La domanda è se si possa affittare una casa dove si è beneficiato delle agevolazioni prima casa al fine di evitare la decadenza dal beneficio e dover ripagare la minore imposta di registro comprensiva di sanzioni ed interessi di mora
La risposta ed il chiarimento che posso dare parte prima dai requisiti per fruire delle agevolazioni sull’abitazione principale nonché delle cause di decadenza che possono portare alla fuoriuscita dal beneficio fiscale e l’esposizione del contribuente proprietario di casa al rischio sanzionatorio.
Sappiamo che i benefici prima casa consentono l’applicazione dell’imposta di registro in misura ridotta, a seconda dei casi, del 2% anziché del 9%, dell’IVA del 4% anziché del 10% e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di 168 euro (dal 2014, 200 euro) anziché del 2% e dell’1% del valore catastale. La tipologia dell’immobile deve rientrate tra le categorie catastali A1, A8 e A9.
Inoltre il proprietario al tempo ha dovuto rendere nell’atto notarile le seguenti dichiarazioni:
- di essere residente nel Comune ove è ubicato l’immobile o trasferire la residenza entro 18 mesi dal perfezionamento dell’atto di compravendita oppure nel comune dove l’acquirente svolge la propria attività lavorativa o esercita l’attività di impresa o di lavoro autonomo o anche di lavoro dipendente o il soggetto da cui dipende fiscalmente l’acquirente, quando l’acquirente stesso si è trasferito all’estero per ragioni di lavoro ovvero, ovunque in Italia se l’acquirente, cittadino italiano emigrato all’estero
- di non essere titolare esclusiva o in comunione con il coniuge, dei diritti di piena proprietà, di usufrutto, uso o abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è ubicato l’immobile oggetto di questo atto; considerati a tal proposito le novità introdotte dal primo gennaio 2016 sopra sintetizzate.
- di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale dei beni su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà di altra casa di abitazione acquistata da essa parte acquirente o dal coniuge con le agevolazioni di cui all’art. 3, comma 131 della legge 28 dicembre 1995 n. 549, ovvero con le agevolazioni per l’acquisto della “prima casa” di cui alle norme indicate alla lettera c) della nota II bis) della tariffa, parte prima, allegata al T.U. concernente l’imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131) nel testo modificato dal comma 131 del’art. 3 della già citata legge 28 dicembre 1995 n. 549;
- di essere edotto delle conseguenze fiscali derivanti dall’eventuale trasferimento a titolo oneroso o gratuito del bene acquistato prima che siano trascorsi cinque anni da oggi.
Tali dichiarazioni possono essere rese anche nel contratto preliminare di vendita per fruire dell’agevolazione relativamente agli acconti versati ma comunque in sede di rogito dovranno nuovamente renderle dinnanzi al notaio. Nella prassi naturalmente il Notaio ha già pronto e pre condiviso l’atto con le parti interessate e si limiterà a leggerlo.
Il nocciolo della questione gira intorno al requisito della residenza che deve essere spostata non per forza nella casa per cui si vuole beneficiare delle agevolazione ma è sufficiente che sia nello stesso comune. Come noterete la prima dichiarazione da rendere è quella che più ci serve in questa circostanza in quanto al legislatore interessa la residenza nello stesso comune ma non nella stessa abitazione.
Da qui la possibilità di sfruttare il beneficio anche sulla casa data in affitto a terzi non solo per sè stessi ma anche per i familiari a carico fiscalmente. In questo senso deve essere interpretata anche la risposta nel caso particolare di abitazione che viene da prima acquistata e successivamente rivenduta
Affitto e benefici prima casa
In conclusione dare in affitto l’abitazione, casa, appartamento, villa per la quale si è fruito dei benefici prima casa a mio modesto avviso incontra il limite solo nel fatto di mantenere la residenza nello stesso comune al fine di non configurare una delle diverse cause di decadenza dai benefici prima casa.
