Agevolazioni Prima Casa 2023: IVA, IRPEF, imposta di registro

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Aggiornato il 26 Marzo 2024

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Cosa sono le agevolazioni fiscali prima casa?

Le agevolazioni fiscali per la prima casa sono una serie di benefici finalizzati a favorire l’acquisto di immobili da destinare ad abitazione principale. Nello specifico quando si acquista casa è possibile usufruire di una riduzione dell’imposta di registro o dell’Iva dovuta sull’acquisto della prima abitazione sul territorio nazionale, qualora l’acquirente decida di spostarvi la residenza. Nella guida cercheremo di far chiarezza sui requisiti richiesti, le cause di perdita dell’agevolazione, il credito per il riacquisto della prima casa e molto altro ancora.

Quali sono le agevolazioni prima casa?

I soggetti che intendono acquistare la prima casa, nel rispetto di determinate condizioni che andremo a vedere, hanno la possibilità di godere di particolari benefici in termini fiscali, ovvero:

  • riduzione dell’imposta di registro e dell’IVA, a seconda che l’acquisto avvenga da privato o impresa
  • esenzione imposte di bollo, tributi speciali catastali, tasse ipotecarie su tutti gli atti assoggettati all’imposta di registro e su quelli necessari per gli adempimenti presso registri immobiliari e catasto
  • detrazione IRPEF degli interessi passivi dei mutui ipotecari nella misura del 19% con un limite di 4.000 euro di spesa
  • esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale per le vendite immobiliare non soggette a IVA (valido per gli acquirenti under 36)
  • esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale; riconoscimento di un credito d’imposta pari all’IVA pagata; esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo per le vendite immobiliare soggette a IVA (valido per gli acquirenti under 36)

SOMMARIO

Quando si applicano le agevolazioni prima casa?

L’ottenimento di tali agevolazioni non è vincolato al fatto che l’immobile acquistato diventi abitazione principale dell’acquirente: l’immobile può essere acquistato con le agevolazioni “prima casa” anche nel caso di un’abitazione affittata, come stabilito dall’ordinanza n. 19989/2018 della Corte di Cassazione.

Per quello che concerne l’ambito oggettivo di applicazione ossia sulla tipologia di immobili per i quali è possibile richiedere le agevolazioni l’immobile acquistato deve avere la destinazione abitativa e non deve essere una casa di lusso

Le agevolazioni prima casa si applicano per immobili che rientrano nelle seguenti categorie catastali:

  • A/2 (abitazioni di tipo civile)
  • A/3 (abitazioni di tipo economico)
  • A/4 (abitazioni di tipo popolare)
  • A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare)
  • A/6 (abitazioni di tipo rurale)
  • A/7 (abitazioni in villini)
  • A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi)

L’agevolazione prima casa spetta o interamente o per quota anche nel caso di possesso di altra abitazione precedentemente non acquistata con i benefici prima casa situata in qualsiasi punto del territorio italiano indipendentemente dallo stesso comune o meno. In questo caso infatti è importante l’aspetto della novità nella fruizione del beneficio fiscale ed indipendentemente dallo status dei coniugi. Se infatti entrambi sono in comunione o in separazione e non hanno fruito mai del beneficio fiscale prima casa lo possono utilizzare anche successivamente. Se uno dei due invece ne ha fruito solo l’altro coniuge lo potrà utilizzare e limitatamente alla sua quota di pertinenza.

Dal punto di vista soggettivo l’agevolazione spetta anche al minore non emancipato o da altri incapaci, quali interdetti e inabilitati, purché si rispettino anche le altre condizioni previste dalla norma, prime tra tutte, le dichiarazioni da rendere nell’atto

Quando non si applicano le agevolazioni prima casa?

Come accennato in precedenza le abitazioni di lusso sono escluse dalle agevolazioni prima casa. Per abitazioni di lusso si intendono gli immobili ad uso abitativo appartenenti ad una delle seguenti categorie catastali:

  1. A/1 abitazioni di tipo signorile
  2. A/8 ville
  3. A/9 castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici

L’agevolazione è limitata a una sola abitazione sita nel comune in cui si trova l’immobile da acquistare o dove il contribuente ha o intende trasferire la residenza entro i successivi 18 mesi: va da sé che non si può acquistare in un altro comune e richiedere una nuova agevolazione prima casa, in quanto non si potrebbe soddisfare il requisito dell’abitazione principale. Questo vale per qualsiasi diritto reale come anche la nuda proprietà (ma non sempre), l’usufrutto, uso, abitazione di altro immobile sito nel territorio nazionale, anche se posseduti non esclusivamente ma in comunione legale con il coniuge. Vero è che si può scegliere su quale immobile fruire dell’agevolazione a seconda di dove si abbia la residenza o almeno in linea teorica potrebbe valere.

Le agevolazioni prima casa non spettano nel caso in cui si è titolari, assieme al coniuge in regime di comunione dei beni, di un diritto reale di godimento in precedenza acquistato senza agevolazione prima casa con il coniuge di un’altra unità locale abitabile, situata nello stesso comune del fabbricato per cui si vorrebbe richiedere l’agevolazione, mentre potrebbe spettare qualora l’unità locale sia situata in comune diverso all’interno del territorio italiano.

