Aggiornato il 26 Marzo 2024
Cosa sono le agevolazioni fiscali prima casa?
Le agevolazioni fiscali per la prima casa sono una serie di benefici finalizzati a favorire l’acquisto di immobili da destinare ad abitazione principale. Nello specifico quando si acquista casa è possibile usufruire di una riduzione dell’imposta di registro o dell’Iva dovuta sull’acquisto della prima abitazione sul territorio nazionale, qualora l’acquirente decida di spostarvi la residenza. Nella guida cercheremo di far chiarezza sui requisiti richiesti, le cause di perdita dell’agevolazione, il credito per il riacquisto della prima casa e molto altro ancora.
Quali sono le agevolazioni prima casa?
I soggetti che intendono acquistare la prima casa, nel rispetto di determinate condizioni che andremo a vedere, hanno la possibilità di godere di particolari benefici in termini fiscali, ovvero:
- riduzione dell’imposta di registro e dell’IVA, a seconda che l’acquisto avvenga da privato o impresa
- esenzione imposte di bollo, tributi speciali catastali, tasse ipotecarie su tutti gli atti assoggettati all’imposta di registro e su quelli necessari per gli adempimenti presso registri immobiliari e catasto
- detrazione IRPEF degli interessi passivi dei mutui ipotecari nella misura del 19% con un limite di 4.000 euro di spesa
- esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale per le vendite immobiliare non soggette a IVA (valido per gli acquirenti under 36)
- esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale; riconoscimento di un credito d’imposta pari all’IVA pagata; esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo per le vendite immobiliare soggette a IVA (valido per gli acquirenti under 36)
SOMMARIO
- Chi può usufruire delle agevolazioni
- La dichiarazione da rendere nell’atto notarile
- Prima casa e Nuda Proprietà
- Requisiti del richiedente l’agevolazione fiscale
- Riepilogo e tabella imposte e tasse sulla prima casa
- Esempi di decadenza delle agevolazioni
- vendita di casa prima dei cinque anni
Quando si applicano le agevolazioni prima casa?
L’ottenimento di tali agevolazioni non è vincolato al fatto che l’immobile acquistato diventi abitazione principale dell’acquirente: l’immobile può essere acquistato con le agevolazioni “prima casa” anche nel caso di un’abitazione affittata, come stabilito dall’ordinanza n. 19989/2018 della Corte di Cassazione.
Per quello che concerne l’ambito oggettivo di applicazione ossia sulla tipologia di immobili per i quali è possibile richiedere le agevolazioni l’immobile acquistato deve avere la destinazione abitativa e non deve essere una casa di lusso.
Le agevolazioni prima casa si applicano per immobili che rientrano nelle seguenti categorie catastali:
- A/2 (abitazioni di tipo civile)
- A/3 (abitazioni di tipo economico)
- A/4 (abitazioni di tipo popolare)
- A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare)
- A/6 (abitazioni di tipo rurale)
- A/7 (abitazioni in villini)
- A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi)
L’agevolazione prima casa spetta o interamente o per quota anche nel caso di possesso di altra abitazione precedentemente non acquistata con i benefici prima casa situata in qualsiasi punto del territorio italiano indipendentemente dallo stesso comune o meno. In questo caso infatti è importante l’aspetto della novità nella fruizione del beneficio fiscale ed indipendentemente dallo status dei coniugi. Se infatti entrambi sono in comunione o in separazione e non hanno fruito mai del beneficio fiscale prima casa lo possono utilizzare anche successivamente. Se uno dei due invece ne ha fruito solo l’altro coniuge lo potrà utilizzare e limitatamente alla sua quota di pertinenza.
Dal punto di vista soggettivo l’agevolazione spetta anche al minore non emancipato o da altri incapaci, quali interdetti e inabilitati, purché si rispettino anche le altre condizioni previste dalla norma, prime tra tutte, le dichiarazioni da rendere nell’atto
Quando non si applicano le agevolazioni prima casa?
Come accennato in precedenza le abitazioni di lusso sono escluse dalle agevolazioni prima casa. Per abitazioni di lusso si intendono gli immobili ad uso abitativo appartenenti ad una delle seguenti categorie catastali:
- A/1 abitazioni di tipo signorile
- A/8 ville
- A/9 castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici
L’agevolazione è limitata a una sola abitazione sita nel comune in cui si trova l’immobile da acquistare o dove il contribuente ha o intende trasferire la residenza entro i successivi 18 mesi: va da sé che non si può acquistare in un altro comune e richiedere una nuova agevolazione prima casa, in quanto non si potrebbe soddisfare il requisito dell’abitazione principale. Questo vale per qualsiasi diritto reale come anche la nuda proprietà (ma non sempre), l’usufrutto, uso, abitazione di altro immobile sito nel territorio nazionale, anche se posseduti non esclusivamente ma in comunione legale con il coniuge. Vero è che si può scegliere su quale immobile fruire dell’agevolazione a seconda di dove si abbia la residenza o almeno in linea teorica potrebbe valere.