Per cui la locazione dell’abitazione non comporta la decadenza del beneficio anche prima del decorso di 5 anni dall’acquisto a mio avviso a patto che la residenza del proprietario sia nel comune ove è ubicato l’immobile o anche diverso se in caso di trasferimento per motivi di lavoro. Altri sono più libertini e affermano che sarebbe possibile anche al di fuori ma non mi trovano d’accordo se non nei casi in cui ho la possibilità di spostare la propria residenza fuori dal comune per motivi legati all’attività lavorativa (trasferimento della sede di lavoro).
Limite cinque anni
A nulla vale poi se la data di stipula del contratto di affitto o locazione avviene prima o dopo il decorso del periodo di tutela fiscale dei 5 anni in quanto anche in questo caso la finalità è un’altra. Il periodo di tutela cerca di inserire una finestra temporale entro la quale l’acquisto viene sospettato di essere di natura speculativa: per questo il legislatore offre la possibilità di riacquistare entro un anno dalla vendita senza perdere i benefici perchè ammette la possibilità di cambiare casa (e ci mancherebbe aggiungerei) ma non sopporta l’idea che qualcuno possa comprare e rivendere casa entro i cinque anni sfruttando la detassazione della plusvalenza di case. Per questo aspetto potete approfondire con gli articoli che trovate in calce sia per quello che concerne i casi di decadenza sia per la detassazione ai fini dell’imposta IRPEF nel caso della rivendita della casa entro o oltre i 5 anni.
http://www.tasse-fisco.com/case/decadenza-benefici-prima-casa/64/
http://www.tasse-fisco.com/case/vendita-acquisto-prima-casa-agevolazion-fiscali-chiarimenti/3013/
Salve … io e la mia ragazza abbiamo acquistato casa … io ho già la residenza nel comune dove ho acquistato quindi nn decado dalle agevolazioni … lei invece deve trasferire la residenza entro i 18 mesi nel comune dove è ubicato L immobile o presso l abitazione stessa ?
Vorrei acquistare una casa in una città dove mi trasferirò forse x poco tempo in attesa di avere un contratto all’estero. Se dovessi trasferire la residenza all’estero pagherò sempre le tasse comunali come prima casa su sull’abitazione italiana?
secondo me dovrebbe sentire il notaio che avrebbe dovuto verificare nonostante le dichiarazioni le renda lei nell’atto…mi sembra il minimo sindacale
Buongiorno
Nel 2006 ho acquistato una casa con agevolazioni prima casa (unica proprietà).
Nel 2024 ho acquistato una seconda casa già locata con contratto in essere e tuttora occupata.
Nel 2017 ho venduto la prima casa ed ho acquistato un’altra casa nello stesso comune dove ho chiesto di usufruire delle agevolazioni prima casa,
Oggi mi è arrivata la comunicazione dall’agenzia delle entrate che non avevo diritto a tale agevolazione in quanto già proprietario di un immobile nello stesso comune, con tutte le differenze da pagare compreso le multe (su imposta di registro e mutuo!).
Purtroppo nel rogito il notaio ha scritto che io non ero in possesso di nessun immobile nello stesso comune! (Cosa che mi ha lasciato perplesso in quanto è stato scritto il falso e purtroppo non me ne ero accorto!).
Posso fare ricorso ed appellarmi al fatto che la seconda casa è sempre stata occupata (in affitto) in maniera continuativa fino ad oggi?
Secondo quanto dite mi pare di sì! Visto anche dei precedenti in Cassazione!
Vi ringrazio anticipatamente
Antonio
Buongiorno io e il mio compagno (militare americano) abbiamo acquistatoun immobile con agevolazione prima casa nel luglio 2018, continuando a risiedere in altro immobile in affitto. A luglio 2019 la relazione si è interrotta e lui si è trasferito nell’immobile acquistato (dopo 12 mesi dall’acquisto quindi). Il prossimo mese (giugno 2020) lascera’ definitivamente l’Italia ( e ovviamente l’immobile), e avremmo concordato, non potendo io sostenere l’alta rata del mutuo, di affittarlo ( per evitare segnalazioni della Banca dopo la sua partenza, non essendo sua intenzione continuare a pagare il mutuo ed essendo io impossibilitata a farlo). Io attualmente risied in affitto in Comune diverso da quello dell’immobile acquistato in argomento. Leggendo l’articolo temo di capire che probabilmente qualche sanzione la dovro’ pagare io in futuro?? Il valore dell’immobile è 235.000 euro, è possibile sapere di che cifre parliamo in caso di sanzioni? Ringrazio anticipatamente per la Vostra collaborazione.
