Aggiornato il 28 Aprile 2023
Le detrazioni fiscali IRPEF per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici sono gestite dall’ENEA, attraverso l’Agenzia Nazionale per l’Efficienza Energetica, titolato a ricevere e gestire le comunicazioni finalizzate al controllo e monitoraggio delle Detrazioni Fiscali per gli aspetti squisitamente più tecnici dei beni e delle opere indicate dai contribuenti anche alla luce degli ultimi chiarimenti offerti dall’agenzia delle Entrate.
In calce trovate anche l’articolo dedicate alle novità introdotte dopo l’emergenza corona Virus che portate all’aumento della detrazione concessa su molte tipologie di lavori > Super Bonus Ristrutturazioni e Risparmio Energetico
In calce trovate anche l’articolo di approfondimento dedicato alle novità sulla Comunicazione ENEA per la comunicazione degli interventi relativi al risparmio e all’efficienza energetica.
La comunicazione all’ENEA è stata imposta dal legislatore fiscale al fine di consentire il monitoraggio delle caratteristiche dei beni acquistati per i richiedenti la detrazione (non deduzione) fiscale IRPEF per il risparmio energetico o per la riqualificazione energetica dei fabbricati. Le comunicazioni sono trasmesse per via telematica all’ENEA e richiedono alcune, seppur minime informazioni tecniche sulle tipologie e caratteristiche dei prodotti acquistati.
Se vi siete scordati di farlo sappiate che l’agenzia delle Entrate con apposita circolare è intervenuta per fornire alcuni chiarimenti su come comportarsi.
Con la risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni circa gli effetti della mancata trasmissione per via telematica all’ENEA delle informazioni sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito.
In particolare, è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate di sapere se tale inadempimento comporta la revoca della detrazione, analogamente a quanto già previsto ai fini della detrazione spettante per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
Non tutti gli interventi sono soggetti all’obbligo di comunicazione e trasmissione dei dati all’ENEA. Nel seguito vi spiego quali sono soggetti all’adempimento.
Nel caso infatti di mancata trasmissione all’ENEA delle informazioni sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito non si è soggetti alla revoca delle detrazioni fiscali (cfr risoluzione n. 46/E del 2019). L’adempimento infatti ha lo scopo di monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito dagli interventi nell’ambito del programma Nazionale.
Nessuna comunicazione, invece, deve essere trasmessa ad ENEA in caso di interventi diversi dai precedenti che, ancorché ammessi alla detrazione, non comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti rinnovabili.
Le detrazioni fiscali conseguenti sono quindi salve il Ministero dello Sviluppo economico ha avuto modo di chiarire che la trasmissione delle informazioni concernenti gli interventi edilizi all’ENEA sugli interventi per il risparmio energetico, seppure obbligatoria per il contribuente non comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali.
Comunicazione ENEA: scadenza
Per quello che concerne la scadenza per la trasmissione dei dati sul sito dell’ENEA deve essere effettuata entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Tuttavia per l’anno 2018 non vi preoccupate se pensate già di aver saltato la scadenza in quanto il portale è stata aperto solo il 21 novembre per cui per gli interventi di ristrutturazione ultimati tra il 01 gennaio 2019 ed il 21 novembre 2018 il termine dei 90 giorni slitta al 19 febbraio 2019
In assenza di questa comunicazione non sarà possibile indicare la detrazioni nel 730 o ritrovarsela nel proprio 730 pre compilato come detrazione fiscale proposta per non tralasciate questo adempimento perchè potrebbe esporvi ad accertamenti e controlli da pare del fisco su quanto andrete ad indicare.
Il primo consiglio che vi do è sempre di mantenere la ricevuta della trasmissione della documentazione inviata all’ENEA contrassegnata da uno speciale codice CPID, nonché anche la documentazione in originale nell’assunto che l’agenzia delle entrate potrebbe richiedere la documentazione inviata da voi all’ENEA, anche se parrebbe più giusto e corretto lo chiedesse a lei.
Lo stesso meccanismo di scadenza ci sarà per gli anni successivi.
Scadenze per la trasmissione della documentazione all’ENEA
La naturale scadenza prevista dalla legge per effettuare la comunicazione sono 90 giorni dalla fine dei lavori. per fine lavori si intende la DIA di chiusura attività o anche oggi la CILA, SCIA o altri nomi similari che prenderanno. Per le individuazioni delle modalità tecniche di individuazione del momento esatto vi chiederei di contattare l’architetto o il geometra o la ditta che si sta occupando dei lavori in quanto più esperto.
