione. |
Successione | L’IMU è carico degli eredi pro quota – Leggi articolo dedicato all’IMU e TASI in caso di successione |
Abitazione pro quota | Indipendentemente dal fatto che siano coniugi o comproprietari senza legami di parentela l’IMU e la TASI vanno pro quota in base alla % della proprietà |
Ex casa coniugale | L’IMU dovuta dal coniuge assegnatario che utilizza il bene. Leggi articolo di approfondimento e dedicato a IMU e TASI soggetti obbligati in caso di separazione e divorzio |
Nel seguito alcune fattispecie chiarite dal Ministero o Agenzia delle entrate dall’uscita del tributo ad oggi nel corso del 2015 e ritenute applicabili anche per il 2016 e 2017 salvo eventuali e successive modifiche che possono avere disciplinato diversamente.
Coniugi separati o divorziati
Primo esempio chiarito proprio dal decreto semplificazioni 2012 è quello relativo all’ex casa coniugale di due coniugi tra cui è intercorsa sentenza di separazione o divorzio e l’immobile di proprietà di uno (tra moglie e marito) è assegnato all’altro coniuge determina l’obbligo al pagamento per il coniuge che ha ricevuto l’immobile per abitarvi o anche detto assegnatario dell’immobile.
Ma possono anche esistere alcune fattispecie come il coniuge non assegnatario della ex casa coniugale che in caso di separazione o di divorzio e a cui viene riconosciuto l’usufrutto spetteranno eventuali detrazioni solo in proporzione alla quota di possesso e sempre che non sia proprietario di altro immobile suscettibile di essere adibito ad abitazione principale nello stesso comune.
Dimora abituale del nucleo familiare
Come chiarito nel decreto semplificazioni 2012 “nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”.
IMU a credito non è possibile
Inoltre l’imposta non potrà mai andare a credito ossia nel caso in cui la somma delle agevolazioni fiscali e delle detrazioni previste per il calcolo dell’IMU dovesse portare l’imposta ad assumere un valore negativo questa non potrà essere considerata come un credito e non potrà tantomeno essere utilizzata in compensazione.
In caso di modificazioni delle condizioni soggettive od oggettive come un trasferimento della residenza o la cessione dell’immobile si guarderà ai mesi di possesso 2011 del semestre a seconda che si tratti di acconto o di saldo ICI, lo stesso dicasi per il 2011.
Nel caso di immobili di proprietà di non residenti in Italia si potranno beneficiare comunque delle detrazioni previste appositamente che saranno considerati come residenti in Italia in quanto come sappiamo la tassazione in questo caso segue l’immobile e non il soggetto.
La detrazione dell’abitazione principale per l’IMU: chiarimenti
Con il decreto semplificazioni viene chiarito che le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Fattispecie particolari: la contitolarità
In caso di comproprietà la tassa IMU è dovuta in base alla quota di possesso dell’immobile che si può desumere dall’atto notarile di acquisto o anche dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata che nel quadro dei fabbricati dovrebbe riportarla. Ricordo infatti che l’IMU come la vecchia ICI è una imposta che grava sul possessore e l’utilizzatore dell’unità immobiliare.
Immobili in locazione o affitto IMU e TASI: quale aliquota applicare
La tasi grava sull’inquilino abbiamo visto nella misura compresa tra il 10 ed il 30 per cento a seconda del comune. MA quale aliquota si applica? Si applica quella in base alla situazione soggettiva del proprietario dell’immobile ossia del locatore che se non vi abita molto probabilmente sconterà un’aliquota ordinaria ai fini TASI e IMU.
Vi ricordo a tal proposito sempre l’articolo dedicato alle Aliquote IMU e TASI.
Il comodato gratuito nell’IMU
Nel caso di comodato gratuito il soggetto l’obbligo al pagamento dell’IMU resta in carico al proprietario dell’immobile e non si trasferisce al comodatario. Questo fa si che il proprietario dell’immobile resta il comodante il quale non potrà beneficiare della detrazione prevista per l’abitazione principale come anche dovranno applicare l’aliquota prevista per la seconda casa.
Diritto d’uso e abitazione nell’IMU
Il discorso cambia invece nel cado di attribuzione del diritto d’uso o abitazione che invece trasferirà l’obbligo al pagamento dell’imposta al soggetto utilizzatore il quale a sua volta potrà applicare l’imposta fruendo della detrazione e dell’aliquota ridotta.