Le agevolazioni prima casa non spettano nel caso in cui si è titolari, assieme al coniuge in regime di comunione dei beni, di un diritto reale di godimento in precedenza acquistato senza agevolazione prima casa con il coniuge di un’altra unità locale abitabile, situata nello stesso comune del fabbricato per cui si vorrebbe richiedere l’agevolazione, mentre potrebbe spettare qualora l’unità locale sia situata in comune diverso all’interno del territorio italiano.
Il caso di coniugi sposati in regime di separazione di beni deve essere equiparato al caso di un soggetto che possiede delle quote di un’unità locale.
La dichiarazione da rendere nell’atto notarile nel rispetto dei requisiti
La dichiarazione più comune che si ritrova nell’atto di compravendita immobiliare in genere è questa: le parti, dopo aver dichiarato che l’immobile in oggetto costituisce casa di abitazione non di lusso (secondo i criteri di cui al D.M. 2 agosto 1969 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969), chiedono che al presente atto vengano applicate le agevolazioni fiscali vigenti per l’acquisto della prima casa.
A tal fine la parte acquirente dichiara nell’atto
- di essere residente nel Comune ove è ubicato l’immobile in contratto: questa condizione vale anche nel caso in cui non si abbia la residenza ma la si intenda trasferire (e poi si deve fare) entro 18 mesi. Il beneficio vale anche nel caso la casa è ubicata nel comune dove l’acquirente svolge la propria attività oppure nel comune dove ha sede o esercita l’attività di impresa o di lavoro autonomo o anche di lavoro dipendente o il soggetto da cui dipende fiscalmente l’acquirente, quando l’acquirente stesso si è trasferito all’estero per ragioni di lavoro ovvero, ovunque in Italia se l’acquirente, cittadino italiano emigrato all’estero
- di non essere titolare esclusiva o in comunione con il coniuge, dei diritti di piena proprietà, di usufrutto, uso o abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è ubicato l’immobile oggetto di questo atto; considerati a tal proposito le novità introdotte dal primo gennaio 2016 sopra sintetizzate.
- di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale dei beni su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà di altra casa di abitazione acquistata da essa parte acquirente o dal coniuge con le agevolazioni di cui all’art. 3, comma 131 della legge 28 dicembre 1995 n. 549, ovvero con le agevolazioni per l’acquisto della “prima casa” di cui alle norme indicate alla lettera c) della nota II bis) della tariffa, parte prima, allegata al T.U. concernente l’imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131) nel testo modificato dal comma 131 dell’art. 3 della già citata legge 28 dicembre 1995 n. 549;
- di essere edotta delle conseguenze fiscali derivanti dall’eventuale trasferimento a titolo oneroso o gratuito del bene acquistato prima che siano trascorsi cinque anni da oggi.
Tali dichiarazioni possono essere rese anche nel contratto preliminare di vendita per fruire dell’agevolazione relativamente agli acconti versati ma comunque in sede di rogito dovranno nuovamente renderle dinnanzi al notaio. Nella prassi naturalmente il Notaio ha già pronto e pre condiviso l’atto con le parti interessate e si limiterà a leggerlo.
Prima casa e Nuda Proprietà
Nel caso di nuda proprietà non si avranno preclusioni alla fruizione del beneficio prima casa a meno che la stessa nuda proprietà non sia stata acquistata con i benefici fiscali prima casa. La nuda proprietà su una casa nello stesso comune in cui si trova l’immobile che si intende acquisire non preclude l’accesso ai benefici fiscali in quanto il fabbisogno abitativo non potrebbe essere soddisfatto dal potenziale acquirente anche se sarà necessario verificare che l’acquisto della nuda proprietà sia avvenuto fruendo dei benefici prima casa; ipotesi questa in cui invece sarebbe precluso l’accesso sul nuovo fabbricato. Diverso invece il caso in cui dopo la nuda proprietà con la prima casa si proceda all’acquisto dell’usufrutto su altro immobile in cui potrebbe richiedersi nuovamente il beneficio, anche se casi come questo vanno sempre approfonditi alla presenza del Notaio con l’ausilio della visura storica catastale dell’immobile e la ricostruzione degli atti di vendita e di acquisto.
Requisiti acquirente prima casa
Per poter usufruire delle agevolazioni “prima casa“, l’acquirente dell’immobile deve essere in possesso di determinati requisiti e caratteristiche che devono essere attestate con apposita dichiarazione da inserire nel rogito di compravendita. In particolare, l’acquirente attestare la presenza delle seguenti condizioni:
- “…l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquisito come prima casa sul territorio nazionale. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto”.
- non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove è situato l’immobile da acquistare
- non essere titolare (in regime di comunione legale o anche in quote) su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le stesse agevolazioni.
Persone delle forze armate, polizia
Il requisito della dichiarazione della residenza nello stesso comune non si applica nel caso del personale delle forze armate e di polizia di ordinamento civile e militare così come previsto dal comma 1 dell’articolo 66 della Legge numero 342 del 2000.