Il caso di coniugi sposati in regime di separazione di beni deve essere equiparato al caso di un soggetto che possiede delle quote di un’unità locale.

La dichiarazione da rendere nell’atto notarile nel rispetto dei requisiti

La dichiarazione più comune che si ritrova nell’atto di compravendita immobiliare in genere è questa: le parti, dopo aver dichiarato che l’immobile in oggetto costituisce casa di abitazione non di lusso (secondo i criteri di cui al D.M. 2 agosto 1969 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969), chiedono che al presente atto vengano applicate le agevolazioni fiscali vigenti per l’acquisto della prima casa.

A tal fine la parte acquirente dichiara nell’atto

  1. di essere residente nel Comune ove è ubicato l’immobile in contratto: questa condizione vale anche nel caso in cui non si abbia la residenza ma la si intenda trasferire (e poi si deve fare) entro 18 mesi. Il beneficio vale anche nel caso la casa è ubicata nel comune dove l’acquirente svolge la propria attività oppure nel comune dove ha sede o esercita l’attività di impresa o di lavoro autonomo o anche di lavoro dipendente o il soggetto da cui dipende fiscalmente l’acquirente, quando l’acquirente stesso si è trasferito all’estero per ragioni di lavoro ovvero, ovunque in Italia se l’acquirente, cittadino italiano emigrato all’estero
  2. di non essere titolare esclusiva o in comunione con il coniuge, dei diritti di piena proprietà, di usufrutto, uso o abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è ubicato l’immobile oggetto di questo atto; considerati a tal proposito le novità introdotte dal primo gennaio 2016 sopra sintetizzate.
  3. di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale dei beni su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà di altra casa di abitazione acquistata da essa parte acquirente o dal coniuge con le agevolazioni di cui all’art. 3, comma 131 della legge 28 dicembre 1995 n. 549, ovvero con le agevolazioni per l’acquisto della “prima casa” di cui alle norme indicate alla lettera c) della nota II bis) della tariffa, parte prima, allegata al T.U. concernente l’imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131) nel testo modificato dal comma 131 dell’art. 3 della già citata legge 28 dicembre 1995 n. 549;
  4. di essere edotta delle conseguenze fiscali derivanti dall’eventuale trasferimento a titolo oneroso o gratuito del bene acquistato prima che siano trascorsi cinque anni da oggi.

Tali dichiarazioni possono essere rese anche nel contratto preliminare di vendita per fruire dell’agevolazione relativamente agli acconti versati ma comunque in sede di rogito dovranno nuovamente renderle dinnanzi al notaio. Nella prassi naturalmente il Notaio ha già pronto e pre condiviso l’atto con le parti interessate e si limiterà a leggerlo.

Prima casa e Nuda Proprietà

Nel caso di nuda proprietà non si avranno preclusioni alla fruizione del beneficio prima casa a meno che la stessa nuda proprietà non sia stata acquistata con i benefici fiscali prima casa. La nuda proprietà su una casa nello stesso comune in cui si trova l’immobile che si intende acquisire non preclude l’accesso ai benefici fiscali in quanto il fabbisogno abitativo non potrebbe essere soddisfatto dal potenziale acquirente anche se sarà necessario verificare che l’acquisto della nuda proprietà sia avvenuto fruendo dei benefici prima casa; ipotesi questa in cui invece sarebbe precluso l’accesso sul nuovo fabbricato. Diverso invece il caso in cui dopo la nuda proprietà con la prima casa si proceda all’acquisto dell’usufrutto su altro immobile in cui potrebbe richiedersi nuovamente il beneficio, anche se casi come questo vanno sempre approfonditi alla presenza del Notaio con l’ausilio della visura storica catastale dell’immobile e la ricostruzione degli atti di vendita e di acquisto.

Requisiti acquirente prima casa

Per poter usufruire delle agevolazioni “prima casa“, l’acquirente dell’immobile deve essere in possesso di determinati requisiti e caratteristiche che devono essere attestate con apposita dichiarazione da inserire nel rogito di compravendita. In particolare, l’acquirente attestare la presenza delle seguenti condizioni:

  • …l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquisito come prima casa sul territorio nazionale. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto”.
  • non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove è situato l’immobile da acquistare
  • non essere titolare (in regime di comunione legale o anche in quote) su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le stesse agevolazioni.

Persone delle forze armate, polizia

Il requisito della dichiarazione della residenza nello stesso comune non si applica nel caso del personale delle forze armate e di polizia di ordinamento civile e militare così come previsto dal comma 1 dell’articolo 66 della Legge numero 342 del 2000.

Importante: l’imposta di registro non potrà comunque essere inferiore a 1.000 euro

Cause perdita agevolazioni

È possibile perdere le agevolazioni sulla prima casa? Sì, l’acquirente potrebbe perdere le agevolazioni al verificarsi di una delle ipotesi qui esposte:

  • dichiarazioni da inserire nell’atto di acquisto false
  • mancato trasferimento entro 18 mesi della residenza nel Comune in cui è situato l’immobile oggetto dell’acquisto;
  • Vendita o donazione dell’abitazione prima del termine di 5 anni dalla data di acquisto (a meno che entro un anno non proceda al riacquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale).

