Aggiornato il 16 Maggio 2023
L’applicazione dell’Iva alle operazioni che implicano il trasferimento di diritti reali su immobili riguarda sia la cessione vera e propria di immobili, siano essi edifici o terreni, sia le assegnazioni di case di civile abitazione che le cooperative edilizie (e naturalmente i loro consorzi) eseguono nei confronti dei propri soci.
Trattamento fiscale Iva delle cessioni e acquisti di immobili
Le cessioni e gli acquisti di fabbricati ed immobili situate nel territorio dello Stato è generalmente soggetto ad Iva. Per delimitare l’ambito oggettivo dell’applicazione dell’IVA alle cessioni di immobili, assumeremo che per cessioni si ritengono essere tali tutti quegli atti che a titolo oneroso comportano il pagamento di un prezzo.
I parametri da tenere a mente per capire il trattamento fiscale Iva e ai fini dell’imposta di registro è sempre la tipologia catastale dell’immobile se abitativo o strumentale e la qualificazione del soggetto che vende se titolare di partita Iva che agisce come imprenditore o come persona fisica. Nel caso di titolare di partita Iva e quindi di società potrebbe esserci poi il caso in cui sia un soggetto esente Iva o con percentuale di detraibilità ridotta il che potrebbe modificare il trattamento ma sono fattispecie più residuali (esempio banche o assicurazioni).
Nuova tassazione sulle cessioni e acquisti immobiliari
Nel caso di immobili strumentali si farà riferimento al solito alla data di ultimazione dei lavori. Se l’immobile strumentale viene ceduto prima dei cinque anni da parte del costruttore o dell’impresa di ristrutturazione il regime Iva sarà imponibile e l’aliquota dipenderà dalle caratteristiche dell’immobile e del soggetto acquirente, mentre l’imposta di registro sarà fissa di 200 euro mentre le imposte ipotecarie e catastali saranno complessivamente pari al 4% di cui il 3% per imposta ipotecaria e 1% per la catastale.
Vendita di immobili abitativi: case
Nel caso di Immobili abitativi anche ci si comporterà come visto sopra prendendo come data di riferimento lo spartiacque dei cinque anni al di sotto di cui il regime Iva sarà quello di imponibilità mentre oltre i cinque anni sarà esente. Stesso discorso visto sopra nel caso di cessione di soggetti diversi dall’impresa di costruzione o ristrutturazione. In questo caso le imposte ipotecarie e catastalli varranno ciascuna 200 euro.
Ricordo anche che nel concetto di vendita o cessione si associa nel diritto tributario a seconda dei casi anche l’autoconsumo, la permuta e l’assegnazione o conferimento di immobili a capitale sociale/patrimonio o viceversa come anche la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento. I diritti di godimento sugli immobili che rientrano in tale fattispecie sono il diritto di superficie, l’enfiteusi, l’usufrutto, l’uso e l’abitazione (che trovate riepilogati e descritti dagli articoli 952 a 1022 del codice civile). Per quello che concerne invece i diritti reali di garanzia come il pegno e l’ipoteca non andranno ad Iva ma ad imposta di registro.
Stesso discorso visto sopra vale anche nel caso delle ditte che ristrutturano l’immobile o il fabbricato eseguendo lavori di manutenzione straordinaria individuati all’art. 3 lettera c), d), ed f del DPR 380 del 2001.
Per quanto riguarda la tipologia di fabbricato avete più volte avuto modo di rilevare che la classifcazione ai fini Iva fa riferimento agli immobili strumentali per natura classificati nelle Categorie catastali A/10, B, C, D ed E e che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di un utilizzo diversa a meno di radicali trasformazioni che ne alterino le caratteristiche: essi mantengono la caratteristica di strumentalità anche nel caso in cui non vengano utilizzati, o vengano concessi a terzi in uso o comodato. poi vi sono quelli abitativi che rientrano nelle categorie da A/1 ad A/11 esclusi come detto gli A/10. A questo si aggiunge un’altra categoria non fissata castalamente ma in relazione alla destinazione a cui un immobile è volto: parlo dei cosiddetti immobili strumentali per destinazione il cui esmepio più tipico è quello di una abitazione parzilamente o totalmente destinata ad uso studio o ufficio e di fatto assimilata nel trattamento Iva ad un fabbricato strumentale.