Variazione nella titolarita dell’immobile: acquisti e cessioni in corso d’anno
Inoltre se il possesso a titolo esemplificativo si è protratto per oltre 15 giorni del mese, il mese di possesso andrà computato per intero.
In quali situazioni particolari si deve pagare l’IMU
Gli immobili che scontano l’IMU sono i fabbricati e anche le aree fabbricabili o i terreni agricoli (dall’adozione del piano regolatore che li rende edificabili) e obbligati saranno i proprietari e chi gode di un diritto reale di godimento sul bene come l’usufrutto, l’uso, l’abitazione e anche il diritto di superficie o enfiteusi. Anche in questo caso il Decreto semplificazioni 2012 detta alcune regole.
Immobili di interesse storico ed artistico
La base imponibile relativa ai fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è ridotta del 50 per cento. Lo stesso sconto si ha nel caso di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.
La differenziazione tra codici tributo stato e comune
La differenziazione inoltre tra stato e comune non va fatta per l’abitazione principale ma solo per i terreni agricoli o incolti (3914 3915), per le aree fabbricabili (3916 3917) e per gli altri fabbricati (3918 3919) che non sono abitazioni principali. Controllate sempre con le delibere del vostro comune.
Per l’utilizzo della detrazione non è rihciesto che il figlio sia a carico fiscalmente in qaunto il beneficio è solo funzione dell’età del ragazzo.
IMU per coniugi con due immobili nello stesso comune o in comuni diversi che lavorano altrove
Se due coniugi hanno dimora abituale e residenza anagrafica in due immobili siti nel medesimo comune non potranno beneficiare per entrambi dell’aliquota ridotta ma solo per uno a meno che i due immobili non siano siti in comuni differenti e ci sia una motiviazione di carattere lavorativo che spinge uno dei coniugi e vivere in un comune diverso dove prende anche la residenza e ci vive abitualmente
Assenza dall’abitazione per motivi di salute: aliquota IMU
Qualora siate residenti per cause di forza maggiore per cui per motivi di salute in altra abitazione potrebbe essere repvista l’assimilazione all’esenzione come nel caso di abitazione principale purchè nell’immobile disabitato non vi sia un inquilino a cui state locando l’immobile a disposizione.
Le risposte del Ministero
Di seguito vengono messe a disposizione le risposte del ministero dell’economia e delle finanze ad alcune domande frequentemente poste all’amministrazione finanziaria da operatori professionali e dai soggetti che realizzano i software per il calcolo dei tributi, in merito alla corretta applicazione della cosiddetta Mini IMU di cui all’art. 1 del D. L. n. 133 del 2013 e della Maggiorazione TARES di cui al comma 13 dell’art. 14 del D. L. n. 201 del 2011, il cui termine di versamento è stato fissato al 24 gennaio 2014 dal comma 680 dell’art. 1 della Legge di stabilità per l’anno 2014..
Codici tributo per il versamento dell’IMU e della TASI
1) Quali codici tributo devono essere utilizzati per il versamento della Mini IMU? Quelli già previsti e utilizzati negli anni 2012 e 2013 relativi al comune a seconda della tipologia di immobile?
Si, devono essere usati gli stessi codici tributo già esistenti. A tal proposito vi segnalo l’articolo dedicato proprio al versamento dove trovate anche i codici tributo dell’IMU e della TASI e le modalità di compilazione degli F24
Quali sono le regole applicabili in relazione ai versamenti minimi ai fini IMU?
Per i versamenti minimi valgono le regole ordinarie, vale a dire si applica l’art. 25 della legge n. 289 del 2002 che prevede l’importo minimo di 12 euro o il diverso importo previsto dal regolamento del comune.
3) L’importo minimo deve intendersi riferito all’importo complessivamente dovuto, determinato cioè in riferimento a tutti gli immobili situati nell’ambito dello stesso comune?
Tale importo deve intendersi riferito all’imposta complessivamente dovuta con riferimento a tutti gli immobili situati nello stesso comune, come espressamente previsto dalle linee guida al regolamento IMU pubblicate sul sito del Dipartimento..
4) In tema di limite minimo per la riscossione coattiva, qual è l’importo che va preso a riferimento? Non esiste alcun importo che può essere preso in considerazione o vale il precedente limite di € 16,53 previsto dall’art. 1 del D.P.R. n. 129 del 1999?.
