Agevolazioni Prima Casa 2023: IVA, IRPEF, imposta di registro

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Aggiornato il 26 Marzo 2024

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Cosa sono le agevolazioni fiscali prima casa?

Le agevolazioni fiscali per la prima casa sono una serie di benefici finalizzati a favorire l’acquisto di immobili da destinare ad abitazione principale. Nello specifico quando si acquista casa è possibile usufruire di una riduzione dell’imposta di registro o dell’Iva dovuta sull’acquisto della prima abitazione sul territorio nazionale, qualora l’acquirente decida di spostarvi la residenza. Nella guida cercheremo di far chiarezza sui requisiti richiesti, le cause di perdita dell’agevolazione, il credito per il riacquisto della prima casa e molto altro ancora.

Quali sono le agevolazioni prima casa?

I soggetti che intendono acquistare la prima casa, nel rispetto di determinate condizioni che andremo a vedere, hanno la possibilità di godere di particolari benefici in termini fiscali, ovvero:

  • riduzione dell’imposta di registro e dell’IVA, a seconda che l’acquisto avvenga da privato o impresa
  • esenzione imposte di bollo, tributi speciali catastali, tasse ipotecarie su tutti gli atti assoggettati all’imposta di registro e su quelli necessari per gli adempimenti presso registri immobiliari e catasto
  • detrazione IRPEF degli interessi passivi dei mutui ipotecari nella misura del 19% con un limite di 4.000 euro di spesa
  • esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale per le vendite immobiliare non soggette a IVA (valido per gli acquirenti under 36)
  • esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale; riconoscimento di un credito d’imposta pari all’IVA pagata; esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo per le vendite immobiliare soggette a IVA (valido per gli acquirenti under 36)

SOMMARIO

Quando si applicano le agevolazioni prima casa?

L’ottenimento di tali agevolazioni non è vincolato al fatto che l’immobile acquistato diventi abitazione principale dell’acquirente: l’immobile può essere acquistato con le agevolazioni “prima casa” anche nel caso di un’abitazione affittata, come stabilito dall’ordinanza n. 19989/2018 della Corte di Cassazione.

Per quello che concerne l’ambito oggettivo di applicazione ossia sulla tipologia di immobili per i quali è possibile richiedere le agevolazioni l’immobile acquistato deve avere la destinazione abitativa e non deve essere una casa di lusso

Le agevolazioni prima casa si applicano per immobili che rientrano nelle seguenti categorie catastali:

  • A/2 (abitazioni di tipo civile)
  • A/3 (abitazioni di tipo economico)
  • A/4 (abitazioni di tipo popolare)
  • A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare)
  • A/6 (abitazioni di tipo rurale)
  • A/7 (abitazioni in villini)
  • A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi)

L’agevolazione prima casa spetta o interamente o per quota anche nel caso di possesso di altra abitazione precedentemente non acquistata con i benefici prima casa situata in qualsiasi punto del territorio italiano indipendentemente dallo stesso comune o meno. In questo caso infatti è importante l’aspetto della novità nella fruizione del beneficio fiscale ed indipendentemente dallo status dei coniugi. Se infatti entrambi sono in comunione o in separazione e non hanno fruito mai del beneficio fiscale prima casa lo possono utilizzare anche successivamente. Se uno dei due invece ne ha fruito solo l’altro coniuge lo potrà utilizzare e limitatamente alla sua quota di pertinenza.

Dal punto di vista soggettivo l’agevolazione spetta anche al minore non emancipato o da altri incapaci, quali interdetti e inabilitati, purché si rispettino anche le altre condizioni previste dalla norma, prime tra tutte, le dichiarazioni da rendere nell’atto

Quando non si applicano le agevolazioni prima casa?

Come accennato in precedenza le abitazioni di lusso sono escluse dalle agevolazioni prima casa. Per abitazioni di lusso si intendono gli immobili ad uso abitativo appartenenti ad una delle seguenti categorie catastali:

  1. A/1 abitazioni di tipo signorile
  2. A/8 ville
  3. A/9 castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici

L’agevolazione è limitata a una sola abitazione sita nel comune in cui si trova l’immobile da acquistare o dove il contribuente ha o intende trasferire la residenza entro i successivi 18 mesi: va da sé che non si può acquistare in un altro comune e richiedere una nuova agevolazione prima casa, in quanto non si potrebbe soddisfare il requisito dell’abitazione principale. Questo vale per qualsiasi diritto reale come anche la nuda proprietà (ma non sempre), l’usufrutto, uso, abitazione di altro immobile sito nel territorio nazionale, anche se posseduti non esclusivamente ma in comunione legale con il coniuge. Vero è che si può scegliere su quale immobile fruire dell’agevolazione a seconda di dove si abbia la residenza o almeno in linea teorica potrebbe valere.