Riepilogo e tabella imposte e tasse sulla prima casa

Tassazione Acquisto di casa post modifiche 2014
Tipologia immobile/acquirente Imposte Fino al 31.12.2013 Dall’1.1.2014

Abitazione

Prima casa

Soggetto privato

Ipoteca registro

Ipotecaria

Catastale

3%

Euro 168,00

Euro 168,00

2%

Euro 50,00

Euro 50,00

Abitazione

Prima casa

Soggetto Iva

Iva

Ipoteca registro

Ipotecaria

Catastale

4%

Euro 168,00

Euro 168,00

Euro 168,00

4%

Euro 200,00

Euro 200,00

Euro 200,00

Abitazione no benefici prima casa

Soggetto privato

Ipoteca registro

Ipotecaria

Catastale

7%

2%

1%

9%

Euro 50,00

Euro 50,00

Abitazione no prima casa Soggetto Iva

Iva

Ipoteca registro

Ipotecaria

Catastale

10%

Euro 168,00

Euro 168,00

Euro 168,00

10%

Euro 200,00

Euro 200,00

Euro 200,00

Abitazione no prima casa 

Soggetto Iva

Iva

Ipoteca registro

Ipotecaria

Catastale

esente

7%

2%

1%

esente

9%

Euro 50,00

Euro 50,00

Ufficio/Negozio Soggetto privato

Ipoteca registro

Ipotecaria

Catastale

7%

2%

1%

9%

Euro 50,00

Euro 50,00

Ufficio /Negozio Soggetto Iva

Iva

Ipoteca registro

Ipotecaria

Catastale

10% – 21%

Euro 168,00

3%

1%

10%-22%

Euro 200,00

3%

1%

Ufficio /Negozio

Soggetto Iva

Iva

Ipoteca registro

Ipotecaria

Catastale

esente

Euro 168,00

3%

1%

esente

Euro 200,00

3%

1%

Terreno edificabile

Soggetto privato

Ipoteca registro

Ipotecaria

Catastale

8%

2%

1%

9%

Euro 50,00

Euro 50,00

Terreno edificabile

Soggetto Iva

Iva

Ipoteca registro

Ipotecaria

Catastale

22%

Euro 168,00

Euro 168,00

Euro 168,00

22%

Euro 200,00

Euro 200,00

Euro 200,00

La base imponibile per l’imposta di registro

La base imponibile su cui calcolare l’imposta di registro è pari alla rendita catastale moltiplicata per 115.5 che rappresenta un moltiplicatore definito dal legislatore. Per applicare questa base imponibile ridotta dovrà farsi esplicita richiesta al Notaio al momento del rogito notarile. È una forma che consente non solo di ridurre il carico fiscale ma anche quello di evitare eventuali accertamenti fiscali sul prezzo di vendita da parte del fisco (non sulla presenza o rispondendo dei requisiti richiesti)

Se acquistate da un costruttore invece potrete rifarvi alla tabella sopra riportata e al posto dell’imposta di registro  pagherete un’Iva del 4%.

Decadenza delle agevolazioni prima casa: esempi pratici

Uno dei requisiti di cui ci si scorda spesso è il trasferimento della residenza nel comune dove è ubicato l’immobile da adibire a prima casa entro il termine di scadenza di 18 mesi ai quali questa volta un contribuente ha tentato di addurre come motivazione della ritardata comunicazione il fatto che non era stato possibile per un impedimento oggettivo e non prevedibile, consistente in un’infiltrazione di acque reflue proveniente dall’appartamento sovrastante.
Questa volta la cassazione non ha dato ragione al contribuente in quanto l’impedimento non era oggettivo ma soggettivo e dava la facoltà al contribuente di rimuovere l’impedimento. Ma questo è solo uno dei casi in quanto in fondo troverete anche i riferimenti all’articolo di approfondimento sulle cause di decadenza dei benefici prima casa.
Leggete comunque anche l’articolo di approfondimento dedicato proprio alla decadenza benefici prima casa.

Decadenza benefici Fiscali Prima casa: 

In estrema sintesi, se temete di rientrarvi nel seguito trovate alcuni chiarimenti dati in risposta alle vostre domande sulla decadenza. Le domande e i casi sono diversi e spesso necessitano ciascuno di una risposta specifica.

Le cause di forza maggiore per le agevolazioni sulla prima casa: la fine della ristrutturazione

Più spesso di quello che possa sembrare chi acquista un’abitazione supera la scadenza dei 18 mesi entro cui è necessario variare la residenza nel comune dove si è acquistata. Sicuramente l’evento causa di forza maggiore deve essere imprevedibile ossia non conosciuto al momento della stipula dell’atto (altrimenti non verrebbe preso in considerazione perchè non di forza maggiore).

I lavori di ristrutturazione che impediscono di soggiornare nella nuova casa di per se non costituiscono una causa di forza maggiore. Il protrarsi dei lavori di manutenzione, anche se causato da terzi fanno perdere i vantaggi fiscali (cfr Cassazione con ordinanza n. 13800 del 9 giugno 2010) e generano sanzioni nella misura del 30% rispetto alla minore imposta versata rispetto a quella dovuta nei modo ordinari (il delta è uguale al 7% e stiamo parlando di cifre rilevanti) ed interessi calcolati al saggio di interesse legale.