L’importo di euro 16,53 scaturisce da una disposizione che è stata superata dal D. L. n. 16 del 2012 e, pertanto, si ritiene che la modifica operata dall’art. 1, comma 736, della legge di stabilità per l’anno 2014 non abbia l’effetto di far “rivivere” la disposizione superata. Conseguentemente, essendo venuto a mancare il limite di 30 euro fissato dal D. L. n. 16 del 2012, non esiste per i tributi locali un importo minimo per la riscossione coattiva, fatto salvo, ovviamente, il rispetto del limite minimo di 12 euro per i versamenti spontanei.
Modalità di compilazione F24 ai fini IMU
a. Caselle acconto/saldo: vanno compilate e in tal caso occorre barrare la casella saldo?
Occorre barrare solo la casella relativa al saldo.
b. Casella Rateazione – va compilata e in tal caso come? (dovrà essere indicato 01/01?)
Il campo “rateazione” deve essere compilato con il valore “0101” per i pagamenti eseguiti con il codice tributo 3912 (abitazione principale). Per gli altri pagamenti, il campo non deve essere compilato.
c. Casella detrazione: va compilata pur essendo ininfluente ai fini del calcolo?
La casella deve essere compilata e occorre indicare l’importo effettivo della detrazione 2013, che può essere stata aumentata dal comune, compresa la maggiorazione.
d. Casella numero immobili: va compilata normalmente? La casella immobili deve essere regolarmente compilata.
6) Come deve essere effettuato il calcolo della Mini IMU per gli immobili appartenenti a personale in servizio alle forze armate, ecc. per i quali non è stato richiesto il versamento della sola seconda rata?
IMU per le forze dell’ordine
Per il personale appartenente alle forze armate e agli altri soggetti di cui all’art. 2, comma 5, del D. L. n. 102 del 2013, il procedimento di calcolo dell’IMU 2013 è il seguente:
Prima rata dovuta e versata sulla base del 50% dell’importo pagato nel 2012;
Seconda rata non dovuta, poiché a partire dal 1° luglio 2013 tali immobili sono stati equiparati all’abitazione principale;
L’eventuale Mini IMU deve essere calcolata solo sulla differenza tra l’IMU calcolata con aliquote e detrazione 2013 rapportata al semestre luglio – dicembre 2013 e l’IMU calcolata con aliquote e detrazione di base, corrispondente allo stesso semestre;
L’eventuale conguaglio sulla prima rata nel caso di variazione delle aliquote 2013.
Appartenenti al personale delle forze armate, polizia, carabinieri, vigili del fuoco
potete verificare con l’articolo di approfondimento anche i casi di dall’esenzione IMU e TASI per le forze armate, polizia, carabinieri, vigili del fuoco e altri dove sono stati forniti alcuni chiarimenti sull’ambito soggettivo di applicazione della normativa ed i requisiti da rispettare per poterne fruire.
MINI IMU
Come viene calcolata la Mini IMU in riferimento ai terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali per i quali non è stata versata la prima rata 2013?
Per quanto riguarda i terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali il relativo versamento non può essere considerato Mini IMU, poiché si tratta dell’ordinario versamento concernente la seconda rata e il saldo della prima. Per questa fattispecie il procedimento di calcolo dell’IMU 2013 è il seguente:
Prima rata non dovuta, equivalente al 50% dell’importo pagato nel 2012;
Seconda rata dovuta + saldo sulla prima rata. Tale importo si ottiene calcolando la differenza tra l’imposta annuale 2013 e la prima rata non versata. Si ricorda che il comma 728 dell’art. 1 della legge di stabilità per l’anno 2014 prevede che, in caso di insufficiente versamento della seconda rata 2013, la differenza può essere versata entro il 16 giugno 2014, senza sanzioni e interessi..
8) Ai fini del calcolo della Mini IMU per l’anno 2013, che dovrà essere versata entro il prossimo 24 gennaio, deve essere utilizzata la rendita catastale eventualmente aggiornata nel corso del 2013?
Ai fini dell’individuazione della base imponibile relativa ai fabbricati iscritti in catasto, l’art. 13, comma 4 del D.L. n. 201 del 2011 prevede, espressamente, che per tali fabbricati “il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662” i diversi moltiplicatori stabiliti dalla norma in commento. Dalla lettura della citata disposizione deriva, quindi, che per il calcolo della Mini IMU, dovuta per l’anno 2013, si dovrà tener conto delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio 2013.
