Provvigioni agenzie immobiliari 2023: detrazione 19% nel 730, dopo l’acquisto di casa

102
113203
Provvigioni sulla casa

Le detrazioni fiscali Irpef sulla casa comprendono anche le provvigioni pagate alle agenzie immobiliari o intermediari e costi di intermediazione, e che potrete indicare nel 730 o nel modello unico, per risparmiare qualcosa sulle tasse. Vedremo quindi come e quanto potersi detrarre per i costi di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’appartamento o di casa. Le spese ed i costi per l’intermediazione, ossia le provvigioni che corrispondiamo alle agenzie immobiliari, ai rivenditori e simili, possono essere molto salate (costose) e si possono aggirare intorno anche al 6% talvolta con un  limite massimo.

In questo articolo vi chiarisco quali sono gli importi, quanto vale la detrazione, come fare per calcolarla e come indicarla nella dichiarazione dei redditi 730 (o modello unico, a seconda che abbiate o meno una partita Iva).
Il legislatore fiscale agevola pertanto anche questa tipologia di voce sempre che sia diretta all’acquisto di una abitazione principale che avete avuto modo di chiarire cosa significa nell’articolo dedicato proprio all’abitazione principale o prima casa.

Quanto posso portare in detrazione come provvigioni di intermediazione immobiliare

Se pensiamo che le spese di intermediazione raggiungono attualmente percentuali anche del 4% sul prezzo di acquisto o di cessione possiamo immaginare che la detrazione (anche se dopo vedremo che esistono dei limiti) potrebbe essere interessante. Tuttavia andate cauti e non sfregatevi le mani perchè ovviamente esistono delle limitazioni in base alla tipologia di soggetto percettore delle provvigioni e dell’importa della provvigione corrisposta.

Limite alla detrazione sulle provvigioni

Il legislatore fiscale ha comunque posto un limite moto basso per la detrazione sulle provvigioni in quanto nonostante su una casa di modeste dimensioni supponiamo del prezzo di 200 mila euro (anche se ormai ci compri ben poco con 200 mila euro) presumibilmente avremo una intermediazione del 3% e quindi 6.000 euro di costi aggiuntivi per provvigioni. Di queste 6.000 il legislatore fiscale ci riconosce una detrazione massima di 1.000 euro, da calcolarsi come il 19% della provvigione sostenuta.

Chiarimento e risposta sul limite su cui calcolare il 19%

A mio avviso il limite  su cui calcolare la detrazione può essere massimo di 1.000 euro per cui va da se che la detrazione massima può essere massimo di 190 euro come anche sostenuto dall’agenzia delle entrate in un suo commento contenuto nella circolare 28 del 2006.

Purtroppo il legislatore fiscale non ha ben chiare le provvigioni che paghiamo per l’acquisto di casa… e 1.000 euro sono ben poco rispetto al totale sostenuto sull’acquisto; questa agevolazione a mio parere sono perdite di gettito che hanno un ridotto effetto e non vengono quasi percepite dal contribuente.

Quali sono gli intermediari immobiliari che ci permettono di fruire della detrazione

Gli intermediari devono essere iscritti come agenti immobiliari in base alla Legge n. 39 del 1989 che ne disciplina anche le modalità di iscrizione e adesione. Dopo aver capito cosa si intende per abitazione principale ai fini fiscali potete prendere in considerazione quali sono le provvigioni che godono di questa detrazione e quali sono le caratteristiche che devono avere gli intermediari immobiliari per poter farci fruire della detrazione.

Cosa si intende per costo intermediazione o provvigione e quando scatta

Ricordo che per intermediazione si ritiene solo quella strettamente inerente la compravendita dell’immobile, casa o appartamento, a nulla rilevando ai fini della detrazione eventuali compensi pagati alle banche per l’intermediazione di eventuali aperture di linee di credito o altro, che al più possono essere ricomprese nella detrazione fiscale degli interessi di mutuo come oneri accessori ma per questo potete leggere l’apposito articolo dedicato (o anche il mutuo sulla costruzione dell’abitazione principale).

