Aggiornato il 4 Maggio 2023
Le agevolazioni prima casa possono essere fruite anche nel caso di donazione o successione dell’immobile casa, abitazione immobile o legato o nuda proprietà e vediamo qui con quali particolarità e quando vi sono eventuali esclusioni ai fini delle tasse e delle imposte da pagare.
Premessa: beneficio prima casa in sinesi
Partiamo subito con il dire che il fine del legislatore fiscale è quello di impedire il doppio godimento del beneficio prima casa altrimenti questo ne sarebbe avvantaggiato ingiustamente.
Per godere delle agevolazioni l’Allegato A, Tariffa, Parte Prima, art. 1, Nota II-bis, D.P.R. 26.4.1986, n. 131, il co. 1, lett. c), prevede che, al fine di godere delle agevolazioni prima casa, dovrete dichiarare di non essere titolare in nessuna forma di alcun diritto reale di godimento su altra unità immobiliare presente su tutto il territorio nazionale di abitazioni acquistate fruendo delle agevolazioni prima casa.
La ratio normativa delle agevolazioni prima casa
La ratio normativa appunto è quella di evitare il doppio godimento dell’agevolazione fiscale anche se è sufficiente che almeno uno dei beneficiari dell’eredità possegga tali requisiti per estendere la riduzione d’imposta a tutti gli altri eredi.
Ai fini dell’agevolazione fiscale prevista come uno sconto prima casa e quindi della minore imposta di registro pagata rispetto all’aliquota ordinaria nonchè ed imposte ipotecarie a catastali in misura fissa di 168 euro (200 euro dal primo gennaio 2014) vi chiariamo che è possibile fruire anche in caso di donazione, successione o legati a patto di rispettare alcuni requisiti.
Dal primo gennaio 2014 infatti e per effetto del nuovo articolo 26, D.L. 12.9.2013, n. 104, l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale diventano dovute in misura fissa di 50 euro ciascuna ma solo per gli atti aventi ad oggetto trasferimenti di abitazioni classificabili come “prima casa“.
Inoltre, le imposte per il trasferimento di immobile abitativo che non sono classificabili come “prima casa” sono dovute in misura fissa pari a Euro 50 ciascuna mentre per i trasferimenti ante primo gennaio 2014 erano dovute in misura rispettivamente del 2% e +1%.
Condizioni e requisiti oggettive dell’immobile prima casa
Dal punto di vista delle condizioni oggettive da rispettare le case, immobili, appartamenti oggetto di cessione e di acquisto dovranno essere di abitazione e quindi saranno esclusi per esempio gli uffici classificati al catasto come A/10 o gli opifici classificati come categoria D (per approfondire potete leggere l’articolo dedicato alle categorie catastali) in quanto dovranno soddisfare in primis il bisogno e le esigenze abitative e non devono essere classificati come immobili di lusso comprese le relative pertinenze C/2 C/6 e C/7 che presentino il vincolo pertinenziale (a tal fine potrete verificare dalla visura camerale o rendere dichiarazione nell’atto di acquisto) e con tale dizione si indicano gli immobili che presentano delle caratteristiche descritte in un apposito decreto ministeriale del 2 Agosto 1969.
Condizioni per continuare a fruire dell’agevolazione prima casa e la successione
Ricordiamo che i requisiti dovranno essere tutti contemporaneamente soddisfatti solo che nel caso delle donazioni, successioni o legati si potrà verificare che beneficiario o destinatario del bene sia uno solo o sia una pluralità di soggetti. In questo caso stupisce che il rispetto di uno solo dei requisiti in capo ad un soggetto permette anche agli altri restanti di avanzare la pretesa del godimento dell’agevolazione fiscale.