TARES
Come si deve comportare il contribuente nel caso in cui non riceva in tempo utile il bollettino di conto corrente postale o il modello F24 per il versamento della Maggiorazione TARES previsto entro il prossimo 24 gennaio?.
Le norme prevedono all’art. 5, comma 4, del D. L. n. 102 del 2013, che il comune predispone e invia ai contribuenti il modello di pagamento della TARES e della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato, riservata allo Stato.
Nel caso in cui il comune non abbia inviato tali modelli di pagamento in tempo utile il contribuente che versa in ritardo non è soggetto a sanzione, poiché lo stesso art. 5 al comma 4-bis prevede che nel caso in cui il versamento del tributo relativo all’anno 2013 risulti insufficiente, non si applicano le sanzioni qualora il comune non abbia provveduto all’invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati. In ogni caso l’art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000) prevede al comma 2 che “Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa”..
Pagamento in ritarso per IMU e TARES
10) Si può ricorrere al ravvedimento operoso per la Mini IMU e per la Maggiorazione TARES?.
Il ravvedimento è possibile sia per la Mini IMU sia per la Maggiorazione TARES. Per quest’ultimo tributo si deve tenere presente anche di quanto illustrato nel punto precedente.
11) Con la recente modifica alla tassazione degli immobili, l’Imu non è dovuta per l’abitazione principale e relative pertinenze. L’articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 dispone che se i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi situati nel medesimo comune l’agevolazione (ora l’esenzione) si applica per un solo immobile. Si dovrebbe intendere che se i coniugi hanno la dimora e residenza in comuni diversi possono entrambi usufruire della esenzione. Anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 14389/2010, la quale afferma che una abitazione viene considerata principale solo se vi dimorano tutti i familiari, si chiede conferma di tale interpretazione..
Il regime che definisce l’abitazione principale ai fini IMU è rimasto lo stesso, ciò che è cambiato è la misura dell’agevolazione che, a decorrere dal 2014, è divenuta un’esenzione. Si conferma, pertanto, che l’esenzione si applica nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito l’abitazione principale in due comuni diversi. La sentenza della Corte di Cassazione ha individuato un principio interpretativo delle norme sull’ICI relative all’abitazione principale che non recavano la stessa disposizione in commento. Pertanto, tale criterio interpretativo non può essere utilizzato quando la norma tributaria dispone chiaramente in materia..
IMU e stanze in affitto
12) Il proprietario di un’abitazione principale che ne concede alcune stanze in locazione a studenti, usufruisce della esenzione da IMU ai sensi dell’articolo 1, comma 707 della legge n. 147/2013?. Anche se parzialmente locata, l’abitazione principale non perde tale destinazione e, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2014, beneficia dell’esenzione dall’IMU prevista per tale fattispecie..
13) Il comma 707 della legge n. 147/2013 dispone l’esonero dal pagamento dell’Imu per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008. In virtù di quanto disposto alla lettera d) dello stesso comma, si applica la sola detrazione di euro 200 agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari (Iacp) e dagli enti di edilizia pubblica. Si deve intendere che la detrazione si applica solamente alle abitazioni non esenti da Imu in quanto non aventi le caratteristiche di cui al D.M. 22 aprile 2008?.
Alla domanda si deve dare risposta positiva; pertanto nel caso in cui gli immobili posseduti dagli istituti in questione abbiano le caratteristiche di alloggio sociale di cui al D.M. 22 aprile 2008, a partire dal 1° gennaio 2014, si applica lo stesso regime dell’abitazione principale. In caso contrario, si applica la sola detrazione prevista per l’abitazione principale.
Consigli pratici per l’IMU
Vi ricordo inoltre sempre di verificare con le deliberazioni comunali alla mano eventuali ulteriori detrazioni previste per il singolo comune. Per esempio nel caso di cooperative edilizie il comune può stabilire ulteriori detrazioni dall’imposta ICI per le proprietà indivise adibite ad abitazione principale.
Vi ricordo inoltre che potete consultare anche gli altri articoli dedicati a Come si versa l’IMU con evidenza dei Codici tributo IMU da utilizzare nel modello F24 (dal primo dicembre inoltre sarà possibile utilizzare anche il bollettino postale se lo desiderate) e utilizzare anche il foglio per la stima del Calcolo-IMU, che potete scaricarvi gratuitamente.
