La rete internet sta incontrando un nuvo percorso di crescita sostenuta per effetto delle diverse compagnie telefoniche stanno procedendo all’implementazione della fibra ottica su tutto il territorio nazionale. Non sono solo le gandi città ad essere impattate ma anche i piccoli comuni che richiedono una rete internet sempre più potente e performante. Una rete in grado di gestire flussi di dati ingenti e costanti nel tempo.
Il divario con gli altri paesi europei, soprattutto a livello di piccoli comuni è molto alto. Lo smart working ha poi intensificato questa richiesta e l’ha rese sempre più capillare proprio in virtù della diversificazione delle delle geografie in cui i lavoratori esercitano la loro attività.
La fibra ottica consente un accesso facile ed immediato ad internet. Anche i condomini si trovano a dover gestire le richieste da parte di operatori di far transitare la fibra attraverso i condomini. Gli amministratori devono sapere se possono dare il permesso. Se è necessario acquisire il consenso da parte dei condomini e se richiesta una maggioranza all’interno di una assemblea con regolare convocazione.
Fibra ottica nei condomini: cosa sapere
Prima d tutto è necessario sapere che esistono delle leggi che disciplinano l’installazione di fibre ottiche a banda larga nei condomini.
Partiamo quindi da una delle elggi principali da conoscere: La LEGGE 17 dicembre 2012, n. 221: Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012 – Supplemento Ordinario n. 208) – In vigore dal 19 dicembre 2012 prevede all’articolo 14 – Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali:
L’operatore di comunicazione durante la fase di sviluppo della rete in fibra ottica può, in ogni caso, accedere a tutte le parti comuni degli edifici al fine di installare, collegare e manutenere gli elementi di rete, cavi, fili, riparti, linee o simili
apparati privi di ((emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza.))
Il diritto di accesso è consentito anche nel caso di edifici non abitati e di nuova costruzione. ((L’operatore di comunicazione ha l’obbligo, d’intesa con le proprietà condominiali, di ripristinare a proprie spese le parti comuni degli immobili oggetto di intervento nello stato precedente i lavori e si accolla gli oneri per la riparazione di eventuali danni arrecati.
Mi sembra chiaro che da questo comma potete subito comprendere come:
1 – L’operatore economico ossia il tecnico che installa al fibra o l’ingegnere che prenderà contatti con l’amministratore di fatto potrà accedere alle parti comuni. L’amministratore non potrà impedirlo.
2- una volta individuate le parti dove far transitare la fibra (che poi sono nella maggior parte dei casi gli stessi percorsi che utilizzavano i cavi della SIP o della TELECOM) l’amministratore deve dare informativa ai condomini avvertendoli dell’imminente inizio dei lavori.
I condomini non potranno opporsi ma potranno individuare altri percorsi o manifestare paeticolari esigenze.
Le uniche limitazioni o elementi che potranno impedire l’installazione della fibra saranno quelli di dimostrare che l’edificio non è idoneo a ospitare elemeti di reti ad alta velocità o che non vi sia spazio a sufficienza per l’installazione della rete se non compromettendo la funzionalità di elementi strutturali o impianti.
L’operatore potrà tuttavia proporre modifiche a sua responsabilità e soprattutto a suo costo, comprensivo non solo della posa in opera ma anche del ripristino nel precedente stato di fatto. Nella sostanza se rompono muri, pareti e fanno tracce dovranno anche occuparsi che sia ripristinato esteticamente nel precedente stato di fatto. Non si capisce tuttavia come e quanto questa previsione sia disattesa nel caso di interventi che passano attraverso il manto stradale dove lasciano solchi anche pericolosi per coloro che transitano.
E’ possibile anche impedire l’installazione se esiste un rischio di incolumità , insicurezza per la sanità pubblica oppure la sia installazione possa compromettere le infrastrutture critiche nazionali o ancora sussista il rischio di grave interferenza dei servizi di comunicazioni erogati mediante la stessa infrastruttura fisica.
L’operatore dovrà altresì individuare anche eventuali soluzioni più favorevoli se esistano.
La norma infatti prevede un obbligo di intesa con le parti condominiali. Questo obbligo esercita una funzione biunivoca nel senso che i condomini non possono trovare scuse o ritardare eccessivamente l’intervento.
V’è da dire che i condomini, nel caso della fibra orami sono ben lieti di ricevere questo servizio perchè orami la generazione di coloro che utilizzano interne è maggiore di coloro che no lo utilizzano.
Problema esposizione a radiazioni
Alcuni, forse anche correttamente, lamentano il rischio di esposizione alle emissioni e no hanno tutti i torti. Basti pensare come meno di 10 anni fa nei condomini era possibile vedere solo una o due reti adsl e oggi contarne una per ogni interno condominiale oltre ai vari hotspot e reti creati o creabili dai cellulari. Questo rende la dimensione della crescita del mercato e con questo anche delle radiazioni a cui siamo esposti.
Senza realmente conoscere gli effetti che questi determineranno sulla salute dei cittadini. Test sull’utilizzo massimo e intenso sui topi non disegnano senza dubbio uno scenario rassicurante.
Tuttavia è bene sapere che la Legge supera questa preoccupazione in modo abbastanza netto identificando delle soglie di attenzione a livello di emissioni ma anche prevedendo che questa si debba intendere come indice di cautela e non un divieto. Come leggete sotto infatti la norma prevede che :” Ferme restando, per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, le vigenti le disposizioni contenute nel decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 2003, recante fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003, si prevede che:
a) i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all’allegato B del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 si assumono a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti anche a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze nei seguenti casi:
1) all’interno di edifici utilizzati come ambienti abitativi con permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere;
1) all’interno di edifici utilizzati come ambienti abitativi con permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere;
2) solo nel caso di utilizzazione degli edifici come ambienti abitativi per permanenze non inferiori a quattro ore continuative giornaliere, nelle pertinenze esterne, come definite nelle Linee Guida di cui alla successiva lettera d), quali balconi, terrazzi e cortili (esclusi i tetti anche in presenza di lucernai ed i lastrici solari con funzione prevalente di copertura, indipendentemente dalla presenza o meno di balaustre o protezioni anti-caduta
Scarica il testo della Legge-221-2012-Misure-urgenti-crescita-economicaDownload
Edifici Nuova costruzione: nuove regole per la fibra
La Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, interviene anche sugli edifici di nuova costruzione prevedendo che questi dovranno essere equipaggiati con una infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete.
Responsabilità dell’amministratore per la fibra ottica
Per quello che concerne i doveri dell’amministratore e le responsabilità connesse a questa attività possiamo dire che non vi sarebbe un obbligo formale di convocazione dell’assemblea né tanto meno l’obbligo di raccogliere una deliberazione favorevole. Tuttavia consiglio di riunire l’assemblea prima dell’inizio dell’intervento in modo da analizzare le istanze dei singoli condomini e raccogliere eventuali elementi che potrebbero far emergere un’impossibilità o fattori di rischio per i condomini. Una volta analizzate le diverse istanze e averle condivise con l’operatore si potrà procedere all’avvio dei lavori.
Installazione Condizionatori: permessi, divieti e comunicazioni al condominio