Importante: l’imposta di registro non potrà comunque essere inferiore a 1.000 euro
Cause perdita agevolazioni
È possibile perdere le agevolazioni sulla prima casa? Sì, l’acquirente potrebbe perdere le agevolazioni al verificarsi di una delle ipotesi qui esposte:
- dichiarazioni da inserire nell’atto di acquisto false
- mancato trasferimento entro 18 mesi della residenza nel Comune in cui è situato l’immobile oggetto dell’acquisto;
- Vendita o donazione dell’abitazione prima del termine di 5 anni dalla data di acquisto (a meno che entro un anno non proceda al riacquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale).
Riepilogo e tabella imposte e tasse sulla prima casa
Tassazione Acquisto di casa post modifiche 2014 | |||
Tipologia immobile/acquirente | Imposte | Fino al 31.12.2013 | Dall’1.1.2014 |
Abitazione Prima casa Soggetto privato |
Ipoteca registro Ipotecaria Catastale |
3% Euro 168,00 Euro 168,00 |
2% Euro 50,00 Euro 50,00 |
Abitazione Prima casa Soggetto Iva |
Iva Ipoteca registro Ipotecaria Catastale |
4% Euro 168,00 Euro 168,00 Euro 168,00 |
4% Euro 200,00 Euro 200,00 Euro 200,00 |
Abitazione no benefici prima casa Soggetto privato |
Ipoteca registro Ipotecaria Catastale |
7% 2% 1% |
9% Euro 50,00 Euro 50,00 |
Abitazione no prima casa Soggetto Iva |
Iva Ipoteca registro Ipotecaria Catastale |
10% Euro 168,00 Euro 168,00 Euro 168,00 |
10% Euro 200,00 Euro 200,00 Euro 200,00 |
Abitazione no prima casa Soggetto Iva |
Iva Ipoteca registro Ipotecaria Catastale |
esente 7% 2% 1% |
esente 9% Euro 50,00 Euro 50,00 |
Ufficio/Negozio Soggetto privato |
Ipoteca registro Ipotecaria Catastale |
7% 2% 1% |
9% Euro 50,00 Euro 50,00 |
Ufficio /Negozio Soggetto Iva |
Iva Ipoteca registro Ipotecaria Catastale |
10% – 21% Euro 168,00 3% 1% |
10%-22% Euro 200,00 3% 1% |
Ufficio /Negozio Soggetto Iva |
Iva Ipoteca registro Ipotecaria Catastale |
esente Euro 168,00 3% 1% |
esente Euro 200,00 3% 1% |
Terreno edificabile Soggetto privato |
Ipoteca registro Ipotecaria Catastale |
8% 2% 1% |
9% Euro 50,00 Euro 50,00 |
Terreno edificabile Soggetto Iva |
Iva Ipoteca registro Ipotecaria Catastale |
22% Euro 168,00 Euro 168,00 Euro 168,00 |
22% Euro 200,00 Euro 200,00 Euro 200,00 |
La base imponibile per l’imposta di registro
La base imponibile su cui calcolare l’imposta di registro è pari alla rendita catastale moltiplicata per 115.5 che rappresenta un moltiplicatore definito dal legislatore. Per applicare questa base imponibile ridotta dovrà farsi esplicita richiesta al Notaio al momento del rogito notarile. È una forma che consente non solo di ridurre il carico fiscale ma anche quello di evitare eventuali accertamenti fiscali sul prezzo di vendita da parte del fisco (non sulla presenza o rispondendo dei requisiti richiesti)
Se acquistate da un costruttore invece potrete rifarvi alla tabella sopra riportata e al posto dell’imposta di registro pagherete un’Iva del 4%.
Decadenza delle agevolazioni prima casa: esempi pratici
Uno dei requisiti di cui ci si scorda spesso è il trasferimento della residenza nel comune dove è ubicato l’immobile da adibire a prima casa entro il termine di scadenza di 18 mesi ai quali questa volta un contribuente ha tentato di addurre come motivazione della ritardata comunicazione il fatto che non era stato possibile per un impedimento oggettivo e non prevedibile, consistente in un’infiltrazione di acque reflue proveniente dall’appartamento sovrastante.
Questa volta la cassazione non ha dato ragione al contribuente in quanto l’impedimento non era oggettivo ma soggettivo e dava la facoltà al contribuente di rimuovere l’impedimento. Ma questo è solo uno dei casi in quanto in fondo troverete anche i riferimenti all’articolo di approfondimento sulle cause di decadenza dei benefici prima casa.
Leggete comunque anche l’articolo di approfondimento dedicato proprio alla decadenza benefici prima casa.
Decadenza benefici Fiscali Prima casa:
In estrema sintesi, se temete di rientrarvi nel seguito trovate alcuni chiarimenti dati in risposta alle vostre domande sulla decadenza. Le domande e i casi sono diversi e spesso necessitano ciascuno di una risposta specifica.