Sul “quando scatta la provvigione” vi sono pronunce della Cassazione che fanno corrispondere il diritto non al momento di conclusione della vendita (atto notarile o compromesso) ma al momento in cui voi prendete contatto semplicemente con l’agente immobiliare per cui leggete sotto.

Consiglio pratico

Quando andate sui siti di ricerche immobiliari e digitate il vostro nome per avere informazioni purtroppo anche se non lo sapete è come se steste costituendo già in quel momento il presupposto giuridico per il diritto dell’intermediario a vedersi corrispondere la provvigione… per cui attenzione, perchè potrebbe accadere in linea teorica che se vedete una casa che vi piace ma che sapete dov’è, solo che vorreste avere qualche foto o informazione in più potreste già vedervi, in ipotesi di futuro acquisto richiedere delle provvigioni indietro. Potreste quindi recarvi direttamente, sul posto per chiedere un appuntamento o contattare il portiere e se siete fortunati potreste risparmiare così qualche migliaia di euro per un operato, quello degli agenti, che talvolta potrebbe non soddisfare le aspettative dei propri clienti… potrebbe. Questo vi potrebbe naturalmente esporre alla possibilità di non avere informazioni utili all’acquisto fin da subito che eventualmente emergerebbero solo con l’analisi preliminare del Notaio e potrebbero consentirvi di non pagare la provvigione.

Indicazione nel modello 730 dei costi di intermediazione immobiliare

Per l’indicazione nel 730 dovrete fare riferimento al quadro RE con il codice 17 dove indicherete i compensi, comunque denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale.
L’importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 1.000 euro. Se l’unità immobiliare è acquistata da più persone, la detrazione, nel limite di 1.000 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà. L’importo deve comprendere le spese indicate con il codice 17.

Nonostante questo ritengo che tale forma di agevolazione possa essere anche eliminata per dare spazio ad iniziative maggiormente percepite come positive e realmente incentivanti da parte dei contribuenti.

Se confrontiamo questa con la detrazione sul risparmio energetico (oggi in alcuni casi anche il 65% e valida fino al 31 dicembre 2016) sul prezzo di acquisto è molto più incentivante questa e di immediata percezione.

Requisiti per diventare agente immobiliare, cause di incompatibilità e sanzioni penali per esercizio della professione

Elenco spese da dedurre in dichiarazione

Vi segnalo poi un articolo dedicato alle novità del 730 2022 per la dichiarazione dei redditi sui ricavi e le spese del 2021 dove trovate in sintesi cosa cambia rispetto allo scorso anno.

Novità dal 2020: dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per spese di intermediazione immobiliare spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino euro a 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.

La detrazione si applica su un importo non superiore a euro 1.000 e si esaurisce in un unico anno di imposta.

Se l’acquisto è effettuato da più proprietari, la detrazione, calcolata nel limite citato, deve essere ripartita tra i comproprietari in ragione delle percentuali di proprietà (Circolare 04.08.2006 n. 28/E, paragrafo 13, e Risoluzione 30.01.2009 n. 26/E) anche se la fattura è intestata ad un solo comproprietario (Circolare 04.04.2008 n. 34/E, risposta 13.1).

Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2021 (punti da 341 a 352) con il codice 17.

Novità 2017: Con la Manovra correttiva per il 2017 viene introdotto l’obbligo di prelievo della ritenuta d’acconto per tutti i canoni incassati per conto del proprietario sulle locazioni di durata inferiore ai 30 giorni operate da persone fisiche non nell’esercizio di attività di impresa. L’obbligo decorre dal primo luglio 2017. Per questo ho scritto un articolo appositamente dedicato al calcolo e versamento della ritenuta d’acconto sugli affitti brevi per gli agenti immobiliari

Tassazione delle provvigioni immobiliari percepite dagli agenti

Contributi Enasarco per gli agenti e rappresentanti

Ritenute d’acconto sugli affitti brevi 

  • per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l’autocertificazione effettuata ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici;
  • l’unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale entro i termini previsti dalla precedente lett. b) dell’art. 15, comma 1, del TUIR, concernente la detrazione spettante per gli interessi passivi pagati per i mutui contratti per l’acquisto dell’abitazione principale e, quindi, ordinariamente entro un anno dall’acquisto, salvi i diversi termini per le eccezioni ivi previste (Circolare 01.06.2012 n. 19/E, risposta 5.2).

