IMU 2022 2023 sui terreni agricoli o montani: calcolo ed aliquote

11
29487

Aggiornato il 29 Agosto 2023

cessione terreni agricoli edificabili

Il pagamento dell’IMU sui terreni 2022 agricoli o montani segue le stesse regole viste per i fabbricati, relativamente alle scadenze e alle modalità di versamento, anche se il calcolo è diverso e vi sono dei casi di esenzione che vedrete nel seguito e oggetto di ulteriori novità dal primo gennaio 2016. In questo articolo cerchiamo di vedere su quali terreni deve essere versata, chi lo deve fare, come si calcola e come si effettua il versamento. Come avrete capito sull’IMU e sulla TASI i nostri politici si giocano la poltrona per cui non ogni ano dobbiamo impazzire a capire se si pagherà o meno. Quest’anno abbiamo una buona notizia finalmente perché la Legge di stabilità ha previsto per il 2016 importanti agevolazioni.

Legge di Bilancio 2019: ultimissime novità

L’IMU pagata sugli immobili strumentali diviene deducibile ai fini del calcolo IRES delle società e dei redditi prodotti dai lavoratori autonomi derivanti dall’esercizio di arti e professioni al 50%.

Novità dalla Legge di Stabilità 2016

In sintesi: nuove elezioni e abolizioni

Viene eliminata dal primo gennaio 2016 il regime di favore a scaglioni previsto sui terreni agricoli dei coltivatori diretti o degli imprenditori agricoli professionali (IAP), come anche il minore moltiplicatore pari a 75, e sono inserite alcune esenzioni per i terreni agricoli condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Non vale quindi più il moltiplicatore agevolato del 75 per la base imponibile dei terreni agricoli di proprietà dei  coltivatori diretti e IAP.  Sono anche abolite le riduzioni per scaglioni previste per coltivatori diretti e IAP – Imprenditori Agricoli Professionali.

Imprenditori agricoli professionali IAP

Tuttavia viene introdotto un regime di esenzione che può essere riconosciuto per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali purché rispettino il requisito dell’iscrizione alla previdenza agricola.

Le esenzioni ereditate dalla circolare 9 del 1993

Valgono anche le esenzioni identificati prendendo a riferimento quelle individuate nella circolare del 1993 numero 9. Nell’elenco allegato sono indicati i comuni identificati dal Ministero dell’agricoltura e delle foreste con i terreni agricoli sono esenti dall’ICI e dalla nuova IMU.

  • Se accanto all’indicazione del Comune non è riportata alcuna annotazione, significa che l’esenzione opera sull’intero territorio comunale.
  • Se, invece, è riportata l’annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con la sigla “PD’, significa che l’esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale; all’uopo, per l’esatta individuazione delle zone agevolate occorre rivolgersi agli uffici regionali competenti ovvero ai locali uffici SCAU (Servizio Contributi Agricoli Unificati).

Per i Comuni compresi nei territori delle Province autonome di Trento e Bolzano e della Regione Friuli-Venezia Giulia sono fatte salve eventuali leggi di dette Province o Regione che delimitino le zone agricole in modo diverso da quello risultante dall’allegato elenco.

ELENCO DEI COMUNI SUL CUI TERRITORIO I TERRENI AGRICOLI SONO ESENTI DALL’IMU dal 2016 AI SENSI DELL’ART. 7, LETTERA H), DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 504

Allegato A Circolare 1993 n. 9 Comuni Esenti IMU (scarica)

ATTENZIONE
Si sottolinea che all’elenco non sono interessati i terreni che possiedono le caratteristiche di area fabbricabile, come definita dalla lettera b) dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 504/1992, atteso che tali terreni, indipendentemente dal loro utilizzo e dalle modalità dell’utilizzo medesimo, devono essere tassati non come
terreni agricoli bensì come aree edificabili. L’unica eccezione e’ data, come disposto nel secondo periodo della predetta lettera b), dai terreni di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale i quali siano dagli stessi proprietari condotti e sui quali persista l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali; tali terreni, non potendo
essere considerati aree fabbricabili per definizione legislativa, conservano comunque, sussistendo le cennate condizioni, il carattere di terreno agricolo e, quindi, per essi può operare l’esenzione originata dalla loro ubicazione in comuni compresi nell’elenco allegato.