Vi ricordo inoltre che sono cambiate anche scadenze dell’IMU per il pagamento dell’acconto e del saldo permesso in tre rate o in due ma solo per le abitazioni principali e le relative pertinenze.
Leggete anche tutte le Domande risposte chiarimenti IMU TASI giugno 2014 diramate dal MEF.
Vi segnalo poi questa tabella con chi paga l’IMU e la Tasi entro il 16 giugno molto sintetica e chiara: Tabella IMU TASI CHI PAGA
Agevolazioni fiscale dal 2016 su IMU e TASI per case affittate a canone concordato
Legge stabilità 2016 sudicio introdotto anche uno superiore novità che consiste nella riduzione del 25% dell’IMU e della TASI patto che le locazioni siano disciplinate a canone concordato (cfr comma 53 e 54 della legge di stabilità 2016)
Importante
Il presente articolo sarà di volta in volta modificato introducendo anche altri esempi per cui segnatemeli. Nel frattempo però mi rendo conto di non poter esaurire tutte le vostre fattispecie e qualcuna potrei averla tralasciata sicuramente per cui vi segnalo anche la documentazione di prassi che potrebbe aiutarvi e che vi invito sempre a leggere in quanto parliamo di un tributo che è stato oggetto di diverse modifiche fin dal primo giorno della sua introduzione.
Risoluzione del 01/06/2016 n. 3 – Dipartimento delle Finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale
Imposta municipale propria (IMU) – Imposta per i sevizi indivisibili (TASI) – Piattaforme petrolifere installate nel mare territoriale – Sentenza della Corte di Cassazione n. 3618 del 24 febbraio 2016 – Art. 1, commi da 21 a 24, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilita’ 2016) – Quesito.
Sintesi:
Circolare del 14/04/2016 n. 1 – Dipartimento delle Finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale
Decreto interministeriale del 24 febbraio 2016, concernente le procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali. Art. 1, commi da 722 a 727, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e art. 1, comma 4, del D. L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68. Chiarimenti.
Sintesi:
Risoluzione del 17/02/2016 n. 1 – Dipartimento delle Finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale
Imposta municipale propria (IMU) – Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Art. 1, comma 10, della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilita’ per l’anno 2016) – Disposizioni concernenti la riduzione del 50 per cento della base imponibile in caso di cessione dell’abitazione in comodato ai familiari – Modalita’ applicative.
Sintesi:
La risoluzione fornisce chiarimenti in ordine alle problematiche relative all’applicazione, in materia di imposta municipale propria (IMU) e di tributo per i servizi indivisibili (TASI), delle disposizioni di agevolazione recate dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilita’ per l’anno 2016) concernenti il comodato.
Risoluzione del 05/11/2015 n. 9 – Dipartimento delle Finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale
Richiesta di parere in ordine alla natura di impresa costruttrice delle cooperative edilizie di abitazione e al relativo regime di esenzione dall’imposta municipale propria (IMU).
Sintesi:
La risoluzione fornisce chiarimenti in merito all’applicabilita’ agli immobili non assegnati in proprieta’ dalle cooperative edilizie dell’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13, comma 9-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, cosi’ come sostituito dall’art. 2, comma 2, lett. a), del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.
Risoluzione del 05/11/2015 n. 10 – Dipartimento delle Finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale
Art. 9-bis del D. L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80. Ulteriori chiarimenti in merito all’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) e all’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per i pensionati iscritti all’AIRE proprietari di piu’ immobili in Italia. Quesito.
Sintesi: La risoluzione fornisce chiarimenti in merito al caso in cui i cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), aventi diritto all’applicazione del trattamento di favore in materia di imposta municipale propria (IMU), previsto dall’art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, siano proprietari di piu’ abitazioni dislocate in diversi comuni del territorio italiano.
Risoluzione del 05/10/2015 n. 8 – Dipartimento delle Finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale
Imposta municipale propria (IMU) e Tributo per i servizi indivisibili (TASI). Immobili utilizzati da enti non commerciali per l’attivita’ previdenziale. Esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Quesito.