Le agevolazioni prima casa non spettano nel caso in cui si è titolari, assieme al coniuge in regime di comunione dei beni, di un diritto reale di godimento in precedenza acquistato senza agevolazione prima casa con il coniuge di un’altra unità locale abitabile, situata nello stesso comune del fabbricato per cui si vorrebbe richiedere l’agevolazione, mentre potrebbe spettare qualora l’unità locale sia situata in comune diverso all’interno del territorio italiano.

Il caso di coniugi sposati in regime di separazione di beni deve essere equiparato al caso di un soggetto che possiede delle quote di un’unità locale.

La dichiarazione da rendere nell’atto notarile nel rispetto dei requisiti

La dichiarazione più comune che si ritrova nell’atto di compravendita immobiliare in genere è questa: le parti, dopo aver dichiarato che l’immobile in oggetto costituisce casa di abitazione non di lusso (secondo i criteri di cui al D.M. 2 agosto 1969 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969), chiedono che al presente atto vengano applicate le agevolazioni fiscali vigenti per l’acquisto della prima casa.

A tal fine la parte acquirente dichiara nell’atto

  1. di essere residente nel Comune ove è ubicato l’immobile in contratto: questa condizione vale anche nel caso in cui non si abbia la residenza ma la si intenda trasferire (e poi si deve fare) entro 18 mesi. Il beneficio vale anche nel caso la casa è ubicata nel comune dove l’acquirente svolge la propria attività oppure nel comune dove ha sede o esercita l’attività di impresa o di lavoro autonomo o anche di lavoro dipendente o il soggetto da cui dipende fiscalmente l’acquirente, quando l’acquirente stesso si è trasferito all’estero per ragioni di lavoro ovvero, ovunque in Italia se l’acquirente, cittadino italiano emigrato all’estero
  2. di non essere titolare esclusiva o in comunione con il coniuge, dei diritti di piena proprietà, di usufrutto, uso o abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è ubicato l’immobile oggetto di questo atto; considerati a tal proposito le novità introdotte dal primo gennaio 2016 sopra sintetizzate.
  3. di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale dei beni su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà di altra casa di abitazione acquistata da essa parte acquirente o dal coniuge con le agevolazioni di cui all’art. 3, comma 131 della legge 28 dicembre 1995 n. 549, ovvero con le agevolazioni per l’acquisto della “prima casa” di cui alle norme indicate alla lettera c) della nota II bis) della tariffa, parte prima, allegata al T.U. concernente l’imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131) nel testo modificato dal comma 131 dell’art. 3 della già citata legge 28 dicembre 1995 n. 549;
  4. di essere edotta delle conseguenze fiscali derivanti dall’eventuale trasferimento a titolo oneroso o gratuito del bene acquistato prima che siano trascorsi cinque anni da oggi.

Tali dichiarazioni possono essere rese anche nel contratto preliminare di vendita per fruire dell’agevolazione relativamente agli acconti versati ma comunque in sede di rogito dovranno nuovamente renderle dinnanzi al notaio. Nella prassi naturalmente il Notaio ha già pronto e pre condiviso l’atto con le parti interessate e si limiterà a leggerlo.

Prima casa e Nuda Proprietà

Nel caso di nuda proprietà non si avranno preclusioni alla fruizione del beneficio prima casa a meno che la stessa nuda proprietà non sia stata acquistata con i benefici fiscali prima casa. La nuda proprietà su una casa nello stesso comune in cui si trova l’immobile che si intende acquisire non preclude l’accesso ai benefici fiscali in quanto il fabbisogno abitativo non potrebbe essere soddisfatto dal potenziale acquirente anche se sarà necessario verificare che l’acquisto della nuda proprietà sia avvenuto fruendo dei benefici prima casa; ipotesi questa in cui invece sarebbe precluso l’accesso sul nuovo fabbricato. Diverso invece il caso in cui dopo la nuda proprietà con la prima casa si proceda all’acquisto dell’usufrutto su altro immobile in cui potrebbe richiedersi nuovamente il beneficio, anche se casi come questo vanno sempre approfonditi alla presenza del Notaio con l’ausilio della visura storica catastale dell’immobile e la ricostruzione degli atti di vendita e di acquisto.