Ci sono però anche altri requisiti per fruire dell’agevolazione prima casa che come sapete oltre all’oggetto dell’acquisto (ossia il fatto che non s tratti di un’abitazione di lusso) ne sono necessari altri come per esempio il comune dove deve trovarsi l’ubicazione della prima casa, ossia nel comune dove il donatario legatario o beneficiario, acquirente, anche uno solo abbiano o stabiliscano la residenza entro diciotto mesi dalla data di stipula dell’atto di donazione o della data di apertura della successione.
Altrimenti esiste una seconda possibilità, ossia lo svolgimento della sola attività (abito a Milano ma lavoro a Monza), a patto che sia dimostrabile che svolga l’attività che non necessariamente deve essere una attività remunerata, ma deve essere effettivamente svolta con ciò intendendo che dovranno essere portate eventualmente in caso di accertamento o rettifica del prezzo di cessione dell’immobile, tutti gli elementi che potranno dimostrare l’effettivo svolgimento dell’attività.
In linea di principio le donazioni di modico valore, non sarebbero soggette a tassazione eppure lo sono, anche se molti come avete visto non ne sono consapevoli. Interviene tuttavia una sentenza della cassazione che apre lo spiraglio a considerarle esenti ove siano di modico valore in relazione alle condizioni economiche e patrimoniale del donante.
I Giudici di prime cure non potrebbero effettivamente individuare un valore specifico che metterebbe tutti a posto ma definisce il modico importo come un criterio che trova il suo parametro di riferimento nelle condizioni economico reddituali del soggetto donante.
Per esempio anche i regali per il mantenimento o l’abbigliamento o un regalo per il matrimonio può essere classificato come regalo esente da imposte. Tuttavia consiglio sempre di munirsi di una pezza d’appoggio per evitare fraintendimenti.
Anche una macchina potrebbe essere regalato e non di rado accade dal padre al figlio.
A proposito di regali dei genitori ai figli per acquisto casa o per il motorino o la macchina possiamo parlare di cosiddette donazioni indirette. Per donazione indiretta si intende quando un soggetto, – solitamente il padre – mette a disposizione somme di denaro per consentire al figlio di acquistare auto o casa.
Queste donazioni, peraltro spesso per importo considerevoli, in assenza di un atto di donazione sono imponibili ai fini delle imposte sulle donazioni. Questo sempre che lo siano per la loro natura e in base al grado di parentela con il donante. Quelle del figlio infatti comunque sarebbero state esenti.
Nel caso invece per esempio di un soggetto estraneo al donante la donazione per comprare casa sarà esente solo nel caso in cui l’acquirente che ha ricevuto la donazione prima di procedere all’acquisto dichiari nell’atto la provenienza dei fondi.
Riepilogo e tabella imposte e tasse sulla prima casa
Tassazione Acquisto di casa post modifiche 2014 | |||
Tipologia immobile / acquirente | Imposte | Dall’1.1.2014 | |
Abitazione Prima casa Soggetto privato |
Ipoteca registro Ipotecaria Catastale |
2% Euro 50,00 Euro 50,00 | |
Abitazione Prima casa Soggetto Iva |
Iva Ipoteca registro Ipotecaria Catastale |
4% Euro 200,00 Euro 200,00 Euro 200,00 | |
Abitazione no benefici prima casa Soggetto privato |
Ipoteca registro Ipotecaria Catastale |
9% Euro 50,00 Euro 50,00 | |
Abitazione no prima casa Soggetto Iva |
Iva Ipoteca registro Ipotecaria Catastale |
10% Euro 200,00 Euro 200,00 Euro 200,00 | |
Abitazione no prima casa Soggetto Iva |
Iva Ipoteca registro Ipotecaria Catastale |
esente 9% Euro 50,00 Euro 50,00 | |
Ufficio/Negozio Soggetto privato |
Ipoteca registro Ipotecaria Catastale |
9% Euro 50,00 Euro 50,00 | |
Ufficio /Negozio Soggetto Iva |
Iva Ipoteca registro Ipotecaria Catastale |
10%-21% Euro 200,00 3% 1% | |
Ufficio /Negozio Soggetto Iva |
Iva Ipoteca registro Ipotecaria Catastale |
esente Euro 200,00 3% 1% | |
Terreno edificabile Soggetto privato |
Ipoteca registro Ipotecaria Catastale |
9% Euro 50,00 Euro 50,00 | |
Terreno edificabile Soggetto Iva |
Iva Ipoteca registro Ipotecaria Catastale |
21% Euro 200,00 Euro 200,00 Euro 200,00 |
L’agevolazione spetta anche se il o i soggetti sono stati trasferiti all’estero per motivi di lavoro o se risultano emigrati all’estero: in questo primo caso si può prendere in considerazione l’ubicazione della casa, immobile appartamento e pertinenze nel comune in cui è stabilità la sede legale della società mentre nel caso di emigrato all’estero il requisito risulta soddisfatto per acquisto di case su tutto il territorio nazionale, in quanto in questo caso il requisito della residenza non potrebbe essere soddisfatto (anche se ritengo che il legislatore avrebbe potuto dare una interpretazione più stringente e magari considerare l’ultima residenza, o il centro economico degli interessi del soggetto emigrato).