Il mancato cambiamento della residenza nello stesso comune ove è sito l’immobile oggetto di agevolazione prima casa entro il termine di 18 mesi dall’acquisto non può essere imputata alla mancata esecuzione dei lavori di ristrutturazione come causa di forza maggiore che rendono inagibile l’appartamento in quanto il legislatore dà la facoltà di spostare la residenza non solo nella nuova casa ma è sufficiente che sia lo stesso comune di residenza o dell’attività lavorativa svolta dall’acquirente, come se avesse previsto la fattispecie del ritardo nella consegna dell’abitazione.

Vi consiglio quindi, anche se sono rare le fattispecie di questo tipo, di andare in affitto per qualche mese o da amici nello stesso comune, ma comunque di soddisfare il requisito del cambio della residenza entro 18 mesi pena la decadenza dell’agevolazione e l’applicazione della maggiore imposta ordinaria del 7% più l’applicazione delle sanzioni del 30% e degli interessi legali che maturano giornalmente sulla minore imposta versata.

Rinuncia ai benefici prima casa se volete evitare le sanzioni del 30%

Vi anticipo che potete (se siete rapidi e riuscite ad anticipare che non ce la farete) rinunciare ai benefici prima casa per non essere sanzionati.

Curioso è anche il caso di due sentenze che potrebbero sembrare simili ma che in realtà svelano la diversa impostazione e la ratio della norma. Ad un contribuente è stato negato il beneficio perchè aveva delle infiltrazioni di acquee reflue dall’appartamento del piano di sopra perché non considerato una causa di forza maggiore o un elemento valido ad impedire il trasferimento della residenza entro i 18 mesi (cfr sentenza n.1392 del 2010), mentre è stato concesso ad un contribuente la sospensione del provvedimento di decadenza delle agevolazioni perché aveva delle infiltrazioni abbondanti da tetto che impedivano realmente di abitarvi (cfr sentenza 140 del 2008). Da questo potremmo estrapolare una grande massima: il tetto vi potrebbe salvare mentre le acque reflue no.:-)

Questo a supporto della tesi che gli elementi devono rendere oggettivamente inabitabile l’abitazione perchè l’agevolazione è finalizzata ad agevolare il diritto all’abitazione.

Vendita e acquisto casa in costruzione

Se leggete la norma noterete che potrete vendere il bene e riacquistarne uno nuovo sempre con le medesime caratteristiche senza perdere i benefici prima casa (ma non vale se acquistate prima quello nuovo e poi vendete quello su cui avete beneficiato delle agevolazioni) a patto che l’acquisto avvenga entro un anno dalla cessione dell’abitazione su cui avete goduto dei benefici precedentemente. L’Agenzia delle entrate in una risoluzione concernente sempre la fruizione dei benefici prima casa precisa che entro un anno dalla vendita non è sufficiente iniziare i lavori di costruzione, ma occorre quantomeno realizzare il rustico (muri portanti più copertura, risoluzione 16 marzo 2004, n. 44/E), altrimenti si decade dai benefici della prima casa è bisogna procedere al riversamento dell’agevolazione fiscale consistente nella minore imposta di registro. In caso di mancata realizzazione del rustico entro un anno, si decade anche dalle agevolazioni sul primo acquisto.

Vendita prima dei 5 anni nei casi di separazione o divorzio

Come vedete nell’articolo di approfondimento non si verifica recupero a tassazione dell’imposta di registro non versata nei casi di separazione o divorzio tra coniugi qualora questa sia conseguenza del riassetto patrimoniale tra i coniugi.

Vendita prima casa in caso di Divorzio o separazione

Cause di forza maggiore al mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi

Potete leggere l’articolo sulle cause di forza maggiore che vi hanno impedito di trasferire la residenza in quanto possono esistere diverse motivazioni che hanno impedito il trasferimento e che devono essere provate. Nel caso di trasferimento dell’attività lavorativa nel comune dove è situato l’immobile oggetto di agevolazione che avviene dopo l’acquisto della casa viene meno il presupposto per il godimento dell’agevolazione. Ciò in quanto si tratta di norma di stretta interpretazione (cfr. Cass. sentenza n. 6905 del 2011 e Cass. sentenza n. 5570 del 2011). Sentenza n. 17597 del 12 ottobre 2012 (udienza 12 luglio 2012).

Vendita di casa prima dei cinque anni: cosa fare per evitare le sanzioni

Leggete l’articolo di approfondimento dedicato alle agevolazioni prima casa nel caso di Acquisto e vendita prima dei cinque anni dal precedente non più sanzionata  in quanto dall’entrata in vigore della legge di stabilità 2016 non sarà più sanzionato a patto che ricompriate una casa entro un anno dal rogito notarile della vendita su cui avevate beneficiato delle agevolazioni. Questo è veramente una sintesi della novità per cui se vi trovate nel caso andate a leggere l’articolo di approfondimento dove troverete le ulteriori caratteristiche. Tuttavia con una recente circolare del 2016 l’agenzia delle entrate ha chiarito che l’agevolazione vale anche nel caso in cui l’acquirente al momento dell’acquista sia proprietario di un’altra abitazione acquistata con le stesse agevolazioni a condizione che sia venduta entro un anno dalla data del successivo acquisto. Nel 2017 per cui occhio a non sbagliarvi.

