Pignoramento e Ipoteca di casa con espropriazione: quando scatta e come impugnarla

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

soldi vicino alla manoVediamo come funziona il pignoramento di casa o l’ipoteca e quando è possibile procedere con l’espropriazione forzata di casa in quanto vi sono delle procedure da seguire e dei tempi da rispettare pena la possibilità di impugnare l’atto. Nel seguito vediamo quando scatta e come procedere con l’impugnazione.

Differenza tra espropriazione, pignoramento e ipoteca

Tra esproprio e pignoramento non ce ne sono in quanto il pignoramento è l’atto con cui vengono sottratti forzatamente i beni del soggetto debitore e che viene disciplinato dagli articoli 483 a 604 del codice di procedura civile.

L’esproprio rappresenta il primo atto tendente a monetizzare i beni o valori mobiliari o immobiliari per soddisfare i creditori secondo il loro grado di importanza. Il pignoramento invece si differenzia sostanzialmente dall’iscrizione dell’ipoteca in quanto nel primo non si dispone più del bene mentre nell’ipoteca il bene lo si può vendere anche a terzi o continuare a disporre come nel caso dell’auto o di n macchinario. L’ipoteca inoltre dovrà precedere il pignoramento.

Limite minimo per l’espropriazione o il pignoramento

Esistono dei limiti di importo al di sotto dei quali non potrà procedersi al pignoramento della casa da parte del creditore che potrebbe essere, per esempio, l’agenzia delle entrate. Tale valore deve essere superiore a 120 mila euro e semprechè i crediti siano scaduti da almeno sei mesi dall’iscrizione ipotecaria. I 120 mila euro si considerano complessivamente verso ciascun debitore.

La limitazione dell’esecuzione forzata o pignoramento sulla prima casa non vale nel caso di abitazioni di lusso  (e ci mancherebbe) ossia parliamo non solo di case o appartamenti ma anche di ville (categoria catastale A/8)  o castelli (categoria A/9).

Anche gli uffici o gli studi possono essere pignorati

La limitazione all’espropriazione forzata non vale nemmeno nel caso di uffici o studi professionali o più in generale agli immobili di categoria catastale A/10 a meno che non si dimostri che sono usati come abitazioni. Il concetto  è piuttosto chiaro: il legislatore ha visto che non può permettersi di mandare sulla strada delle famiglie in quanto il costo economico a carico della collettività sarebbe maggiore del valore di recupero tramite espropriazione forzata per cui non prosegue con azioni di pignoramento una volta accertato che quel bene è indispensabile quanto una casa per poter vivere.

Inutile anche dimostrare che magari il padre o i genitori del defunto sono benestanti o hanno capienza nel soddisfacimento del creditore in quanto sono nuclei a sè stanti per cui non si potranno espandere le azioni anche verso questi.

Box, Garage, cantini o Pertinenze pignorabili

Come avviene nell’ambito dell’applicazione delle agevolazioni prima casa anche in questo caso le pertinenze seguiranno il destino della cosa a cui sono legate dal vincolo pertinenziale. Se invece sono beni autonomi potranno essere tranquillamente pignorati al debitore. Ricordiamo che in base la codice civile si considera pertinenza la cosa destinata in modo durevole al servizio o ornamento di un’altra cosa ed in pratica però ciò deve essere reso nell’atto di acquisto e che la destinazione della pertinenza sia effettiva e possibile (un box in sardegna se abitate a Milano lo vedo poco duro da difendere).

Il limite non opera tra privati

Il limite però non opera tra privati in quanto in questo caso l’interesse diviene paritario per cui qualora il vostro debito verso un altro soggetto sia provato sia giuridico ossia un’azienda o un’impresa allora il pignoramento potrà essere effettuato anche sulla prima casa.

Questo significa che vi potranno pignorare casa anche per un debito di 10 mila euro

Una fattispecie particolare che mi lascia perplesso è che l’Agenzia della Riscossione (ex Equitalia) potrebbe in linea teorica sostituirsi al creditore privato con una surroga acquistando di fatto il diritto a continuare l’azione di esproprio superando il divieto visto sopra. Nella sostanza se l’Agenzia della Riscossione è creditrice del vostro creditore si surroga a quest’ultimo da di tempo 10 giorni al vostro creditore di pagarlo altrimenti gli dice che si surrogherà nel credito e diventerà lei direttamente il vostro debitore principale. Forse è per queste mosse o questo accanimento dell’Agente della riscossione che la fa rendere un pò antipatica, ma solo un pochino…Tuttavia non credo che il Giudice possa dare ragione a questa procedura per cui me ne preoccuperei ma non troppo.