Nello stesso comune inoltre il o i soggetti non dovranno essere titolari ne esclusivamente ne in comunione con il coniuge e quindi neanche pro quota, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione o acquistata in nuda proprietà di altra casa di abitazione nel Comune in cui è l’ubicazione della casa, abitazione o immobile.
Uno salva tutti
Come chiarito nella risoluzione n. 33/E del 15 marzo 2016 e prima ancora nella circolare 44 del 2001 nel caso vi siano più beneficiari o eredi o legatari o chiamati all’eredità che devono spartirsi quote di immobili la norma disciplina che in caso di successione o donazione, l’applicazione delle agevolazioni prima casa ai fini delle delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, sono concesse anche se solo uno degli eredi dia la dichiarazione nell’atto di possedere i requisiti come previsto dall’articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle imposte di registro ex legge 342/2000, articolo 69, comma 3).
Occhio poi a sorvegliare sempre il soggetto che ha reso le dichiarazioni nell’atto per cui se ancora non aveva spostato la residenza fategliela spostare altrimenti anche in quel caso perderete i benefici prima casa per decadenza di uno dei requisiti o anche nel caso di riacquisto entro l’anno.
Donazione prima casa
Nel caso della donazione, al pari dell’acquisto sarà necessario rendere le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti prima casa, al momento della donazione. Questo è quanto stabilito dai commi 3 e 4 dell’articolo 69 della Legge n. 342. Ricordate sempre le franchigie viste nell’articolo dedicato alle imposte sulle successioni o donazioni che sono di un milione di euro nel caso per esempio dei figli.
L’articolo 69, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342 prevede infatti l’applicazione in misura fissa delle imposte ipotecaria e catastale per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso e per la costituzione e il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni e donazioni, “... quando, in capo al beneficiario, ovvero in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall’articolo 1, comma 1, quinto periodo, della Tariffa, Parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131″ (che tradotto in parole povere significa requisiti prima casa).
La richiesta dell’agevolazione prima casa ai fini dell’applicazione dell’imposta ipotecaria e catastale (e non dell’imposta di registro) in misura fissa passa per la compilazione di una dichiarazione sostitutiva circa la presenza dei requisiti prima casa.
Donazione entro cinque anni della prima casa
Spesso si chiede se è possibile procedere con la donazione entro il quinquennio dalla stipula originaria dell’atto con benefici prima casa e se questa è una condizione che porta alla perdita dei benefici. La risposta è affermativa, se donate la propria casa entro i cinque anni perderete i benefici prima casa e dovrete ridare indietro la minore imposta di registro pagate oltre al pagamento delle sanzioni sempre che non rinunciate prima all’agevolazione con istanza scritta. Tuttavia se la cedete invece che donarla la plusvalenza derivante dalla vendita dell’immobile non sarà tassata se dimostrate che avete destinato la casa ad abitazione principale per la maggior parte del periodo intercorrente tra la stipula dell’atto e d il successivo atto di vendita. I benefici non saranno persi sempre che entro un anno dalla vendita non si procederà nuovamente al riacquisto di altro immobile da destinare ad abitazione prima casa.