Documentazione da controllare e conservare

Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per spese di intermediazione immobiliare spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”. Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.). 

Con la circolare del 13 maggio 2011, n. 20/E, risposta 5.8, è stato precisato che: 

  • la detrazione non spetta se la fattura rilasciata dall’intermediario immobiliare è intestata ad un soggetto non proprietario;
  • nel caso in cui la fattura è intestata ad un solo proprietario ma l’immobile è in comproprietà, al fine di ammettere pro-quota alla detrazione anche il comproprietario che non è indicato nella fattura, sarà necessario integrare il documento con i dati anagrafici del comproprietario mancante;
  • se la fattura è intestata al proprietario dell’immobile e ad un altro soggetto non proprietario, al fine di consentire la detrazione dell’intero importo all’unico proprietario, è necessario che in fattura venga specificato (o integrato) che l’onere è stato sostenuto solo da quest’ultimo.
TipologiaDocumenti
Spese per l’intermediazione immobiliareFattura rilasciata dall’intermediario immobiliare L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati Preliminare registrato Atto di compravendita da cui risultino i requisiti previsti dalla l. n. 296 del 2006 Autocertificazione attestante che l’immobile è destinato ad abitazione principale

102 Commenti

  1. BUONGIORNO,
    ho acquistato a dicembre un immobile adibita ad abitazione principale, al 50% con la mia convivente.
    la fattura dell’agenzia immobiliare è instestata solo a me, ed è di 4880€.
    vorrei sapere la cifra che devo indicare nel mod730 . Non ho ben capito se posso detrarre il 19% di 4880€ e quindi 927,20€ oppure 190€ su un massimo di 1000€ come indicato da Ag. Entrate
    grazie
    Massimo

  2. Si anche il suo ragionamento fila a mio avviso. Il fatto che siano una lobby non è un male in sé anzi, potrebbe essere lo strumento che gli consentirebbe, più facilmente di altri di portare benefici alla loro categoria e quindi indirettamente anche ai loro utenti invece a me non sembra che ciò accada. Basti guardare a come mi rispondono nei commenti precedenti: invece di cogliere i consigli o gli spunti che gli do per far percepire meglio ai lori clienti il loro operato (modesto che sia) preferiscono difendere il territorio non capendo che presto il loro mestiere subirà una nuova drastica contrazione per via dei portali on line.

  3. Con l’agenzia stipula un accordo dove devono essere espresse le provvigioni spettanti sulla base del prezzo pattuito. Controlli l’incarico. Si tratta di moltiplicare una percentuale per un importo.

  4. Buongiorno, cerco consiglio anche sul web per quanto riguarda la modalità di pagamento dell’agenzia. Se pago 4800 quota con iva e poi dichiaro lo Stato restituisce il 19% della spesa per massimo mille euro, giusto? Quindi sulla cifra di 4800 sono 927 euro. Devo sapere altro? Grazie a chiunque voglia aiutarmi a capire meglio! Vorrei anche chiedere se la cifra tonda di 4000 a fronte di una spesa di 100000 è equa da parte dell’agenzia.

  5. Buongiorno, vorrei chiederle cortesemente una delucidazione sulle spese di provvigione all’agenzia.
    La mia casa è stata acquistata nel 2002 e a partire dal 2003 il 730 l’ho fatto fare ai sindacati, i quali fino all’anno scorso (anno in cui ho iniziato a fare io il 730 on line) insieme alle spese per interessi passivi mutuo, mi hanno sommato quelle della parcella del notaio e della provvigione agenzia. Leggendo su internet ora mi pare di capire che sia la parcella notarile che le spese di agenzia si possono sommare agli interessi mutuo solo l’anno successivo all’acquisto (quindi 730/2003). O per sempre? In tal caso per tutti questi anni hanno sbagliato?
    Grazie mille

  6. domanda.
    se pago la provvigione di intermediazione immobiliare nel 2016 e poi ancora come saldo nel 2017,
    posso detrarre 1000 euro nel 730 di questo anno 2017 e poi 1000 nel 730 2018??????
    grazie per la risposta.