Vendita di immobili strumentali: uffici, negozi, opifici, ecc
Viceversa gli immobili definibili come strumentali per natura (vedi nota 2) sono quelli che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di un utilizzo diverso a meno di radicali trasformazioni che ne stravolgano le caratteristiche: essi mantengono la caratteristica di strumentalità anche nel caso in cui non vengano utilizzati, o vengano concessi a terzi in uso o comodato. L’Amministrazione finanziaria ha individuato gli immobili strumentali per natura in quelli che fanno parte dei gruppi catastali B, C, D ed E, nonché nelle unità immobiliari classabili in A/10 (uffici). Va da sé che tale tale classificazione ( riferimento agli immobili A/10) deve risultare dalla concessione edilizia, anche se ottenuta in sanatoria (così come stabilisce la Risoluzione Ministeriale 3 marzo 1989, n. 3/330). Vanno infine considerati come strumentali quegli immobili che vengono indicati all’articolo 95, comma 2, ultimo periodo del DPR 917/1986: si tratta dei fabbricati che vengono concessi in uso ai dipendenti che, per esigenze di natura lavorativa, abbiano trasferito la propria residenza nel territorio comunale ove svolgono la propria prestazione.
Dal 26 giugno 2013 il DL 83 2012 ha introdotto particolari novità nel trattamento Iva sia delle locazioni sia delle vendite e cessioni di immobili e che trovate riportate nell’art. 9.
Nel caso della vendita di Fabbricato strumentali da soggetti titolari di partita Iva a soggetti provati si applica l’aliquota Iva in misura ordinaria a meno di per rispettare i casi previsti per l’applicazione dell’aliquota ridotta di cui al numero 127-quinquiesdecies della Tabella A, parte III del DPR 633 del 1972.
Vendite di immobili destinate ad alloggi sociali
La definizione la trovate nel D.M. sulle Infrastrutture del 22 aprile 2008 potranno rientrare nel regime d’imponibilità con aliquota Iva al 10% così come avviene per i fabbricati strumentali a vantaggio di tutti quegli enti o amministrazioni locali che posseggono questi immobili e che non subiranno in tal modo la rettifica della detrazione ex art. 19-bis2 del DPR 633 del 1972.
Anche lato immobili strumentali non ci troviamo di fronte ad enormi cambiamenti dal 2014 in quanto le novità per lo più interessano l’imposizione indiretta (registro ipotecaria e catastali) relative ai trasferimenti di immobili abitativi.
Tuttavia anche per questi è ammessa l’imponibilità con opzione ad aliquota del 10% o 22% in funzione della specie dell’immobile) fatti salvi i casi delle vendite effettuate nel quinquennio dai costruttori e ristrutturatori, sempre imponibili IVA.
Il Reverse charge nelle compravendite immobiliari
Il regime del reverse charge non subisce modifiche per cui l’acquirente titolare di partita IVa (altrimenti il reverse non si applica alle persone fisiche) e non il venditore si dovrà emettere autofattura e liquidare conseguentemente l’IVA ogni qual volta ci si trovi di fronte a casi di cessioni immobiliari con opzione IVA.
La tassazione della plusvalenza ai fini Irpef prima o dopo i cinque anni
Relativamente alla tassazione dell’eventuale plusvalenza derivante dalla vendita dell’immobile che graverà sul venditore cessionario potete leggere l’articolo dedicato alla tassazione della plusvalenza sulla vendita di casa. Vi ricordo che seppur la vendita sarà prima dei cinque anni ma avrete destinato la casa alla vostra abitazione principale principale per la maggior parte del periodo di imposta, ossia tra acquisto e vendita, non subirete la tassazione della plusvalenza.