Sintesi: La risoluzione fornisce chiarimenti in merito all’applicazione dell’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 relativamente agli immobili utilizzati dalle casse edili: gli immobili posseduti e utilizzati dalle casse edili per lo svolgimento dell’attivita’ previdenziale nei termini e alle condizioni delineate nella presente risoluzione, rientrano nella disciplina che regola l’esenzione dall’IMU e dalla TASI.
Risoluzione del 13/07/2015 n. 7 – Dipartimento delle Finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale
Imposta municipale propria (IMU) e Tributo per i servizi indivisibili (TASI). Immobili utilizzati da enti non commerciali per l’attivita’ di ricerca scientifica. Art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
Sintesi: La risoluzione fornisce chiarimenti in merito all’applicazione dell’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 agli immobili utilizzati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e dall’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) destinati esclusivamente allo svolgimento con modalita’ non commerciali di attivita’ di ricerca scientifica.
Risoluzione del 26/06/2015 n. 6 – Dipartimento delle Finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale
Art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80. Immobili posseduti da cittadini italiani residenti all’estero. Imposta municipale propria (IMU), Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e Tassa sui rifiuti (TARI).
Sintesi: La risoluzione fornisce chiarimenti in merito al regime della tassazione locale relativo agli immobili posseduti cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), poiche’, a seguito delle novita’ legislative introdotte, in materia di imposta municipale propria (IMU), Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e Tassa sui rifiuti (TARI), dall’art. 9-bis del D. L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, numerosi connazionali residenti all’estero hanno lamentato una difforme informazione proveniente dai vari comuni presso i quali gli stessi risultano iscritti in merito agli obblighi tributari gravanti su tale categoria di contribuenti.
Circolare del 09/06/2015 n. 23 – Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa
Ravvedimento – Articolo 13, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 – Chiarimenti
Circolare del 03/06/2015 n. 2 – Dipartimento delle Finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale
Imposta municipale propria (IMU) e Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Problematiche concernenti gli obblighi dichiarativi.
Risoluzione del 25/03/2015 n. 3 – Dipartimento delle Finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale
Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Modello di dichiarazione – Applicazione delle disposizioni concernenti l’approvazione del modello di dichiarazione relativo all’imposta municipale propria.
Sintesi: La risoluzione fornisce chiarimentisulla necessita’ di poter disporre di un unico modello di dichiarazione (TASI) valevole per l’intero territorio nazionale.
Comunicato Stampa del 17/02/2015 n. 27 – Agenzia delle Entrate – Ufficio Stampa
Il patrimonio immobiliare italiano nel 2012. L’analisi del Dipartimento Finanze (Mef) e dell’Agenzia delle Entrate
Comunicato Stampa del 07/08/2014 n. 103 – Agenzia delle Entrate – Ufficio Stampa
Vademecum fiscale per Expo Milano 2015. In una circolare tutti i chiarimenti a favore dei partecipanti esteri
Circolare del 07/08/2014 n. 26 – Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa
Questioni di carattere fiscale connesse all’Esposizione Universale di Milano del 2015
Sintesi:
Chiarimenti in merito alle disposizioni di carattere fiscale in materia di imposte dirette ed indirette previste dall’accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Bureau International des Expositions stipulato a Roma l’11 luglio 2012, ratificato con legge 14 gennaio 2013, n. 3, con riferimento ai diversi soggetti che, a vario titolo, partecipano all’Expo Milano 2015
Circolare del 29/07/2014 n. 2 – Dipartimento delle Finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale
Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Chiarimenti in materia di applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille – Art. 1, comma 677, L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l’anno 2014) – D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68.
Risoluzione del 23/06/2014 n. 1 – Dipartimento delle Finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale
Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Imposta municipale propria (IMU) – Inapplicabilità’ delle sanzioni e degli interessi nel caso di insufficiente o mancato versamento del tributo – Art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 recante lo Statuto dei diritti del contribuente.
Circolare del 14/05/2014 n. 10 – Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa
Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti dalla stampa specializzata
Sintesi:
Chiarimenti in merito alle principali questioni in materia di accertamento, mediazione tributaria, sanatoria dei ruoli, società di comodo, perdite sui crediti, rivalutazioni ecc.