Non sono, altresì, interessati all’elenco i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, sui quali non vengano esercitate le attività agricole intese nel senso civilistico (art. 2135 del codice civile) di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame ed alle connesse operazioni di trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli rientranti nell’esercizio normale dell’agricoltura: appartengono a questo primo gruppo i terreni normalmente inutilizzati (cosiddetti terreni “incolti”) e quelli, non pertinenziali di fabbricati, utilizzati per attività diverse da quelle agricole (ad esempio: attività industriali, che non diano luogo pero’ ad utilizzazioni edificatorie perché in tal caso il terreno sul quale si sta realizzando la costruzione sarebbe comunque considerato area fabbricabile).

Non sono, parimenti, interessati all’elenco i terreni, sempre diversi dalle aree fabbricabili, sui quali le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale: appartengono a questo secondo gruppo i piccoli appezzamenti di terreno (cosiddetti “orticelli”) coltivati occasionalmente senza strutture organizzative. I descritti terreni, del primo e secondo gruppo, non avendo il carattere di area fabbricabile ne’ quello di terreno agricolo secondo la definizione datane dalla lettera c) dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 504/1992, restano oggettivamente al di fuori del campo di applicazione dell’ICI per cui non si pone il problema della esenzione.

La pubblicazione della presente circolare, con elenco allegato, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica tiene luogo anche della distribuzione agli Organi in indirizzo.

Esenzione per le isole minori dal 2016

Stessa esenzione anche per i terreni ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A della legge n. 448/2001 che riporto nel seguito.

Anche i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile godranno dell’esenzione dall’IMU indipendentemente da dove sia ubicato o dal possesso.

La legge di Stabilità 2015 invece aveva inoltre annullato le classificazioni tra terreni montani e non fatta sulla base degli elenchi Istat e reintroduce un regime di esenzione per i terreni posseduti e condotti dagli agricoltori.

Per approfondimenti potete leggere la circolare la circolare n.9 del 14 giugno 1993 che distingueva coloro che dovevano versare l’IMU in tre fasce:

  • Comuni delimitati che godono della esenzione;
  • Comuni parzialmente delimitati la cui esenzione con la sigla PD, significa che l’esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale; all’uopo, per l’esatta individuazione delle zone agevolate occorre rivolgersi agli uffici regionali competenti ovvero ai locali uffici SCAU (Servizio Contributi Agricoli Unificati) e, invece, è riportata l’annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con la sigla “PD’, significa che l’esenzione opera  limitatamente ad una parte del territorio comunale; all’uopo, per l’esatta individuazione delle zone agevolate  occorre rivolgersi agli uffici regionali competenti ovvero ai locali uffici SCAU (Servizio Contributi Agricoli  Unificati) la sorte fiscale dipenderà dalla zona in cui è collocato il terreno all’interno del territorio comunale; negli altri Comuni, si pagherà l’Imu.
  • Esenzione per i coltivatori dirett che si sostanzia ossia posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dai cosiddetti IAP (Imprenditori agricoli professionali).

Se pago IMU non pago Irpef e addizionali regionali e comunali

Se vi ricordate bene l’applicazione delle linee faceva sì che il reddito infami parole se pagate l’IMU non dovete indicare in dichiarazione il valore catastale dei vostri immobili e pagarci sopra le tasse e neanche le addizionali regionali e comunali. Ma se siete esentati dal versamento dell’IMU allora dovrete versare sia Irpef sia addizionali regionali e comunali questo perché viene meno l’effetto sostitutivo tra primo e il introdotto dal decreto legislativo numero 23 del 2011.

I simpaticoni che hanno fatto hanno quindi da una parte è ridimensionato il perimetro delle distinzioni ai fini E dall’altra parte hanno incrementato dal 7% al 30% il moltiplicatore valido ai fini della rivalutazione dei redditi dominicali e agrari che si applica nel caso di terreni non condotti da imprenditori agricoli professionali iscritti la previdenza agricola Inter modo così recuperando parte del gettito che hanno lasciato dando l’esenzione sinceramente non so se ci stiano guadagnando ci stiamo perdendo rispetto prima il che significa se abbiano solo ridistribuito il prelievo fiscale oppure abbiano effettivamente ridotto la tassazione però un dubbio mi viene

Novità 2015: Proroga al 26 gennaio 2015

L’IMU sui terreni agricoli montani potrebbe beneficiare della proroga fino al prossimo 26 gennaio 2015 e si discuterà il 12 dicembre in Commissione Finanze e forse saranno riviste le metodologie di applicazioni del tributo consentendo ai Comuni di adottare parametri convenzionali.