  7. Ho appena acquistato una casa. Ho fatto tutto da solo. Facendo ricerche ho trovato l’immobile che faceva al mio caso. Peccato che dietro ci stava un agenzia a cui dovrò dare il 3% + iva dell’immobile. Come diceva qualcuno nel commento precedente, è vero che l’agenzia spende dei soldi per sponsorizzare l’immobile ed è chiaro che deve avere un ritorno nel caso l’affare sia concluso. Ma secondo me dovrebbe essere solo il venditore a pagare l’agenzia, perchè è lui che ha deciso di affidarsi ad un intermediario. Diverso è il caso in cui un compratore si affida ad una agenzia per la ricerca e l’acquisto di un immobile. In quel caso l’agenzia darà un valore aggiunto anche a chi compra e quindi è chiaro che gli spetta un compenso. Nel 80% dei casi l’agenzia non da nessun valore aggiunto ed io che compro sono costretto a spendere tanti bei soldini per pagare un agente immobiliare che di fatto non ha fatto nulla. Secondo voi è normale? Sono una lobby proprio come i Tassisti.

  8. Non si induce nessuno qui allo “scavalco” come lo chiama lei. Il sito di annunci immobiliari è pubblico. Se fosse a pagamento ben presto ne nascerebbero altri gratuiti per cui si guardano bene dal farli diventare a pagamento. La decisione di andare sul mercato on line è dell’agenzia che si assume anche il rischio di perdere il cliente (alcuni mettono 78 foto e altri no, altri ubicazione dello stabile e altri no, e così via a seconda di come si vuole reclamizzare l’annuncio e come ci nuvole posizionare nel mercato se in modo cauto dando poche informazioni e rischiando di non far richiedere la visita all’utente o dando maggiori informazioni e rischiando quello che di cui lei parla). Parallelamente il potenziale acquirente può scegliere se procedere in autonomia o affidarsi all’agenzia e avere eventualmente maggiori informazioni o maggiori/minori rischi. E’ una normale regola di mercato perchè mi deve insultare non lo so.
    Per me siete un tantino cari, ma in Italia siamo quasi 60 milioni…per cui sono certo che di non smuovere il mercato neanche di un milionesimo di BP. Piuttosto che ne pensa della provvigione per scaglioni? Ce la facciamo ad introdurla o restiamo arroccati sul 2%, 3% 4%?

  9. Complimenti per la correttezza!!
    Quando scrivete “Consiglio Pratico” ovvero scavalcare l’agenzia immobiliare individuando l’immobile che sta pubblicizzando e recarsi direttamente dal proprietario è come indurre a “rubare” all’interno di un supermercato o qualsiasi altro esercente….
    Se l’immobile viene individuato tramite una pubblicità di una agenzia immobiliare(che l’agenzia paga profumatamente) è ovvio che il potenziale acquirente ne è venuto a conoscenza tramite l’intervento del professionista immobiliare ed è corretto contattare l’agenzia.
    Lo “scavalco” all’agenzia è PERSEGUIBILE IN SEDE CIVILE E SE DIMOSTRABILE VI RITROVATE A PAGARE IL DOPPIO DELLA PROVVIGIONE CONSIDERANDO TUTTE LE SPESE LEGALI A VOSTRO CARICO. MORALMENTE ….!

  10. La ringrazio per gli articoli citati, di cui riporto il testo dell’articolo 1755 d cui al LIBRO IV – CAPO XI DELLA MEDIAZIONE – Provvigione – Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso per effetto del suo intervento (1757, 1758, 2950).
    La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di ptto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità”.

    E’ curioso il suo commento in quanto mi da dell’ignorante per poi subito dopo chiedermi delle informazioni che nel suo caso forse sarebbero anche preziose. Non sono solito chiedere informazioni a chi ritengo sia tale. Cerco di documentarmi autonomamente e formare il mio giudizio.
    In questo caso si è formato un giudizio della Ctc che devo accogliere, anche se non mi trova d’accordo devo dire, perché riconoscere una provvigione, per il solo fatto di mettere in relazione o contatto due parti, secondo me, non può essere condizione sufficiente per riconoscere una percentuale così elevata (parlo in termini assoluti non percentuali).