Per il 2018 la scadenza sarà 90 giorni dall’entrata in funzione del potale finanziaria 2018 del 30 marzo per cui per i lavori conclusi nel periodo 1 gennaio – 29 marzo > scadenza 27 giugno 2018.
A regime valgono i 90 giorni dalla fine lavori o dal collaudo. Anche per l’amministratore di condominio, limitatamente per i lavori svolti nello stabile, dovrà prendere questa come data da cui far decorrere i 90 giorni, indipendentemente dal fatto che i condomini abbiano pagato o no la quota.
Importante: Dalla fine del 2018 è introdotta una nuova criticità in quanto per gli interventi finiti dal 1° gennaio al 21 novembre 2018, l’invio va fatto entro il 19 febbraio 2019 (nei primi 11 mesi si fa il 91% delle opere) mentre per quelli terminati dal 22 novembre in poi, si contano di volta in volta i 90 giorni.
Proroga Comunicazione Enea
Solo per gli interventi terminati nel 2018 è stata prevista la proroga al 1° aprile 2019 per la trasmissione dei dati all’ENEA Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile.
Omessa Comunicazione
Altro discorso riguarda l’omessa comunicazione che invece potrebbe esporre il contribuente alla decadenza dal beneficio della detrazione fiscale ai fini IRPEF. Non parliamo come sapete di piccoli importi per cui vale la pena fare un passo indietro ed approfondire la norma cosa dice. In realtà non ritrovo una espressa previsione riguardante la decadenza nell’articolo 16, comma 2-bis, del Decreto Legge n. 63 del 2013.
Anzi, l’rt. 4. 1. del Decreto Ministeriale 41 del 1998 recita individua i casi di disconoscimento della detrazione fiscale Questi si realizzano solo : a) violazione di quanto previsto all’articolo 1, commi 1 e 2; b) effettuazione di pagamenti secondo modalità diverse da quelle previste dall’articolo 1, comma 3, limitatamente a questi ultimi; c) esecuzione di opere edilizie difformi da quelle comunicate ai sensi dell’articolo 1; d) violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 18 febbraio 1998
Come anche chiarito nella recente risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019 l’Agenzia delle Entrate ha finalmente chiarito che l’omessa trasmissione telematica all’ENEA dei dati relativi alle detrazioni per il risparmio energetico.
Nemmeno se andiamo a verificare la precedente norma istitutiva che prevedeva la possibilità di portare in detrazione interventi per il risparmio energetico prevedeva casi di decadenza di questo genere. A meno che quindi non mi stia sbagliando ma l’unica previsione va rintracciata nel chiarimento offerto dall’agenzia delle entrate nella circolare n. 7 del 2017.
“L’ENEA attesta di aver ricevuto correttamente la documentazione inviando al contribuente interessato una e-mail di conferma, che deve essere conservata per fruire della detrazione. Alla documentazione da inviare all’ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori si applica l’istituto della “remissione in bonis“ in caso di omesso invio. Tale istituto consente di non perdere il diritto alla, sempre ché la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore abbia avuto formale conoscenza, se il contribuente:
- invia la comunicazione, ovvero esegue l’adempimento richiesto, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile. L’espressione “entro il termine di presentazione della prima dichiarazione” deve intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione o eseguire l’adempimento omesso;
- versi contestualmente euro 258 (non compensabili) pari alla sanzione minima prevista. (Circolare 09.05.2013 n. 13/E)
Se seguiamo questo ragionamento quindi la possibilità di una remissione in bonis ci sarebbe e sarebbe derivate dall’applicazione analogica al vecchio corpus di norme che, tuttavia, ragionevolmente non vedo come non si possa applicare anche a questo. Sicuramente servirebbero dei chiarimenti più espliciti che potrebbero non arrivare mai.
Gli estremi per andare in contenzioso in ipotesi di accertamento fiscale avente ad oggetto il disconoscimento delle detrazioni fiscali per questo motivo ci sarebbe anche alla luce del fatto che l’agenzia delle entrate potrebbe avere tutti gli elementi conservati dal contribuente in ipotesi di verifica e anche per il fatto che il beneficio offerto dall’installazione di questi a favore della collettività ci sarebbe.
Per cui al fine di evitare la decadenza dal beneficio in caso di omessa comunicazione all’ENEA potreste provare a versare un modello F24 indicando nella sezione erario il codice entro 8114 entro ottobre 2019, pagando 258 euro.