Vendita e riacquisto prima casa

Tassazione Plusvalenza derivante dalla vendita di casa

Trasferimento all’estero o Italiani residenti all’estero

Qualora abbiate un immobile prima casa sul territorio nazionale e vi trasferite all’estero sarà necessario dimostrare, nel senso di avere le evidenze documentali atte a farlo (come bollette luce, gas, telefono che ne dimostrino gli effettivi consumi), che la casa all’estero è utilizzata come dimora abituale (cfr Risoluzione ministeriale n.31 del  2010). Questa viene indicata come condizione per non decadere dall’agevolazione prima casa sulla casa in Italia. La diretta conseguenza di questo e se non ricordo male anche di una risoluzione del 2011 è che anche chi non risiede in Italia perché lavora all’estero potrà godere dei benefici prima casa per abitazioni acquistate sul territorio italiano. Resta il dubbio se il periodo quinquennale di tutela fiscale operi anche in questo caso ossia. Se ho una casa acquistata oltre cinque anni fa e mi trasferisco al sesto anno, sarà necessario verificare questo per trasferirsi all’estero? Dalla ratio normativa sembrerebbe di no in quanto l’intento è quello di tassare acquisti speculativi che vengono forfettariamente individuati in quelli che si situano nel quinquennio dall’acquisto.

Per quello che concerne gli italiani residenti all’estero  ed i benefici prima casa vi segnalo la circolare dell’agenzia delle entrate numero 19 del 2001 in cui si chiarisce che anche coloro che sono residenti all’estero per motivi di lavoro, possono acquistare casa in Italia fruendo delle agevolazioni fiscali prima casa, anche se non iscritti all’Aire.
Vi ricordo che se vendete l’abitazione prima dei cinque anni dall’acquisto decadrete dai benefici oltreché essere tassati sulla plusvalenza, ma per questi approfondimenti oltreché  la lettura delle norme e delle sentenze vi sono anche gli articoli di approfondimento qui sotto.

Affitto abitazione con agevolazioni prima casa

Nel seguito potete trovare la soluzione al caso particolare di alcuni contribuenti che hanno affittato la propria casa o appartamento sui quali avevano chiesto il beneficio prima casa ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale.

Agevolazioni prima casa in affitto: come funzionano

Prescrizione Accertamento o cartelle di pagamento sulle agevolazioni prime case

Vi segnalo l’articolo dedicato alla Prescrizione Accertamento dell’Agenzia Entrate sui benefici prima casa riguardante i termini entro cui l’agenzia delle entrate deve procedere all’accertamento riguardante la presenza o il mancato rispetto dei requisiti per la fruizione del beneficio fiscale sulla prima casa.

Quando conviene acquistare da privato o da impresa di costruzioni

Potete leggere l’articolo dedicato alla valutazione sulla convenienza tra acquisto di casa da privato o dall’impresa di costruzioni in quanto il legislatore, in questi anni, al fine di incentivare la ripresa del settore edilizio (come saprete, ha avuto un netto crollo dopo la crisi del 2008), ora sta piano-piano staccando la spina delle agevolazioni che prevedevano la possibilità di detrarre costi dall’acquisto della casa dall’impresa di costruzione. Per cui è necessario, qualora abbiate intenzione di acquistare da una ditta, farvi un calcolo di convenienza.

Nuovo leasing immobiliare

Vi consiglio di leggere anche l’articolo dedicato alla nuova agevolazione fiscale prevista per chi acquista casa con il leasing immobiliare valevole solo dal primo gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 che di fatto raddoppia, al verificarsi di alcune condizioni il beneficio fiscale. Leggi l’articolo dedicato al nuovo leasing immobiliare dal 2016.

Direttamente collegato al tema in questione vi segnalo anche l’articolo di approfondimento gratuito (ancora per poco) dedicato al trasferimento delle detrazioni fiscali relative alla ristrutturazione, risparmio energetico, sicurezza o eliminazione di barriere architettoniche. In questo sono descritte le opzioni che potete scegliere e cosa prevede la norma a proposito. Sono tanti i contribuente che si trovano infatti a dover scegliere cosa fare con le quote delle detrazioni fiscali IRPEF residue. 

Acquisto successivo all’estero

Se vi trovate nel caso in cui avete venduto la casa acquistata con le agevolazioni fiscali e vi state accingendo a comprarne un’altra all’estero dovreste anche verificare come fare a rispettare i requisiti per non perdere i benefici prima casa. Per farlo potete leggere l’articolo gratuito di approfondimento dedicato alla vendita casa in Italia per acquisto all’estero.

Articoli di approfondimento gratuito:

Categorie Catastali Immobili: cosa sono, a che servono, quali vantaggi fiscali offrono

Agevolazione Prima casa affittata a terzi: come funziona

Registrazione Preliminare vendita casa: come funziona la tassazione e quando conviene

Vi consiglio anche di scorrere anche gli articoli seguenti in quanto possono esservi alcuni correlati a questo. A titolo d’esempio troverete:

Fonte Normativa Agevolazioni prima casa

Testo Unico Imposta Registro (scarica gratuitamente)

625 Commenti

  1. Buonasera Carolina,
    il comportamento che sta seguendo il notaio è quello che si riscontra nella pratica inerente gli atti di cessione con agevolazioni prima casa.