Questo procedimento viene disciplinato dall’articolo 51 del D.P.R. n. 602 del 1973 il quale recita: “Qualora sui beni del debitore sia già iniziato un altro procedimento di espropriazione, il concessionario può dichiarare al giudice dell’esecuzione di volersi surrogare al creditore procedente, indicando il credito in relazione al quale la surroga è esercitata. Se entro dieci giorni dalla notificazione il creditore procedente o il debitore non hanno corrisposto al concessionario l’importo del suo credito, il concessionario resta surrogato negli atti esecutivi già iniziati e li prosegue secondo le norme del presente titolo”.

Come avviene in pratica il pignoramento

Diciamo che conseguenzialmente le fasi che precedono il pignoramento e l’esproprio dovrebbero essere queste pena anche la possibilità di impugnare gli atti.

  1. Avviso bonario
  2. Cartella di pagamento
  3. Intimazione di pagamento di pagare le somme entro x giorni
  4. Iscrizione di ipoteca
  5. Dopo sei mesi Espropriazione forzata

Vediamo quindi in pratica cosa accade comunque qualora siate nelle condizioni sopra descritte. Il pignoramento di casa potrà avvenire solo nei giorni feriali ed in determinati orari ossia dopo le 7 e non oltre le 21. Vi verrà a bussare il famoso ufficiale giudiziario munito di atto di pignoramento esecutivo e dell’atto precetto. La parola in blu vi porterà al relativo articolo di approfondimento.

Cosa pignorano per prima: come avviene la scelta

Nella fase del pignoramento il giudice esecutivo privilegia sicuramente i beni che potranno essere venduti con più facilità in quanto la finalità stessa è quella di rendere i beni pignorati pronti per la vendita in modo che il creditore sia ripagato. Immagino quindi che pignoreranno prima i conti correnti oppure certificati azionati se ci sono oppure beni mobili come gioielli, preziosi, auto, fino ad arrivare alla casa che rappresenta sicuramente il bene di più facile reperimento non quello di più immediato realizzo.

Una volta pignorati i beni questi saranno messi in custodia per i successivi 10 giorni trascorsi i quali potranno essere venduti, consegnati al creditore. Quest’ultimo potrà farseli consegnare o farsi dare il denaro corrispondente che ne deriverà dal realizzo con o senza incanto

Pignoramento dei conti correnti

A tal proposito potete leggere l’articolo dedicato al pignoramento di conti correnti

Siete salvi dal pignoramento ma non dall’ipoteca

Il fatto che l’agenzia della riscossione debba fermarsi nelle fattispecie sopra descritte di pignoramento non significa che non potrà comunque continuare con la sua azione di riscossione volta al soddisfacimento del credito per cui porterà avanti l’iscrizione dell’ipoteca per cui sono previste delle soglie minime di 20 mila euro per la prima casa e 8 mila euro per altri beni mobili.

Impugnazione o sospensione

Inutile dirvi che se vi arriva il consiglio spassionato che vi do è di metterlo in mano ad un avvocato o ad un dottore commercialista esperto di contenzioso che valuterà gli estremi per impugnare gli atti in quanto qualora non siano stati rispettate le procedure l’atto potrebbe essere annullato dal Giudice in sede di contenzioso. A tal proposito vi ricordo l’importanza della notifica preventiva dell’avviso bonario e della prescrizione della cartella di pagamento.

Aggiornamento sentenze: Ipoteca illegittima senza preventiva intimazione al pagamento

Il 10 gennaio 2017 è uscita una sentenza della Corte di Cassazione che ribadisce quanto affermato nell’articolo  50, comma 2, D.P.R. n. 602 de 1973 che prevede la necessaria preventiva intimazione al pagamento prima della notifica di atti di espropriazione come l’ipoteca per l’appunto per cui senza di quella l’iscrizione ad ipoteca è illegittima.