Requisiti acquirente prima casa

Per poter usufruire delle agevolazioni “prima casa“, l’acquirente dell’immobile deve essere in possesso di determinati requisiti e caratteristiche che devono essere attestate con apposita dichiarazione da inserire nel rogito di compravendita. In particolare, l’acquirente attestare la presenza delle seguenti condizioni:

  • …l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquisito come prima casa sul territorio nazionale. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto”.
  • non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove è situato l’immobile da acquistare
  • non essere titolare (in regime di comunione legale o anche in quote) su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le stesse agevolazioni.

Persone delle forze armate, polizia

Il requisito della dichiarazione della residenza nello stesso comune non si applica nel caso del personale delle forze armate e di polizia di ordinamento civile e militare così come previsto dal comma 1 dell’articolo 66 della Legge numero 342 del 2000.

Importante: l’imposta di registro non potrà comunque essere inferiore a 1.000 euro

Cause perdita agevolazioni

È possibile perdere le agevolazioni sulla prima casa? Sì, l’acquirente potrebbe perdere le agevolazioni al verificarsi di una delle ipotesi qui esposte:

  • dichiarazioni da inserire nell’atto di acquisto false
  • mancato trasferimento entro 18 mesi della residenza nel Comune in cui è situato l’immobile oggetto dell’acquisto;
  • Vendita o donazione dell’abitazione prima del termine di 5 anni dalla data di acquisto (a meno che entro un anno non proceda al riacquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale).

Riepilogo e tabella imposte e tasse sulla prima casa

Tassazione Acquisto di casa post modifiche 2014
Tipologia immobile/acquirente Imposte Fino al 31.12.2013 Dall’1.1.2014

Abitazione

Prima casa

Soggetto privato

Ipoteca registro

Ipotecaria

Catastale

3%

Euro 168,00

Euro 168,00

2%

Euro 50,00

Euro 50,00

Abitazione

Prima casa

Soggetto Iva

Iva

Ipoteca registro

Ipotecaria

Catastale

4%

Euro 168,00

Euro 168,00

Euro 168,00

4%

Euro 200,00

Euro 200,00

Euro 200,00

Abitazione no benefici prima casa

Soggetto privato

Ipoteca registro

Ipotecaria

Catastale

7%

2%

1%

9%

Euro 50,00

Euro 50,00

Abitazione no prima casa Soggetto Iva

Iva

Ipoteca registro

Ipotecaria

Catastale

10%

Euro 168,00

Euro 168,00

Euro 168,00

10%

Euro 200,00

Euro 200,00

Euro 200,00

Abitazione no prima casa 

Soggetto Iva

Iva

Ipoteca registro

Ipotecaria

Catastale

esente

7%

2%

1%

esente

9%

Euro 50,00

Euro 50,00

Ufficio/Negozio Soggetto privato

Ipoteca registro

Ipotecaria

Catastale

7%

2%

1%

9%

Euro 50,00

Euro 50,00

Ufficio /Negozio Soggetto Iva

Iva

Ipoteca registro

Ipotecaria

Catastale

10% – 21%

Euro 168,00

3%

1%

10%-22%

Euro 200,00

3%

1%

Ufficio /Negozio

Soggetto Iva

Iva

Ipoteca registro

Ipotecaria

Catastale

esente

Euro 168,00

3%

1%

esente

Euro 200,00

3%

1%

Terreno edificabile

Soggetto privato

Ipoteca registro

Ipotecaria

Catastale

8%

2%

1%

9%

Euro 50,00

Euro 50,00

Terreno edificabile

Soggetto Iva

Iva

Ipoteca registro

Ipotecaria

Catastale

22%

Euro 168,00

Euro 168,00

Euro 168,00

22%

Euro 200,00

Euro 200,00

Euro 200,00

La base imponibile per l’imposta di registro

La base imponibile su cui calcolare l’imposta di registro è pari alla rendita catastale moltiplicata per 115.5 che rappresenta un moltiplicatore definito dal legislatore. Per applicare questa base imponibile ridotta dovrà farsi esplicita richiesta al Notaio al momento del rogito notarile. È una forma che consente non solo di ridurre il carico fiscale ma anche quello di evitare eventuali accertamenti fiscali sul prezzo di vendita da parte del fisco (non sulla presenza o rispondendo dei requisiti richiesti)

Se acquistate da un costruttore invece potrete rifarvi alla tabella sopra riportata e al posto dell’imposta di registro  pagherete un’Iva del 4%.