Quali tipi di interventi sono soggetti alla trasmissione dei dati all’ENEA
Gli adempimenti che sottostanno all’obbligo di trasmissione riguardano:
Gli interventi di ristrutturazione aventi ad oggetto la coibentazione delle strutture opache da cui deve emergere naturalmente una riduzione della trasmittanza termica delle pareti finalizzata al risparmio energetico o anche una riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati con l’esterno, i vani freddi e il terreno. Lo stesso vale per gli interventi che generano una riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi delimitanti gli ambienti riscaldati con l’esterno e i vani freddi. Anche nel caso di installazione di impianti termici solari per la produzione di acqua calda sanitaria e/o di climatizzazione degli ambienti; caldaie a condensazione per riscaldamento ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto; generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto; pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto; Anche i sistemi ibridi come le caldaie a condensazione e le pompa di calore o i micro cogeneratori (Pe<50 kW), gli scaldacqua a pompa di calore e i generatori di calore a biomassa ed eventuale adeguamento dell’impianto; sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti condominiali centralizzati; installazione di sistemi di termoregolazione e building automation; installazione di impianti fotovoltaici;
La comunicazione va fatta anche nel caso di acquisto di grandi elettrodomestici per fruire del bonus mobili e arredi. Tra questi vi rientrano anche i forni di classe energica non inferiore alla classe “A” o anche i frigoriferi, , le lavastoviglie, i piani cottura elettrici, i lavasciuga e le lavatrici (di classe energetica non inferiore ad “A+“).
Nessuna comunicazione, invece, deve essere trasmessa ad ENEA in caso di interventi diversi dai precedenti che, ancorché ammessi alla detrazione, non comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti rinnovabili.
Ritardo nella comunicazione all’ENEA
Anche nel caso di ritardo nella trasmissione della comunicazione all’ENEA è prevista una sorta di sanatoria. Il contribuente può regolarizzare la propria posizione con il pagamento di una sanzione in misura fissa pari a 258 euro da effettuarsi però entro e non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (31 ottobre di ciascun anno).
Se leggiamo le istruzioni del 730 2019 infatti troviamo la scadenza del 21 febbraio 2019 per i lavori terminati dal 1° gennaio 2018 al 21 novembre 2018. Tuttavia non è così in quanto è stata concessa la proroga fino al 1° aprile 2019 per tutti i lavori terminati tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018. Per il prossimo anno staremo a vedere,
SANZIONE DI CUI ALL’ ART. 11, C. 1 DLGS. N. 471/97 AI SENSI DELL’ART. 2, C. 1 DL . N. 16 DEL 2/3/2012 – RIMESSIONE IN BONIS
Sezione modello F24 da compilare: ERARIO – Mod. F24 Versamenti con elementi identificativi
Riferimento Normativo: Decreto legge 16 del 2/03/2012 Art. 2 Comma 1 Visualizza Risoluzione
ESEMPIO 1: importo da versare
I dati proposti nell’esempio sono solo a titolo esemplificativo
Importo: | 6.000,00 Euro |
Tipo: | A (autoveicolo) |
Elementi identificativi: | 12345678901234567 |
Anno di riferimento: | 2019 |
SEZIONE ERARIO ED ALTRO | ||||||||||||||||
codice ufficio | codice atto | |||||||||||||||
(1) | (2) | |||||||||||||||
tipo | elementi identificativi | codice | anno di riferimento |
importi a debito versati | ||||||||||||
(3) | A | (4) | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 | (5) | 8114 | (6) | 2019 | (7) | 6.000,00 |
Guida alla Comunicazione ENEA
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Detrazione Fiscale sui Lavori di ristrutturazione ai fini Irpef su casa e box: la guida fiscale
Buongiorno, ho inserito tutti i dati relativi alla sostituzione degli infissi ed ho inviato la dichiarazione enea nei termini previsti dalla legge, Oggi entro in ENEA e mi ritrovo la dichiarazione non inviata, Posso fare qualcosa?
Salve,
se l’agenzia delle entrate afferma che la comunicazione enea non è un documento obbligatorio per usufruire della detrazione, perché lei richiama la remissione in bonis che si applica per “la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi
fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non
tempestivamente eseguiti”?
Menzionando la sanzione create confusione al contribuente che vi legge
Saluti
L
Buonasera. Il termotecnico che ha installato la caldaia a condensazione nella casa di mia madre ha inserito nella fattura anche 300euro per la redazione della pratica ENEA. Ho inviato via mail la documentazione necessaria alla redazione della pratica ma non avendo ricevuto nessuna risposta ho scritto alcune mail. Dopo numerosi solleciti, hanno risposto che mi avrebbero fatto sapere. Sono trascorsi i 90 giorni ma non ci è stato comunicato né inviato nulla. Cosa suggerite di fare? Mia madre ha pagato nel bonifico parlante la quota per la redazione del documento: a che titoloi adesso dovrebbe pagare la sanzione all’ENEA? Grazie per l’ aiuto che potrete offrirci.