Proroga Cedolare secca su affitti 2023: codice tributo, sanzione ritardo, costi, modelli RLI

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La proroga della cedolare secca è obbligatoria e va effettuata utilizzando il modello RLI con apposito codice tributo ed entro la scadenza di 30 giorni dalla naturale scadenza del contratto utilizzando l’apposito modello RLI e versando le relative imposte con modello F24 Elide; nel seguito vi darò anche importanti chiarimenti nel caso in cui abbiate dimenticato di farlo come molti di voi al fine di non ricadere nelle ipotesi di decadenza che vi potrebbero portare all’applicazione della tassazione ordinaria IRPEF in luogo di quella sostitutiva.

Vedremo anche le novità introdotte dal Decreto Crescita n. 34/2019 riguardanti la proroga ed il rinnovo tacito.

Quando si presenta la proroga della cedolare secca: proroga ordinaria

Partiamo dal presupposto che se non avete effettuato la proroga per l’agenzia delle entrate avete deciso di applicare il regime di tassazione ordinario che si traduce nel versamento dell’Irpef e dell’imposta di registro ordinaria per cui parliamo del 23% minimo calcolato sul 95% del canone percepito nell’anno di imposta. Ai fini dell’imposta di registro invece si aspetterà in media l’1% o il 2% e lo stesso vale per l’adeguamento Istat.
Ma se siete come molti che hanno dimenticato di effettuare la proroga e vi siete visti notificare un accertamento d parte dell’agenzia delle entrate non andate nel panico.

Per proroga non si intende che ogni anno dovrete presentare il modello RLI ogni anno ma ogni scadenza naturale del contratto a seconda di quello che avete scelto. Dal 19 settembre 2017 entra in gioco il nuovo modello RLI 2018

Provvedimento 19 Settembre Modello_RLI pdf

Nel caso del classico contratto d uso abitativo 4+4 per esempio la proroga andrà effettuata al quarto anno di scadenza. La stessa cosa per i contratti a canone concordato 3+3 al termine del terzo anno.

Non vi scordate di presentare la proroga anche per la cedolare secca. Se vi siete sbagliati invece ricordate che potete presentare il ravvedimento operoso per potervi comunque rientrare. Andrà sanata la posizione attraverso la comunicazione ed il versamento di una piccola sanzione. Ma non aspettate troppo tempo.

Leggete a tal proposito l’articolo dedicato al ravvedimento operoso sulla cedolare secca che trovate linkato alla fine di questo.

Sanzione se dimentico il modello RLI

Senza modello RLI sarete soggetti alla sola sanzione amministrativa di 100 euro da versare con modello F24 Elide. Il codice tributo da utilizzare dovrebbe essere “1509 – Locazione e affitto di beni immobili sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

Sanzioni per omessa cedolare secca entro la scadenza

Se invece vi siete scordati il versamento della cedolare il discorso è diversi in quanto si applicherà la stessa sanzione prevista per l’omessa registrazione del contratto il cui importo va dal 120% al 240% dell’imposta dovuta su base annuale.

Se invece avete “casualmente” scordato di dichiarare parte del canone invece la sanzione andrà dal 200% al 400% della maggiore imposta dovuta mentre in fase di accertamento fiscale avente ad oggetto il ritardato versamento allora la sanzione da ravvedimento sarà pari al 30% dell’imposta dovuta aumentata degli interessi attivi.

Nel caso invece vi scordiate di registrare la risoluzione anticipata del contratto di affitto allora entro 30 giorni potrete ravvedervi con il versamento di 35 euro mentre se andate oltre 67 euro.

Decreto Crescita: Cosa cambia e quali novità

Non sarà più considerato un adempimento sanzionabile l’omessa comunicazione della proroga del contratto di affitto su cui è stata esercitata opzione per la cedolare secca. Le novità introdotte dal  Decreto crescita si sostanziano in una semplificazione del processo di proroga e di rinnovo tacito del contratto. Viene infatti soppresso l’obbligo di comunicazione di proroga per i contratti che aderiscono alla cedolare secca e viene previsto il rinnovo tacito alla scadenza per un biennio per i contratti di affitto a canone agevolato.