Decadenza delle agevolazioni prima casa: esempi pratici

Uno dei requisiti di cui ci si scorda spesso è il trasferimento della residenza nel comune dove è ubicato l’immobile da adibire a prima casa entro il termine di scadenza di 18 mesi ai quali questa volta un contribuente ha tentato di addurre come motivazione della ritardata comunicazione il fatto che non era stato possibile per un impedimento oggettivo e non prevedibile, consistente in un’infiltrazione di acque reflue proveniente dall’appartamento sovrastante.
Questa volta la cassazione non ha dato ragione al contribuente in quanto l’impedimento non era oggettivo ma soggettivo e dava la facoltà al contribuente di rimuovere l’impedimento. Ma questo è solo uno dei casi in quanto in fondo troverete anche i riferimenti all’articolo di approfondimento sulle cause di decadenza dei benefici prima casa.
Leggete comunque anche l’articolo di approfondimento dedicato proprio alla decadenza benefici prima casa.

Decadenza benefici Fiscali Prima casa: 

In estrema sintesi, se temete di rientrarvi nel seguito trovate alcuni chiarimenti dati in risposta alle vostre domande sulla decadenza. Le domande e i casi sono diversi e spesso necessitano ciascuno di una risposta specifica.

Le cause di forza maggiore per le agevolazioni sulla prima casa: la fine della ristrutturazione

Più spesso di quello che possa sembrare chi acquista un’abitazione supera la scadenza dei 18 mesi entro cui è necessario variare la residenza nel comune dove si è acquistata. Sicuramente l’evento causa di forza maggiore deve essere imprevedibile ossia non conosciuto al momento della stipula dell’atto (altrimenti non verrebbe preso in considerazione perchè non di forza maggiore).

I lavori di ristrutturazione che impediscono di soggiornare nella nuova casa di per se non costituiscono una causa di forza maggiore. Il protrarsi dei lavori di manutenzione, anche se causato da terzi fanno perdere i vantaggi fiscali (cfr Cassazione con ordinanza n. 13800 del 9 giugno 2010) e generano sanzioni nella misura del 30% rispetto alla minore imposta versata rispetto a quella dovuta nei modo ordinari (il delta è uguale al 7% e stiamo parlando di cifre rilevanti) ed interessi calcolati al saggio di interesse legale.

Il mancato cambiamento della residenza nello stesso comune ove è sito l’immobile oggetto di agevolazione prima casa entro il termine di 18 mesi dall’acquisto non può essere imputata alla mancata esecuzione dei lavori di ristrutturazione come causa di forza maggiore che rendono inagibile l’appartamento in quanto il legislatore dà la facoltà di spostare la residenza non solo nella nuova casa ma è sufficiente che sia lo stesso comune di residenza o dell’attività lavorativa svolta dall’acquirente, come se avesse previsto la fattispecie del ritardo nella consegna dell’abitazione.

Vi consiglio quindi, anche se sono rare le fattispecie di questo tipo, di andare in affitto per qualche mese o da amici nello stesso comune, ma comunque di soddisfare il requisito del cambio della residenza entro 18 mesi pena la decadenza dell’agevolazione e l’applicazione della maggiore imposta ordinaria del 7% più l’applicazione delle sanzioni del 30% e degli interessi legali che maturano giornalmente sulla minore imposta versata.

Rinuncia ai benefici prima casa se volete evitare le sanzioni del 30%

Vi anticipo che potete (se siete rapidi e riuscite ad anticipare che non ce la farete) rinunciare ai benefici prima casa per non essere sanzionati.

Curioso è anche il caso di due sentenze che potrebbero sembrare simili ma che in realtà svelano la diversa impostazione e la ratio della norma. Ad un contribuente è stato negato il beneficio perchè aveva delle infiltrazioni di acquee reflue dall’appartamento del piano di sopra perché non considerato una causa di forza maggiore o un elemento valido ad impedire il trasferimento della residenza entro i 18 mesi (cfr sentenza n.1392 del 2010), mentre è stato concesso ad un contribuente la sospensione del provvedimento di decadenza delle agevolazioni perché aveva delle infiltrazioni abbondanti da tetto che impedivano realmente di abitarvi (cfr sentenza 140 del 2008). Da questo potremmo estrapolare una grande massima: il tetto vi potrebbe salvare mentre le acque reflue no.:-)

Questo a supporto della tesi che gli elementi devono rendere oggettivamente inabitabile l’abitazione perchè l’agevolazione è finalizzata ad agevolare il diritto all’abitazione.