La vera novità risiede però nell’esatta individuazione dei terreni che godranno dell’esenzione in quanto è stato disciplinato che sarà prevista solo per i Comuni con altitudine superiore ai 600 metri sul livello del mare mentre per quelli situati fra 281 e i 600 metri è prevista l’esenzione solo per i coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola ed agli imprenditori agricoli professionali. Questi sono i soli casi di esenzione per questi terreni.

Queste disposizioni sono quindi superate dalle novità che trovate introdotte dalla legge di stabilità 2016.

Chi deve versare l’IMU sui Terreni

In questo caso la risposta è semplice perché non vi sono differenziazioni in merito al presupposto soggettivo del tributo ossia chi deve versare il tributo. Per questo vi segnalo l’articolo dove potete trovare chi deve pagare l’IMU.

Sono previste una serie di esenzione che cerco di riportarvi in sintesi, senza pretesa di esaustività, cominciando dai terreni agricoli e terreni non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali purchè iscritti nella previdenza agricola e per i fabbricati rurali a uso strumentale anche se locati insieme al fondo di cui all’articolo 13, comma 8, del DL 201 del 2011.

Non verseranno l’IMU nemmeno sui fabbricati rurali abitativi purchè siano destinati ad abitazione principale dell’imprenditore agricolo o un usufruttuario o utilizzati, nel caso di impresa agricola, dai dipendenti ma per non più di 100 giornate lavorative annue, nonchè sui fabbricati rurali strumentali  purchè siano destinati all’esercizio dell’attività agricola e fabbricati considerati più che inagibili (distrutti o quasi) in quanto per quelli solo inagibili vale la sola decurtazione di parte della base imponibile. L’esenzione vale anche per i fabbricati rurali strumentali considerati montani o parzialmente montani.

Il presupposto oggettivo di applicazione: quali sono i terreni su cui si paga l’IMU

L’Imu si versa sui terreni agricoli e sulle aree fabbricabili, ossia soggette ad autorizzazione edificatori,  per mezzo della comunicazione che il Comune invia al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantirne l’effettiva conoscenza da parte del contribuente. Vi ricordo che la comunicazione del Comune è un obbligo in quanto la norma disciplina che “non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa“.

L’IMU sarà dovuta quindi sui terreni agricoli, incolti o non coltivati anche posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP), anche se vedremo con modalità differenti per quello che riguarda i moltiplicatori applicati al valore venale.

La base imponibile IMU per le aree fabbricabili e calcolo dell’IMU

Qui ci viene in soccorso la disciplina ICI che in larga parte viene ripresa dall’IMU (meno male direi) in quanto per le aree fabbricabili la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio al primo gennaio. Per i terreni agricoli, anche non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP) il reddito dominicale è prima rivalutato del 25 % e, poi, moltiplicato per 110.
Per gli altri terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il reddito dominicale è prima rivalutato del 25% e, poi, moltiplicato per 135.

Da cosa dipende il valore venale e come facciamo ad individuare la base imponibile delle aree fabbricabili?

Da una serie di parametri definiti anche all’interno della stessa circolare che sono la zona territoriale di ubicazione, l’indice di edificabilità, la destinazione d’uso consentita, gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione ed i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. La base imponibile sarà quindi data dal valore venale o reddito dominicale risultante in catasto al primo gennaio, rivalutato del 25%, a cui andrà applicato un moltiplicatore pari a 110. Per gli IAP invece vi sono delle agevolazioni che abbatteranno il costo dell’IMU in quanto sono previste delle agevolazioni sotto forma di

Per gli altri terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, si applica il medesimo procedimento di calcolo, per cui rivalutazione del 25% e poi applicazione del moltiplicatore che qui è pari a 135.

L’aliquota da applicare alla base imponibile dei Terreni

Alla base imponibile calcolata prima andrà applicata l’aliquota fissa dello 0,76%, anche se un consiglio che do sempre è quello di andare a vedere sul sito del comune dove è situato il terreno per vedere se è intervenuta qualche delibera che ha modificato nei limiti consentiti l’aliquota da applicare, nei limiti di 0,3 punti percentuali.
L’aliquota di base è pari a 0,76 %; i comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,3 punti percentuali; detta aliquota potrà, pertanto, oscillare da un minimo di 0,46% ad un massimo di 1,06%.