Ai fini dell’imposta di registro invece, qualora abbiate optato per le agevolazioni prima casa dovrete procedere al riacquisto entro l’anno altrimenti perderete i benefici e dovrete riversare la maggiore imposta comprensiva di sanzioni ed interessi.
La tabella di sintesi del trattamento fiscale della cessione di immobili
Tipologia immobile | Venditore | Acquirente | Quando | Iva | Registro | Imposta ipotecaria | Imposta catastale | |
Vendita di fabbricati abitativi | da | Privato senza partita Iva | con agevolazioni prima casa | Acquistato costruito da meno di cinque anni | 0 | 2% | 200 | 200 |
Vendita di fabbricati abitativi | da | Privato senza partita Iva | senza agevolazioni prima casa | Acquistato costruito da meno di cinque anni | 0 | 9% | 50 | 50 |
Vendita di fabbricati abitativi | da | Impresa costruzione | con agevolazioni prima casa | Acquistato costruito da oltre di cinque anni | 4% | 200 | 200 | 200 |
Vendita di fabbricati abitativi | da | Privato senza partita Iva | con agevolazioni prima casa | Acquistato costruito da oltre di cinque anni | esente Iva | 2% | 50 | 50 |
Vendita di fabbricati abitativi | da | Soggetto titolare di partita Iva (No impresa di costruzione) | con agevolazioni prima casa | esente Iva | 2% | 50 | 50 | |
Vendita di fabbricati strumentali | da | Privato senza partita Iva | senza agevolazioni prima casa | 9% | 50% | 50% | ||
Vendita di fabbricati strumentali | da | Impresa costruzione | senza agevolazioni prima casa | Acquistato costruito da meno di cinque anni con legge tupini | 10% | 200% | 3% | 1% |
Vendita di fabbricati strumentali | da | Impresa costruzione | senza agevolazioni prima casa | Acquistato costruito da meno di cinque anni con interventi di recupero | 10% | 200% | 3% | 1% |
Vendita di fabbricati strumentali | da | Impresa costruzione | senza agevolazioni prima casa | costruiti dall’impresa cedente | 22% | 200 | 3% | 1% |
Vendita di fabbricati strumentali | da | Impresa costruzione | senza agevolazioni prima casa | Acquistato costruito da oltre di cinque anni con legge tupini | 10% | 200 | 3% | 1% |
Vendita di fabbricati strumentali | da | Impresa costruzione | senza agevolazioni prima casa | Acquistato costruito da oltre di cinque anni con interventi di recupero | 10% | 200 | 3% | 1% |
Vendita di fabbricati strumentali | da | Impresa costruzione | senza agevolazioni prima casa | costruiti dall’impresa cedente senza con Opzione Iva | 22% | 200 | 3% | 1% |
Vendita di fabbricati strumentali | da | Impresa costruzione | senza agevolazioni prima casa | costruiti dall’impresa cedente senza con Opzione Iva | esente Iva | 200 | 3% | 1% |
Vendita di fabbricati strumentali | da | Soggetto con partita Iva | senza agevolazioni prima casa | senza opzione per imponibilità Iva | esente Iva | 200 | 3% | 1% |
Vendita di fabbricati strumentali | da | Soggetto con partita Iva | senza agevolazioni prima casa | con opzione per imponibilità Iva | 22% | 200 | 3% | 1% |
Se la cessione avviene dopo cinque anni nulla cambia rispetto all’esempio visto sopra ai fini del registro e delle ipocatastali, ma il regime Iva diventerà quello di esenzione salvo opzione come anche nel caso in cui il venditore è un soggetto diverso dal costruttore o ristrutturatore.