Le cause di forza maggiore per le agevolazioni sulla prima casa: la fine della ristrutturazione
Più spesso di quello che possa sembrare chi acquista un’abitazione supera la scadenza dei 18 mesi entro cui è necessario variare la residenza nel comune dove si è acquistata. Sicuramente l’evento causa di forza maggiore deve essere imprevedibile ossia non conosciuto al momento della stipula dell’atto (altrimenti non verrebbe preso in considerazione perchè non di forza maggiore).
I lavori di ristrutturazione che impediscono di soggiornare nella nuova casa di per se non costituiscono una causa di forza maggiore. Il protrarsi dei lavori di manutenzione, anche se causato da terzi fanno perdere i vantaggi fiscali (cfr Cassazione con ordinanza n. 13800 del 9 giugno 2010) e generano sanzioni nella misura del 30% rispetto alla minore imposta versata rispetto a quella dovuta nei modo ordinari (il delta è uguale al 7% e stiamo parlando di cifre rilevanti) ed interessi calcolati al saggio di interesse legale.
Il mancato cambiamento della residenza nello stesso comune ove è sito l’immobile oggetto di agevolazione prima casa entro il termine di 18 mesi dall’acquisto non può essere imputata alla mancata esecuzione dei lavori di ristrutturazione come causa di forza maggiore che rendono inagibile l’appartamento in quanto il legislatore dà la facoltà di spostare la residenza non solo nella nuova casa ma è sufficiente che sia lo stesso comune di residenza o dell’attività lavorativa svolta dall’acquirente, come se avesse previsto la fattispecie del ritardo nella consegna dell’abitazione.
Vi consiglio quindi, anche se sono rare le fattispecie di questo tipo, di andare in affitto per qualche mese o da amici nello stesso comune, ma comunque di soddisfare il requisito del cambio della residenza entro 18 mesi pena la decadenza dell’agevolazione e l’applicazione della maggiore imposta ordinaria del 7% più l’applicazione delle sanzioni del 30% e degli interessi legali che maturano giornalmente sulla minore imposta versata.
Rinuncia ai benefici prima casa se volete evitare le sanzioni del 30%
Vi anticipo che potete (se siete rapidi e riuscite ad anticipare che non ce la farete) rinunciare ai benefici prima casa per non essere sanzionati.
Curioso è anche il caso di due sentenze che potrebbero sembrare simili ma che in realtà svelano la diversa impostazione e la ratio della norma. Ad un contribuente è stato negato il beneficio perchè aveva delle infiltrazioni di acquee reflue dall’appartamento del piano di sopra perché non considerato una causa di forza maggiore o un elemento valido ad impedire il trasferimento della residenza entro i 18 mesi (cfr sentenza n.1392 del 2010), mentre è stato concesso ad un contribuente la sospensione del provvedimento di decadenza delle agevolazioni perché aveva delle infiltrazioni abbondanti da tetto che impedivano realmente di abitarvi (cfr sentenza 140 del 2008). Da questo potremmo estrapolare una grande massima: il tetto vi potrebbe salvare mentre le acque reflue no.:-)
Questo a supporto della tesi che gli elementi devono rendere oggettivamente inabitabile l’abitazione perchè l’agevolazione è finalizzata ad agevolare il diritto all’abitazione.
Vendita e acquisto casa in costruzione
Se leggete la norma noterete che potrete vendere il bene e riacquistarne uno nuovo sempre con le medesime caratteristiche senza perdere i benefici prima casa (ma non vale se acquistate prima quello nuovo e poi vendete quello su cui avete beneficiato delle agevolazioni) a patto che l’acquisto avvenga entro un anno dalla cessione dell’abitazione su cui avete goduto dei benefici precedentemente. L’Agenzia delle entrate in una risoluzione concernente sempre la fruizione dei benefici prima casa precisa che entro un anno dalla vendita non è sufficiente iniziare i lavori di costruzione, ma occorre quantomeno realizzare il rustico (muri portanti più copertura, risoluzione 16 marzo 2004, n. 44/E), altrimenti si decade dai benefici della prima casa è bisogna procedere al riversamento dell’agevolazione fiscale consistente nella minore imposta di registro. In caso di mancata realizzazione del rustico entro un anno, si decade anche dalle agevolazioni sul primo acquisto.
Vendita prima dei 5 anni nei casi di separazione o divorzio
Come vedete nell’articolo di approfondimento non si verifica recupero a tassazione dell’imposta di registro non versata nei casi di separazione o divorzio tra coniugi qualora questa sia conseguenza del riassetto patrimoniale tra i coniugi.
Vendita prima casa in caso di Divorzio o separazione
Cause di forza maggiore al mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi
Potete leggere l’articolo sulle cause di forza maggiore che vi hanno impedito di trasferire la residenza in quanto possono esistere diverse motivazioni che hanno impedito il trasferimento e che devono essere provate. Nel caso di trasferimento dell’attività lavorativa nel comune dove è situato l’immobile oggetto di agevolazione che avviene dopo l’acquisto della casa viene meno il presupposto per il godimento dell’agevolazione. Ciò in quanto si tratta di norma di stretta interpretazione (cfr. Cass. sentenza n. 6905 del 2011 e Cass. sentenza n. 5570 del 2011). Sentenza n. 17597 del 12 ottobre 2012 (udienza 12 luglio 2012).
