Prima di tutto vi ricordo quali sono i criteri per stabilire la residenza in Italia da parte di un soggetto estero.
I criteri per la determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche sono dettati dall’articolo 2 del D.P.R. n. 917/1986 (“TUIR”), il quale stabilisce che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti nello Stato le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta (i) sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente, (ii) hanno la residenza o (iii) il domicilio nel territorio dello Stato ai sensi del codice civile. Le condizioni appena indicate sono tra loro alternative; ciò vuol dire che la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a far ritenere che un soggetto sia qualificato ai fini fiscali residente in Italia.
Differenza tra residenza e domicilio fiscale
Mentre la residenza è legata alla permanenza del soggetto in un luogo in maniera sufficientemente stabile e all’intenzione di dimorarvi (dato oggettivo); il domicilio è costituito dalla concentrazione in un determinato luogo degli affari e interessi della persona senza che sia necessaria la sua presenza effettiva in tale luogo (dato oggettivo) nonché dalla volontà di costituire e mantenere in un determinato luogo il “centro” principale della generalità dei rapporti (dato soggettivo). La nozione di interessi cui occorre fare riferimento, un tempo limitata al settore economico e patrimoniale del soggetto, deve intendersi riferita, per unanime interpretazione giurisprudenziale, anche alla sfera morale, sociale e familiare del soggetto (La sentenza Pavarotti in questo ha fatto scuola).
Al riguardo, occorre precisare come per far valere l’agevolazione “prima casa” ai fini IMU (e TASI) il legislatore ha specificato, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 che “per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.
Pertanto, alla luce del citato disposto normativo, l’immobile posseduto in Italia da persone fisiche (ovvero da intere famiglie) non residenti non può essere considerato “abitazione principale” e come tale godere delle agevolazioni IMU e TASI.
Discorso a parte merita il versamento dell’Imu e TASI per l’immobile assegnato al coniuge.
Vi segnalo comunque alcuni articoli che potrebbero esservi utile per identificare ancor più compiutamente il quadro normativo a seconda della fattispecie in cui vi trovate:
L’affidamento dei figli e residenza fiscale in cui si potrete trovare alcuni importanti chiarimenti in merito alla prova dell’effettiva residenza fiscale in Italia.
IMU RESIDENTI ALL’ESTERO
Le case in Italia possedute da cittadini italiani iscritti all’AIRE, in quanto residenti all’estero non possono essere assimilate
all’abitazione principale
La nuova IMU infatti và corrisposta appplicando l’aliquota ordinaria della nuova IMU nella misura dell’1,14 per cento.
I residenti all’estero dovranno procedere al pagamento con l’F24 ma dovranno essere eseguiti tramite bonifico bancario numero di conto corrente UNICREDIT Banca di Roma filiale 52 Tesoreria Comunale – Via di
Monte Tarpeo 42 – 00186 Roma – IBAN: IT69P0200805117000400017084 – Swift Code UNCRITM 1O45
(leggasi 1-lettera O-45) – intestato a Comune di Roma.
Salve,
Ho un appartamento in Italia (Calabria) e pago l’IMU ogni anno (unico immobile in Italia). Anche io sono un pensionato in Belgio. Ho sentito dire che per gli italiani che vivono in Belgio e hanno una casa in Italia l’IMU è ridotta al 37,5% ! Potete confermarmelo e indicarmi i passi da compiere per ridurre l’importo che pago per l’IMU?
Grazie
Grazie per l’ottimo articolo. Ma nel mio caso abito all’estero e mio fratello usa la casa in Italia contro la mia volontà. Infatti non posso né vendere né affittare l’appartamento, e lui ha occupato la proprietà senza il mio consenso. In questo caso ritengo ingiusto avere oltre alla perdita per non aver potuto affittare o vendere l’immobile, dovendo comunque pagare l’IMU.
Se all estero non si possiede una abitaziine perché tassare l unica non locata in Italia?
Perché quelli residenti all’estero devono essere penalizzati in questo modo? Che senso ha? Chi ci abita la prima casa non la paga mentre chi è all”estero deve pagare? Perché questa discrimina fiscale? E se uno che vive all’estero non può permettersi di pagare l’IMU alla prima casa per via delle spese di sopravvivenza all’estero, che fa? Ma che leggi sono queste? Mettiamola nel culo a quelli che sono costretti ad emigrare perché l’Italia non ci consente di vivere bene? Bestie.
Perchè sono provvedimenti agevolativi (la cui raio precisa mi sfugge) per cui si indirizzano a chi stabiliscono loro. Talvolta si ha come l’impressione che siano agevolazioni fatte ad hoc e che, come giustamente percepisce lei, sono inique.
Non si comprende perché il cittadino residente all’estero per ottenere l’agevolazione fiscale su Imu e Tari debba essere obbligatoriamente pensionato. Ciò contrasta con l’art. 3 della costituzione, il quale prescrive che i cittadini sono uguali davanti alla legge. Per cui, non ci può essere disparità di trattamento fra pensionati e non pensionati.