Non sarà punibile nè la tardiva o nè l’omessa o mancata comunicazione della proroga o della risoluzione di un contratto di affitto con opzione per la cedolare secca. La novità è stata introdotta dal Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019).

Proroga Ante Decreto Crescita

Prima del 2 Dicembre l’omessa comunicazione della proroga con modello RLI implicava la decadenza dal regime mentre dal 3 dicembre 2016 la fattispecie viene sanzionata solo con una ammenda pari a 100 euro da versare con modello F24 Elide e con il codice tributo che vedrete nel seguito.

La novità è stata accolto con favore dal popolo dei contribuenti che giustamente non capisce perché deve confermare ogni volta un regime effettuando comunicazioni all’agenzia delle entrate quanto potrebbe essere più semplice trattarlo non più come regime opzionale ma come quello naturale di applicazione dell’imposta sugli affitti.

Proroga cedolare Post Decreto Crescita

La Legge 225/2016 ha previsto una riduzione della pena collegata a tale dimenticanza per cui a far data dalla sua entrata in vigore ora viene disciplinato che la mancata o omessa, parziale o errata presentazione del modello RLI con cui si comunica l’eventuale proroga del contratto facendo opzione per la cedolare secca “non comporta la revoca dell’opzione” semprechè il proprietario o l’inquilino siano in regola con il versamento della tassa sugli affitti (è un’imposta). Anche nel 2017 pertanto potrete godere della novità e non incorrere in sanzioni se non nei casi riepilogati nel seguito.

Il decreto fiscale richiede il pagamento della cedolare e l’indicazione in dichiarazione dei redditi mentre dimentica l’obbligo di non aggiornare il canone: questione più teorica che pratica in tempi di deflazione, ma resta una formulazione ambigua.

La nuova norma non menziona neppure l’obbligo di inviare la raccomandata all’inquilino. Quindi la permanenza nella tassa piatta è salva senza necessità di spedire alcuna lettera al conduttore.

L’abrogazione del regime sanzionatorio introdotta dal Decreto Crescita n. 34/2019 ha efficacia retroattiva per cui vale anche per eventuali violazioni commesse prima del 30 giugno 2019.

Articolo 3 bis

Da Leggere

Art. 3 bis Soppressione dell’obbligo di comunicazione della proroga del regime della cedolare secca e della distribuzione gratuita dei modelli cartacei delle dichiarazioni

In vigore dal 30/06/2019

Modificato da: Legge del 28/06/2019 n. 58 Allegato

1. Al comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di cedolare secca sui canoni di locazione, l’ultimo periodo e’ soppresso.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 0,9 milioni di euro per l’anno 2019 e a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

3. Al comma 2 dell’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in materia di dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

Se non fossi stato chiaro pertanto dal 30 giugno 2019,  viene soppresso l’obbligo di comunicazione della proroga.

Compilazione e Presentazione del modello RLI: come fare

Calcolo Acconto e Saldo cedolare secca sugli affitti

Riferimento normativo

Articolo 7-quater D.L. 193/2016, comma 24

5 Commenti

  1. Oggi 16 gennaio 2023 ho chiesto con email ad Ag.Entrate di Trento cosa dovevo fare per proroga della cedolare secca , dopo il 4° anno.
    Risposta: compilare il nuovo modello Rli,
    dichiarando la proroga.

  2. dal 30 giugno 2019 viene soppresso l’obbligo di comunicazione della proroga. La frase prima vale per il pregresso che comunque potreste ravvedere

  3. Anch’io vorrei capire meglio la pria frase dell’articolo recita: La proroga della cedolare secca è obbligatoria e va effettuata utilizzando il modello RLI.
    Poi pero’ viene scritto “Se non fossi stato chiaro pertanto dal 30 giugno 2019, viene soppresso l’obbligo di comunicazione della proroga”. Potete chiarire meglio ? Grazie

  4. da quanto sopra riportato si evince che, dopo i primi 4 anni di cedolare secca ed ulteriori 2 anni, alla scadenza di quest’ultimi, non è più previsto l’obbligo di rinnovo della cedolare secca presso l’Agenzia delle Entrate. Ditemi se è così oppure se sbaglio. Grazie infinite

  5. ci sono comunicazioni da fare in caso di cessazione alla scadenza del contratto con la cedolare secca ?

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