Vendita e acquisto casa in costruzione

Se leggete la norma noterete che potrete vendere il bene e riacquistarne uno nuovo sempre con le medesime caratteristiche senza perdere i benefici prima casa (ma non vale se acquistate prima quello nuovo e poi vendete quello su cui avete beneficiato delle agevolazioni) a patto che l’acquisto avvenga entro un anno dalla cessione dell’abitazione su cui avete goduto dei benefici precedentemente. L’Agenzia delle entrate in una risoluzione concernente sempre la fruizione dei benefici prima casa precisa che entro un anno dalla vendita non è sufficiente iniziare i lavori di costruzione, ma occorre quantomeno realizzare il rustico (muri portanti più copertura, risoluzione 16 marzo 2004, n. 44/E), altrimenti si decade dai benefici della prima casa è bisogna procedere al riversamento dell’agevolazione fiscale consistente nella minore imposta di registro. In caso di mancata realizzazione del rustico entro un anno, si decade anche dalle agevolazioni sul primo acquisto.

Vendita prima dei 5 anni nei casi di separazione o divorzio

Come vedete nell’articolo di approfondimento non si verifica recupero a tassazione dell’imposta di registro non versata nei casi di separazione o divorzio tra coniugi qualora questa sia conseguenza del riassetto patrimoniale tra i coniugi.

Vendita prima casa in caso di Divorzio o separazione

Cause di forza maggiore al mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi

Potete leggere l’articolo sulle cause di forza maggiore che vi hanno impedito di trasferire la residenza in quanto possono esistere diverse motivazioni che hanno impedito il trasferimento e che devono essere provate. Nel caso di trasferimento dell’attività lavorativa nel comune dove è situato l’immobile oggetto di agevolazione che avviene dopo l’acquisto della casa viene meno il presupposto per il godimento dell’agevolazione. Ciò in quanto si tratta di norma di stretta interpretazione (cfr. Cass. sentenza n. 6905 del 2011 e Cass. sentenza n. 5570 del 2011). Sentenza n. 17597 del 12 ottobre 2012 (udienza 12 luglio 2012).

Vendita di casa prima dei cinque anni: cosa fare per evitare le sanzioni

Leggete l’articolo di approfondimento dedicato alle agevolazioni prima casa nel caso di Acquisto e vendita prima dei cinque anni dal precedente non più sanzionata  in quanto dall’entrata in vigore della legge di stabilità 2016 non sarà più sanzionato a patto che ricompriate una casa entro un anno dal rogito notarile della vendita su cui avevate beneficiato delle agevolazioni. Questo è veramente una sintesi della novità per cui se vi trovate nel caso andate a leggere l’articolo di approfondimento dove troverete le ulteriori caratteristiche. Tuttavia con una recente circolare del 2016 l’agenzia delle entrate ha chiarito che l’agevolazione vale anche nel caso in cui l’acquirente al momento dell’acquista sia proprietario di un’altra abitazione acquistata con le stesse agevolazioni a condizione che sia venduta entro un anno dalla data del successivo acquisto. Nel 2017 per cui occhio a non sbagliarvi.

Vendita e riacquisto prima casa

Tassazione Plusvalenza derivante dalla vendita di casa

Trasferimento all’estero o Italiani residenti all’estero

Qualora abbiate un immobile prima casa sul territorio nazionale e vi trasferite all’estero sarà necessario dimostrare, nel senso di avere le evidenze documentali atte a farlo (come bollette luce, gas, telefono che ne dimostrino gli effettivi consumi), che la casa all’estero è utilizzata come dimora abituale (cfr Risoluzione ministeriale n.31 del  2010). Questa viene indicata come condizione per non decadere dall’agevolazione prima casa sulla casa in Italia. La diretta conseguenza di questo e se non ricordo male anche di una risoluzione del 2011 è che anche chi non risiede in Italia perché lavora all’estero potrà godere dei benefici prima casa per abitazioni acquistate sul territorio italiano. Resta il dubbio se il periodo quinquennale di tutela fiscale operi anche in questo caso ossia. Se ho una casa acquistata oltre cinque anni fa e mi trasferisco al sesto anno, sarà necessario verificare questo per trasferirsi all’estero? Dalla ratio normativa sembrerebbe di no in quanto l’intento è quello di tassare acquisti speculativi che vengono forfettariamente individuati in quelli che si situano nel quinquennio dall’acquisto.

Per quello che concerne gli italiani residenti all’estero  ed i benefici prima casa vi segnalo la circolare dell’agenzia delle entrate numero 19 del 2001 in cui si chiarisce che anche coloro che sono residenti all’estero per motivi di lavoro, possono acquistare casa in Italia fruendo delle agevolazioni fiscali prima casa, anche se non iscritti all’Aire.
Vi ricordo che se vendete l’abitazione prima dei cinque anni dall’acquisto decadrete dai benefici oltreché essere tassati sulla plusvalenza, ma per questi approfondimenti oltreché  la lettura delle norme e delle sentenze vi sono anche gli articoli di approfondimento qui sotto.