  2. ho comprato 3 anni fa propieta di mia madre lasciandole usufrutto purtroppo e deceduta a dicembre e ho preso una caparra per vendita casa che si rogitera a ottobre. ho avuto agevolazioni prima casa sto comprando un’altra casa in toscana il notaio vuole trattenermi circa 13000 euro come cauzione in caso non ricompro casa entro un anno dalla vendita se io vado con un compresso privato con un deposito di circa 20000 euro sono obbligata a lasciare il deposito al notaio o e’ un documento legalmente accettabile perche’ non mi trattenga i soldi e io proceda con la mia compera ??o comunque me li deve trattenere fino a che non rogito la nuova casa???

  3. mia madre è proprietaria con suo fratello di un rustico con terreno agricolo. Mia madre risiede nel rustico (il fratello no). Ora Lei sta acquistando un’appartamento in costruzione nello stesso comune del rustico dove Lei andrà a vivere. Il rustico è stato messo in vendita (non ancora venduto). Può usufruire delle agevolazioni come prima casa?

  4. Mi preme sottolineare dei principi cardine della disciplina sulle agevolazioni fiscali prima casa. Il legislatore dice che non si può avere una seconda casa nello stesso comune, questo recita letteralmente. Ma se impone anche di prendere la residenza in quel comune, sta implicitamente affermando che non possiamo avere altre “prime case” in altri comuni, perchè non possiamo avere più residneze in diversi comuni.

  5. Buon giorno
    2 anni fa ha ricevuto in donazione dai genitori una casa per la quale ho richiesto i benefici di “prima casa” nel comune1. Successivamente ho portato la residenza in quella casa.

    Oggi vorrei acquistare una casa nel comune2 diverso da quello in cui risiedo attualmente (comune1) (sono stato trasferito dal comune3 al comune2).
    Aggiungo che il mio coniuge (in comunione dei beni) possiede, nel comune2, 1/3 di un immobile (ricevuto in eredità dai genitori) nel quale risiede un suo parente(concesso in comodato d’uso).

    La domanda è la seguente: poichè nel primo caso io ho avuto l’agevolazione per donazione gratuita mentre in questo caso stiamo acquistando, a titolo oneroso, nel comune2 diverso da comune1 posso avere nuovamente l’agevolazione prima casa (senza rivendere l’immobile ricevuto in donazione)?

  6. E finalmente è giunto qui allora, dopo tanto vagare.
    Le consiglio di leggere la cricolare ministeriale del 2 marzo 1994 n. 1 nella quale al punto 4 viene detto che “4) Qualora oggetto del contratto sia l’acquisto di un immobile locato, lo stesso rientra – come già precisato in precedenza con la circolare n. 29 del 1982 – nella norma di favore purché ricorrano le altre condizioni previste dalla legge”.
    Sul particolare punto la norma in esame è da considerarsi meno restrittiva della precedente. Non è previsto, infatti, che venga resa in atto, a pena di decadenza, la dichiarazione di voler adibire l’immobile acquistato, usufruendo dei benefici fiscali, a propria abitazione.
    Non solo, al punto 2 la circolare recita che “Qualora l’acquirente risulti già proprietario di un immobile non idoneo ad abitazione, ad esempio un fabbricato classificato in categoria A10 destinato a ufficio, l’agevolazione può essere concessa”.
    L’intento della norma qui è soddisfare il bisogno abitativo primario basato sulla titolarità del primo immobile.

  7. buongiorno,

    avrei un dubbio da chiarire, ho letto un pò in giro senza trovare risposta.
    Ho comprato una casa con agevolazioni di prima casa nel genn 2008, se ora, come investimento, comprassi un altro appartamento nello stesso comune, da affittare a terzi, perderei le agevolazioni usufruite?
    Spero sia chiara la questione.
    grazie

  8. buonasera Bruno,
    ne parlavo la sera scorsa con una amica delle storture del sistema che fissa un orario di ricevimento per avere la “certezza” che quella sia la ddimora abituale, una follia tutta italiana. Mi stupisce che glila abbiano negata anche dopo la testimonianza di un organo indipendente ed istituzionale come l’arma; qualcosa mi dice che non deve essere stato proprio morbido nel mostrare le sue ragioni ai vigili e paga lo scotto.
    Lei ha tutte le ragioni e sono certo che, sempre che abbia evidenza documentale della sua dimora presso l’abitazione possa difendersi in giudizio. le dico difendersi in giudizio perchè il temrine entro cui spostare la residneza era di 18 mesi e sono scaduti, quindi è potenzialmente accertabile. Per difendersi mi raccomando di mantenere evidenza di quello che fatto (a mio avviso più che sufficiente) per dimostrare che lei dimori lì. Se è in buona fede non è lei che deve temere l’accertamento ma i vigili che si troveranno a doverle risarcire i danni.
    Faccio il tifo per lei perchè a loro non costa nulla storcersi e negarle la residenza, mentre noi siamo qui come due idioti a cercare il modo per dimostrare di avere ragione. Senza parole, se le fanno un accertamento mi chiami che scriviamo insieme il ricorso. Mi scusi ma odio le prepotenze, è più forte di me.
    Saluti

  9. Salve,
    Andy scrive:
    “Mi risulta dubbio il fatto che non le abbiano concesso la residenza, dal momento che nessuno gliela deve concedere, è un suo diritto stabilirla altrove e non ha bisogno di altro per essere esercitato e non è subordinato ad autorizzazione, se non quella dei vigili urbani che le bussano a casa per verificare se realmente è casa.”