Con la sentenza della cassazione n.  23037 dell’11 novembre 2016 è stato affermato che l’Amministrazione finanziaria, prima di iscrivere ipoteca su beni immobili ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative, in 30 giorni – per presentare osservazioni o effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endo procedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca, l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità.

Novità 2020: Sospensione pignoramento e procedure esecutive prima casa

Il Decreto Ristori incrementa l’orizzonte temporale della sospensione dei pignoramenti sarà estesa fino al 31 dicembre 2020. La sospensione coinvolgerà anche le procedure esecutive immobiliari sulla prima casa. L’iniziale periodo di 6 mesi introdotto con Decreto Cura Italia 2020 si estende di altri due mesi fino a fine 2020. Sono sospese anche le procedure esecutive immobiliari attivabili dal concessionario della riscossione.

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5 Commenti

  1. Purtroppo mi dispiace ma ci crede che seppur aver letto la sua domanda non ho capito se il suo problema è quello di impugnazione delle multe o di cambio di gestore di energia. Le posso consigliare comunque di utilizzare il motore di ricerca interna al sito per entrambi gli argomenti.

  2. Salve, Equitalia compare puntualmente nella casella di posta cartacea della mia abitazione, ma infine posso semplicemente dire che la segnalazione con la quale mi viene addebitato il pagamento della somma di €521,94, é davvero poco plausibile, in quanto nel 2010, essendo andati incontro a delle spese onerose, per diverse contravvenzioni dovute alle segnalazioni degli autovelox presenti sulla via Flacca (la s.p. o s.s. che collega Terracina a Gaeta), da quei giorni il mio viaggio in loco é da considerare come unico compiuto e proprio nell’anno che compare sulla multa! (2012)
    Ora però voglio arrivare ad un dunque: consapevole della brutta esperienza in cui incappai con la ora Buonanima di mia madre (vicino al migliaio di €), con lei, nella data summenzionata, al volante: 2010; nel percorrerla da orfano disabile quale sono (Legge 104 riconosciuta), sono stato miticolosamente attento al rispetto dei limiti, ma ciò non é bastato per evitare la (solita) multa per eccesso di velocità che a questo punto posso definire come immeritata, poiché una multa ad un trasgressore ipotetico (per meglio dire inventato!) sono certo che sia una violazione di legge!
    Ora la somma summenzionata come faccio a pagarla, quando con le bollette di casa, già ho difficoltà ad essere puntuale!
    Sono nelle condizioni suddette, con in più il ritiro della patente per un inaspettato attacco epilettico avvenuto nel Gennaio 2015, la nostra viene chiamata Categoria Protetta ed ad esempio al telefono con ENEL Energia: – Per avere il bonus del 30℅ sulla bolletta, signor Cazzu deve andare ai nostri uffici di Albano…- io sono di Ardea, quindi 15 kilometri, ma gli autobus sono inesistenti ed inoltre ho anche qualche deficit nella deambulazione!
    Infine siamo protetti siii… ma da cosa!
    SPERIAMO CHE IO ME LA CAVO!

  3. Per legge le detrazioni fiscali spettano ad entrambi a meno che non gli abbiano tolto la patria potestà o a meno di accordi diversi tra lei e il padre che dovrebbero essere scritti consiglio. Spesso infatto uno dei due coniugi non ha reddito o ha un reddito talmente bassso che non potrebbe sfruttare la detrazione e allora si sposta su quello che ha la capienza.

  4. Buongiorno.
    Sono insegnante di scuola primaria e vivo e risiedo con i miei due figli di 5 e 8 anni a Brescia.
    Il padre naturale vive e risiede in un altro paese della provincia.
    Come tutti gli anni mi affido ad un CAF per la trasmissione del mio 730.
    Quest’anno ho deciso di cambiare CAF e mi hanno segnalato che devo indicare al 50% i figli a carico quando mi hanno sempre indicato il 100% nell’altro CAF. Premetto che non convivo e non mi sono mai sposata con il padre dei miei figli. Questa risposta mi è stata data dopo che mi hanno chiesto a quanto approssimativamente ammonta il reddito del padre. Non capisco però cosa c’entri dal momento che l’unico legame rimasto è che lui è il padre naturale dei miei figli ma che non siamo nemmeno più insieme.
    La ringrazio per la disponibilità

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