Benefici fiscali prima casa
Guida locazione immobili
Manutenzione Ordinaria e Straordinaria degli immobili
Tabella Locazioni Immobili ai fini Iva e Registro (ante Decreto Sviluppo 2012)
Tabella Cessioni Immobili Iva e Registro (ante Decreto Sviluppo 2012)
Nuova tassazione sulle locazioni immobiliari
Il nuovo regime fiscale dal 2012 è rimasto pressoche invariato per gli strumentali dal 2014 previsto per le locazioni di immobili strumentali prevederò un regime di esenzione Iva ed imposta di registro dell’1% o con opzione Iva al 22% (salvo sempre modifiche).
Il regime fiscale invece per le locazioni di fabbricati abitativi prevede che sia il regime di esenzione quello di naturale con un’aliquota del 2% ai fini dell’imposta di registro. Laddove inoltre il locatore sia la stessa impresa di costruzione o di ristrutturazione l’aliquota Iva scenderà al 10% con opzione esplicita e l’imposta di registro sarà fissata nella misura di 67 euro.
Potete anche approfondire il mondo Iva attraverso le categorie che trovate sulla destra e suddivise per aree tematiche e che approfondiranno le tecniche della detrazione Iva, i fogli di calcolo per le liquidazioni periodiche, le tabelle con detrazioni Iva e vademcum gratuiti da poter consultare liberamente.
Termini Prescrizione Accertamento IVA
[learn_more caption=”Attestato certificazione energetica”]L’attestato di certificazione energetica o di rendimento dal punto di vista energetico dell’edificio è il documento, redatto secondo quanto previsto dal D.Lgs. 192/2005, che certifica la prestazione energetica, ed eventualmente anche alcuni parametri energetici, caratteristici dell’edificio: tale documento ha una validità massima di dieci anni a partire dal momento del suo rilascio, e deve essere aggiornato in occasione di ogni intervento di ristrutturazione che incida sulla prestazione energetica dell’edificio stesso o della relativa impiantistica. Sul tema è intervenuto anche lo Studio n. 334-2009/C del 16 giugno 2009 del Consiglio nazionale del Notariato, che ha ritenuto di dover sottolineare il fatto che, mentre l’obbligo di dotazione della certificazione energetica riferita all’edificio compravenduto nel caso di immobili di nuova costruzione (o che abbiano subito incisivi interventi di ristrutturazione) si pone in capo al soggetto costruttore (così intendendo anche il soggetto che abbia eseguito gli interventi di ristrutturazione), per tutti gli altri casi l’obbligo di allegazione è previsto in capo al venditore, ovverosia in capo al soggetto obbligato a procurare la certificazione energetica. Inoltre, per quanto attiene agli edifici realizzati, o eventualmente ristrutturati in forza di un permesso di costruire, o, anche, eventualmente, di una Dia, rispettivamente richiesta e presentata nel periodo ricompreso tra l’8 ottobre 2005 ed il 31 dicembre 2008, la certificazione energetica condiziona l’efficacia della dichiarazione di fine lavori (articolo 8, comma 2, D.lgs 192/2005. Non va poi dimenticato che, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, comma 282, della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), la certificazione energetica rappresenta un elemento al quale è subordinato il rilascio del certificato di agibilità dell’edificio. L’obbligo di dotazione può essere assunto in capo al soggetto acquirente in conseguenza di una specifica pattuizione, alla quale le parti in causa, dopo essere state adeguatamente informate ed avere proceduto a valutare i rispettivi interessi, potranno addivenire in sede di rogito notarile (si tenga presente che la normativa statale, in alcuni casi, ha subito modifiche ad opera del legislatore regionale: e precisamente in Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna). Successivamente, per effetto di quanto viene previsto dall’articolo 35, comma 2-bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (“manovra estiva 2008”), l’obbligo di allegazione a pena di nullità dell’atto è stato sostituito da quello di “dotazione” senza che tuttavia venissero previste sanzioni