Affitto abitazione con agevolazioni prima casa

Nel seguito potete trovare la soluzione al caso particolare di alcuni contribuenti che hanno affittato la propria casa o appartamento sui quali avevano chiesto il beneficio prima casa ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale.

Agevolazioni prima casa in affitto: come funzionano

Prescrizione Accertamento o cartelle di pagamento sulle agevolazioni prime case

Vi segnalo l’articolo dedicato alla Prescrizione Accertamento dell’Agenzia Entrate sui benefici prima casa riguardante i termini entro cui l’agenzia delle entrate deve procedere all’accertamento riguardante la presenza o il mancato rispetto dei requisiti per la fruizione del beneficio fiscale sulla prima casa.

Quando conviene acquistare da privato o da impresa di costruzioni

Potete leggere l’articolo dedicato alla valutazione sulla convenienza tra acquisto di casa da privato o dall’impresa di costruzioni in quanto il legislatore, in questi anni, al fine di incentivare la ripresa del settore edilizio (come saprete, ha avuto un netto crollo dopo la crisi del 2008), ora sta piano-piano staccando la spina delle agevolazioni che prevedevano la possibilità di detrarre costi dall’acquisto della casa dall’impresa di costruzione. Per cui è necessario, qualora abbiate intenzione di acquistare da una ditta, farvi un calcolo di convenienza.

Nuovo leasing immobiliare

Vi consiglio di leggere anche l’articolo dedicato alla nuova agevolazione fiscale prevista per chi acquista casa con il leasing immobiliare valevole solo dal primo gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 che di fatto raddoppia, al verificarsi di alcune condizioni il beneficio fiscale. Leggi l’articolo dedicato al nuovo leasing immobiliare dal 2016.

Direttamente collegato al tema in questione vi segnalo anche l’articolo di approfondimento gratuito (ancora per poco) dedicato al trasferimento delle detrazioni fiscali relative alla ristrutturazione, risparmio energetico, sicurezza o eliminazione di barriere architettoniche. In questo sono descritte le opzioni che potete scegliere e cosa prevede la norma a proposito. Sono tanti i contribuente che si trovano infatti a dover scegliere cosa fare con le quote delle detrazioni fiscali IRPEF residue. 

Acquisto successivo all’estero

Se vi trovate nel caso in cui avete venduto la casa acquistata con le agevolazioni fiscali e vi state accingendo a comprarne un’altra all’estero dovreste anche verificare come fare a rispettare i requisiti per non perdere i benefici prima casa. Per farlo potete leggere l’articolo gratuito di approfondimento dedicato alla vendita casa in Italia per acquisto all’estero.

Articoli di approfondimento gratuito:

Categorie Catastali Immobili: cosa sono, a che servono, quali vantaggi fiscali offrono

Agevolazione Prima casa affittata a terzi: come funziona

Registrazione Preliminare vendita casa: come funziona la tassazione e quando conviene

Vi consiglio anche di scorrere anche gli articoli seguenti in quanto possono esservi alcuni correlati a questo. A titolo d’esempio troverete:

Fonte Normativa Agevolazioni prima casa

Testo Unico Imposta Registro (scarica gratuitamente)

625 Commenti

  1. Devo comprare una casa piu’grande, ma tra il rogito e la ristrutturazione non posso vendere quella dove vivo ora,vorrei usuruire delle agevolazioni della prima casa,vendendo immediatamente, come posso il vecchio immobile.
    Mi hanno detto, che se non vendo prima quella vecchia, non posso acquistare come prima casa la nuova, e’vero?

  2. Buongiorno.
    Vorrei sapere se è previsto uno sgravio fiscale x l’acquisto della prima casa in classe A.
    Grazie.

  3. Allora ti posso dire che sugli interessi che contrai per l’acquisto dell’abitazione principale ci sono delle detrazioni che trovi nella guida alla detrazione degli interessi passivi su mutuo.
    per le spese di ristrutturazione dell’immobile internamente anche ci sono delle agevolazioni di cui potrai fruire con la dichiarazione dei redditi nella misura del 36% da portare ogni anno pro quota in 10 anni.

  4. Ciao Emanuele,
    dovresti meglio chiarire cosa intendi per “senza abitabilità” in quanto se veramente considerato come un rudere allora non rientra nelle cause di decadenza dai benefici prima casa.
    Nel tuo caso comunque puoi acquistare casa fruendo delle agevolazioni prima casa, stante sempre il rispetto degli altri requisiti relativi alle caratteristiche dell’immobile che non deve essere di lusso, e alla tua residenza che dovrà essere spostata entro 18 mesi nel comune ove è situato il nuovo immobile oltre a dover rispettare il requisito dela titolarità di diritti su altri beni.