Donazione casa ai figli prima del decesso
Se state pensando ai vostri figli vi invito a leggere l’articolo dedicato proprio alla donazione ai figli della casa e delle implicazioni che da questo ne possano scaturire ai fini del redditometro per voi o per i vostri figli.
Le agevolazioni prima casa possono essere fruite anche nel caso di donazione o successione dell’immobile casa, abitazione immobile o legato o nuda proprietà e vediamo qui con quali particolarità e quando vi sono eventuali esclusioni ai fini delle tasse e delle imposte da pagare.
Donazione casa ai figli prima del decesso
Se state pensando ai vostri figli vi invito a leggere l’articolo dedicato proprio alla donazione ai figli della casa e delle implicazioni che da questo ne possono scaturire ai fini del redditometro per voi o per i vostri figli.
Spostamento della residenza di uno dei due coniugi libera anche l’altro
In caso di coniugi sposati in regime di comunione legale non ha importanza se uno dei due coniugi non abbia spostato la residenza se il bene rientra nella comunione di beni in quanto ciò che rileva è la destinazione della casa al nucleo familiare.
Qualora si verifichino per finire a seguito di successioni o donazioni aventi ad oggetti la proprietà o di altri diritti reali il contribuente, stante sempre il rispetto dei requisiti visti sopra previsti dalla normativa può avvalersi della possibilità di versare le imposte ipotecaria e catastale e di registro in misura fissa. Qualora poi si decida per un futuro acquisto di altra casa si potranno godere ugualmente dei benefici (Cfr CM n. 44 del 2001).
Nella Circolare 2 del 2014 l’agenzia delle entrate chiarisce che per effetto del richiamo operato dall’articolo 69 alla Nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa, deve ritenersi che l’agevolazione prevista, ai fini delle imposte ipotecaria e catastale, per i trasferimenti e per gli atti di costituzione di diritti immobiliari su fabbricati prima casa, derivanti da successione o donazione risulti applicabile anche in data successiva al primo gennaio 2014, ancorché per effetto della riformulazione dell’articolo 1 della Tariffa sia stato abrogato il quinto periodo di detta disposizione.
In applicazione di quanto previsto dal richiamato articolo 69 della legge n. 342 del 2000, e tenuto conto delle modifiche introdotte dal già citato articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2013, pertanto, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute, a decorrere dal primo gennaio 2014, nella misura di 200 euro ciascuna.
Restano, inoltre, dovuti l’imposta di bollo, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali. Si precisa, infine, che il rinvio effettuato dal comma 3, alle case di abitazioni non di lusso, deve essere inteso, come chiarito ai fini delle agevolazioni prima casa per l’imposta di registro, riferito alle case di abitazione, ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Casi di Agevolazioni prima casa
In sintesi potremmo trovarci di fronte poi seguenti casi anche affrontati dalla circolare 44 dell’agenzia delle entrate in cui riepiloga i casi di esenzione prima casa nella successione:
- un solo beneficiario e un solo immobile
- un solo beneficiario e più immobili
- più beneficiari e un solo immobile
- più beneficiari e più immobili.
Nel caso di un solo beneficiario ed un solo immobile laddove il valore sia inferiore alla franchigia e possegga i requisiti prima casa l’imposta di registro o si successione è fissa di 200 euro immobile.
Nel caso di più immobili casi dovrà comunque guardare al valore e si pagherà l’imposta come sopra al rispetto di entrambi i requisiti altrimenti si andrà con la proporzionale imposta ipotecaria e catastale che trovate sopra riepilogate.
L’esenzione varrà fino al valore complessivo della franchigia.