per il caso di eventuale inadempimento. In questo quadro, in cui sussistono dubbi in merito alla derogabilità o meno dell’obbligo di allegazione delle certificazione energetica all’atto traslativo della proprietà del bene immobiliare, l’unica sanzione specifica conseguente al mancato assolvimento dell’obbligo di dotazione è quella prevista dall’articolo 16, comma 7, D.Lgs 192/2005, in base alla quale il costruttore che non ottemperi all’obbligo di consegnare all’acquirente, contestualmente all’unità immobiliare (secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, D.Lgs 192/2005), l’originale della certificazione energetica è sanzionato in misura non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 30.000. [/learn_more]
(2) Gli immobili strumentali per natura “sono quelli che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni” classificati nelle categorie catastali B, C, D, ed E, nonché nella categoria A/10 (uffici) a condizione che la destinazione ad ufficio od a studio privato rivenga dalla concessione edilizia, anche in sanatoria. In materia, è intervenuta la Circolare 21 luglio 1989, n. 36 che ha ribadito come le costruzione la cui destinazione sia civile abitazione, non rientrano nella categoria di bene strumentale per natura gli immobili che l’azienda concede in uso ai dipendenti che hanno trasferito la propria residenza anagrafica in funzione a esigenze lavorative nel territorio dell’amministrazione comunale in cui prestano la propria attività, con la limitazione al periodo di imposta in cui si verifica il trasferimento ed ei due successivi. Resta comunque aperta la questione relativa alla coesistenza (ove esistente) fra l’attività del legislatore regionale e quello nazionale: a questo riferimento, secondo, Confedilizia, quanto statuito a livello nazionale, prevale per gerarchia delle fonti sul livello regionale, mentre il Consiglio nazionale del Notariato propende per la prevalenza della legislazione regionale. In ogni caso la violazione dell’obbligo di produzione della certificazione, anche se potrebbe non condurre all’invalidazione dell’atto di compravendita, può essere fonte di responsabilità civile in capo al venditore nei confronti dell’acquirente, almeno per quanto si può riferire alla mancata informazione del suddetto documento previsto per esplicita disposizione normativa.[/tab] [/tabcontent] [/tabs] [/tab] [/tabs]
Un’immobiliare deve acquistare il solo immobile albergo (e relative pertineneze in terreni) dalla società proprietaria che ne è e ne rimarrà gestore. Qale regime fiscale viene applicato alla compravnedita (IVA, registro, ecc.)?
Grazie in anticipo per il cortese riscontro
Non è proprio così semplice la questione. Esisttono le azioni revicatorie esperibili dai creditori ma la sua buona fed enell’acquisto resta comunque tutelata.
Seconda domanda: se io, privato cittadino, acquisto da una SAS che fallisce subito dopo, rischio che anche l’immobile acquistato finisca tra i beni della società utilizzabili per saldare i creditori?
Grazie ancora
Vorrei acquistare un bar di una SAS (caffè francesca s.a.s.) con sede nel negozio stesso ma affittato a terzi. Quanto mi costerà di IVA e di tasse ulteriori questo acquisto?
E’ vero che essendo bene strumentale la tassazione è minima?
Grazie per il tempo che vorrete dedicare al mio quesito.
Livia
NEL SEGUITO alcune indicazioni alle sue domande Salve, siamo una società interessata ad acquistare un immobile A/4 sito nel 1 municipio/Roma soggetta a vincolo storico, da un’altra società.
L’immobile non è soggetto ad Iva bensì a reverse charge così previsto dalla legge. Questa frase ha poco senso: sta parlando del trattamento in ipotesi di acquisto? Siete una società immobiliare, una holding di partecipazioni o una srl normale?
Vorremmo, immediatamente dopo l’acquisto avvenuto tramite atto notarile, fare il cambio di destinazione d’uso in A/10, per poter poi usufruire dell’ufficio per la ns. sede legale: l’acquisto avverrebbe attraverso la stipula di un leasing presso la ns. banca.