    E’ curioso perché il mio spunto dovrebbe giovare proprio gli agenti immobiliari che forse non sono a conoscenza di poter vantare, anche se forse potrà essere necessario farlo riconoscere in sede giudiziale, di un diritto alla provvigione più ampio.

    Altro discorso è la misura della provvigione:vede gentile lettore, chi oggi deve sostenere il prezzo per l’acquisto di una casa di piccole-media dimensioni spesso è la stessa persona che guadagna i 1200-1500 euro al mese, 1700 quando è fortunati e si ha un lavoro stabile ed un contratto a tempo indeterminato una società solida economicamente, finanziariamente e patrimonialmente seppur di piccole medie dimensioni.

    Per pagare quella provvigione significa pagare per un’intermediazione i risparmi di forse un anno o più di lavoro.
    Da qui nasce la mia personale sensazione personale che questa percentuale è troppo alta, per me, magari per il mio vicino di casa è ragionevole, per quello che abita sotto è un soffio di vento tra i capelli.

    Per me NO per cui è lecito e condivisibile a mio avviso scegliere strade alternative che consentano maggiori risparmi: ma cosa c’è di male?

    Nulla questio sulla metodologia di determinazione della provvigione che deve essere in percentuale come previsto dalla legge e sono d’accordissimo perché agevola gli scambi e non potrebbe essere altrimenti.

    Invito o meglio, consiglio perché alla fine sto dando uno spunto a chi fa questo mestiere di adottare come strategia di mercato quella di procedere delle percentuali scaglionate in base al valore dell’immobile oppure di prevedere la progressività del prelievo come avviene in ambito tributario per perequare il prelievo in base al valore dell’immobile oggetto di compravendita.

    Anche in questa occasione vi do degli spunti che, come al solito, alcuni faranno proprio e decideranno di utilizzarli (e che solitamente mi stanno più simpatici perché vedono nel cambiamento una fonte di innovazione e sono pronti a cogliere nuove opportunità) e ci saranno altri che penseranno che sia un matto (perché il cambiamento non gli piace ed i benefici o minuscole quote di mercato che hanno raggiunto nella loro zona gli stanno tanto a cuore da difenderle e spada tratta).

    Altri ancora valuteranno senza dare giudizi….o altri ancora daranno spunti gratuiti su cui riflettere….

    Riguardo alle sue conoscenze che deduco dal fatto che con tanta fermezza manifesta la mia ignoranza in matematica e non solo le segnalo questo link fantastico.

  11. Gentile e ignorante amico in materia di MEDIAZIONE IMMOBILIARE, cambio tenore della discussione: non esiste alcuna sentenza di cassazione che stabilisce un compenso all’agente immobiliare nel momento in cui prendete semplicemente qualsiasi tipo di contatto; se vuol essere lei così gentile da citare le specifiche sentenze della corte di cassazione, farebbe molta più chiarezza e amplierebbe le mie conoscenze. Gli elementi a cui mi riferisco io sono molto semplici e facilmente consultabili, li può trovare sul codice civile agli articoli relativi alla mediazione immobiliare […]

    inoltre, testualmente lei scrive che su una casa di modeste dimensioni pagare il 2/3% è troppo? Guardi che proprio il concetto di percentuale agevola il pagamento di importi adeguati al valore dell’operazione. Se spendo 100 pago 10, se spendo 10 pago 1, stessa percentuale, importo adeguato.
    In quanto ad ambito tributario non mi permetto di esprimere giudizi, in quanto a mediazione immobiliare, matematica e consigli pratici, le suggerisco con affetto di lasciare perdere.
    Distinti saluti

  12. Senta le mie scarse conoscenze sono basate su una recente pronuncia della corte di cassazione che dalle mie reminiscenze giuridiche e familiari si collocano ad un livello piuttosto elevatino rispetto alla gerarchia delle fonti del diritto. Per cui se non è d’accordo può portare elementi concreti, anche basati su esperienze personali (anche se sarebbero meglio eletti giuridici) in grado di confutare o controdedurre le conclusioni ipotetiche e/o le interpretazioni a cui si è giunti nell’articolo. Se lo fa i lettori ringrazieranno molto

    Lei ne fa un discorso di costi che sostengono gli agenti per la pubblicità non capendo una cosa: in questo gioco chi veramente si arricchisce sono solo quei 4 siti che fanno soldi a palate essendo oligopolisti a scapito del servizio offerto al cliente.