  5. Salve,
    stò per comprare un appartamento da ristrutturare e vorrei sapere se conviene accendere un mutuo per comprare la casa o per i lavori di ristrutturazione che dovrò fare dopo?Quali sono i pro e i contro di entrambe le soluzioni?
    Grazie e resto in attesa di una vostra risposta

  6. Salve.
    I miei genitori nel 1999 hanno acquistato un appartamento e lo hanno intestato a me e mio fratello (metà a testa!).
    Questo appartamento è rimasto fino ad oggi in uno stato “grezzo”, senza abitabilità.
    Se volessi acquistare un altro appartamento (nuovo o magari aggiudicandomelo in un’asta giudiziaria) potrei io usufruire delle agevolazioni di prima casa???
    In caso negativo, quale “escamotage” potrei intraprendere per poter ever questo diritto? (magari passare il mio 50% interamente a mio fratello… o altro???).
    Ricordo che l’appartamento è datato 1999, magari a quei tempi la legge sulla agevolazione prima casa non c’era….

    grazie anticipate per la disponibilità

    Saluti
    Emanuele

  7. salve,
    sono divorziata e dopo una lunga battaglia finalmente il mio ex marito ha donato un’appartamento a nostro figlio minore. l’appartamento è stato donato come prima casa e si trova in un’altro comune rispetto al nostro di residenza.inizialmente avevo pensato anche di andarci a vivere con mio figlio ma l’appartamento si trova nel palazzo di proprietà del mio ex marito e della sua famiglia con i quali i rapporti sono pessimi. cosa posso fare?
    grazie e resto in attesa di una risposta

  8. Nel settembre 2008 ho acquistato un immobile come prima casa ma per vari motivi non ho trasferito la residenza nei termini di legge. Ho provveduto al pagamento con interessi del dovuto ed ora mi chiedo se posso continuare a detrarre gli interessi del mutuo ipotecario prima casa..
    Speranzosa di cortese riscontro, saluto..
    Grazie
    Manila

  9. buongiorno, io sono proprietario con la mia ex fidanzata del 50% di un bilocale, ora sono sposato e con mia moglie stiamo acquistando un trilocale, dato che vorrebbe venire a vivere con noi anche nostro nipote per motivi di lavoro…premetto che il bilocale è in vendita, io, dato che per motivi di spazio (una camera in più) e mi avvicino al mio posto di lavoro, posso usufruire lo stesso dei benefici di prima casa? le due abitazioni distano quasi 30km e sono di conseguenza in 2 comuni e 2 provincie diverse.
    Attendo gentile riscontro
    Grazie
    Francesco

  10. Buongiorno,
    ho acquistato nel 1995 una casa in comproprietà con mio marito (comunione legale ) usufruendo dei benefici di prima casa, nel quale risiediamo entrambi.
    nel 2005 ho ereditato un altro appartamento,(più piccolo) ora in locazione, ubicato nello stesso comune di residenza.
    Ora abbiamo l’occasione di comprare un appartamento, sempre nello stesso comune , che meglio soddisfa le attuali necessità della mia famiglia.
    Vorrei sapere se vendessi solo l’attuale appartamento,nel quale vivo con la famiglia (quello del 1995) ,per comprare in comproprietà l’appartamento più grande , sono soddisfatte le condizioni di prima casa ?
    vi ringrazio anticipatamente e Vi porgo cordiali saluti

  11. Buongiorno, entro pochi mesi mi verrà consegnata la mia prima casa e vorrei effettuare dei lavori adesso che è ancora in costruzione.
    In particolare vorrei sapere per quali IMPIANTI(termici, idrici, elettrici), MATERIALI(pavimento, mattonelle, serramenti) o COMPLEMENTI D’ARREDO (porte, bagni, box doccia, cucina e mobilio in generale) posso usufruire dell’agevolazione con iva al 4%.
    Non essendo riuscita a trovare una precisa risposta a questa domanda, spero vivamente che possiate aiutarmi voi.
    Vi ringrazio anticipatamente e Vi porgo cordiali saluti.

  12. salve siccome debbo comprare servizi igienici nuovi per la casa,ed essendo prima casa dove già risiedo, ho diritto all’IVA al 4%?

