Nuova detrazione Fiscale sulle Polizze Casa: Rischi calamità naturali e catastrofali

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

evento ondoso con onda nel mare bluIl DL Rilancio 2020 interviene sulle polizze che coprono il rischio contro eventi calamitosi. Nel Disegno di Legge di Bilancio 2018 è stata introdotta una nuova detrazione fiscale sulle Polizze Casa. Il rischio assicurativo coperto che dà luogo alla detrazione del premio riguarda l’avverarsi di eventi calamitosi. Vedremo anche quali e se sono passate le  novità che interesseranno le polizze stipulate dal 2020 per effetto delle modifiche introdotte dal Decreto legge di Maggio.

Cosa si intende per eventi catastrofali

Come disciplinato dal codice delle Assicurazioni private, il rischio dell’evento catastrofico deve essere definito come il rischio di danni alle persone o alle cose arrecate da eventi calamitosi quali terremoti, inondazioni, pioggia, grandine, nevicate.
Possiamo idealmente distinguere i rischi per eventi calamitosi in due macro categorie

EVENTI ARTIFICIALI: Riguardano principalmente la responsabilità civile (anche quella auto), incendi, aviazione, trasporti, crediti, attentati terroristici.

EVENTI NATURALI: Vi rientrano: alluvioni, grandinate, terremoti, uragani, frane.

Questo genere di assicurazione dovrebbe riguardare solo la seconda categoria ossia quelli determinati da eventi calamitosi. Eventi che negli ultimi anni hanno si sono fatti sentire con particolare intensità e frequenza.

Il Legislatore, al fine di incentivare la copertura da tale rischio e  spingere il mercato verso una maggiore offerta di questi prodotti, ha introdotto la possibilità di portare in detrazione dalle tasse il 19% del premio assicurativo riconosciuto alla compagnia di assicurazione.

Le compagnie assicurative che offriranno polizze casa potranno contare sul favore del legislatore che di fatto sta creando un importante ponte per traghettare centinaia di migliaia di famiglie verso la copertura del rischio eventi calamità naturali.

Calcolo detrazione Fiscale

La detrazione fiscale sarà pari al 19% del premio assicurativo pagato per ciascun anno di imposta e avrà ragionevolmente un limite non ancora definito ne Disegno di Legge passato in senato.

Esempio
Si parla di detrazione fiscale per cui il beneficio fiscale porta a ridurre direttamente l’imposta Irpef.
Fatto, supponiamo 300 euro, un premio assicurativo pagato per la polizza sulla casa avente ad oggetto il rischio contro eventi calamitosi, la detrazione fiscale sarà pari a 57 euro, per cui l’effettivo costo della polizia sarà stato pari a 243 euro.

Chiarimenti

Prima cosa importante: si applica solo alle unità locali abitative per cui solo categoria catastale “A” esclusi A10

In secondo luogo si applica anche ai condomini ma la detrazione dovrà essere ripartita in base ai millesimi e la polizza dovrà riportare il dettaglio di quanto sia stato speso per le unità locali ad uso commerciale e quali per quelle abitative.

Anche se non vi sono chiarimenti sembrerebbe che le pertinenze dell’abitazione non rientrino nell’ambito di applicazione della norma.

Importante: la norma non ha previsto un massimo di importo detraibile. Questo non va scambiato invece con le altre due tipologie di polizze detraibili che sono polizze stipulate o rinnovate fino al 31 dicembre 2000 sulla vita e contro gli infortuni oppure le stipulate o rinnovate dal 1° gennaio 2001 per rischio morte o invalidità permanente non inferiore però al 5 per cento. Il limite di premio pagato per queste polizze che da diritto alla detrazione fiscale è 530 euro. Per queste ultime due il codice non sarà il 43 ma il 36.Rigo E8/E10 del modello, codice 36) .

Inoltre purtroppo la detrazione non spetta nel caso sia sostenuta a favore dei familiari fiscalmente a carico.

Al momento non vi è la previsione di una franchigia come nel caso della detrazione delle spese mediche e non credo che si introdurrà vista la caratteristica del prodotto assicurativo offerto.

Tuttavia tali polizze non hanno solitamente delle tariffe particolari per cui dovremmo parlare di poche centinaia di euro l’anno. Sicuramente c’è da attendersi che per le zone colpite da sisma o interessate da forti escursioni termiche o fenomeni particolarmente intensi il premio possa salire. Del resto lo stesso avviene per una polizza auto stipulata a Napoli…

Requisiti che dovrà avere la polizza

Il Rischio coperto più specificatamente è quello legato a rischio catastrofale come sopra meglio definito in termini di eventi coperti. A questo si aggiunge che deve interessare un bene immobile ad uso abitativo, per intenderci la casa. Non si fa riferimento nel testo normativo se debbano essere escluse le seconde case per cui l’agevolazione fiscale deve intendersi estesa a qualsiasi tipologia di case sia queste abitazioni principali o meno.
Si dovranno intendere anche eventuali pertinenze dell’abitazione principale anche se su questo sarà necessario senza dubbio un chiarimento perchè dal testo normativo non si evince per cui, dovendo prevale un’interpretazione letterale del disposto normativo, garage e cantine sembrerebbero escluse.