Nel caso di più beneficiari per un solo immobile dei quali solo uno rispetta i requisiti prima casa abbiamo visto che questi libera tutti per cui pagheranno tutti solo 200 euro a testa.
Pertinenze
Per le pertinenze vale sempre il principio secondo cui per l’acquisto di beni pertinenziali, ma solo per una pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie, C/2 cantina o soffitta, C/6 garage o box, C/7 tettoia o posto auto
Vi consigliamo di leggere anche i seguenti articoli per avere una visione più ampia della tassazione nel settore immobiliare:
Guida gratuita Agevolazioni prima Casa
Convivente ed Eredità: cosa cambia
Vediamo quali diritti ha il convivente sull’eredità del defunto compagno
Diritti del compagno Convivente nell’eredità
Nel caso in cui procediate alla vendita prima del quinquennio e non potete effettuare il riacquisto entro l’anno (motivo per cui sareste sanzionati con il 30% + gli interessi) leggete l’articolo dedicato alla rinuncia delle agevolazioni prima casa.
Potete consultare anche la guida alle successioni che vi spiega cosa fare per punti.
Nuovo Articolo dedicato alla donazione di denaro: come evitare accertamenti del fisco
Esempio Calcolo Tassa Donazione e Successione
Consulta l’articolo gratuito dedicato a Esempio calcolo Tasse di successione
Vendita prima dei 5 anni nei casi di separazione o divorzio
Come vedete nell’articolo di approfondimento non si verifica recupero a tassazione dell’imposta di registro non versata nei casi di separazione o divorzio tra coniugi qualora questa sia conseguenza del riassetto patrimoniale tra i coniugi.
Vendita Casa Ereditata: Tassazione ed Esenzione
Vendita Prima casa in caso di separazione o divorzio: come funziona
Agevolazioni Prima Casa: Quali Tipi di Immobili Beneficiano dell’agevolazione
Plusvalenza Vendita Casa prima e dopo i Cinque anni: Quale Tassazione di applica?
Calcolo Imposta Successione e Registro
Donazione Immobile al coniuge separato e divorziato: Come funziona la tassazione in caso a entrambi
Sanzioni Agevolazioni Prima casa non spettanti
Rinuncia Agevolazioni Prima casa per evitare le multe
Donazione di denaro Contante: Quali rischi si corrono
E’ importante che proceda subito alla rinuncia delle agevolazioni in quanto cos’ non sarà sanzionata con il 30% + gli interessi. L’articolo lo trvoa a questo link (però mi scusi se non erro nel testo lo cito: http://www.tasse-fisco.com/case/rinuncia-gevolazione-prima-sanzioni-multe-18-mesi/8935/
Nel 2009 ho acquistato prima casa con agevolazione del 3%. Il cambio di residenza è stato effettuato entro i 18 mesi, come previsto dalla legge. Tra qualche settimana procederó alla vendita dell’appartamento. Oltre a pagare la differenza dell’imposta come posso quantificare le altre spese ( sanzioni ecc)?grazie
Vorrei sapere nel caso in cui tre fratelli siano eredi della madre e due di essi abitano in immobili oggetto dell’eredita’e ne sono gia’ in parte proprietari perche’ eredi alla morte del padre possono dichiarare l’immobile in cui risiedono da tempo come prima casa e usufruire
dell’agevolazioone prima casa nel pagamento della tassa di successione?Questo anche se sono gia’ proprietari pro quota di altri immobili 2a casa insieme alla defunta madre in quanto ereditati alla morte del padre?
Nel ringraziarLa per la gentile ed esauriente risposta, vorrei porLe un ulteriore quesito: “Qualora mia moglie avesse acquistato la casa in Puglia con i benefici per la prima casa ed ora la vendesse per acquisirne una nuova a Roma, avrebbe diritto ad usufruire dei benefici di cui sopra?”. Grazie
Sua moglie dovrebbe ragionare in caso di seprazione di beni come se lei fosse un soggetto terzo e come tale dovrebbe verificare se rispetta i requisiti principali ossia se la casa in puglia venne acquistata con i benefici prima casa.