    La residenza mi è stata negata adducendo che da verifiche fatte non sussistevano i presupposti di dimora abituale dato che la polizia locale non mi aveva trovato in casa per 2 controlli su tre essendo questi avvenuti durante le ore in cui mi trovavo al lavoro. contestato l’accertamento dimostrando con il cartellino che durante quei controlli ero al lavoro ho ripresentato la domanda ma nulla di fatto, quindi mi sono rivolto alla prefettura che ha mandato i carabinieri in orari notturni a controllare se effettivamente domivo li, ma nonostante mi abbiano sempre trovato la mia domanda è stata respinta. Avrei dovuto rivolgermi al giudice ma ho desistito. Il paese gode dei privilegi delle comunità montane e per loro il numero dei residenti è importante, in più essendo una località turistica molti provano a far passare seconde case per prima casa per godere delle agevolazioni.
    Preso atto di ciò volevo solo sapere se ed entro quanto potrebbero contestarmi la perdita del diritto alle agevolazioni sull’imposta di registro. Rogito fatto a dicembre 2006.
    Grazie bruno

  10. Nella sua domanda ce ne sono due:
    nella prima mi chiede se può effettuare l’acquisto si una seconda “prima casa” in altro comune e già le dico che non si può fare usufruendo delle agevolazioni fiscali in materia di minore imposta di registro, anche se sposta la sua residenza.
    Altro discorso invece se cede la sua prima casa e ne riacquista altra e rispetta tuti i requisiti dichiarativi, di residenza ecc. A quel punto può fruire dei benefici prima casa. Se legge i molti commenti che ci sono stati troverà un caso come il suo di acquisto e riacquisto primo casa, stando attenti a considerare il precedente ed il nuvo “credito di imposta”.
    Sul passaggio della prima casa a seconda casa NO, perchè lei non deve essere titolare di altro diritto reale su altro immobile.

  11. Salve,
    Ho gia fatto la seguente domanda a diverse persone del settore, ma siccome ho ottenuto risposte contraddittorie, spero di riuscire ad avere la giusta da voi: Se io ho gia usufruito delle agevolazioni prima casa piu di 5 anni fa a Milano, dove ho la mia residenza, è vero che non posso piu usufruirne ancora in qualsiasi comune sul territorio nazionale, oppure lo posso fare se compro in un altro comune che non Milano e trasferisco li la mia residenza? E se no, non è possibile passare la prima casa a seconda, pagando la differenza delle tasse, e comprare un’altra come prima casa?
    Grazie mille
    Linda

  12. L’imposta di registro, se proprio volgimao fare i professorini è legata al valore dell’atto che si va a registrare. Ma tasse-fisco è pratico quindi le posso dire che il valore dell’atto altro non è se non il vare che si va a scambiare e quindi il prezzo di cessione dell’immobile. La rendita catstale pertanto può entrarci, ma poco perchè quello che conterà è, come dice lei il valore della transazione, legato alla libera contrattazione delle parti da un punto di vista civilistico, mentre fiscalmente è richiesto un valore minimo, pena l’accertamento del maggior valore e l’applicazione del 30% delle sanzioni sul mancato versamento.

  13. Buongiorno avrei una domanda da porre.
    il 3% dell’imposta di registro è collegata alla rendita catastale (se sì come?) oppure è collegata al valore della transazione dell’immobile?

  14. E tasse-fisco è qui apposta! Le consiglierei di mantenere la conitnuità die cambi di residenza, ma ritengo che, se effettua la cessione il 17esimo mese e 29 giorni, ed il riacquisto successivo il 17esimo mese e 31 giorni, non cambia nulla. Altra cosa invece se la sua cessione è a titolo definitivo in qaunto la cessione infraquinquennale, prima dei cinqure anni per intenderci, viene punita con la restituzione della minor eimposta, quindi occhio, perchè stiamo parlando del differnzaiel di 4 punti percentuali sul prezzo di cessione, che solitamente non sono proprio pochi.
    Soddisfatto?

  15. Salve,

    ho una domanda da porre (premetto che ho cercato in rete ma non ho trovato nessuna risposta):
    l’acquisto di un’abitazione come prima casa per ottenere le agevolazioni fiscali comporta la necessità di traferire la residenza nel comune dell’immobile entro 18 mesi dal rogito, ma se l’immobile stesso viene poi rivenduto entro i 18 mesi dal rogito?

    Grazie!