Buongiorno, ho acquistato un bilocale di circa 30mq nel 2012 come prima casa. Al momento, visto che la famiglia sta per allargarsi, il mio compagno ed io stiamo cercando una nuova casa da comprare in comune. Volevo sapere se sia possibile affittare il mio bilocale e mantenere comunque le agevolazioni prima casa per l’acquisto di un’altra casa, dal momento che il bilocale non è più idoneo ad una famiglia di 3 persone. In caso di risposta positiva, è necessario che io mantenga la residenza nello stesso comune? (il bilocale in oggetto è al confine col comune limitrofo, e stiamo valutando abitazioni in entrambi i comuni)
La domanda oggetto dell’articolo credo che rappresenti una fattispecie differente dalla sua pur tuttavia mostrando profili decadenziali maggiori dei suoi. Se lei abita nella casa in cui ha anche la residenza e rispetta anche gli altri requisiti, come parrebbe dalle informazioni che da, non vedo cause di decadenza.
Salve volevo sapere se è possibile locare un intero appartamento acquistato con agevolazione prima casa mantenendo la residenza al suo interno. Grazie
Serve altro immobile che rispetti i requisiti per le agevolazioni prima casa citate nell’articolo
Buongiorno,
ho venduto casa prima dei cinque anni ( nucleo familiare siamo in 6 persone). pe rnon perdere il bonus prima casa, posso acquistare un monolocale. Ho obbligo di trasferirvi residenza , o basta acquistare un immobile entro l’anno dalla vendita della prima casa? acquistiamo nello stesso comune dove gia’ abbiamo residenza.
grazie
Senza fare troppi giri di parole: è in grado di sottoscrivere le due dichiarazioni da rendere nell’atto di compravendita? Nel seguito gliele ripropongo
di essere residente nel Comune ove è ubicato l’immobile in contratto;
di non essere titolare esclusiva o in comunione con il coniuge, dei diritti di piena proprietà, di usufrutto, uso o abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è ubicato l’immobile oggetto di questo atto;
di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale dei beni su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà di altra casa di abitazione acquistata da essa parte acquirente o dal coniuge con le agevolazioni di cui all’art. 3, comma 131 della legge 28 dicembre 1995 n. 549, ovvero con le agevolazioni per l’acquisto della “prima casa” di cui alle norme indicate alla lettera c) della nota II bis) della tariffa, parte prima, allegata al T.U. concernente l’imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131) nel testo modificato dal comma 131 del’art. 3 della già citata legge 28 dicembre 1995 n. 549;
di essere edotta delle conseguenze fiscali derivanti dall’eventuale trasferimento a titolo oneroso o gratuito del bene acquistato prima che siano trascorsi cinque anni da oggi.
Buongiorno,
ho comprato la mia prima casa nel 2015 con l’agevolazione.
Nel 2018 ho venduto la mia prima casa. Nel 2019 acquisterò la nuova prima casa.
Durante questi anni ho effettuato degli investimenti immobiliari nello stesso comune e ho locato gli appartamenti (contratto 4+4).
Ora ho 2 dubbi:
– posso acquistare sempre con l’agevolazione? Gli altri immobili (acquistati senza agevolazione) sono locati e non posso spostarci la residenza.
– se non posso per via delle seconde case locate, e sono quindi costretto ad acquistare ila mia prossima abitazione principale (ove sposterò comunque residenza e utenze) come seconda casa, decadranno le agevolazioni usufruite in passato?
Buonasera,
Ho comprato casa da un anno e mezzo, ma il mese prossimo mi trasferirò in un’altra regione per motivi di lavoro (cambio azienda) e ho già trovato un appartamento in affitto lì. Perderò comunque il bonus prima casa nel momento in cui affitto la casa di mia peoprietà?
Grazie