DOMANDE IMPORTANTI:
Il leasing è detraibile? Si, ma la risposta è decisamente sintetica e necessita di molto approfondimento distinguendo quota capitale e quota interessi, eventuale maxicanone ecc.
Possiamo comunque inserire in bilancio da subito l’immobile come bene strumentale (in attesa del cambio di destinazione d’uso?). Si lo inserisce tra le immobilizzazioni e ne calcola l’ammortamento e se lo deduce significa che lo sta considerando strumentale, ovvia che per far questo è necessario che provate che lo state destinando esclusivamente all’attività di impresa.
Dalla data di cambio di destinazione d’uso e’ possibile scaricarsi la rata del leasing così come previsto dalla normativa? si vale uando detto sopra.
A quanto ammonta l’imposta di registro? Eventualmente e’ detraibile?
Si possono poi scaricare i relativi costi sostenuti, ovvero condominio, luce , telefono ecc. così come previsto dalla normativa? Se strumentale deduce i costi e setali costi sono inerenti l’attività detrai l’iva nei limiti e con le modalità previste dalla normativa.
La società è legittimata a farlo? La domanda ha poco senso
Abbiamo consultato vari professionisti ma non riescono a darci una risposta certa. Non sono dei bravi professionisti.
Ringraziando anticipatamente Vi porgiamo i nostri migliori saluti.
Saluti
Riguardo alla strumentalità per destinazione vale quanto detto nel precedente commento
Già un consulente che mi risponde che c’è “parecchia” giurisprudenza negativa mi farebbe drizzare le antenne. Per quello che concerne la strumentalità per destinazione le segnalo a lei e al suo consulente la corte di cassazione n.1367 del 13 ottobre 1983. Spero di esserle stato utile
In merito alla questione in oggetto, può essere interessante far riferimento all’articolo 40, comma 2, del Tuir (attuale articolo 43) che qualifica come beni strumentali, sia i fabbricati utilizzati direttamente dall’impresa (strumentalit� per destinazione) sia quelli strumentali per natura?
Inizialmente, potremmo al momento della stipula notarile avvalerci di tale articolo e contemporaneamente avviare le pratiche di cambio di destinazione d’uso da A/4 a A/10.
Perchè un consulenti ci ha risposto:
>.. Risulta difficile stipulare un leasing detraibile su un immobile non strumentale per natura. Vi e’ inoltre parecchia giurisprudenza negativa sulla strumentalita’ per destinazione.
Rimango in attesa di un Vs. cortese riscontro.
Cinzia
Egregi Dottori
Salve, siamo una società interessata ad acquistare un immobile A/4 sito nel 1 municipio/Roma soggetta a vincolo storico, da un’altra società.
L’immobile non è soggetto ad Iva bensì a reverse charge così previsto dalla legge.
Vorremmo, immediatamente dopo l’acquisto avvenuto tramite atto notarile, fare il cambio di destinazione d’uso in A/10, per poter poi usufruire dell’ufficio per la ns. sede legale: l’acquisto avverrebbe attraverso la stipula di un leasing presso la ns. banca.
DOMANDE IMPORTANTI:
Il leasing è detraibile?
Possiamo comunque inserire in bilancio da subito l’immobile come bene strumentale (in attesa del cambio di destinazione d’uso?)
Dalla data di cambio di destinazione d’uso e’ possibile scaricarsi la rata del leasing così come previsto dalla normativa?
A quanto ammonta l’imposta di registro? Eventualmente e’ detraibile?
Si possono poi scaricare i relativi costi sostenuti, ovvero condominio, luce , telefono ecc. così come previsto dalla normativa?
La società è legittimata a farlo?
Abbiamo consultato vari professionisti ma non riescono a darci una risposta certa.
Ringraziando anticipatamente Vi porgiamo i nostri migliori saluti.