Vendita di casa prima dei cinque anni: cosa fare per evitare le sanzioni
Leggete l’articolo di approfondimento dedicato alle agevolazioni prima casa nel caso di Acquisto e vendita prima dei cinque anni dal precedente non più sanzionata in quanto dall’entrata in vigore della legge di stabilità 2016 non sarà più sanzionato a patto che ricompriate una casa entro un anno dal rogito notarile della vendita su cui avevate beneficiato delle agevolazioni. Questo è veramente una sintesi della novità per cui se vi trovate nel caso andate a leggere l’articolo di approfondimento dove troverete le ulteriori caratteristiche. Tuttavia con una recente circolare del 2016 l’agenzia delle entrate ha chiarito che l’agevolazione vale anche nel caso in cui l’acquirente al momento dell’acquista sia proprietario di un’altra abitazione acquistata con le stesse agevolazioni a condizione che sia venduta entro un anno dalla data del successivo acquisto. Nel 2017 per cui occhio a non sbagliarvi.
Vendita e riacquisto prima casa
Tassazione Plusvalenza derivante dalla vendita di casa
Trasferimento all’estero o Italiani residenti all’estero
Qualora abbiate un immobile prima casa sul territorio nazionale e vi trasferite all’estero sarà necessario dimostrare, nel senso di avere le evidenze documentali atte a farlo (come bollette luce, gas, telefono che ne dimostrino gli effettivi consumi), che la casa all’estero è utilizzata come dimora abituale (cfr Risoluzione ministeriale n.31 del 2010). Questa viene indicata come condizione per non decadere dall’agevolazione prima casa sulla casa in Italia. La diretta conseguenza di questo e se non ricordo male anche di una risoluzione del 2011 è che anche chi non risiede in Italia perché lavora all’estero potrà godere dei benefici prima casa per abitazioni acquistate sul territorio italiano. Resta il dubbio se il periodo quinquennale di tutela fiscale operi anche in questo caso ossia. Se ho una casa acquistata oltre cinque anni fa e mi trasferisco al sesto anno, sarà necessario verificare questo per trasferirsi all’estero? Dalla ratio normativa sembrerebbe di no in quanto l’intento è quello di tassare acquisti speculativi che vengono forfettariamente individuati in quelli che si situano nel quinquennio dall’acquisto.
Per quello che concerne gli italiani residenti all’estero ed i benefici prima casa vi segnalo la circolare dell’agenzia delle entrate numero 19 del 2001 in cui si chiarisce che anche coloro che sono residenti all’estero per motivi di lavoro, possono acquistare casa in Italia fruendo delle agevolazioni fiscali prima casa, anche se non iscritti all’Aire.
Vi ricordo che se vendete l’abitazione prima dei cinque anni dall’acquisto decadrete dai benefici oltreché essere tassati sulla plusvalenza, ma per questi approfondimenti oltreché la lettura delle norme e delle sentenze vi sono anche gli articoli di approfondimento qui sotto.
Affitto abitazione con agevolazioni prima casa
Nel seguito potete trovare la soluzione al caso particolare di alcuni contribuenti che hanno affittato la propria casa o appartamento sui quali avevano chiesto il beneficio prima casa ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale.
Agevolazioni prima casa in affitto: come funzionano
Prescrizione Accertamento o cartelle di pagamento sulle agevolazioni prime case
Vi segnalo l’articolo dedicato alla Prescrizione Accertamento dell’Agenzia Entrate sui benefici prima casa riguardante i termini entro cui l’agenzia delle entrate deve procedere all’accertamento riguardante la presenza o il mancato rispetto dei requisiti per la fruizione del beneficio fiscale sulla prima casa.
Quando conviene acquistare da privato o da impresa di costruzioni
Potete leggere l’articolo dedicato alla valutazione sulla convenienza tra acquisto di casa da privato o dall’impresa di costruzioni in quanto il legislatore, in questi anni, al fine di incentivare la ripresa del settore edilizio (come saprete, ha avuto un netto crollo dopo la crisi del 2008), ora sta piano-piano staccando la spina delle agevolazioni che prevedevano la possibilità di detrarre costi dall’acquisto della casa dall’impresa di costruzione. Per cui è necessario, qualora abbiate intenzione di acquistare da una ditta, farvi un calcolo di convenienza.
Nuovo leasing immobiliare
Vi consiglio di leggere anche l’articolo dedicato alla nuova agevolazione fiscale prevista per chi acquista casa con il leasing immobiliare valevole solo dal primo gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 che di fatto raddoppia, al verificarsi di alcune condizioni il beneficio fiscale. Leggi l’articolo dedicato al nuovo leasing immobiliare dal 2016.
