Vediamo il caso particolare di detrazione fiscale IRPEF degli interessi sul mutuo pagato per una casa inagibile, inabitabile, inutilizzata per diverse ragioni da inserire nella dichiarazione dei redditi del contribuente.
Casa inagibile: possibile la detrazione fiscale?
La risposta è SI in quanto la ratio normativa prevede la detrazione fiscale per i soggetti che utilizzano l’abitazione come abitazione principale e quindi come dimora abituale. Tuttavia laddove intervengano delle cause di forza maggiore questo requisito normativo verrebbe meno. Il legislatore tuttavia comprendendo le ragioni e la finalità della norma proprio tese a incentivare l’acquisto di prime case o meglio di abitazioni principali e dimore abituali prevede questa possibilità. In realtà non è una previsione normativa ma una interpretazione di buon senso oggetto di specifico chiarimento da parte dell’agenzia delle entrate.
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia stata oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibile totalmente o parzialmente per cause di forza maggiore (ad esempio, a causa di un evento sismico o calamitoso), tale circostanza non pregiudica la fruizione della detrazione per gli interessi passivi anche se la predetta unità immobiliare non è mai stata o non è più adibita ad abitazione principale, a condizione che le rate del mutuo siano pagate e tale onere rimanga effettivamente a carico del contribuente (Circolare 21.05.2014 n. 11/E, risposta 3.3).
Non vale invece nel caso di casa non più utilizzata che, priva delle cause di forza maggiore, viene solamente lasciata in disuso perchè se ne è scelta una nuova.
Formalmente il diritto si perderebbe in questo secondo caso.