Buongiorno, desidererei chiedere un chiarimento circa i requisiti necessari per usufruire delle agevolazioni sulla prima casa. Mia moglie è proprietaria di un appartamento in puglia, dove comunque non è residente, ed io sono proprietario di un appartamento, per il quale ho già fruito delle agevolazioni sulla prima casa, in un comune della provincia di Roma. Qualora mia moglie acquistasse un appartamento in un comune di Roma diverso da quello dove è situato l’appartamento di mia proprietà, considerato che siamo in regime di separazione dei beni e che gli immobili di proprietà sono stati acquisiti prima del matrimonio, potrebbe usufruire delle agevolazioni sulla prima casa? Grazie.
salve,sono sposata in regime di separazione dei benied ho avuto la residenza fino a due anni fa nella casa di proprietà della madre di mio marito. Mia suocera è deceduta cinque anni fa lasciando l’immobile al 50 % a mio marito e a sua sorella .due anni fa ho acquistato una casa in un comune diverso con il mutuo interamente intestato a me; avendo spostato la mia residenza ho usufruito delle agevolazioni prima casa. Mio marito e mio figlio hanno invece lasciato la residenza nella vecchia abitazione. Il quesito è questo: finalmente l’immobile di proprietà dei due eredi è stato diviso e ora mio marito è proprietario di uno dei tre appartamenti. Vorremmo ristrutturarlo e portarci la residenza della famiglia vendendo ovviamente il mio. Potrei venderlo acquistando la metà di quello di mio marito? Eviterei in questo modo di perdere le agevolazioni di cui ho usufruito nell’acquisto della mia casa? Inoltre vorrei sapere se i cinque anni per mio marito partono dal momento in cui ha ereditato o dal momento in cui è avvenuta la divisione. Questo nell’ eventualità decidessimo di vendere la sua e spostare la residenza in quella di mia proprietà. Mi scuso per la lungaggine e ringrazio anticipatamente
Grazie
eredito con mia sorella una casa su cui io ci abito, al momento della morte di mio padre la casa non era accatastata, godo dell’agevolazione 1 casa? e poi sicome ha un cortile grande in futuro devoi dividerlo e mia sorella la dua parte la vuol vendere mentre io mi tengo la casa su cui abito, in questo caso poi perdo l’agevolazione?
grazie Saluti Mauro
Buongiorno,sono in possesso di un solo appartamento in cui attualmente abito su cui grava un mutuo e sui cui ho usufruito delle agevolazioni fiscali prima casa. Vorrei venderlo estinguendo anticipatamente il mutuo e sono passati giusti 5 anni dalla data del rogito ma non procederei ad alcun altro acquisto (premetto che sono separato da mia moglie che vive nella sua casa di esclusiva propietà e l’acquisto del mio appartamento l’ho effettuato dopo la separazione).
Il mio dubbio è questo:
mia madre, che abita in altra regione e comune, è in possesso di un solo appartamento in cui abita che lascerà ai figli (io ed altri due che abitano e lavorano nel suo stesso Comune). In fase di successione se ho ben capito io , se ho già venduto il mio appartamento, potrò dichiarare che non sono in possesso di alcun immobile ed usufruire così assieme ai coeredi delle agevolazione prima casa.
In caso invece donassi l’appartamento a due dei miei quattro figli senza alcun vincolo (es.usufrutto)?
Attendo risposta e ringrazio.
Proprio proprio chiara ammetto che non lo è stata. Tuttavia vi posso direche per fuire dei benefici prima casa dovreste leggere l’articolo appositamente scritto che trovate in questo link http://www.tasse-fisco.com/case/prima-casa-2010-agevolazioni-fiscali-imposta-registrochi-come-quando-quanto-vale/1944/. Glielo dico perchè i benefici come lei saprà sono subordiati ad una serie di requisiti.