Direttamente collegato al tema in questione vi segnalo anche l’articolo di approfondimento gratuito (ancora per poco) dedicato al trasferimento delle detrazioni fiscali relative alla ristrutturazione, risparmio energetico, sicurezza o eliminazione di barriere architettoniche. In questo sono descritte le opzioni che potete scegliere e cosa prevede la norma a proposito. Sono tanti i contribuente che si trovano infatti a dover scegliere cosa fare con le quote delle detrazioni fiscali IRPEF residue.
Acquisto successivo all’estero
Se vi trovate nel caso in cui avete venduto la casa acquistata con le agevolazioni fiscali e vi state accingendo a comprarne un’altra all’estero dovreste anche verificare come fare a rispettare i requisiti per non perdere i benefici prima casa. Per farlo potete leggere l’articolo gratuito di approfondimento dedicato alla vendita casa in Italia per acquisto all’estero.
Articoli di approfondimento gratuito:
Categorie Catastali Immobili: cosa sono, a che servono, quali vantaggi fiscali offrono
Agevolazione Prima casa affittata a terzi: come funziona
Registrazione Preliminare vendita casa: come funziona la tassazione e quando conviene
Vi consiglio anche di scorrere anche gli articoli seguenti in quanto possono esservi alcuni correlati a questo. A titolo d’esempio troverete:
- Cosa avviene in caso di separazione tra coniugi alle agevolazioni fiscali? L’assegnazione da parte del Giudice della casa ad uno solo dei coniugi
- analisi e scelta di quale prezzo indicare nell’atto di cessione di una casa o immobile
- Iva al 4% sulla ristrutturazione e costruzione della prima casa
- detrazione fiscale della rendita catastale dell’abitazione principale.
- Vendita e costruzione prima casa
- Vendita costruzione prima casa
- Vendita immobili: trattamento Iva e imposta di registro
- Cedolare secca sui contratti di affitto: come funziona
Fonte Normativa Agevolazioni prima casa
Testo Unico Imposta Registro (scarica gratuitamente)
Abbiamo pubblicato la sua risposta al presente Link
Per la prima domanda le consiglio di visionare un articolo che abbiamo scritto per rispondere ad un lettore al seguente link
e che è in una situazione simile alla sua in quanto anche in questo caso opera il principio del locus rei facta dell’immobile e pertanto la cessione dell’immobile di frida sarà tassato con le modalità dello stato ove è situato. Le consiglio comuqnue di verificare la convenzione contro le doppie imposizioni tra italia (paese di residenza fiscale e civilistica di frida) e Svezia per verificare se ci sono dei rocnoscimenti dei crediti di imposta sulle cessioni tra un paese e l’altro. La percentuale di tassazione quindi dipenderà dalla normativa fiscale svedese e da come è legiferata tra italia e svezia.
Per il discorso mutui invece ora controllo se li può portare le in detrazione al 100% o solo al 50%.
Saluti e buona pasqua
Buongiorno,
cercherò di essere chiaro anche se la situazione è un pò complicata: io, Marco, italiano residente a Torino, convivo con Frida, Svedese, residente a Torino (dove ha un lavoro dipendente).
Nel 2009 a maggio comperiamo (cointestata, mutuo tutto a mio carico) la prima casa a Torino.
A giugno Frida vende in Svezia la sua casa.
Ora come si deve comportare Frida? Deve pagare le tasse?
Se, sì:
_ in quale stato?
_ su quale cifra (il guadagno?) ?
_ quale sarebbe la % di tassazione?
Ed io:
_ posso detrarre al 100% i costi relativi alla pratica mutuo e interessi?
Spero in un aiuto perché non è una situazione semplice.
Grazie mille.
Marco
grazie mille e buona giornata
Buongiorno,
se è titolare di un diritto di proprietà uso usufrutto o abitazione su un altro immobile situato nel territorio del comune in cui ora vorrebbe acquistare l’immobile godendo le agevolazioni allora non potrà usufruire.
Qualora invece le due abiazioni siano in due comuni differenti invece potrà godere dell’agevolazione.
Nei quesiti precedenti purtroppo c’era un lettore nella sua stessa posizione, tuttavia le abitazioni erano nello stesso comune pertanto il precedente lettor enon poteva beneficiarne.
Inoltre le comunico che i requisiti devono essere verificati in capo ad entrambi: il rispetto di uno solo dei requisiti comporterà il diritto a godere solo del 50% dell’agevolazione.
buongiorno,io ho acquistato con mia moglie 24 anni fa in comunione di bene una casa senza agevolazioni fiscali per prima casa ,adesso io da solo voglio acqistare una casa in un’altro comune e mi impegno a portare la residenza entro 18 mesi .chiedo posso usufruire delle agevilazioni fiscali per la 1 casa?
grazie comunque.
alzo bandiera bianca.
buona giornata
Buongiorno,
ha ragione potrebbe sembrare una ingiustizia, ma se pensiamo che l’isituto è nato per agevolare gli acquisti delle prime casa forse la lettura che dà l’agenzia della circolare 38 del 2005 ci sta, in quanto voi siete già proprietari di un immobile.