Cinzia
Quesito:
Una società srl, le cui quote sono per il 50% di una s.a.s. immobiliare e per il restante 50% di un’altra società s.a.s. immobiliare, costruisce ed è proprietaria di un’immobile commerciale ed uffici, iniziato nel 2010 ed appena ultimato. Considerata la situazione attuale e le difficoltà a vendere decide di assegnare ai due soci (le 2 s.a.s.) n. 4 unità non vendute, 2 per ciascuno (n. 2 negozi e n. 2 uffici), e cessare la propria attività.
Si può fare l’operazione senza iva, reverse charge, anche se non sono trascorsi 5 anni dal termine dei lavori?
Cordiali saluti
Può una s.a.s affittare un capannone ad un’associazione sportiva dilettantistica che non scarica iva, fare fattura senza iva? Grazie
Ma consideri che l’Iva è una partita di giro che non influisce in valore reale sulle scelte di guadagno o di applicazione se non nei casi in cui il l’acquirente se una società non si trovi in una sistuazione particolare chegli impedisca di detrarsi l’iva. Nel caso di persone fisiche che acquistano invece l’va è puro costo pertanto è fondamntale sfruttare eventuali agevolazioni che non dipenderanno dallo stato del venditre ma dal rispetto dei suoi requisiti (primo tra tutti in questi casi le eventuali agevolazioni prima casa). Il risparmio quindi sta pià che altro per l’aqcuirente sulle imposte di registro e ipotecarie e catastali.
Buon giorno sono una privata e sto per acquistare un bene strumentale del 1989 (capannone) da una società snc che a sua volta lo aveva acquistato per usarlo con la propria attività. Lo ha acquistato con iva come società. La mia domanda è: lui può cederlo a me con l’opzione tassa di registo al 7% + 4% di ipotecaria e catastale. O deve necessariamente vendere in regime IVA al 21%+ 4%.
Il venditore quale opzione è meglio per lui.In attesa di un consiglio, cordialmente saluto. Maria
Buongiorno,
Vorrei intrapprendere l’attività
Di compravendita di immobili da ristrutturare.
4/5 operazioni all’anno.
Che tipo di fiscalità mi occorre per essere in regola
Grazie
Cordiali saluti
Sarei anch’io tanto interessato alla questione posta da Francesco atteso che ho ricevuto, appena qualche giorno fa, l’avviso di liquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate che mi chiede, in sostanza, l’integrazione delle imposte in genere per aver acquistato un immobile destinato ad attivività commerciale “bene strumentale per natura”, cosi definito nell’avviso notificatomi, da una impresa di costruzioni, pur essendo soltanto un privato cittadino che ha, peraltro, ancorchè giustamente, già versato l’IVA al momento dell’acquisto (che non potrà comunque mai recuperare in alcun modo). La mia idea in proposito è che sebbene le tasse devono essere pagate da tutti e tutti devono pagare le tasse, è anche vero che non bisogna vessare i cittadini in tal modo. Mi riferisco al fatto che se ad acquistare tale tipo di immobile fosse stata un’altra società, con possibilità di recuperare in qualche modo l’I.V.A., l’eventuale maggiore tassazione poteva, forse, essere compresa. Il privato cittadino già gravato dal pagamento dell’I.V.A. al momento Tali scelte da parte della amministrazione pubblica non si possono condividere. Grazie
Buongiorno, sareste così gentili da chiarirmi un dubbio che nessun consulente è riuscito a chiarire fino ad oggi?
Sto acquistando un locale con destinazione d’uso attività commerciale. A vendermelo sarà una società s.r.l.. Quali sono le imposte che dovrò pagare io che acquisto come privato e a cosa va incontro, invece, la società che vende?
Grazie e buon lavoro.