Poi se sta parlando invece della detrazione degli interessi passivi sul mutuo allora può leggere anche l’articolo appositamente scritto sul tema: http://www.tasse-fisco.com/interessi-sui-mutui/interessi-passivi-detrazionemutuo-detrazione-730-2010-quanto-come-dove-indicazione/2392/
Salve, io e mio marito siamo in separazione di beni. Abbiamo una casa di proprietà (quindi l’attuale prima casa ) da ormai 14 anni cointestata al 50% entrambi ed una casa al mare sempre cointestata ,che quindi non sarebbe di residenza. Vorremmo comprarne una nuova nello stesso comune dove sono le altre due…innanzitutto previo trasferimento della sua quota del 50% attraverso la donazione , ma solo sulla casa di attuale residenza. L’altra in realtà sarebbe sempre ad uso vacanza per entrambi. In tal caso , fermo restando che non siamo nè separati e nè divorziati ci è stato proposto da un notaio (poichè dovremmo fare un mutuo consistente) di far intestare il mutuo a mio marito, il quale, attraverso la donazione verso di me, non risulterebbe avere più prima casa e pertanto potrebbe usufruirne fiscalmente con questo acquisto. Tutto questo sarebbe possibile? Quali potrebbero essere le cause della perdita dei benefici per la prima casa se ciò fosse possibile? Io poi dovrei sempre mantenere la mia residenza in quella di mia esclusiva proprietà o magari spostarmi e sequire la famiglia nella nuova casa solo cambiando domicilio? Forse non sono stata molto chiara ma vorrei capire solo se esiste una giusta soluzione . Grazie
Sta leggendo l’articolo sbagliato. dovrebbe leggere quello dedicato proprio all’Iva al 4%. Provi con il motore di ricerca interno al sito.
salve,
volevo chiedere, sto facendo una casa di nuova costruzione ,( per me risulta come prima casa),la recinzione in ferro che verra fatta puo essere acqustasta con l’ iva ridotta al 4%?
grazie e a presto
Da come la descrive è come se non avessero visto che siete coniugi e come tali se siete rimasti li dove risiedere e di fatto è solo cambiata la composizione del diritto di proprietà ma tra coniugi per cui seppure è vero che se avete violato il requisito che impone di non cedere l’abitazione entro il quinto anno è pur vero che la vendita, il diritto sottostante, ed il beneficio che tale diritto tutela è pur sempre nelle dispoinibilità dei coniugi che proprio il beneficio tutela entrambi. Io direi di parlare con il funzionario che ha messo l’atto e di vedere se l’accertamento non è partito in automatico. Altrimenti provi a rivolgersi ad un dottore commercialista esperto di contenzioso che può assisterla.
salve, io e mio marito abbiamo acquistato nel 2008 un immobile usufruendo delle agevolazioni fiscali x acquisto prima casa, a distanza di un anno mio marito mi ha donato il suo 50% dell immobile conservando pero l usufrutto sullo stesso, a conti fatti non e’ cambiato nulla, viviamo sempre in questa casa pagando i.l mutuo regolarmente e senza aver variato residenza….abbiamo rx accertamento tributario in cui ci viene contestata la decadenza delle agevolazioni fiscali x effetto della donazione e ovviamente c viene chiesto il pagamento dell’imposta x differenzasenza agevolazioni….. ci sono presupposti x eventuale ricorso? grazie
Io e mio marito siamo in comunione di beni possediamo 3 appartamenti di cui 2 ceduti in uso come abitazione di residenza a 2 dei nostri figli. al 3°figlio vorremmo dare la nostra abitazione di residenza dove lui verrebbe ad abitare ed acquistare una casa più piccola per noi che diventerà la nostra abitazione principale. Possiamo acquistare con l’agevolazione fiscale 1°casa?