Le uniche fattispecie che vi possono tornare utili per vedere di poter usufruire comunque sono le seguenti.Cass. 11.07.2003 n. 10925, oppure ctc 03.02.1998 n.405, oppure cass. 10.09.1999 n. 9647, oppure cass 18.02.2003.
Ossia i casi in cui il precedente acquisto non sia idoneo per motivi strutturali a soddisfare il bisogno abitativo.
Nel caso invece di riacquisto il discorso cambia….e si può fruire…..forse è qui che potrebbe nascere il senso di ingiustizia, ma la prego di rifarsi sempre alla ratio della norma.
non ho una casa di proprieta ,risiedo in provincia di Napoli in una casa di proprieta’ di mio padre .
vorrei comprare una per svolgere la mia professione ,
in provincia di Salerno ma per farlo devo acquistare una casa e poi mutare la categoria da A3 a A10 (uso studio)
in questo caso vanno a decadere le agevolazioni?
come devo comportarmi?
grazie
Grazie.
Purtroppo il notaio da noi interpellato sostiene che dato che siamo proprietari di un immobile nello stesso comune, non possiamo godere delle agevolazioni prima casa (anche se non siamo “titolari di altri diritti reali di godimenti su altri immobili e sui quali si è già fruito dell’agevolazione prima casa”.
Tale condizione è uno dei requisiti base per accedere.
Purtroppo, se così, io non ho mai beneficiato e non beneficerò di queste agevolazioni (ne tanto meno mia moglie). Mi sembra un’ingiustizia.
Ha per favore qualche riferimento normativo o qualche risoluzione dell’agenzia delle entrate che possano aiutarci nella nostra tesi?
Preciso che l’immobile non è di lusso e naturalmente faremmo immediatamente il cambio di residenza.
grazie ancora
buona giornata
Lorenzo scusami,
ma con tutto il rispetto per le collaboratrici dei Notai e dei Notai stessi se un professionista a cui chiedo e pago una consulenze mi dice che non si può fare mi attendo che mi dia almeno i riferimenti normativi che mi impediscono di poter fruire di un disposto normativo. Sicuramente avrà ragione, ma da come mi hai desfritto la fattispecie ritengo tu ne abbia diritto. Sicuramente ci sarà qualche ulteriore elemento che ti fa decadere. Tuttavia ti invito a chiedere maggiori informazioni al Notaio
Accanto a me un collega con un caso di riacquisto di prima casa stava per non godere dell’agevolazione perchè con il Notaio non aveva verificato approfonditamente la fattispecie. Sono profesionisti ma non è detto che non possano sbagliare. In più non è stato nemmeno il Notaio a risponderti ma una sua assistente.
Insomma andiamo a fondo, poi se non si può godere dell’agevolazione pagheremo, ma siamo almeno sicuri di procedere correttamente.
Saluti
Grazie, per la tempestiva risposta.
Ho appreso la notizia di non poter usufruire delle agevolazioni fiscali dalla collaboratrice dello studio notarile ove mi sono rivolto.
La casa non penso abbia caratteristiche di lusso,considerando che è un appartamento di 45 mq. circa con 23 mq. totali esterni tra giardino e veranda.Fa parte di una palazzina di tre appartamenti,piano terra (il mio),primo piano e secondo piano.Gli appartamenti sono tutti circa della stessa metratura ed in più c’è una parte condominiale esterna di circa 3000 mq (terreno agricolo) con un piccolo parcheggio auto annesso.
Grazie nuovamente
Ritengo che invece può usufruirne semprechè rispetti le altre condizioni: nel senso il fatto che mi riporta sopra (ossia il precednete acquisto e cessione con ri applicazione dell’imposta di registro in misura piena per il mancato riacquisto entro l’anno) non determina la perdita dei requisiti per godere dell’agevolazione: semprechè la nuova casa rispetti i requisiti richiesti per fruire dell’agevolazione prima casa.
E poi chi lo ha detto che non può fruirne? Il notaio? L’agenzia? l’ha letto su internet?
Può trovare la risposta al presente link:
http://www.tasse-fisco.com/case/agevolazione-iva-sulla-prima-casa-domanda-e-risposta/2289/
Buonasera, ho acquistato nel 2004 insieme alla mia compagna una prima casa con le agevolazioni previste.Nell’ ottobre 2007 ho venduto alla mia ex compagna la mia parte dell’immobile.Nel gennaio 2009 ho pagato all’Agenzia dell Entrate la differenza per non aver riacquistato immobili entro un anno dalla vendita.
Adesso sto acquistando un appartamento come prima casa,in un altro comune dove porterò la residenza, ed ho scoperto che non posso usufruire delle agevolazioni di legge.Sapete dirmi il perchè?