Detrazione Fiscale anche per le società: parliamo di deduzione dal reddito imponibile

Non sono considerate le società, perchè va da sè che per loro l’assicurazione, per esempio di un capannone industriale, rappresenta un costo deducibile dal reddito imponibile Ires ed Irap per cui per loro questo genere di agevolazione fiscale non sarebbe utile se non prevedendo una maggiore forma di deduzione fiscale.

Testo Normativo

Art. 67: Regime fiscale dei premi relativi a polizze assicurative aventi ad oggetto calamità naturali (Polizze catastrofali)

Il comma 1 introduce una detrazione, ai fini dell’IRPEF, dei premi relativi alle polizze assicurative contro i rischi derivanti da catastrofi naturali. L’ambito oggettivo di applicazione della detrazione è rappresentato dalle polizze contro il rischio di eventi calamitosi aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso abitativo.

Il comma 2 , dispone che le garanzie assicurative contro i danni derivanti da eventi calamitosi di qualunque specie relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo, inserite tra quelle esenti dall’imposta sui premi di assicurazione, di cui alla Tariffa, allegato C, della legge n. 1216 del 1961.

Il comma 3 dispone che i benefici di cui ai commi 1 e 2 si applicano esclusivamente per le polizze stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Compilazione dichiarazione dei redditi 730

Per quello che concerne questa tipologia di detrazione dovreste trovarvi nell’area riservata del 730 pre-compilato l’importo disponibile da detrarvi ai fini IRPEF in quanto rientra in quelle comunicazione che devono fare banche ed assicurazioni all’anagrafe tributaria. Qualora non lo trovaste oppure lo voleste inserire dovrete indicare nel quadro E, righi da E8-E10 codice 43.

Prova del pagamento: documentazione da conservare

Ai fini dei consueti controlli sarà necessario mantenere copia del testo di polizza e della quietanza del premio pagato oppure anche la certificazione o attestazione che la compagnia gli rilascia con l’importo del premio pagato e da cui risulti anche la quota detraibile.

Nel caso abbiate una certificazione dovreste trovare eventuali premi pagati nei punti da 341 a 352.

Novità 2020

Per gli interventi di cui ai commi 1-bis, 1-quater, 1-quinquies e 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 che si sostanziano nell’ECOBONUS e nel SISMA BONUS ossai rispettivamente per gli interventi che mirano alla riqualificazione energetica degli edifici e alla loro messa in sicurezza contro terremoti e calità naturali, l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Per gli stessi interventi di cui sopra in caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, spetta nella misura del 90 per cento.

La cessione del credito per gli incapienti viene riconosciuta nel caso in cui l’assicurato abbia effettuato interventi che abbiano dato luogo a detrazioni riguardanti ECOBONUS e SISMA BONUS. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003

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3 Commenti

  1. Buongiorno, una domanda.
    Mi sono fatta preparare dei preventivi che include terremoto ed eventi atmosferici da diverse società assicuratrici, Purtroppo vedo che non viene scorporata la tassazione. E’ corretto? In questo modo l’unica cosa che posso portare in detrazione è il 19% per quanto riguarda la polizza fatta prima di luglio 2020, e il 90% per quella fatta entro il 31 dicembre 2021. Ma per le tasse non ci sara’ modo di recuperarle se non me l’hanno scontate in polizza. Possibile che le società assicuratrici facciamo l’interesse dello stato e non quello del cittadino? Oppure se l’intascano loro? Grazie per l’attenzione.

  2. Assolutamente d’accordo con lei. Solitamente ci si ripara dietro frasi tipo “non c’era la copertura” altre volte sono lobby che non spingono a sufficienza. Se lei considera che strumenti come il redditometro sono stati depotenziati dopo anni grazie a questo sito lei si immagina dove ci troviamo?

  3. Mi chiedo il motivo perchè questa agevolazione non sia stata estesa anche agli strumentali per natura quando numerosi sono i proprietari privati di immobili non abitativi.
    La solita discriminazione tra proprietari … quando in realtà le norme dovrebbero essere più generali in questi ambiti alla luce di fattispecie diverse. Indistintamente dovrebbero premiare chi comunque si assicura contro gli eventi calamitosi senza distinzione tra immobili di serie A e serie B.

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