  13. Salve.
    Il mio quesito è il seguente.
    Prima di sposarmi ho acquistato una casa aprendo un mutuo e godendo delle agevolazioni prima casa dove sono tuttora residente con mio marito.
    Oggi in regime di comunione dei beni intendiamo acquistare una casa che pagherebbe solo mio marito accendendo un suo mutuo.
    Questa casa sarebbe posizionata in un altro comune in cui trasferiremmo subito la nostra residenza. Diventando quindi proprietaria al 50% di questo immobile pagherei l’imposta di registro come seconda casa? Se si mi converrebbe richiedere la separazione dei beni? Grazie sentitamente per il vostro aiuto, saluti, Maria

  14. Ho letto la risposta inviatami ma la stessa risulta rispondere solo parzialmente ai miei questiti.

    QUESITO NO.1) Posso portare la mia residenza in una casa diversa da quella acquistata con le agevolazioni 1a casa?

    RISPOSTA NO.1) Si, purchè si tratti dello stesso comune dove è avvenuto l’acquisto.

    QUESTITO NO.2) Avendo cambiato idea sull’effettivo utilizzo da parte mia della suddetta casa e fermo restando le condizioni di cui sopra (trasferimento residenza in altro immobile), non volendo tenere la casa inutilizzata posso affittarla? Se si, ci sono particolari regole al riguardo?

    Vi ringrazio per il contributo.
    Antonia

  15. Ritengo di no in qaunto non sarebbe in grado di rendere le dichiarazioni nell’atto che sono riportate nell’articolo rispetto alla titolarità di altri diritti reali su altra casa…

  16. Cinque anni fa ho acquistato un mini appartamento beneficiando delle agevolazioni prima casa (senza mutuo). Ora le necessità di spazio sono aumentate e vorrei acquistare un appartamento con due camere, in comune diverso, ove trasferire la residenza, contraendo un mutuo. Posso beneficiare delle agevolazioni prima casa, contrarre il mutuo prima casa senza vendere il mini?
    Grazie.

  17. esiste l’obbligo di avere la residenza nel comune dove è ubicat l’immobile oggetto di agevolazione fiscale con benefici prima casa ma anche in una casa diversa, l’importante è che sia situata nelo stesso comune.

  18. Salve, ho un cliente k ha contratto mutuo prima casa e ora vuole ristrutturare una parte di essa, prendendo un altro mutuo.
    Possono detrarre entrambi?
    Grazie

  19. L’importante è che rispetta le due condizioni che ho citato nei precedenti commenti rispetto alla tiolarità di altri diritti, oltre che ai requisiti oggettivi inmerito alle caratteristiche non di lusso dell’abitazione, le dichiarazioni da render enell’atto e via dicendo.

  20. Salve,
    considerando che ho venduto un immobile acquistato 18 anni fa’ (di cui ho usufruito delle agevolazioni prima casa, IVA4%) e devo acquistare un’altro immobile, vorrei capire e sapere quali sono le agevolazioni per prima casa in vigore di cui posso usufruire.
    saluti

  21. la mia situazione è questa
    ho comprato a ottobre 2008 la mia prima casa pagando l’iva al 4%.
    Ora vorrei venderla per comprarne un altra di nuova costruzione.
    Cosa devo fare per recuperare l’iva pagata nel primo acquisto?? E’ sufficente acquistare la nuova casa entro l’anno dalla vendita della precedente??

  22. Salve, vi pongo un quesito al quale spero possiate dare risposta, per la quale ringrazio sin da subito.
    I fatti
    luglio 2010 ho acquistato un immobile con agevolazione prima casa, sapendo che per poter mantenere le stesse,si deve strasferire la residenza nel comune dove si è acquistato l’immobile ma non è obbligatorio trasferirla proprio in quel immobile specifico? Per motivi che non specifico perchè troppo lunghi,se nel frattemoi avessi cambiato idea sull’abitare l’immobile acquistato posso decidere di affittarlo? senza per questo perdere le agevolazioni.
    Spero di essere stata chiara nell’esposizione.
    Cordialmente.

  23. buongiorno,
    alla data attuale io e mia moglie siamo proprietari di un appartamento acquistato nel 2009 usufruendo delle agevolazioni prima casa.
    Con la nasciata di due figli, oggi abbiamo la mecessità di cambiare casa. Abbiamo quindi individuato un appartamento più grande, che soddisfa le nostre esigenze, che si trova nello stesso Comune nel quale risediamo attualmente.
    Il quesito è il seguente: possiamo acquistare il nuovo appartamento, usufruendo delle agevolazioni prima casa, e poi vendere l’appartamento nel quale abitiamo entro i successivi 12 mesi, senza che ciò comporti decadenza dei beneifici di prima casa?
    Ringrazio per la risposta che potrete fornirmi
    Stefano

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