  16. Quel qualcuno è tasse-fisco:)
    IN prmisi parliamo di imposta di registro e non di Iva che ha pagato in misura ridotta del 3% anzichè del 7%. Avrebbe dovuto cambiare la residenza entro 18 mesi dalla data dell’atto di acquisto. Mi risulta dubbio il fatto che non le abbiano concesso la residenza, dal momento che nessuno gliela deve concedere, è un suo diritto stabilirla altrove e non ha bisogno di altro per essere esercitato e non è subordinato ad autorizzazione, se non quella dei vigili urbani che le bussano a casa per verificare se realmente è casa.
    Quello a cui si riferisce ritengo sia il termine di decadenza dell’azione di accertamento dell’agenzia delle entrate per verificare ed eventualmente rettificare la sua imposta di registro e verificare se lei poteva o no fruire delle agevolazioni. Il termine è di tre anni dalla causa di decadenza (nella maggior parte dei casi decorre dalla data di stipula dell’atto, ma non è infrequente che decorra da un evento successivo che sia l’elemento da cui scaturisce la decadenza). Tuttavia nel caso di mancata presentazione di eventuali condoni ai fini delle imposte di registro ai sensi della L. 289 del 2002 art. 11 i termini sono prorogati di due anni, haimè.

  17. Salve,
    ho una domanda sull’agevolazione prima casa:
    Aquistata a dicembre 2006 non mi è mai stata concessa la residenza e dopo svariati tentativi vi ho rinunciato dopo l’ultimo rifiuto a dicembre 2007, il problema e che saranno decadute le agevolazioni fiscali di cui ho goduto (iva al 3%), vorrei sapere se è vero che:” essendo decorso il termine triennale di cui all’articolo 76, comma 2, del Testo unico dell’imposta di registro (Tur), in base al quale “salvo quanto disposto nel comma 1 bis, l’imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di tre anni”; e se quindi essendo passati tre anni dal rogito non possono più chiedermi la differenza dell’iva.
    In attesa di qualcuno che possa darmi delle risposte.
    Grazie
    Bruno

  18. Buongiorno Massimo,
    certo che hai delle agevolazioni: pagherai una imposta di registro ridotta del 3% anzichè del 7% semprechè sia la tua prima casa, stabilisca la residenza nel comune dove hai acquistato questa prima casa.
    Ai fini ICI invece godrai, semère che sia la tua abitazione principale, della detassazione totale, in parole povere non pagherai l’ICI.
    Inoltre La vorremmo arredare questa casa? Allora ti consgilio di sfruttare gli incentivi fiscali che forse ad oggi staranno per finire ma ti consiglio di chiedere, èer l’acquisto di cucine elettrodomestici, ecc ecc. Qualcosina si risparmia.
    Inoltre se acquisti con mutuo avrai diritto alla detrazione degl interessi sul mutuo pagati nel corso dell’anno per un ammontare massimo, se non sbaglio di 4.000 euro.
    Insomma per qualcosina il legislatore fisale ci è venuto incontro.
    Per approfondire questi spunti che ti ho dato vai nelle categorie tematiche accanto e vedi per singoli argomenti gli articoli dedicati di approfondimento, sono certo che troverai molti consigli utili e guide fiscali che fanno al caso tuo su interessi passivi, prima casa, incentivi fiscali, ICI, ecc ecc
    Saluti e buona festa della Repubblica

  19. ciao..
    io sono un ragazzo di 26 anni che stà per comprare casa da solo..
    ho dirito a qualche agevolazione per l’acquisto della prima casa?

  20. Ne dovrebbe già avere fruito al momento del rogito quando ha beneficiato dell’imposta di registro nella misura del 3% anzichè del 7%. Ulteriori agevolazioni potrebbero essere state previste se si tratta di immobile di nuova costruzione che rispetta i dettati previsti per fruire delle agevolazioni per l”acquisto di abitazioni ecocompatibili. Ma comuqnue chieda al costruttore se già ne aveva fatto richiesta e se ne ha fruito sul prezzo di vendita.
    Poi mi vengono in mente le spese di un intermdiario se ci sono state che possono essere portate in detrazione.
    Poi mi vengono in mente anche gli incentivi fiscali introdotti dal Dl 40 del 2010 che ha messo a disposizione una serie di fondi. su questo ho scritto diversi articoli sui decreti incentivi.
    Oppure può leggere anche direttamente la categoria dedicata agli incentivi e le agevolazioni.

  21. Salve, nell’anno 2009 ho sottoscritto un compromesso per l’acquisto di una prima casa con consegna a settembre 2010. Tengo a precisare che all’atto del rogito sarà sottoscritto anche un piccolo mutuo. Volevo sapere se con la nuova finanziaria ho diritto a delle agevolazioni fiscali. Grazie!

  22. Ritengo di si ma vorrei indicarle la procedura coorretta per non perdere ed eventuali requisiti. Non ricordo al momento se può acquistare il rudere in costruzione nonostyante sia già titolare di altro diritto rele su altro immobile, oppure deve prima cedere la sua quota parte dell’immobile a suo marito e poi acquisire con le agevolazioni il ridere al fine di fruire della prima casa. Le controllo lunedi come fare.
    Saluti,

  23. ciao a tutti,
    la mia domanda è questa:
    possiedo una casa in comunione dei beni e intestata a entrambi io e mio marito.Abbiamo trovato un vecchio rudere e vorrei sistemalo per poi trasferirci come prima casa e nel frattempo vendere la nostra. se stipulo il rudere allo stato attuale per poter procedere alla ristrutturazione posso avere l’agevolazione prima casa visto che quando sarà finita io (nel frattempo vendo la mia abitazione)ci andrò ad abitare?
    ciao

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