Se non state usufruendo di altra agevolazione per la prima casa e rispettate i requisiti richiesti dalla norma che sinteticamente sono quelli relativi alle caratteristiche dlel’immobile che non deve essere di lusso, e a tal fine potete fare riferimento per la definizione al DM 2 agosto 1969, la dichiarazione da rendere obbligatoriamente nell’atto circa la volontà di destinare tale abitazione a prima casa, il trasferimento della residenza nel comune entro 18 mesi dalla data di stipula dell’atto, ma soprattutto che chi vuole fruire dell’agevolazione non deve essere titolare di altri diritti reali di godimenti su altri immobili e sui quali si è già fruito dell’agevolazione prima casa. Mi raccomando il cambio di residneze. perchè spesso se lo scordano e la dichiarazione da rnedere nell’atto, non di rado i notiai devono essere priooritariamente avvertiti su tutte la caratteristiche soggettive ed oggettive della fattispecie.
Inoltre vi ricordoc he il i requisiti devono essere valutati in capo ad entrambi le parti e qualora uno dei due non li rispettasse, l’agevolazione spetta solo per il 50%.
Grazie della pronta risposta,
riepilogando:
possiamo quindi tutti e due usufruire dei benefici prima casa sull’acquisto del nuovo immobile anche se sito nello stesso comune di quello attuale.
Non ho compreso la seconda parte: “peccato perdere il beneficio prima casa anche sul primo immobile. Si faccia un calcolo e veda se riesce ad attendere”.
Ormai la transazione risale a circa 20 anni fa e proprio perchè non abbiamo usufruito di nessuna agevolazione oggi possiamo ottenerla.
E’ corretto?
grazie ancora
buona giornata
Buonasera,
la sua interpretazione è corretta ed i benefici prima casa saranno ripartiti pro quota tra i coniugi. peccato perdere il beneficio prima casa anche sul primo immobile. Si faccia un calcolo e veda se riesce ad attendere.
Buongiorno,
Circa 20 anni fa io e mia moglie abbiamo acquistato l’immobile dove abitiamo tuttora.
All’epoca, essendo mia moglie comproprietaria insieme ai suoi fratelli di un bilocale acquistato con i benefici prima casa, il notaio ci applicò a tutti e due (!) un’imposta del 10% sulla compravendita.
Preciso che io non avevo posseduto nessun tipo di immobile e che quindi non avevo e non ho mai goduto delle agevolazioni prima casa e che con mia moglie siamo in regime di separazione di beni.
Oggi il nostro attuale appartamento è in vendita ma sicuramente non riusciremo a fare il rogito prima dell’acquisto del nuovo, sito nello stesso stabile.
Dato che il bilocale di cui mia moglie aveva usufruito i benefici prima casa è stato venduto tanti anni fa, oggi, nell’acquisto del nuovo immobile, riteniamo tutti e due di poter finalmente usufruire delle suddette agevolazioni con imposta ridotta al 3% perché l’immobile attualmente di nostra proprietà, ancorché presente nello stesso comune, non è stato acquistato con i benefici prima casa.
E’ corretta questa interpretazione?
Grazie
Può farlo, può essere titolare di due diritti di propeità, ma perde i benefici connessi alla minore imposta di registro sulla prima casa che ha pagato sul primo acquisto e quindi dovrà prima vendere il primoe poi acquistare il secondo avendo cura di dire al notaio ch questa fattispecie di cessione si chiama “riacquisto di prima casa” e quidni dovrò portare con sè il primo atto di acquisto in modo da determinare la nuova imposta di registro dovuta.
Lo spastamento del domicilio non produce effetti in queto caso.
Da premettere che non ho una casa di proprieta ,risiedo in provincia di Napoli in una casa di proprieta’ di mio padre .
vorrei comprare una per svolgere la mia professione ,
in provincia di Salerno ma per farlo devo acquistare una casa e poi mutare la categoria da A3 a A10 (uso studio)
in questo caso vanno a decadere le agevolazioni?
come devo comportarmi?
grazie
buongiorno
ho visto sabato un appartamento che potrebbe essere quello giusto per me, non ho ancora venduto quello in cui abito, e si tratta di una prima casa, stesso comune.
leggo che per usufruire delle agevolazioni prima casa devo vendere prima il mio, e poi acquistare quello visto sabato. visti i tempi grigi del settore immobiliare, quale soluzione posso adottare per gestire la situazione? perchè posso essere fortunata e vendere il mio appartamento attuale la settimana prossima, quindi tutto liscio, ma diversamente?
perchè leggo che non posso essere contestualemnte titolare di diritti di proprietà su due immobili, anche se sposto subito domicilio e residenza in quello che acquisto (data certa) e lascio vuoto per la vendita (data incerta)quello che è stato prima casa fino al trasloco.
grazie 1000
Siamo trasparenti?
Il dono dell’ubiquità spesso lo vorremmo, però possiamo darle una mano.
Ci esponga il quesito e vedremo quello che possiamo fare.
Vi faccio una domanda, a chi posso rivolgermi per avere nel dettaglio tutte le info sulle agevolazioni prima casa e poterle sfruttare al meglio? qual’è la figura professionale che si occupa di seguire queste pratiche?
Ringrazio anticipatamente chi vuole rispondere al mio indirizzo email.
Grazie
SONO UNA FILIPINA E VOGLIO ACQUISTARE UNA CASA POSO AVERE QUELLA SCONTO???
E SE POSSE COSA DEVO FARE???
GRAZIE