Salve,
Ho comprato otto anni fa un appartamento che faceva parte di un lotto una cooperativa edilizia, trenta anni fa quando fu costruito l’immobile, il comune di pertinenza aveva dato in concessione i suoli su cui edificare per anni 99,quindi con una scadenza anche se lontana negli anni teoricamente poteva tornare in possesso del terreno di sua proprieta’, ora mi dicono che c’e’ una nuova legge sulle cooperative edilizie che permette di riscattare, il proprio immobile, quindi una porzione di quella concessione, divenendo proprietari a tutti gli effetti versando una somma al comune.Vorrei sapere se e’ reale questa possibilita’e di quale legge si tratta.Grazie.
A seconda dell’accatastamento del fabbricato e dell’utilizzo che ne viene fatto (strumentale per destinazione) si analizza il trattamento ai fini dell’Iva e delle imposte di registro e ipo catastali se previste. Ha provato a leggere gli articoli dedicati al trattamento fiscale sulla cessione di fabbricati e ha scaricato le tabelle con la sintesi sul trattamento Iva, registro e imposte ipotecarie e catastali.
se una sas vende un fabbricato senza plusvalenza ad una srl, come incide la tassazione per entrambe?
Grazie per la preziosa risposta
Per Gianni,
non sono a conoscenza di questa ipotesi di assimilazione; la dovrei andare a studiare ex novo. tuttavia ti posso dire che, stante la verifica che quello che tu dici sia vero, e la cessione avrebbe ad oggetto un immobile abitativo allora se l’acquista è effetttuato entro 4 anni dalla costruzione allora sarebbe imponibile con imposte di registro ed ipocatastali a 336 euro (168 per entrambe), laddove sia ceduto oltre i 4 anni invece rientra nell’ambito di esenzione da Iva e le imposte di registro cambierebbero a seconda della possibilità di fuire o meno dei benefici prima casa.
Aggiungo anche questo trattamento è valido sempre che la cessione sia avvenuta dopo i 4 anni dalla costruzione o dalla eventuale ristrutturazione, altrimenti se avvenuta prima si rientra nell’ambto di applicazione dell’Iva, ossia l’operazione diviene imponibile (le ipo catastali restano al 4% e l’imposta di registro a 168 euro).
Ha provato a leggere l’articolo dedicato alle cessioni di immobili e trattamento Iva e a visionare le tabelle. Tabella Cessioni Immobili Iva e Registro
Perdona se ti rispondo solo ora ma vi siete sbizzarriti nel we. Nel tuo caso, correggimi se sbaglio si configura l’acquisto di un immobile strumentale per natura da un soggetto iva (con pro rata superiore al 25%) ad opera di una immobiliare di rivendita. Ci credi se ti dico che avete ragioni entrambi? Si perchè il regime ordinario sarebbe quello di esenzione dell’Iva con pagamento delle imposte ipotecarie e catastali nella misura del 4% compelssivo e registro di 168 euro; tuttavia potete chiedere l’applicazione dell’Iva facendone opzione la momento dell”acquisto (pagherete sempre le stesse imposte di registro e ipocatastali).
Scusate la mia società é un’immobiliare
Ciao avrei un quesito. Ho una società.Devo acquistare un immobile c2 da una società commerciale che vende computer. Il notaio dice che la vendita é esente Iva, e devo pagare il 10% delle varie imposte catastali registro ecc. mentre il mio commercialista dice che ho l’obbligo di pagare l’iva e pago solo 168,00+4%. Mi sapete aiutare?
ringrazio per le note su riportate,ma chiedo con cortesia un possibile chiarimento sulla tassazione ipotecaria e catastale,a seguito di una cessione di un fabbricato venduto da una societa di costruzioni entro quattro anni ad una societa di capitale,classificazione catastale categoria b5 ad uso scolastico pubblico,assimilato ad edifici ad uso abitativo non di lusso,in riferimento alla legge tupini e seguito.inoltre essendo l immobile costruito da una societa di costruzioni che lo rivendera, quale sia la voce esatta da riportare a bilancio a seguito della vendita .in attesa di una vostra delucitazione rinnovo i miei ringraziamenti gianni