Risoluzione del 24/04/2014 n. 46 – Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, del tributo per i servizi indivisibili TASI – articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni
Sintesi:
Istituzione dei codici tributo per consentire il versamento tramite modello “F24”, del tributo per i servizi invisibili TASI – articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n.147 e successive modificazioni
– Risoluzione n. 11/DF dell’11 dicembre 2013
– Pagamento prima rata – Quesiti – Circolare n. 2/DF del 23 maggio 2013
– Codici tributo – Risoluzione n. 33/E del 21 maggio 2013
– Tares ed Imu – Chiarimenti – Circolare n. 1/DF del 29 aprile 2013
– Fabbricati gruppo catastale D – Risoluzione n. 6/DF del 28 marzo 2013
– Assegnazione della casa coniugale – Risoluzione n. 5/DF del 28 marzo 2013
– Esenzione per immobili non commerciali:
– Risoluzione n. 1/DF dell’11 gennaio 2013
– Risoluzione n. 3/DF del 4 marzo 2013
– Risoluzione n. 4/DF del 4 marzo 2013
– Agevolazioni – Terreni agricoli – Risoluzione n. 2/DF del 18 gennaio 2013
Inoltre vi consiglio comunque di verificare al di là dei casi presenti se quanto scritto è contenuto nella delibera comunale che deve rappresentare comunque per voi un momento di confronto al di la di quello che trovate scritto sui siti o che vi dice il vostro commercialista o caf.
Consiglio Pratico
In linea di principio considerate sempre che per l’IMU è quasi sempre il soggetto che gode del bene a versare il tributo mentre per la TASI consiglio sempre di leggere la delibera comunale.
Cosa fare in caso di calcolo errato
leggere l’articolo dedicato al calcolo errato o in ritardo dell’IMU o della casi: il ravvedimento operoso
Nuovo articolo dedicato all’ IMU e TASI per Residenti all’estero con Immobili in Italia
Nuovo articolo dedicato alla presentazione della dichiarazione IMU entro il 30 giugno di ciascun anno se sono intervenute delle variazioni che incidono sulla determinazione dell’imposta.
- Dichiarazione IMU TASI
- IMU in caso di vendita in corso d’anno
- IMU per i dipendenti delle forze dell’ordine e armate
- IMU TASI per fabbricato inagibile o inabitabile
- IMU TASI dopo separazione e divorzio tra coniugi
Si
HO COMPERATO LA CASA CON IL MIO RAGAZZO NEL 2008 ABBIAMO VISSUTO X 2 ANNI POI CI SIAMO LASCIATI ,ORA LUI VIVE ANCORA NELLA CASA CHE ABBIAMO COMPERATO , MENTRE IO VIVO IN UN APPARTAMENTO IN AFFITO CHI DEVE PAGARE IMU GRAZIE
Imu avendo a roma la prima casa e a Castelliri la seconda le rate le posso pagare su un unico F24-Grazie renato roma
Per quanto riguardano le aree fabbricabili, come va calcolata l’IMU dato che non ha una reddita catastale ma solo un valore attribuito dai comuni??? Con quale aliquota deve essere versata?????
Buon giorno, volevo chiarimenti sull’IMU io ho avuto in donazione alcuni anni fa una abitazione dove attualmente vivo con la mia famiglia e ho residenza. purtroppo nell’atto notarile è stato posto l’usofrutto da parte dei genitori. facio presente che il comune dove vivo è altro dal comune di residenza di mio padre. per me è prima casa. posso richiedere l’agevolazione? grazie
lei prima va li e poi passa da queste parti? Secondo me dovrebbe leggere prima di tutto la risoluzione che introduce i codici tributo e poi tasse-fisco.com per avere chiarimenti e poi semmai altri giornali :-). Il campo rateazione non lo deve inserire così come disciplinato dalla risoluzione 35 del 2012. Dopo il decreto semplificazioni è stata tuttavia modificata la rateazione ma in assenza di risoluzione specifica non può inserire una rateazione a suo piacimento.
Buon giorno potete chiarirmi un dubbio sulla compilazione del F24 e cioè:
– “Rateizzazione/mese rif” va compilata? (Altroconsumo dice si, Sole 24 ore dice no);
– “Anno riferimento” va compilata? (Altroconsumo dice si, Sole 24 ore dice no)
Grazie
Ciascuno la paga in base alla propria quota di possesso verificando ciascuno separatamente il rispetto delle condizioni per fruire delle detrazioin e dell’aliquota agevolata prevista per l’abitazione principale.