    Per cui se mi consente, ma nel mio caso (sarò povero per il vostro target di clientela) pagare oggi il 2% o il 3% per l’intermediazione di una casa di modeste dimensioni è troppo….ci sarà chi vorrà spenderli. Per cui quando lei mi invita a consigliare di avvalersi di un professionista dall’inizio alla stipula le rispondo che dipende; dipende dalla tipologia di compravendita, dal budget a disposizione e soprattuto dai tempi di ricerca e altro. Io non consiglio a tutti di avvalersi di un professionista a priori, anche nel tributario, ma di farlo se serve perché l’operato di un terzo costa e non tutti ce lo possiamo permettere.

  13. Interessante articolo. Suggerisco di eliminare la parte titolata CONSIGLIO PRATICO, visto che é basata su una scarsa conoscenza e su chiacchiere tra amici a cena come scrive lo stesso autore. Il diritto alla provvigione per l’agente immobiliare scatta nel momento in cui venditore e acquirente raggiungono un accordo grazie alla mediazione dell’agente stesso, il resto sono chiacchiere o supposizioni basate su non conoscenze. Il consiglio pratico così come esposto sembra più che altro un consiglio furbetto su come risalire al proprietario di un immobile pubblicizzato da agenzia su internet. La pubblicità di un immobile su internet presuppone un impegno economico e lavorativo da parte di un’agenzia, da quando si acquisisce, durante l’eventuale trattativa, al raggiungimento di un accordo e infine con la stipula dell’atto di compravendita. Il consiglio pratico dovrebbe essere proiettato non a scavalcare l’agenzia, ma a farsi seguire dalla stessa professionalmente dall’inizio sino alla conclusione dell’affare.

  14. Buongiorno, vorrei sapere se la detrazione fiscale delle provvigioni corrisposte ad agenzia immobiliare è ammessa anche per il venditore o se è beneficio unicamente per l’acquirente. La ringrazio

  15. Anche se le sembrerà strano lei paga l’Iva su quasi tutto quello che acquista, cibo, bevande, il letto di casa, la penna per l’ufficio…su tutto lei paga imponibile più iva solo che non lo vedo perché non richiede fattura non servendogli a nulla. Dalla fattura vedrebbe anche un sun litro diletto che lei paga un euro supponiamo più il 4% di Iva.

  16. Ho da poco acquistato casa… l agenzia mi ha chiesto il 4% più Iva… è normale e sopratutto legale che io debba pagare l’IVA?

  17. Mai detto o fatto questo nell’articolo. Sto dando spunti per migliorare un servizio che nella mia modesta esperienza personale (e di amici con cui si parla a cena) non mi ha soddisfatto per cui invece di piccarmi, al posto tuo cercherei di cogliere la critica in modo costruttivo e dare quelle risposte che cercano i clienti e di fornirle così batterai i tuoi concorrenti (che mi sembra siano parecchi). Io mi sveglio tutte le mattine alle 5:45…e non avrei tempo…ma ammetto che mi piacerebbe provare a fare il tuo mestiere, lo trovo molto affascinante :-)

  18. TASSE-FISCO se pensi che sia così facile fare l’agente immobiliare ,che non facciamo nulla e guadagniamo un sacco e che siamo tutti ignoranti, ti dico quello che dico sempre ai sapientoni come te: mettiti a fare questo lavoro…Chi te lo fa fare di svegliarti la mattina e andare a lavorare? Arricchisciti con me!! Ti aspetto domani in ufficio. Ho la scrivania pronta per te. Contattami. Saluti.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.