Grazie per la risposta
No, l’agevolazione prima cas avale solo sull’acquisto di una casa e basta e nel rispetto anche degli altri requisiti e dichiarazioni da rendere nell’atto
Non sembrerebbero esservi impedimenti, ma si coordini con la ditta che seguirà i lavori sulle modalità di fatturazione.
Salve mio padre ci ha donato la sua casa ed io e i mie 2 fratelli l abbiamo divisa in 3 parti uguali.
Essendo per noi la nostra prima casa possiamo usufruire della agevolazione Dell IVA al 4 anche se e una ristrutturazione?
Buongiorno, convivo con una ragazza in 1 immobile soggetto a edilizia popolare/convenzionata (convenzione stipulata tra Comune e costruttore poco + di 10 anni fa) acquistato a settembre 2010 e intestato 50% a me e 50% a lei.
Per atto di successione di 3 mesi fa, la mia ragazza è divenuta proprietaria di 1 casa presso lo stesso Comune per 1/3 e un’altra casa di 1 altro Comune per 1/6, per le quali paga l’ICI come seconde case. Se non ho capito male non dovrebbe perdere le agevolazioni usufruite per l’acquisto prima casa di settembre 2010, giusto?
Inoltre vorremmo acquistare 1 nuova casa in edilizia libera in una frazione dello stesso Comune con data rogito marzo 2014 quindi dopo solo 3 anni e mezzo dall’acquisto della ns. prima casa.
Se non ho capito male potremo acquistare la nuova casa anch’essa con le agevolazioni prima casa, ma il requisito è vendere la casa acquistata a settembre 2010 entro marzo 2015.
E’ necessario vendere entro marzo 2015 anche le altre 2 case per le quali è diventata proprietaria a seguito successione?
Cortesemente mi corregge anche se ho detto delle inesattezze?
Purtroppo no in quanto tra le norme agevolative previste per l’acquila si è sempre parlato solo di sospensione nel pagamento di alcune imposte e di interruzione dei procedimenti di sfratto. Tuttavia (anche se lo dico non previsto dalla legge) potrebbe fare un’istanza preventiva all’agenzia delle entrate chiedendolo, magari andando direttamente lì. Potrebbe essere lo spunto per far promuovere un decreto in tal senso limitato a quelle persone che in effetti ancora non possono rientrare nelle loro case.
Salve, circa 8 anni fa ho acquistato con l’agevolazione prima casa, un immobile nella città dell’aquila. Ora, con il terremoto, mi trovo con un’immobile nella zona rossa e quindi impossibilitato ad accedervi ed effettuarvi qualsiasi lavoro.Visto che in italia le cose sono a rilento, volevo comprare un’altro immobile e avere nuovamente il beneficio prima casa. E’ possibile?
Buongiorno, sto’ costruendo casa con iva agevolata 4% nel frattempo e’ venuto a mancare mio padre il quale mi ha lasciato in eredita’, al 50% con mia sorella,una casa nello stesso comune. Posso ancora usufruire di tale agevolazione?
Grazie
Se si vende abitazione prima dei cinque anni dall’apertura della successione, nella quale si è usufruito della detrazione fiscale 1^ casa (eredi successione: coniuge e 2 figli), l’altro coniuge può acquistare nuovamente un’abitazione usufruendo delle agevolazioni prima casa? Se sì qual’è la percentuale ordinaria dovuta per le minori imposte pagate in successione?
salve, vorrei capire meglio faccio il mio esempio: ho acquistato la prima casa prima del matrimonio dopo 7 anni ho deciso di cambiare casa ma non voglio venderla, allora dato che com mia moglie abbiamo comunione di beni ma effetivamente la casa è intestata solo a me adesso come posso usufruire dell agevolazione di prima casa :e possibile comprarla come nuda propietà e usufrutto mia moglie? e poter avere le agevolazioni fiscali?? ed altrettanto trasferendo la mia residenza nella nuova casa in modo da potermi scaricare gli interessi di mutuo? (p.s. mia moglie non ha reddito)
grazie distinti saluti