Agevolazioni previste per alcune tipologie di terreni (attenzione alle novità introdotte dalla nuova legge di stabilità 2016)

Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e IAP, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
b) del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
c) del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

Sono esenti invece i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Si veda l’elenco contenuto nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993.

Con la Legge di Stabilità 2016 queste riduzioni non si applicheranno più dal primo gennaio 2016

Novità 2013:Comunicato stampa del Governo dopo il consiglio dei Ministri del 27 Novembre 2013: Si abolisce la seconda rata dell’IMU 2013 sull’abitazione principale ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8, A/9. Per quanto riguarda l’IMU agricola per i fabbricati rurali e per gli imprenditori agricoli professionali relativamente ai terreni è prevista l’esenzione totale dal pagamento della seconda rata. Dal Governo Letta l’assicurazione che i versamenti di giugno 2013 dell’IMU saranno sospesi, il che lascerebbe intendere che non solo l’IMU sulla prima casa o meglio sull’abitazione principale sarebbe salva ma anche quella sulle seconde (o altre) case. Molto probabile però che si attuerà l’allineamento dell’IMU alla vecchia ICI che prevedeva l’esonero al pagamento sull’abitazione principale per venire incontro ai bisogni delle famiglie meno facoltose. V’è da chiedersi se si tratta solo di un discorso di apertura che poi sarà disatteso come al solito oppure si tramuterà in realtà. Lo vedremo presto perchè giugno ormai è alle porte con il versamento di tutte le imposte.

Novità 2014: Cancellata l’esenzione IMU (superata dalla Legge di Stabilità 2016)
Il decreto Renzi sull’Irpef numero 66 del 2014 annulla il beneficio fiscale consistente nell’esenzione Imu sui terreni agricoli collinari anche se c’è ancora una speranza in quanto il Tesoro mediante decreto dovrà indicare  i comuni montani che continueranno a beneficiare dell’esenzione IMU e nel quale si potranno poi individuare e distinguere terreni di coltivatori diretti a IAP iscritti nella previdenza agricola.

L’esenzione lo ricordiamo era prevista dalla lettera h) del comma 1 del Decreto IMU numero 504 del 1992

Domande e le risposte sull’IMU e la TASI

Vi ricordo che la variazione di uno degli elementi che incidono sulla determinazione del tributo IMU o TASI dovrebbe essere oggetto di apposita denuncia da effettuarsi entro la scadenza del 30 giugno dell’anno successivo a quello di intervenuta variazione.

Dichiarazione annuale IMU TASI

Vi ricordo infatti di leggere l’articolo dedicato all’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU TASI entro l’anno successivo a quello in cui avete acquistato, venduto o variato qualsiasi unità locale valevole al versamento dei tributi IU e TASI, al pari di quello che avveniva per la dichiarazione ICI

Riferimenti Normativi IMU sui terreni
Articolo 13, comma 6, del D.L. n. 201 del 2011

Vi ricordo inoltre tutti gli altri articoli dedicati al tema come:

Nuovo Articolo su Fabbricati rurali On line: consultazione, iscrizione, modelli e ravvedimento operoso

Quando il fabbricato si considera inagibile

11 Commenti

  1. Non ci faccia entrare nel panico con nuove imposte. La Limo ancora non esiste. Per l’Imu non andrà pagata nel rispetto delle condizioni che legge nell’articolo.

  2. volevo sapere se nel 2017 i terreni agricoli devono pagare limo se si o se no sensa tanti rigiri di parole .

  3. Buon giorno,
    Equitalia mi chiede un importo del 30% ( riferito a sanzione per ritardato pagamento ) di due pagamenti ICI del 1999 e 2002, gravati di interessi e spese varie per una cifra di oltre 1400 euro
    in verità sono state pagate una il giorno successivo la scadenza, l’altra quattro giorni dopo la scadenza.
    La data della cartella notificata, come porta l’intimazione di pagamento è appunto il 29-06-2006.
    Ritengo cartella di pagamento decaduta o prescritta, però Eqquitalia minaccia esecuzione forzata se entro 5 gg non pago.