Io indicherei numero 3 immobili (abitazioni più due pertinenze) e 2 immobili (quelli dati in locazione) calcolando l’imposta in modo differente. La differenziazione inoltre tra stato e comune non va fatta per l’abitazione principale ma solo per i terreni agricoli o incolti (3914 3915), per le aree fabbricabili (3916 3917) e per gli altri fabbricati (3918 3919) che non sono abitazioni principali.
Possiedo NELLO STESSO COMUNE l’ abitazione principale composta da tre unità (A/2 C/6 C/2) ed un’abitazione data in affitto (A/2 C/6); il mio comune ha mandato, già compilato, l’F24 con tutti gli importi da pagare però ho notato che nella colonna “numero immobili” è stato riportato, per tutti e tre le voci il numero 5 (tot. degli immobili).
E’ corretto così od occorre indicare 3 nel rigo dell’abitazione principale e 2 nelle altre due righe (3918-Comune e 3919-Stato) per l’ “altro fabbricato”?
salve, se la casa è al 50% di un fratello che ivi ha la residenza e vive e al 50% di un altro fratello che invece risiede in casa di sua proprietà, come viene calcolata l’IMU? Grazie
50% al comune e 50% allo Stato stando attenti a contraddistinguerle con il loro codice tributo.
50% al comune e 50% allo Stato stando attenti a contraddistinguerle con il loro codice tributo in quanto non per tutte le unità locali è stata prevista questa differenziazione.
Ottime le istruzioni nel sito di come viene calcolata l’IMU ma non è chiaro come scindere le parti che debbono essere versate con i codici relativi ai comuni e quelli relativi allo stato. Il mod. F24 come viene suddiviso per il versamento??
Grazie delle informazioni.
Sono compensabili le somme che pososno essere versate con modello F24: ICI e IMU lo erano per cui sono compensabili
sto compensando annualmente col consenso del comune di residenza somme ici versate in più per vari anni.Se l’imu va allo stato posso continuare a compensare il di più versato?
La sua risposta è contenuta nell’articolo dedicato alla Guida IMU che può leggere andando sulle parole evidenziate nel testo.
La mia abitazione pricipale è occupata da me, mia figlia e mio nipote.Questi ultimi risiedono con me esono inseriti nel mio stato di famiglia.
Mio nipote ha meno di 26 anni posso usufruire della detrazione per i figli conviventi??
Io propenderei per considerarla come una casa a disposizione e come tale soggetta al pagmento con aliquota piena. Se poi sua fosse a sua carico il discorso potrebbe cambiare.
Personalmente non sono proprietaria di prima abitazione.
Vivo e risiedo con mio marito in una abitazione a lui intestata al 100%. Su questa proprietà mio marito pagherà l’IMU come prima casa con le dovute aliquote e detrazioni.
In seguito ad una successione ereditaria, ho una quota di proprietà relativa alla casa in cui abita mia madre. Ho sempre pagato l’ICI pensando che la mia quota (pur non abitandoci mai) fosse da conteggiare come seconda casa.
Informandomi per il pagamento dell’IMU scopro che in realtà non sono tenuta al pagamento dell’IMU su questa quota di abitazione in quanto di fatto mia madre ne fa usofrutto, è vero?
Se è vero:
– devo informare le autorità comunali dello status di mia madre: ossia usufruttuaria della mia quota ?
– mia madre deve pagare l’IMU sull’intera proprietà ? (considerando l’aliquota e detrazioni per la prima casa)
Mia madre si e’ riservato 1/3 dell’ usufrutto sulla casa di mia proprieta’ e nella quale io risiedo con la mia famiglia. L’imu con l’eventuale detrazione come 1^ casa spetta di pagarla a me?
Assrobimento Irpef? Non conosco.
Ho letto che la nuova imposta IMU sulle seconde case non locate assorbirebbe l’IRPEF. Ciò vuol dire che nel quadro RB del modello UNICO 2012 (redditi dei fabbricati) non va indicato il reddito imponibile delle seconde case tenute a disposizione? Oppure quale è la procedura per attivare questo assorbimento IRPEF nell’IMU? Grazie.
Il caso è abbastanza insolito ma propenderei per il pagamento in quanto la titolarità del bene resterebbe comunque la sua.
Ho una 1° casa sotto sequestro preventivo da 8 mesi per una lottizzazione abusiva devo pagare anche l’imu?