    Ringrazio per un consiglio.

  4. non ho capito perchè gli artigiani, i commercianti, gli imprenditori non agricoli invece devono pagare IMU su tutto! il rischio produttivo è uguale se non peggiore di questi tempi! al solito i favori si fanno alle lobby in cambio di voti? perchè se ad un artigiano l’attrezzatura fa reddito, invece ad un agricoltore non fa reddito? perchè tutti hanno gli studi di settore e gli imprenditori agricoli invece hanno il diritto di prelazione, il gasolio a prezzo agevoplato, contributi di vario genere, esenzioni e gestione fiscale agevolata? perchè la legge non è uguale per tutti? perchè si pensa che il “contadino” che oggi non esiste più si è spezzato la schiena su un trattore nuovo di zecca da migliaia di euro e invece uno che lavora in acciaieria no? tutte quelle agevolazioni fiscali lette sopra un lavoratore comune se le sogna!

  5. dovrebbero dare il premio a chi ha ancora il coraggio di coltivare la terra ed invece la tassano.Mio padre prende 600 euro al mese di pensione.Con cosa la paga l’IMU?Associazioni di categoria e parlamentari,ma la conoscete la vergogna?

  6. La sinistra sa solo mettere tasse ai cittadini si devono vergognare, i servizi per i cittadino zero
    l’ importante che si prendono i loro stipendi d’oro
    stanno facendo fallire l’Italia inserendo solo tasse .

  7. IMU SU TERRENI AGRICOLI

    Non dobbiamo assolutamente pagarla, è l’ennesimo furto sulle proprietà ed a rimetterci sono sempre quei poveri cittadini, che magari hanno mangiato pane e cipolla una vita per trovarsi qualcosa da parte, invece dovrebbero darci un premio perchè, grazie proprio a noi, che oltre ai sacrifici di una vita, continuiamo a rinunciare a giorni di ferie, feste, fine settimana, ecc., per dedicarci a qualcosa che ci piace e nel contempo partecipiamo a preservare dall’abbandono
    “il nostro bellissimo territorio”.

    Cosa ci daranno in cambio? Verranno forse loro a tagliarci l’erba o a zappare l’orto? Ed i redditi “agrario e dominicale” che si dichiarano nelle denunce dei redditi ogni anno? Non sono forse già un abuso? Ma che reddito potrà mai darci un terreno agricolo a noi privati cittadini, che se non andiamo a spezzarci la schiena per manutenerlo, crescono solo le sterpaglie?!

    Inoltre, pensate a tutti quei pensionati che possiedono un appezzamento, che sia stato acquistato volontariamente o sia passato di mano per eredità, dovranno togliersi dalla già misera pensione un ulteriore obolo;

    pensate a tutte quelle persone che magari hanno perso il lavoro e che da un fazzoletto di terra si aiutano tirando fuori un sostentamento per “sopravvivere”.

    Oltre tutto, una legge tirata fuori
    all’ultimo minuto e con la pretesa di essere pagata in pochi giorni?

    E’ veramente uno schifo !!
    Inca…. e la……!

  8. Vorrei sottoporre un quesito: un terreno destinato ad area edificabile e quindi soggetto a IMU, sito in comune ex comunità MONTANA, oggi devrebbe PAGARE ANCHE L’IMU COME TERRENO AGRICOLO?

  9. vorrei dare un contributo per lo sviluppo dell’Italia.
    Invece di tassare i terreni, per i quali lo stato non offre alcun servizio a carico della collettività, penso che è più logico imporre a chi guadagna più di 10.000 Euro netti al mese che oltre tale somma la differenza venga versata ad un fondo nazionale per lo sviluppo delle ricerche e per le industrie, con la compartecipazione degli utili degli stessi, in quanto divengono investitori.
    Gli utili saranno percepiti anche dai figli e dai nipoti in linea diretta, in caso di morte, ma non oltre.

  10. Il mio comune (PIMBINO DESE – PADOVA) ha calcolato l’imu, per aree fabbricabili zona a completamento, pari a € 130 il mq. anche nella frazione di Torreselle. Ora, in questa zona non si vende nulla da anni e il valore venale commerciale è stimato in circa 40 € al metro. Cosa fare per non pagare la cifra (130€ a mq.) indicata dal Comune di Piombino Dese?

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.